Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 31 marzo 2022 |
Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati da Alto calore servizi S.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico integrato. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi; Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; Visto, in particolare, il comma 2, dell'art. 17, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale dispone, tra l'altro, che puo' essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Visto il comma 3-bis, del predetto art. 17, del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale prevedeva che «A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse partecipate»; Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», che ha modificato il citato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, sopprimendo le parole da: «e, fermo restando quanto» fino a: «delle societa' da esse partecipate»; Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di cassazione, Sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999, articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 156 che costituisce un'entrata di diritto privato, e' necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.»; Vista la legge della Regione Campania 2 dicembre 2015, n. 15, recante «Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico campano» e, in particolare, l'art. 6, come modificato dalla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31, il quale prevedeva la ripartizione del territorio dell'Ambito territoriale ottimale regionale in sei ambiti distrettuali, fra i quali l'ambito distrettuale «Calore Irpino», comprendente comuni della Provincia di Avellino e della Provincia di Benevento; Vista la legge della Regione Campania 9 marzo 2022, n. 2, concernente «Servizio idrico integrato - Adempimenti obbligatori per impegni con il Governo» e, in particolare, l'art. 1, che modifica il citato art. 6 della legge regionale n. 15 del 2015, prevedendo che il territorio dell'ATO regionale e' ripartito in ambiti distrettuali individuati con deliberazione di Giunta regionale e l'art. 2, il quale dispone che «Sino alla approvazione della deliberazione di Giunta istitutiva degli ambiti territoriali prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 15/2015, come modificato dall'art. 1 della presente legge, continua a trovare applicazione l'articolazione degli ambiti distrettuali istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/2015, nel testo vigente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.»; Visto, altresi', l'art. 21 della citata legge regionale n. 15 del 2015, recante disposizioni transitorie volte a garantire la continuita' del servizio; Considerato che Alto calore servizi S.p.a., partecipata dalla Provincia di Avellino e da comuni delle Province di Avellino e di Benevento, gestisce il servizio idrico integrato nel territorio degli stessi, in conformita' alla deliberazione dell'assemblea dell'ATO 1 Calore Irpino, n. 15 del 31 ottobre 2005; Viste le note n. 8469 del 26 giugno 2019 e n. 29760 dell'11 novembre 2021, con le quali Alto calore servizi S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti inerenti alla tariffa del servizio idrico; Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 31234 del 28 febbraio 2022; Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati da Alto calore servizi S.p.a., in ragione della natura dell'attivita' svolta, relativa all'erogazione del servizio idrico integrato; Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte di cassazione, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 46 del 1999; Considerato che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati da Alto calore servizi S.p.a., partecipata dalla Provincia di Avellino e da comuni delle Province di Avellino e di Benevento, relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2022
Il Ministro: Franco |
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