Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 28 marzo 2022
Approvazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilita' civile in caso di incidenti.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) e, in particolare, l'allegato I dove sono riportati gli indicatori comuni di sicurezza e le modalita' di calcolo dell'impatto economico degli incidenti;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie;
Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2012/34/UE del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione);
Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, contenente l'attuazione della citata direttiva 2012/34/UE, ed in particolare l'art. 8, comma 14, che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili emani, acquisita una motivata relazione da parte dei gestori dell'infrastruttura, previo parere dell'organismo di regolazione, un decreto con il quale e' approvato il livello minimo di copertura assicurativa richiesta, tenuto conto della specificita' e del profilo di rischio dei diversi tipi di servizi;
Visto il richiamato art. 8, comma 14, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, ai sensi del quale il suddetto ammontare minimo di copertura assicurativa richiesta in caso di incidente ferroviario e i suoi successivi aggiornamenti dovranno essere riportati nei prospetti informativi della rete secondo le modalita' previste nel proseguo;
Acquisito il parere dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, espresso nella seduta del 13 giugno 2018;
Vista la nota di RFI S.p.a. n. 1675 del 22 novembre 2021, relativa alla valutazione del rischio effettuata dal gestore dell'infrastruttura;
Vista la nota dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali n. 3283 del 28 gennaio 2022, con la quale sono stati trasmessi i valori degli indicatori comuni di sicurezza (Common Safety Indicators - CSI) riferiti alla rete di competenza dell'Agenzia per gli anni dal 2015 al 2020;
Constatata l'attuale situazione di copertura assicurativa sottoscritta dalle imprese ferroviarie autorizzate;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto individua il livello minimo di copertura assicurativa a copertura della responsabilita' civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi richiesta per singola impresa ferroviaria nonche' le modalita' previste per il recepimento in ciascun prospetto informativo elaborato dal gestore della specifica infrastruttura ferroviaria.
2. Sulla base delle relazioni inviate dai gestori dell'infrastruttura, il livello minimo di copertura assicurativa richiesta per singola impresa ferroviaria per la responsabilita' civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi deve avere un massimale non inferiore a 100 milioni di euro per sinistro e per anno.
3. Il livello minimo di copertura assicurativa richiesta per contratti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nelle sole stazioni di collegamento reti deve avere un massimale ridotto a 20 milioni di euro per sinistro per anno.
4. Ciascun gestore dell'infrastruttura, ha l'obbligo di recepire ed indicare espressamente - nel prospetto informativo della rete di propria competenza - l'ammontare sopra indicato.
5. Al fine di procedere all'aggiornamento dei dati inseriti nel sistema ERADIS dell'Agenzia ferroviaria europea concernente le coperture assicurative, le singole imprese ferroviarie autorizzate, ogni anno, devono inviare al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie - copia in formato elettronico del certificato di copertura assicurativa in corso di validita'.
6. Il Ministero, con cadenza biennale, dispone una verifica sul livello minimo di copertura assicurativa richiesta e ne da' efficacia con proprio decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2022

Il Ministro: Giovannini