Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2022 (vai al sommario)
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
DECRETO 4 aprile 2022
Modifica dello statuto.


IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il vigente statuto della Scuola Normale Superiore (di seguito, «Scuola») e, in particolare, gli articoli 8, 19 e 21;
Preso atto che la Scuola, l'Istituto universitario di studi superiori IUSS di Pavia (IUSS) e la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna (SSSA), con nota congiunta del 1° settembre 2021 indirizzata al direttore generale del Ministero dell'universita' e della ricerca (di seguito, «MUR») e al Presidente dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (di seguito, «ANVUR»), hanno comunicato la fine della sperimentazione della federazione per il triennio 2018-2021 e l'avvio del conseguente processo di revisione statutaria di ciascun ateneo federato;
Visto il processo di revisione dello statuto della Scuola che si e' articolato in diversi momenti di proposta e di confronto all'interno del Senato accademico;
Vista la deliberazione del Senato accademico n. 196 del 15 dicembre 2021 e la deliberazione del consiglio di amministrazione federato n. 378 del 20 dicembre 2021 con cui sono state approvate le modifiche e integrazioni dello statuto della scuola, autorizzando nel contempo il direttore ad apportare le necessarie modifiche di carattere stilistico, a correggere eventuali refusi nonche' a introdurre le eventuali modifiche tecniche necessarie per assicurare il coordinamento normativo interno e per coordinare le disposizioni transitorie con le analoghe norme approvate da IUSS e SSSA;
Visto il decreto del direttore n. 20/2022 con il quale sono state approvate ulteriori e limitate modifiche e integrazioni allo statuto della Scuola finalizzate all'utilizzo di un linguaggio piu' inclusivo a ad omogeneizzare l'art. 55, recante le disposizioni transitorie, con le analoghe disposizioni di IUSS e SSSA;
Visto che lo statuto, come modificato e integrato, e' stato quindi inviato al MUR, con nota del 12 gennaio 2022, prot. n. 922, unitamente alle delibere adottate, per il previsto controllo ministeriale di legittimita' e di merito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
Vista la nota pervenuta dal MUR in data 17 marzo 2022, prot. 8286, contenente le osservazioni di merito sulle modifiche dello statuto (e, in particolare, sugli articoli 3, 36, 51 e 55) e le conseguenti proposte di modifica;
Considerato che nessuna delle osservazioni del MUR evidenzia profili di illegittimita' delle modifiche approvate dalla scuola;
Vista la deliberazione del Senato accademico n. 35 del 21 marzo 2022 e la deliberazione del consiglio di amministrazione federato n. 84 del 25 marzo 2022 con cui sono state accolte le osservazioni del MUR relative agli articoli 36, 51 e 55 dello statuto e quindi definitivamente approvate le modifiche e integrazioni dello statuto della Scuola;
Vista la nota del direttore del 30 marzo 2022, prot. n. 9567, con la quale e' stato inviato al MUR il testo dello statuto recante le ulteriori modifiche e integrazioni approvate in recepimento delle osservazioni ministeriali, unitamente alle delibere adottate;
Tenuto conto degli interventi finali di coordinamento e revisione formale apportati al testo statutario dall'Area affari generali e acquisti, in coordinamento con il Segretariato generale;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'emanazione delle modifiche ed integrazioni apportate allo statuto, come precedentemente indicato;

Decreta:

Art. 1

Sono emanate le modifiche e le integrazioni al testo del vigente statuto della Scuola, approvate dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione federato secondo le deliberazioni e le specifiche indicate in premessa.
 
Allegato A

STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE

Art. 1.
Natura della scuola

1. La Scuola Normale Superiore (nel seguito, «Scuola»), fondata da Napoleone I con decreto del 18 ottobre 1810, e' un istituto di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale.
2. La Scuola e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. Ha proprio statuto e norme interne.
3. La Scuola ha natura residenziale e collegiale e, a tal fine, assicura alle allieve, agli allievi e a tutta la comunita' servizi e strutture adeguati.
4. In accordo con la propria funzione pubblica, la Scuola ha carattere laico e pluralistico. Garantisce il rispetto dei principi della liberta' di espressione, di insegnamento e di ricerca.
5. La Scuola promuove la sostanziale uguaglianza tra tutti i componenti della propria comunita' favorendo la massima inclusione - indipendentemente da confessioni religiose, convincimenti politici, appartenenza di genere e orientamento sessuale - impegnandosi a impedire e contrastare qualunque forma di discriminazione. La Scuola assicura quindi la piena attuazione del principio delle pari opportunita' nel lavoro e nello studio.

 
Art. 2

Le modifiche ed integrazioni statutarie sono riportate nel testo completo dello statuto riprodotto nell'allegato sub lettera «A», che viene allegato al presente decreto e di cui costituisce parte integrante.
 
Art. 2.
Finalita'

1. La Scuola ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito delle scienze matematiche, naturali, umanistiche e politico-sociali esplorandone le interconnessioni e le potenzialita' di sviluppo, anche nell'ambito della terza missione. Ulteriori ambiti possono essere stabiliti dal Senato accademico negli atti di programmazione pluriennale. A tal fine, essa persegue il piu' alto livello di formazione, universitaria e post-universitaria, permanente e ricorrente, valorizzando prioritariamente il rapporto tra formazione e ricerca, anche per favorire la sua migliore interazione con l'esterno.
2. La Scuola, nel proprio impegno nelle attivita' di terza missione, si sente parte del sistema educativo nazionale offrendo gratuitamente il proprio servizio alla didattica scolastica sotto forma di lezioni rivolte alle scuole superiori e di corsi di formazione per gli insegnanti. La Scuola organizza ogni anno corsi di orientamento volti ad aiutare le migliori studentesse e i migliori studenti delle scuole superiori nella scelta del proprio percorso accademico.
3. La Scuola opera per individuare e coltivare il talento e la qualita' delle allieve e degli allievi, garantendo un insegnamento volto allo sviluppo delle potenzialita' e capacita' individuali.
4. La Scuola favorisce iniziative volte a inserire le allieve e gli allievi nel mondo del lavoro. Promuove inoltre la collaborazione a tempo parziale delle allieve e degli allievi alla gestione di attivita' connesse all'erogazione dei propri servizi.
5. Tutte le componenti della Scuola contribuiscono al raggiungimento dei fini istituzionali nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita'.

 
Art. 3

Le modifiche ed integrazioni dello statuto della Scuola entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto e del testo integrale dello statuto, allegato sub lettera «A», nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto viene altresi' pubblicato sull'albo ufficiale on-line della Scuola.
Pisa, 4 aprile 2022

Il direttore: Ambrosio
 
Art. 3.
Sede e articolazione

1. La Scuola ha la sede legale a Pisa, nel Palazzo della Carovana dei Cavalieri di Santo Stefano, e una sede a Firenze.
2. La Scuola puo' istituire altri poli scientifici e didattici, rappresentanze in Italia e all'estero, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.
3. La Scuola si articola in tre strutture accademiche: la classe di lettere e filosofia, la classe di scienze, la classe di scienze politico-sociali e nell'Istituto di studi avanzati «Carlo Azeglio Ciampi» quale Centro di ricerca interclasse.
4. Le altre strutture didattiche, scientifiche e di supporto che la Scuola puo' istituire, anche in collaborazione con altri atenei o enti pubblici di ricerca, sono indicate nel Titolo III del presente statuto.

 
Art. 4.
Marchio

1. Il marchio della Scuola e' costituito dallo stemma mediceo abbassato sotto il capo di Santo Stefano con la corona granducale, accompagnato dalla locuzione «Scuola Normale Superiore».
2. La Scuola puo' registrare altri marchi per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.

 
Art. 5.
Formazione - Corsi

1. Nella Scuola si svolgono:
a) corsi ordinari per le allieve e gli allievi iscritti contestualmente ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Universita' di Pisa e/o di laurea magistrale dell'Universita' di Firenze; specifici accordi possono prevedere che le allieve e gli allievi siano iscritti ad altre universita';
b) corsi di perfezionamento (Ph.D.) di durata almeno triennale, anche in collaborazione con universita', enti di ricerca e istituti di alta cultura sia italiani sia stranieri a cio' abilitati.
2. La Scuola puo' inoltre attivare, nel rispetto della legislazione vigente:
a) corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica sperimentali con percorsi innovativi e interdisciplinari e corsi di laurea magistrale con altre universita' italiane o straniere, mediante la stipula di apposite convenzioni;
b) corsi di specializzazione post laurea e post dottorali, anche in collaborazione con universita', enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;
c) corsi di dottorato di ricerca, anche in collaborazione con universita', enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;
d) corsi di master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con universita', enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;
e) master o altri corsi di studio e di alta formazione permanente e ricorrente anche in collaborazione con altre universita' e/o enti pubblici e privati.
3. La Scuola puo' conferire premi e borse di studio.
4. Conformemente alla propria finalita' di individuare e coltivare il talento e la qualita' individuale, la Scuola puo' istituire corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale e corsi di specializzazione post-laurea e post dottorali il cui diploma possa avere valore abilitante in base alla vigente normativa nazionale.

 
Art. 6.
Principi sull'ammissione

1. L'ammissione ai corsi organizzati dalla Scuola e' aperta a cittadine e cittadini di ogni nazionalita' e avviene sulla base del merito, mediante selezione pubblica, secondo le modalita' previste da appositi regolamenti approvati dal Senato accademico.
2. La selezione e' volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialita' di sviluppo culturale e professionale delle candidate e dei candidati.

 
Art. 7.
Strumenti per la ricerca scientifica

1. La Scuola organizza l'attivita' di ricerca nelle proprie strutture e in strutture esterne sulla base di apposite convenzioni. Essa istituisce e promuove centri e gruppi di ricerca.
2. La Scuola promuove la partecipazione a progetti di ricerca inerenti i propri ambiti d'interesse, banditi sia in Italia sia all'estero, anche in collaborazione con universita' e istituti di formazione e ricerca, italiani o stranieri.
3. La Scuola fa propri i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno.

 
Art. 8.
Cooperazione internazionale
e collaborazioni esterne

1. La Scuola promuove meccanismi di raccordo e coordinamento con gli atenei di Pisa e Firenze, con i quali condivide le allieve e gli allievi del corso ordinario.
2. La Scuola promuove la collaborazione istituzionale con le altre Scuole a ordinamento speciale, predisponendo gli opportuni meccanismi di raccordo e coordinamento.
3. La Scuola considera la Scuola Superiore Sant'Anna come interlocutore privilegiato per le attivita' di ricerca, formazione, terza missione, valorizzando la collaborazione consolidata. Si coordina con essa per la definizione delle modalita' di conferimento dei titoli di studio avente valore legale.
4. La Scuola promuove la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attivita' formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilita', l'attivazione di corsi di studio in lingua straniera e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali, in particolare all'interno dell'Unione europea. A tal fine, la Scuola stipula accordi di collaborazione interuniversitaria, con l'eventuale istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.
5. La Scuola incentiva rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.
6. La Scuola puo' stipulare contratti di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione scientifica o professionale, italiani o stranieri.
7. La Scuola, tramite apposite convenzioni con le istituzioni interessate, puo' avvalersi di docenti di altre istituzioni.
8. Nel quadro della propria politica di sviluppo strategico e per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola puo' dar vita o partecipare a fondazioni, associazioni, societa' e altre strutture di diritto pubblico e privato, nonche' sottoscrivere specifici accordi di programma.

 
Art. 9.
Collaborazione con le/gli ex allieve/i
e le/gli amiche/amici della Scuola

1. La Scuola cura e valorizza le relazioni con le/i proprie/i ex allieve/i e le/gli amiche/amici della Scuola e in particolare riconosce e collabora con le associazioni senza fini di lucro da essi costituite.
2. I rapporti tra la Scuola e le/i sue/suoi ex allieve/i e tra la Scuola e l'Associazione degli amici della stessa sono disciplinati con specifiche convenzioni che stabiliscono le finalita', gli ambiti e i modi della collaborazione.

 
Art. 10.
Fondazione della Scuola

1. La Scuola puo' costituire, in conformita' alla legislazione vigente, nella qualita' di ente di riferimento, una fondazione universitaria di diritto privato al fine di svolgere attivita' strumentali e di supporto alle proprie attivita' istituzionali.
2. La fondazione e' disciplinata da un apposito statuto che, in conformita' alla normativa nazionale vigente, ne specifica i compiti, gli organi di governo, le strutture operative e ne definisce i rapporti con la Scuola.

 
Art. 11.
Premi e onorificenze

1. La Scuola puo' conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a personalita' che si siano particolarmente distinte, a livello nazionale o internazionale, nel campo culturale, sociale o professionale.

 
Art. 12.
Attivita' culturali e sportive

1. La Scuola favorisce le attivita' formative autogestite delle allieve e degli allievi nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, anche attraverso apposite forme associative o rappresentative.
2. La Scuola favorisce le attivita' culturali, sportive e ricreative del personale, attraverso organismi rappresentativi del personale stesso, eventualmente convenzionandosi con enti e associazioni operanti in tali ambiti.

 
Art. 13.
Principi di amministrazione
e di organizzazione - Programmazione

1. La Scuola impronta la propria organizzazione e amministrazione ai principi di trasparenza, economicita', efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicita'.
2. L'organizzazione e il funzionamento della Scuola garantiscono i diversi livelli di autonomia e responsabilita' delle aree didattiche, di ricerca e tecnico-amministrative e la qualita' dei servizi entro un quadro comune definito dal Senato accademico.
3. In conformita' col principio generale di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, agli organi di governo spettano la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'emanazione delle direttive generali, la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Alle/ai dirigenti invece competono, in attuazione degli atti di programmazione degli organi della Scuola, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, e ogni altra attribuzione prevista dalla normativa nazionale vigente.
4. La Scuola fonda la sua attivita' sugli atti di programmazione previsti dalla legislazione vigente. Con tali programmi, la Scuola stabilisce le linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione e ogni altro aspetto pertinente assicurando la piena sostenibilita' di ogni iniziativa.

 
Art. 14.
Fonti di finanziamento e patrimonio

1. Le fonti di finanziamento della Scuola sono costituite da:
a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;
b) contributi, donazioni e atti di liberalita' di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche finalizzati al conferimento di premi, borse di studio e alla promozione di attivita' culturali e di ricerca;
c) altre fonti quali proventi di contratti, convenzioni e attivita', rendite, frutti e alienazioni patrimoniali.
2. Per le proprie attivita' istituzionali, la Scuola si avvale e cura la conservazione:
a) dei beni immobili di proprieta';
b) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato e da altri enti pubblici, anche a titolo gratuito e perpetuo;
c) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o a sua disposizione;
d) dei beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze e altri diritti simili) in sua proprieta' ovvero prodotti nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali di ricerca.

 
Art. 15.
Fonti normative interne

1. La Scuola puo' emanare regolamenti in conformita' alla normativa vigente e al presente statuto.
2. I regolamenti della Scuola sono approvati e modificati a maggioranza assoluta dei componenti:
a) dal Senato accademico, per quanto attiene ai regolamenti per la ricerca e la didattica e agli altri regolamenti indicati dalla legislazione vigente o dal presente statuto nonche' a ogni altro regolamento diverso da quelli previsti dalla lettera seguente;
b) dal consiglio di amministrazione, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione e la contabilita', agli altri regolamenti indicati dalla legislazione vigente o dal presente statuto.
3. La direttrice/il direttore, il consiglio di amministrazione e il Senato accademico possono adottare, negli ambiti di rispettiva competenza, atti amministrativi di indirizzo applicativo della normativa vigente, anche denominati manuali o disciplinari.

 

Art. 16.
Organi

1. Sono organi della Scuola:
a) la/il direttrice/direttore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il Senato accademico;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) il nucleo di valutazione;
f) la/il segretaria/segretario generale.

 
Art. 17.
Direttrice/direttore

1. La/il direttrice/direttore rappresenta la Scuola ad ogni effetto e ne garantisce l'autonomia culturale e organizzativa. E' responsabile del complessivo andamento della Scuola e del perseguimento delle relative finalita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dai regolamenti, nonche' dalle norme generali e speciali concernenti le/i rettrici/rettori delle universita'. In particolare:
a) e' componente di diritto del consiglio di amministrazione e del Senato accademico e presiede ciascun organo;
b) assicura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e del Senato accademico e la coerenza e l'armonizzazione delle rispettive decisioni;
c) esercita funzione di iniziativa e di promozione delle attivita' della Scuola;
d) predispone le linee fondamentali dei programmi triennali;
e) presenta al Ministro competente le relazioni periodiche previste per legge;
f) emana lo statuto, i regolamenti, il codice etico e le altre fonti interne della Scuola;
g) conferisce i diplomi e gli altri titoli rilasciati dalla Scuola;
h) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione e del Senato accademico, sottoponendoli per la ratifica al relativo organo nella seduta immediatamente successiva;
i) propone al consiglio di amministrazione la nomina del Collegio dei revisori dei conti e di un componente del nucleo di valutazione esperto nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, non appartenente ai ruoli della Scuola;
j) propone al consiglio di amministrazione l'incarico di segretaria/o generale;
k) valuta, su proposta del nucleo di valutazione, le attivita' della/del segretaria/Segretario generale;
l) assicura la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola e informa il consiglio di amministrazione e il Senato accademico circa il complessivo andamento delle attivita' della Scuola;
m) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti delle/dei professoresse/professori e delle/dei ricercatrici/ricercatori ed esercita le funzioni relative al loro stato giuridico ed economico nonche' quelle disciplinari previste dalla legge;
n) esercita le funzioni disciplinari nei confronti delle/degli allieve/allievi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente;
o) propone al Senato accademico la nomina dei consiglieri esterni del consiglio di amministrazione previsti dall'art. 20, comma 1, lettera d), del presente statuto;
p) nomina le commissioni dei concorsi di ammissione ai corsi, quelle di diploma e per la discussione pubblica della tesi di perfezionamento/dottorato nonche' le commissioni delle procedure di selezione del personale docente e ricercatore, di selezione per il conferimento degli assegni di ricerca, di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento e di selezione per il conferimento di contratti di prestazioni d'opera;
q) nomina i componenti dei collegi dottorali, su proposta dei consigli delle strutture accademiche di riferimento;
r) esercita ogni altra competenza e attribuzione che non sia assegnata ad altri organi dalla normativa nazionale, dallo statuto e dalle altre fonti interne.
3. La/il direttrice/direttore, sentito il parere del Senato accademico, nomina una/un Vice-direttrice/direttore, scelta/o tra le/i professoresse/professori di prima fascia della Scuola con regime di impegno a tempo pieno, appartenente di norma a una struttura accademica diversa dalla propria. La/il Vice-direttrice/direttore coadiuva la/il direttrice/direttore nell'esercizio delle sue funzioni e la/lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, assumendo la rappresentanza legale della Scuola. Dura in carica inizialmente per un anno; puo' essere riconfermato annualmente dalla/dal direttrice/direttore fino alla scadenza del suo mandato.
4. Per lo svolgimento di specifici o particolari compiti inerenti il proprio mandato, la/il direttrice/direttore puo' avvalersi anche di prorettrici/ prorettori o delegate/delegati, in un numero massimo di sette, scegliendoli e nominandoli tra professoresse/professori ordinarie/i e associate/i o tra ricercatrici/ricercatori della Scuola con regime di impegno a tempo pieno. Esse/i durano in carica inizialmente per un anno; possono essere riconfermati/e annualmente dalla/dal direttrice/direttore fino alla scadenza del suo mandato. Alle/ai prorettrici/prorettori e alle/ai delegate/i puo' essere attribuita un'indennita' di carica determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
5. Per consulenze connesse alla progettazione e allo sviluppo delle attivita' della Scuola, la/il direttrice/direttore puo' nominare comitati, composti da professori o studiosi di chiara fama e altre personalita' di provata esperienza e alto profilo. Al medesimo fine, puo' stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato e, comunque, di durata non superiore al mandato ancora da svolgere, con professionisti di elevata qualificazione tecnico-scientifica.
6. Per la trattazione di specifiche questioni la/il direttrice/direttore puo' invitare alle riunioni degli organi collegiali, senza diritto di voto, rappresentanti di enti e centri di ricerca nazionali o internazionali, istituzioni culturali e rappresentanti del sistema socio-economico.
7. La/il direttrice/direttore e la/il Vice-direttrice/direttore hanno diritto al vitto gratuito nella Scuola e a un'indennita' di carica determinata dal consiglio di amministrazione. La/il direttrice/direttore, inoltre, ha diritto a un alloggio gratuito nella Scuola e le/gli viene attribuito su sua richiesta un collaboratore per la ricerca.

 
Art. 18.
Elezione della/del direttrice/direttore

1. La/il direttrice/direttore e' eletta/o a scrutinio segreto tra le professoresse e i professori di ruolo di prima fascia in servizio con regime di impegno a tempo pieno nelle universita' e negli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale.
2. L'elettorato attivo e' costituito:
a) dalle professoresse e dai professori di ruolo di prima e seconda fascia;
b) dalle ricercatrici e dai ricercatori;
c) dal personale tecnico e amministrativo;
d) dalle allieve e dagli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento;
e) dalle assegniste e dagli assegnisti di ricerca.
Ciascuna delle professoresse e ciascuno dei professori di ruolo e delle ricercatrici e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, dispone di un voto.
I voti esprimibili dagli altri aventi diritto al voto sono trasformati in un numero di voti equivalenti nella maniera seguente:
il voto espresso collettivamente da ricercatrici e ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 e' pari al 15% dei voti esprimibili da parte delle professoresse e dei professori di ruolo;
il voto espresso collettivamente dal personale tecnico e amministrativo e' pari al 15% dei voti esprimibili da parte delle professoresse e dei professori di ruolo;
il voto espresso collettivamente dalle allieve e dagli allievi e' pari al 15% dei voti esprimibili da parte delle professoresse e dei professori di ruolo;
il voto espresso collettivamente dalle assegniste e dagli assegnisti di ricerca e' pari al 5% dei voti esprimibili da parte delle professoresse e dei professori di ruolo.
In ogni caso, il voto espresso da ogni singolo votante deve avere un peso non superiore all'unita'.
3. L'elezione e' indetta dal Decano della Scuola. Apposito regolamento approvato dal Senato accademico disciplina i termini e le modalita' di svolgimento delle elezioni. Nella prima votazione la/il direttrice/direttore e' eletta/o a maggioranza assoluta dei voti esprimibili; nella seconda e terza votazione e' sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' si procede per successive votazioni. Per la determinazione delle maggioranze previste dal presente comma si applicano le pesature di cui al secondo comma.
4. In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, si procede entro due mesi a indire nuove elezioni. Nel periodo intercorrente fra la cessazione e la nomina della/del direttrice/direttore da parte del Ministro competente, le funzioni della/del direttrice/direttore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dalla/dal Vice-direttrice/direttore.
5. La/il direttrice/direttore e' proclamata/o eletta/o dal Decano ed e' nominata/o dal Ministro competente con proprio decreto. Dura in carica sei anni e non e' rieleggibile.

 
Art. 19.
Consiglio di amministrazione-funzioni

1. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di programmazione finanziaria, economica, patrimoniale e del personale, garantendo la sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita' della Scuola.
2. In particolare, spetta al consiglio di amministrazione:
a) delineare gli indirizzi strategici della Scuola;
b) esprimere parere sulle modifiche di statuto;
c) approvare il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita';
d) su proposta della/del direttrice/direttore e previo parere del Senato accademico, per gli aspetti di sua competenza, approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale e trasmettere copia del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo ai ministeri competenti;
e) conferire l'incarico di segretaria/Segretario generale, su proposta della/del direttrice/direttore e sentito il parere del Senato accademico, determinandone il relativo trattamento economico secondo la normativa nazionale di riferimento;
f) esercitare la competenza disciplinare relativamente a professoresse, professori, ricercatrici e ricercatori, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010;
g) approvare il fabbisogno di personale e, per quanto attiene la copertura finanziaria e di punti organico, le proposte di chiamata di professoresse, professori, ricercatrici e ricercatori formulate dal Senato accademico;
h) approvare le proposte della/del direttrice/direttore per la stipula di contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge n. 240/2010, determinando il relativo trattamento economico;
i) deliberare in merito alla sostenibilita' economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (Ph.D.) e di dottorato di ricerca (Ph.D.), di laurea magistrale e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua, nonche' degli altri corsi di studio previsti dal presente statuto;
j) deliberare in merito alla sostenibilita' economico-finanziaria delle decisioni del Senato accademico, sentito la/il segretaria/Segretario generale, di istituzione, attivazione, modifica o soppressione, di sedi e di strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di supporto previsti dal presente statuto;
k) deliberare, anche su proposta del Senato accademico, la costituzione o partecipazione a fondazioni, consorzi, societa' ed associazioni;
l) deliberare, anche su proposta del Senato accademico, in ordine ad accordi, convenzioni e protocolli d'intesa di interesse generale o di collaborazione che prevedono oneri di natura economica, nonche' atti relativi a diritti reali su beni immobili;
m) nominare i componenti del Collegio dei revisori dei conti e del nucleo di valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, determinandone le indennita' di carica;
n) deliberare, previo parere del Senato accademico, gli atti di indirizzo relativi alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;
o) adottare gli atti di programmazione e di pianificazione generali che non rientrano nelle competenze del Senato accademico;
p) definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
q) deliberare in materia di contrattazione collettiva integrativa del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;
r) determinare l'indennita' di carica di direttrice/direttore, Vice-direttrice/direttore, presidi, prorettrici/prorettori e delegate/delegati e i gettoni di presenza dei componenti del Senato accademico non titolari di indennita' di carica;
s) determinare i costi delle indennita' di carica dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione, nonche' dei gettoni di presenza dei componenti del consiglio di amministrazione, non titolari dell'indennita' di carica;
t) svolgere qualsiasi altra funzione che viene ad esso attribuita dalla legislazione vigente e dallo statuto.

 
Art. 20.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto da dieci membri:
a) la/il direttrice/direttore della Scuola, che lo presiede;
b) le/i Presidi delle tre classi accademiche;
c) una/un rappresentante delle professoresse e dei professori associati della Scuola, eletta/o secondo le modalita' previste nel relativo regolamento interno;
d) due consiglieri esterni alla Scuola designati dal Senato accademico, nel rispetto dell'equilibrio di genere, su proposta della/del direttrice/direttore fra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, non appartenenti ai ruoli della Scuola da almeno cinque anni precedenti all'assunzione della carica, per tutta la durata della stessa nonche' per i tre anni successivi al termine della stessa;
e) una/un rappresentante delle allieve e degli allievi del corso ordinario eletto secondo le modalita' previste nel relativo regolamento interno;
f) una/un rappresentante delle allieve e degli allievi del corso di perfezionamento eletto secondo le modalita' previste nel relativo regolamento interno;
g) una/un rappresentante del personale tecnico e amministrativo eletta/o secondo le modalita' previste nel relativo regolamento interno.
2. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto della/del direttrice/direttore e dura in carica tre anni. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un consigliere, il nuovo componente verra' individuato nell'ambito della stessa categoria di appartenenza secondo le modalita' di cui al comma precedente e rimarra' in carica fino alla scadenza originaria del mandato. La mancata individuazione di uno o piu' membri non impedisce la regolare costituzione dell'organo. Il mandato dei consiglieri di cui alla lettera c), d) e g) e' di tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta; il mandato dei consiglieri di cui alle lettere e) e f) e' di due anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito e si riunisce con la presenza di almeno sei componenti.
3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dalla/dal direttrice/direttore o, in caso di sua assenza, dal consigliere piu' anziano, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto della/del Presidente. Alle riunioni partecipa la/il segretaria/Segretario generale per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e per le attivita' di verbalizzazione.
4. Il consiglio di amministrazione si riunisce secondo un calendario di norma semestrale. Il Consiglio e' convocato altresi' su richiesta scritta e motivata alla/al direttrice/direttore da almeno quattro componenti.
5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi con modalita' telematiche; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova la/il Presidente del consiglio di amministrazione e la/il segretaria/o verbalizzante.
6. Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono assistere i componenti del Collegio dei revisori con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni.
7. La/il direttrice/direttore puo' invitare soggetti esterni al consiglio di amministrazione a partecipare alla discussione su specifiche tematiche prima della relativa deliberazione.
8. I Consiglieri di amministrazione di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), che risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto della/del direttrice/direttore.

 
Art. 21.
Senato accademico - funzioni

1. Il Senato accademico sviluppa, coordina e armonizza gli indirizzi e le linee di sviluppo della Scuola nell'ambito didattico e della ricerca. Svolge funzione di raccordo tra le strutture accademiche e in generale tra le strutture della Scuola. Esercita funzioni consultive nei confronti della/del direttrice/direttore e del consiglio di amministrazione, su ogni argomento che viene sottoposto al suo esame e in tutti i casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti.
2. In particolare, spetta al Senato accademico:
a) approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche di statuto;
b) approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, tutti i regolamenti della Scuola, salvo quelli di competenza del consiglio di amministrazione, e il codice etico;
c) fornire al consiglio di amministrazione indicazioni per la programmazione strategica, la programmazione triennale del personale, ed esprimere pareri su bilanci, sugli atti di indirizzo in materia di complessiva organizzazione e sui programmi;
d) emanare, su proposta della/del direttrice/direttore, le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici della Scuola;
e) adottare gli atti inerenti la programmazione della didattica, della ricerca e sulla terza missione universitaria, compatibilmente con le risorse disponibili;
f) deliberare sulle procedure di reclutamento di professoresse, professori, ricercatrici e ricercatori, sulle proposte di chiamata e su ogni questione a essi relativa la cui competenza non sia assegnata ad altri organi;
g) esercitare, su proposta della/del direttrice/direttore, le funzioni disciplinari nei confronti delle allieve e degli allievi e decidere sulle violazioni del codice etico della Scuola;
h) deliberare sulla istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (Ph.D.) e di dottorato di ricerca (Ph.D.), di laurea magistrale e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua, nonche' degli altri corsi di studio previsti dal presente statuto;
i) deliberare sulla istituzione, attivazione, modifica o soppressione, di sedi e di strutture didattiche, scientifiche, di ricerca di supporto previste dal presente statuto e garantire il coordinamento tra di loro;
j) determinare, compatibilmente con le risorse disponibili, su proposta dei consigli delle strutture accademiche, il numero dei posti da bandire per i concorsi ordinario e di perfezionamento e definendo i contenuti principali dei bandi di concorso;
k) deliberare su tutti gli accordi e le convenzioni, salvo quelli di competenza del consiglio di amministrazione, e proporre allo stesso la partecipazione della Scuola a associazioni, consorzi, fondazioni e societa';
l) nominare i coordinatori dei collegi dottorali, su proposta del Consiglio della struttura accademica di riferimento;
m) deliberare sulle lingue straniere di cui far impartire l'insegnamento, sull'istituzione di centri per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere e sulle norme generali relative al loro funzionamento;
n) conferire il diploma di Ph.D. honoris causa;
o) designare, su proposta della/del direttrice/direttore, i consiglieri esterni del consiglio di amministrazione;
p) nominare i componenti del Collegio di disciplina, di commissioni per le materie di sua competenza e le designazioni per altre nomine;
q) proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia alla/al direttrice/direttore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
r) proporre alla/al direttrice/direttore la stipula di contratti per attivita' di insegnamento, onerosi o gratuiti, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010;
s) esprimere parere sulla proposta della/del direttrice/direttore di stipulare contratti per attivita' di insegnamento con docenti, studiose/i o professioniste/i straniere/i di chiara fama di cui all'art. 23, comma 3, della legge n. 240/2010;
t) autorizzare le procedure selettive per la stipula dei contratti per attivita' di insegnamento di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010;
u) esprimere i pareri e formulare le proposte richiesti dagli organi della Scuola;
v) svolgere ogni altra funzione prevista dalla normativa nazionale vigente.
3. Relativamente alle deliberazioni inerenti le proposte di chiamata e i provvedimenti sulle persone delle/dei professoresse/professori e delle/dei ricercatrici/ricercatori, di cui al secondo comma, lettera f) del presente articolo, la composizione del Senato e' ristretta:
a) alle professoresse e ai professori di prima fascia, per la proposta di chiamata di prima fascia e per i provvedimenti relativi alle loro persone;
b) alle professoresse e ai professori di prima e seconda fascia, per la proposta di chiamata di seconda fascia e per i provvedimenti relativi alle loro persone;
c) alle professoresse, ai professori, alle ricercatrici e ai ricercatori, per la proposta di chiamata di ricercatrici e ricercatori e per i provvedimenti relativi alle loro persone.
4. Relativamente alle proposte e deliberazioni di cui al secondo comma, lettere r) e s), del presente articolo, la composizione del Senato e' ristretta alle professoresse e ai professori di prima e seconda fascia.
5. Il Senato accademico, su proposta della/del direttrice/direttore, puo' essere convocato per discutere particolari temi, estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.

 
Art. 22.
Senato accademico - composizione

1. Il Senato accademico e' composto da:
a) la/il direttrice/direttore, che lo presiede;
b) la/il Vice-direttrice/direttore;
c) le/i presidi delle classi;
d) sei rappresentanti delle professoresse e dei professori ordinari o associati, assicurando che tra le/i professoresse/professori di cui alle lettere a), b), c) e i sei rappresentanti siano comunque presenti tutte le aree disciplinari della Scuola;
e) una/un ricercatrice/ricercatore rappresentante delle ricercatrici e dei ricercatori;
f) una/un rappresentante delle assegniste e degli assegnisti di ricerca;
g) due rappresentanti delle allieve e degli allievi dei corsi ordinari;
h) due rappresentanti delle allieve e degli allievi dei corsi di perfezionamento/dottorato;
i) una/un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.
2. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale, approvato dal Senato accademico, che stabilisce anche il peso del voto delle singole categorie.
3. Qualora, per qualunque motivo, un componente eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, si convocano elezioni suppletive. La mancata elezione di uno o piu' componenti non impedisce la regolare costituzione del Senato accademico. Il quorum strutturale e' costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti il Senato accademico.
4. In caso di assenza o impedimento della/del direttrice/direttore, la/il Vice-direttrice/direttore della Scuola assume la funzione di presidente.
5. La/il segretaria/Segretario generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante.
6. Il Senato accademico e' costituito con decreto della/del direttrice/direttore e dura in carica un biennio accademico. Il mandato dei componenti eletti puo' essere rinnovato per una sola volta, salvo per le aree scientifico-disciplinari in cui l'elettorato passivo e' costituito da un solo docente.
7. La convocazione del Senato avviene almeno due volte in un anno accademico.
8. I componenti eletti che risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto della/del direttrice/direttore.

 
Art. 23.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo collegiale della Scuola che provvede al riscontro della regolarita' amministrativo-contabile della gestione.
2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da:
la/il Presidente, scelta/o tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero competente.
Almeno due componenti il Collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili salvo quanto previsto dalla legislazione vigente.
3. Il Collegio dei revisori e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta della/del direttrice/direttore e resta in carica quattro anni, rinnovabile per una sola volta. Ai componenti del Collegio dei revisori si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera p), della legge n. 240/2010.

 
Art. 24.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione e' l'organo collegiale della Scuola che provvede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il nucleo di valutazione e' composto da cinque componenti, di cui:
a) due individuati tra studiose/i ed esperte/i nel campo della valutazione in ambito accademico;
b) due individuati tra esperte/i nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, non appartenenti ai ruoli della Scuola;
c) una/un allieva/o individuata/o con modalita' previste dal regolamento interno.
3. I componenti del nucleo non devono appartenere ai ruoli della Scuola ne' rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero avere rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
4. Il nucleo e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta della/del direttrice/direttore, e resta in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Il componente di cui alla lettera c) del secondo comma dura in carica due anni accademici e decade qualora perda, anche temporaneamente, lo status di allieva/o, ai sensi della normativa vigente. Ai componenti del nucleo si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere q) e r), della legge n. 240/2010.
5. Il nucleo opera in raccordo con gli organismi preposti dalla normativa nazionale e nel rispetto delle peculiarita' della Scuola; la Scuola garantisce i mezzi necessari per il funzionamento del nucleo, nonche' l'accesso ai dati e alle informazioni occorrenti per l'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in tema di riservatezza.

 
Art. 25.
Segretaria/Segretario generale

1. Alla/Al segretaria/Segretario generale e' attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi in conformita' agli indirizzi generali stabiliti dalla/dal direttrice/direttore e dagli altri organi di governo della Scuola.
2. Alla/Al segretaria/Segretario generale sono altresi' attribuiti i compiti previsti dalla normativa nazionale vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione e l'adozione degli atti e provvedimenti relativi, salvo quelli assegnati alla competenza delle/dei dirigenti.
3. In particolare, la/il segretaria/Segretario generale:
a) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dalla/dal direttrice/direttore e dagli altri organi di governo;
b) adotta gli atti di attuazione degli indirizzi relativi alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, approvati dal consiglio di amministrazione, e attribuisce incarichi e responsabilita' alle/ai dirigenti e alle/ai funzionarie/i secondo quanto previsto dalla normativa nazionale;
c) indirizza e verifica l'attivita' delle/dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia delle/degli stesse/i;
d) presenta annualmente alla/al direttrice/direttore una relazione sull'attivita' svolta dalle strutture amministrative, bibliotecarie e tecniche;
e) coadiuva la/il direttrice/direttore a elaborare la proposta dei documenti di bilancio previsti dalla legislazione vigente;
f) propone il piano integrato, la relazione sulla performance ed e' responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
g) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, del Senato accademico e della Conferenza di Ateneo;
h) esercita ogni altra funzione prevista dall'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001 e dalla vigente normativa nazionale in materia di dirigenti generali.
4. L'incarico di segretaria/Segretario generale e' attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta della/del direttrice/direttore e parere del Senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
5. La/il segretaria/Segretario generale puo' nominare una/un segretaria/Segretario generale vicaria/o, che la/lo coadiuva nell'esercizio delle proprie funzioni e la/lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
6. Il rapporto di lavoro della/del segretaria/Segretario generale e' di tipo subordinato, ha durata non superiore a quattro anni ed e' rinnovabile.
7. La revoca dell'incarico e' disposta con atto motivato del consiglio di amministrazione, su proposta della/del direttrice/direttore e parere del Senato accademico, previa contestazione all'interessata/o, nei casi e nei modi previsti dalla normativa nazionale vigente.
8. Alla/al segretaria/Segretario generale si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico del direttore generale delle universita'.

 
Art. 26.
Elettorato passivo per le cariche accademiche

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche di direttrice/direttore, di preside, di coordinatrice/coordinatore e vice-coordinatrice/coordinatore di Dipartimento federato, di componente del Senato accademico e di coordinatrice/coordinatore dei collegi dottorali e' riservato a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. E' fatta eccezione per i rappresentanti di ricercatrici, ricercatori, assegniste e assegnisti e nel Senato accademico.

 
Art. 27.
Incompatibilita'

1. I componenti del consiglio di amministrazione e del Senato accademico:
a) non possono ricoprire la carica di rettrice/rettore o far parte del Senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione, del Collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche;
b) non possono rivestire alcun incarico politico per la durata del loro mandato, ne' svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e nell'ANVUR.
2. La carica di Preside e' incompatibile con quella di direttrice/direttore, di Vice-direttrice/direttore, di coordinatrice/coordinatore e vice-coordinatrice/coordinatore di Dipartimento federato.
3. La carica di direttrice/direttore, di Vice-direttrice/direttore, di Preside e di coordinatrice/coordinatore e vice-coordinatrice/coordinatore di Dipartimento federato e' incompatibile con il mandato di componente elettivo del Senato accademico.
4. A eccezione dei componenti di diritto, il mandato di componente del consiglio di amministrazione e' incompatibile con il mandato di componente del Senato accademico.
5. Il soggetto che versi in situazione di incompatibilita' e' tenuto a informare tempestivamente la Scuola e a effettuare l'opzione.

 
Art. 28.
Strutture accademiche

1. Le strutture accademiche di cui all'art. 3, comma 3, del presente statuto costituiscono strutture attraverso le quali si articolano le attivita' didattiche e scientifiche della Scuola.
2. La classe di lettere e filosofia e la classe di scienze sono sede dei corsi indicati nell'art. 5; la classe di scienze politico-sociali e' sede di corsi ordinari magistrali, di corsi di perfezionamento e degli altri corsi di cui all'art. 5, comma 2.
3. A tali strutture puo' essere attribuita dal consiglio di amministrazione autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.
4. Sono organi delle classi:
a) le/i presidi;
b) i consigli.

 
Art. 29.
Presidi

1. Le/i presidi rappresentano la struttura accademica di appartenenza, ne promuovono e coordinano l'attivita' didattica e scientifica, sovrintendono al regolare funzionamento della stessa e curano l'esecuzione delle decisioni del Consiglio della struttura accademica. Convocano e presiedono i rispettivi consigli e riferiscono agli organi di governo le proposte e le indicazioni che da essi provengono.
2. Ciascuna/ciascun preside e' eletta/o dal rispettivo consiglio della struttura accademica a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti, tra professoresse e professori di prima fascia con regime di impegno a tempo pieno afferenti alla struttura accademica.
3. Le/i presidi sono nominate/i con decreto della/del direttrice/direttore, durano in carica per un triennio accademico e non possono restare in carica per piu' di due mandati consecutivi.
4. Ciascuna/ciascun preside, sentito il parere del consiglio della struttura accademica, nomina una/un Vicepreside, da cui e' coadiuvata/o e, in caso di assenza o impedimento, sostituita/o. La/il Vicepreside e' a sua volta sostituita/o, in caso di assenza o impedimento, dal Decano della struttura accademica.
5. In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, il Decano della struttura accademica indice le elezioni entro due mesi. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero triennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina della/del Preside le relative funzioni sono esercitate dalla/dal Vicepreside o, in sua assenza o impedimento, dal Decano della struttura accademica.
6. Alla carica di Preside si applica la disposizione di cui all'art. 26 del presente statuto.
7. Alle/ai presidi puo' essere attribuita un'indennita' di carica determinata dal consiglio di amministrazione.

 
Art. 30.
Consigli delle strutture accademiche

1. I consigli delle strutture accademiche sono composti da:
a) la/il Preside;
b) le professoresse e i professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura accademica anche su convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010, con impegno al cento per cento;
c) le professoresse e i professori aggregate/i e su convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010, con impegno inferiore al cento per cento afferenti alla struttura accademica;
d) da una rappresentanza di ricercatrici e ricercatori afferenti alla struttura accademica, dei quali almeno una/o appartenente ai ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010;
e) da un minimo di tre a un massimo di cinque rappresentanti delle allieve e degli allievi afferenti alla struttura accademica, dei quali almeno una/un allieva/o del corso ordinario iscritto a un corso di laurea, almeno una/un allieva/o del corso ordinario iscritto a un corso di laurea magistrale e almeno una/un allieva/o del corso di perfezionamento. Nel consiglio della classe di scienze politico-sociali i rappresentanti saranno da un minimo di due a un massimo di quattro di cui almeno una/un allieva/o del corso di perfezionamento;
f) due assegniste/i di ricerca afferenti alla struttura accademica.
Il mandato delle/dei ricercatrici/ricercatori di cui alla lettera d) e' di un biennio accademico; il mandato dei rappresentanti di cui alla lettera e) e' biennale; il numero complessivo dei membri di cui alle lettere d) ed e) e' determinato nella meta' del numero dei professori di prima e di seconda fascia di cui alla lettera b), con arrotondamento all'unita' inferiore; tale numero viene suddiviso a meta' fra le due componenti e, quando il quoziente sia dispari, si opera l'arrotondamento all'intero superiore del numero di rappresentanti delle allieve e degli allievi.
2. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale, approvato dal Senato accademico.
3. Qualora, per qualunque motivo, un membro eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, e' automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata elezione di uno o piu' membri non impedisce la regolare costituzione dei consigli delle strutture accademiche. Il quorum strutturale e' costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti di cui al primo comma, lettera b) e, nelle rispettive composizioni, lettere d) ed e).
4. Il Consiglio della struttura accademica e' convocato dalla/dal Preside ogni qualvolta ne ravvisi la necessita' o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, e comunque almeno quattro volte in un anno accademico.
5. I consigli delle strutture accademiche organizzano le attivita' didattiche, di verifica della preparazione delle allieve e degli allievi, e di ricerca delle varie aree scientifico-disciplinari afferenti alle rispettive strutture accademiche; in particolare, affidano a professoresse, professori, ricercatrici e ricercatori i compiti didattici e di servizio alle allieve e agli allievi, inclusi l'orientamento e il tutorato, tenendo conto delle peculiarita' del modello formativo della scuola, secondo le modalita' definite da apposito regolamento e le deliberazioni del Senato accademico.
6. I consigli delle strutture accademiche esprimono pareri, ove richiesti, inerenti l'attivita' di didattica e ricerca ed elaborano il programma delle attivita' didattiche per ogni anno accademico, trasmettendolo al Senato accademico per l'approvazione.
7. Ai consigli delle strutture accademiche spetta approvare: i piani di studio; il coordinamento operativo e gestionale dei corsi secondo la programmazione didattica approvata dal Senato accademico; le richieste delle allieve e degli allievi di iscriversi presso un'universita' diversa da quella di Pisa o di Firenze con cui sia stato stipulato uno specifico accordo; le richieste delle allieve e degli allievi di sospensione dell'attivita' didattica; l'istituzione di forme di tutorato e di corsi integrativi di quelli seguiti dalle allieve e dagli allievi della Scuola presso l'universita'; l'ammissione alla discussione pubblica delle tesi di Ph.D. Tutte le deliberazioni devono essere conformi ai principi stabiliti dal Senato accademico e, per quanto attiene alla compatibilita' economico-finanziaria, dal consiglio di amministrazione.
8. I consigli delle strutture accademiche esprimono parere al Senato accademico su: chiamata delle/dei professoresse/professori e delle/dei ricercatrici/ricercatori o modifica della titolatura di posti esistenti; provvedimenti relativi alle persone delle/dei professoresse/professori e delle/dei ricercatrici/ricercatori; stipula di contratti di insegnamento; conferimento del diploma di Philosophiæ Doctor honoris causa.
9. Relativamente all'espressione dei pareri di cui al comma precedente la composizione del Consiglio delle strutture accademiche e' ristretta a docenti di prima fascia afferenti alla struttura accademica, per la proposta di chiamata di docenti di prima fascia e per i provvedimenti relativi a docenti di prima fascia; ai soli docenti di prima e seconda fascia afferenti alla struttura accademica, per la proposta di chiamata di docenti di seconda fascia, per i provvedimenti relativi a docenti di seconda fascia e per la stipula dei contratti di insegnamento; ai soli docenti di prima e seconda fascia afferenti alla struttura accademica e ai rappresentanti dei ricercatori, per i provvedimenti relativi a ricercatori e per il conferimento del diploma di Philosophiæ Doctor honoris causa. Per le deliberazioni di cui al presente comma la composizione del consiglio non comprende i soggetti di cui alla lettera c) del primo comma.
10. I consigli delle strutture accademiche hanno inoltre funzioni consultive o propositive su: convenzioni e collaborazioni di carattere scientifico e didattico; la costituzione di gruppi e centri di ricerca o loro sezioni specializzate, la loro attivita' e la nomina dei rispettivi direttori; affidamento o supplenza di corsi o moduli; assunzione di collaboratrici/collaboratori o esperte/i linguistiche/ci di madre lingua.
11. I consigli delle strutture accademiche coordinano i collegi dottorali.
12. La/il Preside della struttura accademica ha facolta' di invitare alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto, i soggetti che partecipino alle attivita' didattiche della scuola.

 
Art. 31.
Commissioni paritetiche docenti-studenti

1. All'interno di ciascun consiglio delle tre strutture accademiche viene istituita una Commissione paritetica docenti-studenti.
2. Tale Commissione svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' della qualita' del servizio alle allieve e agli allievi da parte di professoresse/professori e ricercatrici/ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio.
3. Ciascuna Commissione e' composta da professoresse/professori designati dal Senato accademico e da un uguale numero di rappresentanti delle/degli allieve/i gia' elette/i in consiglio, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari della struttura accademica. In mancanza di rappresentanti delle/degli allieve/i di una o piu' aree, l'assemblea delle allieve e degli allievi individuera' le/gli allieve/i appartenenti alle aree non rappresentate.
4. Ciascuna Commissione e' costituita con decreto della/del direttrice/direttore ed e' presieduta da una/o delle/dei professoresse/professori designate/i, che viene eletta/o dalla componente studentesca della commissione stessa.
5. Ciascuna Commissione paritetica docenti-studenti si riunisce almeno due volte in un anno accademico; almeno una volta in un anno accademico la/il direttrice/direttore convoca le commissioni in riunione congiunta.

 
Art. 32.
Centro di ricerca interclasse «Istituto
di studi avanzati Carlo Azeglio Ciampi»

1. L'Istituto di studi avanzati «Carlo Azeglio Ciampi» e' il Centro di ricerca interclasse della Scuola che svolge attivita' di ricerca, con approcci interdisciplinari e una dimensione internazionale, anche con inviti a professoresse/professori e ricercatrici/ricercatori provenienti dall'estero.
2. Sono organi dell'Istituto:
a) la/il Presidente, nominata/o dalla/dal direttrice/direttore, sentito il Senato accademico;
b) un Consiglio di cinque membri, nominato dal Senato accademico, composto da professoresse/professori ordinarie/i della Scuola, su proposta della/del direttrice/direttore della Scuola.
3. Apposito regolamento, approvato dal Senato accademico con il parere del consiglio di amministrazione, stabilisce, in coerenza con i principi di cui al presente statuto, l'organizzazione e il funzionamento del centro.

 
Art. 33.
Dipartimenti federati

1. La Scuola puo' istituire, in collaborazione con altri atenei, altre strutture accademiche denominate Dipartimenti federati.
2. L'istituzione dei Dipartimenti federati e' disposta, su proposta del Senato accademico, dal consiglio di amministrazione che approva anche un regolamento che definisce l'organizzazione, la nomina della/del coordinatrice/coordinatore e della/del vice-coordinatrice/coordinatore, la composizione del Consiglio, l'afferenza di professoresse/professori e ricercatrici/ricercatori, la sede amministrativa e il funzionamento della struttura, in coerenza con i principi stabiliti dal presente statuto.
3. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle attivita' dipartimentali sono individuate in apposite convenzioni approvate dal consiglio di amministrazione degli atenei partecipanti al Dipartimento, su proposta del Senato accademico.

 
Art. 34.
Conferenza di Ateneo e assemblea generale

1. La Conferenza di Ateneo e' istituita per la discussione su questioni generali di carattere strategico.
2. Essa e' costituita con decreto della/del direttrice/direttore e composta da:
a) la/il direttrice/direttore, che la convoca almeno due volte l'anno e la presiede;
b) una/un rappresentante delle professoresse e dei professori di ruolo per ciascuna area disciplinare, eletti dalle professoresse e dai professori di prima e seconda fascia della Scuola;
c) una/un rappresentante delle ricercatrici e dei ricercatori per ciascuna area disciplinare, eletti dalle ricercatrici e dai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato della Scuola;
d) sei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dirigenziale, in modo da rappresentare sia l'area amministrativa-gestionale, sia l'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, sia l'area biblioteche;
e) tre rappresentanti delle assegniste e degli assegnisti di ricerca;
f) due rappresentanti delle allieve e degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea, due rappresentanti delle allieve e degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea magistrale e due rappresentanti delle allieve e degli allievi dei corsi di perfezionamento/dottorato.
3. Nel regolamento elettorale saranno precisati l'elettorato attivo e passivo e le modalita' di elezione, anche con sistemi telematici.
4. L'assemblea generale e' composta da tutto il personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e dirigenziale, dalle allieve, dagli allievi, dalle assegniste e dagli assegnisti di ricerca. Essa e' convocata dalla/dal direttrice/direttore almeno una volta l'anno. Durante la riunione la/il direttrice/direttore espone le attivita' svolte e le idee di sviluppo, interloquendo con le varie componenti della Scuola.

 
Art. 35.
Centri di ricerca e laboratori

1. Su proposta del Senato accademico, il consiglio di amministrazione puo' istituire centri di ricerca e laboratori, anche in collaborazione con gli altri atenei, con le finalita' primarie di favorire lo sviluppo della ricerca istituzionale e conto terzi e del trasferimento tecnologico, coordinare e promuovere l'attività scientifica, integrare i percorsi didattici e di formazione.
2. Tali strutture sono costituite per un periodo di tempo determinato e sono soggette a verifica e conferma periodica da parte del consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
3. Alle strutture di cui al presente articolo puo' essere attribuita dal consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.
4. La struttura, gli organi e il funzionamento di tali centri e laboratori sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Senato accademico col parere del consiglio di amministrazione.

 
Art. 35-bis.
Centri di supporto

1. La biblioteca ha come proprio fine la conservazione, la tutela, lo sviluppo, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico della Scuola. La struttura, gli organi e il funzionamento della biblioteca sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Senato accademico col parere del consiglio di amministrazione.
2. Il Centro archivistico conserva, tutela e assicura la fruizione, mediante la consultazione, del patrimonio archivistico e documentario della Scuola curandone la valorizzazione, il riordinamento e la divulgazione del patrimonio per fini didattici e di ricerca. Esso e' costituito dall'archivio storico della Scuola e dagli archivi che sono entrati, a vario titolo, a far parte del patrimonio documentario della Scuola. La struttura, gli organi e il funzionamento del Centro archivistico sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Senato accademico col parere del consiglio di amministrazione.
3. Il Centro edizioni ha come proprio fine la realizzazione e diffusione delle iniziative editoriali promosse dalla Scuola, secondo un modello di University Press in linea con le migliori e piu' qualificate esperienze nazionali e internazionali di editoria di alta cultura. La struttura, gli organi e il funzionamento del Centro edizioni sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Senato accademico col parere del consiglio di amministrazione.
4. Il Centro di supporto High performance computing della Scuola normale superiore e' istituito per il supporto tecnologico e strumentale a gruppi di ricerca, centri di ricerca e laboratori che, per lo svolgimento delle loro attivita', abbiano necessita' di impiegare, implementare, sviluppare, utilizzare servizi di calcolo ad alte prestazioni, macchine virtuali, siti web. La struttura, gli organi e il funzionamento del Centro high performance computing sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Senato accademico col parere del consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare altresi' la costituzione di ulteriori centri di supporto per lo svolgimento di funzioni di particolare complessita' e interesse generale per la didattica, la ricerca e la sua valorizzazione, e le strutture amministrative, nonche' per la gestione e l'utilizzo di strumentazione comune a piu' strutture didattiche e di ricerca. La struttura, gli organi e il funzionamento dei centri di cui al presente comma sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Senato accademico col parere del consiglio di amministrazione.
6. Ai centri di cui al presente articolo puo' essere attribuita dal consiglio di amministrazione autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.

 
Art. 36.
Inaugurazione dell'anno accademico

1. La cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico della Scuola ha luogo il diciotto ottobre, anniversario della sua fondazione avvenuta nell'anno 1810.

 
Art. 37.
Corsi ordinari

1. I corsi ordinari di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del presente statuto, hanno il fine di integrare ed elevare la qualita' e il livello della preparazione universitaria delle allieve e degli allievi, sviluppandone lo spirito critico.
2. Tali corsi comprendono insegnamenti, seminari, lettorati di lingue straniere, esercitazioni di laboratorio presso la Scuola, nonche' periodi di studio, stage e tirocini presso istituzioni di elevata qualificazione e altre attivita' volte ad arricchire la formazione delle allieve e degli allievi.
3. Il regolamento didattico, approvato dal Senato accademico, disciplina la programmazione degli impegni didattici delle allieve e degli allievi relativamente ai corsi seguiti presso l'universita' degli studi di riferimento e alle attivita' interne, al fine di assicurarne un alto livello di formazione. I curricula delle allieve e degli allievi del corso ordinario sono specificati dall'apposito regolamento.

 
Art. 38.
Corsi di perfezionamento (Ph.D.)

1. I corsi di perfezionamento di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del presente statuto preparano all'attivita' di ricerca e mirano al conseguimento di una specializzazione particolarmente elevata in ambito scientifico.
2. I corsi hanno la durata di almeno tre anni accademici, si articolano attraverso un programma formativo calibrato sulla/sul singola/o allieva/o e destinato ad ampliarne la base culturale anche attraverso specifici percorsi interdisciplinari nonche' ad affinarne la preparazione specialistica con lo sviluppo di programmi originali di ricerca.
3. Tali corsi comprendono insegnamenti, seminari, attivita' di ricerca presso la Scuola, nonche' periodi di studio e di ricerca presso istituzioni di elevata qualificazione e altre attivita' volte ad arricchire la formazione delle allieve e degli allievi.
4. Il regolamento dei corsi di perfezionamento, approvato dal Senato accademico, disciplina le modalita' del concorso di ammissione, per lo svolgimento dei corsi, per il passaggio delle allieve e degli allievi agli anni successivi, per l'ammissione alla discussione della tesi e la sua verifica da parte di una commissione.

 
Art. 39.
Corsi di laurea magistrale

1. I corsi di laurea magistrale di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del presente statuto, istituiti in convenzione con universita' italiane, anche in collaborazione con universita' di altri paesi, hanno lo scopo di assicurare una formazione di livello avanzato di carattere innovativo e/o con specifiche connotazioni interdisciplinari. La convenzione definisce le modalita' procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione interuniversitaria.
2. Un apposito regolamento, approvato dal Senato accademico, disciplina l'ordinamento dei corsi di laurea magistrale prevedendo le modalita' di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attivita' formative e del processo di apprendimento delle allieve e degli allievi.

 
Art. 40.
Corsi di alta formazione

1. La Scuola puo' istituire corsi di specializzazione post-laurea e post-dottorali, di varia durata, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
2. Puo' altresi' istituire master universitari di primo e di secondo livello, successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale, finalizzati a fornire, per profili professionali determinati, una specializzazione approfondita e di alto livello scientifico.
3. Un apposito regolamento, approvato dal Senato accademico, disciplina lo svolgimento e la durata dei corsi, degli stage e dei master, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del relativo titolo.
4. La Scuola puo' istituire corsi di dottorato di ricerca, anche in collaborazione con altri atenei. Inoltre la Scuola puo' prevedere, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, specifici corsi di specializzazione per la formazione all'insegnamento delle proprie allieve e dei propri allievi, anche attraverso attivita' di tirocinio didattico nelle scuole secondarie, il cui diploma possa avere valore abilitante e possa costituire titolo per l'ammissione ai corrispondenti concorsi.

 
Art. 41.
Alta formazione e formazione permanente

1. La Scuola puo' istituire corsi di alta formazione e di formazione permanente e ricorrente per insegnanti delle scuole secondarie o altre professionalita', anche in collaborazione con universita' italiane e non italiane e/o altri soggetti pubblici e privati.

 
Art. 42.
Titoli

1. La Scuola rilascia:
a) il diploma di licenza alle allieve e agli allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al triennio e al successivo biennio del corso ordinario, ovvero alle allieve e agli allievi che hanno soddisfatto tutti gli obblighi relativi al corso ordinario al termine di un ciclo unico, hanno conseguito la laurea magistrale e successivamente superato l'esame di licenza, secondo modalita' e termini stabiliti dal regolamento didattico;
b) il diploma di secondo livello alle allieve e agli allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al biennio del corso ordinario, hanno conseguito la laurea magistrale e successivamente superato il relativo esame finale con le stesse modalita' di cui alla lettera a), e che non hanno conseguito il diploma di licenza di cui alla lettera a);
c) il diploma di primo livello alle allieve e agli allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al triennio del corso ordinario e conseguito la laurea universitaria, secondo le modalita' stabilite dal regolamento didattico, e che non hanno conseguito il diploma di licenza di cui alla lettera a);
d) il titolo di Philosophiæ Doctor (Ph.D.) di cui all'art. 4 della legge n. 210/1998, alle allieve e agli allievi che hanno completato i corsi di perfezionamento di cui all'art. 38 del presente statuto e superato il relativo esame finale secondo le modalita' stabilite dal regolamento dei corsi di perfezionamento.
I titoli rilasciati dalla Scuola di cui ai punti a) e b) sono equiparati, ai sensi della legge 11 settembre 2020, n. 120, a un master universitario di secondo livello.
2. La Scuola, inoltre, qualora vengano istituiti i corsi di cui agli articoli 39, 40 e 41, rilascia:
a) la laurea di secondo livello, congiuntamente ad altro Ateneo, alle allieve e agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi ai sensi dell'art. 39;
b) il titolo di dottore di ricerca (Ph.D.) alle allieve e agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di dottorato e superato il relativo esame finale;
c) il diploma di master universitario di primo o di secondo livello alle allieve e agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi e superate le relative prove d'esame;
d) altri diplomi e attestati previsti dai precedenti articoli in conformita' alla legislazione vigente.

 
Art. 43.
Ph.D. honoris causa

1. La Scuola puo' conferire il diploma di Philosophiæ Doctor honoris causa a persone di chiara fama nelle scienze matematiche e naturali, umane, sociali. La deliberazione relativa e' assunta dal Senato accademico nella composizione ristretta alle professoresse e ai professori di prima e di seconda fascia, previa proposta del Consiglio della struttura accademica di riferimento; essa deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti e approvata dal Ministro competente.

 
Art. 44.
Ammissione ai corsi della Scuola

1. Il Senato accademico, sentiti i consigli delle strutture accademiche, determina, compatibilmente con le risorse disponibili, entro il mese di marzo per i corsi ordinari ed entro dicembre per i corsi di perfezionamento il numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo e stabilisce i contenuti principali dei relativi bandi.
2. I requisiti e le modalita' di partecipazione, i limiti di eta' e le prove dei concorsi nonche' i requisiti e le modalita' di ammissione ai corsi sono stabiliti dai regolamenti della Scuola, approvati dal Senato accademico.
3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e i loro presidenti sono nominati ogni anno con provvedimento della/del direttrice/direttore. I criteri di nomina e composizione e le modalita' di funzionamento sono disciplinati nel regolamento didattico.
4. La/il direttrice/direttore, con proprio provvedimento, approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.

 
Art. 45.
Obblighi delle allieve e degli allievi

1. Ogni allieva/o del corso ordinario segue gli insegnamenti impartiti nella Scuola e quelli impartiti nei corsi di laurea e di laurea magistrale a cui e' iscritto nell'universita' di riferimento. Il piano degli studi di ciascuna/o allieva/o, presso la Scuola e presso l'universita', e' approvato annualmente dal Consiglio della struttura accademica.
2. Per l'ammissione agli anni successivi al primo, ogni allieva/o del corso ordinario deve sostenere tutti gli esami dei corsi universitari e gli esami e i colloqui interni previsti nel piano di studi, secondo le modalita' stabilite dal regolamento didattico. Deve riportare la media di almeno ventisette su trenta e in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta. Le modalita' di determinazione della media sono definite dal Senato accademico.
3. Per essere ammessi al quarto anno, quando questo corrisponde al primo anno di un corso di laurea magistrale, le allieve e gli allievi del corso ordinario dovranno aver adempiuto, nei tempi prescritti dal regolamento didattico, a tutti gli obblighi previsti e aver ottenuto la laurea presso l'universita' di riferimento.
4. Le allieve e gli allievi del corso di perfezionamento assolvono gli obblighi didattici e di ricerca previsti dal piano di studi annualmente approvato dal Consiglio della struttura accademica di appartenenza in conformita' alla vigente legislazione e in ottemperanza ad apposito regolamento interno.
5. Il mancato adempimento degli obblighi didattici e di ricerca previsti dal piano di studi e il mancato raggiungimento degli obiettivi di punteggio e di idoneita' nei colloqui ed esami comportano la decadenza dal posto di allieva/o.
6. Ogni allieva/o deve collaborare all'ordinato funzionamento dei collegi della Scuola, secondo le norme stabilite in apposito regolamento interno, e rispettare le regole disciplinari e i principi di incompatibilita' previsti nel regolamento didattico, che stabilisce anche le sanzioni e l'autorita' disciplinare.

 
Art. 46.
Diritti delle allieve e degli allievi

1. Le allieve e gli allievi del corso ordinario usufruiscono dell'alloggio e del vitto gratuiti da parte della Scuola e di un contributo didattico il cui ammontare e' fissato di anno in anno dal consiglio di amministrazione.
2. Le allieve e gli allievi del corso di perfezionamento usufruiscono del vitto gratuito da parte della Scuola e di una borsa di studio il cui ammontare e' fissato di anno in anno dal consiglio di amministrazione.
3. I diritti delle allieve e degli allievi cessano con la perdita del loro status e sono sospesi nei casi e nei modi stabiliti dai regolamenti.
4. I contributi e le borse di cui ai commi precedenti includono il rimborso totale o parziale delle tasse dovute e pagate all'universita' di riferimento e/o alla regione. Essi sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa nazionale vigente in materia di borse di studio erogate dalle universita' statali e dalle regioni. E' fatta salva l'applicazione di speciali discipline previste dalle normative internazionali.
5. L'ammissione e la frequenza dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento della Scuola non comportano alcuna contribuzione a carico delle allieve e degli allievi.
6. Conformemente all'art. 11 del decreto legislativo n. 68/2012 e successive modificazioni e integrazioni, la Scuola prevede forme di collaborazione a tempo parziale delle allieve e degli allievi ad attivita' connesse ai servizi resi, la cui disciplina e' stabilita in apposito regolamento.
7. La Scuola puo' istituire e regolamentare forme di tutorato e tirocinio, al fine di consentire alle allieve e agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

 
Art. 47.
Assemblea delle allieve e degli allievi

1. Le allieve e gli allievi dei corsi ordinari e di perfezionamento/dottorato costituiscono l'assemblea delle allieve e degli allievi della Scuola.
2. L'assemblea puo' essere convocata anche per una sola delle sue componenti. Essa si riunisce e funziona in base a quanto stabilito con apposito regolamento approvato dal Senato accademico. L'assemblea contribuisce alla nomina dei componenti delle commissioni paritetiche.

 
Art. 48.
Amministrazione

1. La Scuola conforma l'organizzazione e le attivita' delle proprie strutture ai principi di amministrazione e di organizzazione di cui all'art. 13 e alla legislazione vigente.
2. La Scuola, nell'ambito della propria autonomia, adotta gli atti di indirizzo relativi alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi e delle risorse necessari al perseguimento dei fini istituzionali.
3. L'attivita' amministrativa e contabile della Scuola e' riferita all'anno solare.

 
Art. 49.
Dirigenti

1. Le/i dirigenti svolgono le funzioni previste dalla legge e attuano, per la parte di rispettiva competenza, secondo le fonti interne e gli indirizzi della/del segretaria/Segretario generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Esse/i esercitano le prerogative stabilite dalla legislazione vigente organizzando autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili.
2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali possono essere attribuiti, oltre che alle/ai dirigenti di ruolo presso la Scuola, anche con contratto a tempo determinato a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.
3. La revoca degli incarichi e' disposta con atto motivato della/del segretaria/Segretario generale, previa contestazione agli interessati, secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001.
4. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto dei contratti collettivi previsti per le aree dirigenziali, definisce il trattamento economico accessorio relativo a tali funzioni.
5. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo modalita' previste da un regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa nazionale vigente.

 
Art. 50.
Formazione e aggiornamento

1. La Scuola promuove la crescita professionale del personale tecnico e amministrativo. A tal fine la/il segretaria/Segretario generale definisce programmi annuali e piani pluriennali per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico e amministrativo, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze.

 
Art. 51.
Collegio di disciplina

1. La competenza disciplinare relativa a professoresse e professori di ruolo e a ricercatrici e ricercatori e' esercitata, secondo le modalita' previste dalla legge n. 240/2010, dal Collegio di disciplina, istituito all'interno della Scuola con funzione istruttoria. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio. In caso di illeciti commessi dal direttore, la titolarita' del potere disciplinare compete al Decano dei professori di prima fascia della Scuola.
2. Il Collegio di disciplina e' presieduto da una/un professoressa/professore di prima fascia di materie giuridiche, anche esterno alla Scuola, ed e' composto da quattro professoresse/professori di prima fascia, in regime di tempo pieno, da quattro professoresse/professori di seconda fascia in regime di tempo pieno, e da quattro ricercatrici/ricercatori universitari in regime di tempo pieno. I componenti possono anche essere esterni alla Scuola. Qualora siano indisponibili ricercatrici e ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno la categoria sara' rappresentata da ricercatrici/ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/210. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parita' di voti, prevale il voto della/del Presidente.
3. La nomina della/del Presidente e dei componenti il Collegio di disciplina e' effettuata dal Senato accademico su proposta della/del direttrice/direttore. La nomina avviene previa designazione elettorale di tutti o parte dei componenti, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale. La/il Presidente e i componenti del Collegio di disciplina restano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. I componenti sono nominati tra gli appartenenti a aree disciplinari diverse tra loro, ove possibile. E' designato anche un componente supplente per la/il Presidente e per ognuna delle suddette categorie di docenti.
4. La partecipazione al Collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
5. La Scuola puo' adottare un regolamento di funzionamento del Collegio di disciplina e delle sue attivita', nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale. Il regolamento e' approvato dal Senato accademico previo parere del consiglio di amministrazione.

 
Art. 52.
Codice etico

1. Il codice etico determina i valori fondamentali della Scuola e promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, reprimendo ogni forma di discriminazione e abuso. Fissa le regole di condotta della Scuola, regolando i casi di conflitti di interesse o di proprieta' intellettuale.
2. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide il Senato accademico, secondo quanto previsto dal codice etico.
3. Il Senato accademico puo' disporre l'archiviazione oppure irrogare una o piu' delle seguenti sanzioni:
a) richiamo riservato;
b) richiamo pubblico;
c) decadenza e/o esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dagli organi, dalle commissioni e da altri incarichi;
d) esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dalla possibilita' di pubblicare su riviste o collane della Scuola;
e) esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dall'assegnazione dei fondi di ricerca interni o di contributi finanziari erogati dalla Scuola.

 
Art. 53.
Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sostiene l'azione della Scuola tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori, compreso il fenomeno del mobbing.
2. Il Comitato ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti della Scuola, scelti fra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. La/il Presidente del Comitato e' designata/o dal Senato accademico della Scuola e tutti i componenti rimangono in carica quattro anni; l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
3. Allo scopo di promuovere una maggiore tutela dei singoli e dei gruppi da eventuali discriminazioni, il Comitato e' integrato da due rappresentanti scelti fra assegniste/i di ricerca e allieve/i.
4. Il Comitato formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire l'effettiva parita'. Esso affronta tematiche delle pari opportunita' a tutti i livelli, coinvolgendo la componente studentesca, il personale a tempo indeterminato e determinato, le assegniste e gli assegnisti di ricerca.
5. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite con apposito regolamento interno approvato dal Comitato ed emanato dalla/dal direttrice/direttore.

 
Art. 54.
Disposizioni generali

1. Le elezioni per gli organi della Scuola possono avvenire anche utilizzando mezzi telematici, secondo modalita' stabilite dal regolamento elettorale, approvato dal Senato accademico.
2. Le riunioni degli organi collegiali della Scuola possono svolgersi anche in videoconferenza.
3. Per favorire e incentivare la partecipazione delle professoresse, dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori alla vita collegiale di cui all'art. 1, comma 3, e realizzare cosi' il peculiare modello di comunita' accademica della Scuola, essi possono usufruire del vitto nella Scuola, pagando una tariffa fissata dal consiglio di amministrazione. Il personale tecnico e amministrativo e le/i dirigenti possono usufruire del vitto nella Scuola compatibilmente con le disposizioni applicabili.
4. Ai fini del presente statuto per «area disciplinare» si fa riferimento alle aree elaborate dal CUN. Per la costituzione degli organi della Scuola sono rilevanti esclusivamente le aree disciplinari alle quali appartengano almeno due, tra professoresse e professori, che siano nei ruoli della Scuola da almeno tre anni consecutivi.
5. La Scuola promuove e resiste alle liti avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato o di propri avvocati iscritti all'albo speciale oppure, in casi speciali o in casi di conflitto di interesse e con motivata delibera del consiglio di amministrazione, di professionisti esterni iscritti nei relativi albi.

 
Art. 55.
Disposizioni transitorie

1. A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche di statuto restano in carica fino a scadenza naturale tutti gli organi collegiali e monocratici previsti dallo statuto o dalla normativa vigente, salvo quanto previsto nei commi seguenti per il consiglio di amministrazione, il Senato accademico, il Collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione e il Collegio di disciplina.
2. Il consiglio di amministrazione federato, il Senato accademico, il nucleo di valutazione federato e il Collegio di disciplina in carica all'entrata in vigore delle modifiche di statuto decadono al momento della costituzione dei corrispondenti nuovi organi statutari, alla quale si procedera' entro il termine del 30 giugno 2022.
3. Il Collegio dei revisori dei conti federato rimarra' in carica fino alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti a seguito della nomina dei membri da parte dei due Ministeri competenti.
4. Entro sessanta giorni dall'approvazione ministeriale dello statuto, si procedera' all'adeguamento del regolamento elettorale per l'individuazione dei componenti elettivi degli organi di cui ai commi successivi e nei successivi trenta giorni si terranno le elezioni per la costituzione degli organi e per l'integrazione delle rappresentanze nei consigli di classe.
5. La procedura di designazione dei componenti esterni del consiglio di amministrazione di cui all'art. 20, comma 1, lettera d), sara' avviata successivamente alla costituzione del Senato accademico.
6. Qualora, nelle more delle procedure di costituzione dei nuovi organi cessasse il mandato di uno o piu' componenti del consiglio di amministrazione federato, del Senato accademico, del Collegio dei revisori dei conti federato, del nucleo di valutazione federato e del Collegio di disciplina, si procedera' alla sua sostituzione solo nel caso venga meno il quorum costitutivo dell'organo.
7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche elettive, sono considerati anche i periodi gia' espletati nella Scuola alla data di entrata in vigore dello statuto.
8. Qualora, nella fase di prima applicazione del presente statuto, i mandati elettivi abbiano inizio ad anno accademico avviato, lo scorcio residuo di anno accademico si aggiunge alla durata ordinaria degli stessi.

 
Art. 56.
Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni statutarie si interpretano e si applicano nel rispetto della legislazione per tempo vigente.
2. Con l'entrata in vigore delle modifiche di statuto cessano di avere efficacia per la Scuola le norme con lo stesso incompatibili.