Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2022 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2022, n. 14
Testo del decreto-legge 22 febbraio 2022 , n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2022), coordinato con la legge di conversione 5 aprile 2022, n. 28 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Partecipazione di personale militare
al potenziamento di dispositivi della NATO

1. E' autorizzata, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).
2. E' autorizzata, per l'anno 2022, la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della NATO:
a) dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza;
b) dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza;
c) presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence);
d) Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza.
3. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge 21 luglio 2016, n. 145.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 86.129.645 per l'anno 2022. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di euro 67.451.608 per l'anno 2022 e di euro 21.000.000 per l'anno 2023.

Riferimenti normativi

- La legge 21 luglio 2016, n. 145 (Disposizioni
concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni
internazionali) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° agosto 2016, n. 178.
 
Art. 2

Cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari
non letali di protezione

1. E' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 12.000.000 per la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorita' governative dell'Ucraina.
 
((Art. 2 bis

Cessione di mezzi, materiali
ed equipaggiamenti militari


1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, e' autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorita' governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonche' le modalita' di realizza zione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.
3. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.))


Riferimenti normativi

- La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, supplemento
ordinario n. 84.
 
((Art. 2 ter
Vendita di materiali di autodifesa a giornalisti e fotoreporter
nell'ambito del conflitto tra Russia e Ucraina

1. Fino al 31 dicembre 2022 le persone fisiche iscritte all'albo dei giornalisti, in qualita' di professionisti o di pubblicisti, nonche' coloro che svolgono la professione di fotoreporter o videoperatore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono acquistare, previo nulla osta del questore competente per il luogo di residenza, giubbotti antiproiettile ed elmetti per esigenze di autodifesa nell'esercizio delle rispettive professioni nel territorio ucraino.
2. Il nulla osta rilasciato dal questore deve essere esibito alle competenti autorita' doganali e di frontiera all'atto dell'uscita e del rientro nel territorio dello Stato.
3. Il nulla osta abilita al trasporto dei predetti materiali nei trasferimenti che i soggetti di cui al comma 1 devono effettuare per raggiungere la frontiera dello Stato e in quelli dalla frontiera stessa al luogo di residenza.
4. Resta vietato il porto del materiale di cui al comma 1 da parte dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti nonche' di coloro che svolgono la professione di fotoreporter o videoperatore nel territorio dello Stato.))


Riferimenti normativi

- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n.146,
supplemento ordinario n. 146.
 
Art. 3
Disposizioni urgenti di semplificazione delle procedure per gli
interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina

1. Per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore delle autorita' e della popolazione dell'Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono autorizzati a procedere in deroga alla legge 11 agosto 2014, n. 125, alle relative disposizioni attuative e a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Gli interventi di cui al presente articolo sono deliberati, ((informando le Commissioni parlamentari competenti,)) dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Vice Ministro delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125.

Riferimenti normativi

- La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226,
supplemento ordinario n. 214.
 
Art. 4

Disposizioni urgenti per la funzionalita'
e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero

1. Per il potenziamento della protezione degli uffici all'estero e del relativo personale e degli interventi a tutela dei cittadini e interessi italiani realizzati dai medesimi uffici, la dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Nei limiti dell'importo di cui al primo periodo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a provvedere alle spese per il vitto e per l'alloggio del personale e dei cittadini, che, per ragioni di sicurezza, sono alloggiati in locali indicati dal Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare.
2. E' autorizzata la spesa di ((2 milioni di euro per l'anno 2022 per l'invio di)) militari dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'arti colo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio. Ai predetti militari si applica il trattamento economico di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nelle more dell'istituzione dei posti di organico, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante ai sensi del secondo periodo.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 158 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' il seguente:
«Art. 158 (Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche
e consolari e degli uffici degli addetti militari
all'estero). - 1. L'Arma dei carabinieri assicura i servizi
di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari,
nonche' degli uffici degli addetti militari all'estero.
2. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari
situazioni di emergenza o di crisi, locali o
internazionali, che dovessero mettere in pericolo la
sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la
disponibilita' di personale appartenente a reparti
speciali.
3. L'impiego del personale di cui al comma 2 e'
disposto sulla base delle direttive del Capo di stato
maggiore della difesa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 170 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18:
«Art. 70 (Assegni e indennita'). - Il personale
dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo
stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo
previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennita' o
retribuzione di posizione nella misura minima prevista
dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni
sia diversamente disposto, percepisce, quando e' in
servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari di prima categoria, l'indennita' di servizio
all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa,
nonche' le altre competenze eventualmente spettanti in base
alle disposizioni del presente decreto.
Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria puo'
essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto
in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al
trattamento previsto dal presente decreto.
Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni
della presente parte si applicano al personale dei ruoli
organici dell'Amministrazione degli affari esteri.
Ai fini delle disposizioni della presente parte si
intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che
minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli
naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli
affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del
coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi
proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni
previste dall'articolo 7 comma 3, della legge 31 luglio
1975, n. 364.
Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per
un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe,
non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale
ha titolo al trattamento economico di cui alla presente
parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173,
175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo
comma dell'articolo 200.
Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178,
179, 181 e al titolo II della parte terza si interpretano
nel senso che non si applicano al personale assegnato o in
servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in
Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi
delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal
loro effettivo trasferimento presso la residenza
demaniale.».
 
Art. 5

Disposizioni urgenti per l'Unita' di crisi del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. Per il potenziamento delle attivita' rea lizzate dall'Unita' di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situa zioni di emergenza, e' autorizzata la spesa di euro ((1,5 milioni)) per l'anno 2022.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' incrementata di euro 100.000 per l'anno 2022.
3. Per l'Unita' di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i termini di cui ((all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,)) sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023.

Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 (Disposizioni
urgenti in materia di protezione civile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2005, n. 125.
- Il testo dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120 e' il seguente:
«Art. 24 (Identita' digitale, domicilio digitale e
accesso ai servizi digitali). - 1.-3. (Omissis).
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma
3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e),
numero 6), dal 28 febbraio 2021, e' fatto divieto ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del
predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o
rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei
cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o
CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle gia' rilasciate
fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il
30 settembre 2021.».
 
((Art. 5 bis
Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla
sicurezza del sistema nazionale del gas naturale

1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilita' del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilita' di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2019, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le misure di cui al primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica. Delle predette misure e' data comunicazione nella prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure medesime.
2. In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1, la societa' Terna Spa predi spone un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili. La societa' Terna Spa trasmette con periodicita' setti manale al Ministero della transizione eco logica e all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente un programma di utilizzo degli impianti di cui al primo pe riodo ed effettua il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo, nonche' assimilandoli alle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.
3. Tenuto conto della finalita' di cui al comma 1 e della situazione di eccezionalita' che giustifica la massimizzazione del l'impiego degli impianti di cui al comma 2, a tali impianti si applicano esclusiva mente i valori limite di emissione nell'atmosfera e le regole sulla qualita' dei combustibili previsti dalla normativa eurounitaria, in deroga a piu' restrittivi limiti eventualmente prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa.
4. Il programma di cui al comma 2 puo' comprendere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del presente articolo. La deroga di cui al primo periodo e' concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilita' e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi. Fermo restando che l'erogazione dei predetti incentivi e' sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio dei predetti impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro della transizione ecologica adotta le necessarie misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.
6. Sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo di cui al comma 1 non e' riconosciuto alcun corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con i combustibili di cui al presente articolo.))


Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
(Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011,
n. 148, supplemento ordinario n. 157.
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita') e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25, supplemento ordinario n.
17.
 
((Art. 5 ter
Misure a favore di imprese che esportano o hanno filiali o
partecipate in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia

1. Alle domande di finanziamento per il sostegno a operazioni di patrimonializza zione, presentate ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da imprese che hanno realizzato, negli ultimi tre bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale, si applicano le seguenti disposizioni:
a) in deroga all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) la percentuale di cofinanziamento a fondo perduto di cui alla lettera a) non e' superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno.
2. Per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, in favore delle imprese di cui al comma 1 del presente articolo nonche' di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia puo' essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalita' stabilite con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.))


Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 e' il
seguente:
«E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo
a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.».
- Il testo dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106 e' il seguente:
«Art. 11 (Misure urgenti di sostegno
all'internazionalizzazione). - (Omissis).
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma
1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2021, per le
finalita' di cui alla lettera d) del medesimo comma. Sono
escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto di cui al
presente comma le richieste di sostegno alle operazioni di
patrimonializzazione presentate successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge.».
- Il testo dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' il seguente:
«Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del
sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai
connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo
da ripartire denominato "Fondo per la promozione
integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di
euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di
comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e
l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale
nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti
dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane;
b) potenziamento delle attivita' di promozione del
sistema Paese realizzate, anche mediante la rete
all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione
dirette a mercati esteri realizzate da altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la
stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto
fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, quale incentivo da riconoscere a
fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita'
o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari,
secondo criteri selettivi e modalita' stabiliti con una o
piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I
cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse
disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla
vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto
sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei
finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e
dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento
presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite
con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni.».
- La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n.
302, supplemento ordinario n. 62.
 
((Art. 5 quater

Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina


1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in via prioritaria per la copertura delle spese necessarie per l'accoglienza delle persone vulnerabili di cui al l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, provenienti dall'Ucraina.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' destinata quota parte del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 1989, nella misura di euro 37.702.260 per l'anno 2022 e di euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole da: «richiedenti asilo» fino a: «medesimi richiedenti» sono sostituite dalle seguenti: «profughi provenienti dall'Afghanistan e dall'Ucraina in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, al fine di consentire per i medesimi».
5. All'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con la progressiva attivazione dei posti di cui al comma 1, si provvede, fatte salve sopraggiunte esigenze, al trasferimento dei beneficiari dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, alle strutture del SAI, nel limite dei posti disponibili».
6. All'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «dei richiedenti asilo» fino a: «Afghanistan» sono sostituite dalle seguenti: «dei richiedenti asilo e delle persone in fuga dalle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina».
7. I cittadini ucraini di cui al comma 1 possono essere accolti, a decorrere dall'inizio del conflitto bellico, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonche' nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, anche se non in possesso della qualita' di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.
8. Per l'anno 2022 non si applica l'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al fine di provvedere al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al comma 1, per l'anno 2022 sono autorizzate variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 54.162.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))


Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e' il seguente:
«Art. 17 (Accoglienza di persone portatrici di esigenze
particolari). - 1. Le misure di accoglienza previste dal
presente decreto tengono conto della specifica situazione
delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non
accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di
gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime
della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi
malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali e'
stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre
forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o
legata all'orientamento sessuale o all'identita' di genere,
le vittime di mutilazioni genitali.».
- Il testo degli articoli 1-sexies e 1-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e' il
seguente:
«Art. 1-sexies (Sistema di accoglienza e integrazione).
- 1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza
per i titolari di protezione internazionale e per i minori
stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno
finanziario di cui al comma 2, possono accogliere
nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti
disponibili, anche i richiedenti protezione internazionale
e, qualora non accedano a sistemi di protezione
specificamente dedicati, i titolari dei permessi di
soggiorno per:
a) protezione speciale, di cui agli articoli 19,
commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, ad eccezione dei casi per i quali siano state
applicate le cause di esclusione della protezione
internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma
1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251;
a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286;
b) protezione sociale, di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo n. 286 del 1998;
c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del
decreto legislativo n. 286 del 1998;
d) calamita', di cui all'articolo 20-bis del decreto
legislativo n. 286 del 1998;
e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui
all'articolo 22, comma 12-quater ((,)) del decreto
legislativo n. 286 del 1998;
f) atti di particolare valore civile, di cui
all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del
1998;
g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
1-bis. Possono essere altresi' accolti, nell'ambito dei
servizi di cui al comma 1, gli stranieri affidati ai
servizi sociali, al compimento della maggiore eta', con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7
aprile 2017, n. 47.
1-ter. L'accoglienza dei titolari dei permessi di
soggiorno indicati alla lettera b) del comma 1 avviene con
le modalita' previste dalla normativa nazionale e
internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con
particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a
Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge
27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di
protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza
domestica.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro
trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalita' per
la presentazione da parte degli enti locali delle domande
di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei
progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al
comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con
proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento
dei progetti presentati dagli enti locali.
2-bis. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono
previsti:
a) servizi di primo livello, cui accedono i
richiedenti protezione internazionale, tra i quali si
comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza
materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e
psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la
somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di
orientamento legale e al territorio;
b) servizi di secondo livello, finalizzati
all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli
previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la
formazione professionale, cui accedono le ulteriori
categorie di beneficiari, di cui al comma 1.
3.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione dei soggetti di cui al comma 1 e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e'
affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei soggetti
di cui al comma 1;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati
a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei
rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri
organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
di cui all'articolo 1-septies. (8) Le misure di accoglienza
previste dal presente decreto tengono conto della specifica
situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i
minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne
in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli
minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone
affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone
per le quali e' stato accertato che hanno subito torture,
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica
o sessuale o legata all'orientamento sessuale o
all'identita' di genere, le vittime di mutilazioni
genitali.»
«Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo). - 1. Ai fini del finanziamento delle
attivita' e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies,
presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui
dotazione e' costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di
base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi e rifugiati" - capitolo
2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui
all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di
euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i
rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia
per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e
da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 8
ottobre 2021, n. 139 (Disposizioni urgenti per l'accesso
alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche'
per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in
materia di protezione dei dati personali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2021, n. 241,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Incremento della dotazione del Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell'asilo). - 1. Per far
fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei
profughi provenienti dall'Afghanistan e dall'Ucraina in
conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, al
fine di consentire per i medesimi l'attivazione di
ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e
integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le
politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo
1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, e' incrementata di 11.335.320 euro per l'anno
2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023.
1-bis. Con la progressiva attivazione dei posti di cui
al comma 1, si provvede, fate salve sopraggiunte esigenze,
al trasferimento dei beneficiari dalle strutture di cui
agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142, alle strutture della SAI, nel limite dei
posti disponibili.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte,
per i medesimi anni, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla
locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di
accoglienza per stranieri.».
- La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n.
310, supplemento ordinario n. 49.
 
((Art. 5 quinquies
Misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di
nazionalita' ucraina che svolgono attivita' di studio o ricerca
presso le universita', le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica e gli enti di ricerca

1. Al fine di promuovere iniziative di sostegno in favore degli studenti di nazionalita' ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus, presso le universita', anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonche' dei dottorandi, dei ricercatori e dei professori di nazionalita' ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attivita' delle predette universita' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, un apposito fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Il fondo di cui al primo periodo e' destinato, per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 5-quater del presente decreto, nonche' dei soggetti ai quali, in conseguenza della crisi politica e militare in atto in Ucraina, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono definite la ripartizione tra le universita', le istituzioni e gli enti di cui al primo periodo nonche' le modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo, an che attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.))


Riferimenti normativi

- La legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non
statali legalmente riconosciute) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1991, n. 183.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- Per i riferimenti alla legge 30 dicembre 2021, n.
234, si veda nei riferimenti normativi all'articolo
5-quater.
 
Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 4 e 5, commi 1 e 2, pari a euro ((179.181.253)) per l'anno 2022 e a euro 21.000.000 per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 165.681.253 euro per l'anno 2022 e a 21.000.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145;
b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalla restituzione da parte delle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, gia' erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all'erario;
(( c-bis) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; ))
d) quanto a 19.355.333 euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno e indebita mento netto, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 2.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al settantacinque per cento della spesa quantificata nella relativa relazione tecnica, a valere sugli stanziamenti di cui al presente articolo.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.