Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2022 |
Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare l'art. 9; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e, in particolare, l'art. 28, comma 4, ai sensi del quale «In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'art. 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art. 13, il soprintendente puo' richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Vista la legge 22 luglio 2014, n. 110, recante «Modifica al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti»; Vista la legge 29 aprile 2015, n. 57, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 25, comma 13, ai sensi del quale: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera»; Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, recante «Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 20 marzo 2009, n. 60, recante «Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento dell'elenco previsto dall'art. 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009»; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 agosto 2017, n. 154, recante «Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 agosto 2017, e in particolare gli articoli 2 e 15; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 20 maggio 2019, n. 244, recante «Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019; Rilevata la necessita' di definire modalita' procedurali e operative che assicurino il coordinamento tra le attivita' di progettazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico e le attivita' di verifica preventiva della sussistenza dell'interesse archeologico negli ambiti territoriali e nelle aree prescelti per la localizzazione delle opere, ai fini di semplificazione e accelerazione dei procedimenti nonche' del contenimento dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere, nel rispetto della tutela del patrimonio archeologico; Ritenuta la necessita' di approvare apposite linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico; Ritenuta altresi' la necessita' di individuare procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera; Su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Decreta:
Art. 1
Finalita' della verifica preventiva dell'interesse archeologico
1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico e' volta a valutare l'impatto della realizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico disciplinata dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rispetto alle esigenze di tutela del patrimonio archeologico, riorientandone eventualmente le scelte progettuali ed esecutive. |
| Allegato 1
LINEE GUIDA PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA 13, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.
1. Premessa. 2. Casi di non assoggettabilita' alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. 3. Analisi preliminare (Scoping). 4. Fase prodromica (art. 25, comma 1, codice dei contratti) - 4.1 fase prodromica; 4.2. Individuazione del soggetto incaricato; 4.3. Raccolta dei dati; 4.4. Modalita' di trasmissione della documentazione; 4.5. Termini per l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25, comma 3); 4.6. Conclusione della fase prodromica. 5. Attivazione della procedura di verifica preventiva (art. 25, comma 3, codice dei contratti) - 5.1. Valutazione del rischio archeologico; 5.2. Stipula dell'accordo (art. 25, comma 14, Codice dei contratti). 6. Prima fase della procedura (art. 25, commi 8 e seguenti, Codice dei contratti) - 6.1. Comunicazione; 6.2. Progettazione delle indagini (art. 25, comma 8, lettere a), b) e c) Codice dei contratti); 6.3. Livelli e contenuti della progettazione; 6.4. Metodi di indagine; 6.4.1. Indagini non invasive o indirette (art. 25, comma 8, lettera b) Codice dei contratti); 6.4.3. Indagini dirette. Sondaggi di scavo (art. 25, comma 8, lettera c) Codice dei contratti); 6.5. Occupazione delle aree da sottoporre a indagine archeologica; 6.6. Esiti della prima fase della procedura; 6.6.1. Esito negativo; 6.6.2. Esito positivo. 7. Fasi successive (scavi in estensione; art. 25, comma 8, lettera c) codice dei contratti) - 7.1. Attivazione delle fasi; 7.2. Integrazioni progettuali previste per le fasi successive; 7.3. Affidamento del cantiere di scavo. 8. Fase conclusiva della procedura - 8.1 Relazione archeologica definitiva; 8.2. Esiti della procedura; 8.2.1. Ipotesi a); 8.2.2. Ipotesi b); 8.2.3. Ipotesi c). 9. Oneri economici: tabella 1 - Ambito di applicazione dell'art. 25 del Codice dei contratti; tabella 2 - Requisiti dei professionisti abilitati allo svolgimento delle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi della legge n. 110 del 2014 e del relativo regolamento (decreto ministeriale n. 244 del 2019); tabella 3 - Attivita' di indagine prodromica di cui all'art. 25, comma 1, Codice dei contratti; tabella 4 - Metodi di indagine di cui all'art. 25, comma 8, Codice dei contratti. 1. Premessa. Le presenti linee guida costituiscono attuazione dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito Codice dei beni culturali) e dell'art. 25, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti) e sono finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica dell'interesse archeologico, individuando termini certi, che garantiscono la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera. La verifica preventiva dell'interesse archeologico delle aree prescelte per la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico costituisce un'autonoma procedura correlata al livello di progettazione di fattibilita' di opere pubbliche o di interesse pubblico. Le linee guida individuano le specifiche tecniche relative alle fasi della procedura, ai criteri di assoggettabilita', alle modalita' di redazione degli elaborati, ai formati di consegna dei documenti necessari allo svolgimento delle singole fasi della procedura, nonche' alla pubblicazione dei dati raccolti. L'ambito di applicazione dell'art. 25 del Codice dei contratti e' dettagliato nella tabella 1. 2. Casi di non assoggettabilita' alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Qualora la stazione appaltante ritenga che non sussistano i presupposti per la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, la trasmissione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, in fase di elaborazione, puo' essere corredata da una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal RUP, che attesti motivatamente l'esclusione delle opere in progetto dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, o la loro non assoggettabilita' al Codice dei contratti. Qualora la non assoggettabilita' di un'opera di pubblica utilita' sia motivata dal fatto che il contributo pubblico, diretto e specifico, di cui detta opera si gioverebbe, e' inferiore al 50 per cento dell'importo dei lavori, la dichiarazione sostitutiva comprende gli estremi della domanda. La soprintendenza, in caso di accertata non assoggettabilita' dell'opera alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, esegue comunque, a propria cura, tutti gli approfondimenti conoscitivi eventualmente necessari alla tutela del patrimonio archeologico sepolto. Alla soprintendenza sono equiparati gli uffici ministeriali dotati di funzioni di tutela, come i parchi archeologici. Sono comunque esclusi dalla procedura i progetti relativi a lavori concernenti opere che ricadano in aree archeologiche o in parchi archeologici, formalmente individuati ai sensi dell'art. 101 del Codice dei beni culturali, nonche' le zone di interesse archeologico, di cui all'art. 142, comma 1, lettera m), del medesimo Codice. In tali casi la stazione appaltante trasmette alla Soprintendenza il progetto di fattibilita' tecnico-economica ai fini dell'art. 21 del Codice dei beni culturali (autorizzazione all'esecuzione di opere o lavori). Restano fermi i poteri autorizzatori, cautelari e preventivi previsti dal Codice dei beni culturali, compresa la facolta' della soprintendenza di dettare, a spese del committente dell'opera pubblica, prescrizioni di tutela archeologica. 3. Analisi preliminare (scoping). La stazione appaltante informa la soprintendenza della realizzazione dell'opera pubblica o di pubblico interesse in fase di redazione del progetto di fattibilita', individuando le principali criticita' e definendo un'adeguata strategia per la redazione della documentazione archeologica di progetto, al fine di ottimizzare i tempi di progettazione. L'analisi preliminare (o scoping) consiste nella definizione di un primo quadro conoscitivo in merito al contesto culturale delle aree interessate dal progetto, funzionale all'individuazione delle aree piu' idonee alla realizzabilita' dell'opera, sulle quali concentrare le successive attivita' di studio e progettazione Partecipano alla fase di scoping la stazione appaltante, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera o) del Codice dei contratti, la/le soprintendenza/e competente/i per territorio e, nel caso in cui sia gia' stato individuato, il professionista archeologo incaricato della relazione di cui all'art. 25, comma 1 del Codice dei contratti (v. infra § 4.2). 4. Fase prodromica (art. 25, comma 1, codice dei contratti). 4.1. Fase prodromica. Consiste nella raccolta sistematica di tutti gli elementi noti, che contribuiscono a costruire un quadro conoscitivo esaustivo circa la consistenza del patrimonio archeologico nei siti prescelti dalle stazioni appaltanti per la dislocazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, al fine di consentire al Ministero della cultura di valutare la compatibilita' delle opere in progetto con la tutela dei contesti archeologici; tale fase prevede altresi' l'effettuazione di indagini di superficie (survey) volte all'individuazione di tracce superficiali indice della presenza di stratigrafie archeologiche sepolte. La documentazione prodotta descrive analiticamente gli elementi di conoscenza ricavabili da tutte le fonti informative citate, senza trascurare la registrazione, ove disponibili, degli scavi e delle indagini di superficie pregressi che hanno avuto un esito negativo (dando conto in maniera dettagliata delle condizioni di visibilita' delle aree per ragioni legate a accessibilita', uso del suolo, stagionalita', condizioni metereologiche, etc). 4.2. Individuazione del soggetto incaricato. La stazione appaltante individua il soggetto incaricato della progettazione e del coordinamento delle attivita' di cui al comma 1 dell'art. 25 del Codice dei contratti tra coloro che possiedono i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60 (di seguito regolamento n. 60 del 2009). Il medesimo soggetto sottoscrive la relazione di progetto che conclude la fase prodromica della procedura (tabella 2). La soprintendenza definisce in via preliminare con il soggetto incaricato i tempi di raccolta e elaborazione della documentazione, concordando le modalita' di accesso agli archivi e alle banche dati per la consultazione sistematica di tutti i dati disponibili. Tale attivita' di censimento archivistico e bibliografico e' funzionale alla redazione della documentazione archeologica e deve essere integrata dalla ricognizione autoptica effettuata sulle aree interessate dal progetto e sulle aree contermini, nonche' ove disponibile, dalla fotointerpretazione. Il soggetto incaricato puo' avvalersi della collaborazione di altri soggetti, in possesso dei requisiti per l'iscrizione agli elenchi per il profilo professionale «archeologo» ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 2019, n. 244. Il soggetto che sottoscrive la relazione di progetto puo' partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di cui ai successivi paragrafi. 4.3 Raccolta dei dati. La registrazione delle presenze archeologiche individuate e/o documentate a seguito delle indagini svolte durante la fase prodromica, eseguite nelle aree prescelte per la realizzazione dell'opera pubblica o di interesse pubblico, nonche' nell'area vasta interferita dalle opere in progetto cosi' come dettagliata dalla normativa di settore, viene effettuata secondo gli standard descrittivi dell'ICCD, mediante l'applicativo appositamente predisposto, costituito dal template GIS scaricabile, unitamente al relativo manuale di compilazione, dal sito web dell'Istituto centrale per l'archeologia, http://www.ic_archeo.beniculturali.it. I dati raccolti sono archiviati all'interno del template nel layer corrispondente, tramite la compilazione degli appositi campi descrittivi, previo posizionamento dei diversi elementi tramite rappresentazione cartografica areale (sempre da preferirsi), lineare o puntuale, a seconda delle informazioni disponibili e della tipologia di informazione. Ulteriori documenti raster o vettoriali georiferibili possono essere caricati all'interno del template per una piu' agevole consultazione della documentazione. Foto, stampe e ulteriori documenti possono essere allegati ai moduli secondo le modalita' specificate nel relativo manuale, cosi' da facilitarne il reperimento in relazione ai dati archeologici da essi derivati. Ulteriori elaborati grafici e immagini (fotografie, cartografie non georiferibili, schemi) possono essere allegati ai rispettivi layer, corredati da didascalia significativa e se necessario dal riferimento metrico tali da consentire una corretta lettura delle interpretazioni. Il RUP puo' proporre alla soprintendenza la presentazione di una documentazione archeologica semplificata, che deve comunque comprendere la compilazione di tutti i campi obbligatori previsti dai layer MOPR e MOSI (1) . 4.3.1 La stazione appaltante fornisce al soggetto incaricato della raccolta dei dati gli elaborati di progetto che definiscono le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori da eseguire e che evidenziano i dettagli planimetrici e catastali, le caratteristiche geomorfologiche e tipologiche, anche dal punto di vista colturale, delle aree interessate dai lavori, nonche' le eventuali misure previste a fini di compensazione dell'impatto territoriale e sociale dell'intervento progettato (2) . Gli elaborati, resi disponibili in formato vettoriale o raster (in tal caso a una risoluzione sufficiente a consentirne la lettura sia degli elementi grafici che testuali) e opportunamente georiferiti, vengono caricati all'interno del template e costituiscono la base per le specifiche elaborazioni volte alla valutazione dell'interesse archeologico, da redigersi tramite i layer gia' predisposti all'interno del template, come di seguito dettagliato: a) descrizione generale delle opere da realizzare, da effettuarsi tramite compilazione del layer MOPR (Modulo di progetto) del template; b) censimento delle aree e dei siti di interesse archeologico tali da giustificare l'avvio della procedura di cui al presente documento, localizzati nelle aree prescelte per la realizzazione dell'opera pubblica o di interesse pubblico, nonche' nell'area vasta interferita dalle opere in progetto, cosi' come dettagliata dalla normativa di settore, da effettuarsi tramite compilazione di layer MOSI (Modulo di area/Sito archeologico) del template; c) redazione della carta del potenziale archeologico, anche denominata carta del rischio archeologico assoluto, mediante il layer Carta_Potenziale del template. d) redazione della carta del rischio archeologico, anche denominata carta del rischio archeologico relativo, mediante il layer Carta_Rischio del template. 4.4. Modalita' di trasmissione della documentazione. La documentazione e' trasmessa alla soprintendenza in formato digitale. Le informazioni minime che dovranno essere fornite sono: regione - comune - localita'; nome completo del piano/programma/progetto; procedura di riferimento; stazione appaltante; responsabile unico del procedimento; elenco degli elaborati trasmessi in formato digitale; Nel caso di elaborati di particolare complessita' o di difficile visualizzazione (ad esempio per ragioni legate all'estensione dell'area interessata dal progetto alla scala di visualizzazione degli elaborati, e' facolta' della soprintendenza richiedere, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione, ulteriori formati di output, digitali o cartacei, volti a ottimizzare l'attivita' dell'Amministrazione. La documentazione prodotta nella fase prodromica viene trasmessa a cura della stazione appaltante alla soprintendenza, in uno con una bozza del progetto di fattibilita' tecnica ed economica dell'opera o uno stralcio di esso. In caso di opere a rete le stazioni appaltanti trasmettono il documento di fattibilita' delle possibili varianti progettuali di cui all'art. 3, comma 1, lettera ggggg-quater) del Codice dei contratti. La bozza di progetto contiene gli esiti degli studi e delle indagini geologiche e archeologiche preliminari (tabella 3), necessari e sufficienti alla compiuta valutazione da parte del soprintendente in ordine alla necessita' di sottoporre il progetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico. Nella documentazione da trasmettere e' compreso il quadro economico dell'opera in progetto redatto secondo i requisiti di cui al successivo § 9. 4.5. Termini per l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25, comma 3). Il termine di trenta giorni, o di sessanta giorni nel caso si tratti di un'opera infrastrutturale o a rete (o il diverso termine previsto da altre disposizioni di legge) entro il quale la soprintendenza, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Codice dei contratti puo' richiedere, motivatamente, l'avvio della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, decorre dalla ricezione da parte della soprintendenza della documentazione archeologica di cui ai precedenti paragrafi. Nel caso in cui la documentazione inviata risulti incompleta o i suoi contenuti risultino inadeguati, la richiesta di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori da parte della soprintendenza sospende il termine fino alla data di ricezione, da parte della soprintendenza, di tutta la documentazione richiesta, completa nei contenuti. 4.6. Conclusione della fase prodromica. La trasmissione alla soprintendenza della bozza di progetto o documento di fattibilita', corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 25, comma 1, del Codice dei contratti e delle relative integrazioni, se richieste, conclude la fase prodromica della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. 5. Attivazione della procedura di verifica preventiva (art. 25, comma 3, codice dei contratti). 5.1. Valutazione del rischio archeologico. In questa fase si definisce, sulla base dell'analisi comparata dei dati raccolti, il grado di rischio archeologico determinato dalla realizzazione dell'opera su una data porzione di territorio. Tale rischio e' quantificato sulla base della probabilita' che nell'area interessata sia conservata una stratificazione archeologica, che puo' essere danneggiata dalle attivita' previste in progetto. L'analisi e lo studio dei dati storico-archeologici e territoriali hanno come risultato finale la redazione di una carta del rischio archeologico (§ 4.3.1 lettera d), in scala adeguata, nella quale l'esito di tali valutazioni e' rappresentato graficamente. Sulla base della carta del rischio il soprintendente valuta se sia necessario attivare la procedura di verifica preventiva di cui ai commi 8 e seguenti del citato art. 25 del Codice dei contratti; in tale eventualita' la carta del rischio archeologico costituisce la base per la progettazione delle indagini dirette, di cui ai successivi paragrafi, da eseguire nel corso dell'approfondimento della progettazione di fattibilita'. Nei casi in cui, sulla base dei dati raccolti, l'opera in fase di progettazione ricada in aree con rischio archeologico medio o alto, devono essere individuate le indagini piu' adeguate, in particolare saggi e scavi, per definire l'effettivo impatto sui depositi archeologici presenti nel sottosuolo e valutare con precisione costi e tempi di realizzazione. Saggi e scavi in estensione devono tuttavia essere contenuti entro le esigenze di un compiuto accertamento delle caratteristiche, dell'estensione e della rilevanza delle testimonianze individuate, al fine di evitare, con indagini eccessivamente estese, di portare alla luce testimonianze di cui e' poi difficile assicurare la conservazione, valorizzazione e fruizione nell'ambito delle nuove opere. Cio' comporta la necessita' di individuare preventivamente le aree nelle quali e' ipotizzabile, sulla base dei dati disponibili, la presenza di depositi archeologici nel sottosuolo, in modo da modificare con tempestivita' i progetti delle opere che possano determinare interferenze incompatibili con i beni archeologici esistenti oppure con il loro contesto di giacenza. Qualora dalla documentazione trasmessa nella fase prodromica, risulti la presunzione di un interesse archeologico nell'area prescelta per la realizzazione dell'opera il soprintendente, entro il termine previsto, attiva la procedura di verifica preventiva di cui ai commi 8 e seguenti dell'art. 25 del Codice dei contratti pubblici. Nel caso in cui dall'esame dei dati raccolti nel corso della fase prodromica il rischio archeologico risulti basso, molto basso o nullo, e non sia pertanto ravvisabile un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, l'attivazione della procedura e' possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione di nuovi elementi archeologicamente rilevanti nel corso dei lavori. Nel caso di mancata attivazione della procedura, il soprintendente puo' motivatamente prescrivere l'assistenza archeologica in corso d'opera, nelle aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile. 5.2. Stipula dell'accordo (art. 25, comma 14, Codice dei contratti). La soprintendenza e la stazione appaltante possono stipulare un accordo finalizzato a semplificare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico in ogni sua fase, nel quale possono essere previste la riduzione della documentazione richiesta, l'unificazione delle fasi di ricerca diretta e ogni altra misura di semplificazione ritenuta idonea. Al fine di favorire la conclusione degli accordi puo' essere predisposto dalla soprintendenza un calendario di incontri. Per procedimenti che coinvolgono piu' soprintendenze nell'ambito della stessa regione, il coordinamento della fase preliminare e' assunto dal segretariato regionale del Ministero; nel caso di procedimenti di competenza statale, che interessino una o piu' regioni, il coordinamento e' assunto dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio. Negli accordi possono essere inserite specifiche clausole in merito ai termini di consegna, anche intermedia, degli elaborati necessari per la stesura della relazione definitiva da parte dei soggetti che hanno effettuato le indagini sul terreno. 6. Prima fase della procedura (art. 25, commi 8 e seguenti, codice dei contratti). 6.1. Comunicazione. Qualora il soprintendente ravvisi l'esigenza di attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ne da' comunicazione alla stazione appaltante ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990. La stazione appaltante, ricevuta la comunicazione, contatta sollecitamente la soprintendenza (nella persona del responsabile dell'istruttoria nominato dal soprintendente) al fine di avviare la progettazione delle indagini da compiere, stabilita sulla base della carta del rischio archeologico (di cui al paragrafo 4.3.1) anche in relazione alla specifica composizione dei terreni da indagare (rilevabile dalle relazioni geologica e geotecnica), nonche' alla tipologia e alla consistenza dei depositi archeologici o paleontologici. 6.2. Progettazione delle indagini (art. 25, comma 8, lettere a), b) e c) Codice dei contratti). La stazione appaltante, sulla base delle indicazioni della soprintendenza, predispone il progetto delle indagini (o il piano delle attivita') ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa e dal regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 di cui al decreto ministeriale n. 154 del 2017 (di seguito, regolamento n. 154 del 2017). Le direttive impartite dal soprintendente costituiscono indicazioni vincolanti per lo sviluppo del progetto. 6.3. Livelli e contenuti della progettazione. Il progetto di scavo archeologico, redatto secondo le previsioni del regolamento n. 154 del 2017, e' sottoposto all'approvazione del soprintendente. Alla redazione del progetto concorrono, su incarico della stazione appaltante, diverse figure professionali in ragione delle specifiche competenze e in rapporto ai diversi profili (scientifico, tecnico, logistico), dello scavo archeologico. Per le indagini di cui alla prima e alle fasi successive della procedura (ad eccezione degli scavi in estensione di cui al comma 8, lettera c), dell'art. 25) si puo' ricorrere a forme di progettazione semplificata concordate con la soprintendenza. Il quadro economico di progetto deve prevedere una somma, coerente con la complessita' dell'intervento e non inferiore al 20 per cento di quanto complessivamente stanziato per l'espletamento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, riservata alle operazioni conseguenti allo scavo, quali: la redazione della documentazione delle indagini, comprensiva della relazione scientifica conclusiva; una prima schedatura dei reperti mobili rinvenuti, lo studio preliminare dei medesimi, nonche' l'esecuzione dei primi interventi, con funzione esclusivamente preventiva e conservativa; la pubblicazione dei risultati dell'indagine, almeno in forma preliminare ma comunque esaustiva relativamente alla documentazione delle sequenze stratigrafiche e alla definizione delle fasi cronologiche del contesto indagato. Gli interventi finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione dei beni archeologici rinvenuti sono oggetto di progettazione successiva e separata, in relazione alla natura e alla consistenza di quanto emerso a seguito delle indagini. Tali interventi possono essere oggetto di clausole compensative da inserirsi eventualmente nell'accordo di cui al paragrafo 5.2, da finanziarsi anche mediante l'utilizzo di eventuali ribassi d'asta o accedendo ad altre fonti di finanziamento. 6.4. Metodi di indagine. I metodi e le strategie di indagine attivabili in questa fase (tabella 4) vengono adottati sulla base di valutazioni tecniche in merito all'adeguatezza degli strumenti rispetto al contesto da indagare. L'effettivo utilizzo delle metodologie di cui al comma 8, lettere a), b) e c) non implica necessariamente l'esecuzione delle tre diverse metodologie di indagine in successione, ma puo' anche motivatamente comportare l'adozione di una o piu' di esse, opportunamente integrate. L'elenco presentato in tabella 4 e' da ritenersi meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto non prende in considerazione eventuali strategie e strumenti conoscitivi e diagnostici, frutto della continua evoluzione delle tecnologie applicate ai beni culturali. Le indagini archeologiche sono condotte sotto la direzione tecnico-scientifica della soprintendenza. 6.4.1. Indagini non invasive o indirette (art. 25, comma 8, lettera b) Codice dei contratti). La scelta della metodologia di indagine non invasiva piu' adeguata al contesto da indagare si basa su una attenta valutazione delle caratteristiche dei suoli, nonche' sulla tipologia strutturale e sulla profondita' di giacitura dei resti ipotizzati. Le indagini non invasive o indirette possono rivelarsi particolarmente utili in aree poco urbanizzate, che restituiscono, di massima, una minore densita' di anomalie non archeologiche e, di conseguenza, dati piu' chiaramente interpretabili. Le prospezioni geofisiche consistono nell'impiego di sistemi di indagine del sottosuolo mediante metodologie avanzate quali per esempio georadar, magnetometria differenziale Fluxgate, sclerometria, tomografie elettriche di resistivita', tomografia etc. I dati raccolti con tali analisi vanno elaborati in modo da evidenziare le anomalie, areali o puntuali, al fine di costruire modelli interpretativi tridimensionali. Tali metodi di indagine devono comunque essere utilizzati in maniera integrata. I risultati conseguiti nel corso di tali indagini sono riportati negli elaborati di seguito elencati: a) relazione tecnica descrittiva dei risultati delle indagini indirette in fase di approfondimento della progettazione preliminare: descrive le attivita' svolte a seguito degli approfondimenti effettuati con l'ausilio di tecniche di indagine non invasiva (formato: testo e immagini); b) carta del rischio archeologico integrata: contiene i dati raccolti a seguito delle analisi indirette e costituisce il primo approfondimento, propedeutico alla progettazione delle attivita' di indagine diretta (formato: elaborato grafico - scala minima 1:200 o a denominatore inferiore). 6.4.2. Indagini dirette. Carotaggi (art. 25, comma 8, lettera a) Codice dei contratti). Carotaggi e sondaggi di scavo sono funzionali a verificare la presenza e la consistenza del deposito archeologico nelle aree oggetto di progettazione, nonche' a chiarire la natura e la complessita' di tale deposito. I carotaggi, pur rappresentando uno strumento utile per la verifica di aree a stratificazione complessa e molto consistente (ad esempio nelle aree urbane), nonche' per l'individuazione di depositi archeologici sepolti a grandi profondita', non possono essere ritenuti alternativi ai sondaggi di scavo, a meno che essi non risultino sufficienti, a giudizio della soprintendenza, alla formazione di un quadro conoscitivo completo, utile alla formulazione di una proposta di parere esaustiva sulla compatibilita' dell'opera con il contesto indagato e sulle eventuali prescrizioni da impartire. L'utilizzo dei carotaggi risulta particolarmente utile in caso di posa di opere lineari interrate che prevedano l'uso dei c.d. metodi no-dig, denominati directional drilling o TOC - Trivellazione orizzontale controllata, che consiste nella posa di nuove tubazioni senza scavi a cielo aperto, ma attraverso l'escavazione di una galleria sotterranea, realizzata mediante l'azione di una fresa rotante, lungo tracciati predefiniti. In questa fattispecie, l'effettuazione di una campagna di carotaggi ad hoc (o, ove disponibili, la lettura archeologica di quelli effettuati per verificare la composizione e le caratteristiche dei terreni) puo' contribuire a dare una prima definizione delle quote dei depositi archeologici e pertanto circoscrivere il rischio archeologico suggerendo, ove possibile, le quote piu' idonee per la posa delle infrastrutture previste, stante l'impossibilita' di effettuare controlli in corso d'opera. 6.4.3. Indagini dirette. Sondaggi di scavo (art. 25, comma 8, lettera c) Codice dei contratti). Sondaggi e scavi archeologici sono necessari ai fini della valutazione complessiva dell'impatto dell'opera sul contesto di interesse archeologico. Le indagini dirette, per loro natura distruttive, devono essere limitate all'accertamento delle caratteristiche, dell'estensione e della rilevanza delle testimonianze individuate. Qualora gli esiti dei primi accertamenti orientino verso la necessita' di delocalizzare, totalmente o in parte, le opere in progetto la stazione appaltante puo' rinunciare alla realizzazione delle opere ovvero produrre un'adeguata variante progettuale; in tali casi, non e' necessaria la prosecuzione delle indagini di scavo e si procede alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi con oneri a carico della stazione appaltante. Sono definiti saggi o sondaggi archeologici trincee o saggi, di estensione variabile, effettuati allo scopo di individuare i depositi archeologici e di delimitarli. Il dimensionamento e il numero di tali saggi/sondaggi vanno concordati e pianificati con la soprintendenza in sede di progettazione dello scavo. I sondaggi archeologici possono essere disposti dal soprintendente al fine di indagare porzioni dell'area prescelta per la dislocazione dell'opera progettata anche in assenza di anomalie riscontrate a seguito delle attivita' diagnostiche di cui all'art. 25, comma 8, lettera b) del Codice dei contratti. La loro estensione deve comunque essere tale da assicurare una campionatura sufficiente a consentire la formazione di un quadro conoscitivo completo ed esaustivo delle emergenze archeologiche, della loro dislocazione ed estensione, nonche' del loro rilievo testimoniale ai fini della caratterizzazione del contesto interessato dall'intervento. In via indicativa tale estensione puo' rapportarsi, per le opere puntuali, a una percentuale pari al massimo al 40 per cento dell'area interessata dai lavori; per quanto riguarda le opere a rete, essa e' determinata caso per caso, nell'ambito delle singole aree soggette a rischio archeologico. La valutazione della consistenza strutturale e dell'estensione delle preesistenze archeologiche e' svolta in modo da pervenire tempestivamente, in ambito urbano, al conseguente giudizio in merito alla fattibilita' dell'opera proposta, e in ambito extraurbano, all'individuazione certa e alla perimetrazione delle aree interessate da depositi archeologici, rispetto alle quali valutare, in ragione della dislocazione effettiva dell'opera in progetto, la sua concreta realizzabilita'. I risultati conseguiti nel corso di tali indagini sono riportati negli elaborati di seguito elencati: a) relazione tecnica descrittiva dei risultati delle indagini indirette in fase di approfondimento della progettazione preliminare: descrive le attivita' svolte a seguito degli approfondimenti effettuati tramite carotaggi e/o sondaggi di scavo (formato: testo e immagini); b) carta del rischio archeologico integrata: contiene i dati raccolti a seguito delle analisi dirette e costituisce un approfondimento propedeutico alla eventuale progettazione delle attivita' di scavo in estensione (formato: elaborato grafico - scala minima 1:200 o a denominatore inferiore). 6.5. Occupazione delle aree da sottoporre a indagine archeologica. Nei casi in cui le opere pubbliche o di interesse pubblico, in relazione alle quali e' stata disposta l'esecuzione delle indagini dirette di archeologia preventiva, ricadano in aree che non sono ancora state oggetto delle procedure di esproprio, l'accesso a tali aree e' soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ai sensi dell'art. 23, comma 10 del Codice dei contratti. Il Ministero puo' comunque ordinare l'occupazione temporanea delle aree dove devono eseguirsi le ricerche archeologiche ai sensi dell'art. 88 del Codice dei beni culturali. Nei casi in cui cio' sia strettamente necessario per le finalita' della ricerca e' possibile localizzare i saggi anche in aree contigue, non interessate direttamente dall'opera e non destinate a essere oggetto di procedura espropriativa. Per quanto concerne gli oneri economici derivanti dall'eventuale occupazione temporanea dei terreni da indagare e la predisposizione della necessaria documentazione si rinvia al paragrafo 9. 6.6. Esiti della prima fase della procedura. Gli esiti degli accertamenti di cui ai precedenti paragrafi sono tempestivamente trasmessi alla soprintendenza. Sulla scorta degli elementi emersi, la soprintendenza puo' chiedere motivatamente ulteriori indagini nei casi in cui gli esiti delle indagini gia' effettuate non siano sufficienti a escludere il rischio archeologico, ovvero a determinare limiti e consistenza dei depositi archeologici rinvenuti. 6.6.1. Esito negativo. Qualora, al termine della prima fase, sia verificata l'assenza di elementi archeologicamente significativi, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico puo' considerarsi terminata e il soprintendente provvede al rilascio del parere conclusivo sul progetto dell'opera. L'esecuzione di ulteriori indagini archeologiche e' possibile solo in caso di emersione di nuovi elementi archeologicamente rilevanti nel corso dei lavori. Il soprintendente puo' motivatamente prescrivere la sorveglianza archeologica in corso d'opera qualora essa si renda necessaria in ragione della peculiare tipologia delle opere proposte e della loro dislocazione territoriale (per esempio, nel caso delle infrastrutture a rete, i cui tracciati non siano stati, per intero, oggetto di sondaggi archeologici) o della peculiare natura dei contesti archeologici rinvenibili (come, per esempio, i contesti paleontologici e preistorici, spesso ipotizzabili sulla base della lettura morfologica del territorio ma non individuabili con le sole metodologie di indagine preventiva). 6.6.2. Esito positivo. Qualora, a conclusione delle indagini effettuate nella prima fase della procedura, siano emersi elementi archeologicamente significativi, il soprintendente puo' attivare le fasi successive della procedura. 7. Fasi successive (scavi in estensione; art. 25, comma 8, lettera c) codice dei contratti). 7.1. Attivazione delle fasi. I risultati della prima fase possono determinare la necessita' di attivare le fasi successive della procedura, che consistono nell'effettuazione di scavi in estensione al fine di fornire ulteriori elementi conoscitivi necessari, sotto il profilo archeologico, per la redazione della progettazione di fattibilita'. Per «scavi in estensione» si intende non necessariamente lo scavo integrale dell'area interessata dal progetto, ma lo scavo integrale di uno o piu' particolari contesti, individuati nel corso delle indagini precedenti e che si ritiene indispensabile conoscere nella loro interezza per poter valutare la fattibilita' dell'opera. Qualora a seguito delle indagini condotte in precedenza siano gia' state appurate la consistenza e l'importanza di quanto conservato nel sottosuolo, e sia da ritenere necessaria la conservazione in loco delle evidenze archeologiche, l'esecuzione di scavi in estensione deve essere valutata attentamente in riferimento all'opportunita' di procedere alla messa in luce di contesti spesso difficili e onerosi da restaurare, conservare e rendere fruibili. 7.2. Integrazioni progettuali previste per le fasi successive. Qualora il soprintendente ritenga necessario attivare le fasi successive della procedura, e' necessario integrare la progettazione con i seguenti elaborati: piano di sicurezza adeguato al tipo delle lavorazioni previste; elaborati grafici adeguati alla localizzazione delle aree di indagine; relazione tecnica sulle modalita' operative dello scavo, nonche' sulle condizioni di logistica; piano economico aggiornato alle lavorazioni e alle esigenze della fase della procedura, comprensivo della copertura economica per tutte le attivita' successive alla conclusione delle indagini sul campo. Gli interventi finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione dei beni archeologici rinvenuti sono oggetto di progettazione successiva e separata. 7.3. Affidamento del cantiere di scavo. La stazione appaltante affida i lavori di scavo archeologico a una ditta specializzata in possesso dei necessari requisiti di idoneita' tecnica ed economica di cui al regolamento n. 154 del 2017. Il soggetto aggiudicatario delle attivita' di cui al presente paragrafo affida il coordinamento del cantiere di scavo archeologico e della redazione della documentazione di scavo, con particolare riguardo alla relazione illustrativa dei risultati dello stesso, a un soggetto qualificato (tabella 2) in possesso di formazione ed esperienza adeguate in relazione ai contesti da indagare e comunica alla soprintendenza il nominativo del coordinatore prescelto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori, la stazione appaltante vigila sul mantenimento, da parte delle imprese esecutrici, dei requisiti di ordine speciale di qualificazione. 8. Fase conclusiva della procedura. 8.1. Relazione archeologica definitiva. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente territorialmente competente, che deve contenere una descrizione analitica delle indagini svolte e dei risultati ottenuti. Essa integra il progetto di fattibilita' dell'opera pubblica. I dati raccolti nel corso delle operazioni di scavo, comprensivi di relazione ed elaborazione della documentazione, sono consegnati alla soprintendenza. Qualora il materiale risulti incompleto o insufficiente per la stesura della citata relazione, la soprintendenza puo' chiedere integrazioni entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione, o venti giorni in caso di opere a rete o di particolare complessita'; i termini per l'espressione del parere di competenza sul progetto sono sospesi fino al ricevimento delle stesse. Il soprintendente, approvata la relazione, esprime il parere di competenza sul progetto dell'opera pubblica, informando contestualmente gli uffici del Ministero coinvolti nella procedura. La documentazione integrale di scavo deve essere consegnata alla soprintendenza entro sei mesi dal termine delle indagini archeologiche, salvo motivate richieste di proroga. 8.2. Esiti della procedura. Sono configurabili tre distinti esiti possibili della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ciascuno caratterizzato da differenti soluzioni, da sviluppare nella relazione archeologica definitiva: a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela; b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione, per i quali sono possibili interventi di rinterro oppure scomposizione/ricomposizione e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; c) complessi la cui conservazione non puo' essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata, mediante l'integrale mantenimento in situ. Nelle fattispecie a) e b) puo' rendersi necessario procedere a interventi di rimozione definitiva e di demolizione di beni e contesti archeologici, nel corso o al termine delle indagini, previo rilascio di autorizzazione da parte del soprintendente, stante l'urgenza di procedere, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della cultura. L'eventuale rimozione di strutture deve essere attuata secondo modalita' di scomposizione controllata con metodologia stratigrafica. In caso di ricopertura dei beni rinvenuti, il soprintendente prescrive alla stazione appaltante le modalita' operative. Gli oneri economici degli interventi sono in capo alla stazione appaltante. 8.2.1. Ipotesi a). Nel caso in cui lo scavo stratigrafico esaurisca direttamente l'esigenza di tutela la soprintendenza, completate le indagini previste, rilascia il parere concludendo la procedura per quanto di competenza. 8.2.2. Ipotesi b). Tale ipotesi si verifica nei casi in cui, al fine di garantire la realizzazione dell'opera in progetto, e' necessario che le strutture rinvenute a seguito delle indagini condotte siano rinterrate oppure smontate/rimontate e musealizzate, a condizione che siano verificate l'assenza di reperti leggibili come complesso strutturale unitario e la scarsa conservazione dei beni. Al fine di consentire tale valutazione da parte della soprintendenza, nella documentazione archeologica consegnata al termine delle attivita' devono essere descritti e documentati i beni rinvenuti, con particolare riferimento al loro stato di conservazione e alla presenza o meno di un complesso con caratteristiche di unitarieta'. La documentazione puo' contenere anche proposte per la tutela e la conservazione dei beni che possono essere recepite dal soprintendente nel parere di competenza rilasciato sul progetto. 8.2.3. Ipotesi c). Tale ipotesi riguarda i casi in cui e' necessario il mantenimento in situ dei beni archeologici rinvenuti. Per tali contesti, l'azione di tutela incide fortemente sull'opera da realizzare e puo' determinare varianti, anche sostanziali, del progetto di fattibilita' ovvero, in casi di assoluta incompatibilita' dell'opera in progetto con il contesto di interesse archeologico, l'espressione di un parere negativo. La soprintendenza comunica alla stazione appaltante le proprie determinazioni, con le quali puo' rilevare la necessita' di apportare modifiche progettuali o di individuare soluzioni alternative al progetto originario o specificare le ragioni della radicale incompatibilita' dell'opera prevista con il contesto connotato dalla presenza delle testimonianze archeologiche da conservare in situ. 9. Oneri economici. Sono a carico della stazione appaltante tutti i costi legati alle attivita' di cui all'art. 25 del Codice dei contratti. Tali oneri comprendono le somme necessarie alla precatalogazione degli eventuali reperti mobili e/o delle strutture e all'esecuzione dei primi interventi conservativi su di essi, nonche' quelle necessarie alla pubblicazione dei risultati finali delle indagini condotte. Anche gli oneri economici derivanti dall'eventuale occupazione temporanea dei terreni da indagare e la predisposizione della necessaria documentazione sono a carico della stazione appaltante, ma non possono essere posti a carico sui fondi accantonati per la procedura di verifica dell'interesse archeologico al fine di non sottrarre risorse destinate alla procedura. Per l'esecuzione degli eventuali interventi di ricopertura/rimozione/demolizione dei beni rinvenuti, o per l'esecuzione di interventi di restauro e di musealizzazione, tesi ad assicurare la pubblica fruizione delle testimonianze rinvenute, e' possibile il ricorso ad altre fonti di finanziamento, anche mediante l'utilizzo delle somme a disposizione nella voce «imprevisti» del progetto. Tali interventi possono comunque essere finanziati, qualora i costi complessivi della verifica preventiva dell'interesse archeologico risultino inferiori a quanto previsto, mediante le somme residuali. Gli oneri conseguenti all'eventuale riconoscimento del premio di rinvenimento, ai sensi dell'art. 92 del Codice dei beni culturali, sono a carico del Ministero della cultura, salva l'assunzione del relativo impegno da parte della stazione appaltante. In ogni caso il premio puo' essere corrisposto esclusivamente ai proprietari degli immobili interessati dalle ricerche e non ai soggetti che realizzano le opere o eseguono le indagini archeologiche, che non rientrano nei casi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 92 del Codice. Dall'analisi di progetti di opere pubbliche o di pubblica utilita' a rete o puntuali di varia entita' gia' realizzati, risulta che le somme effettivamente utilizzate ai fini della realizzazione delle attivita' connesse con la verifica preventiva dell'interesse archeologico non risultano essere state superiori al 15 per cento e inferiori al 5 per cento dei lavori posti a base d'appalto, al netto dell'IVA. La differenza tra queste due percentuali e' legata alla variabilita' dell'estensione degli interventi e del tipo di evidenze portate alla luce. Conseguentemente, puo' configurarsi a carico della stazione appaltante l'obbligo di prevedere nel quadro economico dell'opera, tra le somme a disposizione, una specifica voce riservata alle suddette attivita' non superiore al 15 per cento e non inferiore al 5 per cento dei lavori posti a base d'asta, al netto dell'IVA. Tuttavia, per interventi di ridotta entita' (e comunque non superiori a 50.000 euro, al netto dell'IVA) l'importo destinato a tutte le attivita' connesse con la verifica preventiva dell'interesse archeologico, cosi' come indicate ai paragrafi precedenti, non puo' essere in nessun caso inferiore a 3.500 euro, al netto dell'IVA. Detto importo e' da intendersi sottoposto a rivalutazione monetaria, indicizzata su base ISTAT. TABELLA 1 - Ambito di applicazione dell'articolo 25 del Codice dei contratti
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 2 - Requisiti dei professionisti abilitati allo svolgimento delle procedure di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi della legge n. 110 del 2014 e del relativo regolamento (DM n. 244 del 2019)
Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 3 - Attivita' di indagine prodromica di cui all'articolo 25, comma 1, Codice dei contratti
Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 4 - Metodi di indagine di cui all'articolo 25, comma 8, Codice dei contratti
Parte di provvedimento in formato grafico __________
(1) Il template GIS e' basato sui moduli MOSI e MOPR dell'ICCD (www.http://www.iccd.beniculturali.it/it/normative), elaborati nell'ambito di un gruppo di lavoro congiunto con la partecipazione di Servizio II della Direzione Generale ABAP, ICA e ICCD.
(2) A seconda delle diverse tipologie di lavori potra' essere necessario prendere in considerazione anche altri elaborati, la cui pubblicazione e' prevista sul portale dedicato del MiTE o sul sito della stazione appaltante, quali piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche, architettura dell'intervento, strutture e opere d'arte, tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete), idrologia, idraulica, strutture, traffico, studio di prefattibilita' ambientale. |
| Art. 2
Campo di applicazione
1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si applica a tutti i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, compresi i lavori afferenti ai settori speciali di cui all'art. 3, comma 3, lettera hh) del predetto decreto, qualora sulla base delle indagini di cui all'art. 25, comma 1, del medesimo decreto possa presumersi un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione. Sono esclusi gli interventi che non comportano nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle impegnate dai manufatti esistenti, mutamenti nell'aspetto esteriore o nello stato dei luoghi oppure movimentazioni di terreno. |
| Art. 3
Termini per lo svolgimento della procedura
1. In attuazione dell'art. 25, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine per la conclusione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' fissato dal soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura (di seguito «soprintendente»), in ragione dell'estensione dell'area interessata, nell'ambito dell'accordo con la stazione appaltante di cui al comma 14 del medesimo articolo, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) nel caso di esecuzione di carotaggi, prospezioni geofisiche o geochimiche e saggi archeologici, il termine e' stabilito da un minimo di trenta a un massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni nei casi di particolare complessita'; nel caso di opere o lavori a rete, il termine e' stabilito da un minimo di sessanta a un massimo di novanta giorni, elevabile a centoventi giorni nei casi di particolare complessita'; b) nel caso di esecuzione di sondaggi e scavi, il termine e' stabilito da un minimo di trenta a un massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni nei casi di particolare complessita'; nel caso di opere o lavori a rete, il termine e' stabilito da un minimo di sessanta a un massimo di novanta giorni, elevabile a centoventi giorni nei casi di particolare complessita', decorrenti, in entrambi i casi, dalla scadenza del termine di cui alla lettera a). 2. I termini di cui al precedente comma decorrono dalla consegna del cantiere alla ditta incaricata dell'esecuzione degli interventi di archeologia preventiva. Tali termini non comprendono l'invio alla soprintendenza della documentazione archeologica relativa alle attivita' svolte, che deve comunque essere effettuato entro venti giorni dalla chiusura del cantiere. 3. Il soprintendente approva la relazione archeologica definitiva redatta ai sensi dell'art. 25, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 entro i venti giorni successivi alla consegna della documentazione di cui al precedente comma. 4. Per motivate e cogenti esigenze di completamento delle indagini i termini di cui al comma 1 possono essere prorogati una sola volta per ulteriori novanta giorni. 5. In caso di interruzione delle attivita' del cantiere per motivi di forza maggiore, i termini di cui al comma 1 sono sospesi fino alla ripresa delle attivita'. 6. In sede di stipula dell'accordo di cui all'art. 25, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i termini indicati nei commi precedenti possono essere ridotti di un terzo nel caso di interventi compresi nel piano nazionale di ripresa e resilienza. |
| Art. 4
Articolazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in fasi funzionali, i cui esiti integrano la progettazione di fattibilita' dell'opera. Ogni fase funzionale e' attivata in ragione dell'esito positivo della fase precedente. 2. Le fasi funzionali sono descritte nelle linee guida di cui all'art. 5. 3. Ai fini della sollecita conclusione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, gli interventi di scomposizione, ricomposizione, rimozione, demolizione, ricopertura e di spostamento dei beni rinvenuti nell'ambito delle indagini di archeologia preventiva sono autorizzati con atto motivato del soprintendente, che informa contestualmente il segretario regionale del Ministero della cultura. 4. Il soprintendente, ove ne ricorrano i presupposti, avvia i procedimenti per la tutela dei beni rinvenuti ai sensi degli articoli 12 o 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 25, commi 6 e 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. |
| Art. 5
Approvazione delle linee guida
1. Sono approvate le linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui all'allegato 1 al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale. |
| Art. 6
Procedimenti semplificati
1. Per i progetti di opere puntuali il cui importo dei lavori posti a base d'asta, al netto dell'IVA, sia inferiore a 50.000 euro non e' richiesta la redazione della documentazione archeologica di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il soprintendente puo' prescrivere l'assistenza archeologica in corso d'opera. Se il soprintendente richiede comunque l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 25, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i termini sono ridotti di un quarto. Il presente decreto e' sottoposto ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2022
Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Il Ministro della cultura Franceschini
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 747 |
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