Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' |
DECRETO 28 dicembre 2021 |
Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021. |
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IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 13 dicembre 2006 e sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 11 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilita', con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) che, all'art. 2, comma 109, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo, tra l'altro, alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione o utilizzo di finanziamenti statali; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non professionale del caregiver familiare; Visto l'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, il quale definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermita' o disabilita', anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennita' di accompagnamento; Visto l'art. 3, comma 4, lettera f), del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 che, all'art. 1, comma 483, ha previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, recante Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021 dal quale risulta che la dotazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare e' pari ad euro 23.748.399,00; Vista la nota Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile n. 0012852 del 18 maggio 2021 concernente le disposizioni di contenimento degli stanziamenti per le politiche ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), con il quale per l'esercizio finanziario 2021 e' stato effettuato un accantonamento di euro 946.903,00 e, pertanto, la disponibilita' finanziaria di competenza del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021 e' pari ad euro 22.801.496,00; Visto il decreto 27 ottobre 2020 recante Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale la Sen. avv. Erika Stefani e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto in data 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio Sen. avv. Erika Stefani e' stato conferito l'incarico di Ministro per le disabilita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio Sen. avv. Erika Stefani e' stata conferita la delega di funzioni in materia di disabilita'; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 con il quale il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Considerato che la situazione di profondo disagio sociale ed economico verificatasi nel corso della fase piu' acuta dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che continuera' a produrre effetti anche nelle fasi successive, nonche' le evidenti ripercussioni di natura socio-economica che colpiscono principalmente i soggetti in situazione di particolare fragilita', rendono prioritario e necessario intervenire a sostegno della figura del caregiver familiare, cosi' come individuata dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, mediante l'utilizzo del Fondo istituito dal medesimo art. 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017, per interventi a carattere sperimentale; Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 11696 del 16 dicembre 2021; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 dicembre 2021;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021 pari, complessivamente, a euro 22.801.496,00, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle regioni, per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali, che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dando priorita': a) ai caregiver di persone in condizione di disabilita' gravissima, cosi' come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3 del medesimo decreto; b) ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione; c) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. |
| Allegato 1 Tabella 1 Riparto tra le regioni delle risorse loro destinate a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. Fondi previsti per l'annualita' 2021
===================================================================== | | |Somme assegnate alla | | | Quota regionale di |regione - Annualita' | | Regioni | riparto (%) | 2021 | +========================+====================+=====================+ |Abruzzo | 2,39 | 544.955,75| +------------------------+--------------------+---------------------+ |Basilicata | 1,08 | 246.256,16| +------------------------+--------------------+---------------------+ |Calabria | 3,47 | 791.211,91| +------------------------+--------------------+---------------------+ |Campania | 8,46 | 1.929.006,56| +------------------------+--------------------+---------------------+ |Emilia-Romagna | 7,82 | 1.783.076,99| +------------------------+--------------------+---------------------+ |Friuli-Venezia Giulia | 2,33 | 531.274,86| +------------------------+--------------------+---------------------+ |Lazio | 9,12 | 2.079.496,44| +------------------------+--------------------+---------------------+ |Liguria | 3,34 | 761.569,97| +------------------------+--------------------+---------------------+ |Lombardia | 15,91 | 3.627.718,01| +------------------------+--------------------+---------------------+ |Marche | 2,84 | 647.562,49| +------------------------+--------------------+---------------------+ |Molise | 0,66 | 150.489,87| +------------------------+--------------------+---------------------+ |Piemonte | 8,00 | 1.824.119,68| +------------------------+--------------------+---------------------+ |Puglia | 6,60 | 1.504.898,74| +------------------------+--------------------+---------------------+ |Sardegna | 2,86 | 652.122,79| +------------------------+--------------------+---------------------+ |Sicilia | 8,21 | 1.872.002,82| +------------------------+--------------------+---------------------+ |Toscana | 7,00 | 1.596.104,72| +------------------------+--------------------+---------------------+ |Umbria | 1,72 | 392.185,73| +------------------------+--------------------+---------------------+ |Valle d'Aosta | 0,25 | 57.003,74| +------------------------+--------------------+---------------------+ |Veneto | 7,94 | 1.810.438,78| +------------------------+--------------------+---------------------+ |Totale | 100 | 22.801.496,00| +------------------------+--------------------+---------------------+ |
| Allegato A Monitoraggio dei flussi finanziari
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Criteri di riparto delle risorse
1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 sono ripartite tra ciascuna regione sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019. 2. Le regioni possono cofinanziare gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni per la realizzazione dei citati interventi. 3. Ai fini del cofinanziamento di cui al comma 2 non sono considerate utili altre risorse di derivazione statale. |
| Art. 3
Erogazione delle risorse
1. Le regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di integrazione socio-sanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver, specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'. 2. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto di cui forma parte integrante a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicati gli indirizzi di programmazione di cui al comma 1, la tipologia degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, nonche' la compartecipazione finanziaria di cui all'art. 2, comma 3. 3. Alla richiesta di cui al comma 2, da inviare in formato elettronico all'indirizzo pec: ufficio.disabilita@pec.governo.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' allegata una scheda concernente il piano di massima delle attivita' per la realizzazione degli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi. 4. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 3, all'erogazione, in un'unica soluzione, delle risorse destinate a ciascuna regione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalita' di cui all'art. 1. 5. Le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'. L'erogazione agli ambiti territoriali e' comunicata all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' in formato elettronico all'indirizzo pec: ufficio.disabilita@pec.governo.it entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse. 6. In virtu' del principio generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le regioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' tutti i dati necessari al monitoraggio delle risorse trasferite di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla erogazione delle medesime da parte degli ambiti territoriali, secondo le modalita' di cui all'Allegato A che forma parte integrante del presente decreto. |
| Art. 4
Oneri finanziari
Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede, per l'anno 2021, a valere sul capitolo di spesa 861, PG 1 Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, del CR 1 Segretario generale dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, Missione 24: diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.5: famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 28 dicembre 2021
Il Ministro per le disabilita' Stefani Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 247 |
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