IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazioni durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali», ed in particolare gli articoli 3 e 4, comma 5, in materia di messaggi autogestiti messi in onda gratuitamente in campagne elettorali; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. n. 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato»; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione - Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con cio' escludendo che dette province autonome partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali di cui trattasi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 13 maggio 2021 in cui si dispone che la tabella che individua l'importo assegnato a ciascuna regione per i rimborsi indichi anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, affinche' le stesse siano rese indisponibili ai sensi e per gli effetti del citato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009; Visto il su indicato decreto interministeriale del 2 aprile 2021 che ha stabilito il riparto tra le regioni dello stanziamento per il rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 5, per l'anno 2021, disponendo all'art. 1, comma 1, il riconoscimento per ciascun messaggio del rimborso rispettivamente di euro 10,95 e di euro 29,65 alle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie nell'anno 2021; Ritenuto di provvedere ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno 2022 della misura del rimborso per ciascun messaggio da riconoscere alle emittenti radiofoniche e televisive locali, nonche' alla ripartizione della somma stanziata per l'anno 2022 tra le regioni ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale, in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, rilevato alla data del 30 giugno 2021 e comunicato dal Ministero dell'interno con nota n. 0001083 del 10 gennaio 2022; Vista la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 29 settembre 2021, che prevede per l'anno 2022 un tasso di inflazione programmata pari all'1,5 %; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato, con cui e' stato disposto il riordino del Ministero dello sviluppo economico in attuazione degli articoli 2, 3 e 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55; Vista legge del 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 50 della Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021; Vista il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 gennaio 2022, con il quale, ai sensi dell'art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si e' provveduto all'assegnazione delle disponibilita' del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo; Visto lo stanziamento di competenza di bilancio sul capitolo 3121, piano gestionale 2 per l'anno 2022 pari ad euro 1.431.793,00
Decreta:
Art. 1
1. Alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie e' riconosciuto, per l'anno 2022, il rimborso rispettivamente di euro 11,11 ed euro 30,09 per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata. 2. Dello stanziamento complessivo di euro 1.431.793,00, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 3121, piano gestionale 2, per l'esercizio finanziario 2022, euro 477.264,33 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali ed euro 954.528,67 alle emittenti televisive locali; 3. In proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma, si provvede al riparto della somma stanziata per l'anno 2022 come segue: ===================================================================== | | | Quota | | | Calcolo oneri | Quota emittenti | emittenti | | |2022 rimborsabili| radiofoniche | televisive | TOTALE | +=================+=================+==============+================+ |ABRUZZO | 11.287,44 | 22.574,88 | 33.862,32 | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ |BASILICATA | 5.343,45 | 10.686,91 | 16.030,36 | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ |CALABRIA | 17.652,23 | 35.304,47 | 52.956,70 | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ |CAMPANIA | 46.719,91 | 93.439,83 | 140.159,74 | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ |EMILIA ROMAGNA | 32.753,68 | 65.507,36 | 98.261,04 | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ |FRIULI VEN. | | | | |GIULIA | 10.346,42 | 20.692,83 | 31.039,25 | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ |LAZIO | 44.696,49 | 89.392,98 | 134.089,47 | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ |LIGURIA | 12.479,53 | 24.959,05 | 37.438,58 | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ |LOMBARDIA | 74.233,17 | 148.466,33 | 222.699,50 | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ |MARCHE | 12.240,86 | 24.481,73 | 36.722,59 | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ |MOLISE | 3.073,71 | 6.147,41 | 9.221,12 | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ |PIEMONTE | 33.663,91 | 67.327,82 | 100.991,73 | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ |PROV. DI BOLZANO | 4.049,83 | 8.099,66 | 12.149,49 | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ |PROV. DI TRENTO | 4.433,77 | 8.867,54 | 13.301,31 | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ |PUGLIA | 33.294,62 | 66.589,24 | 99.883,86 | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ |SARDEGNA | 13.648,25 | 27.296,51 | 40.944,76 | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ |SICILIA | 43.384,42 | 86.768,84 | 130.153,26 | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ |TOSCANA | 27.876,74 | 55.753,47 | 83.630,21 | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ |UMBRIA | 6.548,38 | 13.096,76 | 19.645,14 | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ |VAL D'AOSTA | 977,18 | 1.954,35 | 2.931,53 | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ |VENETO | 38.560,34 | 77.120,69 | 115.681,03 | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ |TOTALI | 477.264,33 | 954.528,67 | 1.431.793,00 | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet www.mise.gov.it Roma, 18 febbraio 2022
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 227 |