Gazzetta n. 90 del 16 aprile 2022 (vai al sommario)
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2022, n. 9
Testo del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 40 del 17 febbraio 2022), coordinato con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1
Misure urgenti di prevenzione e contenimento
della diffusione della peste suina africana-PSA

1. Al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, ((ivi incluse le aree protette)) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa), che include la ricognizione della consistenza della specie ((cinghiale)) all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione ((e le modalita' di attuazione dei metodi ecologici, nonche' l'indicazione)) delle aree di intervento diretto, delle modalita', dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento della peste suina africana.
2. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle disposizioni:
((0a) del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;))
((0b) del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019;))
((0c) del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019;))
a) del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della ((peste suina)), presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
b) del «Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici» del ((Ministero della salute, del 21 aprile 2021 nonche' delle indicazioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del 25 gennaio 2022, pubblicate nel sito internet del medesimo Istituto.))
3. Ai fini della gestione, i Piani regionali sono adottati in conformita' al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla «Gestione del cinghiale e peste suina africana Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione» redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica.
((3-bis. Le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto gia' dispongono di un piano di cui al comma 1, ritenuto in linea con le disposizioni del decreto stesso, inviano tale piano per una valutazione all'ISPRA e al Centro di referenza nazionale per la peste suina, e lo adattano tenendo conto delle eventuali osservazioni.))
4. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina da rendere entro venti giorni dalla richiesta della regione o della provincia autonoma competente per territorio. Tenuto conto dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari e il relativo impatto economico che l'epidemia puo' arrecare all'intero settore suinicolo italiano, i Piani regionali di cui al comma 1, fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione ((europea)) in materia di valutazione ambientale, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano i piani avvalendosi delle ((polizie locali)), dei coadiutori e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. All'interno delle aree protette i prelievi sono attuati dal personale d'istituto e da coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo e' esercitata dal ((Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri)) nonche' dall'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.
((5-bis. Nelle aree di circolazione virale attiva, individuate in base ai criteri del Manuale di cui al comma 2, lettera b), al fine di prevenire e ridurre la mobilita' della specie cinghiale, e' vietato il prelievo in ogni forma collettiva in attivita' di caccia.))
((6. Gli animali abbattuti durante l'attivita' di controllo e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attivita' di ispezione e controllo igienico-sanitario secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia. I cinghiali coinvolti in incidenti stradali devono essere abbattuti. Per i cinghiali abbattuti in seguito al riscontro di alterazioni del normale comportamento e per i cinghiali morti per cause naturali o per incidenti stradali, le regioni e le province autonome attivano un sistema che garantisca gli opportuni approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attivita' ispettive, nonche' i dati epidemiologici e quelli derivanti dalle attivita' di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, ivi inclusi quelli sulla Trichinella spp, confluiscono nei sistemi informativi gia' attivi presso il Ministero della salute.))
7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli, articolati per tipologia produttiva e modalita' di allevamento. Le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento ((dei suini)) allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza sono realizzate anche in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi. ((Con il decreto di cui al primo periodo sono definiti anche i termini temporali e le modalita' relativi alla cessazione della deroga di cui al secondo periodo e all'adeguamento delle strutture di cui al medesimo secondo periodo alle disposizioni dei regolamenti edilizi.))

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle
malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga
taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in
materia di sanita' animale»), e' pubblicato nella G.U.U.E.
31 marzo 2016, n. L 84.
- Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della
Commissione, del 17 dicembre 2019, del 17 dicembre 2019,
che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
relative alla prevenzione e al controllo di determinate
malattie elencate, e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 giugno
2020, n. L. 174.
- Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della
Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
norme relative alla sorveglianza, ai programmi di
eradicazione e allo status di indenne da malattia per
determinate malattie elencate ed emergenti, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 3 giugno 2020, n. L 174.
- Il regolamento (UE) n. 652/2014, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le
disposizioni per la gestione delle spese relative alla
filiera alimentare, alla salute e al benessere degli
animali, alla sanita' delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE,
2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE)
n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva
2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche'
il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE,
76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 giugno 2014, n. L 189.
 
Art. 2
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA
1. Al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, e' nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere ((per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorso alla relativa attuazione.))
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonche' gli enti territorialmente competenti per le finalita' di cui all'articolo 1;
b) verifica la regolarita' dell'abbattimento ((e della distruzione)) degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonche' le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente.
((2-bis. Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformita' agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonche' alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II, le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma il Commissario straordinario puo' indire procedure di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono conseguentemente trasferite al Commissario straordinario.))
((2-ter. L'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai fini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.))
((2-quater. Le recinzioni e le strutture temporanee amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi e a quelle sulla valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della competente soprintendenza, che si intende espresso favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee debbano essere installate su terreni di proprieta' privata, il Commissario straordinario autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento costitutivo della servitu' di uso pubblico, predeterminandone la durata e il relativo indennizzo, e lo comunica all'interessato.))
((2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.))
3. Qualora le regioni o le province autonome non adottino nel termine previsto i piani di cui all'articolo 1, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali ((e per gli affari regionali e le autonomie)), assegna il termine di trenta giorni per adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, su proposta dei Ministri competenti, ordina al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della regione o della provincia autonoma interessata. ((Nell'ipotesi di cui al secondo periodo il Commissario straordinario adotta il piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il Commissario straordinario procede in ogni caso all'adozione del piano.))
((4. Il Commissario straordinario, al fine di individuare le necessarie misure attuative per il contrasto della peste suina africana, si avvale del supporto dell'Unita' centrale di crisi di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e con un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.))
5. Il Commissario straordinario, per l'esercizio dei compiti assegnati dal presente articolo, si avvale degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle seguenti amministrazioni: Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica, regioni, province, Citta' metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela della salute, ((Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ISPRA, nonche' puo' avvalersi di un rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Universita' di Torino)), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A tale fine la Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari e' potenziata con un contingente massimo pari a dieci unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del ((personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario)) delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
6. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal presente articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, puo' adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.
7. Il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, per una sola volta, per un ulteriore periodo di dodici mesi. Del conferimento ((o del rinnovo)) dell'incarico e' data immediata comunicazione ((alle Camere)) e notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. L'incarico di Commissario straordinario e' compatibile con altri incarichi pubblici ed e' svolto a titolo gratuito.
9. Sull'attivita' del Commissario straordinario il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisce periodicamente ((alle Camere.))
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla Regione Sardegna.

Riferimenti normativi

- Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della
Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure
speciali di controllo della peste suina africana, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 15 aprile 2021, n. L 129.
- Per i riferimenti del regolamento delegato (UE)
2020/687, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 63, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante «Codice dei contratti pubblici»:
«Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara) . - 1. (Omissis).
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture
e servizi, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione puo' essere utilizzata:
a) - b) omissis;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 16 agosto 2001, n. 189,
S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 1, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante « Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico» convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana 28 marzo 2022, n. 73,
S.O.:
«Art. 26. (Misure urgenti a sostegno del settore
suinicolo e vitivinicolo). - 1. Al fine di tutelare gli
allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal
virus responsabile della peste suina africana e
indennizzare gli operatori della filiera suinicola
danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e
delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati,
rispettivamente, «Fondo di parte capitale per gli
interventi strutturali e funzionali in materia di
biosicurezza» (di seguito, «Fondo di parte capitale»), con
una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e
«Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera
suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una
dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante
«Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed
altri organismi operanti presso il Ministero della salute,
ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre
2010, n. 183», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana 27 aprile 2013, n. 98:
«Art. 10. (Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro malattie animali). - 1. Il Centro nazionale di lotta
ed emergenza contro malattie animali svolge le funzioni
connesse al compito di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244,
nonche' le altre ad esso attribuite dalla normativa
vigente. E' presieduto dal Capo del dipartimento della
sanita' pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e
degli organi collegiali per la tutela della salute del
Ministero della salute e si articola nei seguenti organi:
a) direzione strategica;
b) Comitato tecnico-scientifico;
c) direzione operativa;
d) Unita' centrale di crisi.
2. La direzione strategica e' composta da:
a) il Capo del dipartimento della sanita'
pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli
organi collegiali per la tutela della salute del Ministero
della salute, che la presiede;
b) il direttore della direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci veterinari;
c) il direttore della direzione generale degli
organi collegiali per la tutela della salute;
d) il responsabile dei servizi veterinari
regionali della regione il cui assessore alla salute e' il
coordinatore della Commissione salute della Conferenza
delle regioni e province autonome.
3. La direzione strategica definisce gli obiettivi e le
strategie di prevenzione, controllo ed eradicazione delle
malattie animali per l'intero territorio nazionale, in
collaborazione con i Servizi veterinari delle regioni e
delle province autonome. Nell'ambito di dette competenze,
in particolare, adotta il programma annuale di attivita',
stabilendo le priorita', verificandone periodicamente la
relativa attuazione e, se necessario, proponendo misure
correttive.
4. Il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali e' cosi'
composto:
a) il direttore del Dipartimento di medicina
veterinaria dell'Istituto superiore di sanita';
b) un rappresentante designato dalla conferenza dei
presidi delle facolta' di medicina veterinaria, esperto in
malattie infettive degli animali;
c) i direttori dei Centri nazionali di referenza per
le malattie infettive e diffusive degli animali e per
l'epidemiologia.
5. Il Presidente del comitato di cui al comma 4 viene
indicato, tra i componenti del comitato medesimo, in
occasione della seduta di insediamento.
6. I componenti del comitato di cui al comma 4 durano
in carica tre anni e il loro mandato e' rinnovabile.
7. La direzione operativa, la cui gestione e' affidata
all'Ufficio III della direzione generale della sanita'
animale e dei farmaci veterinari, e' diretta dal direttore
di quest'ultimo.
8. La direzione operativa, anche sulla base delle
direttive annuali del direttore della direzione generale
della sanita' animale e dei farmaci veterinari, predispone
gli atti da sottoporre alle valutazioni della direzione
strategica, e da' esecuzione alle decisioni e ai programmi
adottati dalla stessa.
9. La direzione, inoltre, coordina le attivita' e le
misure sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione
delle malattie animali, ed in particolare:
a) predispone piani dettagliati di emergenza e di
gestione sanitaria, comprese le relative procedure
operative, per ciascuna delle malattie animali diffusive e
contagiose;
b) raccoglie ed elabora i dati epidemiologici che
provengono da regioni e province autonome;
c) programma e esegue gli audit necessari a
verificare la corretta applicazione delle misure adottate
in sede nazionale e comunitaria, o in caso di emergenza;
d) organizza ed effettua periodiche esercitazioni
d'allerta;
e) predispone ed esegue programmi di verifica e
controllo dei laboratori che manipolano virus, anche ai
fini di ricerca, diagnostica o fabbricazione di antigeni o
vaccini;
f) organizza corsi di aggiornamento per gli operatori
appartenenti e non al SSN;
g) organizza campagne informative, limitatamente alle
materie di competenza del Centro nazionale.
10. La direzione operativa svolge le funzioni di
segreteria per il centro nazionale ed e' composta da
personale del citato ufficio o da altro personale, secondo
le disposizioni del direttore generale di cui al comma 8.
11. L'Unita' centrale di crisi (U.C.C.) rappresenta il
raccordo tecnico-operativo tra il Centro nazionale e le
analoghe strutture territoriali. Essa e' composta da:
a) il capo del Dipartimento della sanita' pubblica
veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi
collegiali per la tutela della salute del Ministero della
salute, con funzioni di presidente;
b) il direttore della direzione generale sanita'
animale e dei farmaci veterinari;
c) il direttore della direzione generale per l'igiene
e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;
d) il direttore dell'Ufficio III della direzione
generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, o
un suo rappresentante;
e) il direttore del centro nazionale di referenza per
la malattia di volta in volta interessata;
f) il direttore del Centro nazionale di referenza per
l'epidemiologia;
g) il responsabile dei servizi veterinari regionali
della regione il cui assessore alla salute e' il
coordinatore della Commissione salute della Conferenza
delle regioni e province autonome;
h) il responsabile o i responsabili dei competenti
servizi della regione o delle regioni interessate di volta
in volta dalla malattia;
i) l'Ispettore generale della sanita' militare presso
lo Stato maggiore della Difesa;
l) un rappresentante designato dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali;
m) un rappresentante designato dal Ministro
dell'interno;
n) il Comandante dei Carabinieri per la tutela della
salute;
o) un rappresentante della Guardia di finanza,
designato dal Comandante Generale della Guardia di finanza.
12. La composizione dell'unita' di crisi puo' essere
integrata di volta in volta, su indicazione del presidente,
con rappresentanti istituzionali, con esponenti di
categoria o con esperti del mondo scientifico e accademico.
13. In caso di insorgenza di malattie animali a
carattere diffusivo e contagioso, di situazioni di rischio
zoo-sanitario interne o internazionali, l'U.C.C. assicura
le funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica ispettiva
e gestione degli interventi e delle misure sanitarie
sull'intero territorio nazionale, in particolare mediante:
a) adozione di misure sanitarie e di polizia
veterinaria;
b) acquisizione, stoccaggio e distribuzione di sieri,
vaccini e antigeni;
c) coordinamento delle unita' di crisi territoriali;
d) definizione dei criteri per l'abbattimento
preventivo degli allevamenti a rischio;
e) effettuazione delle verifiche sull'appropriatezza,
sulla corretta applicazione e sull'efficacia delle misure e
degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria
effettuati a livello territoriale;
f) gestione, in collaborazione con i centri di
referenza dei flussi informatici necessari al controllo
dell'emergenza.
14. Il Centro nazionale puo' avvalersi della
collaborazione di esperti esterni, nominati dal Ministro
della salute, limitatamente ai casi in cui sia impossibile
reperire specifiche professionalita' all'interno
dell'amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 maggio
1997, n. 127, S.O.:
«Art. 17. (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis.».
 
Art. 3
Obblighi di segnalazione e sanzioni

1. Chiunque, nell'ambito delle attivita' di attuazione dei Piani regionali di cui all'articolo 1, dello svolgimento di attivita' venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o in quanto coinvolto in un sinistro con cinghiali, rinviene esemplari di tale specie feriti o deceduti, segnala il rinvenimento immediatamente al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura di euro 500. La sanzione amministrativa e' irrogata dal Prefetto territorialmente competente e si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

Riferimenti normativi

- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329, S.O. Il
Capo I reca «Le sanzioni amministrative»: la Sezione I reca
«Principi generali», la Sezione II reca «Applicazione».
 
Art. 4
Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 
Art. 5
Disposizioni finanziarie

((1. Dall'attuazione del presente decreto,fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies,non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
((2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))
((3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies, del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.))
 
Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.