Gazzetta n. 90 del 16 aprile 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 7 aprile 2022
Disposizioni di attuazione del decreto 18 novembre 2021, per l'erogazione di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilita', con specifico riferimento alle modalita' di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonche' alla fase dell'istruttoria procedimentale.


IL DIRETTORE GENERALE
per la sicurezza stradale e l'autotrasporto

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019);
Vista altresi' la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, recante «Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021);
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 18 novembre 2021 n. 461 (registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2021), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 17 del 22 gennaio 2022, recante «Erogazione di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilita' nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto»;
Visto in particolare l'art. 4 comma 2 del suddetto decreto ministeriale 18 novembre 2021 n. 461, che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la disciplina delle fasi procedimentali dell'attivita' istruttoria, delle modalita' di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione;
Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da inquadrarsi nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Visti, in particolare l'art. 17 che consente aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;
Visto, inoltre, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato;
Visto, altresi', l'Allegato 1 al summenzionato regolamento che, al fine di circoscrivere la definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono la categoria;
Considerato che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale nonche' all'intensita' di aiuto specificamente prevista per le varie tipologie di investimenti;
Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI), all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilita' della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;
Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo;
Visto il regolamento 582/2011 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni inquinanti sulla base del carburante utilizzato;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (c.d. «retrofit»);
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);
Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Considerato che il soggetto gestore della presente misura d'incentivazione e' la societa' RAM Logistica, Infrastrutture, Trasporti S.p.a. (d'ora innanzi RAM o il soggetto gestore) cui compete, fra l'altro, la gestione della fase di presentazione delle domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende necessario fornire le disposizioni attuative di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto dispone in ordine alle modalita' operative del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 18 novembre 2021, n. 461, con specifico riferimento alle modalita' di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonche' alla fase dell'istruttoria procedimentale.
 
Art. 2
Modalita' di funzionamento

1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici, per ogni periodo di incentivazione, e' articolata in due fasi distinte e successive:
a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto;
b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto.
2. Sono previsti sei periodi di incentivazione i cui termini temporali sono:
a) I periodo, dal 1° luglio 2022 al 16 agosto 2022 per 13 milioni di euro;
b) II periodo, dal 15 marzo 2023 al 28 aprile 2023 per 10 milioni di euro;
c) III periodo, dal 1° dicembre 2023 al 15 gennaio 2024 per 8 milioni di euro;
d) IV periodo, dal 26 agosto 2024 all'11 ottobre 2024 per 8 milioni di euro;
e) V periodo, dal 5 maggio 2025 al 20 giugno 2025 per 8 milioni di euro;
f) VI periodo, dal 12 gennaio 2026 al 20 febbraio 2026 per 3 milioni di euro,
all'interno dei quali, fermo restando l'importo massimo ammissibile per gli investimenti nell'ambito del presente regime di aiuto, per singola impresa, previsto dall'art. 3 comma 5 del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 461, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all'incentivo.
3. Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per piu' di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 461.
4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 50.000.000 di cui all'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 461, al netto delle spettanze previste per l'attivita' del Soggetto gestore, saranno ripartite nei sei periodi di incentivazione, in base alle somme stanziate per le singole annualita', secondo quanto riportato al precedente comma 2.
5. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella della rendicontazione di cui all'art. 7 del presente decreto, il Soggetto gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita' non sanabili, ne fornisce comunicazione all'Amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli incentivi. In questo caso l'importo precedentemente accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilita' delle risorse.
6. Il Soggetto gestore procede alla implementazione della pagina web per la pubblicazione del contatore delle somme prenotate per gli investimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 461. L'entita' delle risorse via via presenti e utilizzabili viene aggiornata periodicamente utilizzando l'apposita piattaforma informatica realizzata dal Soggetto gestore.
7. Con la piattaforma informatica di cui al precedente comma 6 si provvede:
1. all'accantonamento, ove la domanda appaia ammissibile, degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in funzione delle domande presentate con corrispondente decurtazione dall'importo ancora disponibile;
2. alla riacquisizione degli importi accantonati e rispetto ai quali siano venuti meno i presupposti della «prenotazione» con possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.
8. Ove il sistema informatico rilevi l'esaurimento delle risorse finanziarie, le domande saranno ugualmente proponibili e accettate con riserva nell'eventualita' di una successiva disponibilita' di risorse. In quest'ultimo caso, le domande precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.
9. Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo e' considerato esclusivamente ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procedera' alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.
 
Art. 3
Termini, modalita' di compilazione e di presentazione delle domande

1. Possono inoltrare domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attivita' prevalente sia quella di autotrasporto di cose.
2. Sara' possibile presentare istanza, che avra' validita' di prenotazione, all'interno dei sei periodi di incentivazione secondo le modalita' di seguito descritte. Le liste delle domande pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM all'indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-elevata-sostenibilit a .
3. Le istanze dovranno, a pena di inammissibilita', essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell'impresa richiedente e indirizzate a ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it all'interno dei periodi:
a) I periodo, dalle ore 10,00 del 1° luglio 2022 e fino e non oltre le ore 16,00 del 16 agosto 2022;
b) II periodo, dalle ore 10,00 del 15 marzo 2023 e fino e non oltre le ore 16,00 del 28 aprile 2023;
c) III periodo, dalle ore 10,00 del 1° dicembre 2023 e fino e non oltre le ore 16,00 del 15 gennaio 2024;
d) IV periodo, dalle ore 10,00 del 26 agosto 2024 e fino e non oltre le ore 16,00 dell'11 ottobre 2024;
e) V periodo, dalle ore 10,00 del 5 maggio 2025 e fino e non oltre le ore 16,00 del 20 giugno 2025;
f) VI periodo, dalle ore 10,00 del 12 gennaio 2026 e fino e non oltre le ore 16,00 del 20 febbraio 2026.
4. Qualora ad esito dell'istruttoria sulla rendicontazione di uno dei periodi di incentivazione, l'impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati, non potra' presentare domanda per il successivo periodo di incentivazione e l'Amministrazione potra' tenerne conto anche nell'ambito di successive edizioni di incentivazione.
5. L'istanza dovra', a pena di inammissibilita', essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell'impresa richiedente e indirizzata a ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it , unitamente alla seguente documentazione:
a) modello di istanza debitamente compilato, attraverso apposito modello informatico, in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa. Il modello informatico di tipo «pdf editabile» dovra' essere compilato e salvato senza ulteriore scansione e potra' essere reperito al sito web del soggetto gestore al seguente indirizzo:
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-elevata-sosten ibilita ;
al suddetto indirizzo web sara' possibile reperire il modello di domanda nonche' tutte le informazioni tecniche, utili per la compilazione del suddetto modello;
b) copia del documento di riconoscimento in corso di validita' del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'investimento, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 2021 n. 461 (ovvero a far data dal 22 gennaio 2022) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovra' inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa. (verificare anche su 459)
Ai soli fini della formazione dell'ordine di prenotazione faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC).
6. Il Soggetto gestore RAM, pubblichera' l'elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarita' formale e sostanziale delle stesse che sara' verificata successivamente. Per le domande pervenute nei vari periodi di incentivazione l'elenco verra' pubblicato entro quindici giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande di cui all'art. 2 comma 2 del presente decreto.
7. Per ogni periodo di incentivazione il link per l'accesso all'elenco delle domande pervenute, che costituira' l'ordine di priorita' acquisito, verra' pubblicato sul sito web del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili nella sezione «Temi- Trasporti- Autotrasporto merci- Documentazione- Autotrasporto merci - Contributi ed incentivi per l'anno 2021 - Formazione e Investimenti» e sul sito del soggetto gestore. Tale elenco, avente mero valore di ordine di prenotazione, resta valido in attesa della verifica dei requisiti dell'impresa istante e della documentazione allegata che avverra' nelle fasi di istruttoria della rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.
8. All'interno di ogni periodo di incentivazione l'impresa ha diritto a presentare una sola domanda di accesso agli incentivi contenente tutti gli investimenti anche per piu' di una tipologia. E' possibile annullare l'istanza precedentemente inoltrata ed, eventualmente, contestualmente, presentare, secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, una nuova domanda riportando come oggetto della PEC la dicitura «annullamento istanza» oppure «annullamento istanza e nuova presentazione», con l'effetto di uno scorrimento nella graduatoria ad una nuova posizione in coda.
 
Art. 4
Prova del perfezionamento dell'investimento

1. Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 3 e 5 hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento dell'investimento e la prova che il medesimo e' stato avviato in data successiva alla pubblicazione del decreto ministeriale 461/2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo le modalita' di seguito descritte. La prova che l'investimento e' stato avviato in data successiva alla pubblicazione del decreto ministeriale 461/2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana costituisce un presupposto per l'ammissione all'erogazione del contributo.
La guida all'utilizzo del sistema informatico di gestione sara' disponibile alla pagina http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-elevata-sostenibilit a sul sito del Soggetto gestore RAM entro la data del 30 agosto 2022.
2. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita' di cui all'art. 3 comma 3 e 5 trasmettono, all'interno dei periodi:
a) I periodo, dalle ore 10,00 del 1° settembre 2022 e fino e non oltre le ore 16,00 del 01 luglio 2023;
b) II periodo, dalle ore 10,00 del 15 maggio 2023 e fino e non oltre le ore 16,00 del 30 dicembre 2023;
c) III periodo, dalle ore 10,00 del 1° febbraio 2024 e fino e non oltre le ore 16,00 del 15 luglio 2024;
d) IV periodo, dalle ore 10,00 del 28 ottobre 2024 e fino e non oltre le ore 16,00 dell'11 aprile 2025;
e) V periodo, dalle ore 10,00 del 7 luglio 2025 e fino e non oltre le ore 16,00 del 19 dicembre 2025;
f) VI periodo, dalle ore 10,00 del 9 marzo 2026 e fino e non oltre le ore 16,00 del 28 agosto 2026;
utilizzando la piattaforma informatica, oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 6 del presente decreto, la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo del bene oggetto di investimento attraverso la produzione delle relative fatture debitamente quietanzate, da cui risulti il prezzo del bene. La piattaforma informatica sara' resa nota sul sito web dell'Amministrazione, nella pagina:
http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/document azione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2021-for mazione-e-investimenti
e sul sito della RAM all'indirizzo
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-elevata-sostenib ilita .
Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente dell'istanza.
3. Solo successivamente a detto adempimento la domanda effettuata con prenotazione potra' considerarsi perfezionata facendo salvi gli effetti della posizione acquisita. Decorsi i termini di cui al comma 2 del presente articolo, le domande che non verranno rendicontate decadranno automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco degli istanti.
4. In ogni caso l'impresa che, pur avendo presentato domanda di accesso all'incentivo, non trasmetta, attraverso la piattaforma informatica e secondo le modalita' di cui al precedente comma 2, la documentazione richiesta in fase di rendicontazione ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento prenotato in fase di istanza, non potra' presentare una nuova domanda nel successivo periodo di incentivazione a valere sulle risorse di cui al decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 461.
5. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa.
6. In ragione della sua peculiare natura, ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata la piena disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo. La predetta documentazione dovra' essere trasmessa, secondo le modalita' di cui al precedente comma 2, entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.
7. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell'incentivo e' subordinata, altresi', alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia fra la data di entrata in vigore del d.m. 18 novembre 2021 n. 461 (ovvero a far data dal 22 gennaio 2022), ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri «zero».
 
Art. 5
Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas
naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrico
(full electric), Art. 3 comma 1 lettera a) e b) del decreto
ministeriale 18 novembre 2021, n. 461.
1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric), gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre:
a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 461;
b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibili 18 novembre 2021, n. 461;
c) qualora contestualmente all'acquisizione di un veicolo si richieda la maggiorazione per rottamazione di veicoli ad alimentazione «diesel» di classe inferiore ad euro VI art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 461, deve allegare copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 461 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.
 
Art. 6
Delle maggiorazioni

1. Relativamente alle maggiorazioni del 10% del contributo di cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 18 novembre 2021 n. 461, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, gli aspiranti agli incentivi, dovranno fornire nella fase di rendicontazione, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il numero delle unita' di lavoro addette ( ULA ) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.
 
Art. 7
Della rendicontazione e dell'attivita' istruttoria-Soggetto gestore

1. Gli aspiranti agli incentivi che hanno presentato istanza di prenotazione provvedono a trasmettere tutta la documentazione a comprova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, come esplicitata dagli articoli da 4 a 6 del presente decreto secondo le modalita' di cui all'art. 4 comma 2.
2. Il Soggetto gestore svolge le attivita' cosi' come definite negli articoli precedenti previa sottoscrizione di atto attuativo dell'accordo di servizio MIMS-RAM. Il Soggetto gestore provvede all'implementazione della piattaforma informatica ed alla sua gestione, alla gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata di cui all'art. 3 del presente decreto nonche' al ricevimento informatico e alla relativa archiviazione delle domande presentate nei termini ai fini della successiva attivita' istruttoria, all'aggiornamento dei «contatori» tramite la redazione dell'elenco delle domande acquisite ordinate sulla base della data di presentazione, all'attivita' istruttoria e alla verifica della rendicontazione ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo all'Amministrazione. La Commissione di cui al successivo comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, determina l'accoglimento delle istanze, dando comunicazione all'impresa del relativo provvedimento di ammissione.
3. Con successivo decreto direttoriale e' nominata una Commissione per la validazione dell'istruttoria compiuta dal Soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per la mobilita' sostenibile, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria.
4. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili della rendicontazione presentata, vengono richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni entro i quali l'impresa dovra' fornire gli elementi richiesti attraverso il caricamento degli stessi sulla piattaforma informatica. Qualora entro detto termine, l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria verra' conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria e' dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione ed indicata all'art. 3, comma 5 lett. a) e c) del presente decreto.
5. Nel caso l'attivita' istruttoria rilevi la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 461, ovvero l'insufficienza della documentazione anche a seguito della procedura esperita ai sensi del comma 4, l'Amministrazione esclude senz'altro l'impresa dagli incentivi con provvedimento motivato e provvede all'immediata riacquisizione dei relativi importi.
 
Art. 8
Cumulabilita' degli aiuti

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identita' di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della commissione del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'Amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 9
Verifiche e controlli

1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione degli incentivi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di concessione, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione ove, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese ovvero nel caso di violazione dell'art. 1, comma 4 del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 461.
2. Al fine di garantire l'effettivita' di quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459, l'Amministrazione avvalendosi del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti provvede all'inserimento di appositi ostativi informatici per impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione del vincolo di inalienabilita'.
3. Il presente decreto e' pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili trasporti nella sezione dedicata all'autotrasporto «contributi ed incentivi», nel sito web della societa' RAM S.p.a. nonche' nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2022

Il direttore generale: Di Santo