Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2022 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
COMUNICATO |
Accordo relativo alla specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione. |
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Il giorno 7 aprile 2022, alle ore 11,00, ha avuto luogo - in modalita' video conferenza - l'incontro tra l'A.Ra.N. e le associazioni sindacali aventi titolo. Al termine della riunione, le parti sottoscrivono l'allegato accordo per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione. Per l'A.Ra.N. il Presidente Cons. Antonio Naddeo firmato (analogicamente e digitalmente) per le associazioni sindacali: CGIL firmato (digitalmente prot. n. 6498/2022); CISL firmato (analogicamente prot. n. 6983/2022); UIL firmato (digitalmente prot. n. 6482/2022); CGS firmato (digitalmente prot. n. 6486/2022); CISAL firmato (digitalmente prot. n. 6499/2022); CONFSAL firmato (digitalmente prot. n. 6489/2022); CSE firmato (digitalmente prot. n. 6490/2022); USB firmato (digitalmente prot. n. 6582/2022); FNSI firmato (digitalmente prot. n. 6502/2022). |
| Allegato Accordo tra l'A.Ra.N., le Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e la FNSI per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione
Sommario Titolo I - Disposizioni generali Art. 1. Campo di applicazione Art. 2. Autonomia professionale e norme deontologiche Art. 3. Personale di cui all'art. 9, comma 5-bis della legge n. 150/2000 Art. 4. Norme finali Tabella A - Tabelle di inquadramento nei CCNL dei comparti pubblici Tabella B - Voci retributive del «CCNL giornalistico» Tabella C - Voci retributive dei CCNL dei comparti pubblici Tabella D - Incarichi comparti pubblici
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente accordo si applica al personale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva di cui al CCNQ 13 luglio 2016, che svolge le attivita' di informazione negli uffici di cui all'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, inquadrato nei profili professionali appositamente istituiti dal CCNL comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018, dal CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, dal CCNL comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018 e dal CCNL comparto Sanita' del 21 maggio 2018. 2. Il presente accordo si applica, altresi', ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva definiti dal CCNQ 13 luglio 2016 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza. 3. Ai fini del presente CCNL: 1) per «CCNL di riferimento» si intende il CCNL, di uno dei comparti di contrattazione collettiva di cui al comma 1, applicato al personale destinatario del presente accordo, in base al comparto cui appartiene l'amministrazione pubblica presso la quale il personale e' assunto; 2) per «CCNL giornalistico» si intende il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalla Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) e dalla Federazione nazionale editori giornali (Fieg); 3) la legge 7 giugno 2000, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni e' indicata come legge n. 150/2000 |
| Art. 2.
Autonomia professionale e norme deontologiche
1. E' diritto insopprimibile dei giornalisti iscritti all'albo la liberta' di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalita' altrui ed e' loro obbligo inderogabile il rispetto della verita' sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealta' e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. |
| Art. 3.
Personale di cui all'art. 9, comma 5-bis della legge n. 150/2000
1. Il presente articolo si applica esclusivamente ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva definiti dal CCNQ 13 luglio 2016 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei rispettivi «CCNL di riferimento» relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza. 2. Le amministrazioni inquadrano i dipendenti di cui al comma 1 nei profili professionali istituiti nel «settore informazione» in applicazione del «CCNL di riferimento» tra quelli elencati all'art. 1. 3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, si tiene conto dell'allegata tabella A di corrispondenza tra le qualifiche del «CCNL giornalistico» e le aree o categorie del «CCNL di riferimento». Nell'ambito dell'Area o Categoria di inquadramento, l'attribuzione della posizione economica e' effettuata in modo tale da minimizzare l'importo dell'assegno ad personam attribuito ai sensi dei successivi commi. 4. Al personale di cui al presente articolo e' riconosciuto un assegno ad personam, in applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 5-bis della legge n. 150/2000, nel caso in cui il trattamento economico fisso in godimento, attribuito in forza del «CCNL giornalistico» sia superiore al trattamento economico fisso previsto dal «CCNL di riferimento». Il predetto assegno e' calcolato con le modalita' indicate al comma 5 ed e' riassorbito con le modalita' indicate ai commi 6 e 7. 5. L'importo annuo lordo dell'assegno ad personam di cui al comma 4 e' pari alla differenza, se positiva, tra: a) la somma dei trattamenti economici fissi annui lordi in godimento, alla data di sottoscrizione del presente accordo, riferibili alle sole voci retributive di cui all'allegata tabella B, riconosciuti in forza dell'applicazione del «CCNL giornalistico»; b) la somma dei trattamenti economici fissi annui lordi, alla data di sottoscrizione del presente accordo, attribuiti e riconosciuti in forza dell'applicazione del «CCNL di riferimento», riferibili alle sole voci retributive di cui all'allegata tabella C. 6. L'assegno ad personam di cui al presente articolo e' riassorbito, fino a concorrenza, in caso di incrementi economici conseguenti a future progressioni economiche, a future progressioni giuridiche, a futuri incrementi contrattuali. 7. In caso di incrementi economici conseguenti al conferimento di uno degli incarichi di cui all'allegata tabella D, l'assegno ad personam e' inoltre temporaneamente riassorbito, fino a concorrenza, di un importo pari al 50% della retribuzione di posizione od altra indennita' fissa correlata all'incarico, limitatamente al periodo di svolgimento dello stesso. 8. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001, i risparmi di spesa derivanti dal riassorbimento incrementano: a) nei casi di cui al comma 6, i fondi risorse decentrate; b) nel caso di cui al comma 7, le risorse complessivamente destinate alla remunerazione degli incarichi. 9. L'assegno ad personam e' utile ai fini del trattamento di fine rapporto in misura pari alla quota dello stesso corrispondente alle voci di trattamento economico del CCNL giornalistico gia' utili al medesimo fine. |
| Art. 4.
Norme finali
1. I lavoratori di cui all'art. 1, possono aderire alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (CASAGIT), laddove in possesso dei requisiti dalla stessa richiesti. Tale adesione potra' avvenire con il solo contributo a carico del lavoratore interessato. |
| Tabella A Tabelle di inquadramento nei CCNL dei comparti pubblici
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B Voci retributive del "CCNL giornalistico"
===================================================================== | Voci retributive CCNL giornalistico | +===================================================================+ |Minimi di stipendio | | | |Indennita' di contingenza | | | |Elemento distinto della retribuzione (EDR) | | | |Aumenti periodici di anzianita' | | | |Maggiorazione di agenzia | | | |Tredicesima mensilita' | | | |Superminimi | | | |Indennita' redazionale annua | +-------------------------------------------------------------------+
Tabella C Voci retributive dei CCNL dei comparti pubblici
===================================================================== | Voci retributive CCNL comparti pubblici | +===================================================================+ |Stipendio tabellare | | | |Elemento perequativo | | | |Indennita' fisse e continuative (indennita' di amministrazione, | | indennita' di ente, indennita' di comparto o altre analoghe) | | | |Tredicesima mensilita' | +-------------------------------------------------------------------+
Tabella D Incarichi comparti pubblici ===================================================================== | | DISCIPLINA CONTRATTUALE DI | | TIPOLOGIA DI INCARICO | RIFERIMENTO | +===================================+===============================+ |Incarichi dell'area delle posizioni|art. 13 del CCNL Funzioni | |organizzative |locali del 21/5/2018 | +-----------------------------------+-------------------------------+ | |art. 14 del CCNL Sanita' del | |Incarichi di funzione |21/5/2018 | +-----------------------------------+-------------------------------+ |Incarichi di posizione |artt. 18 e 19 del CCNL | |organizzativa |Ministeri del 16/2/1999 | +-----------------------------------+-------------------------------+ |Incarichi di natura organizzativa e|artt. 26 e 27 del CCNL Agenzie | |professionale |fiscali del 28/5/2004 | +-----------------------------------+-------------------------------+ | |artt. 16 e 17 del CCNL Enti | |Incarichi di posizione |pubblici non economici del | |organizzativa |1/10/2007 | +-----------------------------------+-------------------------------+ |Incarichi di natura organizzativa e|art. 20 del CCNL Cnel del | |professionale |18/7/2006 | +-----------------------------------+-------------------------------+ |Incarichi di elevata |art. 55 del CCNL Enac del | |responsabilita' |19/12/2001 | +-----------------------------------+-------------------------------+ |
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