Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2022 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto dell'associazione «Alternativa»

Art. 1.
Denominazione, sede e durata

1. Si costituisce in associazione il Movimento politico denominato «Alternativa» con sede legale in Roma (RM), via Cagliari n. 13, c.a.p. 00198.
2. L'associazione e' costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro.

 
Allegato A

Simbolo in forma grafica

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 2.
Principi generali e ispiratori

1. «Alternativa» e' un movimento politico libero che si propone di concorrere con metodo democratico alla determinazione dell'indirizzo politico della Repubblica italiana e dell'Unione europea, secondo lo spirito della Costituzione e nel rispetto delle norme vigenti, favorendo la cultura della partecipazione attiva dei cittadini alle decisioni che riguardano il futuro del Paese.
2. «Alternativa» e' fondata sui principi costituzionali di democraticita' interna, partecipazione, uguaglianza, solidarieta' e non discriminazione.
3. L'attivita' interna ed esterna di «Alternativa» e' ispirata ai principi del Manifesto politico, adottato dall'assemblea nazionale.
4. L'associazione rende disponibile un sito internet e idonei strumenti telematici per consentire la divulgazione e lo scambio di informazioni, nonche' per consentire la partecipazione associativa tramite la rete, anche tramite strumenti di democrazia partecipativa o diretta.
5. La vita dell'associazione e dei suoi organi, cosi' come l'esercizio dei diritti degli associati, potra' svolgersi, in tutto o in parte, con modalita' in presenza o in remoto.
6. «Alternativa» riconosce nella trasparenza il principio alla base della propria organizzazione interna, con particolare riguardo alla gestione economico-finanziaria, e si conforma alle previsioni normative vigenti in materia.
7. «Alternativa» garantisce l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante il sito internet dell'associazione, realizzato secondo modalita' che rispettino i principi di elevata accessibilita', anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilita', di semplicita' di consultazione, di qualita', di omogeneita' e di interoperativita', il tutto in piena osservanza delle normative vigenti in materia.
8. «Alternativa» seleziona, promuove e sostiene le proprie liste e i propri candidati alle elezioni amministrative, regionali, politiche ed europee; promuove e sostiene referendum, leggi di iniziativa popolare e ogni altro istituto di democrazia diretta.
9. «Alternativa» esalta e promuove il valore della gratuita' della partecipazione politica, cosi' da garantire eguali possibilita' di accesso alla vita politica a prescindere dalle condizioni socio-economiche dei cittadini, e si propone di finanziare le sue attivita' attraverso spontanee donazioni di iscritti e sostenitori, nonche' con apposite campagne di autofinanziamento.

 
Art. 3.
Simbolo

1. Il simbolo dell'«Alternativa» e' cosi' descritto: su sfondo arancione simbolo stilizzato di colore bianco raffigurante una A tagliata, come se fosse attraversata dal basso verso l'alto. Nella parte bassa, sempre di colore bianco, la scritta ALTERNATIVA in stampatello con carattere Gotham bold. La rappresentazione grafica del simbolo viene allegata al presente statuto sotto la lettera «A».
2. L'associazione potra' autorizzare l'utilizzo di simboli con colori e segni grafici diversi.

 
Art. 4.
Associati

1. Possono essere iscritti all'associazione tutti i cittadini italiani, i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea e gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' e che non abbiano interessi contrastanti con le finalita' dell'associazione ovvero iscrizioni ad altri partiti, movimenti o associazioni politiche, salvo espressa deroga della Direzione nazionale.
2. La richiesta di iscrizione e' subordinata all'adesione ai principi e alle finalita' dell'associazione, secondo il regolamento iscrizioni approvato dalla Direzione nazionale, e al riconoscimento delle regole del presente statuto e dei regolamenti interni.
3. L'iscrizione e' unica e su base nazionale. L'organo competente a ricevere e a deliberare sulle domande di iscrizione e' il comitato iscrizioni. La Direzione nazionale o il presidente possono opporsi alla avvenuta iscrizione deferendo la controversia al comitato di garanzia.
4. Con la richiesta di adesione, l'aspirante associato accetta di essere registrato nell'anagrafe degli associati e autorizza l'associazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalla relativa informativa.
5. L'associato e' consapevole e accetta che qualsiasi comunicazione inerente l'attivita' associativa gli venga recapitata all'indirizzo di posta elettronica fornito all'associazione ovvero alla propria utenza cellulare.
6. La qualita' di associato si perde per:
a) recesso, da esercitarsi mediante comunicazione scritta, anche a mezzo e-mail da inviare al presidente e al comitato iscrizioni;
b) morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione o perdita della capacita' di agire;
c) esclusione, irrogata ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c);
d) iscrizione ad altro partito, movimento politico o associazione politica, salvo espressa deroga della Direzione nazionale.
7. La perdita della qualita' di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta e non attribuisce alcun diritto al rimborso di eventuali quote e contributi versati.
8. I fondatori sono coloro che hanno costituito l'associazione partecipando all'atto costitutivo, nonche' coloro che vengano successivamente qualificati come tali dal comitato promotore a maggioranza assoluta entro e non oltre trenta giorni dalla firma dell'atto costitutivo. Tale qualificazione viene attribuita dal comitato promotore a maggioranza assoluta. Qualora non ne sia gia' membro, ciascun fondatore ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute degli organi associativi e delle articolazioni territoriali, a esclusione degli organi giurisdizionali, con la facolta' di esprimere la propria opinione sulle questioni in discussione.
9. La Direzione nazionale approva un regolamento sulle modalita' di iscrizione.

 
Art. 5.
Diritti e doveri degli associati

1. Ciascun associato ha diritto di:
a) partecipare attivamente alla vita dell'associazione, contribuendo alla determinazione e all'attuazione della sua proposta politica e delle sue attivita', sulla base dei regolamenti interni;
b) candidarsi o essere designato alle cariche interne dell'associazione;
c) proporre la propria candidatura nelle liste elettorali a ogni livello, a norma di quanto previsto dai regolamenti interni;
d) aderire alle articolazioni territoriali dell'associazione e promuoverne la costituzione;
e) conoscere e accedere agli atti e alle determinazioni degli organi associativi;
f) chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e previamente autorizzate dal tesoriere, secondo i criteri fissati dalla Direzione nazionale, ferma la volontarieta' e la gratuita' dell'attivita' svolta in favore dell'associazione e delle cariche associative rivestite dall'associato;
g) ricorrere al comitato di garanzia, qualora ritenga violate le norme dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi;
h) esercitare gli ulteriori diritti previsti dallo statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi.
2. Ciascun associato ha diritto di vedere garantito il rispetto della propria dignita', della personalita', dell'identita', della vita privata e la protezione dei dati personali.
3. Ciascun associato ha il dovere di:
a) osservare le previsioni dello statuto, del codice etico e dei regolamenti interni;
b) rispettare le deliberazioni degli organi associativi, tenere un comportamento leale e corretto nei confronti dell'associazione e astenersi da ogni comportamento contrario agli interessi e agli scopi dell'associazione;
c) tenere nei confronti degli altri associati un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignita' e della personalita' di ciascun associato;
d) contribuire attivamente alla discussione e all'elaborazione delle proposte e dell'iniziativa politica, sostenere l'attivita' dell'associazione e il raggiungimento degli scopi associativi;
e) tenere una irreprensibile e integerrima condotta in tutte le attivita' politiche e adempiere con disciplina e onore alle cariche e alle funzioni ricoperte;
f) se eletto o amministratore a qualsiasi livello, di corrispondere i contributi stabiliti dalla Direzione nazionale in relazione all'entita' delle indennita' e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta;
g) riconoscere nell'autofinanziamento la primaria fonte di sostegno dell'associazione e rendersi attivo e propositivo nell'ideazione ed organizzazione di attivita' divulgative, tematiche e culturali ad esso collegate a livello territoriale.

 
Art. 6.
Organi nazionali dell'associazione

1. Sono organi nazionali dell'associazione:
a) l'assemblea nazionale;
b) il presidente;
c) il vicepresidente;
d) la Direzione nazionale;
e) il tesoriere;
f) il comitato di garanzia e il comitato d'appello;
g) il comitato iscrizioni;
h) il consiglio dei territori.

 
Art. 7.
L'assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale e' l'organo sovrano dell'associazione.
2. Tutti gli associati hanno diritto di parteciparvi personalmente e di esercitare il diritto di voto. E' esclusa la partecipazione mediante delega.
3. L'assemblea nazionale svolge le seguenti funzioni:
a) approva annualmente il rendiconto di esercizio e il bilancio di previsione;
b) definisce le direttive generali sull'indirizzo politico e programmatico de «Alternativa»;
c) elegge il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, i membri elettivi della Direzione nazionale, i membri del comitato di garanzia;
d) delibera a maggioranza dei votanti sulla mozione di sfiducia nei confronti del presidente e sulle proposte di revoca nei confronti del tesoriere;
e) delibera a maggioranza degli iscritti sulle proposte di revoca nei confronti dei membri del comitato di garanzia;
f) approva le proposte di modifica dello statuto, del simbolo e della denominazione dell'associazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei partecipanti al voto;
g) approva l'adozione del Manifesto politico, del codice etico e di eventuali regolamenti interni;
h) autorizza l'adesione o la federazione con altre associazioni o organizzazioni nazionali o internazionali senza fini di lucro che abbiano finalita' in armonia con gli scopi associativi;
i) si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione dagli organi associativi.
4. L'assemblea nazionale e' convocata almeno due volte all'anno e ogniqualvolta lo richieda il presidente, la Direzione nazionale o almeno un quarto degli associati. L'assemblea nazionale e' altresi' convocata entro venti giorni dalle dimissioni, dalla cessazione, dall'impedimento permanente o dal decesso del presidente. In tal caso si procede immediatamente all'elezione del presidente.
5. Alla convocazione dell'assemblea nazionale provvede il presidente almeno venti giorni prima dell'adunanza, mediante comunicazione via posta elettronica e avviso pubblicato nel sito internet dell'associazione, contenenti l'ordine del giorno, la data e l'ora della convocazione, il luogo per la modalita' di svolgimento in presenza e, in caso di lavori convocati anche o esclusivamente con partecipazione in remoto, la piattaforma telematica per parteciparvi in remoto. In caso di inerzia, impossibilita' o assenza del presidente, l'assemblea nazionale e' convocata, in via gradata, dal vicepresidente, dal coordinatore della Direzione nazionale, dal presidente del comitato di garanzia.
6. L'assemblea nazionale e' convocata in unica convocazione. Salvo che sia diversamente disposto nello statuto, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.
7. L'assemblea nazionale e' presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. Se convocata per l'elezione del presidente, e' presieduta dal coordinatore della Direzione nazionale o, in sua assenza, dal membro elettivo piu' anziano della Direzione nazionale.
8. L'assemblea nazionale, salvo quando disposto diversamente, delibera a maggioranza semplice dei presenti e le sue deliberazioni sono vincolanti verso tutti gli associati, gli organi e le articolazioni dell'associazione.
9. Delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea nazionale e' redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante incaricato dal presidente. Il verbale e' conservato in apposito libro ed e' pubblicato entro quindici giorni sul sito internet dell'associazione.

 
Art. 8.
Il presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale e politica di «Alternativa», ne attua l'indirizzo politico e programmatico attenendosi fedelmente alle direttive fissate dall'assemblea nazionale e dalla Direzione nazionale, ne dirige l'organizzazione, ne coordina l'unitarieta' dell'azione politica nazionale e territoriale e da' attuazione alle determinazioni degli altri organi dell'associazione. Il presidente guida la delegazione di «Alternativa» nelle consultazioni del Presidente della Repubblica e nei rapporti con le altre forze politiche.
2. Oltre alle ulteriori competenze previste dalla legge e dallo statuto, il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'associazione con riguardo a ogni situazione giuridica, attivita' e rapporto dell'associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e gestione di conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi, benefici e finanziamenti pubblici di qualsiasi natura;
b) rappresenta l'associazione in giudizio dinanzi a ogni giurisdizione e in ogni stato e grado del procedimento; puo' intraprendere ogni lite, resistere in giudizio e nominare difensori;
c) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto dell'associazione;
d) e' titolare e responsabile del simbolo dell'associazione e, secondo le determinazioni dell'assemblea nazionale e della Direzione nazionale, rilascia e revoca ogni autorizzazione e delega per l'utilizzo della denominazione e del simbolo, per la partecipazione alle competizioni elettorali e per la presentazione delle liste elettorali, compiendo ogni altro atto necessario ai fini di tale partecipazione;
e) puo' nominare procuratori speciali per il compimento di atti o categorie di atti rientranti nei suoi poteri.
3. Il presidente puo' delegare a uno o piu' membri elettivi della Direzione nazionale la responsabilita' di settori relativi alle questioni politico-sociali e alle esigenze organizzative. Ciascun atto di nomina, delega o revoca e' motivato e immediatamente comunicato alla Direzione nazionale.
4. Il presidente e' eletto dall'assemblea nazionale tra gli associati e dura in carica due anni, rinnovabile una sola volta. Il presidente, il vicepresidente e il tesoriere sono eletti dall'assemblea nazionale tra gli associati e durano in carica due anni, rinnovabile una sola volta. Ciascun associato puo' esprimere solo una preferenza tra i candidati a ciascuna delle cariche di presidente e tesoriere. Nel caso in cui nessuna candidatura abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei voti espressi, si procede immediatamente al ballottaggio tra le due candidature piu' votate. Il secondo piu' votato alla carica di presidente viene automaticamente eletto vicepresidente. Nel caso in cui nessuna candidatura collegata abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei voti espressi, si procede immediatamente al ballottaggio tra le due candidature collegate piu' votate.
5. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente. In caso di dimissioni, cessazione, impedimento permanente o decesso del presidente, l'assemblea nazionale e' convocata entro venti giorni ed elegge il nuovo presidente entro sessanta giorni, provvedendo contestualmente alla rielezione del vicepresidente e del tesoriere.

 
Art. 9.
La Direzione nazionale

1. La Direzione nazionale e' l'organo esecutivo degli indirizzi dell'assemblea nazionale in materia di attivita' politica e organizzativa, e coadiuva il presidente nell'indirizzo politico, programmatico e organizzativo dell'associazione e nell'esecuzione delle deliberazioni degli altri organi. In particolare:
a) definisce e promuove la linea politica e le priorita' strategiche de «Alternativa»;
b) vigila sull'operato del presidente, del vicepresidente, del tesoriere e di tutti gli organi e le articolazioni, nazionali e territoriali;
c) si esprime sulle questioni politiche e organizzative di alto rilievo, secondo la linea politica decisa dall'assemblea.
2. Oltre alle ulteriori competenze previste dallo statuto, la Direzione nazionale, in particolare:
a) redige i programmi elettorali e approva le liste dei candidati al Parlamento europeo, alla Camera e al Senato, formate attraverso consultazione democratica dei territori che rappresenta;
b) determina le linee politiche dell'attivita' dei gruppi parlamentari della Camera, del Senato e del Parlamento europeo, nel rispetto delle decisioni espresse dall'assemblea;
c) approva i programmi e le liste per l'elezione dei presidenti di regione, le liste dei candidati ai Consigli regionali e i candidati sindaco nei comuni capoluogo di regione, favorendo metodi di consultazione democratica per la formazione di liste e l'individuazione dei candidati;
d) delibera sulla costituzione, sul commissariamento e sullo scioglimento di articolazioni territoriali dell'associazione e ratifica le relative misure cautelari adottate dal presidente;
e) approva gli investimenti patrimoniali proposti dal tesoriere e le priorita' e i criteri nell'utilizzo delle risorse;
f) delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre all'assemblea nazionale;
g) nomina la societa' di revisione;
h) puo' dar vita a proprie articolazioni operative interne per meglio condurre la propria attivita';
i) delibera su tutte le questioni a essa sottoposte dal presidente, o da almeno un decimo dei propri membri, nonche' su ogni altra questione che non sia attribuita dalla legge o dallo statuto a un altro organo dell'associazione;
j) sottopone all'assemblea nazionale la mozione di sfiducia al presidente, nonche' le revoche del tesoriere, del comitato di garanzia, del comitato d'appello e del comitato iscrizioni con deliberazione motivata, adottata con la maggioranza dei due terzi dei membri della Direzione nazionale oppure sottoscritta da almeno un terzo degli associati.
3. La Direzione nazionale e' composta da cento membri eletti dall'assemblea nazionale, oltre che dai seguenti membri di diritto: il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, i coordinatori regionali e i capidelegazione dei gruppi di «Alternativa» alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica e al Parlamento europeo. Qualora non ne facciano gia' parte, hanno diritto di partecipare e intervenire alle sedute della Direzione nazionale, senza diritto di voto, gli associati che ricoprono le seguenti cariche: Parlamentari nazionali ed europei, Ministri e Sottosegretari di Stato, presidenti di regione, assessori e consiglieri regionali, sindaci di comune con piu' di 15.000 abitanti.
4. I membri elettivi della Direzione nazionale sono eletti dall'assemblea nazionale all'interno di collegi elettorali regionali. Le candidature alla Direzione nazionale sono individuali. Ciascun associato puo' esprimere fino a due preferenze, purche' riguardanti candidati di sesso diverso. Il numero dei candidati eletti in ciascuna regione e' indicato dall'allegato «B» al presente statuto, che costituisce parte integrante dello statuto medesimo. Sono eletti per ciascuna regione i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti sino ad esaurimento dei seggi disponibili nella singola regione. Ove in una regione risultassero meno candidati eletti rispetto al numero massimo previsto, i suoi seggi non assegnati saranno esauriti assegnandoli ai candidati non eletti di altre regioni che hanno ottenuto piu' preferenze, e ripetendo l'operazione fino al raggiungimento del numero totale dei seggi della Direzione nazionale. A parita' di preferenze e' eletto il candidato piu' giovane d'eta'. In caso di surroga sono eletti i candidati non eletti in base al maggior numero di preferenze ottenute. La verifica dei requisiti e della ammissibilita' delle candidature e' svolta dal comitato di garanzia. Il mandato dei membri elettivi e' pari a tre anni. Oltre tale termine, i membri elettivi restano comunque in carica fino al subentro dei nuovi membri elettivi. Il mandato dei membri di diritto coincide con quello della carica o del ruolo ricoperto di cui al comma 3, primo periodo. La cessazione da tale carica o ruolo comporta la decadenza automatica dal mandato nella Direzione nazionale.
5. La Direzione nazionale elegge al suo interno tra i membri elettivi il coordinatore e un vicecoordinatore. Le cariche di coordinatore e vicecoordinatore sono incompatibili con qualsiasi altra carica interna dell'associazione.
6. L'assenza ingiustificata di un membro elettivo a piu' di tre sedute consecutive comporta l'automatica decadenza dalla carica. Qualora un membro elettivo cessi dalla carica prima del termine del suo mandato, si procede a surroga con il primo dei candidati non eletti. Qualora cinquanta membri elettivi originari cessino dalla carica, si procede immediatamente al rinnovo completo dei membri elettivi entro novanta giorni.
7. La Direzione nazionale si riunisce almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta del presidente. La Direzione nazionale e' convocata e presieduta dal coordinatore o, in sua assenza, dal vicecoordinatore. La convocazione avviene almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, almeno trentasei ore prima, mediante comunicazione via posta elettronica e avviso pubblicato nel sito internet dell'associazione, contenenti l'ordine del giorno, la data e l'ora della convocazione, il luogo per la modalita' di svolgimento in presenza e, ove la partecipazione ai lavori sia prevista anche o esclusivamente in forma remota, la piattaforma telematica per la modalita' di svolgimento in remoto. La Direzione nazionale delibera a maggioranza semplice dei presenti. E' escluso il voto per delega.
8. Il funzionamento della Direzione puo' essere disciplinato da un regolamento interno.

 
Art. 10.
Il tesoriere

1. Nel rispetto della normativa vigente e oltre alle ulteriori competenze previste dalla legge e dallo statuto, il tesoriere:
a) e' responsabile della gestione amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale dell'associazione;
b) redige il bilancio di previsione e il rendiconto di esercizio secondo le previsioni normative e statutarie, curandone la pubblicazione e la comunicazione entro i termini previsti dalla legge e dallo statuto;
c) puo' essere delegato dal presidente a compiere specifici atti in nome e per conto dell'associazione, ivi inclusa la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e gestione di conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi, benefici e finanziamenti pubblici di qualsiasi natura;
d) provvede all'esecuzione delle riscossioni e dei pagamenti;
e) cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri e registri contabili, amministrativi e associativi previsti dalla normativa vigente, ivi incluso il registro degli associati, secondo le forme e le modalita' previste dalla legge;
f) gestisce ogni attivita' relativa alle erogazioni liberali in denaro o a contributi in beni o servizi effettuate da persone fisiche o da persone giuridiche;
g) agisce nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario, di cui ha la responsabilita' autonoma, individuale ed esclusiva;
h) stipula convenzioni con gli enti locali per l'uso di locali per lo svolgimento di convegni, assemblee, riunioni o altre iniziative di natura politica, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge 6 luglio 2012, n. 96;
i) recluta il personale, determinandone stato giuridico, trattamento economico ed eventuali promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previste dalla legge; assume la qualifica di datore di lavoro ad ogni effetto di legge ed e' il responsabile per la sicurezza sul luogo di lavoro;
l) puo' avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia giuridica e in materia di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici;
m) nomina il responsabile del trattamento e il responsabile della protezione dei dati ai sensi degli articoli 28 e 37 del regolamento (UE) 2016/679;
n) provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicita' previsti dalla legge.
2. Il tesoriere trasmette trimestralmente alla Direzione nazionale un resoconto delle attivita' svolte, delle entrate e delle spese sostenute.
3. Il tesoriere non puo', senza preventiva autorizzazione della Direzione nazionale, da richiedersi previa presentazione di apposita relazione, concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di cinquantamila euro.
4. Ogni organo delle articolazioni territoriali e tematiche, anche se dotato di autonomia contabile e gestionale, e' tenuto a uniformarsi alle direttive del tesoriere in materia amministrativa, di bilancio, di contabilita' e delle relative scadenze, incluse quelle di trasmissione dei bilanci al tesoriere affinche' si possa provvedere a quanto prescritto in merito dalla legge. L'inosservanza di tali direttive e' passibile di commissariamento e di sanzione disciplinare.
5. Nell'ipotesi in cui, per qualunque motivo, il tesoriere cessi dalla carica prima del termine, la Direzione nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri, designa un sostituto che rimane in carica fino all'insediamento del nuovo tesoriere, eletto dall'assemblea nazionale.

 
Art. 11.
Il comitato di garanzia
e il comitato d'appello

1. Il comitato di garanzia e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea nazionale a scrutinio segreto tra gli associati, che durano in carica tre anni. In caso di impedimento di un membro effettivo, il subentro del supplente avviene secondo l'ordine dei voti ricevuti dai supplenti. I membri del comitato di garanzia non possono ricoprire altre cariche negli organi dell'associazione e nelle articolazioni territoriali. Non appena eletti, i membri effettivi del comitato di garanzia eleggono tra loro un presidente a maggioranza semplice.
2. Le riunioni del comitato di garanzia sono convocate dal suo presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno secondo quanto previsto dallo statuto.
3. Per la validita' delle decisioni e' richiesta la presenza di tre componenti il comitato e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Oltre a quanto previsto dallo statuto, il comitato di garanzia:
a) si pronuncia sulle controversie insorte tra gli associati, le articolazioni locali e tematiche e gli organi dell'associazione, inerenti alla corretta interpretazione e applicazione delle previsioni dello statuto, del Manifesto politico, del codice etico, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi;
b) irroga le sanzioni disciplinari previste dallo statuto;
c) si pronuncia sulle controversie connesse al commissariamento e lo scioglimento delle articolazioni territoriali;
d) ha funzioni di interpretazione dello statuto, del Manifesto politico, del codice etico, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi;
e) si pronuncia sulle questioni attinenti il corretto utilizzo delle risorse economiche, l'elezione e il corretto funzionamento degli organi associativi, con particolare attenzione alla rappresentanza di genere e al rispetto delle eventuali minoranze interne;
f) si pronuncia sulle controversie concernenti le elezioni degli organi associativi e le candidature alle competizioni elettorali, nonche' la loro rispondenza ai criteri stabiliti dallo statuto, dal Manifesto politico, dal codice etico, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi;
g) si pronuncia sull'impugnazione della decisione del comitato iscrizioni di rigetto sulla richiesta di adesione dell'aspirante associato;
h) si pronuncia su tutte le altre questioni che gli vengano deferite dagli organi dell'associazione.
5. I diritti di difesa e contraddittorio sono assicurati anche mediante la preventiva comunicazione dell'oggetto del procedimento o della contestazione dell'addebito. La comunicazione reca l'indicazione della condotta contestata e delle disposizioni ritenute violate; la previsione del termine perentorio di trenta giorni per le difese; il diritto dell'interessato di accedere agli atti del procedimento; la possibilita' di farsi eventualmente assistere da soggetto all'uopo designato; la conclusione del procedimento dinanzi al comitato di garanzia entro tre mesi dalla contestazione.
6. Il comitato d'appello e' organo di secondo grado rispetto alle decisioni del comitato di garanzia. Il comitato d'appello e' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea nazionale a scrutinio segreto tra gli associati, che durano in carica tre anni. In caso di impedimento di un membro effettivo, il subentro del supplente avviene secondo l'ordine dei voti ricevuti dai supplenti. I membri del comitato d'appello non possono ricoprire altre cariche negli organi dell'associazione e nelle articolazioni territoriali. Non appena eletti, i membri del comitato d'appello eleggono tra loro un presidente a maggioranza semplice.
7. Il comitato d'appello decide su tutte le impugnazioni promosse avverso le decisioni adottate in primo grado dal comitato di garanzia, che devono essere proposte per iscritto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del comitato di garanzia. Il comitato d'appello decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
8. Le riunioni del comitato d'appello sono convocate dal suo presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno secondo quanto previsto dallo statuto.
9. Per la validita' delle decisioni e' richiesta la presenza di tre componenti il comitato d'appello e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Il funzionamento del comitato di garanzia e del comitato d'appello puo' essere disciplinato da appositi regolamenti interni.

 
Art. 12.
Il comitato iscrizioni

1. Il comitato iscrizioni ha il compito di verificare il possesso da parte dei soggetti richiedenti l'iscrizione all'associazione dei requisiti previsti dal regolamento iscrizioni.
2. Il comitato iscrizioni e' composto da cinque membri, eletti dalla Direzione nazionale. I componenti rimangono in carica due anni e devono provenire necessariamente tutti da regioni diverse. Per la validita' delle decisioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il comitato iscrizioni e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Il presidente nomina per ogni regione un responsabile iscrizioni regionale il cui compito e' coadiuvare il comitato iscrizioni nel vaglio delle richieste di iscrizione nell'ambito regionale di competenza e nel vigilare sulle adesioni presso i Gruppi d'azione.

 
Art. 13.
Revisione legale

1. Nei casi previsti dalla normativa vigente e su incarico deliberato dalla Direzione nazionale, l'associazione si avvale di una societa' di revisione iscritta nell'apposito albo speciale e avente carattere di terzieta' rispetto all'associazione. La durata e l'eventuale rinnovo dell'incarico e' disposto in conformita' alla normativa vigente.
2. La societa' di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'associazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, verificando la regolare tenuta della contabilita', la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e la conformita' del rendiconto di esercizio alle scritture contabili, alla documentazione, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.
3. Nei casi previsti dalla normativa vigente, le articolazioni territoriali dell'associazione dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una societa' di revisione o di un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, i precedenti due commi nonche' le disposizioni dell'art. 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

 
Art. 14.
Il consiglio dei territori

1. Il consiglio dei territori e' il luogo del confronto e del coordinamento nazionale dei territori, delle articolazioni territoriali e degli eletti negli enti locali e nei consigli delle regioni e delle province autonome. Il consiglio dei territori ha funzioni consultive sulle questioni riguardanti i territori ed esprime il proprio parere su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione.
2. Il consiglio dei territori e' composto dai coordinatori comunali, provinciali, metropolitani e regionali di «Alternativa» e dagli iscritti eletti negli enti locali e nei consigli delle regioni e delle province autonome. Sono membri di diritto il presidente e il coordinatore della Direzione nazionale. Il mandato dei componenti il consiglio dei territori coincide con quello della carica o del ruolo ricoperto di cui al presente comma.
3. Il consiglio dei territori e' convocato almeno una volta ogni sei mesi dal presidente, che lo presiede. In sua assenza, il consiglio dei territori e' presieduto dal coordinatore della Direzione nazionale. In via straordinaria, e' convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione avviene almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima, mediante comunicazione via posta elettronica e avviso pubblicato nel sito internet dell'associazione, contenenti l'ordine del giorno, la data e l'ora della convocazione, il luogo per la modalita' di svolgimento in presenza e la piattaforma telematica per la modalita' di svolgimento in remoto totale o parziale. Il consiglio dei territori delibera a maggioranza semplice dei presenti. E' escluso il voto per delega.
4. Il funzionamento del consiglio dei territori puo' essere regolato da un regolamento interno.

 
Art. 15.
Anno associativo

1. L'anno associativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 
Art. 16.
Fondo comune

1. Il Fondo comune dell'associazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, e' costituito:
a) dalle quote associative corrisposte dagli associati;
b) dai contributi corrisposti dagli eletti e dagli amministratori iscritti all'associazione;
c) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
d) dai beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo purche' accettati dalla Direzione nazionale qualora siano superiori a cinquemila euro;
e) da donazioni, lasciti, contributi, sovvenzioni, raccolte fondi, finanziamenti, liberalita' e, comunque, da somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti purche' accettati dalla Direzione nazionale qualora siano superiori a cinquemila euro; i contributi provenienti dagli eletti non sono soggetti ad accettazione da parte della Direzione nazionale.
2. Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento e per il perseguimento delle finalita' di «Alternativa» in ogni sua forma.
3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonche' Fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione sara' accantonato per essere utilizzato nei successivi esercizi.
4. Cosi' come disposto dell'art. 9 del decreto-legge n. 149/2013, l'associazione prevede di destinare una quota pari al 10% delle somme ad essa spettanti ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
5. La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento e sul finanziamento dei partiti politici.

 
Art. 17.
Rendiconto di esercizio e bilancio
di previsione. Trasparenza

1. Il tesoriere redige annualmente il bilancio di previsione e il rendiconto di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato di una relazione sulla situazione economico-patrimoniale dell'associazione e sull'andamento della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio. Al rendiconto di esercizio si applicano i principi di chiarezza e verita' previsti dalla normativa vigente. Il tesoriere cura che, in ogni caso, siano rispettati i termini di legge per l'approvazione, la pubblicazione e le comunicazioni agli organi istituzionali. In particolare, nei casi previsti dalla normativa vigente e dall'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, il tesoriere cura la tempestiva trasmissione alla «Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici» del rendiconto d'esercizio, nonche' dell'ulteriore documentazione prevista.
2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, e comunque entro i termini di legge, nel sito internet dell'associazione e' pubblicato lo statuto in vigore, il bilancio di previsione e il rendiconto di esercizio, corredato dai relativi allegati (ivi inclusi: la relazione sulla gestione, la nota integrativa e la relazione della societa' di revisione, ove prevista), nonche' il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte dell'assemblea nazionale.
3. Nei casi previsti dalla normativa vigente, nel sito internet sono altresi' tempestivamente pubblicati i dati e le informazioni normativamente previsti, ivi inclusi:
a) quelli relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento;
b) quelli relativi ai finanziamenti e ai contributi di cui all'art. 5, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.

 
Art. 18.
Sanzioni disciplinari.
Procedimento disciplinare

1. Il comitato di garanzia - in caso di inadempienza alle previsioni dello statuto, del Manifesto politico, del codice etico, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi - irroga le seguenti sanzioni disciplinari, da adottarsi, in rapporto alla gravita' dell'addebito, con provvedimento scritto e motivato:
a) censura, irrogata per lievi trasgressioni mediante dichiarazione scritta di biasimo;
b) sospensione dai diritti riconosciuti all'associato, irrogata per trasgressioni rilevanti e per una durata non superiore a dodici mesi;
c) esclusione, irrogata per una delle seguenti cause:
i. perdita dei requisiti per l'ammissione;
ii. gravi violazioni delle previsioni dello statuto, del Manifesto politico, del codice etico, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
iii. qualora l'associato svolga o tenti di svolgere attivita' gravemente contrarie agli interessi e ai valori di «Alternativa» o arrechi o tenti di arrecare gravi danni, anche morali, all'associazione;
iv. in tutti i casi in cui il comportamento dell'associato sia comunque incompatibile con la sua permanenza nell'associazione.
2. L'azione disciplinare puo' essere promossa su iniziativa del presidente o della Direzione nazionale. L'azione disciplinare puo' essere altresi' promossa su impulso di almeno cinque associati.
3. Ove il comitato di garanzia non riscontri una manifesta infondatezza delle ragioni per le quali viene promossa l'azione disciplinare, l'avvio del procedimento disciplinare e' comunicato dal presidente del comitato di garanzia all'interessato mediante una comunicazione circostanziata di contestazione dell'addebito, con indicazione della condotta contestata e delle disposizioni asseritamente violate.
4. Per gravi motivi, il comitato di garanzia puo' disporre, con effetto dalla data della comunicazione di contestazione dell'addebito, la sospensione provvisoria dell'interessato da tutti i diritti e dalle cariche associative.
5. Entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'interessato puo' formulare le proprie difese e chiedere di essere sentito dal comitato di garanzia. L'interessato ha diritto di accedere agli atti del procedimento e puo' farsi assistere da un soggetto all'uopo designato.
6. Il comitato di garanzia puo' disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare persone informate sui fatti, chiedere relazioni agli organi associativi e alle articolazioni territoriali e tematiche, dettare - in relazione agli specifici casi - le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio e il diritto di difesa.
7. Il procedimento disciplinare dinanzi al comitato di garanzia e' concluso entro tre mesi dalla contestazione.

 
Art. 19.
Articolazioni territoriali

1. Sono articolazioni territoriali de «Alternativa»:
a) i Gruppi d'azione;
b) i coordinamenti territoriali.
2. Con deliberazione della Direzione nazionale potra' essere autorizzata la costituzione di ulteriori articolazioni territoriali e/o tematiche.
3. Le articolazioni territoriali si finanziano autonomamente, anche mediante la possibilita' di ricevere direttamente erogazioni liberali. In ogni caso, l'associazione riserva complessivamente almeno il 10% delle risorse dell'associazione medesima alle articolazioni territoriali, da ripartirsi in relazione al numero di aderenti alle articolazioni territoriali medesime.

 
Art. 20.
I Gruppi d'azione

1. I Gruppi d'azione sono l'articolazione di base di «Alternativa» e rappresentano l'unita' di attivismo locale e promozione dell'aggregazione degli associati e della loro partecipazione alla vita dell'associazione.
2. L'adesione ai Gruppi d'azione e' facoltativa, libera e volontaria. La costituzione dei Gruppo d'azione e' autorizzata con deliberazione della Direzione nazionale, previa presentazione, da parte dei promotori, dell'elenco degli aderenti.
3. I Gruppi d'azione perseguono le finalita' di «Alternativa», nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza degli organi dell'associazione, in coerenza le previsioni dello statuto, del Manifesto politico, del codice etico, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi.
4. I Gruppi d'azione contribuiscono alla promozione delle iniziative nazionali e promuovono iniziative sul territorio; promuovono l'iscrizione di nuovi associati; sostengono le campagne elettorali alle quali «Alternativa» decide di partecipare; svolgono ogni altra attivita' finalizzata agli scopi associativi.
5. A singole attivita' dei Gruppi d'azione possono essere invitati simpatizzanti e terzi.
6. Gli associati aderenti al Gruppo d'azione nominano a maggioranza un presidente, che resta in carica due anni, salvo che venga sfiduciato a maggioranza degli aderenti.
7. Il presidente promuove l'attivita' del Gruppo d'azione nel rispetto delle norme associative e si coordina con i coordinamenti territoriali competenti e con gli organi dell'associazione. Ogni elezione e' immediatamente comunicata alla Direzione nazionale e al presidente.

 
Art. 21.
I coordinamenti territoriali

1. I coordinamenti territoriali sono articolati a livello comunale, provinciale e regionale, tenuto conto del numero dei Gruppi d'azione e degli associati anagraficamente residenti nel territorio di riferimento.
2. L'istituzione, il numero e la definizione dei coordinamenti territoriali sono stabiliti dalla Direzione nazionale, sentiti i presidenti dei Gruppi d'azione del territorio di riferimento.
3. In ciascuna regione e provincia autonoma e' istituito almeno il coordinamento di livello regionale, salvo che, a fronte dell'esiguo numero di associati e di Gruppi d'azione, la Direzione nazionale ritenga opportuno accorparlo provvisoriamente con altro coordinamento territoriale limitrofo.
4. Le funzioni del coordinamento territoriale sono:
a) tutelare le istanze del territorio;
b) promuovere l'aggregazione e l'attivismo sul territorio nel rispetto della linea politica dell'associazione e in conformita' con le deliberazioni degli organi associativi territoriali e nazionali;
c) svolgere attivita' di supporto, coordinamento e vigilanza sulle attivita' svolte nel territorio di riferimento, attivita' di coinvolgimento degli associati e dei simpatizzanti, nonche' attivita' di collegamento tra gli associati, le articolazioni territoriali e tematiche e gli organi dell'associazione;
d) svolgere funzioni di supporto e raccordo con gli eletti e gli amministratori locali;
e) vigilare sul rispetto dello statuto, del Manifesto politico, del codice etico, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi;
f) relazionare al presidente e alla Direzione nazionale sull'attivita' svolta e sui fatti d'interesse, interni ed esterni all'associazione.
5. I coordinamenti territoriali sono retti da un coordinatore territoriale, eletto a maggioranza dei presenti dalle rispettive assemblee, composte dagli associati anagraficamente residenti nel territorio di riferimento, e resta in carica due anni. Il coordinatore territoriale puo' essere sfiduciato a maggioranza assoluta dei membri dell'assemblea degli associati anagraficamente residenti nel territorio di riferimento.
6. Ogni elezione territoriale e' immediatamente comunicata alla Direzione nazionale e al presidente.
7. Il presidente o la Direzione nazionale, a maggioranza assoluta, possono opporsi, entro trenta giorni dalla comunicazione, all'elezione del coordinatore territoriale con istanza da inviare al comitato di garanzia.
8. Il coordinatore territoriale puo' nominare e rimuovere i membri di una giunta del coordinamento territoriale, organo di collaborazione diretta del coordinatore territoriale, con indicazione dei responsabili dei diversi settori.
9. Il funzionamento dell'assemblea del coordinamento territoriale e' regolata dalle norme previste per l'assemblea nazionale in quanto compatibili, salvo specifici regolamenti interni adottati dagli organi nazionali.
10. Nel rispetto delle norme legislative e associative e delle direttive degli organi nazionali, i coordinamenti territoriali sono dotati di autonomia operativa, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, esercitata dal coordinatore territoriale.
11. I coordinamenti territoriali rendono conto del proprio operato agli associati anagraficamente residenti nel territorio di riferimento, al presidente e alla Direzione nazionale; predispongono e approvano un rendiconto di esercizio, redatto in base alla normativa vigente, che dovra' essere trasmesso al tesoriere e alla Direzione nazionale entro fine gennaio di ciascun anno, nonche' agli altri organi previsti dalla legge, e dovra' essere allegato al rendiconto di esercizio dell'associazione.
12. In caso di gravi irregolarita' nella gestione, di impossibilita' di funzionamento o di gravi violazioni dello statuto, del Manifesto politico, del codice etico, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi, le articolazioni territoriali possono essere sciolte, chiuse, sospese e commissariate con deliberazione motivata della Direzione nazionale, sentiti gli esponenti delle altre articolazioni territoriali nel territorio di riferimento, previa contestazione degli addebiti e con facolta' dell'organo esponenziale dell'articolazione territoriale interessata di presentare le proprie difese nel termine perentorio di dieci giorni dalla contestazione degli addebiti.
13. Avverso la decisione di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento potra' essere proposta impugnazione di fronte al comitato di garanzia entro il termine perentorio di trenta giorni. Si osservano le norme procedimentali in materia di procedimento disciplinare in quanto compatibili.
14. Il presidente puo' adottare misure cautelari, anche di sospensione temporanea dalle funzioni degli organi dell'articolazione territoriale e di nomina di un commissario provvisorio, con ratifica da parte della Direzione nazionale.

 
Art. 22.
Elezioni e candidature

1. Ciascun associato puo' proporre la propria candidatura alle elezioni amministrative, regionali, politiche ed europee.
2. Le proposte di candidatura sono sottoposte a votazione da parte degli associati residenti nel territorio dell'ente interessato attraverso il metodo delle primarie interne. Le liste per gli organi assembleari sono composte dagli aspiranti candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Gli aspiranti candidati sindaco, presidente di regione e di provincia autonoma sono individuati tra coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno degli aspiranti candidati raggiunga tale soglia, il candidato e' selezionato nel ballottaggio tra i due candidati piu' votati.
3. Le liste per le elezioni politiche, europee e regionali sono ratificate dalla Direzione nazionale, sentito il consiglio dei territori. In casi di inderogabile urgenza le candidature sono ratificate dal presidente.
4. Le liste per le elezioni amministrative nei capoluoghi di regione sono ratificate dal presidente sentiti il coordinatore territoriale regionale, gli eventuali ulteriori coordinatori provinciali e comunali, nonche' i presidenti degli eventuali Gruppi d'azione presenti nel territorio. Le liste per le altre elezioni amministrative sono ratificate dal coordinatore territoriale regionale sentiti i membri della Direzione nazionale residenti nella regione del territorio interessato e il presidente.
5. In caso di trattative condotte dalle articolazioni territoriali che comportino un'alleanza con altri movimenti o partiti politici o alla pubblica dichiarazione di supporto in loro favore, l'articolazione territoriale e' tenuta a chiedere la preventiva autorizzazione alla Direzione nazionale.
6. Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione, anche di carattere interno all'associazione, coloro nei cui confronti, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione e di concussione nelle diverse forme previste o sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino, per modalita' di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravita';
b) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorche' non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia. Qualora tali condizioni di incandidabilita' sopravvengano in un momento successivo, gli eletti e i titolari di incarichi all'interno dell'associazione rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.
8. Entro i termini previsti dalla legge si provvede alla pubblicazione sul sito internet dell'associazione, in relazione a ciascun candidato, del curriculum vitae e del certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale, nonche' dell'ulteriore documentazione prevista dalla legge e dalle norme associative.

 
Art. 23.
Rappresentanza di genere

1. «Alternativa» promuove e persegue l'obiettivo della parita' tra i sessi nell'accesso agli organismi collegiali e alle cariche elettive, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione.
2. Al fine di promuovere e assicurare la parita' di genere, l'elezione della Direzione nazionale e' effettuata in base alla doppia preferenza di genere. Nel comitato di garanzia, nel comitato d'appello e nel comitato iscrizioni ciascun sesso non potra' essere rappresentato in misura inferiore al 30% del numero complessivo dei membri.
3. Nella formazione delle liste di candidati per la partecipazione a tutte le competizioni elettorali di organi assembleari o collegiali, ciascun sesso non potra' essere rappresentato in misura inferiore al 40% del numero complessivo dei candidati.

 
Art. 24.
Doveri degli eletti e degli amministratori.
Gruppi parlamentari e consiliari

1. Oltre a quanto previsto dalle norme associative, gli eletti o amministratori a ogni livello devono:
a) conformarsi alle iniziative e agli orientamenti dell'associazione;
b) collaborare con lealta' e correttezza con gli altri esponenti dell'associazione per attuare la linea politica dell'associazione.
2. I gruppi parlamentari e consiliari di «Alternativa» hanno piena autonomia per la loro gestione nell'ordinaria attivita' istituzionale, favorendo la cooperazione e la partecipazione al dibattito.
3. Per le decisioni inerenti a scelte politiche di rilievo e straordinarie attuano le deliberazioni dell'associazione.

 
Art. 25.
Trattamento dei dati personali

1. «Alternativa» tutela la vita privata e i diritti alla riservatezza e all'identita' personale dei singoli; garantisce la protezione e la circolazione dei dati personali ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento UE 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. I dati personali conferiti dagli interessati sono trattati nel rispetto della suddetta normativa per tutte le finalita' connesse all'applicazione delle disposizioni previste nel presente statuto e per l'adempimento di eventuali obblighi di legge.
3. Le modalita' di utilizzo dei dati sono rese note agli interessati in sede di rilascio dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679.

 
Art. 26.
Modifiche dello statuto, del simbolo
e della denominazione

1. Lo statuto, la denominazione e il simbolo di «Alternativa» sono modificati con deliberazione dell'assemblea nazionale approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto.
2. Le modifiche concernenti il trasferimento della sede legale sono approvate dall'assemblea nazionale a maggioranza semplice dei presenti, qualunque sia il numero di associati intervenuti.
3. Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sono eseguite nel rispetto dei requisiti di forma e sostanza previsti dalla normativa vigente.

 
Art. 27.
Scioglimento e liquidazione
dell'associazione

1. L'eventuale scioglimento dell'associazione e' deliberato dall'assemblea nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
2. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'assemblea nazionale, a maggioranza semplice dei presenti, nomina uno o piu' liquidatori, determinandone i poteri e le modalita' di liquidazione e di devoluzione del patrimonio dell'associazione. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altre associazioni senza scopo di lucro e con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 
Art. 28.
Rinvio

1. Per quanto non previsto dallo statuto, si fa rinvio al codice civile e alle norme di legge vigenti in materia.
2. Ogni norma inderogabile di legge che dovesse confliggere con lo statuto si intende recepita nello statuto medesimo, in attesa di adeguarlo formalmente.

 
Art. 29.
Norme transitorie

1. Fino alla celebrazione della prima assemblea nazionale e al conseguente insediamento degli organi eletti ai sensi dello statuto, «Alternativa» e' diretta da un comitato promotore.
2. Il comitato promotore e' composto dai fondatori indicati nell'atto costitutivo e dalle altre persone fisiche che vengono cooptate con deliberazione del comitato promotore adottata a maggioranza di due terzi dei suoi membri. Il funzionamento del comitato promotore e' regolato dalle norme statutarie relative alla Direzione nazionale in quanto compatibili.
3. Il comitato promotore nomina:
a) il presidente provvisorio, che ha il ruolo di legale rappresentante dell'associazione ed e' dotato delle prerogative, competenze e responsabilita' del presidente;
b) il vice-presidente provvisorio, dotato delle prerogative, competenze e responsabilita' del vice-presidente;
c) il tesoriere provvisorio, dotato delle prerogative, competenze e responsabilita' del tesoriere;
d) il comitato di garanzia provvisorio, dotato delle prerogative, competenze e responsabilita' del comitato di garanzia;
e) il comitato d'appello provvisorio, dotato delle prerogative, competenze e responsabilita' del comitato d'appello;
f) il comitato iscrizioni provvisorio nonche' i responsabili iscrizioni regionali provvisori;
g) il commissario regionale per ciascuna regione italiana.
4. Il comitato promotore e' dotato di tutti i poteri attribuiti all'assemblea nazionale e alla Direzione nazionale dallo statuto. Il comitato promotore puo' approvare, con atto pubblico e a maggioranza assoluta dei suoi membri, ogni modifica statutaria che si rendesse necessaria per il miglior funzionamento e la miglior organizzazione dell'associazione, per implementare gli strumenti utili a garantire maggiore partecipazione degli iscritti e dei territori alla formazione delle decisioni, e per l'ottemperanza a obblighi di legge e alle eventuali modifiche che si renderanno necessarie - su richiesta della «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» - per l'iscrizione dell'associazione nel registro dei partiti politici. Per emendare l'art. 30, comma 2, relativo alla propria composizione, stabilisce una maggioranza dei due terzi dei propri membri.
5. Il comitato promotore nazionale adotta, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Manifesto politico, il codice etico ed eventuali regolamenti interni, che saranno sottoposti all'approvazione della prima assemblea nazionale.
6. Il comitato promotore nazionale adotta:
a) tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento e l'organizzazione dell'associazione;
b) tutte le deliberazioni necessarie per la costituzione delle articolazioni territoriali e per la presentazione dell'associazione ad ogni genere di elezioni, decide le candidature e le liste e provvede ad ogni incombente relativo, ai sensi di legge, eventualmente delegando anche uno dei propri componenti.
7. Il comitato promotore nazionale puo' individuare un ufficio di segreteria politica e un ufficio organizzativo nazionale che, su indicazioni del presidente provvisorio, coordina le attivita' di costituzione e insediamento dell'associazione sul territorio.
8. La prima assemblea nazionale sara' celebrata entro il 30 giugno 2022. Il comitato promotore e gli organi provvisori cessano dalle funzioni con l'insediamento degli organi previsti dallo statuto.