IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3; Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il Meccanismo Unionale di protezione civile; Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea; Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo Unionale di protezione civile, partecipa alle attivita' di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; Considerato che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticita' conseguenti alle tensioni internazionali nell'area; Considerato che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che, in pari data, la citata richiesta e' stata integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l'evoluzione della situazione e per finalita' di primo soccorso; Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessita' di procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare in territorio estero soccorso e assistenza alla popolazione colpita; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del 25 febbraio 2022 e' stato integrato di euro 12.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 870 del 2 marzo 2022, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»; Ravvisata, pertanto, l'esigenza di prevedere ulteriori disposizioni al fine di garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero nelle attivita' di soccorso ed assistenza alla popolazione;
Dispone:
Art. 1 Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile
1. Al fine di garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile nelle attivita' di soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina in territorio estero, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inviato all'estero previo coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, e' corrisposta una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno nella misura prevista per la rispettiva qualifica, determinato con riferimento ai giorni di effettivo impiego, erogata per il tramite delle amministrazioni di appartenenza che provvederanno alla relativa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile. 2. In favore delle amministrazioni di appartenenza del predetto personale e' riconosciuto, previa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile, il rimborso dei costi di missione o trasferta sostenuti. 3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse emergenziali di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022, come integrate dalle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 marzo 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio |