Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 marzo 2022
Indennita' straordinaria di continuita' reddituale e operativa (ISCRO).


IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi da 386 a 401, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 i quali, nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, istituiscono per il triennio 2021-2023 l'indennita' straordinaria di continuita' reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei soggetti, iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 istituita presso l'INPS, che esercitano per professione abituale attivita' di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in possesso dei requisiti previsti dal comma 388;
Visto in particolare il comma 400 del citato art. 1, il quale stabilisce che l'erogazione dell'ISCRO sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale i cui criteri e modalita' di definizione nonche' il loro finanziamento sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto inoltre il terzo periodo del comma 400 del citato art. 1, il quale prevede che l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) monitori la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche del 5 gennaio 2021 adottato ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013 recante «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze»;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 400, della legge n. 178 del 2020, determinando i criteri e modalita' di definizione e di finanziamento dei percorsi di aggiornamento professionale dei lavoratori destinatari dell'ISCRO;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 marzo 2022

Decreta:

Art. 1

Criteri di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale

1. L'erogazione in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dell'indennita' straordinaria di continuita' reddituale e operativa (ISCRO) e' accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale che rispondono ai seguenti criteri:
a) mantenimento e aggiornamento delle conoscenze, abilita' e competenze possedute dal beneficiario ai fini dell'adeguamento ai mutamenti della domanda del settore di mercato di riferimento;
b) acquisizione di un livello di conoscenze, abilita' e competenze incrementali rispetto a quelle inizialmente possedute, spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in coerenza con il fabbisogno formativo del lavoratore.
 
Art. 2
Modalita' di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale

1. Tenuto conto dei criteri di cui all'art. 1, le regioni e le province autonome definiscono, nell'ambito della propria offerta formativa, i percorsi di aggiornamento professionale anche mediante accordi con le associazioni professionali, individuando i requisiti per la validita' dei percorsi ai fini dell'assolvimento dell'impegno formativo, della spendibilita' degli apprendimenti acquisiti nel rispetto della normativa vigente inerente al Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Le modalita' attuative adottate dalle regioni e province autonome ai sensi del presente comma sono comunicate all'ANPAL.
 
Art. 3

Presa in carico dei beneficiari dell'ISCRO

1. Le regioni e le province autonome rendono consultabili sui propri portali istituzionali e per settore economico professionale, i percorsi di aggiornamento professionale effettivamente disponibili, mettendo a disposizione un'area dedicata per consultare il catalogo e iscriversi alle iniziative di interesse.
2. Nell'ambito del sistema informativo della formazione professionale di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di rendere disponibili alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo i percorsi di aggiornamento professionale, l'ANPAL, le regioni e le province autonome definiscono gli elementi informativi e le procedure per il conferimento dei dati.
3. La domanda di ISCRO, presentata all'INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilita' ed e' trasmessa all'ANPAL ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. ANPAL e INPS assicurano un flusso informativo verso le regioni e le province autonome.
4. I beneficiari dell'ISCRO, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3 contattano i centri per l'impiego, secondo le modalita' definite dalle regioni e province autonome o, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il termine di novanta dalla medesima data per la stipula del patto di servizio personalizzato ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2015.
 
Art. 4

Monitoraggio delle iniziative di formazione

1. L'ANPAL monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO, sulla base dei dati conferiti in esito alla definizione degli elementi informativi e delle procedure per il conferimento dei dati di cui all'art. 3, comma 1, anche ai fini della registrazione nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
 
Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 marzo 2022

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 956