Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 2022
Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale in favore di varie pubbliche amministrazioni.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto l'art. 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;
Visto l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale, tra l'altro, nelle amministrazioni statali il piano triennale dei fabbisogni di personale, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 27 luglio 2018, recante «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare il paragrafo 2 dove si chiarisce che con il decreto previsto dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si provvede anche all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni delle amministrazioni statali;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, tra l'altro, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, e in particolare l'art. 3, comma 1, secondo cui, tra l'altro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019 con il quale si dispone che le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri e che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 e' consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile;
Visto l'art. 3, comma 4 della richiamata legge n. 56 del 2019, il quale dispone che al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga alle autorizzazioni con il decreto e con le procedure di cui all'art. 35, comma 4 e all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'art. 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' del piano dei fabbisogni all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno e all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalita' di cui all'art. 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, successivamente alla maturazione della corrispondente facolta' di assunzione;
Visto l'art. 3, comma 5, della richiamata legge n. 56 del 2019, il quale dispone che le amministrazioni che si avvalgono della facolta' di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3;
Visto l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019 secondo cui, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» ed in particolare il comma 4 dell'art. 7, inerente al reclutamento dei dirigenti dove e' previsto, tra l'altro, che la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso non puo' essere inferiore al cinquanta per cento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2020, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione e' autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentodieci posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ed in particolare l'art. 20, comma 3, secondo cui, ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto art. 9, comma 28;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ed in particolare l'art. 22, comma 15 e successive modificazioni ed integrazioni, laddove viene disposto, tra l'altro, che per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalita' interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facolta' assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non puo' superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria;
Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in particolare l'art. 52, comma 1-bis, il quale dispone che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti;
Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarieta' da parte del Ministero della difesa, che le amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, su futuri budget ove sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 2018, 2019 e 2020 e' prorogato al 31 dicembre 2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2022;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate;
Visto lo stesso art. 4, comma 3-quinquies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato;
Visto l'art. 4, comma 3-sexies, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il quale dispone, tra l'altro, che con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita';
Considerato che, in relazione alle motivazioni esplicitate dalle amministrazioni, finalizzate alla deroga al concorso unico di cui al citato art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 101 del 2013, fermo restando che prima di indire nuovi concorsi deve essere garantito il rispetto del punto a) dell'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, occorre un'espressa autorizzazione da parte del Ministro per la pubblica amministrazione e che, in assenza, le procedure di autorizzazione a bandire si intendono riferite al concorso unico;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ed in particolare l'art. 10 recante misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 247, 248 e 249 in materia di semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali;
Visto l'art. 250, comma 4, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di autorizzazioni a bandire nuovi concorsi per la qualifica dirigenziale;
Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 318, secondo periodo, in materia di autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare l'art. 1, comma 147, che, con riferimento alle graduatorie di concorsi pubblici, stabilisce che quelle approvate nel 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione;
Visto l'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione;
Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2018, 2019 e 2020, e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla normativa sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative a ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nonche' gli oneri a regime;
Viste le note del Dipartimento della funzione pubblica del 14 dicembre 2021, prot. n. DFP 0083536 e DFP 0083608, con le quali, in vista della conclusione del triennio di vigenza delle procedure semplificate di cui all'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le amministrazioni sono state invitate a formalizzare la richiesta relativa alle assunzioni da autorizzare ed alle procedure concorsuali da bandire ai sensi del citato comma 1 del art. 3 della legge n. 56 del 2019 ovvero a formalizzare la richiesta relativa alle assunzioni residue rispetto a quelle effettuate ai sensi della facolta' derogatoria ai sensi del citato comma 4 del art. 3 della legge n. 56 del 2019;
Tenuto conto, ai fini del calcolo delle facolta' assunzionali, delle assunzioni straordinarie riconosciute da norme che hanno consentito di ampliare le basi di calcolo;
Visti i riscontri pervenuti da parte delle amministrazioni alle predette note del Dipartimento della funzione pubblica del 14 dicembre 2021;
Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. le Renato Brunetta;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Ministero della difesa

1. Il Ministero della difesa e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 1
Ministero della difesa

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Art. 2

Ministero della giustizia -
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 2 Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e
di comunita'

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Art. 3

Ministero della giustizia -
Ufficio centrale archivi notarili

1. Il Ministero della giustizia - Ufficio centrale archivi notarili e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 3 e 4 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 3
Ministero della giustizia - Ufficio Centrale Archivi notarili

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Art. 4

Ministero dell'interno

1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 5 e 6 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unita' di personale indicate nella Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 4
Ministero della giustizia - Ufficio Centrale Archivi notarili

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Art. 5

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 8, 9 e 10 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 5
Ministero dell'interno

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Art. 6

Ministero della salute

1. Il Ministero della salute e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 11, 12 e 13 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 6
Ministero dell'interno

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Art. 7

Ministero della transizione ecologica

1. Il Ministero della transizione ecologica e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella Tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 7
Ministero dell'interno

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Art. 8

Ministero dell'economia e delle finanze

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella Tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 8
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

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Art. 9

Avvocatura dello Stato

1. L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 16 e 17 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 9
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

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Art. 10

Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella Tabelle 18 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Consiglio di Stato e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unita' di personale indicate nella Tabella 19 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 10
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

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Art. 11

CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

1. Il CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella Tabella 20 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 11
Ministero della salute

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Art. 12

PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 21 e 22 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unita' di personale indicate nella Tabella 23 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 12
Ministero della salute

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Art. 13

PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento protezione civile

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento protezione civile e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 24 e 25 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento protezione civile e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unita' di personale indicate nella Tabella 26 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 13
Ministero della salute

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Art. 14

AGENAS -
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

1. L'AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella Tabella 27 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 14
Ministero della transizione ecologica

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Art. 15

AGEA -
Agenzia per le erogazioni in agricoltura

1. L'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 28 e 29 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 15
Ministero dell'economia e delle finanze

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Art. 16

AIFA -
Agenzia italiana del farmaco

1. L'AIFA - Agenzia italiana del farmaco e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 30 e 31 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 16
Avvocatura dello Stato

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Art. 17

ANSV -
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

1. L'ANSV - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicata nella Tabelle 32 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. L'ANSV - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unita' di personale indicate nella Tabella 33 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 17
Avvocatura dello Stato

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Art. 18
ITA ex ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
1. L'ITA ex ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 34 e 35 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 18
Consiglio di Stato

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Art. 19

ARAN -
Agenzia rappresentanza negoziale pubbliche amministrazioni

1. L'ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella Tabella 36 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 19
Consiglio di Stato

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Art. 20

AID - Agenzia industrie difesa

1. L'AID - Agenzia industrie difesa e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 37 e 38 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 20
CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

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Art. 21

INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale

1. L'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 39 e 40 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 21
Presidenza del Consiglio dei ministri

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Art. 22

Parco nazionale delle Cinque Terre

1. Il Parco nazionale delle Cinque Terre e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella Tabella 41 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 22
Presidenza del Consiglio dei ministri

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Art. 23

Parco nazionale del Gran Paradiso

1. Il Parco nazionale del Gran Paradiso e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 42 e 43 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Parco nazionale del Gran Paradiso e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unita' di personale indicate nella Tabella 44 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Tabella 23
Presidenza del Consiglio dei ministri

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 24

Disposizioni generali

1. Per procedere ad assunzioni di unita' di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, ovvero all'utilizzazione del budget residuo, le amministrazioni possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, che la valuteranno nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. In assenza di apposita autorizzazione le autorizzazioni a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite a procedure concorsuali e, ove previsto, al concorso unico.
2. L'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie vigenti graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le rispettive qualifiche, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate.
3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresi', subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti tanto alla data di emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge.
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2022 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2022

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica ammministrazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 844
 
Tabella 24
Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione Civile

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 25
Presidenza del Consiglio dei ministri- Protezione Civile

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Tabella 26
Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione Civile

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Tabella 27
AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

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Tabella 28
AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

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Tabella 29
AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

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Tabella 30
AIFA - Agenzia italiana del farmaco

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Tabella 31
AIFA - Agenzia italiana del farmaco

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Tabella 32
ANSV - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

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Tabella 33
ANSV - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 34 ITA ex ICE Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

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Tabella 35 ITA ex ICE Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

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Tabella 36 ARAN Agenzia per la rappresentazione negoziale delle pubbliche
amministrazioni

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 37
AID Agenzia Industrie Difesa

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 38
AID Agenzia Industrie Difesa

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Tabella 39
INPS Istituto nazionale della previdenza sociale

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Tabella 40
INPS Istituto nazionale della previdenza sociale

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Tabella 41
Parco Nazionale delle Cinque Terre

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Tabella 42
Parco Nazionale del Gran Paradiso

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Tabella 43
Parco Nazionale del Gran Paradiso

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 44
Parco Nazionale del Gran Paradiso

Parte di provvedimento in formato grafico