IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni ed integrazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visti gli articoli 79 e 80 del suindicato decreto legislativo recanti norme concernenti l'efficienza nella circolazione e la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 5 secondo il quale il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e' ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, relativo all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, e successive modificazioni; Visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 febbraio 2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, concernente le norme relative ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in armonia con le disposizioni contenute nella direttiva 2014/45/UE; Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2008, di attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme per l'applicazione dei regolamenti CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001, di recepimento della direttiva 2000/30/CE del 6 giugno 2000 relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunita', e successive modificazioni; Vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, concernente recepimento della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE; Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1716 della Commissione del 29 giugno 2021 che modifica la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione;
Decreta:
Art. 1
1. All'allegato IV, punto 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti: «g) T1b h) T2b»; b) sono aggiunte le seguenti lettere da i) a m): «i) T3b j) T4.1b k) T4.2b l) T4.3b m) Altre categorie di veicoli: (precisare)». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° aprile 2022
Il Ministro: Giovannini
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 878 |