Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2022 (vai al sommario) |
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LEGGE 1 aprile 2022, n. 30 |
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Finalita' e principi
1. Fatta salva la facolta' per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la presente legge e' volta a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti principi: a) principio della salubrita': la sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali; b) principio della localizzazione: la possibilita' di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria; c) principio della limitatezza: la possibilita' di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantita' di alimenti in termini assoluti; d) principio della specificita': la possibilita' di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 11. 2. Ai fini della presente legge con la dizione « PPL - piccole produzioni locali », di seguito denominate « PPL », si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantita' in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini. 3. Ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.
NOTE
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE).
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario: «Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'. 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita', i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresi' vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o piu' comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purche' direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. 2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto o destinate alla produzione primaria nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'. 3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico. 4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo' essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. 5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. 6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998. 8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le societa', si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998. 8-bis. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e' consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, gia' pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilita' dell'impresa agricola, anche in modalita' itinerante su aree pubbliche o private, nonche' il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. 8-ter. L'attivita' di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati.». - Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile2004, recante Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 139. Il testo del regolamento e' stato sostituito con rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25 giugno 2004, n. L 226. |
| Art. 2
Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato. Sono ricomprese le aziende agricole o ittiche associate a tal fine o che svolgono o partecipano a identiche attivita' riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente. Rientrano altresi' nell'ambito di applicazione della presente legge, purche' dotati dei necessari requisiti, gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attivita' didattica, producono o trasformano piccole quantita' di prodotti primari e trasformati. Gli introiti derivanti dalle eventuali attivita' di vendita diretta sono destinati esclusivamente al finanziamento delle spese didattiche e funzionali degli istituti. 2. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo, gli imprenditori agricoli che, nell'ambito delle attivita' di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, somministrano pasti, spuntini e bevande o vendono i prodotti della propria azienda agricola possono avvalersi di prodotti PPL, anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell'ambito della stessa provincia o delle province contermini, ottenuti in conformita' alla presente legge. Tuttavia, qualora scelgano di produrre nella propria azienda un prodotto del « paniere PPL » di cui al comma 1 dell'articolo 11, non possono produrre analogo prodotto al di fuori delle modalita' previste dalla presente legge. 3. La produzione primaria e' svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprieta', affitto o altro titolo riscontrabile, compresi i prodotti dell'apicoltura, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, di esclusiva produzione aziendale. L'attivita' apistica, di cui al citato articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, non e' correlata necessariamente alla gestione del terreno. 4. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile: «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.». - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306: «Art. 3 (Apicoltore e imprenditore apistico). - 1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari. 2. E' imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. 3. E' apicoltore professionista chiunque esercita l'attivita' di cui al comma 2 a titolo principale.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2012, n. 26: «Art. 4 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attivita' connesse. 2. Si considerano, altresi', imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. 3. Ai fini del presente decreto, si considera altresi' imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attivita' di cui all'articolo 3. 4. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo. 5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni. 6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto. 7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente piu' rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3, legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. 8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione.». - La legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2006, n. 63. - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 313 del 2004: «Art. 2 (Definizioni). - 1. La conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura», e' considerata a tutti gli effetti attivita' agricola ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno. 2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele. 3. Ai fini della presente legge si intende per: a) arnia: il contenitore per api; b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api; c) apiario: un insieme unitario di alveari; d) postazione: il sito di un apiario; e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o piu' spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno. 4. L'uso della denominazione «apicoltura» e' riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attivita' di cui al comma 1.». - Per i riferimenti dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si veda nelle note all'art. 1. |
| Art. 3
Etichettatura
1. I prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e nazionali, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari. Tali prodotti possono indicare nell'etichetta, in maniera chiara e leggibile, affinche' sia comprensibile al consumatore, la dicitura « PPL - piccole produzioni locali » seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attivita', rilasciato dall'autorita' sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalita' individuate con il decreto di cui all'articolo 11. 2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, nonche' le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialita' tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008. 3. Gli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilita' delle produzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provvedono alla conservazione dell'opportuna documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione. A tale scopo sono conservati i documenti commerciali e qualsiasi altra documentazione gia' prevista dalla normativa vigente, secondo le modalita' e per la durata individuate con il decreto di cui all'articolo 11.
Note all'art. 3: - Il regolamento (UE) n.1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 22 novembre 2011, n. L 304. - Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 "Legge di delegazione europea 2015"», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2018, n. 32. - Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, recante: «Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2017, n. 235. - Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre2012, recante sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 dicembre 2012, n. L 343. - Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347. - Il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 marzo 2014, n. L 84. - Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 giugno 2018, n. L 150. - Il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 febbraio 2008, n. L 39. - Il regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 1 febbraio 2002, n. L 31. Entrata in vigore: 21 febbraio 2002. |
| Art. 4
Logo PPL
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito il logo « PPL - piccole produzioni locali » per i prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge. La forma del logo e' scelta mediante svolgimento di un concorso di idee. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresi' stabilite le condizioni e le modalita' di attribuzione del logo nonche' le modalita' di svolgimento del concorso di idee, assicurando il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresi' le modalita' di verifica e di attestazione della provenienza dei prodotti dalla provincia in cui si trova la sede di produzione o dalle province contermini, gli adempimenti relativi alla loro tracciabilita' e le modalita' con cui e' fornita una corretta informazione al consumatore. Il concorso di idee per la scelta della forma del logo PPL e' bandito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il logo e' esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o e' comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, ed e' pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1. 3. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». |
| Art. 5
Consumo immediato e vendita diretta
1. Nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda e delle province contermini, entro il territorio regionale, il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL possono avvenire: a) presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purche' gestiti dal medesimo imprenditore agricolo o ittico; b) nell'ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo o ittico; c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale. 2. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL spazi adeguati nell'area destinata al mercato, qualora disponibili. 3. Gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita in modo da renderli immediatamente visibili.
Note all'art. 5: - Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, recante attuazione dell'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007. |
| Art. 6
Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature
1. Al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore e' tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni della presente legge. 2. Gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. 3. I locali gia' registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 852/2004 sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge.
Note all'art. 6: - Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 139. Entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il testo del presente regolamento e' stato cosi' sostituito in base alla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25 giugno 2004, n. L 226. |
| Art. 7 Semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle attivita'
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in applicazione dei principi di flessibilita' e semplificazione previsti nei medesimi regolamenti (CE), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attivita' di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si veda nelle note all'art. 6. - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si veda nelle note all'art. 1. |
| Art. 8
Sezione internet per le piccole produzioni locali
1. E' istituita, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della sezione del sito internet di cui al comma 1. 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| Art. 9
Corsi di formazione
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL. I corsi si svolgono nella regione o provincia autonoma nel cui territorio ha luogo l'attivita' dell'azienda, nell'ambito territoriale provinciale di riferimento. 2. Il corso, ove istituito, deve essere frequentato entro quindici mesi dalla registrazione dell'attivita' e in ogni caso prima dell'avvio delle lavorazioni, a meno che l'operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell'autorita' competente rispetto alla tipologia di prodotti PPL di interesse. 3. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonche', ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP. |
| Art. 10
Attivita' di controllo
1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sulle competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tal fine le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, si veda nelle note all'art. 3. |
| Art. 11
Disposizioni applicative
1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori: a) il « paniere PPL », definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal decreto di cui al presente comma, che stabilisce altresi' le modalita' per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi; b) le modalita' per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge; c) le misure da applicare e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attivita', autocontrolli su tutti i lotti di produzione; d) le modalita' di utilizzo dell'etichettatura PPL e del logo PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonche' i relativi controlli. 2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di prodotti PPL eventualmente gia' emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti PPL. 4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 5. E' facolta' delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il logo PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue. 6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialita' tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale ed europeo, in materia agroalimentare. 7. Ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, si veda nelle note all'art. 3. - Per i riferimenti regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si veda nelle note all'art. 3. - Per i riferimenti regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, si veda nelle note all'art. 3. - Per i riferimenti regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, si veda nelle note all'art. 3. - Per i riferimenti regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, si veda nelle note all'art. 3. - Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 15 giugno 2011, n. L 157. |
| Art. 12
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 o il logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorita' amministrativa dispone altresi' la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del logo stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorita' amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del logo. 3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' designato quale autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo. |
| Art. 13
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 14
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1° aprile 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Cartabia |
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