Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 9 marzo 2022
Disposizioni per il riconoscimento di un credito di imposta per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita ai fini dell'ottimizzazione dei processi della logistica in ambito urbano.


IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale, tra l'altro, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' stato ridenominato «Ministero della transizione ecologica» e sono state definite le relative funzioni e i relativi compiti;
Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, commi 698 che, al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilita' sostenibile attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano, riconosce alle microimprese e alle piccole imprese che svolgono attivita' di trasporto merci urbano di ultimo miglio, un credito d'imposta annuo nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino a un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, demandando a un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalita' di applicazione e fruizione del suddetto credito d'imposta, anche con riguardo all'ammontare dello stesso;
Visto il comma 699 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, che subordina l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 698 all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Considerato che il citato comma 698 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020 conferisce un'agevolazione di modico valore, in quanto di importo massimo non superiore ai 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria;
Ritenuto opportuno, tenuto conto delle sopra descritte caratteristiche dell'agevolazione e delle conseguenti esigenze di semplificazione procedurale, far ricadere il credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 698, della legge n. 178 del 2020 nell'ambito di applicazione dei regolamenti «de minimis», anziche' procedere alla notifica prevista dal comma 699 del medesimo art. 1;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Considerato che il credito di imposta previsto dall'art. 1, comma 698 della legge n. 178/2020 rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 e trattasi, pertanto, di misura esente dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 che ha istituito il «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017;
Riscontrata la mancanza, a livello normativo, della definizione di «cargo bike», quale velocipede che consente il trasporto di persone o merci, e alle relative caratteristiche tecniche;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi» e, in particolare, l'art. 109, commi 1 e 2;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17, il quale prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori» e, segnatamente, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, gli articoli 12, 15, 68 e 69;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l'art. 19, comma 5, in base al quale «le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalita' di economicita', efficienza, tutela degli investimenti e neutralita' tecnologica;
Considerato che esistono gia' piattaforme sviluppate da altre amministrazioni pubbliche e che le stesse sono funzionali al riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, quindi tali da poter essere adattate, in una logica di riuso di programmi informatici o di parti di essi, per le finalita' di cui al presente decreto;
Considerata la piattaforma PA digitale realizzata a favore delle pubbliche amministrazioni dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. (di seguito «Invitalia»), che consente l'accesso alle misure di incentivazione e di sostegno rivolte al mondo produttivo attraverso un sistema flessibile e configurabile in grado di assicurare un adeguato trattamento dei dati da parte della singola amministrazione titolare, l'identificazione certa del proponente e la verifica dei suoi dati anagrafici e di firma, compreso l'accertamento in tempo reale della posizione dell'impresa presso il registro delle imprese ove previsto, nonche' sicurezza, integrita' e immodificabilita' dell'istanza;
Ritenuto pertanto di doversi avvalere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 5 del decreto-legge n. 78/2009, di societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alle stesse l'esecuzione delle attivita' connesse alla gestione dell'incentivo di cui all'art. 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze espresso con nota del 3 gennaio 2022;
Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili espresso con nota del 21 gennaio 2022;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di applicazione e fruizione dell'incentivo per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita di cui all'art. 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, anche con riguardo all'ammontare del credito d'imposta spettante.
2. L'incentivo e' finalizzato a promuovere nuovi sistemi di mobilita' sostenibile, attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano.
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. L'incentivo sotto forma di credito d'imposta e' riconosciuto alle microimprese e alle piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, che acquistano cargo bike e cargo bike a pedalata assistita di cui all'art. 3 per l'effettuazione di trasporto merci urbano di ultimo miglio, da intendersi come trasporto in ambito urbano per la consegna di merci proprie o di terzi presso il cliente.
 
Art. 3

Requisiti dei veicoli

1. L'incentivo, sotto forma di credito d'imposta, e' riconosciuto per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita:
a) conformi alle previsioni di cui all'art. 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) adibite e predisposte dalla fabbrica al trasporto di merci;
c) equipaggiate con uno o piu' vani o superfici di carico merci chiaramente identificabili.
2. Nelle more dell'entrata in vigore della normativa tecnica di settore, oltre ai requisiti di cui al comma 1, le cargo bike e cargo bike a pedalata assistita devono soddisfare i seguenti ulteriori requisiti:
a) massa complessiva a pieno carico non superiore a:
1) 250 kg nel caso di veicolo isolato;
2) 300 kg nel caso di veicolo provvisto di rimorchio;
b) volume o superficie di carico complessivi uguali o maggiori a:
1) 200 dm³, nel caso di uno o piu' vani di carico chiusi o a cassone;
2) 25 dm², nel caso di una o piu' superfici di carico, eventualmente delimitate con sponde laterali ribassate.
3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere ricavabili dalla documentazione tecnica fornita dal produttore del veicolo.
 
Art. 4

Incentivo concedibile

1. L'incentivo, sotto forma di credito di imposta, di cui all'art. 1 e' riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino a un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
2. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. L'effettivita' del sostenimento delle spese risulta da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
4. Il credito d'imposta e' concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, al regolamento (UE) n. 1408/2013 e al regolamento (UE) n. 717/2014 e non e' cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o europea.
 
Art. 5

Procedura di riconoscimento del credito d'imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto in relazione alle spese sostenute nel 2021, le microimprese e piccole imprese interessate, entro il 30 giugno 2022, presentano al Ministero della transizione ecologica apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.mite.gov.it alla data che sara' comunicata nella sezione news dello stesso sito istituzionale.
2. Nell'istanza di cui al comma 1, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, e' specificato:
a) la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni di cui all'art. 3;
b) l'ammontare del credito d'imposta richiesto.
3. L'istanza di cui al comma 1 e' corredata, a pena di inammissibilita', da:
a) attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3;
b) dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attestano anche i requisiti soggettivi di cui all'art. 2 e specificano di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa ai sensi dell'art. 4, comma 5;
c) documentazione tecnica dei veicoli attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2.
4. Il credito d'imposta e' riconosciuto dal Ministero della transizione ecologica secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse complessivamente disponibili di cui all'art. 4, comma 1. Il Ministero, ricevuta l'istanza di accesso all'agevolazione, verifica la correttezza dei dati indicati e della documentazione trasmessa e, nel caso in cui le verifiche si concludano positivamente, determina, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, l'ammontare dell'agevolazione concedibile, nel limite massimo di 2.000 euro per ciascun beneficiario.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il Ministero della transizione ecologica, previa verifica, mediante il Registro nazionale degli aiuti di Stato, circa il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal regolamento «de minimis», procede alla registrazione dell'aiuto individuale e comunica al beneficiario l'ammontare del credito d'imposta spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso e' utilizzabile.
6. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.
 
Art. 6

Utilizzazione del credito d'imposta

1. Il credito di imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di cui all'art. 5, comma 5. A tal fine, il modello F24 e' presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non eccede l'importo concesso dal Ministero della transizione ecologica, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero della transizione ecologica, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'incentivo e l'importo del credito concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche.
3. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente articolo sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per il successivo trasferimento alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
 
Art. 7

Cause di revoca del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta e' revocato:
a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti;
b) qualora la documentazione di cui all'art. 5 contenga elementi non veritieri.
2. Il credito d'imposta e', altresi', revocato in caso di accertamento della falsita' delle dichiarazioni rese. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell'art. 8.
 
Art. 8

Controlli e procedure di recupero
del credito d'imposta illegittimamente fruito

1. Il Ministero della transizione ecologica procede ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni previste ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della transizione ecologica, con modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al Ministero della transizione ecologica che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.
 
Art. 9

Gestione della procedura per la concessione
del credito di imposta

1. La procedura per la concessione del credito di imposta e' gestita attraverso una piattaforma informatica accessibile dal sito del Ministero della transizione ecologica.
2. L'amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto e' il Ministero della transizione ecologica che si avvale di Invitalia per lo sviluppo e la gestione della piattaforma di cui al comma 1, per un costo complessivo massimo pari al 2% delle risorse di cui all'art. 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai cui oneri si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2022

Il Ministro
della transizione ecologica
Cingolani

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 734