Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2022 (vai al sommario)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROVVEDIMENTO 26 aprile 2022
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per il giorno 12 giugno 2022. (Documento n. 17).


(Testo approvato dalla Commissione
nella seduta del 26 aprile 2022)

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

Viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione del 29 novembre 2021, depositate il 30 novembre seguente, con le quali sono state dichiarate conformi alle norme degli articoli 75 e 87 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 le richieste di cinque referendum per l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 con la seguente denominazione «Abrogazione del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi»; di una parte dell'art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, con la seguente denominazione «Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale», dell'art. 192, comma 6 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell'art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell'art. 11, comma 2 e dell'art. 13, rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 con la seguente denominazione «Separazioni delle funzioni dei magistrati»; dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 con la seguente denominazione «Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e competenze dei membri laici che ne fanno parte»; dell'art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 con la seguente denominazione «Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura»;
Viste le sentenze della Corte costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 del 16 febbraio - 8 marzo 2022, con le quali sono state dichiarate ammissibili le richieste di referendum popolare secondo i quesiti di cui alle ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2022, assunta ai sensi dell'art. 34 della legge n. 352 del 1970;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti i cinque referendum popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;
Visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista, quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parita', la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;
Visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 4 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;
Considerata l'opportunita' che la concessionaria pubblica garantisca la piu' ampia informazione e conoscenza sui quesiti referendari, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;
Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni;
Considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Art. 1
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione.
2. Il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, completezza, imparzialita', indipendenza, parita' di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto di ogni referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.
3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai quesiti.
 
Art. 2

Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022 ha luogo esclusivamente tramite:
a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di confronti previsti all'art. 5 della presente delibera, nonche' eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI.
Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo art. 3;
b) messaggi politici autogestiti relativi alle materie proprie del referendum, ai sensi dell'art. 6 della presente delibera;
c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e con le modalita' previste dall'art. 7 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente alle materie proprie del referendum, devono essere ricondotti alla responsabilita' di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 35 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla RAI, diverse dai confronti, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.
2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'art. 8 della presente delibera, non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari, non e' ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
 
Art. 3

Soggetti legittimati alle trasmissioni

1. Alle trasmissioni che trattano materie proprie del referendum possono prendere parte:
a) i delegati dei Consigli regionali presentatori dei quesiti referendari, che devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni, alternandosi negli spazi relativi ai quesiti;
b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle modalita' e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle modalita' e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle modalita' e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresi' contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) chiedono alla Commissione, entro i cinque giorni non festivi successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterra' la posizione favorevole o quella contraria sui quesiti referendari, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera e), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i medesimi cinque giorni essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari a ciascun quesito referendario.
4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera e), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonche' la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 10, comma 2, della presente delibera. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.
 
Art. 4
Illustrazione dei quesiti referendari e delle modalita' di votazione

1. La RAI cura dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni l'illustrazione delle materie proprie dei quesiti referendari attraverso programmi radiofonici, televisivi e multimediali in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti. Informa altresi' sulla data e sugli orari della consultazione nonche' sulle modalita' di votazione, ivi comprese le speciali modalita' di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.
2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di spot autonomo, sono trasmessi entro sette giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla Commissione, che li valuta con le modalita' di cui al successivo art. 10, comma 2, entro i successivi sette giorni.
 
Art. 5

Confronti referendari

1. La RAI predispone e trasmette in rete nazionale uno o piu' cicli di confronti televisivi e radiofonici riservati ai temi propri dei quesiti referendari, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto. Ai predetti cicli di confronto prendono parte:
a) i delegati dei Consigli regionali presentatori di ciascun quesito referendario di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), al fine di illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;
b) le forze politiche referendarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), c) e d) in modo da garantire la parita' di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non puo' aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto a ciascun quesito referendario;
c) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascun confronto, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari a ciascun quesito.
2. I confronti di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nel giorno precedente il voto e fino a chiusura dei seggi.
3. Ai confronti di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non puo' farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.
4. Nei confronti di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto fino ad un massimo di quattro persone.
5. I confronti di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, preferibilmente nelle fasce orarie di maggiore ascolto, prima o dopo i principali notiziari. I predetti confronti sono anche disponibili sulle piattaforme multimediali. Quelli trasmessi per radio possono avere le particolarita' che la specificita' del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facolta' degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni e' fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. I confronti sono trasmessi dalle sedi RAI di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purche' effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte ai confronti, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora i confronti non siano ripresi in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
6. La RAI trasmette confronti sui temi referendari in numero uguale per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parita' di tempo, di parola e di trattamento. Il confronto e' moderato da un giornalista della RAI. La durata di ciascun confronto e' di 30 minuti. Le ulteriori modalita' di svolgimento dei confronti sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui al successivo art. 10.
7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di uguaglianza, equita' e di parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la RAI e' invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), garantendo un piu' efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparita' in relazione all'imminenza della consultazione. Ove cio' non sia possibile, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilita' di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui e' avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI puo' proporre criteri di ponderazione.
 
Art. 6

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonche' la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui al successivo art. 10.
4. I soggetti politici di cui all'art. 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:
a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto ai quesiti referendari;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione e in questo caso dovranno produrre le liberatorie relativamente ai diritti musicali e di immagine;
d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.
5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari ai quesiti referendari. L'individuazione dei relativi messaggi e' effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ai quesiti referendari, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facolta' dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.
6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non e' espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 7

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettivita' e della parita' di trattamento fra i diversi soggetti politici.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetto dei referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche e per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) ed e). A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parita' di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari a ciascun quesito referendario. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parita' delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie a ciascun quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del format risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione ai quesiti referendari. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparita' di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti le consultazioni referendarie, la RAI assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto dei referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilita' dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.
4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza e possibilita' di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari ai quesiti referendari.
5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, e' assicurato d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
 
Art. 8

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso e' sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale fino al 12 giugno 2022.
 
Art. 9

Trasmissioni per persone con disabilita'

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI, in aggiunta alle modalita' di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilita', previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui al precedente art. 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie a ciascun quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.
2. I messaggi autogestiti di cui al precedente art. 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
 
Art. 10

Comunicazioni e consultazione della commissione

1. Il calendario dei confronti e le loro modalita' di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi' precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate. Nella definizione dei calendari operativi delle trasmissioni di cui sopra la RAI terra' conto della necessita' di favorire la piu' agevole comprensione da parte del pubblico dell'ambito elettorale di riferimento, anche alla luce della coincidenza temporale dell'elezioni amministrative assieme ai cinque referendum sulla giustizia.
4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalita' tali da renderli scaricabili - i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari ai quesiti referendari. Con le stesse modalita' la RAI pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.
 
Art. 11
Responsabilita' del consiglio di amministrazione e
dell'amministratore delegato della RAI

1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.
2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui al precedente art. 10, comma 4, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari a ciascun quesito referendario, il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati.
 
Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2022

Il Presidente: Barachini