Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2022 (vai al sommario)
LEGGE 12 aprile 2022, n. 33
Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Facolta' di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione
universitaria

1. Ciascuno studente puo' iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso piu' universita', scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
2. Non e' consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, ne' allo stesso corso di master, neanche presso due diverse universita', scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
3. E' altresi' consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonche' l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.
4. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3 e' consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.
5. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.
6. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle universita'.
7. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' abrogato.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'Universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
(Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509) e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266.
- Si riporta il secondo comma dell'art. 142 del
regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore), pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 7 dicembre 1933, S.O. n. 283:
«Salvo il disposto dell'art. 39, lettera c), e'
vietata l'iscrizione contemporanea a diverse universita' e
a diversi istituti d'istruzione superiore, a diverse
facolta' o scuole della stessa universita' o dello stesso
istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della
stessa facolta' o scuola.»
 
Art. 2
Facolta' di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le
universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni

1. Ciascuno studente puo' iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master, anche presso piu' istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. E' consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. E' altresi' consentita l'iscrizione contemporanea, presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1 del presente articolo, a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508 del 1999.
3. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 e' consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, anche per corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.
4. Non e' consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell'AFAM italiane ovvero italiane ed estere.
5. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in materia di definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni dell'AFAM.
6. E' consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1.
7. Il comma 21 dell'articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' abrogato. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge continuano ad applicarsi, per la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, le disposizioni del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca 28 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2012.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n.
508, (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2000, n. 2:
«Art. 2. (Alta formazione e specializzazione
artistica e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti,
l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA,
nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono,
nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui
l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di
darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione
e specializzazione artistica e musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli istituti musicali pareggiati sono trasformati
in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai
sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle
istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di
programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di
quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n.
168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla
presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi
primarie di alta formazione, di specializzazione e di
ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono
correlate attivita' di produzione. Sono dotate di
personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria,
didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e
contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga
alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli
enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi
principi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono
e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, nonche' di
perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
dalle predette istituzioni si applica il comma 5
dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui
all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i
titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
i titoli di studio universitari al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne
e' prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle
istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato
contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato
in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per
il personale docente e non docente. Limitatamente alla
copertura dei posti in organico che si rendono disponibili
si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste
dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n.
124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del
citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie
ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla
presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito
delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente
mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di
durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove
temporaneamente conferiti a personale incluso nelle
predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali
graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti
con contratti di durata non superiore al quinquennio,
rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono
comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il
personale docente e non docente, in servizio nelle
istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in
vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi
ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il
trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto
stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente
comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e' altresi'
inquadrato il personale inserito nelle graduatorie
nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica,
scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma
2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti
di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia
regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e
l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e
per la programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni
di cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificita' culturali e
tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle
istituzioni del settore, nonche' definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonche'
dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle
specifiche attivita' formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base
della valutazione degli sbocchi professionali e della
considerazione del diverso ruolo della formazione del
settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a
quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di
raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui
all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla data
di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del
settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base,
disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli
alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria
superiore;
e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e,
comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle
arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi
musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi
sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e
alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale
statizzazione si terra' conto, in particolare nei
capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali,
dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti
pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto
domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale
riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i
requisiti alla data di entrata in vigore della presente
legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle
altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche'
al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie per lo svolgimento di attivita' formative
finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte
degli atenei e di diplomi accademici da parte delle
istituzioni di cui all'articolo 1;
i) facolta' di costituire, sulla base della
contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle
arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui
all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai
Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del
presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attivita'
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, del mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in
caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali,
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in
sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi
carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o
legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le
disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la
presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai
regolamenti stessi.
- Si riporta l'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, (Regolamento
recante disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge
21 dicembre 1999, n. 508), pubblicato in Gazzetta Ufficiale
18 ottobre 2005, n. 243:
«Art. 11. (Istituzioni non statali). - 1. Fino
all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le
procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il
riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge,
l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione
artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita, con
decreto del Ministro, a istituzioni non statali gia'
esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A
tale fine, le istituzioni interessate presentano una
relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante
la conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle
disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la
disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse
finanziarie e di personale.
2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM,
in ordine alla conformita' dell'ordinamento didattico, e
del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e
del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale
fine il Comitato e' integrato con esperti del settore fino
ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro,
tenuto conto delle diverse tipologie formative delle
istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti
dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto
dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati
e le altre attivita' formative sono richiesti i medesimi
requisiti vigenti per le istituzioni statali. 4. Le
istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della
normativa in materia di diritto allo studio degli studenti
iscritti. 5. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle Accademie gia' abilitate a rilasciare
titoli secondo il previgente ordinamento didattico.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212, (Regolamento recante disciplina per la
definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma
dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508), e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243.
- Si riporta il comma 21 dell'articolo 29 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario),
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10,
S.O. n. 11:
«21. Con decreto del Ministro, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere del CUN e del Consiglio
nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
(CNAM), sono disciplinate le modalita' organizzative per
consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a
corsi di studio universitari e a corsi di studi presso i
conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e
l'Accademia nazionale di danza.»
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2011, reca:
«Disciplina delle modalita' organizzative per consentire
agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio
presso le Universita' e presso gli Istituti superiori di
studi musicali e coreutici.»
 
Art. 3

Diritto allo studio

1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi degli articoli 1 e 2 beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.
2. Le universita' e le istituzioni dell'AFAM redigono annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori ai corsi di studio e alle attivita' formative successive al conseguimento del titolo.
 
Art. 4
Modalita' e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea

1. Con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei rettori delle universita' italiane, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, sono disciplinate le modalita' per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, e per favorire il conseguimento, sulla base di apposite convenzioni, presso due universita', scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, di cui almeno un'istituzione italiana, di titoli finali doppi o congiunti. Con il decreto di cui al presente comma, sentito il Ministro dell'istruzione per le parti di competenza, sono altresi' stabilite le modalita' di adeguamento del fascicolo elettronico dello studente, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' modalita' di raccordo con il curriculum dello studente, di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo l'accesso tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta nazionale dei servizi o la carta d'identita' elettronica, come previsto dall'articolo 64, commi 2-quater, 2-nonies e 3-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ferma restando l'autonomia delle universita', i criteri in base ai quali e' consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, sono disciplinate le modalita' per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 2 e per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti, all'esito di corsi di studio integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni dell'AFAM o da universita' e istituzioni dell'AFAM, di cui almeno una italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

Note all'art. 4:
- Si riporta il comma 1 dell'articolo 10 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n.
294, S.O. n. 208.
«Art. 10. (Anagrafe nazionale degli studenti e altre
misure in materia scolastica). - 1. Al fine di accelerare
il processo di automazione amministrativa e migliorare i
servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le
universita' statali e non statali legalmente riconosciute,
a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, costituiscono
il fascicolo elettronico dello studente, che contiene tutti
i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello
studente, compresi i periodi di studio all'estero per
mobilita', e che alimentano il diploma supplement, a
partire dall'immatricolazione o dall'avvio di una nuova
carriera fino al conseguimento del titolo.»
- Si riporta il comma 28 dell'articolo 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono
insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo
anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di
flessibilita'. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati
sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono
parte del percorso dello studente e sono inseriti nel
curriculum dello studente, che ne individua il profilo
associandolo a un'identita' digitale e raccoglie tutti i
dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso
al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle
competenze acquisite, alle eventuali scelte degli
insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in
alternanza scuola-lavoro e alle attivita' culturali,
artistiche, di pratiche musicali, sportive e di
volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono disciplinate le modalita' di individuazione
del profilo dello studente da associare ad un'identita'
digitale, le modalita' di trattamento dei dati personali
contenuti nel curriculum dello studente da parte di
ciascuna istituzione scolastica, le modalita' di
trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli
accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonche'
i criteri e le modalita' per la mappatura del curriculum
dello studente ai fni di una trasparente lettura della
progettazione e della valutazione per competenze.»
- Si riportano i commi 2-quater, 2-nonies e 3-bis
dell'articolo 64, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 93:
«Art. 64. Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
(Omissis.)
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 1.
(Omissis.)
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
(Omissis.)
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere b) e c), utilizzano esclusivamente le identita'
digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei
propri servizi on-line. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
utilizzano esclusivamente le identita' digitali e la carta
di identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei
cittadini che accedono ai propri servizi online. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione e' stabilita la data a decorrere dalla
quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali per
consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai
propri servizi on-line.»
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O. n. 86:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
- Si riporta l'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, (Regolamento
recante disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge
21 dicembre 1999, n. 508), pubblicato in Gazzetta Ufficiale
18 ottobre 2005, n. 243:
«Art. 11. (Istituzioni non statali).- 1. Fino
all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le
procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il
riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge,
l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione
artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita, con
decreto del Ministro, a istituzioni non statali gia'
esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A
tale fine, le istituzioni interessate presentano una
relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante
la conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle
disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la
disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse
finanziarie e di personale.
2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM,
in ordine alla conformita' dell'ordinamento didattico, e
del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e
del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale
fine il Comitato e' integrato con esperti del settore fino
ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro,
tenuto conto delle diverse tipologie formative delle
istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti
dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto
dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati
e le altre attivita' formative sono richiesti i medesimi
requisiti vigenti per le istituzioni statali.
4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il
rispetto della normativa in materia di diritto allo studio
degli studenti iscritti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli
secondo il previgente ordinamento didattico.»
 
Art. 5

Monitoraggio e valutazione dell'impatto della legge

1. Entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Universita' e della ricerca presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e una valutazione dell'impatto della medesima, anche sulla base dei rapporti che le universita' e le istituzioni dell'AFAM trasmettono annualmente al Ministero dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 aprile 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia