Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2022 (vai al sommario)
LEGGE 27 aprile 2022, n. 34
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 aprile 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Avvertenza:

Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 50 del 1° marzo 2022.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 44.
 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1°
MARZO 2022, N. 17

All'articolo 1:
al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2 del presente articolo».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia). - 1. L'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilita' in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra:
a) il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti disposizioni:
1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;
5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
7) articolo 1 del presente decreto;
b) il comparto del gas, ai sensi delle seguenti disposizioni:
1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;
2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
3) articolo 2 del presente decreto.
2. Entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmette la rendicontazione di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.
3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, l'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate a tali misure, con particolare riferimento alle disponibilita' in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas, e la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilita' in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas».
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Strategia nazionale contro la poverta' energetica). - 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Sulla base dei dati di cui al comma 6 forniti dall'Osservatorio, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta la Strategia nazionale contro la poverta' energetica.
6-ter. La Strategia di cui al comma 6-bis stabilisce obiettivi indicativi periodici per l'elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della poverta' energetica.
6-quater. Lo schema della Strategia di cui al comma 6-bis e' sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti della consultazione sono incorporati, in forma sintetica, nella versione definitiva della Strategia medesima. In fase di attuazione delle misure previste dalla Strategia sono svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo da favorire un'ampia partecipazione, per la valutazione dell'aggiornamento della Strategia medesima.
6-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Strategia nazionale di cui al comma 6-bis e' attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «del costo per KWh» sono sostituite dalle seguenti: «del costo per kWh»;
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e, in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Tale deroga si applica agli impianti di cui al periodo precedente, previa comunicazione all'autorita' competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2022».
All'articolo 6:
al comma 2, la parola: «forfettaria» e' sostituita dalla seguente: «forfetaria»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «ed esercenti» sono sostituite dalla seguente: «esercenti», dopo le parole: «a bassissime emissioni inquinanti» sono inserite le seguenti: «nonche' Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V» e le parole: «al netto dell'imposta sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,»;
al comma 4, terzo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e dopo le parole: «di concessione» sono inserite le seguenti: «del credito d'imposta»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «efficientamento energetico» sono sostituite dalle seguenti: «incremento dell'efficienza energetica» e le parole: «ed esercenti» sono sostituite dalla seguente: «esercenti»;
al comma 6, terzo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e dopo le parole: «di concessione» sono inserite le seguenti: «del credito d'imposta»;
al comma 7, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo».
All'articolo 7:
al comma 1, la parola: «determinatasi» e' sostituita dalla seguente: «determinata»;
al comma 2, la parola: «individuate» e' sostituita dalla seguente: «stabiliti»;
al comma 3, le parole: «, e' incrementato» sono sostituite dalle seguenti: «e' incrementato»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.
3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42».
All'articolo 9:
al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessita' di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse e' soggetta alla procedura semplificata di cui all'articolo 6-bis. Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
"3-bis. Per 'sito dell'impianto eolico' si intende:
a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto e' realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza piu' una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;
b) nel caso di impianti dislocati su piu' direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' al massimo pari alla superficie autorizzata piu' una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata e' definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati piu' esterni";
c) il comma 3-quater e' sostituito dal seguente:
"3-quater. Per 'altezza massima dei nuovi aerogeneratori' (h2) raggiungibile dall'estremita' delle pale si intende il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2=h1*(d2/d1)"»;
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:
"5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalita', anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici gia' esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche' nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati e' consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale"»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:
"9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonche' agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non piu' di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, e' elevato a 20 MW per queste tipologie di impianti, purche' il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione".
1-ter. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), investimento 3.1 (Isole Verdi), e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con decreto adottato sentita l'ARERA e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017.
1-quater. La revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-ter deve prevedere:
a) la conversione, entro l'anno 2026, degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle societa' elettriche di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, mediante piani di investimenti, comprendenti anche le reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica e agli enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022;
b) l'inserimento dell'isola di Giannutri, come territorio del comune dell'Isola del Giglio, nell'elenco delle isole di cui al citato allegato 1 al medesimo decreto.
1-quinquies. Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
1-sexies. Al comma 2-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "da fonte fossile di" sono sostituite dalle seguenti: "da fonte rinnovabile o da fonte fossile che abbiano";
b) alla lettera c), alinea, le parole: "o meno" sono soppresse».
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Requisiti degli impianti termici). - 1. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis, lettera e), dopo la parola: "installati" sono inserite le seguenti: "pompe di calore a gas o";
b) al comma 9-ter, numero iii, dopo la parola: "installare" sono inserite le seguenti: "pompe di calore a gas o" e le parole: "e pompe di calore il cui rendimento sia" sono sostituite dalle seguenti: "e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento".
Art. 9-ter (Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti). - 1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attivita' di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che si trovano all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 1 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondita' del bacino.
Art. 9-quater (Modifica all'articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico). - 1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "ancorche' scadute, sono prorogate di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "o a data successiva individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorche' scadute,".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis (Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale). - 1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale e' consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.
2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate.
Art. 10-ter (Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici). - 1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) con uno o piu' impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilita' dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:
2.1) l'impianto puo' essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unita' di produzione e dell'unita' di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unita' di consumo, se interrata, e' autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore puo' essere di proprieta' di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
2.2) l'autoconsumatore puo' utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore";
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla lettera a), numero 2.2), puo' accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla lettera a), numeri 1) e 2.1), puo' accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA stabilisce le modalita' con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma e' applicato all'energia autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo"».
All'articolo 11:
al comma 1:
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) al comma 1-quinquies, dopo le parole: "realizzazione di sistemi di monitoraggio" sono inserite le seguenti: ", da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,"»;
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:
"1-septies. Il comma 1 non si applica altresi' agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni, ove compatibili con altri usi.
1-octies. Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies del presente articolo, anche a seguito di frazionamento o trasferimento a qualsiasi titolo dei terreni, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per dieci anni successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28"».
Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli). - 1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente reimpiego, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalita' piu' idonee al perseguimento delle seguenti finalita':
a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonche' dell'aggiornamento in materia di sicurezza;
b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per assicurarne la sostenibilita' ambientale e l'efficienza agronomica;
c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione dell'impatto delle attivita' agricole sull'ambiente;
d) favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia necessaria al proprio funzionamento;
e) incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai mutamenti climatici;
f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti degli impianti serricoli;
g) favorire gli investimenti nel settore del fotovoltaico semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo per le nuove installazioni e per il rinnovo e la manutenzione straordinaria delle installazioni esistenti;
h) incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia;
i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento, da trasformazione di biomasse e da centrali a biogas;
l) incentivare la dismissione degli impianti serricoli con caratteristiche di vetusta' e di inefficienza energetica, anche attraverso la concessione di contributi per la demolizione delle strutture, per la bonifica dei terreni sottostanti e per la rinaturalizzazione nonche' per il rinnovamento delle strutture con finalita' produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano di gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale;
m) favorire la manutenzione straordinaria degli impianti serricoli mediante l'introduzione di reti e di protezioni antigrandine nonche' il miglioramento delle caratteristiche strutturali al fine di garantire l'incremento delle prestazioni di resilienza ai mutamenti climatici;
n) incentivare il rinnovamento delle coperture degli impianti serricoli e l'eventuale sostituzione delle coperture in vetro con impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee a incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione, quali la riduzione dei ponti termici e l'impiego di teli e di strutture termicamente isolanti;
o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche degli impianti serricoli con materiali innovativi fotoselettivi e di lunga durata, con caratteristiche di efficienza termica o con specifiche capacita' di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;
p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali gli impianti di raffrescamento, di riscaldamento e di illuminazione, attraverso l'impiego di sistemi interattivi con l'operatore e con gli impianti di controllo;
q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione mediante l'introduzione di sistemi di coltivazione fuori suolo in ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di energia da fonti rinnovabili;
r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche, quali gli invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali, per un'ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.
3. Il decreto di cui al comma 1 individua le forme e le modalita' per il raccordo tra le finalita' di cui al presente articolo e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il comparto agricolo, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonche' ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.
4. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 12:
al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20," sono inserite le seguenti: "con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".
02. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: "parcheggi" sono inserite le seguenti: ", nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica".
03. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacita' non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico";
b) dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente:
"c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri"»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonche', senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:
a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilita' del proponente;
b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;
c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.
2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".
1-ter. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-quater. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura autorizzativa di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021».
Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano). - 1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e si intendono compresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, se rispettano le condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e se l'utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresi' le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016».
All'articolo 13:
al comma 1, le parole: «ultimo periodo,» sono soppresse, dopo le parole: «n. 387,» sono inserite le seguenti: «il quarto periodo e' soppresso, all'ultimo periodo,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalita' di cui al comma 4"».
Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche). - 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
"1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilita' che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilita' dell'infrastruttura.
1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, gia' esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purche' siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea gia' esistente o nelle sue immediate adiacenze";
b) all'articolo 13, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. L'autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita' dell'opera puo' disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni".
2. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al quarto periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: ", salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie" sono soppresse;
2) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "La regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza di servizi. Nel caso di mancata espressione del parere di cui al periodo precedente, la compatibilita' dell'opera con l'esercizio dell'uso civico si intende confermata";
b) al comma 4-sexies, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili, mediante denuncia di inizio attivita', le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree a cavo interrato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" e, al secondo periodo, le parole: "strettamente necessari alla" sono sostituite dalle seguenti: "necessari per lo svolgimento di attivita' o la";
c) al comma 4-quaterdecies, al primo periodo, dopo le parole: "sia in fase di realizzazione delle opere," sono inserite le seguenti: "compreso l'interramento in cavo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50," e, al secondo periodo, le parole: "di tracciato" sono soppresse;
d) al comma 4-quinquiesdecies, primo periodo, dopo le parole: "realizzate con le migliori tecnologie esistenti" sono inserite le seguenti: ", compreso l'interramento in cavo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
e) dopo il comma 4-quinquiesdecies e' inserito il seguente:
"4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee elettriche esistenti, che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti e aventi caratteristiche diverse da quelle indicate dal comma 4-quinquiesdecies, sono autorizzate ai sensi del comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione possono essere realizzati senza necessita' di previo inserimento in piani e programmi";
f) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale"».
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: «promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili,» sono inserite le seguenti: «anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici,»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di assicurare il completamento del progetto di risanamento e di riconversione dell'area industriale di Porto Torres, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Sardegna, la Cabina di regia di cui al Protocollo di intesa per la "chimica verde" a Porto Torres, del 26 maggio 2011, alla quale partecipano le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici, per procedere alla revisione, all'aggiornamento e alla ridefinizione degli obiettivi del medesimo Protocollo di intesa nonche' alla trasformazione degli impegni istituzionali ed economici ivi contenuti e non ancora adempiuti in accordo di programma».
All'articolo 15:
al comma 1:
al capoverso 6-bis, le parole: «, ossia sonde geotermiche» sono soppresse;
al capoverso 6-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale»;
dopo il capoverso 6-ter e' aggiunto il seguente:
«6-quater. Sono fatte salve le modalita' operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1"»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico».
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: «ai clienti» sono sostituite dalle seguenti: «per i clienti», le parole: «il GSE» sono sostituite dalle seguenti: «il Gestore dei servizi energetici (GSE)» e la parola: «avvia» e' sostituita dalla seguente: «avviano»;
al comma 2:
al primo periodo, la parola: «ricadenti» e' sostituita dalla seguente: «situate» e le parole: «delle tempistiche massime» sono sostituite dalle seguenti: «dei tempi massimi»;
al secondo periodo, la parola: «ricadono» e' sostituita dalle seguenti: «sono situati», le parole: «considerate idonee» sono sostituite dalle seguenti «considerate compatibili» e dopo le parole: «28 dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022»;
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «oneri fiscali» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, dopo la parola: «industriali» sono inserite le seguenti: «a forte consumo di gas, come definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, anche in forma aggregata, con priorita' per le imprese a prevalente consumo termico»;
alla rubrica, le parole: «l'emergenza caro energia» sono sostituite dalle seguenti: «l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici».
Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali). - 1. Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonche' di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.
2. Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio, alla stipulazione di contratti di vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME) ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2 del presente articolo, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditivita' dell'investimento nonche' in coerenza con i valori di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
b) le modalita' con le quali il GSE puo' cedere l'energia nella sua disponibilita' derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilita' e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;
c) le modalita' con le quali il GSE cede l'energia di cui al comma 1, garantendo che i prezzi di cui alla lettera a) siano direttamente praticati ai clienti finali con priorita' per i clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;
d) le modalita' di coordinamento del meccanismo di cui al comma 1 del presente articolo con le procedure previste al capo II del titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 17:
al comma 1:
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza e' pari ad almeno 500.000 tonnellate ed e' incrementata di 100.000 tonnellate all'anno nel successivo triennio"»;
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali esistenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza, aggiuntiva alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, e' incentivata mediante l'erogazione di un contributo assegnato tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento dell'impianto, comunque nei limiti delle disponibilita' finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalita' di attuazione del comma 3-bis nonche' le modalita' di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;
b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».
All'articolo 18:
al comma 1, capoverso c-bis), le parole: «Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche' delle societa' concessionarie autostradali»;
al comma 2, dopo le parole: «di trasmissione nazionale» sono inserite le seguenti: «e di distribuzione»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel presente articolo"»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili».
Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di Autorita' per i servizi di pubblica utilita'). - 1. All'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: "in relazione all'andamento del mercato" sono inserite le seguenti: "e del reale costo di approvvigionamento della materia prima"».
All'articolo 19:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «comma 162» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «n. 145,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 145»;
alla lettera b), capoverso 8:
al primo periodo, le parole: «che insistono sul medesimo immobile» sono sostituite dalle seguenti: «adottate per il medesimo immobile»;
al quarto periodo, le parole: «del medesimo Ministero,» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo Ministero».
Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-bis (Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili). - 1. La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche, negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione; possono altresi' promuovere incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.
4. Il Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e in collaborazione con le regioni e gli enti locali, assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 3.
Art. 19-ter (Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica). - 1. Al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e di perseguire una strategia di incremento dell'efficienza energetica basata sulla razionalizzazione e sull'ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali, secondo i seguenti criteri:
a) utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l'affievolimento dell'intensita' luminosa e il ripristino della piena luminosita' al rilevamento di pedoni o veicoli;
b) individuazione delle modalita' di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, al fine di garantire che gli impianti o dispositivi siano economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica;
c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, idonee e non idonee all'applicazione e all'utilizzo delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a).
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 19-quater (Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici). - 1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unita' immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, piu' 2 gradi centigradi di tolleranza, ne' inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza».
All'articolo 20:
al comma 1, le parole: «di Difesa Servizi S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della societa' Difesa Servizi S.p.A.»;
al comma 3, dopo le parole: «Competente ad esprimersi in materia» sono inserite le seguenti: «culturale e».
All'articolo 21:
al comma 1, alinea, le parole: «all'articolo 4, del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4 del medesimo»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi ai finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti e' di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale".
3-ter. Dopo il comma 319 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' inserito il seguente:
"319-bis. Le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio si trovano i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2015, e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresi' l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare, per l'attivita' di assistenza tecnica, fino all'1 per cento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo non ancora erogate. Le regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e al Ministero della transizione ecologica una relazione sull'esecuzione del programma"».
All'articolo 22:
al comma 1, le parole: «e riqualificazione» sono sostituite dalle seguenti: «e alla riqualificazione» e le parole: «il riconoscimento di incentivi» sono sostituite dalle seguenti: «la concessione di incentivi»;
al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 del presente articolo».
Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale). - 1. Al fine di garantire la continuita' degli investimenti in ricerca e sviluppo nell'ambito del settore aerospaziale, anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della sicurezza nazionale, gia' destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti che utilizzano le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. E' comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme gia' versate. Le disposizioni del presente comma si applicano ai soggetti che presentano la dichiarazione di cui al comma 2 nei termini ivi previsti.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione attestante l'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1 nonche' delle somme non ancora versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.
3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 2».
All'articolo 23:
al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 del presente articolo».
All'articolo 24:
al comma 1, le parole: «legge 17 dicembre 2021, n. 301» sono sostituite dalle seguenti: «legge 17 dicembre 2021, n. 215» e le parole: «e conseguentemente emerga» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ai quali conseguentemente risulti».
All'articolo 25:
al comma 1, dopo le parole: «di 150 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
al comma 2, dopo le parole: «alla determinazione» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,»;
al comma 3, le parole: «comma, 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
al comma 7, primo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite»;
al comma 8, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 9, le parole: «quantificati in» sono sostituite dalle seguenti: «pari a».
Nel titolo II, dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis (Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale). - 1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: "A decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2019";
b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:
"1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90".
2. Il comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' abrogato.
3. A decorrere dall'anno 2023, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 15 milioni di euro annui da destinare alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2».
All'articolo 26:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio.
2-ter. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosi' differiti, per l'anno 2022:
a) il rendiconto relativo all'anno 2021 e' approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022;
b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 e' approvato entro il 30 novembre 2022.
2-quater. All'articolo 1, comma 286, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "alla data di entrata in vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione"»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Differimento di termini in materia di finanza regionale».
All'articolo 27:
al comma 2:
al secondo periodo, le parole: «da destinare,» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare»;
al terzo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione» e le parole: «sulle operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle operazioni»;
i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidita' ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, e' destinato un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022. I comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari di contributi concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del comma 1-septies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, del comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo di cui al presente comma.
3-bis. Il contributo di cui al comma 3 e' erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 nonche' quelli esclusi dal contributo ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
4-bis. Le risorse di cui al presente articolo spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio».
All'articolo 28:
al comma 4, le parole: «dal comma 1, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 si provvede», dopo le parole: «a 285 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «a 280 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," sono inserite le seguenti: "ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo codice,";
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria"».
Nel titolo IV, all'articolo 29 e' premesso il seguente:
«Art. 28-bis (Cooperative edilizie di abitazione). - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini della presente legge si considerano societa' cooperative edilizie di abitazione le societa' cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprieta', in godimento ovvero in locazione, nonche', in via accessoria o strumentale, attivita' o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualita' cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonche' di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attivita' caratteristica delle cooperative di abitazione"».
All'articolo 29:
al comma 1:
alla lettera b), la parola: «giugno» e' sostituita dalla seguente: «novembre»;
alla lettera c), la parola: «giugno» e' sostituita dalla seguente: «novembre»;
al comma 3, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente: «valutate», le parole: «per l'anno 2022 e» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022, in» e le parole: «e a 33 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e in 33 milioni».
Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:
«Art. 29-bis (Modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). - 1. All'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; alle banche, in relazione ai crediti per i quali e' esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione".
2. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; alle banche, in relazione ai crediti per i quali e' esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione".
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Art. 29-ter (Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' e per i titolari di partita IVA). - 1. All'articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Al fine di consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2022, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022"».
All'articolo 30:
al comma 1, le parole: «all'articolo 122, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 122 del»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3, puo' avvalersi altresi' delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria, in qualita' di soggetti attuatori, nonche' del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni o degli enti di appartenenza.
3-ter. Nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilita' speciale le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano"».
All'articolo 31:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: «puo' essere incrementata» sono inserite le seguenti: «mediante erogazioni»;
alla lettera b), dopo le parole: «della salute» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 2, dopo le parole: «Agli oneri» sono inserite le seguenti: «derivanti dal comma 1,»;
alla rubrica, le parole: «e operatori» sono sostituite dalle seguenti: «e degli operatori».
All'articolo 32:
al comma 1, primo periodo, la parola: «sperimentale» e' soppressa;
al comma 2, primo periodo, la parola: «23-quinques,» e' sostituita dalla seguente: «23-quinquies»;
alla rubrica, le parole: «all'implementazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'incremento».
All'articolo 33:
al comma 1, la parola: «richiesta» e' sostituita dalla seguente: «richiesti»;
al comma 2:
alla lettera a), capoverso 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato puo' ricongiungere il periodo gia' svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto»;
alla lettera b):
al numero 1), le parole: «per la ripresa e la resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «di ripresa e resilienza» e le parole: «del medesimo profilo» sono sostituite dalle seguenti: «per il medesimo profilo»;
al numero 2), le parole: «la prova scritta, un numero» sono sostituite dalle seguenti: «la prova scritta un numero» e le parole: «di posti» sono sostituite dalle seguenti: «dei posti».
All'articolo 34:
al comma 1:
alla lettera a), numero 3), le parole: «del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160» sono sostituite dalle seguenti: «, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,», le parole: «e' inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e le parole: «le disposizioni cui» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui»;
alla lettera b), numero 3), capoverso 3), primo periodo, le parole: «dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'incarico»;
alla lettera f), capoverso 1, le parole: «avviare a un procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «avviare un procedimento».
All'articolo 35:
al comma 1, capoverso articolo 34-ter, comma 1:
al primo periodo, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole: «e del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «e del codice di cui al decreto legislativo»;
al secondo periodo, le parole: «in Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza unificata» e dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto».
Dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente:
«Art. 35-bis (Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro trenta giorni dalla data di emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente:
a) la tipologia di intervento;
b) la tempistica;
c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;
d) il livello progettuale richiesto;
e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente».
All'articolo 36:
al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorita', in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. La Commissione puo' derogare all'ordine di priorita' di cui al quarto e al quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-bis del presente articolo da' precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza";
b) al comma 2-bis, al secondo periodo, le parole: "settimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "ottavo periodo", al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo" e dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in esso individuato e' autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC";
c) il comma 2-octies e' sostituito dal seguente:
"2-octies. Il presidente della Commissione di cui al comma 1 si avvale altresi' di una struttura di supporto composta da quattro unita' di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unita' complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui al comma 5 del presente articolo. La struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione"»;
al comma 1, le parole: «la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorita' competente»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, le parole: "l'autorita' competente," sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,", al secondo periodo, le parole: "l'autorita' competente" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis," e, al terzo periodo, le parole: "all'autorita' competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,".
1-ter. Il comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:
"6-bis. Al fine di accelerare la transizione energetica, nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, il proponente puo' ricorrere prioritariamente alla valutazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove sussistano i presupposti per l'applicazione di tali disposizioni; ove, all'esito della procedura di valutazione preliminare, risultino applicabili le procedure di verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale, ovvero ove il proponente sottoponga direttamente il progetto a tali procedure, le procedure stesse hanno in ogni caso a oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto"».
All'articolo 37:
al comma 1:
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "e di" sono sostituite dalle seguenti: "e a"»;
alla lettera b), le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese».
All'articolo 38:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalita' umanitarie a favore di cittadini di nazionalita' ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina sono esenti dall'imposta di registro di cui all'articolo 5, comma 4, della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».
All'articolo 39:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la piena operativita' dei fondi per il venture capital sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, al comma 7-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per la gestione degli interventi di cui al presente comma e' autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dello sviluppo economico, cui affluiscono le risorse ad esso assegnate e sul quale la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalita'. Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per la disciplina delle modalita' operative di gestione delle risorse assegnate al citato conto corrente"».
All'articolo 40:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 1, al primo periodo, le parole: «di risulta,» sono sostituite dalle seguenti: «di risulta» e le parole: «ed evitare» sono sostituite dalle seguenti: «e per evitare» e, al secondo periodo, le parole: «attivita' a scopo industriale o commerciale di importazione» sono sostituite dalle seguenti: «a scopo industriale o commerciale attivita' di importazione»;
alla lettera b):
al capoverso 3:
alla lettera a), dopo le parole: «di buona tecnica» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera d), la parola: «rilasciati» e' sostituita dalla seguente: «rilasciate»;
al capoverso 3-bis, le parole: «dell'allegato XIX,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'allegato XIX»;
alla lettera c), capoverso 4, al primo periodo, la parola: «rilasciati» e' sostituita dalla seguente: «rilasciate» e, al terzo periodo, dopo le parole: «e dello sviluppo economico» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
Nel titolo IV, dopo l'articolo 41 e' aggiunto il seguente:
«Art. 41-bis (Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori della regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del 2018). - 1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono inseriti i seguenti:
"4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2, nei limiti delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo 1, comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ciascun Commissario puo' avvalersi di un'apposita struttura, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, composta da personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonche' della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
4-quater. Puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, nel numero massimo di quattro unita', per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della medesima struttura, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un'indennita' mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione o di rischio prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego"».
All'articolo 42:
al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento".
1-ter. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2022:
1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;
2) non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1-bis;
b) al 31 dicembre 2023:
1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al comma 1-bis;
2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;
c) al 31 dicembre 2024 e per i due successivi:
1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1;
2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;
d) al 31 dicembre 2027 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis»;
al comma 2, lettera d), dopo le parole: «utilizzo delle maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «e delle minori spese».
Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:
«Art. 42-bis (Disposizioni finali). - 1. Al fine di tutelare la concorrenza e di assicurare la massima trasparenza delle voci di costo sostenute dai consumatori, nelle fatture per i consumi di energia elettrica e di gas, emesse nei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cui si applicano le disposizioni concernenti la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas e il bonus sociale elettrico e gas previste dal presente decreto, dal decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riportate, rispettivamente, le seguenti diciture: "Importi rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento" e "Bonus sociale".
Art. 42-ter (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».
All'allegato A:
nell'allegato XIX:
all'articolo 1, comma 1:
all'alinea, le parole: «nel decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente decreto»;
alla lettera c), le parole: «31 luglio 2020, n. 101» sono soppresse e le parole: «rispetto una» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a una»;
alla lettera d), le parole: «del 9 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, del 9 ottobre 2013,»;
alla lettera g), le parole: «l'attivita' a scopo industriale o commerciale di importazione» sono sostituite dalle seguenti: «a scopo industriale o commerciale l'attivita' di importazione» e dopo le parole: «di cui all'allegato 2» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
all'articolo 4:
al comma 2, le parole: «del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dei Ministeri»;
al comma 3, le parole: «e i principali» sono sostituite dalle seguenti: «e dei principali»;
all'articolo 5:
al comma 3, le parole: «di riferimento, sono» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento sono»;
al comma 5, le parole: «consegna a destino» sono sostituite dalle seguenti: «consegna a destinazione»;
all'articolo 6:
al comma 4, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «, lettera a),»;
al comma 6, dopo le parole: «comma 2, lettera a)» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
all'articolo 7:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «di II grado» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
all'allegato 2:
alla sezione «Prodotti semilavorati», voce «Lanierini/Nastri magnetici», la parola: «LANIERINI» e' sostituita dalla seguente: «LAMIERINI».