Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI |
DECRETO 29 marzo 2022 |
Modifica del decreto 28 ottobre 2021, recante: «Modalita' per l'erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada». |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Visto l'art. 1, comma 113, legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto un complessivo stanziamento di cinquantatre' milioni di euro, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale; Visto l'art. 1, comma 114, secondo e terzo periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede contributi pari a cinquanta milioni di euro destinati a finanziare il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati, anche senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria; Visto l'art. 85, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; Visto l'art. 1, commi 649 e 650, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che ha modificato l'art. 85, comma 1, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e l'art. 1, comma 114, secondo periodo, legge 27 dicembre 2019; Considerato che il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nelle premesse individua la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure in materia di lavoro, di salute, di scuola, di autonomie locali, di sostegno e rilancio dell'economia, nonche' misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; Considerato che, al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 104 del 2020, un fondo, con una dotazione di venti milioni di euro per l'anno 2021, destinato al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, nel periodo emergenziale nell'anno 2020 per la pandemia in atto (23 febbraio - 31 dicembre) ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3, da imprese esercenti detti servizi di linea, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; Considerato che, ai sensi dell'art. 85, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le disposizioni di attuazione del citato art. 85, comma 1, del medesimo decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 117, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le disposizioni di attuazione del citato art. 1, commi 113 e 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Considerato che l'art. 1, comma 650, legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha modificato il secondo periodo dell'art. 1, comma 114, legge 30 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo non piu' il solo finanziamento di investimenti avviati nell'annualita' 2020, ma stabilendo che una quota pari a cinquanta milioni di euro delle risorse autorizzate ai sensi del comma 113 sia destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione nel periodo emergenziale per la pandemia in atto nel 2020 (23 febbraio - 31 dicembre), concernenti gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allo svolgimento dei servizi di noleggio con conducente, strumentali al settore turistico; Visto il disposto dell'art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; Visto il disposto dell'art. 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021 recante «Misura per l'erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021; Vista la decisione C (2021) 7425 final. con la quale la Commissione UE ha autorizzato gli aiuti i cui alla misura in parola, prevista dal decreto interministeriale del 28 ottobre 2021, n. 433; Ritenuto che e' opportuno redigere un decreto integrativo del gia' emanato decreto interministeriale n. 433 del 28 ottobre 2021 - stante la perdurante crisi di liquidita' economica della totalita' delle imprese di trasporto su strada di persone, rientranti in uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia ancora in essere - al fine di consentire alle predette imprese di ricevere il ristoro di rate scadute prima di produrre la quietanza di pagamento delle medesime; Sentite le associazioni di categoria;
Decreta:
Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 433 del 28 ottobre 2021
1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 433 del 28 ottobre 2021 e' modificato come segue: a) il comma 4 dell'art. 2 e' cosi' sostituito: «4. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6, a ciascuna impresa istante il ristoro di cui ai commi 1 e 2 e' erogabile fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui ai medesimi commi 1 e 2.»; b) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis - Imprese che hanno esercitato delle facolta' previste dai decreti-legge numeri 18/2020, 23/2020 e 73/2021. 1. Il ristoro di cui all'art. 2 e' erogato sulla base di quanto previsto alle lettere a), b), d) ed e), comma 1, art. 3, nel caso in cui l'impresa istante il ristoro di cui all'art. 2, commi 1 e 2, abbia esercitato la facolta' prevista da: l'art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e l'art. 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; l'art. 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. 2. Nei casi di cui al comma 1 le quietanze delle rate e dei canoni, aventi importo pari a ristoro del contributo concesso, sono prodotte al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili entro i termini individuati dal decreto direttoriale di cui all'art. 3, comma 3, a pena di revoca del contributo concesso». |
| Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 2022
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero delle transizione ecologica, n. 935 |
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