Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 29 marzo 2022
Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2022 sulle isole Eolie.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (ME) del 14 gennaio 2022, n. 1;
Vista la nota prot. n. 25207 del 18 marzo 2022 con la quale l'Ufficio territoriale del governo di Messina esprime parere favorevole all'emissione del decreto;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza n. 4125 del 3 febbraio 2022;
Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Visti gli atti emanati dal Governo recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, da ultimo, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica da COVID-19 potrebbe richiedere l'emanazione di eventuali provvedimenti restrittivi a livello nazionale o regionale, tali da limitare la circolazione delle persone fisiche;

Decreta:

Art. 1

Divieti

1. Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole Eolie del Comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il seguente calendario:
a) Lipari: dal 1° giugno al 30 settembre 2022
b) Alicudi: dal 1° giugno al 31 ottobre 2022
c) Filicudi: dal 1° giugno al 30 settembre 2022
d) Panarea: dal 1° maggio al 31 ottobre 2022
e) Stromboli: dal 1° maggio al 31 ottobre 2022
f) Vulcano: dal 1° giugno al 30 settembre 2022.
 
Art. 2

Deroghe

1. Nei periodi di cui all'art. 1, per le isole di Alicudi, Panarea e Stromboli, sono concesse le seguenti deroghe:
a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
b) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del Comune di Lipari per l'anno 2021, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;
c) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
d) alle autoambulanze e ai veicoli delle forze dell'ordine.
2. Nei periodi di cui all'art. 1, per le isole di Lipari e Vulcano, sono concesse le seguenti deroghe:
a) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2021, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;
b) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
c) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra' essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
d) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 (sette) giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li' stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
e) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
f) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
g) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.
3. Nei periodi di cui all'art. 1, per l'isola di Filicudi, sono concesse le seguenti deroghe:
a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;
b) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
c) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra' essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
d) alle autoambulanze e ai veicoli delle forze dell'ordine.
4. Sulle isole anzidette possono affluire i veicoli che trasportano persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera.
 
Art. 3

Autorizzazioni

1. Al Comune di Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessita', di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di accesso di cui al presente decreto.
 
Art. 4

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.
 
Art. 5

Attuazione e vigilanza

1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all'osservanza degli eventuali regimi restrittivi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza della situazione epidemiologica da COVID-19.
2. Il prefetto di Messina e' incaricato della esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza della situazione epidemiologica da COVID-19.
Roma, 29 marzo 2022

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 931