Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2022 (vai al sommario)
LEGGE 12 aprile 2022, n. 35
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonche' al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilita' di incarichi negli enti privati in controllo pubblico.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Inconferibilita' di incarichi presso gli enti
di diritto privato in controllo pubblico

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «nonche' negli enti di diritto privato in controllo pubblico».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia
di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Inconferibilita' di incarichi in caso di
condanna per reati contro la pubblica amministrazione). -
1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza
non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale,
non possono essere attribuiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle
amministrazioni statali, regionali e locali nonche' negli
enti di diritto privato in controllo pubblico;
b) gli incarichi di amministratore di ente
pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni,
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli
enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo
pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di
diritto privato in controllo pubblico, di livello
nazionale, regionale e locale;
e) gli incarichi di direttore generale, direttore
sanitario e direttore amministrativo nelle aziende
sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui
all'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97,
l'inconferibilita' di cui al comma 1 ha carattere
permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena
accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici
ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro
a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del
rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una
interdizione temporanea, l'inconferibilita' ha la stessa
durata dell'interdizione. Negli altri casi
l'inconferibilita' degli incarichi ha la durata di 5 anni.
3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati
previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice
penale, l'inconferibilita' ha carattere permanente nei casi
in cui sia stata inflitta la pena accessoria
dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia
intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito
di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto
di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione
temporanea, l'inconferibilita' ha la stessa durata
dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilita' ha
una durata pari al doppio della pena inflitta, per un
periodo comunque non superiore a 5 anni.
4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e
3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del
rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo
di inconferibilita', possono essere conferiti incarichi
diversi da quelli che comportino l'esercizio delle
competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso
escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici
preposti alla gestione delle risorse finanziarie,
all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla
concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che
comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in
cui l'amministrazione non sia in grado di conferire
incarichi compatibili con le disposizioni del presente
comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo
senza incarico per il periodo di inconferibilita'
dell'incarico.
5. La situazione di inconferibilita' cessa di diritto
ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza
anche non definitiva, di proscioglimento.
6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per
uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un
soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente
di diritto privato in controllo pubblico cui e' stato
conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono
sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con
l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto
privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della
sospensione non spetta alcun trattamento economico. In
entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata
dell'inconferibilita' stabilita nei commi 2 e 3. Fatto
salvo il termine finale del contratto, all'esito della
sospensione l'amministrazione valuta la persistenza
dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in
relazione al tempo trascorso.
7. Agli effetti della presente disposizione, la
sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
c.p.p., e' equiparata alla sentenza di condanna.».
 
Art. 2

Semplificazione in materia di controllo di gestione
per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

1. All'articolo 196, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «gli enti locali» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».

Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 196 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 196 (Controllo di gestione). - 1. Al fine di
garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la
corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialita' ed il buon andamento della pubblica
amministrazione e la trasparenza dell'azione
amministrativa, gli enti locali, ad esclusione dei comuni
con popolazione fino a 5.000 abitanti, applicano il
controllo di gestione secondo le modalita' stabilite dal
presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di
contabilita'.
2. Il controllo di gestione e' la procedura diretta a
verificare lo stato di attuazione degli obiettivi
programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite
e della comparazione tra i costi e la quantita' e qualita'
dei servizi offerti, la funzionalita' dell'organizzazione
dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di
economicita' nell'attivita' di realizzazione dei predetti
obiettivi.».
 
Art. 3

Disposizioni concernenti la limitazione del mandato
dei sindaci nei comuni di minori dimensioni

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: «rieleggibile» e' sostituita dalla seguente: «ricandidabile»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato»;
b) al comma 3, le parole: «E' consentito» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, e' consentito».
2. Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' abrogato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 aprile 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto,il Guardasigilli: Cartabia

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 51 del citato testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Durata del mandato del sindaco, del
presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei
mandati). - 1. Il sindaco e il consiglio comunale, il
presidente della provincia e il consiglio provinciale
durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la
carica di sindaco e di presidente della provincia non e',
allo scadere del secondo mandato, immediatamente
ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il
limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere
del terzo mandato.
3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, e'
consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due
mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni,
sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni
volontarie.».