Gazzetta n. 100 del 30 aprile 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 8 aprile 2022 |
Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2005, n. 204, da ultimo prorogata con modifiche dall'ordinanza del Ministro della salute 21 aprile 2021, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, concernente: "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2021, n. 96, la quale all'art. 2, comma 1, dispone che l'efficacia della predetta ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 venga prorogata fino al 30 aprile 2022; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»; Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, recante «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale», pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 agosto 2010, n. 196; Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2018, recante «Definizione dei criteri di attuazione e delle modalita' di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2018, n. 91; Visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitivita' delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014; Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale») ed in particolare l'art. 10, comma 1, lettera b, che prevede che gli operatori adottino se del caso misure di biosicurezza in funzione dei rischi connessi; Visto l'accordo sancito il 25 luglio 2019 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di rafforzamento della sorveglianza e di riduzione del rischio per talune malattie animali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (rep. atti n. 125), con il quale sono state adottate le misure sanitarie da applicare nelle zone ad alto rischio di introduzione e di diffusione dei virus influenzali ad alta patogenicita'; Visto il «Working document SANTE/2021/10502 Guidelines for the Union co-funded programmes of eradication, control and surveillance of animal diseases and zoonoses for the years 2021-2022», con il quale la Commissione europea ha approvato tecnicamente il Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria presentato dall'Italia per il 2021-2022; Visto il parere scientifico sull'influenza aviaria pubblicato il 16 ottobre 2017 con cui l'EFSA ha valutato il rischio d'ingresso dell'influenza aviaria nell'UE e ha analizzato i metodi di sorveglianza e il monitoraggio da parte degli Stati membri e le misure che essi assumono per ridurne al minimo la diffusione affermando, in particolare, che per aumentare la biosicurezza, gli allevatori avicoli e i detentori di pollame dovrebbero adottare opportune misure di gestione tese a evitare il contatto diretto tra uccelli acquatici selvatici e pollame (mediante uso di reti o tenendo il pollame in luoghi chiusi durante la stagione di picco influenzale) e lo spostamento degli animali da un allevamento all'altro; Rilevato inoltre che il suddetto parere ha confermato che la rigorosa applicazione di misure di biosicurezza svolge un ruolo fondamentale per la prevenzione della diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' dai volatili selvatici al pollame e ad altri volatili in cattivita'; Rilevato che l'EFSA, in collaborazione con il Centro di referenza europeo per l'influenza aviaria, nel report «Avian influenza overview May - September 2021» pubblicato su EFSA Journal in data 29 settembre 2021 ha raccomandato a tutti gli Stati membri di intensificare le misure di sorveglianza nonche' rivedere, rinforzare e verificare l'applicazione delle misure di biosicurezza per evitare possibili nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' nei mesi invernali del 2021; Considerato che a partire dalla fine di ottobre del 2021 sono stati confermati numerosi focolai di Influenza aviaria ad alta patogenicita' del sottotipo H5N1, in particolare nelle Regioni Veneto e Lombardia, che hanno causato l'abbattimento e distruzione dei volatili presenti negli allevamenti colpiti; Considerato che in tale zona sono state previste misure di restrizione tra cui particolari limitazioni agli accasamenti di volatili negli stabilimenti presenti nelle zone a rischio. Tenuto conto che con dispositivo del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 8464 del 31 marzo 2022 tra i requisiti inderogabili per consentire l'accasamento di volatili nella zona di ulteriore restrizione e' previsto anche il nulla osta del Servizio veterinario territorialmente competente rilasciato sulla base della verifica favorevole dell'applicazione delle misure di biosicurezza nello stabilimento di destino; Considerato che il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2021, nell'ottica One Hhealth, prevede tra le varie azioni, che la sorveglianza veterinaria, in tutte le fasi, possa offrire il proprio contributo ai fini di una sorveglianza integrata uomo-animale mediante l'individuazione degli allevamenti maggiormente a rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali anche attraverso la verifica del livello di applicazione delle misure di biosicurezza; Acquisito in data 5 aprile 2022 il parere favorevole del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie; Ritenuto, pertanto necessario e urgente prorogare le misure di biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria introdotte con l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, la cui efficacia cessa il 30 aprile 2022, al fine di ridurre il rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali;
Ordina:
Art. 1
1. All'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'art. 5-bis le parole: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con Grant Decision n. SANTE/12728/2019 e successive modifiche» sono sostituite dalle seguenti: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvata con Working document SANTE/2021/10502 recante linee guida per i programmi di eradicazione controllo e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi cofinanziati dall'Unione per il biennio 2021-2022». |
| Art. 2
1. L'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, come modificata dalla presente ordinanza, e' prorogata fino al 30 aprile 2023, a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 aprile 2022
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 1201 |
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