Gazzetta n. 101 del 2 maggio 2022 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.


In data 12 aprile 2022 alle ore 16,30 ha avuto luogo l'incontro, in videoconferenza, tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.
Per l'A.Ra.N: il Presidente - Cons. Antonio Naddeo (firmato)
Per le Confederazioni sindacali:
CGIL (firmato)
CISL (firmato)
UIL (firmato)
CISAL (firmato)
CONFSAL (firmato)
USB (firmato)
CGS (firmato)
CSE (firmato)
 
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO ELETTORALE 
Sommario TITOLO I
Art. 1. Campo di applicazione SEZIONE PRIMA MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Art. 2. Ambito ed iniziativa per la costituzione
Art. 3. Costituzione delle RSU
Art. 4. Numero dei componenti
Art. 5. Compiti e funzioni
Art. 6. Elettorato attivo
Art. 7. Elettorato passivo
Art. 8. Incompatibilita'
Art. 9. Durata e sostituzione nell'incarico
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Art. 10. Dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed educative
Art. 11. Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici
Art. 12. Modalita' di adozione delle decisioni
Art. 13. Clausola di salvaguardia
Art. 14. Norme particolari
Art. 15. Norma finale
SEZIONE IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU
Art. 16. Modalita' per indire le elezioni
Art. 17. Soggetti che possono presentare le liste elettorali
Art. 18. Procedura per la presentazione delle liste
Art. 19. Commissione elettorale
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Art. 20. Compiti della Commissione elettorale
Art. 21. Modalita' della votazione
Art. 22. Composizione della sezione elettorale
Art. 23. Scrutatori
Art. 24. Attrezzatura della sezione elettorale
Art. 25. Schede elettorali
Art. 26. Preferenze
Art. 27. Riconoscimento degli elettori
Art. 28. Certificazione della votazione
Art. 29. Segretezza del voto
Art. 30. Quoziente necessario per la validita' delle elezioni
Art. 31. Operazioni di scrutinio
Art. 32. Attribuzione dei seggi
Art. 33. Ricorsi alla Commissione elettorale
Art. 34. Comitato dei garanti
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Art. 35. Trasmissione del verbale elettorale all'Aran
Art. 36. Adempimenti dell'ARAN TITOLO II
Art. 37. Disapplicazioni ALLEGATI
ALLEGATO N. 1
ALLEGATO N. 2
ALLEGATO N. 3
ALLEGATO N. 4
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente accordo, che in continuita' con l'ACQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni da' attuazione all'art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale - e' strutturato in due Sezioni: la prima diretta a regolare le modalita' di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
2. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente contratto per:
a) «amministrazioni» si intendono le amministrazioni, aziende ed enti ovvero i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie;
b) «sedi o strutture periferiche» si intendono le sedi o strutture periferiche delle amministrazioni che siano state individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa;
c) «RSU» si intendono le rappresentanze sindacali unitarie del personale;
d) «associazioni sindacali rappresentative»: si intendono le organizzazioni sindacali e le confederazioni ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 165/2001;
e) «organizzazioni sindacali rappresentative»: si intendono le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001;
f) «confederazioni rappresentative»: si intendono le confederazioni ammesse alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali quadro ai sensi dell'art. 43, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001;
g) «istituzioni scolastiche educative e di alta formazione» si intendono:
e «istituzioni scolastiche ed educative» che sono: le scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonche' ogni altro tipo di scuola statale;
le «istituzioni di alta formazione», che sono: le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche - ISIA, i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati;
h) «CCNQ 4 dicembre 2017» si intende il CCNQ sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonche' delle altre prerogative sindacali stipulato il 4 dicembre 2017 come modificato ed integrato dal CCNQ 19 novembre 2019;
i) «decreto legislativo n. 165/2001» si intende il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

 
Art. 2.
Ambito ed iniziativa per la costituzione

1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle amministrazioni che occupino piu' di quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralita' di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresi', essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.
2. Entro trenta giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 3 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti.
3. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:
a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse amministrazioni che occupino sino a quindici dipendenti o, in alternativa, introducendo, in deroga al comma 1, un diverso numero minimo di lavoratori per poter procedere alla elezione della RSU;
b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU;
c) le modalita' applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;
d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantita' dei rappresentanti nonche' delle sedi ove eleggere le RSU, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, tenuto conto anche delle problematiche connesse al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge n. 300/1970.

 
Art. 3.
Costituzione delle RSU

1. La RSU e' uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori.
2. Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
3. Nella composizione delle liste si perseguira' una adeguata rappresentanza di genere nonche' una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.

 
Art. 4.
Numero dei componenti

1. La RSU dovra' essere cosi' composta:
a) nelle amministrazioni che occupano fino a duecento dipendenti: tre componenti;
b) nelle amministrazioni che occupano da duecentouno a tremila dipendenti: tre componenti per i primi duecento dipendenti piu' tre componenti ogni ulteriori trecento dipendenti o frazione di trecento;
c) nelle amministrazioni che occupano piu' di tremila dipendenti, al numero di componenti previsto per le amministrazioni con tremila dipendenti (pari a trentatre') si sommano tre componenti ogni ulteriori cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento.

 
Art. 5.
Compiti e funzioni

1. La RSU subentra alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarita' dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 42, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalita' con le quali la RSU puo' esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art. 9 del decreto legislativo n. 165/2001 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto.
4. In favore della RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
a) diritto ai permessi sindacali per l'espletamento del mandato di cui all'art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 15 del CCNQ 4 dicembre 2017;
c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori di cui all'art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017;
d) diritto di affissione di cui all'art. 5 del CCNQ 4 dicembre 2017, ivi inclusa, ove attivata, la bacheca elettronica;
e) diritto ai locali di cui all'art. 6 del CCNQ 4 dicembre 2017.

 
Art. 6.
Elettorato attivo

1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria. Il lavoratore potra' effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione.
2. Il personale assunto - con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre - nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali e il primo giorno della votazione ha diritto di voto nella sede ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.
3. Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l'attivita' su due o piu' istituzioni esercita l'elettorato attivo nella sede di titolarita' o, se a tempo determinato, nella sede in cui presta il maggior numero di ore o, se con orario della stessa entita', in quella che gestisce il contratto.
4. Il diritto di voto si esercita in un'unica sede. E' sempre compito delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.

 
Art. 7.
Elettorato passivo

1. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 18 (procedura per la presentazione delle liste), siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.
2. Per le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 3, sono altresi' eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilita' della RSU, abbia una durata complessiva di almeno dodici mesi ed in ogni caso non si concluda prima del 31 dicembre dell'anno in cui si procede al rinnovo della RSU.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione oltre ai dipendenti di cui al comma 1, sono altresi' eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attivita' didattiche. Il personale che svolga l'attivita' su due o piu' istituzioni esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarita'.
4. I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre amministrazioni (o presso un'altra sede o struttura periferica) esercitano l'elettorato passivo:
a) presso l'amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai commi 2 e 3. Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell'amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;
b) presso l'amministrazione/ sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui alla lettera a). Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU.
5. Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'amministrazione/sede di appartenenza.
6. Nelle amministrazioni di nuova istituzione, ove alla data dell'inizio delle procedure elettorali risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, allo stesso e' riconosciuto anche l'elettorato passivo nell'amministrazione ove presta servizio in comando purche' abbia tale requisito nell'amministrazione di provenienza e quest'ultima rientri tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 rappresentate dall'Aran.
7. Non sono, in ogni caso, candidabili:
a) i presentatori di lista;
b) i membri della Commissione elettorale;
c) i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.

 
Art. 8.
Incompatibilita'

1. La carica di componente della RSU e' incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilita' valgono quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilita' determina la decadenza della carica di componente della RSU.

 
Art. 9.
Durata e sostituzione nell'incarico

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilita'.
2. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, lo stesso sara' sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest'ultima ne da' comunicazione al servizio di gestione del personale ed ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell'intranet dell'amministrazione.
4. Il componente RSU decade in caso di incompatibilita' di cui all'art. 8 (incompatibilita'), in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra RSU. Il componente RSU decade, inoltre, nell'ipotesi di assenza continuativa dall'ufficio superiore a sei mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto all'art. 4 (numero dei componenti). In tali casi l'amministrazione informa la RSU la quale ne da' comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell'intranet dell'amministrazione.
5. La RSU decade qualora, esaurita la possibilita' di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all'art. 4 (numero dei componenti), con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalita' previste dal presente accordo.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la RSU comunica all'amministrazione ed ai lavoratori il nominativo del componente subentrante o, nell'ipotesi di cui al comma 5, la dichiarazione di decadenza dell'intera RSU.
7. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6, la decadenza automatica del singolo componente o dell'intera RSU puo' essere rilevata anche dall'amministrazione, la quale nel primo caso invita i componenti della RSU rimasti in carica a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso invita le organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.
8. La RSU che decade nel corso del triennio dalla sua elezione deve essere rieletta entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure di cui all'art. 16 (modalita' per indire le elezioni) entro cinque giorni da quest'ultima.
9. Nelle more della rielezione e limitatamente al periodo di cui al comma 8, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti della RSU non dimessisi o non decaduti ai sensi del comma 4, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

In relazione a quanto previsto al comma 4 dell'art. 9 (durata e sostituzione nell'incarico), le parti precisano che la decadenza del componente e' finalizzata ad evitare che la sua assenza prolungata comporti l'impossibilita', per la RSU stessa, di poter assumere decisioni. Per tale motivo, la stessa opera solo qualora i componenti effettivamente presenti siano meno del numero minimo necessario per il funzionamento della RSU.

 
Art. 10.
Dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed educative

1. Qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni scolastiche o educative si verifichi l'accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove istituzioni scolastiche o educative, i rappresentanti della RSU restano in carica, con le modalita' e nei limiti previsti dai successivi commi.
2. Per ogni istituzione scolastica o educativa, come individuata a seguito del dimensionamento di cui al comma 1, esiste un'unica RSU.
3. In via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato, la RSU delle istituzioni di cui al comma 1 sara' formata, anche in deroga all'art. 4 (numero dei componenti), da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'istituzione scolastica o educativa ove sono transitati. Resta fermo che ciascun componente puo' svolgere le funzioni di rappresentante RSU solo in un'unica istituzione scolastica o educativa.
4. Qualora, a seguito dell'applicazione del comma 3, presso l'istituzione scolastica o educativa il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni entro cinque giorni dalla data di decadenza della RSU.
5. Nelle more delle elezioni di cui al comma 4, e comunque per un massimo di cinquanta giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.
6. In caso di dimissioni di uno o piu' componenti, nelle istituzioni di cui al comma 1 non si da' luogo alla sostituzione di cui all'art. 9 (Durata e sostituzione nell'incarico). La RSU decade laddove restino in carica meno del 50% del numero previsto all'art. 4 (numero dei componenti). In tal caso si procede a nuove elezioni con le modalita' previste dai commi 4 e 5.

 
Art. 11.
Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici

1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l'accorpamento di amministrazioni o uffici delle stesse gia' sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato la RSU, anche in deroga all'art. 4 (numero dei componenti), sara' formata da tutti i componenti trasferiti nella nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'amministrazione o ufficio dove sono transitati.
2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica negli uffici scorporanti o scorporati ove sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per essere sede RSU.
3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino di cui ai commi 1 e 2, esiste un'unica RSU.
4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della RSU risultante dai processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, non si da' luogo alla sostituzione di cui all'art. 9 (durata e sostituzione nell'incarico).
5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore al 50% dei componenti previsti dall'art. 4 (numero dei componenti) la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove elezioni entro cinque giorni dalla decadenza.
6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un massimo di cinquanta giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.

 
Art. 12.
Modalita' di adozione delle decisioni

1. La RSU ha natura di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale.
2. Le decisioni relative all'attivita' della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti13F.
3. Le modalita' con le quali tale maggioranza si esprime possono essere definite dalla RSU stessa con proprio regolamento interno.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la RSU composta da piu' di 30 componenti deve dotarsi di un regolamento di funzionamento e nominare un Comitato di coordinamento, che sia portavoce, in seno alla delegazione trattante di parte sindacale, delle istanze e/o decisioni assunte dalla RSU.
5. Nella composizione del Comitato di coordinamento di cui al comma 4 occorre contemperare il principio di proporzionalita' rispetto al numero totale di seggi ottenuti da ciascuna lista con quello di inclusivita'. A tal fine, deve essere garantita la presenza di tutte le liste che hanno ottenuto almeno un seggio. Il Comitato di coordinamento non puo', di norma, essere composto da piu' di 15 componenti della RSU.

 
Art. 13.
Clausola di salvaguardia

1. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17, comma 1 (soggetti che possono presentare le liste elettorali), si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/1970.
2. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e b) (soggetti che possono presentare le liste elettorali), possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1 (ambito ed iniziativa per la costituzione), dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle organizzazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le organizzazioni sindacali rappresentative che non aderiscono al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 165/2001, con tutte le loro prerogative.
4. Il disposto di cui al comma 3 trova applicazione a partire la tornata elettorale successiva alla firma del presente accordo.

 
Art. 14.
Norme particolari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3-bis del decreto legislativo n. 165/2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero e' assicurata un'idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, del medesimo decreto, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al decreto legislativo n. 165/2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla legge locale. Ferma restando l'unicita' della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.

 
Art. 15.
Norma finale

1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

 
Art. 16.
Modalita' per indire le elezioni

1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo che, di norma, deve essere contestuale in tutti i comparti di contrattazione. Successivamente all'indizione l'Aran convoca le confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione per concordare in apposito Protocollo il calendario elettorale.
2. Qualora in via eccezionale l'indizione di cui al comma 1 riguardi un singolo comparto, il protocollo ivi previsto verra' concordato con le organizzazioni sindacali rappresentative in tale comparto.
3. Il calendario elettorale dovra' contenere:
a) il termine per la definizione, presso ciascuna amministrazione articolata in sedi o strutture periferiche - di un protocollo da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento, contenente la mappatura delle sedi elettorali;
b) il termine per l'affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti dell'amministrazione del protocollo di cui alla lettera a);
c) il termine per l'invio all'ARAN ed alle confederazioni sindacali rappresentative (o alle organizzazioni sindacali rappresentative nell'ipotesi di cui al comma 2) del protocollo di cui alla lettera a);
d) la data dell'annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali che coincide con l'avvio - nei posti di lavoro - della procedura elettorale;
e) la data della messa a disposizione da parte delle amministrazioni dell'elenco generale alfabetico degli elettori - nonche' degli eventuali indirizzi mail istituzionali direttamente afferenti il singolo elettore - da consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta;
f) la data di inizio della raccolta delle firme per la presentazione delle liste da parte delle organizzazioni sindacali;
g) il termine iniziale di costituzione della Commissione elettorale, che non puo' essere superiore a dieci giorni dall'annuncio di cui alla lettera d);
h) il termine finale per la presentazione delle liste;
i) il termine finale per la costituzione della Commissione elettorale;
j) la data di affissione da parte della Commissione elettorale delle liste elettorali contenenti i candidati nonche' dell'indicazione dei luoghi ove si insedia la sezione elettorale e degli orari di apertura della stessa (votazione). Tale data non puo' essere inferiore ad 8 giorni antecedenti la data di inizio delle votazioni;
k) le date di votazione;
l) la data dello scrutinio;
m) le date di affissione dei risultati elettorali da parte della Commissione elettorale;
n) le date per l'invio telematico, da parte delle amministrazioni, del verbale finale all'Aran;
o) eventuali termini per adempimenti utili alla corretta acquisizione dei dati elettorali da parte dell'Aran.
4. Le associazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2 danno comunicazione del calendario elettorale al personale interessato mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandolo nell'intranet dell'amministrazione, alla quale viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
5. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nelle date indicate nel calendario di cui ai commi 1 e 2, di norma in due giornate, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva.
6. La RSU che decade nel corso del triennio e' rieletta su iniziativa, anche disgiunta, delle organizzazioni sindacali rappresentative concordando il relativo calendario con l'amministrazione a livello locale. La RSU rieletta resta in carica sino alla rielezione generale delle RSU di cui ai commi 1 e 2.

 
Art. 17.
Soggetti che possono presentare le liste elettorali

1. Possono presentare le liste elettorali:
a) organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto il presente accordo;
b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente al presente accordo;
c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente al presente accordo.
2. L'adesione al presente accordo da parte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettere b) e c) che avvenga nel corso della tornata elettorale generale deve essere comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione.
3. E' condizione necessaria per la presentazione delle liste che le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 dichiarino formalmente all'Aran - che ne rilascia certificazione - di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni e di aderire ai relativi accordi.
4. In caso di elezioni suppletive le organizzazioni che non siano in possesso delle certificazioni rilasciate dall'Aran devono allegare alla lista la formale adesione al presente accordo e la dichiarazione di cui al comma 3.
5. Non possono presentare proprie liste:
a) le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso;
b) le organizzazioni sindacali che a seguito di mutamenti associativi hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e conseguentemente hanno cessato ogni attivita' sindacale nel comparto;
c) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
d) i dipendenti attraverso proprie liste;
e) le associazioni che non abbiano finalita' sindacale.
6. Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali che nel corso delle elezioni generali intendano presentare proprie liste devono richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le stesse devono depositare all'ARAN formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovra' essere corredata da copia autenticata dell'atto costitutivo, del vigente statuto e delle dichiarazioni previste ai commi precedenti ove necessarie e non ancora rese. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano gia' stati formalmente trasmessi all'Agenzia, e' sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.
7. Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista l'Aran valuta la possibilita' di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione. In tal caso le singole Commissioni elettorali interessate dovranno autonomamente decidere in merito all'ammissione della lista stessa.
8. L'Aran pubblica sul proprio sito internet, diviso per singolo comparto, l'elenco delle organizzazioni inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali.

 
Art. 18.
Procedura per la presentazione delle liste

1. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17 (soggetti che possono presentare le liste elettorali) acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo dell'apposito modello 1 (allegato 1) cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato.
2. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista ne' i membri della commissione elettorale.
3. Ciascun candidato puo' presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in piu' di una lista, la Commissione elettorale di cui all'art. 19 (Commissione elettorale), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, invita con atto scritto il lavoratore interessato ad optare, entro un termine assegnato, per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.
4. Non e' necessario che il candidato sia iscritto o debba iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste e' presentato.
5. Il numero dei candidati per ciascuna lista non puo' superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
6. Il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell'amministrazione/sede RSU. Il numero minimo di firme necessario per la validita' della lista viene cosi' determinato:
a) nelle amministrazioni/sedi RSU fino a duemila dipendenti: 2% del totale dei dipendenti;
b) nelle amministrazioni/sedi RSU con piu' di duemila dipendenti: quaranta piu' l'1% del numero di dipendenti che eccedono i duemila. In ogni caso, non e' necessario acquisire piu' di duecento firme.
7. Ogni lavoratore, puo' firmare una sola lista a pena di nullita' della firma apposta.
8. Il presentatore di lista che sia dipendente dell'amministrazione sede di elezione RSU puo' anche essere tra i firmatari della stessa laddove si riferisca alla propria sede di lavoro.
9. Ogni lista ha un solo presentatore che puo' essere un dirigente sindacale (aziendale, territoriale, nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata ovvero un dipendente delegato per iscritto dalla stessa. La delega deve essere allegata alla lista.
10. Le liste devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 9 all'ufficio dell'amministrazione che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre, possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale se questa e' gia' stata costituita.
11. La lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, deve essere firmata dal presentatore e trasmessa utilizzando il modello 2 (allegato 2). La firma del presentatore della lista apposta sul modello 2 deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge, salvo il caso di cui al comma 12. Il presentatore della lista garantisce sull'autenticita' delle firme di cui al comma 6 apposte sulla stessa dai lavoratori.
12. In alternativa a quanto previsto al comma 11, la lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, puo' essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nel caso di amministrazione articolata su piu' sedi RSU, laddove la sede periferica non sia dotata di PEC, l'invio avviene dalla PEC del mittente alla PEO (posta elettronica ordinaria) della sede RSU dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale.
13. Nelle ipotesi di cui al comma 12, il modello 2 e la lista dovranno essere sottoscritti, con firma digitale, dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l'autenticita' nella forma e nei contenuti. I file ricevuti vengono inoltrati dall'amministrazione alla Commissione elettorale all'indirizzo di posta elettronica dalla stessa indicato.
14. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste e' coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite posta elettronica certificata.

 
Art. 19.
Commissione elettorale

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una Commissione elettorale. A tal fine ogni organizzazione sindacale di cui all'art. 17, comma 1 (soggetti che possono presentare le liste elettorali) presentatrice di lista puo' designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarera' di non volersi candidare.
2. Le designazioni dei componenti sono effettuate, di norma, contestualmente alla presentazione della lista, all'ufficio dell'amministrazione a cio' preposto cui spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale nonche' l'indicazione del locale ove la stessa opera. La costituzione avviene alla data di cui all'art. 16, comma 3 lett. g) (modalita' per indire le elezioni) o, se successiva, alla nomina del terzo componente della Commissione.
3. I componenti della Commissione elettorale sono comunque incrementati con quelli designati dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato liste successivamente alla costituzione della Commissione stessa.
4. Nel caso in cui le designazioni pervenute all'amministrazione siano meno di tre, l'amministrazione tempestivamente invita tutte le organizzazioni sindacali presentatrici di lista a designare, entro sette giorni dal termine della presentazione delle liste, un componente aggiuntivo.
5. A seguito della costituzione, l'amministrazione trasmette le liste e tutti gli atti alla Commissione elettorale.
6. I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali e' equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti si danno atto che la Commissione elettorale di cui all'art. 19 e' composta di minimo tre componenti. Tuttavia, laddove sia presentata un'unica lista o nell'ipotesi in cui, malgrado i tentativi di cui al comma 4, i componenti designati risultassero meno di tre, al fine di consentire in ogni caso l'esercizio del diritto di voto, la Commissione elettorale puo' comunque essere costituita con i componenti designati.

 
Art. 20.
Compiti della Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:
a) elezione del presidente;
b) acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo);
c) ricevimento delle ulteriori liste elettorali;
d) verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilita' delle stesse;
e) esame, entro quarantotto ore dal ricevimento, dei ricorsi in materia di ammissibilita' di liste e candidature;
f) definizione delle sezioni elettorali e degli orari di apertura delle stesse;
g) distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
h) predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
i) nomina dei presidenti di sezione;
j) nomina degli scrutatori tenendo conto delle eventuali designazioni di cui all'art. 23 (scrutatori);
k) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
l) raccolta dei dati elettorali parziali delle singole sezioni e riepilogo dei risultati;
m) compilazione dei verbali;
n) comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
o) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
p) trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione telematica all'ARAN.
2. Le liste elettorali dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate nell'intranet dell'amministrazione, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

 
Art. 21.
Modalita' della votazione

1. Il luogo della votazione sara' stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabilite piu' sezioni di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualita' delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell'intranet dell'amministrazione almeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

 
Art. 22.
Composizione della sezione elettorale

1. La sezione e' composta da almeno due scrutatori di cui all'art. 23 (scrutatori) e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale al suo interno. Nel caso di piu' sezioni la Commissione elettorale puo' nominare il presidente della sezione scegliendo tra il personale titolare dell'elettorato attivo della singola sezione, il quale dovra' manifestare la propria volonta' di accettare l'incarico.

 
Art. 23.
Scrutatori

1. E' facolta' dei presentatori di ciascuna lista designare uno scrutatore per ogni sezione elettorale, scelto fra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata entro due giorni lavorativi precedenti l'inizio delle votazioni.
3. Laddove le designazioni pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinche' il numero degli stessi sia almeno pari a due.
4. In caso di pluralita' di sezioni, qualora il numero delle designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la Commissione nomina, d'ufficio, gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione che non sia candidato.
5. I presidenti di sezione e gli scrutatori, espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali- comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle sezioni - durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali e' equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

 
Art. 24.
Attrezzatura della sezione elettorale

1. A cura della Commissione elettorale ogni sezione elettorale sara' munita di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. La sezione deve, inoltre, poter predisporre dell'elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso di cui all'art. 20 (compiti della Commissione elettorale), comma 1, lettera h).

 
Art. 25.
Schede elettorali

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneita' della presentazione, l'ordine di precedenza sara' estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti della sezione. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarita' del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente la sezione elettorale.
5. Il voto di lista sara' espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto e' nullo se la scheda non e' quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

 
Art. 26.
Preferenze

1. L'elettore puo' manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con piu' di duecento dipendenti, e' consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
2. Il voto di preferenza sara' espresso dall'elettore scrivendo il nome e cognome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a duecento dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore, le liste dovranno essere affisse all'entrata della sezione. L'indicazione di piu' preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a piu' di una lista, o l'indicazione di piu' preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

 
Art. 27.
Riconoscimento degli elettori

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori della sezione; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

 
Art. 28.
Certificazione della votazione

1. Nell'elenco di cui all'art. 24, comma 2 (attrezzatura della sezione elettorale), a fianco del nome dell'elettore, sara' apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

 
Art. 29.
Segretezza del voto

1. Nelle elezioni il voto e' segreto e diretto e non puo' essere espresso per lettera ne' per interposta persona.

 
Art. 30.
Quoziente necessario per la validita' delle elezioni

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori nonche' le pubbliche amministrazioni favoriranno la piu' ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte piu' della meta' dei lavoratori aventi diritto al voto.
3. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si procede alle operazioni di scrutinio e le sole elezioni vengono ripetute entro trenta giorni. Non e' ammessa la presentazione di nuove liste.
4. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura dovra' essere riattivata ex novo e conclusa entro i successivi novanta giorni.

 
Art. 31.
Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutte le sezioni, nel giorno stabilito per tutte le amministrazioni dal protocollo di cui all'art. 16, comma 1, (modalita' per indire le elezioni).
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, i risultati elettorali dovranno essere riportati a cura della Commissione elettorale sul «verbale finale» redatto in conformita' del fac-simile di cui all'art. 36 del presente accordo (adempimenti dell'Aran) - modello 3 (allegato 3) - e sottoscritto dalla Commissione elettorale.
3. Nel caso di pluralita' di sezioni, il presidente della sezione redige il verbale dello scrutinio redatto in conformita' al modello 4 (allegato 4) sottoscritto dallo stesso presidente di sezione e controfirmato da almeno due scrutatori per ciascuna sezione - nel quale dovra' essere dato atto anche delle eventuali contestazioni. Il verbale viene trasmesso (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che procedera' alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale finale (modello 3) sottoscritto dalla Commissione elettorale.
4. Il «verbale finale» (modello 3), che deve essere affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato nell'intranet dell'amministrazione per almeno cinque giorni.
5. Trascorsi cinque giorni dalla affissione del «verbale finale» senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne da' atto nel «verbale delle operazioni elettorali».
6. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, provvedera' a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dalle sezioni; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sara' conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'amministrazione, in modo da garantirne la integrita' per almeno tre mesi o, in caso di contenziosi pendenti, fino alla conclusione degli stessi.
7. Successivamente il plico di cui al comma 6 sara' distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.

 
Art. 32.
Attribuzione dei seggi

1. Il numero dei seggi sara' ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.
3. In caso di parita' di resti il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A parita' di genere al componente anagraficamente piu' giovane.
4. Nell'ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parita' di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.
5. Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati e' esclusa la possibilita' di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.
6. Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti della RSU di cui all'art. 9, comma 5, (durata e sostituzione), fermo restando l'invio dei risultati elettorali all'Aran, le elezioni dovranno essere ripetute attivando ex novo l'intera procedura che dovra' concludersi entro novanta giorni.

 
Art. 33.
Ricorsi alla Commissione elettorale

1. Qualora nel corso dei cinque giorni di affissione del «verbale finale» vengano presentati ricorsi, la Commissione provvede al loro esame entro quarantotto ore, inserendo nel «verbale delle operazioni elettorali» la conclusione alla quale e' pervenuta ed eventualmente modificando il «verbale finale» che viene nuovamente affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicato nell'intranet dell'amministrazione.
2. Copia del «verbale finale», del «verbale delle operazioni elettorali» e, in caso di piu' sezioni, dei «verbali di sezione» dovra' essere notificata a ciascun rappresentante delle organizzazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro quarantotto ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonche' all'amministrazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera p) (compiti della Commissione elettorale).

 
Art. 34.
Comitato dei garanti

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale, in alternativa al ricorso all'autorita' giudiziaria, e' ammesso ricorso entro dieci giorni ad apposito Comitato dei garanti.
2. Tale Comitato, costituito a livello provinciale, e' presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'amministrazione interessata, ed e' composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista direttamente coinvolte nel ricorso in quanto le stesse si contendono uno o piu' seggi.
3. Laddove il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della Commissione elettorale il Comitato, costituito a livello provinciale, e' presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'amministrazione interessata, ed e' composto da un componente designato dall'organizzazione sindacale ricorrente e dal Presidente della Commissione elettorale. Laddove il Presidente della Commissione elettorale sia espressione dell'organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sara' sostituito da un altro membro della Commissione stessa.
4. Il Comitato si insedia presso l'Ispettorato territoriale del lavoro. Esso si pronuncia entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del ricorso.
5. Il pronunciamento del Comitato dei garanti e' vincolante per la Commissione elettorale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti precisano che le decisioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 34 sono quelle assunte dalla Commissione elettorale in relazione ai ricorsi dalla stessa ricevuti.

 
Art. 35.
Trasmissione del verbale elettorale all'Aran

1. Copia del «verbale finale» (modello 3 - allegato 3) sara' trasmesso a cura della Commissione elettorale all'amministrazione per l'inoltro - ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001 - all'ARAN.
2. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il «verbale finale» (modello 3 - allegato 3) entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. La trasmissione avviene per via telematica con le modalita' indicate dall'Agenzia.

 
Art. 36.
Adempimenti dell'ARAN

1. In occasione delle elezioni generali di tutti (o di alcuni) comparti di contrattazione, l'ARAN fornira' alle pubbliche amministrazioni idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.
2. Per consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali a livello nazionale, nonche' per ottenere una omogenea documentazione, sono allegati al presente accordo i fac-simile del «verbale finale» (modello 3) e del «verbale delle singole sezioni» (modello 4) nei quali vengono riassunti i dati relativi alle votazioni.

 
Art. 37.
Disapplicazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente CCNQ, sono abrogati:
a) ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 7 agosto 1998;
b) Accordo d'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 3 - parte seconda dell'ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998, sottoscritto il 13 febbraio 2001;
c) Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 8 della parte prima dell'ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 6 aprile 2004;
d) Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 7, comma 2 della parte prima dell'ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto l'11 giugno 2007;
e) ACQ d'integrazione dell'art. 3 della parte seconda dell'ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 24 settembre 2007;
f) Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 1 dell'ACQ del 24 settembre 2007, sottoscritto il 27 marzo 2012;
g) Accordo su integrazione e modificazioni dell'ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale - comparto scuola, sottoscritto il 13 marzo 2013;
h) CCNQ per le modifiche all'ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, sottoscritto il 9 febbraio 2015.
2. Laddove vengano attivate le procedure di cui all'art. 2 (Ambito ed iniziativa per la costituzione delle RSU), fino alla definizione dei relativi CCNL restano in vigore gli accordi integrativi stipulati ai sensi dell'art. 2, parte I, ACQ 7 agosto 1998, ovvero:
a) Sanita' - Accordo del 16 ottobre 1998;
b) Regioni ed autonomie locali - l'Accordo del 22 ottobre 1998;
c) Enti pubblici non economici - Accordo del 3 novembre 1998;
d) Ministeri, Agenzie fiscali, PCM - Accordo 3 novembre 1998.
 
Allegato 1
MODELLO 1
FAC SIMILE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
MODELLO 2
FAC SIMILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
MODELLO 3
VERBALE FINALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
MODELLO 4
Parte di provvedimento in formato grafico

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Considerato che la sottoscrizione del presente Accordo interviene successivamente alla data di annuncio della procedura elettorale relativa alla tornata generale aprile 2022, le parti si danno atto che il regolamento elettorale nello stesso contenuto avra' effetto a partire dai successivi rinnovi delle RSU. Si applicano, pertanto, le procedure previgenti anche nell'ipotesi di cui all'art. 2, parte II, ACQ 7 agosto 1998.