Estratto determina n. 311/2022 del 21 aprile 2022
Medicinale: TIMOGEL 1 mg/g, gel oftalmico em recipiente unidose 30 U.P., dal Portogallo con codice di autorizzazione n. 5932082, intestato alla societa' Laboratoires Thea 12, Rue Louis Bleriot - Zone Industrielle du Brezet 63017 - Clermont-Ferrand - Cedex France e prodotto da: Laboratoire Unither ZI de Longpre', 10, Rue Andre' Durouchez, 80084 Amiens cedex 2, France - Laboratoire Unither Espace Industriel Nord, 151 rue Andre' Durouchez, 80084 Amiens cedex 2, France - Laboratoire Unither ZI de la Guerie 50211, Coutances, France - Santen Oy Niittyhaankatu 20, FI 33720 Tampere, Finland, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina. Importatore: BB Farma s.r.l. - viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA). Confezione: «Timogel» «1 mg/g gel oftalmico» 30 contenitori monodose PEBD da 0,4 g - A.I.C. n. 049738014 (base 10) 1HFW8Y (base 32). Forma farmaceutica: gel oftalmico. Composizione: principio attivo: timololo maleato; eccipienti: sorbitolo; alcool polivinilico; carbomero 974 P; sodio acetato triidrato; lisina monoidrata; acqua per preparazioni iniettabili. Officine di confezionamento secondario: Falorni s.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI); Pricetag EAD - Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. - 1000 Sofia (Bulgaria); S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO); XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione: «Timogel» «1 mg/g gel oftalmico» 30 contenitori monodose PEBD da 0,4 g - A.I.C. n. 049738014 (base 10) 1HFW8Y (base 32) - classe di rimborsabilita': A - prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 7,57 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 12,49.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del «Timogel» «1 mg/g gel oftalmico» 30 contenitori monodose PEBD da 0,4 g, A.I.C. n. 049738014 (base 10) 1HFW8Y (base 32) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Stampati
Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovra' riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprieta' industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilita' dell'importatore parallelo. La societa' titolare dell'AIP e' tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilita' di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validita' del lotto. L'omessa comunicazione puo' comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia puo' comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima. I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla societa' titolare dell'AIP e non puo' essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse
Il titolare dell'AIP e' tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e' venuto a conoscenza, cosi' da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |