Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2022 (vai al sommario)
LEGGE 14 aprile 2022, n. 39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.
 

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI

SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI GIBUTI

INTRODUZIONE
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti (di seguito denominati "la Parte" o "le Parti"):
- Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle
Nazioni Unite; - Desiderando rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Ministeri
della Difesa; - Convinti che la cooperazione bilaterale contribuira' alla
reciproca comprensione sulle questioni militari e al rafforzamento
delle rispettive capacita' di difesa; - Condividendo il convincimento che la cooperazione reciproca nel
settore della Difesa possa migliorare le relazioni tra le Parti,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
PRINCIPI E SCOPI
La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocita', uguaglianza ed interesse reciproco, avverra' in conformita' con gli ordinamenti nazionali delle Parti e il diritto internazionale applicabile, nonche' nel rispetto delle obbligazioni derivanti dall'appartenenza delle Parti ad organismi internazionali regionali e, in particolare, per quanto attiene alla Parte Italiana, delle obbligazioni derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea.

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
 
Articolo 2
COOPERAZIONE GENERALE
1. Attuazione
a. Sulla base del presente Accordo, i Ministeri della Difesa delle
Parti possono elaborare piani annuali a lungo termine di
cooperazione bilaterale nel settore militare, che
determineranno le potenziali linee di cooperazione e che
includeranno i nomi, i luoghi e i tempi della cooperazione, il
numero dei partecipanti nonche' le modalita' di condotta delle
attivita'.
b. Il piano annuale di cooperazione sara' sottoscritto, previo
accordo, da rappresentanti autorizzati delle Parti.
c. L'organizzazione e la condotta delle attivita' pratiche di
cooperazione nel settore della difesa saranno effettuate dal
Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal
Ministero della Difesa della Repubblica di Gibuti.
d. Consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno
annualmente alternativamente in Italia ed a Gibuti, allo scopo
di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso
bilaterale, eventuali intese specifiche ad integrazione e
completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi
di cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze Armate
Gibutiane. 2. Campi
La cooperazione tra le Parti include, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, le seguenti aree:
a. politica di sicurezza e di difesa;
b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di
prodotti e servizi per la difesa;
c. operazioni umanitarie e operazioni di supporto alla pace (PSO);
d. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento
delle unita' militari, gestione del personale;
e. organizzazione e gestione delle Forze Armate;
f. problematiche ambientali e relative all'inquinamento causato
dalle attivita' militari;
g. attivita' formative ed addestrative in campo militare;
h. servizi di sanita' militare;
i. storia militare;
j. sport militare;
k. altre aree militari di possibile interesse comune. 3. Modalita'
La cooperazione tra le Parti in materia di difesa puo' essere
realizzata con le seguenti modalita':
a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
b. scambi di esperienze tra esperti;
c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della difesa;
d. scambi di personale, nonche' di studenti di istituti militari;
e. partecipazione a corsi teorici e pratici di formazione, a
periodi di orientamento, a seminari, a conferenze e colloqui,
organizzati presso Enti civili e militari della difesa;
f. partecipazione ad esercitazioni militari;
g. partecipazione al mantenimento della pace;
h. visite di navi ed aeromobili militari;
i. scambi di attivita' culturali e sportive;
j. supporto ad iniziative commerciali relative a materiali e
servizi della difesa;
k. altre aree militari di interesse comune delle Parti.

 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 7.588 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 3
ASPETTI FINANZIARI
Le Parti sosterranno le spese di attuazione del presente Accordo e di eventuali attivita' di cooperazione su base di reciprocita'. La Parte inviante sosterra', per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alla loro remunerazione, nonche' le spese di assicurazione contro gli incidenti e ogni altra forma di indennita' prevista dalla propria regolamentazione nazionale. La Parte ospitante sosterra' il costi relativi al trasporto locale, a partire dal punto di ingresso nel Paese, e le spese di alloggio qualora questo venga fornito presso infrastrutture militari, nonche' i costi relativi alle attivita' la cui organizzazione ricadra' sotto la sua responsabilita'. I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi in vigore nel territorio di ciascuna Parte. E, in particolare: - la Parte ospitante fornira' assistenza medica di emergenza; - la Parte inviante sara' responsabile dell'assicurazione sanitaria
in caso di malattia o infortunio, nonche' delle spese di rimpatrio
dei membri del proprio personale malati o deceduti. Quando la cooperazione riguarda attivita' che coinvolgono gruppi composti da piu' di 10 persone, verra' sviluppato un programma specifico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2. Per quanto concerne l'ammissione ai corsi di formazione del personale militare, verranno stipulati idonei programmi che terranno conto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi per regolare gli aspetti finanziari, sanitari e le modalita' esecutive di dettaglio relativi alla specifica forma di cooperazione.

 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall' attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Articolo 4
REATI COMMESSI DAI MEMBRI DEL PERSONALE O DALLE PERSONE
A LORO CARICO
1. Il personale ospitato e le persone a suo carico sono soggetti alle
leggi e alle altre disposizioni in vigore nella Parte ospitante
per la durata della loro presenza nel territorio della Parte
ospitante, compreso il loro ingresso, soggiorno e uscita. Nel caso
in cui venga applicata la giurisdizione dello Stato ospitante, la
sentenza dovra' contenere una sanzione prevista nella legislazione
di entrambi gli Stati. 2. I reati commessi da un membro del personale della Parte inviante
nonche' dalle persone a suo carico sono sottoposti alla
giurisdizione della Parte ospitante. 3. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente
articolo, le autorita' competenti della Parte inviante esercitano
in via prioritaria la propria giurisdizione in caso di reati
risultanti da atti o da omissioni o negligenza di un membro del
personale commessi durante il servizio o in relazione con il
servizio, oltre che nei casi qui di seguito indicati:
a) qualora il reato pregiudichi unicamente la sicurezza della
Parte inviante;
b) qualora il reato costituisca pregiudizio solo per la persona o
per i beni di un altro membro del personale della Parte
inviante;
c) nel caso in cui il reato costituisca pregiudizio solo per i
beni della Parte inviante;
d) qualora il reato sia commesso da un membro del personale
dipendente dalla Parte italiana, o da una persona a carico,
all'interno delle installazioni messe a disposizione della
Parte italiana sul territorio della Repubblica di Gibuti. 4. Qualora la Parte che ha il diritto di esercitare la propria
giurisdizione in via prioritaria decida di rinunciarvi,
notifichera' immediatamente la propria decisione alle autorita'
competenti dell'altra Parte. Le autorita' competenti della Parte
che ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione esaminano
con predisposizione favorevole le richieste di rinuncia a tale
diritto, qualora le autorita' competenti dell'altra Parte
ritengano che sussistano considerazioni di particolare importanza
a giustificazione di tale decisione. 5. La Parte inviante si impegna, a fini istruttori, a presentare i
membri del personale o le persone a carico dinanzi alle autorita'
giudiziarie competenti della Parte ospitante. Esse avranno una
predisposizione favorevole nei confronti delle richieste avanzate
dalle autorita' dello Stato inviante volte ad ottenere
l'affidamento della persona in questione fino a quando la Parte
ospitante non avra' avviato una procedura nei suoi confronti. 6. Le autorita' della Parte ospitante informeranno senza indugio le
autorita' della Parte inviante in merito all'eventuale arresto di
un membro del personale o di persone a carico, precisando i motivi
dell'arresto. 7. Le Parti si supportano vicendevolmente per la condotta di
inchieste e per la ricerca delle prove, informandosi
reciprocamente in merito al seguito dato al caso da parte delle
rispettive giurisdizioni. 8. In caso di procedura dinanzi la giurisdizione della Parte
ospitante, qualunque membro del personale della Parte inviante e
le persone a loro carico hanno diritto:
- a essere giudicati in tempi ragionevoli;
- a scegliere un proprio rappresentante o ad essere assistiti
secondo le condizioni giuridiche in vigore nella Parte ospitante
ivi inclusa la possibilita' di essere assistiti gratuitamente;
- a comunicare con un rappresentante dell'Ambasciata della Parte
inviante e, nei casi in cui le regole di procedura lo
consentano, alla presenza di detto rappresentante durante i
dibattiti;
- ad essere informati, prima dell'udienza, delle accuse nei loro
confronti;
- ad essere confrontati con i testimoni a carico;
- a non essere perseguiti per atti od omissioni che non
costituiscono reato secondo le normative della Parte ospitante
al momento in cui detto atto od omissioni e' stato commesso;
- a non essere condannati a pene e/o sanzioni in contrasto con i
principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato
inviante;
- a scontare la pena nello Stato inviante, su propria richiesta o
su richiesta dell'una o dell'altra Parte. 9. Qualora un membro del personale della Parte inviante o una persona
a carico sia stato giudicato in conformita' con le disposizioni
del presente articolo e sia stato assolto o condannato, lo stesso
non potra' essere giudicato una seconda volta per lo stesso reato
dai tribunali dell'altra Parte.

 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 aprile 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Guerini, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
 
Articolo 5
RISARCIMENTO DEI DANNI
1. La Parte inviante e' civilmente responsabile dei danni di
qualsiasi natura causati da atti o fatti commessi dal proprio
contingente, dal personale a suo carico o da suoi materiali e
mezzi, commessi in servizio o in occasione del servizio. 2. La Parte ospitante e' civilmente responsabile dei danni di
qualsiasi natura causati per sua colpa nei confronti di membri del
contingente della Parte inviante, nonche' dei suoi materiali e
mezzi militari, commessi in servizio o in occasione del servizio. 3. Nel caso di richieste di indennizzo presentate da parte di terzi
che non derivano dall'applicazione di un contratto privato e fatti
salvi i procedimenti penali e / o disciplinari, la Parte la cui
responsabilita' e' in questione paghera' un indennizzo adeguato
secondo equita', qualora il danno sia stato causato da un atto,
un'omissione o una negligenza di un membro del proprio personale
nell'esercizio di funzioni connesse al presente Accordo, o da una
qualsiasi violazione di un diritto legittimamente protetto.

 
Articolo 6
DISCIPLINA
Le autorita' della Parte inviante esercitano una competenza esclusiva in materia di disciplina sulle proprie Forze e sui membri del personale. In caso di inadempimento degli obblighi, possono adottare qualsiasi sanzione disciplinare nei loro confronti, fatte salve eventuali azioni giudiziarie.

 
Articolo 7
COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI MATERIALI DI DIFESA
1. Categorie di armamenti.
Conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e al fine di
regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti di difesa, le
Parti concordano sulla possibilita' di sviluppare cooperazioni
nelle seguenti categorie di armamenti:
a. navi e relativi equipaggiamenti per uso militare;
b. aeromobili, elicotteri e relativa attrezzatura;
c. carri e veicoli per uso militare;
d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
e. armi di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi,
missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
g. polvere, esplosivi per uso militare;
h. sistemi elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento
per uso militare;
i. attrezzature speciali blindate appositamente costruite per uso
militare;
j. materiali specifici per la formazione militare;
k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il
collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
l. equipaggiamenti speciali costruiti per uso militare.
Il reciproco approvvigionamento di materiali di interesse delle
rispettive Forze Armate avverra' in virtu' del presente Accordo e
potra' essere effettuata con operazioni dirette da Stato a Stato o
attraverso l'intermediazione di societa' private autorizzate dai
rispettivi Governi.
Le Parti si impegnano a non riesportare il materiale acquisito
senza il preventivo consenso della Parte cedente. 2. Modalita'
La collaborazione nel settore dell'industria della difesa e della
politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo
degli armamenti e dei materiali potra' assumere le seguenti
modalita':
a. ricerca scientifica, test e progettazione;
b. scambi di esperienze nel settore tecnico;
c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi
tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
d. supporto alle industrie della difesa ed agli Enti governativi
al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione
dei materiali militari.
Le Parti si presteranno reciproco supporto tecnico -
amministrativo, assistenza e collaborazione al fine di promuovere
l'esecuzione del presente Accordo da parte delle industrie e/o
delle organizzazioni interessate, nonche' dei contratti
sottoscritti in virtu' delle disposizioni del presente Accordo.

 
Articolo 8
PROPRIETA' INTELLETTUALE
Le Parti si impegnano a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la salvaguardia della proprieta' intellettuale, in particolare dei brevetti, derivanti dalle attivita' condotte in conformita' con il presente Accordo, in conformita' alle rispettive leggi nazionali e agli accordi internazionali sottoscritti in materia, nonche' in conformita' alle obbligazioni derivanti dall'appartenenza, rispettivamente, all'Unione Europea e al Common Market of Eastern and Southern Africa.

 
Articolo 9
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione,
atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata
apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate
nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse,
conservate, e/o trattate in conformita' con le leggi e i
regolamenti nazionali delle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i
canali governativi approvati dalla Autorita' competente per la
Sicurezza designata dalle Parti. 4. La corrispondente classificazione di sicurezza, come previsto
dalle leggi e dai regolamenti nazionali di ciascuna Parte, e' la
seguente:
Per la Repubblica Corrispondenza Per la Repubblica
Italiana (in Inglese) di Gibuti SEGRETISSIMO TOP SECRET SECRET DE DEFENSE SEGRETO SECRET SECRET RISERVATISSIMO CONFIDENTIAL CONFIDENTIEL RISERVATO RESTRICTED RESTREINT
5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del
presente Accordo, e' autorizzato al personale delle Parti che
abbia necessita' di conoscere e che possieda un adeguato nulla
osta di sicurezza, in conformita' con le leggi e i regolamenti
nazionali. 6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate
scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono
state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del
presente Accordo. 7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di
informazioni classificate, acquisite nel contesto della
cooperazione nel campo dei materiali di difesa prevista dal
presente Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta
dell'Autorita' competente per la Sicurezza della Parte
originatrice. 8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel
presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le
informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo
saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da
stipularsi tra le rispettive Autorita' competenti per la Sicurezza
o da Autorita' designate dalle Parti.

 
Articolo 10
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE LEGATE ALL'INTERPRETAZIONE E
ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO
Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo sara' risolta mediante consultazioni tra i Ministeri della Difesa delle Parti al livello piu' appropriato e, se del caso, mediante negoziazioni dirette tra le Parti attraverso i canali diplomatici. Nel caso in cui cio' non vada a buon fine, la questione sara' sottoposta ai livelli piu' elevati delle Autorita' delle due Parti.

 
Articolo 11
PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI
1. Con il consenso delle Parti, e' possibile stipulare protocolli
aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di
difesa che coinvolgano la partecipazione di organi militari e
civili, ai sensi del presente Accordo. 2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti dovranno essere
redatti in conformita' alle procedure nazionali e dovranno essere
limitati agli scopi del presente Accordo, senza interferire con le
rispettive normative nazionali. 3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente
Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto,
sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero
della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della
Difesa della Repubblica di Gibuti, in stretto coordinamento con i
rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e con le Autorita'
competenti per la Sicurezza per gli aspetti relativi alle
informazioni classificate. 4. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il
reciproco consenso, attraverso uno Scambio di Note tra le Parti,
attraverso i canali diplomatici. 5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno
in vigore secondo le modalita' indicate nell'Articolo 12 (Entrata
in vigore) del presente Accordo.

 
Articolo 12
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della
seconda delle notifiche attraverso le quali le Parti si
comunicano, attraverso i canali diplomatici, il completamento
delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata in
vigore. 2. Il presente Accordo e' concluso per una durata di tre anni,
rinnovabile a tempo indeterminato mediante tacito accordo tra le
Parti. La Parte che intenda far cessare il presente Accordo deve
informare l'altra Parte con almeno tre mesi di anticipo,
attraverso i canali diplomatici. 3. Le Parti possono, in qualsiasi momento e di comune accordo,
emendare per iscritto il presente Accordo. Gli emendamenti entrano
in vigore secondo le stesse modalita' di cui al comma 1 del
presente articolo. 4. Ciascuna Parte puo' denunciare il presente Accordo mediante
notifica scritta. Gli effetti della denuncia decorrono dodici mesi
dopo la ricezione della notifica dell'altra Parte. 5. La denuncia del presente Accordo lascia impregiudicati i diritti o
gli obblighi derivanti dalla sua attuazione prima di tale
denuncia.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo.
Fatto a Roma il 29 gennaio 2020 in due originali, ciascuno in italiano e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI

Parte di provvedimento in formato grafico