Gazzetta n. 103 del 4 maggio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 15 marzo 2022 |
Riduzione degli obblighi di scorta. |
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IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, e, in particolare, l'art. 3; Vista la direttiva 2009/119/CE del Consiglio dell'Unione europea 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249 che recepisce la citata direttiva 2009/119/CE e istituisce l'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) a cui attribuisce il compito di detenere le scorte specifiche di prodotti petroliferi all'interno del territorio italiano; Visto in particolare l'art. 20, comma 3 del citato decreto legislativo n. 249 del 2012 il quale, in caso di una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte, prevede che il Ministro della transizione ecologica, sentito il Comitato per l'emergenza petrolifera operante presso il Dipartimento per l'energia del Ministero della transizione ecologica, puo' disporre il rilascio delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono sull'Italia in virtu' di tale decisione; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 29 luglio 2021 di organizzazione del Ministero della transizione ecologica; Visto il decreto 16 marzo 2021 del Ministro della transizione ecologica recante la determinazione delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, per l'anno scorta 2021; Vista la comunicazione del 2 marzo 2022 dell'Agenzia internazionale dell'energia (di seguito indicata come AIE) con cui, a seguito dell'attuale situazione di crisi Russia-Ukraina, la stessa AIE richiede la collaborazione degli Stati membri per un'azione coordinata di parziale utilizzo delle scorte petrolifere di riserva allo scopo di attenuare una possibile crisi di approvvigionamento; Considerato che nella riunione del 2 marzo 2022 del Gruppo di coordinamento europeo sul petrolio (Oil Coordination Group) non sono pervenute indicazioni circa la composizione dei prodotti da sottoporre a destoccaggio lasciando quindi agli stati membri facolta' di scelta; Vista la successiva comunicazione dell'AIE del 4 marzo 2022 con cui il direttore esecutivo dell'Agenzia, avendo verificato il consenso degli stati membri, notifica l'avvio della procedura di emergenza e indica i quantitativi e tempi dell'intervento previsto, suggerendo un periodo di tempo minimo di sei mesi del rilascio di tali scorte da parte dei soggetti obbligati per evitare un effetto contrario sul mercato petrolifero in caso di rapida ricostituzione delle stesse; Considerato che con le note sopra richiamate l'AIE ha richiesto all'Italia di garantire un contributo totale pari a circa 2,041 milioni di barili di petrolio greggio, pari a circa 277,3 mila tonnellate di petrolio equivalente di prodotti petroliferi; Visto il decreto del Capo Dipartimento energia n. 17477 del 1° marzo 2022 che aggiorna i componenti del Comitato per l'emergenza petrolifera; Considerato il verbale della riunione del 3 marzo 2022 del Comitato per l'emergenza petrolifera che ha approvato il piano di rilascio delle scorte petrolifere, presentato dal Ministero della transizione ecologica, in conformita' alle richieste dell'AIE; Ritenuto necessario aderire alle richieste formulate dall'AIE mediante la riduzione in via temporanea della misura delle scorte di sicurezza dei prodotti petroliferi a carico dei soggetti che immettono al consumo prodotti petroliferi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249; Considerato l'attuale livello delle scorte specifiche detenute da OCSIT e dai soggetti obbligati citati e l'andamento del mercato internazionale, e ritenuto necessario mantenere un ampio margine di sicurezza nella detenzione dei prodotti di maggior consumo quali quelli rappresentati dalle scorte specifiche;
Decreta:
Art. 1
Riduzione degli obblighi di scorta
1. L'entita' delle scorte di sicurezza in prodotti petroliferi a libera scelta dei soggetti obbligati, come determinata dal decreto 16 marzo 2021 del Ministro della transizione ecologica, e' ridotta del 4,24% a decorrere dalle ore 0,00 del 18 marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022, per assicurare una riduzione complessiva delle scorte petrolifere di sicurezza pari a 277,3 mila tonnellate equivalenti di petrolio. |
| Art. 2
Riduzione delle scorte petrolifere di sicurezza per i soggetti obbligati
1. Il nuovo ammontare dell'obbligo di scorta petrolifero di sicurezza, a seguito della riduzione di cui all'art. 1, viene reso disponibile a ciascun soggetto interessato mediante la piattaforma informatica operativa, per conto del Ministero della transizione ecologica, sul sito internet dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) all'indirizzo https: mise.ocsit.it/scorte 2. I soggetti obbligati al mantenimento della scorta potranno conseguentemente immettere sul mercato i quantitativi di prodotti petroliferi resi disponibili dal suddetto destoccaggio. |
| Art. 3
Successivi adempimenti
1. Nel decreto del Ministro della transizione ecologica, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che determina l'entita' delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese per il prossimo anno scorta 2022-2023 viene assicurata una riduzione complessiva del nuovo livello delle scorte petrolifere di sicurezza pari a 277,3 mila tonnellate equivalenti di petrolio per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022. |
| Art. 4
Disposizioni finali
1. 11 presente decreto e' pubblicato nel sito internet del Ministero della transizione ecologica e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione. Roma, 15 marzo 2022
Il Ministro: Cingolani |
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