Gazzetta n. 103 del 4 maggio 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 26 aprile 2022
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 890).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante: «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19», ed in particolare l'art. 1, comma 1, con cui lo stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 marzo 2022;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 763 e n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 781 del 28 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021, n. 786 del 31 luglio 2021, n. 787 del 23 agosto 2021, nn. 790 e 791 del 3 settembre 2021, n. 794 del 7 settembre 2021, n. 804 del 28 ottobre 2021, n. 805 del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8 novembre 2021, n. 808 del 12 novembre 2021, n. 816 del 17 dicembre 2021, n. 817 del 31 dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Considerato che il Dipartimento della protezione civile, al fine di accelerare, in particolare, il processo di rendicontazione delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, commi 8 e 11 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 707 del 13 ottobre 2020, dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 718 del 2 dicembre 2020 e dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 736 del 30 gennaio 2021, ha richiesto ai soggetti attuatori - regioni e province autonome - di trasmettere una ricognizione delle spese effettivamente sostenute dagli enti territoriali interessati, ai sensi dei citati provvedimenti, fino al 30 aprile 2021, nonche' una ricognizione delle, eventuali, ulteriori spese riferite alle sole ore di straordinario o prestazione accessorie effettuate dal solo personale non dirigenziale, eccedenti i limiti ordinariamente previsti, nel periodo maggio-dicembre 2021;
Visto il Comunicato 4597 della Commissione speciale di protezione con il quale sono stati comunicati, rispettivamente gli esiti delle ricognizioni dei fabbisogni finanziari relativi al periodo sino al 30 aprile 2021, e quello relativo, con le specifiche suindicate, sino al 31 dicembre 2021;
Visto l'esito dell'analoga ricognizione effettuata, relativamente ai due periodi, anche dal Dipartimento della protezione civile;
Dato atto che dalle citate ricognizioni emerge un fabbisogno totale complessivo effettivo inferiore alla prima autorizzazione contenuta nell'art. 1 della citata ordinanza n. 690/2020;
Tenuto conto che in base ad un calcolo proporzionale basato sulle citate ricognizioni e' stimabile un ulteriore fabbisogno massimo relativo alla proroga delle disposizioni relative al solo personale non dirigenziale dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, data di scadenza dello stato di emergenza;
Tenuto conto che il fabbisogno complessivo delle misure di cui alle citate ordinanze dall'inizio e fino alla fine dello stato di emergenza, puo' trovare integrale copertura totale nell'ambito della prima autorizzazione di spesa per le misure di che trattasi di cui all'art. 1, commi 3, 8 e 11 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, residuando anche un ulteriore margine cautelativo laddove dovessero emergere lievi disallineamenti in fase di consolidamento della rendicontazione definitiva;
Dato atto che, rispetto alle risorse accantonate per assicurare copertura finanziaria al fabbisogno complessivo delle misure di cui alle citate ordinanze, al netto di quanto evidenziato nel precedente capoverso, residuano ulteriori risorse pari ad euro 34.959.584,52, che possono essere, all'occorrenza, reimpiegate per ulteriori eventuali necessita' finalizzate esclusivamente a fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui in premessa;
Attesa la necessita' di valorizzare il contributo del personale non titolare di incarichi dirigenziali del Dipartimento della protezione civile, di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri, delle regioni e province autonome e dei comuni direttamente impegnato, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 della ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, nel prosieguo delle attivita' connesse all'emergenza;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1
Disposizioni in materia di personale di cui all'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020.

1. Al fine di valorizzare il contributo del solo personale non titolare di incarichi dirigenziali del Dipartimento della protezione civile, di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri, delle regioni e province autonome e dei comuni direttamente impegnato, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 della ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, nel prosieguo delle attivita' connesse all'emergenza, i termini di cui all'art. 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, prorogati da ultimo dall'art. 1 dell'ordinanza n. 736 del 30 gennaio 2021, sono ulteriormente prorogati, per il solo personale non dirigenziale e per i titolari di posizione organizzativa, fino al 31 marzo 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 8.500.000, si provvede integralmente a valere sulle risorse gia' stanziate dalle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, commi 3, 8 e 11 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, pari complessivamente a euro 23.423.000.
3. Le risorse non utilizzate, come derivanti dalla ricognizioni indicate in premessa effettuate dai soggetti attuatori - regioni e province autonome - e dal Dipartimento della protezione civile, fino al 31 dicembre 2021, per le misure di che trattasi, pari complessivamente a euro 34.959.584,52, derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 707 del 13 ottobre 2020, all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 718 del 2 dicembre 2020, all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 736 del 30 gennaio 2021, possono essere riutilizzate dal Dipartimento della protezione civile esclusivamente per finalita', previamente autorizzate, strettamente connesse all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui in epigrafe.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2022

Il Capo del Dipartimento: Curcio