Gazzetta n. 104 del 5 maggio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DIRETTIVA 2 marzo 2022 |
Modalita' di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo dalle leggi di bilancio 2020 e 2021 e riprogrammazione di parte delle risorse destinate al medesimo strumento agevolativo con decreto 5 marzo 2021. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa; Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede, al comma 4, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 43 del decreto-legge n. 112/2008, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2015, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014-2020, e successive modifiche ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1 del predetto decreto 9 dicembre 2014, che prevede che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (nel seguito anche solo «Agenzia»), soggetto gestore dello strumento agevolativo, opera sulla base delle direttive del Ministero dello sviluppo economico e l'art. 8, comma 6 del medesimo decreto che prevede che il Ministero comunica all'Agenzia, ai fini dello svolgimento delle attivita' istruttorie, l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili indicandone la fonte finanziaria e le specifiche finalita'; Visto, in particolare, l'art. 9-bis del citato decreto 9 dicembre 2014, che prevede la possibilita' di sottoscrivere accordi di sviluppo per programmi di rilevante dimensione, a condizione che tali programmi evidenzino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, e dispone che il Ministro dello sviluppo economico possa riservare una quota delle risorse disponibili per lo strumento dei contratti di sviluppo alla sottoscrizione di detti accordi di sviluppo; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del predetto decreto 9 dicembre 2014 che prevede che specifici accordi di programma possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al medesimo decreto al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitivita' del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformita' alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 maggio 2021, n. 126, che dispone, tra l'altro, in merito all'applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle previsioni delle sezioni 3.1, 3.6, 3.7 e 3.8 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 gennaio 2022, n. 5, con il quale sono state apportate ulteriori integrazioni e modificazioni al richiamato decreto 9 dicembre 2014, in particolare per quanto riguarda i requisiti dei programmi di sviluppo necessari per l'accesso allo strumento agevolativo e le modalita' di attivazione delle procedure connesse alla sottoscrizione degli accordi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2022, con il quale sono state definite le modalita' di attuazione dell'Investimento 5.2 «Competitivita' e resilienza delle filiere produttive» del Piano nazionale di ripresa e resilienza ed e' stato disposto in merito all'applicabilita' allo strumento dei contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, all'art. 60, comma 2, ha autorizzato una spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione di agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021 che ha disposto in merito alla destinazione delle risorse di cui sopra; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c) del citato decreto 5 marzo 2021, che ha destinato una parte delle suddette risorse pari a 100 milioni di euro alle istanze di accordo di programma o di sviluppo presentate successivamente alla data di pubblicazione del decreto medesimo concernenti programmi di sviluppo coerenti con il percorso nazionale di decarbonizzazione del sistema energetico e industriale, anche attraverso lo sviluppo delle relative filiere in settori industriali e tecnologici, in particolare attraverso l'utilizzo di idrogeno generato da fonti rinnovabili; Visto l'art. 1, comma 3 del decreto 5 marzo 2021, che prevede che la destinazione delle risorse disposta dal medesimo articolo «puo' essere oggetto di revisione in funzione dell'andamento delle domande delle imprese beneficiarie e dell'assorbimento delle risorse stanziate ovvero di eventuali nuove priorita' di intervento che dovessero manifestarsi»; Considerato che alla data del presente provvedimento non risultano pervenute allo sportello agevolativo istanze di accordo di programma o di sviluppo concernenti programmi di sviluppo coerenti con il percorso nazionale di decarbonizzazione del sistema energetico e industriale e che nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e' stata prevista l'attuazione di specifici interventi orientati alla medesima finalita'; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che dispone, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per gli anni successivi al 2021, fino al 2035, il rifinanziamento sul capitolo 7343, PG 1 della dotazione finanziaria in conto capitale prevista a legislazione vigente per la misura dei contratti di sviluppo, per un importo complessivo pari a 1.050 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2023, 80 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2024 e 70 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2025 al 2035; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che dispone, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per gli anni dal 2022 al 2036, l'ulteriore rifinanziamento sul capitolo 7343, PG 1 della dotazione finanziaria in conto capitale prevista a legislazione vigente per la misura dei contratti di sviluppo, per un importo complessivo pari a 1.950 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, 250 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2023, e 100 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2024 al 2036; Ritenuto opportuno fornire opportune direttive per l'utilizzo delle risorse assegnate allo strumento agevolativo dalle suindicate leggi per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026 pari a complessivi 1.370 milioni di euro; Ritenuto altresi' opportuno, in considerazione di quanto precedentemente esposto, individuare modalita' alternative di utilizzo delle risorse, pari a 100 milioni di euro, destinate dal citato art. 1, comma 1, lettera c) del decreto 5 marzo 2021 al finanziamento di programmi di sviluppo coerenti con il percorso nazionale di decarbonizzazione del sistema energetico e industriale; Ritenuto opportuno, in particolare, destinare le risorse precedentemente individuate, in parte, alle istanze di contratto di sviluppo e di accordo di programma gia' presentate all'Agenzia che non trovano copertura nelle risorse attualmente destinate allo strumento agevolativo e, in parte, al finanziamento degli accordi di cui all'art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014, anche gia' presentati all'Agenzia, in quanto strumenti di selezione di programmi di sviluppo in grado di determinare rilevanti e significativi impatti sulla competitivita' del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono e del complessivo sistema Paese;
Emana la seguente direttiva:
Art. 1 Utilizzo delle risorse destinate al rifinanziamento della misura dei contratti di sviluppo dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 per gli esercizi 2022-2026.
1. Per le considerazioni espresse in premessa, le risorse destinate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 al rifinanziamento della misura dei contratti di sviluppo per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026, pari a complessivi euro 1.370.000.000,00, sono destinate: a) per euro 380.000.000,00 alle istanze di contratto di sviluppo presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse gia' assegnate allo strumento agevolativo; b) per euro 120.000.000,00 alle istanze di contratto di sviluppo presentate all'Agenzia che hanno ad oggetto programmi di sviluppo turistici e che non hanno trovato copertura a valere sulle risorse gia' assegnate allo strumento agevolativo; c) per euro 770.000.000,00: alle istanze di accordo di sviluppo di cui all'art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente direttiva, nonche' a quelle - aventi ad oggetto i medesimi programmi di sviluppo - gia' presentate all'Agenzia e che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse precedentemente assegnate allo strumento agevolativo, a condizione che presentino i requisiti di accesso previsti dal decreto 9 dicembre 2014, come modificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021; agli accordi di programma di cui all'art. 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021; d) per euro 100.000.000,00 alle istanze di accordo di programma di cui all'art. 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014 che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali, gia' presentate all'Agenzia alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021 e che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse precedentemente assegnate allo strumento agevolativo. 2. L'articolazione di cui al comma 1 puo' essere oggetto di revisione in funzione dell'assorbimento delle risorse stanziate ovvero di eventuali nuove priorita' di intervento che dovessero manifestarsi. |
| Art. 2 Modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto 5 marzo 2021
1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021, pari a euro 100.000.000,00 a valere sull'assegnazione di cui all'art. 60, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono destinate, per euro 50.000.000,00, alle finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della presente direttiva e, per euro 50.000.000,00, alle finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della presente direttiva. La presente direttiva sara' trasmessa ai competenti organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 marzo 2022
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 295 |
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