Gazzetta n. 104 del 5 maggio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 marzo 2022
Termini, modalita' e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;
Viste le ulteriori estensioni degli incentivi previsti dal predetto decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, di cui: all'art. 1, commi 265-268, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; all'art. 11, commi 8 e 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 37 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, nonche' con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 29 del 22 marzo 2006;
Viste le disposizioni contenute nelle delibere del CIPE 13 ottobre 1989, 12 aprile 1990, 28 giugno 1990, 20 dicembre 1990; nel decreto ministeriale 21 ottobre 2002, registrato con il n. 1120578; dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; nelle delibere del CIPE n. 130 del 23 dicembre 2003 e n. 29 del 22 marzo 2006;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, la sezione 3.13 recante misure di sostegno agli investimenti verso una ripresa sostenibile, introdotta con la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'articolo 1, commi 125 e seguenti in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, l'art. 5-ter relativo alla elaborazione e all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalita' per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro;
Visti la deliberazione 14 novembre 2012, n. 24075, dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, e il decreto 20 febbraio 2014, n. 57 del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014, adottati in attuazione del citato art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 27 recante il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;
Visto il comma 8-bis del predetto art. 27, con il quale e' stato disposto che il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, disciplini le condizioni e le modalita' per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del medesimo art. 27, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, che, in attuazione dell'art. 27, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012, disciplina le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale e impartisce le opportune direttive all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, prevedendo la priorita' di accesso agli interventi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, adottato ai sensi del citato art. 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, recante termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla predetta legge n. 181/1989 nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, recante «Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
Visto l'art. 29, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale e' disposto che il Ministro dello sviluppo economico, procede con proprio decreto, sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla revisione della disciplina attuativa degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge n. 181/1989;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, recante termini, modalita' e procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonche' criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, adottato in attuazione del precitato art. 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
Ritenuto opportuno, al fine di perseguire una maggiore efficacia dell'intervento pubblico, definire nuove modalita' di attuazione degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge n. 181/1989 che consentano, nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato, un piu' flessibile e tangibile sostegno alle imprese interessate;
Ritenuto, altresi', opportuno consentire l'accesso alle possibilita' offerte dal predetto Quadro temporaneo prevedendo, in particolare, la possibilita' per le imprese di richiedere l'applicazione delle disposizioni recate dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo medesimo;
Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 16 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
c) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' trattato che istituisce la Comunita' europea;
d) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni ed integrazioni;
e) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis», e successive modificazioni ed integrazioni;
f) «unita' produttiva»: una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
g) «Legge 181»: il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;
h) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato 1 del regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;
i) «imprese di grandi dimensioni»: le imprese diverse dalle PMI;
j) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»: la carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale contenente l'elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, approvata dalla Commissione europea ed applicabile al momento della concessione dell'aiuto;
k) «importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B + 0 × C) dove: R e' l'intensita' massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, esclusa la maggiorazione per le PMI; A sono i primi 50 milioni di euro di costi ammissibili, B e' la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di euro e 100 milioni di euro e C e' la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di euro;
l) «innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi gia' utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
m) «innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacita' di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli gia' in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
n) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
o) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi;
p) «tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attivita' di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso piu' razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili;
q) «aiuti alla formazione»: azioni finalizzate a promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori;
r) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita' o attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalita' e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o attivita' analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
s) «Quadro temporaneo»: la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 2

Finalita' e ambito di applicazione

1. Al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale attraverso la valorizzazione della vitalita' imprenditoriale e delle potenzialita' dei singoli territori, il presente decreto stabilisce i termini, le modalita' e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonche' i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi dell'art. 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012. E' data priorita' all'attuazione degli interventi nell'ambito delle aree caratterizzate da crisi industriale complessa.
2. Nell'ambito della realizzazione del programma di promozione industriale di cui alla legge 181 e alla legge n. 513/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, il soggetto gestore opera nel rispetto dei principi generali del regolamento GBER.
3. Il presente decreto definisce, altresi', termini e modalita' di concessione degli aiuti previsti dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo, nel rispetto dei limiti temporali previsti dal Quadro temporaneo medesimo, la cui applicabilita' e' subordinata alla notifica alla Commissione europea di un regime e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.
 
Art. 3

Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente decreto sono affidati al soggetto gestore.
2. Al fine di recepire le disposizioni di cui al presente decreto, la convenzione gia' in essere tra il Ministero e il soggetto gestore e' conseguentemente aggiornata.
3. Il soggetto gestore fornisce, secondo la tempistica definita dalla convenzione di cui al comma 2 e comunque con cadenza semestrale, ovvero su richiesta del Ministero, l'aggiornamento e il rendiconto sulle domande di agevolazioni pervenute, lo stato delle istruttorie e l'esito delle attivita' di monitoraggio e controllo.
 
Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese costituite in forma di societa' di capitali, ivi incluse le societa' cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile, e le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; nel caso di soggetti richiedenti non residenti sul territorio italiano la disponibilita' di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrare tra le societa' che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel regolamento GBER;
e) nel solo caso in cui gli aiuti siano concessi ai sensi dell'art. 14 del regolamento GBER, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto dell'investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.
2. Sono altresi' ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Sono ammessi anche i contratti di rete stipulati da imprese che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un unico prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di attivita' (c.d. aggregazioni di filiera). In particolare, il contratto deve:
a) essere stipulato tra imprese aventi le medesime caratteristiche di quelle elencate nel precedente comma 1 del presente articolo;
b) prevedere la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante e la responsabilita' solidale di tutti i partecipanti per l'esecuzione del progetto;
c) nel caso di «rete-contratto», prevedere la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero; e' in capo allo stesso organo comune che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto;
d) essere composto da un numero minimo di tre imprese e un massimo di sei imprese.
3. Ciascuna impresa puo' partecipare solo a un contratto di rete richiedente l'agevolazione, pena l'inammissibilita' delle domande nelle quali e' presente la medesima impresa. La presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione da parte di una rete di imprese preclude alle imprese aderenti al contratto di rete di presentare domanda autonoma.
4. Con la circolare di cui all'art. 5, comma 14, sono definite le modalita' di presentazione e attuazione degli investimenti di cui al precedente comma 2.
5. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a cio' ostative.
 
Art. 5

Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi di investimento produttivo di cui al comma 3 e i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al comma 6.
2. A completamento dei programmi di investimento di cui al comma 1, sono altresi' ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali ai medesimi:
a) per un ammontare non superiore al 40 per cento degli investimenti ammissibili dei programmi di cui al comma 1, progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione di cui al comma 7;
b) per un ammontare non superiore al 20 per cento degli investimenti ammissibili dei programmi di cui al comma 1, progetti per la formazione del personale di cui al comma 8;
c) limitatamente ai programmi di investimento di cui al comma 1 con spese ammissibili di importo superiore a 5 milioni di euro, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al comma 9.
3. I programmi di investimento produttivo sono ammissibili alle agevolazioni in conformita' ai divieti e alle limitazioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del regolamento GBER, e devono essere diretti, fermo restando quanto previsto al comma 4 per le imprese di grandi dimensioni, a:
a) la realizzazione di nuove unita' produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
b) l'ampliamento e/o la riqualificazione di unita' produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
c) la realizzazione di nuove unita' produttive o l'ampliamento di unita' produttive esistenti;
d) l'acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell'art. 2, punto 49, del regolamento GBER.
4. Per le imprese di grandi dimensioni, i programmi di investimento produttivo di cui al comma 3 sono ammissibili solo nel caso in cui siano realizzati in aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE, mentre nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al comma 2, lettera a), e quelli di cui alla lettera b) e d) qualora gli stessi prevedano la diversificazione della produzione e a condizione che le nuove attivita' non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nell'unita' produttiva. A tal fine per attivita' uguali o simili si intendono attivita' che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007. Sono, invece, esclusi i programmi di investimento produttivo proposti da imprese di grandi dimensioni in territori non ricompresi nelle predette aree del territorio nazionale, fatta salva la possibilita' di richiedere le agevolazioni a titolo di «de minimis», come previsto all'art. 7, comma 9.
5. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle imprese di grandi dimensioni per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attivita' da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.
6. I programmi di investimento per la tutela ambientale sono ammissibili alle agevolazioni, in conformita' ai divieti e alle limitazioni stabiliti dal regolamento GBER per gli aiuti per la tutela ambientale, e devono essere diretti a:
a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attivita' dell'impresa, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 36 del regolamento GBER;
b) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 37 del regolamento GBER;
c) ottenere una maggiore efficienza energetica, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 38 del regolamento GBER;
d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 40 del regolamento GBER;
e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 41 del regolamento GBER;
f) il risanamento di siti contaminati, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 45 del regolamento GBER;
g) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 47 del regolamento GBER.
7. I progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione sono ammissibili alle agevolazioni in conformita' ai divieti e alle limitazioni di cui all'art. 29 del regolamento GBER. Per le imprese di grandi dimensioni tali progetti sono ammissibili solo se realizzati attraverso una collaborazione effettiva con PMI e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto.
8. I progetti per la formazione del personale sono ammissibili alle agevolazioni in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 31 del regolamento GBER. In particolare, tali progetti devono essere strettamente coerenti con le finalita' del programma d'investimento produttivo e/o di tutela ambientale e con il programma occupazionale.
9. I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono ammissibili alle agevolazioni in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento GBER. I predetti progetti devono essere finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti e devono risultare strettamente connessi e funzionali con il programma d'investimento produttivo e/o di tutela ambientale.
10. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono riguardare le seguenti attivita' economiche:
a) estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
b) attivita' manifatturiere;
c) produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento produttivo di cui al comma 3 qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell'art. 17 del regolamento GBER ovvero ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al comma 6, lettere e) ed f);
d) attivita' dei servizi alle imprese;
e) attivita' turistiche, intese come attivita' finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva.
11. Nel caso in cui l'intervento e' disciplinato da un apposito accordo di programma, quest'ultimo, nei limiti dei vincoli unionali vigenti in materia di aiuti di Stato e tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo dei territori interessati, puo' individuare ulteriori attivita' economiche per l'applicazione dell'intervento, nonche' prevedere la limitazione a specifici settori di attivita' economica.
12. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i programmi di investimento di cui al comma 1 e gli eventuali progetti di cui al comma 2 devono:
a) riguardare unita' produttive ubicate in una delle aree di crisi indicate all'art. 2, comma 1;
b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a euro 1.000.000,00 (un milione). Nel caso di programma d'investimento presentato nella forma di cui all'art. 4, comma 2, i singoli programmi d'investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila);
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9. A tal fine, per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio. Nel caso di acquisizioni si intende, invece, il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
d) essere ultimati entro trentasei mesi dalla data di stipula dei contratti di concessione di cui all'art. 12, comma 5, pena la revoca delle agevolazioni concesse, fermo restando la possibilita' del Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a dodici mesi, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria. La data di ultimazione coincide con quella relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile per i programmi di investimento di cui al comma 1, ovvero con quella di completamento delle attivita' previste per i progetti di cui ai commi 7, 8 e 9. La data di ultimazione dei programmi e dei progetti deve essere comunicata dal soggetto beneficiario al Soggetto gestore entro trenta giorni dalla data stessa;
e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro dodici mesi dalla data di ultimazione del programma di investimento, come comunicata ai sensi della lettera d), caratterizzato da un incremento degli addetti. Nei casi in cui l'intervento e' disciplinato da un apposito accordo di programma, i programmi occupazionali possono essere diretti, qualora previsto dall'accordo stesso, anche al mantenimento del numero degli addetti dell'unita' produttiva interessata dal programma di investimenti, purche' la stessa sia operativa da almeno un biennio. L'accordo di programma puo', inoltre, stabilire criteri e procedure di premialita' per il conseguimento di specifiche finalita' occupazionali.
13. Ai fini della realizzazione del programma occupazionale di cui al comma 9, lettera e), i soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione dei lavoratori residenti nell'area di crisi che risultino percettori di CIG, ovvero risultino iscritti alle liste di mobilita', ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e, successivamente, dei lavoratori delle aziende del territorio di rifermento coinvolte dai tavoli di crisi attivi presso il Ministero e presso le regioni. Nei casi in cui l'intervento e' disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo puo' diversamente definire il bacino di riferimento del personale da rioccupare.
14. Il Ministero, con propria circolare, provvede a fornire, nel rispetto della normativa unionale applicabile, ulteriori indicazioni in merito alle attivita', ai programmi e ai progetti ammissibili, al fine di una corretta attuazione degli interventi disciplinati dal presente decreto.
 
Art. 6

Spese ammissibili

1. In relazione ai programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 3, sono ammissibili le spese riferite all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del programma, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del regolamento GBER. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;
d) programmi informatici e servizi per le Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
e) immobilizzazioni immateriali, cosi' come individuate all'art. 2, punto 30, del regolamento GBER;
f) beni strumentali, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa secondo il modello «Transizione 4.0», ivi compresi i beni che utilizzano le tecnologie di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things.
2. Per le sole PMI sono altresi' ammissibili, nella misura massima del 5 per cento dell'importo complessivo ammissibile del programma di investimento produttivo, le spese relative a consulenze connesse al programma medesimo, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del regolamento GBER.
3. Per le sole imprese di grandi dimensioni i cui programmi di investimento produttivo sono agevolati ai sensi dell'art. 14 del regolamento GBER, le spese relative alle immobilizzazioni immateriali sostenute per la realizzazione del programma di investimento produttivo sono ammissibili nel limite del 50 per cento del costo totale del programma di investimento medesimo.
4. In relazione ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 5, comma 6, sono considerati agevolabili i costi di investimento cosi' come determinati dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del regolamento GBER.
5. In relazione ai progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma 7, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:
a) personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' del progetto;
b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
c) ricerca contrattuale, quali conoscenze e brevetti nonche' servizi di consulenza e altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attivita' del progetto;
d) spese generali derivanti direttamente dal progetto;
e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
6. In relazione ai progetti per la formazione del personale di cui all'art. 5, comma 8, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:
a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
7. In relazione ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui all'art. 5, comma 9, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:
a) spese del personale del soggetto proponente, relativo a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonche' costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
8. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 5, comma 14, provvede a fornire le specifiche indicazioni inerenti alla tipologia delle spese ammissibili e ai limiti di ammissibilita' delle stesse.
 
Art. 7

Forma e intensita' delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse, anche in combinazione tra loro, nella forma del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dal regolamento GBER e, in particolare:
a) dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale applicabile, per i programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 3, realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 10, lettera c);
b) dall'art. 17 del regolamento GBER per i programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 3, da realizzare in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 10, lettera c);
c) dall'art. 18 del regolamento GBER per le spese per servizi di consulenza di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto;
d) dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del regolamento GBER per i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 5, comma 6;
e) dall'art. 29 del regolamento GBER per i progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma 7;
f) dall'art. 31 del regolamento GBER per i progetti di formazione del personale di cui all'art. 5, comma 8;
g) dall'art. 25 del regolamento GBER per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui all'art. 5, comma 9.
2. Le intensita' massime di aiuto previste dal regolamento GBER di cui al comma 1 sono espresse in Equivalente sovvenzione lordo (ESL), che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.
3. Il finanziamento agevolato concedibile non puo' essere inferiore al 20 per cento degli investimenti ammissibili, fermi restando eventuali specifici vincoli in proposito previsti e connessi all'utilizzo delle fonti di finanziamento di volta in volta messe a disposizione. Il predetto finanziamento e' regolato alle seguenti condizioni;
a) durata massima di dieci anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di tre anni, commisurato alla durata del programma;
b) tasso agevolato di finanziamento pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html
c) rimborso secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.
4. I finanziamenti di cui al comma 3 relativi a iniziative comportanti spese complessive ammissibili di importo inferiore a 10 milioni di euro non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I finanziamenti relativi a iniziative comportanti spese complessive ammissibili di importo pari o superiore a 10 milioni di euro devono essere assistiti da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull'immobile e privilegio speciale sui macchinari, da acquisire esclusivamente sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento. Il valore di iscrizione delle garanzie e' pari alla quota capitale del finanziamento.
5. Il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa sono determinati in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato di cui al comma 3, nei limiti delle intensita' massime di aiuto di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 6. Gli accordi di programma, qualora prevedano il cofinanziamento degli interventi da parte delle regioni sottoscrittrici degli accordi stessi, possono determinare, nel rispetto dei predetti limiti, una diversa misura del finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti o alla spesa concedibili.
6. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e dell'eventuale partecipazione al capitale di cui all'art. 8, comma 1, non puo' essere superiore al 75 per cento degli investimenti complessivamente ammissibili.
7. Per i programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 3, agevolati ai sensi dell'art. 14 del regolamento GBER, l'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25 per cento delle spese ammissibili complessive ed e' tenuta all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nell'area di crisi nella quale e' ubicata l'unita' produttiva in cui e' realizzato il programma agevolato per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del programma.
8. La concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora l'importo dell'aiuto sia superiore:
a) all'importo di aiuto corretto per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 3, da realizzare nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE e agevolati nell'ambito dell'art. 14 del regolamento GBER;
b) a 7,5 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 3, da realizzare nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 10, lettera c);
c) a 2 milioni di euro per le spese per servizi di consulenza di cui all'art. 6, comma 2;
d) a 15 milioni di euro per i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 5, comma 6, ad eccezione degli investimenti per l'efficienza energetica per i quali il limite e' pari a 10 milioni di euro e per gli investimenti per il risanamento dei siti contaminati per i quali il limite e' pari a 20 milioni di euro;
e) a 2 milioni di euro per i progetti di formazione del personale di cui all'art. 5, comma 7;
f) a 7,5 milioni di euro per i progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma 8;
g) a 20 milioni di euro per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di cui all'art. 5, comma 9, ove risulti prevalente la componente di ricerca industriale;
h) a 15 milioni di euro per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di cui all'art. 5, comma 9, ove risulti prevalente la componente di sviluppo sperimentale.
9. Resta ferma la possibilita' per l'impresa proponente di richiedere le agevolazioni relative al programma di investimenti produttivo a titolo di «de minimis», nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento n. 1407/2013.
10. Al fine di sostenere piu' tangibilmente lo sviluppo delle attivita' economiche superando gli effetti negativi derivanti dalla crisi connessa al diffondersi della pandemia da covid-19, colmando il divario di investimenti accumulato dalle imprese a causa della predetta crisi, le agevolazioni previste dal presente decreto possono essere riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo e nei limiti delle intensita' previste dal punto 89, lettera d), del medesimo Quadro temporaneo e, comunque, dell'importo, in termini nominali e indipendentemente dalla forma di aiuto individuata, previsto dal citato punto 89, lettere a) ed e). In caso di concessione delle agevolazioni ai sensi del presente comma, la durata del finanziamento agevolato non potra' essere superiore ad otto anni.
11. Fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti e condizioni previsti dal presente decreto, le agevolazioni di cui al comma 10 possono essere riconosciute limitatamente ai programmi di cui all'art. 5, comma 1, realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle designate come «zone a» dalla carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale valevole per il periodo 2021-2027 e che rivestono carattere di ecostenibilita'.
12. Con la circolare di cui all'art. 5, comma 14, ovvero nell'ambito dell'apposito accordo di programma che disciplina l'intervento, il Ministero definisce termini e modalita' funzionali al riconoscimento delle agevolazioni di cui al comma 10 e puo' fornire le eventuali ulteriori indicazioni necessarie per la corretta attuazione delle presenti disposizioni, anche attraverso la previsione di procedure semplificate per l'accesso alle agevolazioni. Resta fermo che l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 e' subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima e che la concessione degli aiuti in questione deve intervenire entro i termini previsti dalla medesima sezione 3.13 del Quadro temporaneo.
 
Art. 8

Partecipazione al capitale di rischio delle imprese

1. E' facolta' del soggetto proponente l'iniziativa agevolabile ai sensi del presente decreto richiedere una partecipazione di minoranza del soggetto gestore al capitale dell'impresa. Tale partecipazione e' definita:
a) per le PMI aventi le caratteristiche indicate nell'art. 21 del regolamento GBER, secondo le modalita' indicate nei commi seguenti, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nello stesso art. 21 del regolamento GBER;
b) per le imprese di grandi dimensioni e per le PMI che non hanno le caratteristiche indicate nell'art. 21 del regolamento GBER, secondo le modalita' indicate nei commi seguenti e, comunque, previa notifica individuale della singola operazione alla Commissione europea.
2. Fermi restando i limiti di cui all'art. 7, comma 6, la partecipazione, che deve essere per sua natura transitoria, non puo' essere superiore al 30 per cento del capitale dell'impresa e non puo' comportare per il soggetto gestore responsabilita' di gestione, ne' rilascio di garanzie.
3. L'assunzione e l'alienazione da parte del soggetto gestore delle partecipazioni al capitale delle imprese beneficiarie delle agevolazioni sono effettuate a condizioni di mercato.
4. Il soggetto gestore mantiene le partecipazioni al capitale di rischio delle imprese almeno fino alla data di ultimazione del programma e non oltre i ventiquattro mesi successivi alla medesima data.
5. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 5, comma 14, provvede a fornire le specifiche indicazioni inerenti alle modalita' di assunzione ed alienazione da parte del soggetto gestore della partecipazione al capitale di rischio, nonche' le ulteriori istruzioni necessarie ai fini della migliore attuazione dell'intervento partecipativo.
 
Art. 9

Procedura di accesso

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento.
2. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 5, comma 14, provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalita' di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e a fissare i termini di presentazione della domanda di agevolazioni. Almeno trenta giorni prima del termine iniziale il soggetto gestore rende disponibili in un'apposita sezione del sito www.invitalia.it e del sito del Ministero www.mise.gov.it le modalita' di accesso alle agevolazioni e tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti.
3. Nei casi in cui l'intervento e' disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo puo' definire ulteriori modalita' di accesso in relazione alle specifiche esigenze territoriali, in conformita' ai criteri generali disciplinati con la circolare di cui all'art. 5, comma 14.
 
Art. 10

Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

1. Le domande di agevolazioni sono presentate al soggetto gestore, che procede nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 9, comma 3, all'istruttoria delle domande sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) credibilita' del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalita' giuridica e dei soci persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale;
b) fattibilita' tecnica del programma degli investimenti;
c) programma occupazionale previsto dal progetto imprenditoriale;
d) attendibilita' dell'analisi competitiva e delle strategie di penetrazione del mercato di riferimento;
e) fattibilita' e sostenibilita' economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.
2. Per ciascuno dei criteri di cui al comma 1, alla domanda e' attribuito uno specifico punteggio, secondo le istruzioni impartite con la circolare di cui all'art. 5, comma 14, con la quale il Ministero fornisce, altresi', le indicazioni in ordine ai punteggi minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni, anche prevedendo procedure semplificate per l'accesso alle agevolazioni delle piccole imprese per programmi di investimento non superiori ad euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila).
3. A favore delle imprese in possesso del rating di legalita' di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' stabilita, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, una maggiorazione del punteggio di cui al comma 2, nella misura massima del 3 per cento del punteggio ottenuto.
4. Il soggetto gestore, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza e fatti salvi i maggiori termini previsti dai commi 5 e 6, esegue l'istruttoria di cui al comma 1 e procede, in caso di esito positivo delle verifiche effettuate, all'approvazione dell'istanza con propria deliberazione. Ai fini della valutazione dei progetti di innovazione di processo, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, il soggetto gestore si avvale di esperti esterni, selezionati e nominati accedendo all'albo di cui al decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle attivita' produttive, sulla base delle procedure di selezione concordate con la Commissione europea secondo principi di trasparenza e rotazione degli incarichi. La procedura per la selezione e la nomina degli esperti e' pubblicata sul sito internet www.invitalia.it In alternativa, il soggetto gestore si avvale di enti di ricerca, con i quali la Direzione generale per gli incentivi alle imprese e il soggetto gestore stipulano apposite convenzioni. Gli oneri connessi all'attivita' prestata dagli esperti esterni o dagli enti di ricerca di cui al presente comma e' posta a carico delle risorse della convenzione di cui all'art. 2 del presente decreto.
5. Qualora, nel corso di svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al comma 1, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il soggetto gestore puo', una sola volta durante lo svolgimento dell'attivita' istruttoria, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda di agevolazione decade.
6. Nel caso in cui il programma di investimento non soddisfi uno o piu' dei criteri di valutazione di cui al comma 1, il soggetto gestore invia al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, una comunicazione contenente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni. Le eventuali controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni devono essere inviate al soggetto gestore entro il termine di dieci giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Il soggetto gestore comunica l'esito finale della istruttoria entro il termine indicato al precedente comma 4.
7. Gli accordi di programma possono aggiungere ai criteri di valutazione di cui al comma 1 ulteriori criteri, definendo i relativi punteggi.
 
Art. 11

Accordi di sviluppo per
programmi d'investimento strategici

1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' istruttoria di cui all'art. 10, le domande di agevolazioni, presentate ai sensi dell'art. 9, relative a programmi d'investimento che prevedono un importo complessivo pari o superiore ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni) e un significativo impatto occupazionale possono formare, ove cio' sia proposto dal soggetto richiedente tramite istanza di parte, oggetto di accordi di sviluppo tra il Ministero, il soggetto gestore e l'impresa proponente nonche', qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate.
2. La rilevanza strategica del programma d'investimento di cui al precedente comma e' verificata dal soggetto gestore che, tal fine, valuta la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: capacita' di attrazione degli investimenti esteri, coerenza degli investimenti con la strategia nazionale di specializzazione intelligente, perseguimento di particolari obiettivi ambientali.
3. Il soggetto gestore, verificata la rilevanza strategica dell'investimento, trasmette copia del progetto alla regione o alle regioni interessate allo scopo di acquisire una manifestazione d'interesse rispetto al programma d'investimento e alla volonta' di cofinanziare l'intervento.
4. Per effetto della sottoscrizione dell'accordo, le risorse in esso individuate sono destinate in favore dell'accordo medesimo. Resta fermo che le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto alle agevolazioni, che sono, comunque, subordinate al positivo esito dell'istruttoria di cui all'art. 10.
5. In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, il soggetto gestore esamina prioritariamente i programmi d'investimento oggetto di accordi di sviluppo di cui al comma 1.
6. Qualora il programma non presenti le caratteristiche richieste per la stipula dell'accordo di sviluppo, la domanda di cui al comma 1 e' esaminata nel rispetto del criterio cronologico di cui all'art. 10, comma 1.
7. Il Ministro dello sviluppo economico puo' riservare una quota delle risorse disponibili per gli interventi ai sensi della legge 181 alla sottoscrizione degli accordi di cui al presente articolo.
 
Art. 12

Concessione delle agevolazioni

1. All'esito positivo del procedimento istruttorio di cui all'art. 10, il soggetto gestore delibera la concessione delle agevolazioni, che puo' essere subordinata, in caso di esercizio della facolta' di cui all'art. 8, comma 1, alla preventiva acquisizione della partecipazione al capitale da parte dello stesso soggetto gestore con le modalita' previste dalla circolare di cui all'art. 5, comma 14.
2. La delibera di concessione delle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma finanziato, indica le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, nonche' della partecipazione se prevista, regola i tempi e le modalita' per l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi del soggetto beneficiario e le condizioni il cui mancato rispetto determina la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera i).
3. Il soggetto gestore trasmette al soggetto beneficiario, entro quindici giorni dalla sua adozione, la delibera di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, unitamente all'elenco della documentazione necessaria per la sottoscrizione dei contratti di concessione e per la stipula, se previsto, del preliminare di compravendita di quote ovvero azioni.
4. La documentazione di cui al comma 3 deve essere trasmessa al soggetto gestore entro trenta giorni dalla data di ricezione della delibera di concessione delle agevolazioni. Il predetto termine puo' essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori sessanta giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non e' in alcun modo riconducibile alla volonta' del soggetto beneficiario. In caso mancata trasmissione della documentazione richiesta, ovvero di trasmissione di documentazione incompleta, entro il predetto termine di trenta giorni, come eventualmente prorogato, il soggetto beneficiario decade dalle agevolazioni.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3, il soggetto gestore e il soggetto beneficiario sottoscrivono, con le modalita' definite con la circolare di cui all'art. 5, comma 14, i contratti di concessione delle agevolazioni, anche con atto unico, e il contratto preliminare di compravendita di quote ovvero azioni, ove previsto.
 
Art. 13

Erogazione delle agevolazioni

1. Il contributo in conto impianti e alla spesa e il finanziamento agevolato sono erogati per Stati di avanzamento lavori (SAL) a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati, ad eccezione dell'ultimo SAL.
2. Nell'ambito di ciascun SAL, le spese non quietanzate non possono essere superiori al cinquanta per cento della spesa ammissibile complessiva. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, e', comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa non quietanzati presentati ai fini dell'erogazione precedente.
3. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono definiti nei contratti di concessione di cui all'art. 12, comma 5, tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal progetto di investimento e, comunque, per un numero di SAL non superiore a 5 (cinque). Ciascun SAL, ad eccezione dell'ultimo, non puo', comunque, essere inferiore al 15 per cento della spesa ammissibile.
4. La prima erogazione delle agevolazioni puo' avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 25 per cento delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dal soggetto gestore sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero con la circolare di cui al comma 5.
5. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 5, comma 14, provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti ai termini e alle modalita' di richiesta delle erogazioni delle agevolazioni di cui al presente decreto. I termini, le modalita' e gli schemi da utilizzare sono resi disponibili dal soggetto gestore in un'apposita sezione del sito www.invitalia.it e del sito del Ministero www.mise.gov.it
6. Il soggetto gestore, entro trenta giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarita' contributiva del soggetto beneficiario, nonche' delle altre verifiche stabilite nei contratti di concessione di cui all'art. 12, comma 5. Qualora nel corso di svolgimento delle predette attivita' di verifica risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto beneficiario ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il soggetto gestore puo', una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli all'impresa mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni.
7. Sulle singole erogazioni del contributo in conto impianti, il soggetto gestore opera una ritenuta del dieci per cento, che sara' versata alle imprese una volta verificato il completamento del programma di investimento.
 
Art. 14

Variazioni

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonche' quelle afferenti al programma di investimento devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario al soggetto gestore con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il soggetto gestore verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' del programma di investimento. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il soggetto gestore dispone, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni.
 
Art. 15

Monitoraggio, ispezioni e controlli.
Ulteriori obblighi in materia di trasparenza

1. In ogni fase del procedimento il Ministero e il soggetto gestore possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati il soggetto beneficiario, a partire dalla data di sottoscrizione dei contratti di concessione, invia al soggetto gestore, con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al quinto, ovvero al terzo nel caso di PMI, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione puo' comportare l'avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dal soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero o dal soggetto gestore, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalita', i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attivita' di verifica sono contenute nella delibera di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 12, comma 1.
4. I soggetti beneficiari sono altresi' tenuti ad adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente bando, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 16

Cumulo delle agevolazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del regolamento GBER le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, fatto salvo quanto specificatamente previsto in merito all'applicazione delle disposizioni del Quadro temporaneo di cui all'art. 7, comma 10, con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del regolamento «de minimis», ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal regolamento GBER.
 
Art. 17

Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate, totalmente o parzialmente, e i relativi contratti risolti dal soggetto gestore nei seguenti casi:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili;
b) mancata ultimazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal soggetto gestore;
c) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni ovvero cinque anni per le grandi imprese dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo;
d) cessazione dell'attivita' dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento ovvero cinque anni per le grandi imprese;
e) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento ovvero cinque anni per le grandi imprese;
f) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 15;
g) mancato rimborso delle rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero mancata corresponsione degli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;
h) mancata realizzazione del programma occupazionale di cui all'art. 5, comma 9, lettera e), in presenza di un decremento dell'obiettivo occupazionale superiore al 10 per cento di quello previsto nel programma stesso;
i) mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dalla delibera di concessione delle agevolazioni e dai contratti di concessione, ai sensi del presente decreto, ovvero derivante da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo;
j) delocalizzazione dell'attivita' produttiva oggetto del programma in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata.
2. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera h), la revoca e' totale qualora il decremento dell'obiettivo occupazionale risulti superiore al 50 per cento di quello previsto nel programma; la revoca e' parziale e commisurata al decremento dell'obiettivo occupazionale qualora il predetto decremento risulti superiore al 10 per cento.
3. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio gia' erogato, maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 
Art. 18

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle domande di agevolazione presentate a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Con la circolare di cui all'art. 5, comma 14, e' definito l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
3. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 marzo 2022

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 351