Gazzetta n. 104 del 5 maggio 2022 (vai al sommario)
LEGGE 14 aprile 2022, n. 42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.
 
Allegato

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA

SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

PREAMBOLO
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa (denominati in seguito congiuntamente le "Parti" e separatamente la "Parte");
CONFERMANDO il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
DESIDEROSI di accrescere la cooperazione tra le rispettive Forze Armate;
ACCOMUNATI dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa rafforzera' le relazioni esistenti tra le Parti,
HANNO CONCORDATO quanto segue:

ARTICOLO 1
PRINCIPI E SCOPI
La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocita', uguaglianza ed interesse reciproco, avverra' in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti nonche', per quanto riguarda la Parte italiana, con la legislazione dell'Unione Europea, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.
 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
 
ARTICOLO 2
ATTUAZIONE

(1) Sulla base del presente Accordo le Parti potranno elaborare piani
annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale in campo
militare, con i quali si determineranno le linee guida della
stessa cooperazione e prevedranno le designazioni, i luoghi, le
date, il numero dei partecipanti nonche' le modalita' di
attuazione delle attivita' di cooperazione.
(2) Il Piano di cooperazione annuale sara' sottoscritto, di comune
accordo, da rappresentanti autorizzati dalle Parti.
(3) Le concrete attivita' di cooperazione nel campo della Difesa
saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della
Repubblica Italiana e dal Dipartimento della Difesa e dei
Veterani Militari della Repubblica del Sud Africa.
(4) Le consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno
alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica del
Sud Africa, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e
previo consenso bilaterale, eventuali Accordi specifici ad
integrazione e completamento del presente Accordo, nonche'
eventuali programmi di cooperazione tra le rispettive Forze
Armate.
 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 2.383 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ARTICOLO 3
CAMPI DI COOPERAZIONE
La cooperazione tra le Parti potra' includere, ma non sara' limitata, ai seguenti campi:
(a) politica di sicurezza e di difesa;
(b) ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di
prodotti e servizi per la Difesa;
(c) operazioni di mantenimento della pace e di assistenza umanitaria;
(d) organizzazione delle Forze Armate, strutture ed equipaggiamento
di unita' militari, gestione del personale;
(e) scambio di informazioni nel settore della Difesa;
(f) prevenzione e controllo di questioni relative all'ambiente ed
all'inquinamento;
(g) formazione, addestramento ed aggiornamenti in campo militare;
(h) attivita' di cooperazione sulla sicurezza marittima e di
contrasto alla pirateria;
(i) sanita' militare;
(j) storia militare;
(k) sport militare; e
(l) altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera (b), 7 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
ARTICOLO 4
MODALITA' DI COOPERAZIONE
La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita':
(a) visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
(b) scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
(c) incontri tra rappresentanti delle Difesa;
(d) scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di
studenti provenienti da Istituzioni militari;
(e) partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di
orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi,
organizzati presso organi civili e militari della Difesa;
(f) partecipazione ad esercitazioni militari;
(g) partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed
umanitarie;
(h) visite di navi ed aeromobili militari;
(i) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
(j) supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai
servizi della Difesa; e
(k) altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 aprile 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Guerini, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
 
ARTICOLO 5
ASPETTI FINANZIARI

(1) Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative
all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:

(a) le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la
malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni
altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita'
alla legislazione ed ai regolamenti nazionali;
(b) le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese
derivanti dal trasporto, dalla rimozione o dalla evacuazione
di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
(2) Ferme restando le disposizioni del punto(1) (b), la Parte
ospitante fornira' cure mediche ed odontoiatriche d'urgenza,
presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a
tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di
assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di
cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove
necessario, presso altre strutture sanitarie civili, a condizione
che la Parte inviante ne sostenga le spese su richiesta.
(3) Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno
subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.
 
ARTICOLO 6
GIURISDIZIONE

(1) La Parte inviante ha il diritto esclusivo di esercitare la
giurisdizione per quanto riguarda i reati commessi, nell'ambito
delle attivita' di servizio, dal proprio personale sul territorio
della Parte ospitante, adottando i provvedimenti giuridici
consentiti dalla propria legislazione nazionale contro tale
personale.
(2) La Parte inviante informera', attraverso i canali diplomatici, la
Parte ospitante del risultato di qualsiasi azione legale
intrapresa contro tale personale.
(3) Nei casi in cui la Parte ospitante ha il diritto esclusivo di
esercitare la giurisdizione riguardo ai reati che non siano
compiuti nell'ambito delle attivita' di servizio dal personale
della Parte inviante, la medesima Parte esaminera' con
accuratezza la richiesta della Parte inviante di rinunciare a
tale esercizio per le questioni di particolare importanza
umanitaria.
(4) Nei casi in cui i membri della Parte inviante sono stati
condannati per reati per i quali la legislazione nazionale della
Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale e / o
di altre sanzioni contrarie alla legislazione della Parte
inviante, tali sanzioni non saranno applicate.
 
ARTICOLO 7
RISARCIMENTO DEI DANNI

(1) Il risarcimento dei danni alla proprieta' o per lesioni o morte
di un membro della Parte ospitante causato dal personale della
Parte inviante durante o in relazione alla propria
missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara'
disciplinato di comune accordo tra le Parti.
(2) Il risarcimento dei danni alla proprieta' o per lesioni o morte
di un privato cittadino della Parte ospitante causato dal
personale della Parte inviante durante o in connessione con la
propria missione o esercitazione nell'ambito del presente
Accordo, sara' disciplinato in conformita' alla legislazione
nazionale della Parte ospitante.
 
ARTICOLO 8
COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

(1) Le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione,
ai sensi delle rispettive leggi nazionali ed obblighi
internazionali, nei seguenti settori delle industrie della
difesa:
(a) navi e relativi equipaggiamenti;
(b) aeromobili militari, elicotteri, sistemi aerospaziali e
relativi equipaggiamenti;
(c) carri e veicoli militari;
(d) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
(e) armamento di medio e grosso calibro e relativo
munizionamento;
(f) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi,
missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
(g) polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;
(h) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo
equipaggiamento per l'uso militare;
(i) materiali speciali blindati;
(j) materiali specifici per l'addestramento militare;
(k) macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione,
il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; e
(l) equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso
militare.
(2) Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle
rispettive Forze Armate sara' soggetto alle legislazioni
nazionali delle Parti ed agli obblighi internazionali e potra'
essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato
oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi
Governi.
(3) Le Parti si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito
a terze Parti senza il preventivo consenso scritto della Parte
che ha originariamente fornito il suddetto materiale.
(4) La cooperazione nel campo dei materiali della Difesa sara'
attuata attraverso:

(a) ricerca scientifica, test e progettazione;
(b) scambio di esperienze nel campo tecnico;
(c) reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi
tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; e
(d) supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi
al fine di avviare la cooperazione nel settore della
produzione dei materiali della Difesa.
(5) Le Parti si impegneranno a darsi reciproca assistenza e
collaborazione ai sensi del presente Accordo al fine di
consentire alle industrie o alle organizzazioni delle Parti o ad
entrambe di eseguire programmi e progetti, come previsto
nell'ambito del presente Accordo.
 
ARTICOLO 9
DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE
Nessuna disposizione del presente Accordo ridurra' o limitera' i diritti di proprieta' intellettuale esistenti o acquisiti, compresi brevetti o diritti d'autore delle Parti.
 
ARTICOLO 10
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

(1) Per "informazione classificata" si intende ogni informazione,
atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata
apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
(2) Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate
nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse,
conservate/ o trattate in conformita' alle leggi ed ai
regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
(3) Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i
canali governativi approvati dalla Competente Autorita' per la
Sicurezza o altra Autorita' designata dalle Parti.
(4) La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la seguente:

Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica del Sud Africa

SEGRETISSIMO TOP SECRET
SEGRETO SECRET
RISERVATISSIMO CONFIDENTIAL
RISERVATO RESTRICTED
(5) L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del
presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha
necessita' di conoscerle e sia in possesso di un livello di
adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' alle
disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
(6) Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate
scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono
state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita'
del presente Accordo.
(7) Il trasferimento a terze Parti o Organizzazioni internazionali di
informazioni classificate, acquisite nel contesto della
cooperazione prevista dal presente Accordo, e' soggetto alla
preventiva approvazione scritta dell'Autorita' competente per la
sicurezza della Parte originatrice.
(8) Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel
presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le
informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo,
saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da
concludersi tra le rispettive Competenti Autorita' per la
Sicurezza o da Autorita' per la Sicurezza designate dalle Parti.
 
ARTICOLO 11
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sara' risolta mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici.
 
ARTICOLO 12
ENTRATA IN VIGORE, EMENDAMENTI, DURATA E TERMINE

(1) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione
dell'ultima notifica scritta con cui le Parti si informano
reciprocamente, attraverso i canali diplomatici,
dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali richieste
per l'entrata in vigore del presente Accordo.
(2) Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a quando ciascuna
delle Parti decidera', in qualunque momento, di denunciarlo in
conformita' con le disposizioni del punto 4 del presente
articolo.
(3) Il presente Accordo, inclusi eventuali Protocolli aggiuntivi,
potranno essere emendati o rivisti con il reciproco consenso
delle Parti, tramite uno Scambio di Note, attraverso i canali
diplomatici.
(4) La denuncia richiesta da una delle Parti sara' notificata per
iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici, ed
avra' effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia
ricevuto notifica.
(5) La termine del presente Accordo non influira' sui programmi o le
attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente
concordato tra le Parti.
 
ARTICOLO 13
PROTOCOLLI AGGIUNTIVI

(1) Le Parti, al fine di attuare il presente Accordo, potranno
stipulare Protocolli aggiuntivi purche' non siano in contrasto
con il medesimo Accordo.
(2) I Protocolli aggiuntivi entreranno in vigore secondo le modalita'
indicate all'Articolo 12 (1).
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto e sigillato il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017

Parte di provvedimento in formato grafico