Gazzetta n. 104 del 5 maggio 2022 (vai al sommario) |
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LEGGE 14 aprile 2022, n. 42 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017. |
| Allegato
ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA
SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA
PREAMBOLO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa (denominati in seguito congiuntamente le "Parti" e separatamente la "Parte"); CONFERMANDO il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite; DESIDEROSI di accrescere la cooperazione tra le rispettive Forze Armate; ACCOMUNATI dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa rafforzera' le relazioni esistenti tra le Parti, HANNO CONCORDATO quanto segue:
ARTICOLO 1 PRINCIPI E SCOPI La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocita', uguaglianza ed interesse reciproco, avverra' in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti nonche', per quanto riguarda la Parte italiana, con la legislazione dell'Unione Europea, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa. |
| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso. |
| ARTICOLO 2 ATTUAZIONE
(1) Sulla base del presente Accordo le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale in campo militare, con i quali si determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno le designazioni, i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonche' le modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione. (2) Il Piano di cooperazione annuale sara' sottoscritto, di comune accordo, da rappresentanti autorizzati dalle Parti. (3) Le concrete attivita' di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Dipartimento della Difesa e dei Veterani Militari della Repubblica del Sud Africa. (4) Le consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica del Sud Africa, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali Accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le rispettive Forze Armate. |
| Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 2.383 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| ARTICOLO 3 CAMPI DI COOPERAZIONE La cooperazione tra le Parti potra' includere, ma non sara' limitata, ai seguenti campi: (a) politica di sicurezza e di difesa; (b) ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa; (c) operazioni di mantenimento della pace e di assistenza umanitaria; (d) organizzazione delle Forze Armate, strutture ed equipaggiamento di unita' militari, gestione del personale; (e) scambio di informazioni nel settore della Difesa; (f) prevenzione e controllo di questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento; (g) formazione, addestramento ed aggiornamenti in campo militare; (h) attivita' di cooperazione sulla sicurezza marittima e di contrasto alla pirateria; (i) sanita' militare; (j) storia militare; (k) sport militare; e (l) altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. |
| Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera (b), 7 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo. |
| ARTICOLO 4 MODALITA' DI COOPERAZIONE La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita': (a) visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari; (b) scambio di esperienze tra esperti delle Parti; (c) incontri tra rappresentanti delle Difesa; (d) scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da Istituzioni militari; (e) partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa; (f) partecipazione ad esercitazioni militari; (g) partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie; (h) visite di navi ed aeromobili militari; (i) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; (j) supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi della Difesa; e (k) altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 aprile 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Guerini, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Cartabia |
| ARTICOLO 5 ASPETTI FINANZIARI
(1) Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
(a) le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alla legislazione ed ai regolamenti nazionali; (b) le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dal trasporto, dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto. (2) Ferme restando le disposizioni del punto(1) (b), la Parte ospitante fornira' cure mediche ed odontoiatriche d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie civili, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese su richiesta. (3) Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti. |
| ARTICOLO 6 GIURISDIZIONE
(1) La Parte inviante ha il diritto esclusivo di esercitare la giurisdizione per quanto riguarda i reati commessi, nell'ambito delle attivita' di servizio, dal proprio personale sul territorio della Parte ospitante, adottando i provvedimenti giuridici consentiti dalla propria legislazione nazionale contro tale personale. (2) La Parte inviante informera', attraverso i canali diplomatici, la Parte ospitante del risultato di qualsiasi azione legale intrapresa contro tale personale. (3) Nei casi in cui la Parte ospitante ha il diritto esclusivo di esercitare la giurisdizione riguardo ai reati che non siano compiuti nell'ambito delle attivita' di servizio dal personale della Parte inviante, la medesima Parte esaminera' con accuratezza la richiesta della Parte inviante di rinunciare a tale esercizio per le questioni di particolare importanza umanitaria. (4) Nei casi in cui i membri della Parte inviante sono stati condannati per reati per i quali la legislazione nazionale della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale e / o di altre sanzioni contrarie alla legislazione della Parte inviante, tali sanzioni non saranno applicate. |
| ARTICOLO 7 RISARCIMENTO DEI DANNI
(1) Il risarcimento dei danni alla proprieta' o per lesioni o morte di un membro della Parte ospitante causato dal personale della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' disciplinato di comune accordo tra le Parti. (2) Il risarcimento dei danni alla proprieta' o per lesioni o morte di un privato cittadino della Parte ospitante causato dal personale della Parte inviante durante o in connessione con la propria missione o esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' disciplinato in conformita' alla legislazione nazionale della Parte ospitante. |
| ARTICOLO 8 COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA
(1) Le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione, ai sensi delle rispettive leggi nazionali ed obblighi internazionali, nei seguenti settori delle industrie della difesa: (a) navi e relativi equipaggiamenti; (b) aeromobili militari, elicotteri, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti; (c) carri e veicoli militari; (d) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; (e) armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; (f) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; (g) polveri, esplosivi e propellenti per uso militare; (h) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per l'uso militare; (i) materiali speciali blindati; (j) materiali specifici per l'addestramento militare; (k) macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; e (l) equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare. (2) Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sara' soggetto alle legislazioni nazionali delle Parti ed agli obblighi internazionali e potra' essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi. (3) Le Parti si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a terze Parti senza il preventivo consenso scritto della Parte che ha originariamente fornito il suddetto materiale. (4) La cooperazione nel campo dei materiali della Difesa sara' attuata attraverso:
(a) ricerca scientifica, test e progettazione; (b) scambio di esperienze nel campo tecnico; (c) reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; e (d) supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei materiali della Difesa. (5) Le Parti si impegneranno a darsi reciproca assistenza e collaborazione ai sensi del presente Accordo al fine di consentire alle industrie o alle organizzazioni delle Parti o ad entrambe di eseguire programmi e progetti, come previsto nell'ambito del presente Accordo. |
| ARTICOLO 9 DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE Nessuna disposizione del presente Accordo ridurra' o limitera' i diritti di proprieta' intellettuale esistenti o acquisiti, compresi brevetti o diritti d'autore delle Parti. |
| ARTICOLO 10 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
(1) Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. (2) Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate/ o trattate in conformita' alle leggi ed ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. (3) Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Competente Autorita' per la Sicurezza o altra Autorita' designata dalle Parti. (4) La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la seguente:
Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica del Sud Africa
SEGRETISSIMO TOP SECRET SEGRETO SECRET RISERVATISSIMO CONFIDENTIAL RISERVATO RESTRICTED (5) L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in possesso di un livello di adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. (6) Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. (7) Il trasferimento a terze Parti o Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione prevista dal presente Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' competente per la sicurezza della Parte originatrice. (8) Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da concludersi tra le rispettive Competenti Autorita' per la Sicurezza o da Autorita' per la Sicurezza designate dalle Parti. |
| ARTICOLO 11 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sara' risolta mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici. |
| ARTICOLO 12 ENTRATA IN VIGORE, EMENDAMENTI, DURATA E TERMINE
(1) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le Parti si informano reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. (2) Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a quando ciascuna delle Parti decidera', in qualunque momento, di denunciarlo in conformita' con le disposizioni del punto 4 del presente articolo. (3) Il presente Accordo, inclusi eventuali Protocolli aggiuntivi, potranno essere emendati o rivisti con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici. (4) La denuncia richiesta da una delle Parti sara' notificata per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici, ed avra' effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica. (5) La termine del presente Accordo non influira' sui programmi o le attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti. |
| ARTICOLO 13 PROTOCOLLI AGGIUNTIVI
(1) Le Parti, al fine di attuare il presente Accordo, potranno stipulare Protocolli aggiuntivi purche' non siano in contrasto con il medesimo Accordo. (2) I Protocolli aggiuntivi entreranno in vigore secondo le modalita' indicate all'Articolo 12 (1). IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto e sigillato il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede. Fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017
Parte di provvedimento in formato grafico |
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