IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che ha previsto, tra l'altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture - ora Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, che all'art. 216, comma 27-ter dispone che «ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina gia' contenuta nell'art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115; Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 secondo il quale «Il "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e' ridenominato "Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili"»; Vista la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta, che ha stabilito che il decreto del Ministro delle infrastrutture, ora Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente emanato anche qualora la percentuale di aumento, perche' operi l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata; Visti i dati pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programma zione_economico_finanziaria/inflaz_programmata/index.html elaborati su dati ISTAT e sui documenti programmatici, dai quali risulta il seguente scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato: anno 2021 scostamento in punti percentuali = 1,4;
Decreta:
Art. 1
Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno 2021. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2022
Il Ministro: Giovannini |