Gazzetta n. 106 del 7 maggio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA |
ORDINANZA 4 maggio 2022 |
Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana. (Ordinanza n. 2/2022). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2022) convertito in legge dalla legge del 7 aprile 2022, n. 29 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - anno 163, n. 90 del 16 aprile 2022); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 recante nomina del dott. Angelo Ferrari quale Commissario straordinario per la peste suina africana; Vista l'ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022); Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022 che ha inserito quali zone soggette a restrizione II i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria insistenti nella zona infetta e quali zone soggette a restrizione I i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria a confine con la zona infetta; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che individua le autorita' competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che, con riferimento al settore della sanita' animale di cui al comma 1, lettere c) ed e), stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429, e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 1/2022 del 25 marzo 2022 «Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana». Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del portale del Ministero della salute; Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la peste suina africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021; Visto il dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022 concernente «Istituzione di una zona infetta a seguito di conferma di casi di peste suina africana nei selvatici» ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; Visto il dispositivo dirigenziale DGSAF, prot. n. 1195, del 18 gennaio 2022 recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della peste suina africana; Considerato che l'art, 1, comma 5, del decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito in legge dalla legge n. 29 del 07 aprile 2022 prevede che la vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo sia esercitata dal Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (CUFAA), nonche' dall'ASL competente per territorio; Ritenuto opportuno fornire disposizioni per l'effettuazione della vigilanza da parte dei Reparti territoriali del CUFAA;
Dispone:
Art. 1
Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano i cui territori ricadono nelle zone di restrizione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni), al fine di consentire ai Reparti territoriali del CUFAA di svolgere la vigilanza, a campione, prevista dal decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito in legge dalla legge n. 29 del 7 aprile 2022, comunicano agli stessi Reparti territoriali del CUFAA, secondo modalita' da definirsi, i seguenti dati: a) programmazione settimanale di ogni attivita' venatoria e di controllo faunistico, ove autorizzata, comprendente le modalita' operative e il personale coinvolto; b) rendicontazione settimanale delle attivita' di cui al punto a) con l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad esercitare il controllo. |
| Art. 2
Nelle predette zone di restrizione sara' cura dei Reparti territoriali del CUFAA vigilare sulla corretta apposizione della specifica segnaletica di avviso di accesso alle zone infette, sul rafforzamento delle barriere fisiche autostradali, alla verifica dell'integrita' di quelle poste intorno alla zona di circolazione virale, sul divieto di foraggiamento dei cinghiali selvatici nonche' sugli altri divieti previsti dall'ordinanza del Commissario alla PSA n. 1/2022. Periodicamente e comunque a cadenza almeno mensile i suddetti Reparti territoriali del CUFAA relazionano al Commissario straordinario alla PSA sugli esiti dell'attivita' di vigilanza effettuata ai sensi della presente ordinanza. Roma, 4 maggio 2022
Il Commissario straordinario: Ferrari |
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