Gazzetta n. 106 del 7 maggio 2022 (vai al sommario)
LEGGE 5 maggio 2022, n. 44
Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. La Repubblica riconosce il giorno 26 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, al fine di conservare la memoria dell'eroismo dimostrato dal Corpo d'armata alpino nella battaglia di Nikolajewka durante la seconda guerra mondiale, nonche' di promuovere i valori della difesa della sovranita' e dell'interesse nazionale nonche' dell'etica della partecipazione civile, della solidarieta' e del volontariato, che gli alpini incarnano.
2. Le iniziative di cui all'articolo 2 per la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini si svolgono, di norma, l'ultima domenica del mese di gennaio.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
 
Art. 2

1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche e mostre fotografiche, nonche' testimonianze sull'importanza della difesa della sovranita' nazionale, delle identita' culturali e storiche, della tradizione e dei valori etici di solidarieta' e di partecipazione civile che il Corpo degli alpini incarna.
2. Gli organi competenti di cui al comma 1 prevedono, ove possibile, il coinvolgimento dell'Associazione nazionale alpini nella promozione delle iniziative indicate al medesimo comma.

Note all'art. 2:
- La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante: «Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
7 aprile 2014, n. 81.
 
Art. 3

1. La Giornata di cui all'articolo 1 non e' considerata solennita' civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949,
n. 260, recante: "Disposizioni in materia di ricorrenze
festive" e' il seguente:
«Art. 3. Sono considerate solennita' civili, agli
effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e
dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti
giorni:
l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del
Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione
popolare di Napoli.»
 
Art. 4

1. In considerazione dell'alto valore educativo, sociale e culturale della Giornata di cui all'articolo 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative per la celebrazione della Giornata medesima.
 
Art. 5

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 2022

MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardiasigilli: Cartabia