Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 25 marzo 2022 |
Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti de minimis nel settore agricolo; Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e successive modificazioni, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e successive modificazioni, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita', e in particolare l'art. 17 «Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato); Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»; Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'art. 10-ter, riguardante il «Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune», come modificato da ultimo dall'art. 68, commi 13 e 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, concernente «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11; Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione; Vista la comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020, dell'8 maggio 2020, del 29 giugno 2020, del 13 ottobre 2020, del 28 gennaio 2021 e del 18 novembre 2021, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020, C 164 del 13 maggio 2020, C 218 del 2 luglio 2020, C 340 I del 13 ottobre 2020, C 34 del 1° febbraio 2021 e C 473 del 24 novembre 2021; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 165 del 18 luglio 2018, avente ad oggetto «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; Visto il decreto dei Capi Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale e delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica 13 luglio 2021, prot. n. 321361, concernente «Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni»; Considerate le difficolta' finanziarie degli agricoltori determinate dal perdurare della pandemia di COVID-19 e dalle gravi perturbazioni del mercato delle materie prime e dell'energia con conseguente aumento dei fattori di costi variabili della produzione; Considerato che, ai sensi dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli aiuti connessi all'anticipazione possono essere concessi, in base al comma 2, in regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, o, in alternativa, in base al comma 2-bis, nell'ambito del sopracitato «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» nel periodo di vigenza dello stesso «Quadro»; Considerato che le misure previste dal sopracitato «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», con la VI modifica del 18 novembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 473 del 24 novembre 2021, sono state prorogate fino al 30 giugno 2022 dalla Commissione, che ha ritenuto probabile che non sia necessaria un'ulteriore proroga oltre il 30 giugno 2022 delle misure di cui alle sezioni da 3.1 a 3.12; Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dal comma 2, dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, consentendo agli organismi pagatori di dar corso all'anticipazione ivi prevista; Ritenuto, in caso di ulteriore proroga della misura 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, come modificato da ultimo dall'art. 68, comma 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, consentendo agli organismi pagatori di dar corso all'anticipazione ivi prevista; Ritenuto che occorre definire un livello minimo del finanziamento, erogabile a titolo di anticipazione da correlare all'attivita' d'impresa, la cui entita' dovra' essere superiore a euro 900,00; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 16 marzo 2022;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. In attuazione dell'art. 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori riconosciuti possono concedere un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013. L'anticipazione e' concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 citata in premessa. L'anticipazione cosi' concessa non comporta elementi di aiuto di Stato. 2. Gli interessi da corrispondere sulle anticipazioni di cui al comma 1 e al comma 3 del presente articolo sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce, rispettivamente, aiuto di Stato nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 o aiuto di Stato notificato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» citata in premessa. 3. In caso di ulteriore proroga della misura 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» richiamato nelle premesse, in alternativa al comma 2 dell'art. 10-ter, decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori riconosciuti possono concedere un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, ai sensi dell'art. 10-ter, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. |
| Allegato
Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252
Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. In attuazione delle disposizioni di legge, il presente decreto stabilisce che gli organismi pagatori eroghino una somma pari al 70% dei pagamenti diretti spettanti al richiedente, che sara' possibile compensare, senza interessi a carico degli agricoltori, in sede dei pagamenti degli aiuti PAC. In tale caso l'aiuto e' costituito dall'interesse calcolato sull'importo erogato, per il periodo dalla data di erogazione alla data 30 giugno 2022, sulla base del tasso di interesse attualizzato definito ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. Oneri eliminati. Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri. Oneri introdotti. Denominazione dell'onere: 1. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 6, comma 1: comunicazione; domanda; documentazione; altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: per l'anno 2022 la possibilita' di ottenere un aiuto di Stato ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, in alternativa al comma 2 del medesimo art. 10-ter, e' subordinata alla proroga della misura 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». |
| Art. 2
Modalita' di attivazione
1. Ai sensi dell'art. 10-ter, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori fanno fronte all'erogazione dell'anticipazione attraverso movimenti sulla liquidita' messa a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. L'organismo pagatore concede, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione, entro il 31 luglio 2022, una sovvenzione di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata, determinata ai sensi dell'art. 4, comma 2, per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo e attualizzati con il metodo indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 citata in premessa. 3. Il valore della sovvenzione di cui al comma 2 non eccede: il massimale previsto dall'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013; ovvero, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, il massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli al punto 23 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», tenuto conto di eventuali importi erogati ai sensi del medesimo Quadro temporaneo anche nell'anno 2020 e 2021. 4. Gli organismi pagatori che attivano l'aiuto sono tenuti alle verifiche ed agli adempimenti di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. |
| Art. 3
Modalita' di compensazione dell'anticipazione
1. La compensazione dell'anticipazione erogata e' operata a partire dal 16 ottobre 2022, mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2022. |
| Art. 4
Soggetti beneficiari e base di calcolo
1. Le anticipazioni e le sovvenzioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono concesse agli agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 che presentano una domanda unica nel 2022 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013. 2. L'importo dell'anticipazione e' stabilito in misura pari al 70 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013, considerando le misure per le quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilita' entro la data di scadenza definita all'art. 2, comma 2, del presente provvedimento. 3. Sono altresi' escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica con attivita' di pascolamento, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'anticipazione non e' possibile effettuare gli specifici controlli. 4. L'anticipazione e' concessa qualora l'importo, calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 2, risulti superiore a 900,00 euro. 5. La concessione dell'anticipazione al cedente titoli rende inefficaci le domande di trasferimento presentate successivamente a tale data e comunque sino alla sua compensazione. |
| Art. 5
Casi di esclusione
1. Sono esclusi dall'anticipazione: a) i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'organismo pagatore; b) i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti adottati dall'organismo pagatore; c) i soggetti che gia' beneficiano dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli organismi pagatori con gli istituti bancari; d) i soggetti cedenti titoli il cui trasferimento non e' perfezionato alla data di concessione dell'anticipazione. 2. Inoltre, per quanto riguarda gli aiuti concessi: ai sensi del de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, devono essere rispettate le condizioni di cui all'art. 1 «Campo d'applicazione» del medesimo regolamento; ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», sono escluse le aziende in difficolta' prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del medesimo «Quadro temporaneo». |
| Art. 6
Presentazione delle domande
1. Le domande di anticipazione e sovvenzione di cui all'art. 1 sono presentate entro il termine di presentazione della domanda unica con le modalita' stabilite dall'organismo pagatore competente. |
| Art. 7
Cumulo
1. Gli aiuti concessi in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi ai sensi di altri regimi autorizzati in virtu' della comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», citata in premessa, nel rispetto di quanto disposto dal punto 20 della comunicazione medesima in materia di cumulo degli aiuti. 2. I casi di cumulo con il regime de minimis sono regolati dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1408/2013. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 2022
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 333 |
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