Gazzetta n. 108 del 10 maggio 2022 (vai al sommario) |
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DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2022 |
Inserimento dell'intervento volto alla messa in sicurezza dell'intera discarica di Malagrotta (Roma) tra i compiti attribuiti al commissario unico Gen. B. dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Vadala'. |
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IL CONSIGLIO DEI MINISTRI Nella riunione del 18 febbraio 2022
Visti gli articoli 117, quinto comma e 120 della Costituzione; Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 120 della Costituzione ove si prevede che il Governo puo' sostituirsi a organi delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria e nel caso di possibile lesione all'unita' giuridica ed economica; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la direttiva 1999/31/ CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'art. 13, concernente la «procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura» delle discariche; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, attuativo della predetta direttiva 1999/31/CE e, in particolare, l'art. 12, avente ad oggetto la procedura di chiusura delle discariche; Visto l'art. 14, lettere b) e c) della direttiva 1999/31/CE che impone l'adozione delle misure necessarie a rendere conforme o a chiudere definitivamente le discariche preesistenti all'entrata in vigore della medesima ossia le discariche autorizzate o in funzione al 16 luglio 2001; Visto l'art. 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'attuazione del citato art. 120 della Costituzione; Visto, altresi', l'art. 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede, tra l'altro, che «Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorita' fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica»; Visto l'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui, «in relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma e 120, secondo comma della Costituzione [...] i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti»; Visto l'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, che, introducendo ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale, ha previsto al comma 1, per il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014, la possibilita' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento; Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 5 del decreto-legge n. 111 del 2019, con il quale e' stato previsto che il suddetto Commissario unico, scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed e' collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. Al predetto Commissario e' corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale, che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Visto l'art. 5, comma 3 del citato decreto-legge n. 111 del 2019, con il quale si prevede la possibilita', per il Commissario unico, di avvalersi di una struttura di supporto composta da personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto, inoltre, il comma 5 dello stesso art. 5, come modificato dall'art. 1, comma 747, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore al 2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi; Visto l'art. 43, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», con il quale sono apportate modificazioni all'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, prevedendo, attraverso l'introduzione del comma 1-bis, che «le funzioni e le attivita' del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonche' su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati gia' previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorita' di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico»; Visto, altresi', l'art. 43, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con il quale sono apportate modificazioni all'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, in ragione del quale al comma 1, dopo le parole «ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «eccetto i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis»; Visto, inoltre, l'art. 43, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, con il quale sono apportate modificazioni all'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, in ragione del quale «Il Commissario unico puo' avvalersi fino a un massimo di tre subcommissari, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui. Agli oneri di cui al comma 1, lettera d), pari a 324.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»; Atteso che, la discarica di Malagrotta in Roma, per presunte violazioni della direttiva 1999/31/CE sulla chiusura e fase post-operativa, risulta oggetto di apertura del «Pilot 9068/2016/ENVI Malagrotta», meccanismo di cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri che consente di verificare se il diritto dell'Unione sia rispettato e correttamente applicato in seno ad essi e che mira a risolvere eventuali violazioni del diritto dell'Unione in modo efficace evitando, per quanto possibile, l'avvio formale di una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); Tenuto conto della necessita' pertanto di intervenire tempestivamente per eseguire gli interventi sulla citata discarica collocata nel Comune di Roma e della necessita' di adottare, nel piu' breve tempo possibile, provvedimenti idonei a garantire l'adeguamento o la chiusura degli impianti ai sensi della vigente normativa al fine di evitare nel piu' breve tempo possibile il rischio di inquinamento ambientale e una possibile condanna dello Stato italiano tenuto conto dell'entita' e della complessita' tecnica degli interventi, nonche' dell'estensione dell'area interessata, della tempistica degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, e considerato, altresi', un coefficiente temporale di sicurezza tale da consentire di fare fronte ad eventuali imprevisti; Viste le delibere del Consiglio dei ministri adottate nelle riunioni del 24 marzo 2017, del 22 novembre 2017 e dell'11 giugno 2019, con le quali il Generale B. Giuseppe Vadala', dell'Arma dei carabinieri e' stato nominato, ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della legge n. 234 del 2012, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa sulle discariche, per complessivi ottantuno siti oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014; Vista la nota n. 0008004 del 5 gennaio 2022, con la quale la Regione Lazio ha chiesto la disponibilita' del Commissario gia' nominato, ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, della citata legge n. 234 del 2012, ad assumere tale ruolo per l'attuazione dell'intervento EU Pilot n. 9068/16 ENVI - Chiusura e fase post-operativa della discarica di Malagrotta in base alla direttiva 1999/31/CE, stante l'intervenuta modifica normativa prevista dall'art. 43, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in ragione dell'urgenza di definire il procedimento di messa in sicurezza della discarica, atteso che l'intervento prevede la realizzazione della copertura superficiale finale dell'intera discarica di Malagrotta (Roma) ai sensi della piu' recente normativa (decreto legislativo n. 121/2020 e successive modificazioni ed integrazioni), e che trattandosi di finanziamento con fondi FSC 2020-2024, l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti dovra' perfezionarsi entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 11-novies (Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione) della legge 17 giugno 2021, n. 87, e i lavori dovranno essere conclusi, collaudati e rendicontati entro il 31 dicembre 2025; Valutati i risultati conseguiti dal Commissario straordinario Generale B. CC. Giuseppe Vadala' nell'adempimento del compito di realizzare gli interventi necessari all'adeguamento delle discariche gia' oggetto delle citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea alla vigente normativa; Considerato che il Generale B. CC. Giuseppe Vadala', per tutta la durata dell'incarico, e' collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo presso il Ministero della transizione ecologica a decorrere dalla data della presente delibera; Vista la dichiarazione rilasciata dal Gen. B. CC. Giuseppe Vadala' in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilita' e di incompatibilita', ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola; Visto il curriculum vitae del Gen. B. CC. Giuseppe Vadala'; Ritenuto che il Gen. B. CC. Giuseppe Vadala' e la sua struttura siano in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali alle esperienze maturate; Ritenuto necessario dare esecuzione alle previsioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, cosi' come modificato dall'art. 43, del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, convertito con legge n. 233 del 29 dicembre 2021; Considerato che il mancato, ritardato o non completo adeguamento alla normativa vigente della discarica di Malagrotta in Roma puo' comportare il rischio di inquinamento ambientale e una possibile condanna dello Stato italiano e che in ragione dell'entita' e della complessita' tecnica degli interventi, nonche' dell'estensione dell'area interessata, della tempistica degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, la mancata tempestiva adozione di provvedimenti puo' determinare un grave pregiudizio agli interessi nazionali; Sentiti i soggetti interessati, ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; Vista la nota di invito rivolta al presidente della giunta regionale della Regione Lazio; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica;
Delibera:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 cosi' come integrato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al Gen. B. Giuseppe Vadala', dell'Arma dei carabinieri, gia' nominato, ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, appartenente ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, e' attribuito il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta in ragione della procedura di preinfrazione EU Pilot n. 9068/16 ENVI per violazione degli obblighi imposti dall'art. 14, lettere b) e c) della direttiva 1999/31/CE. 2. Ai sensi dell'art. 41, comma 2-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni per tutta la durata del mandato il Commissario unico e' autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 3. Il Commissario unico svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2020. 4. La Regione Lazio esercita il diritto di rivalsa, in relazione alle somme, anticipate, ai sensi del codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli interventi di cui al presente decreto, verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese stesse. |
| Art. 2
1. Al predetto Commissario e' corrisposto, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi. 2. Il compenso di cui al comma 1 verra' determinato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. |
| Art. 3
1. Ai tre Subcommissari individuati all'interno della struttura di supporto dal Commissario unico, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, convertito con legge n. 233 del 29 dicembre 2021 di cui alle premesse, e' riconosciuta una indennita' onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalita' del citato comma 1, lettera d) e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui. 2. Al fine di perseguire concretamente la necessita' di operare tempestivamente l'esecuzione degli interventi sulla discarica di Malagrotta collocata nel Comune di Roma e della necessita' di adottare, nel piu' breve tempo possibile, provvedimenti idonei a garantire l'adeguamento o la chiusura degli impianti ai sensi della vigente normativa al fine di evitare celermente il rischio di inquinamento ambientale e una possibile condanna dello Stato italiano, tenuto conto dell'entita' e della complessita' tecnica degli interventi, nonche' dell'estensione dell'area interessata, della tempistica degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, e considerata, altresi', la necessita' temporale ristretta per fronteggiare le relative problematiche, si assicura la misura di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, a favore di tutto il personale facente parte della struttura commissariale. 3. Le risorse finanziarie necessarie per le citate esigenze operative per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni, sono poste a valere su una quota, non superiore al 2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi. |
| Art. 4
1. Al fine di agevolare gli interventi di cui al comma 1, il Commissario unico puo' avvalersi, quale stazione appaltante, anche dell'unita' tecnica amministrativa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. La presente delibera e' trasmessa ai competenti organi per il controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi Il Ministro della transizione ecologica Cingolani
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1036 |
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