Gazzetta n. 108 del 10 maggio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 10 marzo 2022 |
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/99/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'art. 32 della Costituzione; Vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi; Vista la direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante «Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali», e, in particolare, l'art. 88 che individua i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto rinviando alle tabelle allegate e prevede che con decreto dei Ministri per la sanita' e per la marina mercantile, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, possono essere aggiornate o modificate le medesime tabelle; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali»; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, recante «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca»; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri»; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, recante «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante «Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto», e, in particolare, l'articolo 75; Visto il decreto direttoriale 1° ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 novembre 2015, n. 269, recante «Modificazioni della Tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico»; Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento delle dotazioni di medicinali e di altro materiale sanitario, ivi compresi i presidi salvavita, per le navi al fine di evitare possibili conseguenze sulla sicurezza e sulla salute sia del personale marittimo sia dei passeggeri, in attuazione della menzionata direttiva (UE) 2019/1834;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, le navi mercantili da traffico e da pesca, nonche' le imbarcazioni e le navi da diporto devono avere in dotazione, secondo le istruzioni indicate nell'allegato 1 al presente decreto, i medicinali, le attrezzature mediche e gli antidoti indicati nelle tabelle riportate nell'allegato 2 al presente decreto. 2. Il controllo delle dotazioni mediche delle navi avviene secondo lo schema di cui all'allegato 3 al presente decreto. 3. L'allegato 1 - «Istruzioni», l'allegato 2 - «Tabelle dotazioni» e l'allegato 3 - «Schema generale per il controllo delle dotazioni mediche delle navi» costituiscono parte integrante del presente decreto. 4. Il decreto direttoriale 1° ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 del 18 novembre 2015, cessa di trovare applicazione. |
| Allegato 1
Istruzioni 1 - Tabelle Tabella «A»: quantita' minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla: navigazione litoranea, cosi' come definita dall'art. 1, punto 40, del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 6 miglia dalla costa, nonche' per le unita' adibite al trasporto passeggeri di classe C, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45); navigazione nazionale costiera e internazionale costiera, cosi' come definite dall'art. 1, punti 39 e 37, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti appartenenti allo stesso Stato o a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa, nonche' per le unita' adibite al trasporto passeggeri di classe B, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45); navigazione locale, cosi' come definita dall'art. 1, punto 41, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge all'interno di porti, ovvero rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 3 miglia dalla costa, nonche' per le unita' adibite al trasporto passeggeri di classe D, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45); pesca costiera ravvicinata, cosi' come definita dall'art. 9, comma 3, del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (navigazione che si svolge fino a 40 miglia dalla costa); navigazione da diporto «senza alcun limite», effettuata da imbarcazioni e navi da diporto come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, con personale imbarcato e impiegate in attivita' di noleggio. Tabella «B»: quantita' minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla: navigazione nazionale, cosi' come definita dall'art. 1, punto 38, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa nonche' per le unita' adibite al trasporto passeggeri di classe A, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45); pesca mediterranea o d'altura, cosi' come definita dall'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Tabella «C»: quantita' minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla: navigazione internazionale breve e lunga, cosi' come definita dall'art. 1, punti 35 e 36, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (lunga: navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; breve: navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 200 miglia da un porto o da una localita' ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreche' la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non superi 600 miglia); pesca oltre gli stretti od oceanica, cosi' come definita dall'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Tabella «D»: quantita' minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla: navi abilitate alla pesca costiera locale, cosi' come definita dall'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (fino a 12 miglia dalla costa); navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata, cosi' come definita dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (pesca che si svolge entro 20 miglia dalla costa); imbarcazioni e navi da diporto non ricomprese tra quelle indicate nella Tabella A. 2 - Prescrizioni e disposizioni generali Le prescrizioni dei farmaci possono essere effettuate da un medico di fiducia del proprietario o dell'armatore dell'unita' ovvero da personale medico di uno degli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera - USMAF del Ministero della salute. Le prescrizioni sono redatte a norma di legge a seconda del tipo di farmaco o di articolo o presidio medico-chirurgico necessario. Le Tabelle allegate al presente decreto indicano le dotazioni minime che devono essere garantite a bordo delle navi mercantili battenti bandiera nazionale affinche' ne venga autorizzata la «spedizione», vale a dire la partenza dal porto da parte dell'Autorita' marittima. Tuttavia, il quantitativo indicato di medicinali, attrezzature mediche e antidoti, in quanto dotazione minima, potrebbe risultare non sempre sufficiente, in relazione al numero delle persone presenti a bordo della nave, all'attivita' svolta da questa e alle possibili emergenze cui l'unita' puo' andare incontro in ragione della sua specifica attivita' nonche' di eventi naturali o provocati dall'uomo. Quanto sopra assume maggiore rilevanza se riferito a navi passeggeri destinate ai servizi di crociera, in cui in base al numero di persone imbarcate, alla distanza tra gli scali programmati e al numero di potenziali utenti, le dotazioni di medicinali, attrezzature mediche e antidoti devono necessariamente essere proporzionate in modo da soddisfare tutte le necessita' ipotizzabili durante il viaggio. Persiste l'obbligo, previsto dalla vigente normativa, di detenere, tra le dotazioni di bordo, i farmaci e quant'altro necessario, in occasione del trasporto di materiali e sostanze pericolose, a seguito di una accurata e puntuale analisi del rischio, secondo le prescrizioni del Medical First Aid Guide (MFAG). Le Tabelle allegate al presente decreto non comprendono le attrezzature e gli arredi che devono essere comunque presenti a bordo e che rappresentano un prerequisito per il funzionamento del servizio sanitario della nave. Per le navi ove sono previsti un apposito locale infermeria e/o un ospedale di bordo, si annoverano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: il frigorifero, la sterilizzatrice, il lettino visite, il lavandino, le lampade direzionali, gli armadietti e le vetrinette per la conservazione dei materiali, i locali e i servizi igienici, le docce e quant'altro dovra' risultare anche in sede di verifica delle condizioni di igiene e abitabilita' o di idoneita' al trasporto passeggeri per il rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente. Per le unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo valgono le indicazioni dell'art. 90 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto). 3 - Registrazioni A bordo delle unita' che, ai sensi del presente decreto, debbono essere dotate dei medicinali elencati nelle Tabelle A, B e C, e' tenuto apposito registro generale di carico e scarico dei farmaci; a bordo delle unita' provviste di medicinali di cui alle tabelle B e C e' tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico di farmaci stupefacenti. Va inoltre tenuto un registro delle attrezzature mediche in cui venga riportato: presenza, stato ed eventuale scadenza. 4 - Cassette di pronto soccorso e dotazioni sanitarie delle imbarcazioni di salvataggio Ogni nave, limitatamente alle Tabelle B e C, deve detenere comunque almeno una dotazione (in cassetta, borsone o zaino) di Pronto soccorso nella quale inserire una aliquota dei farmaci e presidi previsti, utili a un primo soccorso che possa essere effettuato in qualsiasi punto della nave o in occasione di interventi di salvataggio fuori bordo. Detta cassetta/borsone/zaino deve essere a chiusura stagna, facilmente asportabile e posizionata/o in luogo noto e predisposta/o in modo da essere impermeabile all'acqua. Le dotazioni sanitarie delle imbarcazioni di salvataggio sono controllate secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' marittima. Le cassette sono munite di chiusura tale da consentire, qualora ritenuto opportuno, lo smaltimento e il reintegro dei farmaci e dei presidi scaduti senza dover necessariamente invalidare l'intero kit di dotazioni, nonche' tale da rendere piu' agevole il controllo periodico. 5 - Controlli I controlli delle dotazioni del materiale sanitario di bordo sulle unita' sotto le 200 tonnellate di stazza lorda che, a norma del presente decreto, siano tenute a essere provviste di medicinali, attrezzature mediche e antidoti di cui alle annesse Tabelle A, B e C, sono effettuati dall'Autorita' marittima, insieme con l'Autorita' sanitaria marittima, con periodicita' annuale, come previsto dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Fatto salvo quanto indicato dall'art. 5-ter del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i controlli sulle unita' di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate hanno luogo nelle forme e con le modalita' e le tempistiche stabilite dalla normativa vigente in materia di sanita' marittima e di sicurezza della navigazione. Sulle unita' tenute a esserne provviste, i controlli delle cassette di pronto soccorso e del loro contenuto, di cui alla annessa Tabella D, sono effettuati dall'Autorita' marittima in occasione dei controlli delle altre dotazioni di bordo, con le modalita' e le tempistiche stabilite per queste ultime dai regolamenti di sicurezza. E' consentita la detenzione di farmaci costituiti da molecole analoghe a quelle indicate a parita' di quantitativi sovrapponibili e con identiche indicazioni terapeutiche, nonche' di strumenti, dispositivi e articoli sanitari analoghi a quelli prescritti, salvo diversa indicazione da parte degli Uffici di sanita' marittima, aerea o di frontiera del Ministero della salute in sede di controllo periodico o occasionale. Per i mezzi ad uso esclusivamente portuale, si fa riferimento alle dotazioni indicate nella Tabella D; in casi di utilizzo dei suddetti mezzi per le attivita' indicate nelle varie concessioni (assistenza, salvaguardia della vita umana in mare) fuori dalla rada si fa riferimento alle dotazioni della Tabella relativa alla navigazione alla quale la nave e' abilitata. |
| Allegato 2
TABELLE DOTAZIONI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3
SCHEMA GENERALE PER IL CONTROLLO DELLE DOTAZIONI MEDICHE DELLE NAVI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Istituzione del Tavolo permanente di verifica
1. Presso la Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria del Ministero della salute e' istituito un Tavolo permanente per lo svolgimento delle verifiche necessarie al tempestivo aggiornamento del presente decreto, in coerenza con le disposizioni delle istituzioni dell'Unione europea. 2. Il Tavolo permanente di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 2022
Il Ministro della salute Speranza
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1010 |
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