Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 marzo 2022
Campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2022.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2000), recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 14 giugno 2004), recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2012), recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Vista la legge 3 agosto 2017, n. 123 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2017), concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;
Visto il decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018), recante la ripartizione dei contingenti nazionali di cattura per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, recante ulteriori disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso 2019;
Visto il decreto ministeriale n. 235 del 30 maggio 2019, recante l'assegnazione di quote individuali di cattura alle tonnare fisse di cui alla tabella A del predetto decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019;
Vista la nota n. 125738 del 17 marzo 2022, recante disposizioni per la pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «Palangaro-LL», per l'anno 2022;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 354/22 del 28 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 252/1 del 16 settembre 2016, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009;
Visto il regolamento (UE) 2017/2107, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 315/1 del 30 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tunnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007;
Vista la raccomandazione ICCAT n. 19-04, recante un Piano pluriennale di gestione per la salvaguardia dello stock di tonno rosso nell'Atlantico occidentale e nel Mediterraneo;
Vista la raccomandazione ICCAT n. 21-08, recante modifiche formali alla precedente n. 19-04;
Visto l'art. 53 del regolamento (UE) 2019/833, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 141/1 del 28 maggio 2019, recante, nello specifico, la modifica di alcuni articoli del richiamato regolamento (UE) 2016/1627, al fine di adeguarli alle previsioni delle suddette norme internazionali;
Visto il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio del 27 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 21/1 del 31 gennaio 2022, con il quale e' stato ripartito, tra le flotte degli Stati membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualita' 2022, confermando all'Italia una quota nazionale pari a 4.745,34 tonnellate;
Visto il Piano annuale di pesca e di capacita' (2022) trasmesso alla Commissione europea, in data 8 febbraio 2022, con il quale questa Amministrazione, in ragione della sostanziale invarianza (rispetto al 2021) del richiamato contingente nazionale di cattura assegnato per il 2022, ha richiesto, nel rispetto dei suddetti obblighi sovranazionali, la conferma dei medesimi massimali di operatori autorizzabili, in ciascuno dei settori professionali, gia' riconosciuti a valere sulla precedente campagna di pesca 2021;
Considerato che, nell'ambito del negoziato unionale, finalizzato alla definizione del Piano annuale di pesca e di capacita' dell'Unione europea (2022), anche per la corrente annualita', e' stata riconosciuta all'Italia, la possibilita' di autorizzare un numero massimo di ventuno imbarcazioni, nel settore della circuizione, di quaranta imbarcazioni, nel settore del palangaro e di sei impianti, nel settore della tonnara fissa;
Ritenuto, pertanto, in ragione del suddetto contingente nazionale di cattura definitivamente spettante all'Italia per il 2022, nonche' delle risultanze del citato negoziato unionale, di poter confermare, anche per la corrente annualita', tanto lo schema di ripartizione di detto contingente, quanto la composizione quantitativa e qualitativa dei settori nazionali autorizzati alla cattura bersaglio del tonno rosso con i sistemi «circuizione (PS)», «palangaro (LL)»e «tonnara fissa (TRAP)», in virtu' delle rispettive configurazioni storicamente, giuridicamente ed amministrativamente determinatesi;
Vista la sentenza n. 5123/2014 del 15 maggio 2014, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Seconda Sezione Ter - ha accertato l'illegittimita' del decreto ministeriale 11 marzo 2013 (recante la ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso, a valere sull'annualita' 2013), limitatamente alla parte del provvedimento in cui non veniva previsto che la cessione delle quote potesse avvenire esclusivamente nell'ambito del medesimo sistema di pesca;
Ritenuto di dover disciplinare le operazioni di trasferimento dei contingenti individuali di cattura, in ossequio al dispositivo della richiamata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 5123/2014;
Considerato che, con la sentenza n. 7759/2019 del 24 ottobre 2019, la Sezione Terza del Consiglio di Stato, preso atto anche delle richiamate determinazioni assunte dall'Amministrazione nel corso della campagna 2019, ha, in sede giurisdizionale, parzialmente riformato la precedente sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, n. 4000/2018 del 12 aprile 2018, riconoscendo, pur in assenza di un precipuo obbligo rinvenibile nella vigente normativa sovranazionale, anche al settore «tonnara fissa (TRAP)» l'attribuzione di contingenti individuali di cattura, nonche' l'applicazione del medesimo meccanismo di flessibilita' attualmente previsto per il settore «palangaro (LL)»;
Considerato, inoltre, che, con successiva sentenza n. 13/2020 del 2 gennaio 2020, lo stesso Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, preso atto della suddetta pronuncia del superiore Consiglio di Stato, ha evidenziato, quali profili di legittimita' del criterio di ripartizione adottato nel richiamato decreto ministeriale n. 235 del 30 maggio 2019, il rispetto del contingente «storico» del 2018 (per gli impianti autorizzati fino a detta annualita'), nonche' la suddivisione paritaria della sola quanta aggiuntiva spettante al settore «tonnara fissa (TRAP)» (per i nuovi impianti autorizzati a decorrere dal 2019);
Ritenuto, pertanto, in assenza di un precipuo obbligo rinvenibile nella vigente normativa sovranazionale, di dover procedere, unicamente in ragione del suddetto indirizzo giurisprudenziale, alla determinazione e conseguente attribuzione, anche per la corrente campagna di pesca 2022, di contingenti individuali di cattura a ciascuno degli impianti autorizzati alla pesca bersaglio del tonno rosso, con il sistema «tonnara fissa (TRAP)»;
Considerato che, in applicazione al paragrafo 38 della citata raccomandazione ICCAT n. 18-02, il richiamato art. 53 del regolamento (UE) 2019/833, ha novellato le attuali disposizioni unionali in materia di catture accessorie di tonno rosso, stabilendo l'incremento della percentuale ammessa, in sede di sbarco, dal 5% al 20%, ovvero che detta percentuale possa essere calcolata su base annuale, unicamente per le imbarcazioni ricadenti nella fattispecie della «piccola pesca costiera» (come definita al paragrafo 3, lettera w), della citata raccomandazione ICCAT 19-04, nonche' al comma 1 dell'art. 3 del richiamato decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019);
Considerato che i dati di cattura del triennio 2017-2019 evidenziano come l'esaurimento del contingente cosiddetto «indiviso (UNCL)» e la conseguente interruzione definitiva dei prelievi accessori di tonno rosso, occorrano, generalmente, tra la fine del mese di maggio e l'inizio del mese di giugno;
Considerato che entrambe le suddette modifiche in materia di catture accessorie, potrebbero determinare una rilevante anticipazione delle consuete tempistiche di esaurimento del predetto contingente «indiviso (UNCL)», con il conseguente e piu' che potenziale rischio di non poter assicurare, soprattutto in termini temporali, la necessaria copertura di tutti i prelievi di tonno rosso non imputabili ai contingenti rispettivamente assegnati ai settori autorizzati alle catture bersaglio di detta specie ittica;
Considerato, altresi', che, in ragione delle loro caratteristiche tecnico-operative, le imbarcazioni storicamente e tradizionalmente denominate «feluche» possono ricondursi, a pieno titolo, nella definizione di piccola pesca costiera di cui alla predetta norma internazionale;
Ritenuto, pertanto, di dover adeguare, anche in ragione del principio precauzionale, le attuali disposizioni nazionali, in materia di catture accessorie di tonno rosso, al mutato quadro normativo sovranazionale di riferimento, confermando, anche per la corrente annualita' 2022, l'incremento del predetto contingente «indiviso (UNCL)» e la contestuale implementazione di un adeguato sistema di monitoraggio e controllo sulla percentuale ammessa, soprattutto nei casi in cui il calcolo della medesima sia consentito su base annuale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
Visto il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, che proroga la fine dello stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022;
Ritenuto, pertanto, di non dover adottare alcuna misura urgente a valere sulla corrente campagna di pesca 2022, ma di dover ripristinare le disposizioni vigenti nel corso delle campagne di pesca precedenti al 2020;

Decreta:

Art. 1

Ripartizione del contingente nazionale di cattura

1. Il contingente complessivo di 4745,34 tonnellate, definitivamente assegnato all'Italia, per la campagna di pesca 2022 e' ripartito tra i sistemi di pesca, secondo lo schema di seguito indicato:
===================================================================== | Sistema | % | Tonnellate | +====================================+===========+==================+ |Circuizione (PS) | 72,729 | 3451,24 | +------------------------------------+-----------+------------------+ |Palangaro (LL) | 13,283 | 630,32 | +------------------------------------+-----------+------------------+ |Tonnara fissa (TRAP) | 8,280 | 392,91 | +------------------------------------+-----------+------------------+ |Pesca sportiva/ricreativa (SPOR) | 0,452 | 21,45 | +------------------------------------+-----------+------------------+ |Quota non divisa (UNCL) | 5,256 | 249,42 | +------------------------------------+-----------+------------------+

 
Allegato 1

TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2022

SISTEMA - CIRCUIZIONE (PS)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2022

SISTEMA PALANGARO (LL)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2022

SISTEMA TONNARA FISSA (TRAP)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Sistema circuizione (PS)

1. Le unita' autorizzate, per la sola campagna di pesca 2022, alla cattura bersaglio del tonno rosso, con il sistema «circuizione (PS)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'Allegato 1.
2. Le quote individuali di cattura di cui al precedente comma 1 sono determinate in proporzione al valore finale del contingente complessivamente assegnato al sistema e possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni, a norma di legge, debitamente comunicate a questa Direzione generale.
 
Art. 3

Sistema palangaro (LL)

1. Le unita' autorizzate, per la sola campagna di pesca 2022, alla pesca bersaglio del tonno rosso, con il sistema «palangaro (LL)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'Allegato 2.
2. Le quote individuali di cattura di cui al precedente comma 1 sono determinate in proporzione al valore del contingente complessivamente assegnato al sistema e possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni, a norma di legge, debitamente comunicate a questa Direzione generale.
3. A conferma di quanto stabilito con la propria nota n. 125738 del 17 marzo 2022, in premessa citata, i quantitativi eventualmente gia' catturati dalle unita' di cui al precedente comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal primo gennaio 2022, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come indicati nel richiamato Allegato 2.
4. In funzione dell'effettivo andamento delle catture ed in presenza di un'effettiva disponibilita' residua del contingente «indiviso (UNCL)», questa Direzione generale, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, puo' riconoscere, unicamente in sede di esaurimento dei contingenti individuali di cattura di cui al precedente comma 1, un margine di flessibilita' pari al 5% dei medesimi.
 
Art. 4

Sistema tonnara fissa (TRAP)

1. Gli impianti autorizzati, per la sola campagna di pesca 2022, alla pesca bersaglio del tonno rosso, con il sistema «tonnara fissa (TRAP)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportati nell'Allegato 3.
2. Le quote individuali di cattura di cui al precedente comma 1 possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni, a norma di legge, debitamente comunicate a questa Direzione generale.
3. In funzione dell'effettivo andamento delle catture ed in presenza di un'effettiva disponibilita' residua del contingente «indiviso (UNCL)», questa Direzione generale, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, puo' riconoscere, unicamente in sede di esaurimento dei contingenti individuali di cattura di cui ai precedenti commi 2 e 3, un margine di flessibilita' pari al 5% dei medesimi.
4. I quantitativi eventualmente gia' catturati dagli impianti di cui al precedente comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal primo gennaio 2022, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come indicati nel richiamato Allegato 3.
 
Art. 5

Catture accessorie (BY-CATCH)

1. Fatti salvi i limiti annuali di cui all'art. 6 del decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, in premessa citato, la percentuale ammessa, in sede di sbarco, dalle vigenti normative sovranazionali e' pari al 20%, da calcolarsi esclusivamente sulla base dei dati risultanti dal giornale di bordo (log book):
in peso e/o numero, unicamente in relazione alle specie ittiche elencate nell'Allegato 1 al regolamento (UE) 2017/2107, in premessa citato;
in solo peso, in relazione a tutte le altre specie ittiche.
2. Il calcolo di cui al precedente comma 1 e' consentito su base annuale, nei seguenti casi:
per le imbarcazioni denominate feluche, a condizione che, a prescindere dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto, le imprese di pesca interessate rispettino le vigenti disposizioni unionali (articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento CE n. 1224/2009) in materia di compilazione e trasmissione elettronica dei dati di cattura e della dichiarazione di sbarco;
per le altre imbarcazioni ricadenti nella fattispecie della «piccola pesca costiera» (come definita al paragrafo 3, lettera w), della raccomandazione ICCAT 19-04, in premessa citata, ovvero al comma 1 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, in premessa citato), a condizione che le stesse, a prescindere dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto, rispettino le vigenti disposizioni unionali (articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento CE n. 1224/2009) in materia di compilazione e trasmissione dei dati di cattura e della dichiarazione di sbarco.
3. In funzione dell'effettivo andamento e della distribuzione geografica delle catture accessorie, questa Direzione generale si riserva la facolta', con ulteriore e successivo provvedimento, di procedere all'eventuale ripartizione della consistenza residua del contingente «indiviso (UNCL)», di cui al precedente art. 1, tra le flotte (ivi comprese le imbarcazioni denominate feluche) che, non autorizzate alla cattura bersaglio del tonno rosso, risultano complessivamente iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella giurisdizione di una determinata Direzione marittima.
 
Art. 6

Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)

1. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla «pesca sportiva/ricreativa (SPOR)», le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l'esercizio dell'attivita', solo ed esclusivamente, mediante la cosiddetta tecnica «catch-release», fino al 31 dicembre 2022.
 
Art. 7

Porti designati

1. E' fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati, di cui all'elenco gia' disponibile sul sito web dell'ICCAT.
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Gli obblighi in materia di rilascio di autorizzazioni di pesca, si intendono automaticamente assolti con indicazione dei pertinenti codici identificativi delle medesime, come debitamente riportati negli elenchi di cui ai richiamati Allegati 1, 2 e 3.
2. I contingenti individuali di cattura non possono formare oggetto di operazioni di trasferimento, definitivo o temporaneo, tra sistemi di pesca differenti.
3. Il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 e' subordinato al rispetto delle vigenti normative sovranazionali e nazionali in materia di pesca del tonno rosso.
4. Qualora venga accertata l'assenza di catture, per un periodo pari a due annualita' consecutive, viene disposta, nei confronti dell'interessato, la cancellazione immediata e definitiva dai suddetti elenchi per i sistemi «circuizione (PS)» e «palangaro (LL)».
5. La «tonnara fissa (TRAP)» e' considerata operativa quando pesca almeno il 33% del contingente assegnatole annualmente. Agli operatori delle «tonnare fisse (TRAP)» che risultano essere non operative per un periodo pari a due annualita' consecutive viene revocata l'autorizzazione di pesca e i contingenti loro assegnati rientrano definitivamente nella disponibilita' dell'Amministrazione. I tonni pescati attraverso il sistema «tonnara fissa (TRAP)» devono essere oggetto di mattanza o di trasferimento in gabbia per il successivo spostamento verso la FARM di destinazione) entro trenta giorni dall'ultima comunicazione di cattura.
6. In linea con gli indirizzi giurisprudenziali in premessa citati, qualora, a seguito delle previste verifiche condotte mediante sistema «stereoscopico» sulle catture effettuate nell'ambito dei sistemi «circuizione (PS)» e «tonnara fissa (TRAP)» e destinate alle attivita' d'ingrasso, venisse accertato il mancato raggiungimento del contingente originariamente assegnato, il quantitativo eventualmente non utilizzato potra' essere riassegnato al sistema interessato, unicamente a condizione che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per proseguire la campagna di pesca. In assenza di detti presupposti, il suddetto quantitativo potra' essere riassegnato al contingente «indiviso (UNCL)».
7. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2022

Il direttore generale: Rigillo

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 357