Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 marzo 2022
Modifica degli articoli 9.3, 10.4 e 12.3 del Bando di selezione delle proposte progettuali. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali; sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue.


L'AUTORITA' DI GESTIONE
DEL PROGRAMMA NAZIONALE
DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 «Investimenti nell'irrigazione»;
Visto l'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale stabilisce che le spese sono ammissibili se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione e il 31 dicembre 2023;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto l'art. 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabilisce le modalita' del versamento del saldo relativamente al termine ultimo di ammissibilita' delle spese di cui all'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 riguardando le spese effettuate dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilita' delle spese;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2015) 8312 del 21 novembre 2015 con la quale e' stato approvato il Programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR) per il periodo di programmazione 2014/2020, parzialmente modificato dalla decisione C(2019)8503 della Commissione del 20 novembre 2019 con la quale e' stato autorizzato lo spostamento di risorse pubbliche pari complessivamente a euro 97.000.000,00 in favore della sottomisura 4.3;
Visto il Programma nazionale di sviluppo rurale con particolare riferimento agli investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, sottomisura: 4.3 - Investimenti irrigui - Tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue;
Tenuto conto che il regime di aiuto previsto nell'ambito della sottomisura 4.3, operazione 4.3.1 del PSRN 2014/2020 e' stato attivato con bando pubblico con il quale sono definite le condizioni per la presentazione ed il trattamento delle domande di sostegno e di quelle di pagamento, nonche' le modalita' di accesso ai benefici previsti dalla misura con indicazione, tra l'altro, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' per la concessione dei finanziamenti e l'individuazione degli obblighi e degli impegni che il beneficiario e' tenuto ad adempiere ed al cui rispetto e' correlata l'erogazione degli aiuti concessi;
Visto il decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, con cui e' stato approvato il bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 - investimenti in infrastrutture irrigue» ed i relativi allegati;
Visto il decreto del 26 marzo 2019, n. 14873 con il quale e' stata approvata la graduatoria definitiva del bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1. Investimenti in infrastrutture irrigue;
Visto il decreto del 28 marzo 2019, n. 15180, che ha modificato l'art. 10.2 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che «i beneficiari del finanziamento possono chiedere l'erogazione di un'unica anticipazione di importo non superiore al 25% del contributo pubblico spettante ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013 (articoli 45 e 63) successivamente al decreto di concessione del finanziamento»;
Visto il decreto del 9 dicembre 2019, n. 39484, registrato dalla Corte dei conti al n. 17 in data 15 gennaio 2020, che ha modificato l'art. 10.3 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che «le domande di pagamento intermedie possono essere presentate secondo le modalita' previste dall'art. 10.1, nel numero massimo di sei all'anno»;
Visto il decreto del 10 febbraio 2020, n. 4491 con il quale e' stato approvato lo scorrimento della graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate a valere sul bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue;
Visto il decreto del 24 giugno 2020, n. 22770, registrato dalla Corte dei conti al n. 652 in data 6 luglio 2020, che ha modificato l'art. 10.3 e gli Allegati n. 3 e n. 12 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3, relativamente alle domande di pagamento intermedie (art. 10.3), al Quadro economico, cronoprogramma di spesa e tempistica di realizzazione (Allegato n. 3) ed alla Tabella delle riduzioni e sanzioni (Allegato n. 12);
Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020 - che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/20.13 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 con riferimento alle risorse e alla distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 - ed in particolare:
l'art. 1, rubricato «Proroga del periodo di durata dei programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale», paragrafo 1 che proroga fino al 31 dicembre 2022 i programmi di cui all'art. 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
l'art. 2, rubricato «Continuazione dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai programmi sostenuti dal FEASR» paragrafo 2, che proroga di due anni i riferimenti ai periodi o alle scadenze di cui all'art. 65, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Vista la nota del 7 gennaio 2022, n. 3687, con la quale l'AGRET VI, conformemente a quanto disposto dall'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009, ha fornito indicazioni in merito alla possibilita', per ciascun centro di costo, di gestione dei capitoli di bilancio sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente, al fine di evitare soluzioni di continuita' nello svolgimento dell'azione amministrativa e nelle more della definizione dell'iter di approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e di II livello;
Visto il decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l'art. 1-septies che autorizza la compensazione per revisione prezzi disponendo al comma 6 che: «Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
Tenuto conto che le variazioni percentuali andranno rilevate su base semestrale e non annuale proprio al fine di cogliere pienamente le fluttuazioni intervenute nel periodo di riferimento;
Considerato che il bando di selezione dispone:
all'art. 9.3 che «L'AdG si riserva di effettuare ulteriori assegnazioni finanziarie a domande di sostegno utilmente collocate nella graduatoria definitiva approvata utilizzando le disponibilita' rinvenibili a seguito di revoche, rinunce e dell'economie accertate a seguito di ribasso d'asta»;
all'art. 10.4 che «La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2023.»;
all'art. 12.3 che «L'importo ammissibile della variante e' pari al massimo al valore degli imprevisti cosi' come determinati in sede rimodulazione del quadro economico (cfr. articoli 7 e 8) Non saranno ammesse varianti presentate oltre il 30 giugno 2022»;
Atteso che:
sono state finanziate sia le domande contenute nella Tabella B di cui all'art. 2 del decreto del 26 marzo 2019, n. 14872 di approvazione della graduatoria definitiva del bando di selezione delle proposte progettuali, nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue, che le domande contenute nella tabella di cui all'art. 3 del decreto 10 febbraio 2020, n. 4491 di approvazione dello scorrimento graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate a valere sul bando di selezione delle proposte progettuali, nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue;
le economie accertate a seguito dei ribassi d'asta restano nella disponibilita' dell'Autorita' di gestione che potra' utilizzarle secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni normative;
Ritenuto che:
per la sottomisura 4.3 Investimenti irrigui - Tipologia di operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue occorra recepire e dare attuazione al regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020 ed in particolare all'art. 2, comma 2, che proroga di due anni le scadenze di cui all'art. 65, paragrafi 2 e 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
i termini indicati agli articoli 10.4 e 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali, nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue devono tener conto delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/2220;
in considerazione delle disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici adottate all'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106 l'Autorita' di gestione possa disporre dell'utilizzo delle economie di gara gia' accantonate e da accantonare nei quadri economici di spesa e autorizzarne l'utilizzo nei limiti e con le modalita' della disposizione richiamata e nel rispetto dei criteri di congruita' e ragionevolezza previsti ai fini dell'ammissibilita' delle spese nelle linee guida di ammissibilita' della spesa;
A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Al bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 investimenti in infrastrutture irrigue», approvato con decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, sono apportate le seguenti modifiche:
1) l'art. 9.3, ultimo capoverso, nella parte in cui dispone: «L'AdG si riserva di effettuare ulteriori assegnazioni finanziarie a domande di sostegno utilmente collocate nella graduatoria definitiva approvata utilizzando le disponibilita' rinvenibili a seguito di revoche, rinunce e dell'economie accertate a seguito di ribasso d'asta» e' cosi' modificato:
«Le disponibilita' rinvenibili a seguito di revoche, rinunce restano nella disponibilita' dell'AdG. Le economie accertate a seguito dei ribassi d'asta, accantonate nei quadri economici rimodulati nonche' quelle da accantonare in sede di rideterminazione dei quadri economici di spesa all'esito delle procedure di affidamento lavori e/o forniture potranno essere utilizzate previa autorizzazione dell'AdG nei limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 1, comma septies del decreto-legge n. 73/2021».
2) l'art. 10.4, comma 1, nella parte in cui dispone «La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2023» e' cosi' modificato:
«La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2025».
3) l'art. 12.3 del bando nella parte in cui dispone «L'importo ammissibile della variante e' pari al massimo al valore degli imprevisti cosi' come determinati in sede di rimodulazione del quadro economico (cfr. articoli 7 e 10). Non saranno ammesse varianti presentate oltre il 30 giugno 2022» e' cosi' modificato:
«L'importo ammissibile della variante e' pari al massimo valore degli imprevisti cosi' come determinati in sede di rimodulazione del quadro economico (articoli 7 e 10) fatte salve le richieste di varianti contrattuali per revisione prezzi che, fermo retando l'importo totale di contributo ammesso a finanziamento. dovranno essere previamente autorizzate dall'Autorita' di gestione e consentite nei limiti e con le modalita' di cui all'art. 1, comma septies del decreto-legge n. 73/2021 come convertito in legge n. 106/2021 e successive modificazioni ed integrazioni previa acquisizione di un parere sulla tempestivita', congruita' e ragionevolezza degli importi richiesti del competente Provveditorato alle opere pubbliche Non saranno ammesse varianti presentate oltre il 30 giugno 2024».
 
Art. 2

Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web istituzionale del Mipaaf (www.politicheagricole.it) e della Rete rurale nazionale.
Roma, 11 marzo 2022

L'Autorita' di gestione: Angelini

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 363