Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 14 dicembre 2021
Revisione del decreto n. 593/2016, inerente: «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» in attuazione della riforma 1.1 della componente M4C2 del PNRR 2021-2026. (Decreto n. 1314/2021).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto l'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «legge finanziaria 2007» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007 «Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualita' in Europa»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 «Misure urgenti per la crescita del Paese»;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Vista l'Anagrafe nazionale delle ricerche (ANR), istituita e disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, nonche' con i decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 564/2021 e n. 615/2021;
Visto il decreto-legge 9 maggio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2020 istitutivo del Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR), convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l'art. 4, comma 1, dello stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, rubricato «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 309 del 14 dicembre 2020; in particolare l'art. 11, comma 1, del predetto decreto di organizzazione il quale prevede «Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 26 marzo 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Vista la comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Vista la comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», da ultimo rettificata attraverso la comunicazione del 18 novembre 2021, C(2021) 8442 final «Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine»;
Vista la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto interministeriale del MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, che reca «Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale»;
Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final del 12 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione europea;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) 2021/241;
Vista la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia COM(2021) 344 final del 22 giugno 2021 e relativo allegato, adottata dalla Commissione europea;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia 10160/21 del 6 luglio 2021, ed in particolare l'Allegato riveduto dell'8 luglio 2020, concordato dal gruppo dei consiglieri finanziari, sulla base della proposta della Commissione COM(2021) 344 final del 22 giugno 2021;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Tenuto conto che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
Considerato che il Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia si compone di 6 missioni e 16 componenti per interventi complessivi pari a 191,5 miliardi di euro a valere sul Dispositivo di ripresa e resilienza «RRF», e 30,04 miliardi a valere sul Fondo nazionale complementare «FNC»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successiva rettifica del 23 novembre 2021;
Tenuto conto che, ai sensi del suindicato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'universita' e della ricerca e' assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fin di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita'» e M4C2 «Dalla Ricerca all'Impresa»;
Tenuto conto in particolare che la componente M4C2 «Dalla Ricerca all'Impresa» mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza e che le suddette linee d'intervento previste coprono l'intera filiera del processo di ricerca e innovazione, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico e che prevede l'impiego di risorse per complessivi 11,44 miliardi di euro;
Vista in particolare la riforma 1.1 della M4C2 «Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilita'»;
Tenuto conto che la riforma 1.1 della M4C2, come previsto dal PNRR Italia, e' attuata dal MUR e dal MiSE attraverso la creazione di una cabina di regia interministeriale e l'emanazione di due decreti ministeriali: uno in ambito mobilita', per aumentare e sostenere la mobilita' reciproca di figure di alto profilo tra universita', infrastrutture di ricerca e aziende, l'altro in ambito semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca, sulla base del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593 (registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2016 reg. n. 3215 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016) recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;
Visto il decreto direttoriale n. 2308 del 4 ottobre 2021, attraverso il quale e' stato costituito il gruppo di lavoro del MUR finalizzato alla revisione del suindicato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;
Viste le Linee guida definite dal Ministero dell'universita' e della ricerca per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2, approvate con decreto ministeriale n. 1141 del 7 ottobre 2021, condivise con la Cabina di regia del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Vista la circolare MEF n. 266985 del 14 ottobre 2021, attraverso la quale sono state fornite indicazioni comuni a livello nazionale sui requisiti minimi da rispettare nell'attivazione delle procedure di selezione ed esecuzione degli interventi, trasmettendo le «Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 10 novembre 2021, n. 1233, di istituzione della cabina di regia MUR - MiSE, ai fini dello svolgimento di attivita' connesse alle iniziative della componente M4C2 «Dalla Ricerca all'Impresa» del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarita' del MUR;
Viste le proposte di integrazione allo schema di decreto ministeriale avanzate dal MiSE, attraverso comunicazione e-mail del 19 novembre 2021;
Ritenuta per tutto quanto sopra esposto, la necessita' di procedere, in attuazione della riforma 1.1 della componente M4C2 del PNRR «Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilita'», alla emanazione delle nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Decreta:

Art. 1

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
i) «Soggetto proponente»: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata che propone una domanda, singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti, partecipando ad un bando/avviso emesso dal Ministero;
ii) «Soggetto beneficiario»: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata titolare di agevolazioni su progetti di ricerca finanziati dal Ministero;
iii) «Ministro e Ministero»: il Ministro e il Ministero dell'universita' e della ricerca;
iv) «CNVR»: il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, come definito dall'art. 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
v) «Universita'»: le universita', statali e non statali e gli istituti universitari a ordinamento speciale;
vi) «Enti pubblici di ricerca» (EPR): gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 218/2016;
vii) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
viii) «FIRST»: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni;
ix) «FSC»: Fondo per lo sviluppo e la coesione, strumento finanziario principale, congiuntamente ai fondi strutturali europei, attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
x) «Intensita' di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 26) del regolamento n. 651/2014;
xi) «Ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, comprendente la creazione di componenti di sistemi complessi. Tale ricerca puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
xii) «Sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi;
xiii) «Ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
xiv) «Social Innovation»: azioni di sostegno all'innovazione sociale, ovvero al collaudo e alla proiezione su scala di soluzioni innovative mirate a soddisfare esigenze sociali, occupazionali e formative;
xv) «Appalti pubblici pre-commerciali di ricerca e sviluppo»: appalti finalizzati alla conclusione di contratti di servizi di ricerca e sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e in cui un certo numero di imprese sviluppano in concorrenza tra di loro nuove soluzioni per le esigenze a medio e a lungo termine del settore pubblico, come da comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007;
xvi) «Progetto di ricerca» o «Progetto»: ogni progetto finanziato dal Ministero, nel quale risultino coinvolti, come beneficiari delle agevolazioni, soggetti di natura giuridica pubblica e privata;
xvii) «Progetti internazionali»: progetti nazionali di ricerca fondamentale, ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, nell'ambito di progetti transnazionali inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;
xviii) «Conto IGRUE»: conto di contabilita' speciale, aperto ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014, sul quale transitano i fondi dell'Unione europea;
xix) «Ex ante»: il periodo a far data dalla presentazione della domanda da parte del soggetto proponente all'adozione del decreto di concessione del Ministero;
xx) «In itinere»: il periodo a valere dall'accettazione del decreto di concessione da parte del soggetto beneficiario alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;
xxi) «Ex post»: il periodo successivo alla conclusione della fase in itinere;
xxii) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
xxiii) «PNR 2021-2027»: Programma nazionale per la ricerca, documento che orienta le politiche della ricerca in Italia, individua priorita', obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca;
xxiv) «PNRR»: Piano nazionale per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241;
xxv) «Soggetto attuatore»: e' il soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalita' dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR (es. consorzio, fondazione). In particolare, l'art. 1, comma 4, lettera o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: «soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR». L'art 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, specifica che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;
xxvi) «Soggetto esecutore»: soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici);
xxvii) «Do No Significant Harm (DNSH)»: non sostenere o svolgere attivita' che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852;
xxviii) «Partenariati-pubblico-privati (PPP)»: forme di cooperazione tra autorita' pubbliche e soggetti privati che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione e la gestione o la manutenzione di un'infrastruttura oppure la fornitura di un servizio;
xxix) «Partenariati estesi»: sono partenariati caratterizzati da un approccio interdisciplinare, olistico e problem solving, realizzati da reti diffuse di universita', EPR, imprese, ed altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attivita' di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in una struttura consortile;
xxx) «Centri nazionali»: sono aggregazioni di universita' ed EPR, auspicabilmente organizzati come fondazioni o consorzi, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attivita' di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, accomunati da obiettivi e interessi di ricerca strategici comuni, che si rifanno a tecnologie abilitanti, coerenti con le priorita' del PNR e dell'agenda strategica per la ricerca dell'Unione europea;
xxxi) «Ecosistemi dell'innovazione»: sono reti di universita', EPR, enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in forma consortile, finalizzati a favorire l'interazione fra gli stessi per stimolare la creazione e la promozione dell'innovazione e della sostenibilita' per un'area/un territorio di riferimento. Le loro attivita' sono legate all'istruzione superiore, alla ricerca applicata, all'innovazione su specifiche aree, definite in base alla specializzazione del territorio;
xxxii) «Infrastrutture di ricerca»: sono gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunita' scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori. Hanno caratteristiche tecniche, di dimensione e di versatilita' non realizzabili o sostenibili o utilizzabili proficuamente a livello di una singola istituzione. Tali infrastrutture sono quindi create per essere fruite da un'utenza ampia, nazionale, europea o globale attraverso accesso aperto su base competitiva. Comprendono laboratori o grandi strumenti o complessi di strumenti per la ricerca; risorse basate sulla conoscenza quali per esempio collezioni, banche dati, archivi o informazioni scientifiche strutturate; infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di comunicazione, il materiale informatico hardware, il software, e ogni altro mezzo necessario e fruibile dagli utenti per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o distribuite;
xxxiii) «Infrastrutture tecnologiche di innovazione»: sono strutture, strumenti, impianti, risorse e servizi finalizzati ad aumentare la competitivita' nelle attivita' di ricerca e sviluppo dell'industria e per i servizi di pubblica utilita'. Il loro obiettivo e' sostenere le esigenze dell'innovazione basata sulla conoscenza. Pur mantenendo l'accesso aperto e competitivo, comune alle infrastrutture di ricerca, per gli utenti privati che contribuiscono all'innovazione aperta e ai dati aperti, le infrastrutture tecnologiche di innovazione offrono anche i propri servizi in modalita' protetta. Nel caso di proposte di accesso industriale che richiedessero pieni diritti di proprieta' intellettuale e riservatezza dei risultati, cio' avverrebbe a costi-reali e senza scopo di lucro da parte della infrastruttura di innovazione;
xxxiv) «Grande programma e infrastruttura di ricerca o tecnologica di innovazione»: investimento significativo, per importo e rilevanza strategica, realizzato dal Ministero nell'ambito del PNR o del PNRR attraverso una struttura complessa formata da un soggetto attuatore e soggetti esecutori;
xxxv) «Opzioni di costo semplificati»: sono costi ammissibili calcolati secondo un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati del progetto o su altri costi;
xxxvi) «Temporary framework»: norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano altresi', ove non espressamente richiamate, anche le definizioni previste dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 e dalla comunicazione UE 2014/C 198/01 e dal regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica sia il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga sia il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti.
3. Il presente decreto, in attuazione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, disciplina le modalita' di utilizzo e gestione del FIRST con riferimento agli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attivita' di formazione del capitale umano nonche' di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali. Sono altresi' comprese le attivita' finalizzate a supportare la collaborazione scientifica nazionale ed internazionale e la creazione di reti di ricercatori, finalizzate allo sviluppo di buone pratiche, allo scambio di dati e metodologie, anche con l'obiettivo di supportare i processi decisionali su specifiche tematiche. Sono, infine, comprese le attivita' finalizzate alla creazione e al rafforzamento di infrastrutture di ricerca, di infrastrutture tecnologiche di innovazione e di poli di innovazione.
4. Le tipologie di intervento di ricerca industriale, ai fini del presente decreto, sono quelle indicate dalla norma di cui all'art. 60, comma 4, lettere b), c), d), e), f), f-bis) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
5. Il presente decreto si applica anche ai medesimi interventi di cui al precedente comma 3 a titolarita' del Ministero sostenuti dalle risorse del PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari e a quelli sostenuti mediante altre risorse finanziarie, a valere su bilancio nazionale o su programmi dell'Unione europea, di volta in volta assegnate al Ministero.
6. Il presente decreto si applica agli aiuti trasparenti, intesi come quelli per i quali e' possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) ex ante senza dover effettuare una valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 2

Strumenti di sostegno. Forme, misure
e modalita' di assegnazione

1. Ai sensi dell'art. 60, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono strumenti a sostegno degli interventi: i contributi a fondo perduto, il credito agevolato, il credito di imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la prestazione di garanzie, le agevolazioni fiscali di cui all'art. 7, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza presenti nel territorio nazionale.
2. Le misure degli strumenti di sostegno degli interventi di cui al precedente comma sono fissate nei singoli bandi/avvisi secondo percentuali e modalita' di intervento compatibili con i limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento n. 651/2014.
3. L'agevolazione nella forma del credito agevolato e' soggetta ad un tasso di interesse determinato con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La durata del finanziamento e' stabilita in un periodo non superiore a quindici anni, comprensivo di un periodo di preammortamento per un periodo di durata non eccedente i cinque anni.
 
Art. 3

Risorse e fondi

1. Gli interventi di sostegno di cui al presente decreto sono realizzati a valere sulle complessive disponibilita' del FIRST che, ai sensi dell'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni sono annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' a valere sulle risorse stanziate nelle forme di cofinanziamento su fondi gestiti dal Ministero, sulle disponibilita' delle risorse derivanti da altri fondi nazionali.
2. Le disponibilita' del FIRST sono alimentate in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla legge di stabilita', dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, dalle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito del riparto dell'apposito fondo.
3. Il Ministero puo' procedere, con onere a carico del FIRST, a specifiche attivita' di studio, analisi e monitoraggio per le quali puo' avvalersi di soggetti individuati ai sensi delle vigenti normative in materia di appalti pubblici di servizi.
4. Per quanto concerne i grandi programmi di ricerca, gli interventi di sostegno di cui al presente decreto sono altresi' realizzati a valere sulle disponibilita' di altre risorse dell'Unione europea e nazionali di volta in volta assegnate al Ministero medesimo.
 
Art. 4

Linee di intervento e modalita' procedurali
di carattere generale

1. Le linee di intervento, in generale, si articolano in:
a) linea di intervento 1: interventi di cui alle lettere b), e) ed f-bis) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) linea di intervento 2: interventi di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) linea di intervento 3: interventi di innovazione sociale di cui alla lettera d) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni, prioritariamente proposti da giovani i cui requisiti di partecipazione sono definiti nei singoli bandi/avvisi;
d) linea di intervento 4: interventi di cui alla lettera f) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini del presente decreto, gli specifici interventi di cui al precedente comma 1 sono realizzati secondo modalita' procedurali di carattere valutativo e negoziale, in conformita' alle previsioni di cui ai successivi articoli, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati e comunque nel rispetto delle modalita' procedurali disciplinate dal presente decreto e dai singoli bandi/avvisi.
 
Art. 5

Soggetti ammissibili

1. Possono ricevere il sostegno di cui al presente decreto i soggetti previsti dall'art. 60, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Il bando/avviso puo' prevedere specifici requisiti per la composizione dei soggetti proponenti, dei soggetti attuatori, dei soggetti realizzatore e/o esecutori che partecipano alla realizzazione degli interventi, nonche' il numero massimo di proposte che un soggetto proponente/attuatore puo' presentare.
3. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione di ciascun intervento di cui al presente decreto, nel caso di presentazione della proposta da parte di piu' soggetti, gli stessi individuano tra di loro, nel rispetto delle forme di legge, un soggetto capofila mandatario, il quale assolve, tra gli altri, i seguenti compiti:
a) rappresenta i soggetti nei rapporti con il Ministero, agendo in proprio e per loro conto;
b) presenta, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome proprio e per conto degli altri soggetti mandanti, la proposta o progetto di ricerca;
c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti, le erogazioni per stato di avanzamento;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del progetto di ricerca;
e) sottoscrive, in nome e per conto dei soggetti mandanti, il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal Ministero.
I singoli bandi/avvisi possono prevedere eventuali ulteriori compiti e poteri da conferire al medesimo soggetto capofila.
4. Le imprese tra i soggetti ammissibili di cui al comma 1 del presente articolo devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
b) non trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficolta' cosi' come definita dall'art. 2 del regolamento n. 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta', di cui alla comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) altri requisiti specifici previsti dalla normativa europea o nazionale di riferimento.
5. Ove applicabile, l'individuazione di soggetti privati con cui presentare la proposta e realizzare l'intervento e' effettuata dai soggetti pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione.
 
Art. 6

Costi ammissibili

1. Ferma restando l'applicazione delle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente decreto, sono considerati ammissibili i costi effettivamente e definitivamente sostenuti dal soggetto beneficiario, o qualora applicabile dal soggetto attuatore e dai soggetti esecutori, che rientrano nelle categorie indicate nel regolamento n. 651/2014, cosi' come specificato nell'Allegato I della comunicazione UE 2014/C 198/01 e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza e nel rispetto dei principi e delle norme dettate in materia di contabilita' pubblica generale.
2. Nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1, sono ammissibili i costi espressamente specificati nei singoli bandi/avvisi.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovra' tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non e' incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
4. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non e' un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purche' direttamente afferente all'intervento finanziato.
5. I costi ammissibili decorrono dalla data indicata nel decreto di concessione e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della proposta.
 
Art. 7

Modalita' generali di presentazione

1. Per la realizzazione degli interventi di cui presente decreto, il Ministero con propri bandi/avvisi invita i soggetti ammissibili a presentare proposte nelle tematiche individuate.
2. I singoli bandi/avvisi prevedono normalmente i seguenti contenuti minimi:
a) finalita', riferimenti normativi, definizioni;
b) dotazione finanziaria del bando/avviso;
c) soggetti ammissibili;
d) caratteristiche degli interventi, elementi della proposta, inclusi milestones e targets di livello europeo e nazionale, intermedi e finali connessi all'esecuzione dell'intervento;
e) criteri di ammissibilita';
f) dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto;
g) termini e modalita' di presentazione della domanda, inclusa la modulistica e i documenti da trasmettere;
h) fasi, modalita', criteri di valutazione e approvazione della domanda;
i) obblighi del soggetto attuatore;
j) modalita' di gestione degli interventi;
k) modifiche/variazioni dell'intervento;
l) modalita' di rendicontazione dei milestones e targets di livello europeo e nazionale e delle spese;
m) modalita' di erogazione del sostegno;
n) schemi di capitolato tecnico e relativo schema di disciplinare;
o) responsabili e punti di contatto;
p) modalita' di gestione dei risultati dei progetti e dei relativi dati;
q) tutela della privacy.
 
Art. 8

Valutazione ex ante delle proposte progettuali

1. La valutazione delle domande e' preceduta dalla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando/avviso e prende in considerazione la qualita' e gli aspetti economico-finanziari della proposta. I criteri e la procedura di valutazione sono definiti nel bando/avviso in conformita' al presente decreto.
2. La valutazione e' effettuata da esperti tecnico scientifici «ETS» nominati dal Ministero, di nazionalita' italiana o estera, individuati dal CNVR nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali e comunitarie. La procedura di nomina e' definita nell'avviso e garantisce che gli esperti, per numero e competenze, assicurino una valutazione rispondente ai principi di speditezza, imparzialita' e assenza di conflitti di interesse. La valutazione e' operata dagli esperti individualmente, in gruppi, collegialmente o in forma mista nel caso di piu' fasi, secondo quanto definito nel bando/avviso.
3. Per la verifica dei requisiti di partecipazione e la valutazione degli aspetti economico-finanziari il Ministero puo' avvalersi, mediante convenzione in attuazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 550, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, di banche e societa' finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, professionalita' e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile.
4. Gli esiti della valutazione sono documentati con una relazione contenente giudizi motivati rispetto a ciascun criterio definito nel bando/avviso. Qualora il bando/avviso disponga la formazione di una o piu' graduatorie, la valutazione include un punteggio assegnato secondo le modalita' e lo schema di attribuzione ivi previsto.
5. La concessione del sostegno e' disposta in base agli esiti della valutazione e, ove previsto dal bando/avviso, in base alla collocazione della domanda nella graduatoria.
6. Per i progetti gia' selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, a seguito di bandi/avvisi internazionali di ricerca, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente decreto.
7. Sulla base degli esiti delle valutazioni e delle verifiche di cui al presente articolo, il Ministero adotta e comunica provvedimenti conseguenti.
 
Art. 9

Valutazione in due fasi

1. Per gli investimenti relativi a grandi programmi e infrastrutture di ricerca o tecnologica di innovazione, il bando/avviso puo' prevedere che la procedura di cui all'art. 8 sia preceduta da una manifestazione di interesse. In questo caso, la valutazione e' condotta in due fasi e sono ammessi alla presentazione delle proposte esclusivamente i soggetti che abbiano superato la prima fase della selezione.
2. In relazione alle caratteristiche dell'investimento previsto, il bando/avviso puo' prevedere altresi' l'obbligo per i soggetti proponenti di costituirsi secondo specifiche forme giuridiche e di adottare adeguati modelli di governance ai fini della concessione del sostegno e della realizzazione dell'intervento, inclusa la costituzione di un organismo interno di monitoraggio scientifico i cui componenti siano nominati dal Ministero.
3. Nella manifestazione di interesse i soggetti proponenti dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione e descrivono gli elementi essenziali della proposta richiesti dal bando/avviso, inclusi gli obiettivi, l'impatto atteso e, ove previsto, gli altri soggetti coinvolti e la tempistica di attuazione.
4. Gli esperti di cui all'art. 8 effettuano la prima valutazione rispetto agli elementi contenuti nella proposta di cui al precedente comma, sulla base dei criteri indicati nel bando/avviso.
5. In esito alla valutazione di cui al precedente comma, il Ministero, secondo le modalita' e le tempistiche previste nel bando/avviso, seleziona le proposte che accedono alla seconda fase della selezione. Il bando/avviso puo' prevedere un numero massimo di proposte da ammettere alla seconda fase.
6. Nella seconda fase della valutazione, i soggetti proponenti, secondo le modalita' e le tempistiche dettagliate nel bando/avviso, presentano la proposta integrale del programma di ricerca ove non gia' integrata nella manifestazione di interesse, che sara' oggetto della valutazione definitiva condotta secondo la procedura di cui al precedente art. 8.
7. Il Ministero, tramite i soggetti di cui all'art. 8, comma 3, procede alla verifica, anche a campione, delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti presentate nella manifestazione di interesse rilasciate dai soggetti ammessi alla seconda fase.
 
Art. 10

Fase negoziale

1. Il bando/avviso puo' prevedere che all'esito della procedura di valutazione sia avviata una fase negoziale per la definizione degli aspetti esecutivi dell'intervento, anche sulla base degli elementi migliorativi emersi nella relazione di cui all'art. 8, comma 4.
2. La fase negoziale precede il bando/avvio della procedura di contrattualizzazione di cui al successivo art. 11 ed e' condotta dal Ministero con i soggetti proponenti delle proposte risultate assegnatarie del sostegno, anche mediante il ricorso ad esperti ed organismi di supervisione scientifica di volta in volta individuati dal bando/avviso.
3. La fase negoziale puo' riguardare:
a) l'integrazione della proposta con ulteriori linee di attivita' o ambiti, comunque affini ai contenuti della proposta medesima, anche con l'eventualita' di cumulo di risorse provenienti da piu' fondi, qualora tale integrazione possa consentire una minore frammentazione e dispersione delle iniziative e delle risorse a titolarita' del Ministero;
b) l'integrazione dei soggetti coinvolti in relazione a eventuali ulteriori attivita';
c) la rideterminazione del piano dei costi;
d) la definizione dei milestones e targets di livello europeo e nazionale, intermedi e finali, connessi all'attuazione;
e) la definizione del piano delle erogazioni connesse ai milestones e ai targets di cui al punto precedente;
f) altre variazioni e/o integrazioni, comunque concordate tra le parti.
4. La fase negoziale si conclude con l'aggiornamento della documentazione esecutiva dell'intervento e con la pubblicazione degli esiti finali/graduatoria ai fini dell'avvio della procedura di contrattualizzazione di cui all'art. 11.
 
Art. 11

Procedure di contrattualizzazione
dei progetti approvati

1. Per le proposte le cui valutazioni di cui ai precedenti articoli abbiano dato esito positivo, il Ministero adotta il conseguente decreto di concessione del sostegno spettante, di cui forma parte integrante il capitolato tecnico, il cronoprogramma di attuazione, l'insieme dei milestones e targets di livello europeo e nazionale - intermedi e finali - ed il piano dei pagamenti connesso al conseguimento dei medesimi, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso nella forma predisposta dal Ministero, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione delle attivita'.
2. Il decreto di concessione delle agevolazioni, corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1 e opportunamente registrato dai competenti organi di controllo, e' trasmesso al soggetto proponente e/o al soggetto attuatore per la successiva formale accettazione.
3. I pertinenti interventi approvati e i relativi soggetti fruitori sono iscritti - su istanza di parte - dal Ministero nell'Anagrafe nazionale della ricerca.
4. L'avvio delle attivita' di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del decreto di concessione.
5. Il provvedimento ministeriale di diniego e' comunicato tempestivamente ai soggetti proponenti e/o soggetto capofila corredato delle relative motivazioni.
 
Art. 12

Valutazione tecnico-scientifica in itinere

1. Nel corso dello svolgimento delle attivita' progettuali, i soggetti attuatori e/o i soggetti esecutori, per il tramite del soggetto capofila trasmettono con cadenza periodica al Ministero, mediante l'utilizzo di strumenti e modalita' esclusivamente di tipo telematico, la complessiva documentazione attestante le attivita' progettuali svolte, con particolare riferimento al conseguimento dei milestones e targets di livello europeo e nazionale, intermedi e finali, previste dal progetto approvato, secondo le tempistiche e la modulistica prevista dal bando/avviso. I soggetti beneficiari relazionano altresi' a conclusione delle attivita' progettuali in ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato dal Ministero.
2. La documentazione attestante le attivita' progettuali svolte e' sottoposta alla valutazione dell'esperto tecnico scientifico di cui all'art. 8, comma 2.
3. Per la valutazione delle attivita' relative ai grandi programmi e infrastrutture di ricerca o tecnologica di innovazione, il Ministero puo' avvalersi di piu' ETS di cui al comma precedente, ovvero di specifici organi di valutazione scientifica di volta in volta individuati nei singoli avvisi, nominati dal CNVR. Ciascun bando/avviso definisce le procedure, i termini e le modalita' per le valutazioni di cui al presente comma.
4. Il Ministero dispone i trasferimenti delle risorse in favore dei soggetti attuatori al positivo esito delle verifiche di cui ai precedenti commi e degli eventuali controlli specifici previsti dalle regole di gestione dei fondi utilizzati. In caso di riscontro negativo, il Ministero assume le conseguenti determinazioni di cui all'art. 17 e, ove applicabili, alla procedura di cui all'art. 15, comma 4.
 
Art. 13

Verifiche amministrativo-contabili in itinere

1. Nel corso dello svolgimento delle attivita' progettuali i soggetti beneficiari e/o i soggetti attuatori o esecutori/realizzatori, per il tramite del soggetto capofila trasmettono con cadenza periodica al Ministero, mediante l'utilizzo di strumenti e modalita' esclusivamente di tipo telematico, la progressiva rendicontazione delle spese sostenute, secondo le tempistiche e la modulistica prevista dal bando/avviso.
2. Le verifiche rispetto alle rendicontazioni di spesa presentate dai soggetti beneficiari o attuatori sono demandate ai soggetti di cui al comma 3 del precedente art. 8.
3. Gli esiti delle verifiche di cui al presente articolo attivano la procedura di riallineamento contabile di cui al successivo art. 14, comma 3.
 
Art. 14

Erogazioni e relative garanzie

1. Per ciascun progetto approvato, ed ammesso al finanziamento, il Ministero attraverso specifico decreto di concessione, assicura una quota di anticipazione secondo le misure stabilite nei singoli bandi/avvisi e/o nei relativi disciplinari.
2. All'esito positivo delle verifiche di cui al precedente art. 12, il Ministero, in base al conseguimento dei milestones e targets di livello europeo e nazionale ed in coerenza con il piano dei pagamenti connesso al conseguimento dei medesimi, previsti dal decreto di concessione del finanziamento di cui al precedente art. 11, comma 1, dispone le erogazioni del contributo pubblico, sino al massimo del 90% del costo complessivamente approvato.
3. Secondo le tempistiche e le modalita' definite dal singolo bando/avviso, il Ministero, sulla base degli esiti delle verifiche di cui al precedente art. 13, accerta il contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, rispetto alle erogazioni precedentemente disposte, adottando, se necessario, le relative procedure compensative ai fini del riallineamento contabile.
4. Nei casi di erogazioni in favore di soggetti attuatori di diritto privato, le medesime dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero essere coperte da strumenti forniti a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro, secondo gli indirizzi definiti nell'ambito dei singoli bandi/avvisi e/o nei relativi disciplinari.
5. L'erogazione finale e' disposta a conclusione delle attivita' progettuali, sulla base dei costi effettivamente sostenuti dai soggetti attuatori e positivamente valutati secondo la procedura di cui all'art. 13. Qualora l'ammontare delle erogazioni precedentemente disposte sia superiore all'ammontare del contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, e' disposto il recupero della differenza.
 
Art. 15

Varianti progettuali

1. Variazioni soggettive, riguardanti operazioni societarie dei beneficiari, e variazioni oggettive, riguardanti il piano dei costi e delle attivita', cosi' come presentato in fase di domanda ed approvato in fase di ammissione, sono ammissibili senza necessita' di comunicazione preventiva da parte dei soggetti attuatori ne' approvazione preventiva da parte del Ministero, a condizione che dette variazioni siano circoscritte a casi limitati rispetto al progetto originari e non abbiano impatto rispetto alle finalita' dell'intervento cosi' come definito nell'avviso di cui all'art. 7, comma 2 e al conseguimento dei milestones e targets di livello europeo e nazionale, intermedi e finali, connessi all'esecuzione del progetto.
2. I singoli bandi/avvisi di finanziamento possono definire vincoli rispetto alle tipologie ed all'entita' delle variazioni ammissibili nel corso della realizzazione del progetto, l'eventuale procedura per la comunicazione delle medesime e l'approvazione da parte del Ministero.
3. Le variazioni intervenute nel corso del progetto sono oggetto di decreto ricognitivo finale, da redigersi a conclusione del progetto e preliminare all'erogazione del saldo finale.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, qualora, nel corso delle verifiche di cui ai precedenti articoli 12 e 13, emergano significative deviazioni rispetto ad uno dei seguenti elementi riportati nel decreto di concessione:
a) finalita' dell'intervento;
b) raggiungimento dei milestones e targets di livello europeo e nazionale, intermedi e finali;
c) cronoprogramma di attuazione;
d) volume di spesa; il Ministero, anche mediante il supporto di organi di supervisione scientifica di volta in volta individuati dai singoli bandi/avvisi di finanziamento, puo' richiedere ai soggetti proponenti l'adozione di misure correttive e revisioni complessive di progetto, anche in termini di rideterminazione dei costi complessivi dell'intervento.
5. La proposta di revisione di cui al precedente comma e' valutata dal Ministero, anche mediante il supporto di organi di supervisione scientifica di volta in volta individuati dai singoli bandi/avvisi di finanziamento, e approvata mediante apposito provvedimento ministeriale, a modifica del provvedimento di concessione e degli elementi ivi contenuti.
6. Qualora la procedura di cui al precedente comma non consenta comunque il corretto e completo svolgimento del progetto finanziato, il Ministero adotta le determinazioni di cui all'art. 17.
 
Art. 16

Valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post

1. Il Ministero attiva forme di monitoraggio periodiche finalizzate a valutare l'impatto e le ricadute generate dagli interventi finanziati, anche sul piano sociale ed economico.
2. I dati ed i risultati conseguiti per ciascun progetto confluiscono in apposite banche dati, con l'obiettivo di assicurarne l'accessibilita' ed il riutilizzo da parte della comunita' scientifica nazionale e internazionale.
3. I soggetti beneficiari sono obbligati a rispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero.
 
Art. 17

Morosita', revoca e interruzione

1. Il bando/avviso prevede specificamente i casi di revoca del sostegno concesso, disposto con provvedimento del Ministero sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate ai sensi degli articoli precedenti.
2. Le agevolazioni possono essere revocate, in tutto o in parte in caso di:
a) morosita' e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso, fatte salve le situazioni legate all'emanazione di specifici provvedimenti di emergenza volti all'introduzione di moratorie temporanee sul pagamento di mutui e finanziamenti;
b) mancata realizzazione dell'intervento o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
c) grave inadempienza contrattuale, secondo quanto specificato nel bando/avviso;
d) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita' non sanabili ed imputabile al soggetto beneficiario;
e) fallimento del soggetto beneficiario o apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatta salva la possibilita' per il Ministero di valutare la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del progetto e nei limiti di cui ai commi successivi;
f) provvedimenti definitivi di altre autorita' vigilanti che comportino la perdita dei benefici concessi;
g) altri casi previsti dal bando/avviso e atti collegati.
3. In caso di revoca totale del provvedimento di concessione del finanziamento, il Ministero procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme gia' erogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge e per contratto.
4. In caso di revoca parziale, il Ministero dispone la valutazione, attraverso gli esperti di cui agli articoli precedenti, dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi, milestones e target e della autonoma funzionalita' della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il Ministero determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al soggetto beneficiario, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge e per contratto.
5. Nei casi di procedure fallimentari e altre procedure concorsuali, fatte salve le previsioni di dettaglio di cui ai commi successivi, nel caso di intervento concluso, il Ministero puo' disporre, previo parere degli esperti di cui agli articoli precedenti, la revoca parziale del provvedimento di concessione e delle somme erogate a titolo di credito agevolato (recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca). Nel caso di progetto in corso, il Ministero procede con le valutazioni di cui al comma 4, ai fini delle occorrenti determinazioni da assumere.
6. In caso di azienda in concordato preventivo o amministrazione straordinaria le cui attivita' progettuali si siano concluse positivamente prima della data di avvio della procedura - da intendersi coincidente con quella dei provvedimenti adottati dagli organi competenti ai sensi della normativa di riferimento - se il piano di ristrutturazione/concordatario prevede l'oggettiva continuazione delle attivita' imprenditoriali con salvaguardia e mantenimento dei posti di lavoro, non si procede alla revoca del contributo. Il credito vantato, oggetto della dichiarazione del credito, sara' riferito al solo debito residuo, oltre interessi contrattualmente previsti. Nei casi di azienda in liquidazione volontaria le cui attivita' si siano concluse positivamente, si puo' procedere chiedendo l'estinzione anticipata del finanziamento entro trenta giorni e, in caso di mancato pagamento, adottando il provvedimento di revoca, limitatamente alla parte di agevolazione concessa sotto forma di credito agevolato, prevedendo il contestuale recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca individuati nei singoli bandi/avvisi e/o nei relativi disciplinari. Restano salvi i casi di azienda in liquidazione volontaria le cui attivita' non si sono ancora concluse. Nei casi di concordato in bianco non viene meno, durante la pendenza del termine per la presentazione del piano, il requisito di qualificazione.
7. In presenza di interruzione della ricerca per motivi tecnici, l'Amministrazione si avvarra' della valutazione dell'esperto tecnico-scientifico che dovra' esprimersi in merito alla tipologia di interruzione, in particolare se la stessa sia stata determinata da motivi tecnici indipendenti dalla volonta' del soggetto beneficiario. In tale caso il soggetto beneficiario avra' diritto al valore della ricerca eseguito per la parte correttamente realizzata, cosi' come valutato all'esito delle verifiche previste, sino al momento dell'interruzione.
 
Art. 18

Progetti internazionali

1. Le modalita' di partecipazione, valutazione e selezione dei progetti internazionali sono stabilite nei bandi/avvisi europei o negli accordi bilaterali o multilaterali ai quali quest'ultimi afferiscono.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 8 del presente decreto, per i soli bandi inseriti nell'ambito di iniziative internazionali nell'ambito dei quali le attivita' di valutazione scientifica ex ante e di selezione delle proposte da ammettere al finanziamento vengano effettuate a livello sovranazionale, il Ministero demanda dette attivita' alle suddette iniziative, riservandosi esclusivamente la valutazione dell'ammissibilita' e, nel caso di soggetti di diritto privato la verifica della loro posizione rispetto alle certificazioni camerali, antimafia e di regolarita' contributiva previste dalla legge.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 15, nella fase internazionale del bando, ovvero prima della selezione delle proposte da ammettere al finanziamento, possono essere apportate variazioni in accordo con le regole definite dal bando/avviso internazionale.
4. Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attivita' valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori.
5. Ove previsto negli atti costitutivi delle iniziative internazionali e/o nelle convenzioni stipulate tra il Ministero e gli organi gestionali di dette iniziative, il Ministero puo' affidare agli organi gestionali delle iniziative internazionali la gestione della fase in itinere dei progetti, inclusa la stipula contrattuale e l'erogazione dei fondi nazionali ai beneficiari italiani come disposto nei precedenti articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente decreto.
 
Art. 19

Appalti pubblici pre-commerciali
di ricerca e sviluppo

1. Per le iniziative di ricerca e sviluppo, rispondenti alla finalita' di fronteggiare le grandi sfide attuali riferite a settori strategici per il Paese e aventi rilevanti impatti socio-economici a carico dello Stato, il Ministero procede all'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo mediante appalti pubblici pre-commerciali ai sensi dell'art. 158 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' in coerenza con gli orientamenti della comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007.
2. Per i servizi di cui al precedente comma 1 sono esclusi i provvedimenti di concessione di finanziamento e di aiuti di Stato.
3. Il Ministero non avoca a se' lo sfruttamento esclusivo, a fini propri, dei risultati e dei benefici di ricerca e sviluppo derivanti dall'appalto pubblico pre-commerciale avviato. I diritti di proprieta' intellettuale spettano interamente agli operatori economici partecipanti alla gara di appalto pubblico pre-commerciale, affinche' possano sfruttarli commercialmente, vendendo la soluzione ad acquirenti terzi. Le singole procedure di appalto possono prevedere forme di condivisione, tra acquirente pubblico e soggetti appaltatori, della proprieta' intellettuale dei risultati conseguiti dalla ricerca.
4. Tra i soggetti appaltatori sono ammessi le imprese, in forma singola o associata, nonche' le universita', gli enti pubblici di ricerca e gli altri organismi di ricerca e diffusione della conoscenza. Al fine di assicurare che le invenzioni industriali o comunque i brevetti scaturiti dall'attivita' di ricerca espletata nell'ambito dell'appalto pubblico pre-commerciale non rimangano inutilizzati, i bandi/avvisi prevedono, tra i requisiti di ammissione, che il soggetto che intenda concorrere sia dotato di strutture organizzative e contabili idonee allo sfruttamento commerciale dei diritti di proprieta' intellettuale e alla loro gestione.
5. Il Ministero puo' stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 9, commi 1 e 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con altre pubbliche amministrazioni, aventi ad oggetto la condivisione della gestione di procedure di appalti pubblici pre-commerciali destinati a soddisfare specifici fabbisogni di innovazione. Negli accordi e' determinato l'onere finanziario a carico di ciascuna delle parti titolari della procedura. Il responsabile del procedimento e' nominato in ogni caso dal Ministero.
 
Art. 20

Social Innovation

1. Nel caso di interventi diretti al sostegno delle azioni di Social Innovation di cui al precedente art. 1, comma 1, n. xiv) e art. 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, si rinvia alle disposizioni dei singoli bandi/avvisi.
 
Art. 21

Spin off per attivita' di ricerca

1. I soggetti proponenti possono presentare al Ministero dell'universita' e della ricerca una domanda di agevolazione per specifici progetti per la realizzazione delle attivita' di cui all'art. 60, comma 4, lettera f-bis) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. A tal fine l'intervento del Ministero opera secondo i criteri e le modalita' procedurali stabiliti nel presente decreto e negli appositi bandi/avvisi ministeriali.
2. Le domande di cui al comma precedente possono essere presentate da professori e ricercatori universitari e dagli enti pubblici di ricerca e da dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. I soggetti proponenti di cui al precedente comma 2 possono presentare le domande anche congiuntamente ad uno o piu' dei soggetti previsti all'art. 5 del presente decreto, che saranno specificati negli appositi bandi/avvisi ministeriali, comprese le societa' di assicurazione, le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, i fondi mobiliari chiusi di cui all'art. 36 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Alla presentazione della domanda, i soggetti proponenti devono contestualmente allegare alla medesima formale dichiarazione di impegno a costituirsi in societa' entro e non oltre la data di decretazione di concessione dell'agevolazione, e comunque entro e non oltre trenta giorni da una formale richiesta da parte del Ministero.
5. I soggetti proponenti di cui al precedente comma 2 sono ammissibili agli interventi del presente decreto solo ove i relativi regolamenti universitari o degli enti di appartenenza ne abbiano disciplinato la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, e abbiano definito le questioni relative ai diritti di proprieta' intellettuale nonche' le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le societa' costituite o da costituire.
6. I soggetti proponenti devono presentare una descrizione dettagliata del progetto di ricerca, unitamente alle informazioni relative al mercato di riferimento, nonche' ad un piano di sviluppo e ad un piano finanziario della nuova societa'. I soggetti proponenti si impegnano, altresi', a fornire tutti gli elementi complementari necessari alla valutazione della domanda.
7. Le modalita' di presentazione delle domande, le modalita' ed i criteri di valutazione, i costi ammissibili, le forme ed i limiti di aiuto concedibili, le modalita' di rendicontazione e di erogazione e ogni altra condizione inerente alla concessione dell'aiuto saranno disciplinate da appositi bandi/avvisi.
 
Art. 22

Poli di innovazione

1. Nel caso di interventi diretti al sostegno ai poli di innovazione, che rientrino nelle categorie di aiuti all'investimento e di aiuti al funzionamento, i costi ammissibili e le intensita' di aiuto sono fissate nei singoli bandi/avvisi secondo percentuali e modalita' di intervento compatibili con i limiti previsti negli Allegati I e II della comunicazione UE 2014/C 198/01 e successive modificazioni ed integrazioni, conformemente a quanto stabilito dal regolamento n. 651/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 23

Interventi di pubblicita' e trasparenza

1. I bandi/avvisi di cui ai precedenti articoli del presente decreto possono anche prevedere, nel rispetto della riservatezza dei dati progettuali e della protezione della proprieta' intellettuale, la pubblicazione «Open Data» e «Open Access» di tutti i dati concernenti le domande presentate, le domande selezionate, le valutazioni conseguite, le risorse assegnate, le tempistiche di valutazione e di erogazione delle risorse, i risultati conseguiti.
 
Art. 24

Disposizioni transitorie e finali

1. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalita' procedurali stabilite dalle disposizioni stesse.
2. La vigenza del presente regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione e' subordinata alla vigenza del regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti ed entra in vigore il giorno successivo alla sua registrazione .
Roma, 14 dicembre 2021

Il Ministro: Messa

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 3142