Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 24 dicembre 2021 |
Modificazioni all'articolo 15 del decreto n. 1314 del 14 dicembre 2021, relativo alle nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni. (Decreto n. 1368/2021). |
|
|
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Visto l'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «legge finanziaria 2007» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007 «Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualita' in Europa»; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» «Misure urgenti per la crescita del Paese»; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; Vista l'Anagrafe nazionale delle ricerche (ANR), istituita e disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, nonche' con i decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 564/2021 e n. 615/2021; Visto il decreto-legge del 9 maggio 2020, n. 1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020 istitutivo del Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR), convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020 n. 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 rubricato «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 309 del 14 dicembre 2020; in particolare l'art. 11, comma 1, del predetto decreto di organizzazione il quale prevede «Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Vista la comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Vista la comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», da ultimo rettificata attraverso la comunicazione del 18 novembre 2021, C(2021) 8442 final «Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine»; Vista la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il decreto interministeriale del MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, che reca «Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale»; Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088; Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final del 12 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione europea; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241; Vista la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia COM(2021) 344 final del 22 giugno 2021 e relativo allegato, adottata dalla Commissione europea; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia 10160/21 del 6 luglio 2021, ed in particolare l'allegato riveduto dell'8 luglio 2020, concordato dal gruppo dei consiglieri finanziari, sulla base della proposta della Commissione COM(2021) 344 final del 22 giugno 2021; Visto l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; Tenuto conto che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Considerato che il Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia si compone di sei missioni e sedici componenti per interventi complessivi pari a 191,5 miliardi di euro a valere sul Dispositivo di ripresa e resilienza «RRF», e 30,04 miliardi a valere sul Fondo nazionale complementare «FNC»; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successiva rettifica del 23 novembre 2021; Vista in particolare la riforma 1.1 della componente M4C2 del PNRR «Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilita'»; Visto il decreto direttoriale n. 2308 del 4 ottobre 2021, attraverso il quale e' stato costituito il gruppo di lavoro del MUR finalizzato alla revisione del suindicato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016; Viste le linee guida definite dal Ministero dell'universita' e della ricerca per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2, approvate con decreto ministeriale n. 1141 del 7 ottobre 2021, condivise con la Cabina di regia del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); Vista la circolare MEF n. 266985 del 14 ottobre 2021, attraverso la quale sono state fornite indicazioni comuni a livello nazionale sui requisiti minimi da rispettare nell'attivazione delle procedure di selezione ed esecuzione degli interventi, trasmettendo le «Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 10 novembre 2021, n. 1233, di istituzione della Cabina di regia MUR - MISE, ai fini dello svolgimento di attivita' connesse alle iniziative della componente M4C2 «Dalla ricerca all'impresa» del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarita' del MUR; Viste le proposte di integrazione allo schema di decreto ministeriale da emanare ai sensi delle suindicate disposizioni, come avanzate dal MISE, attraverso comunicazione e-mail del 19 novembre 2021; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 1314 in data 14 dicembre 2021, emanato in attuazione delle suindicate disposizioni e recante nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e trasmesso alla Corte dei conti con nota prot. 18732 in pari data; Ritenuto di dover apportare modificazioni all'art. 15 del predetto decreto, al fine di chiarie il contenuto di quanto ivi previsto in materia di varianti progettuali;
Decreta:
Art. 1
Modificazioni all'art. 15 del decreto n. 1314 in data 14 dicembre 2021
1. All'art. 15 del decreto n. 1314 in data 14 dicembre 2021, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) le parole «senza necessita' di comunicazione preventiva ne'» sono sostituite dalle seguenti: «ma devono essere tempestivamente e obbligatoriamente comunicate al Ministero. Le medesime variazioni non richiedono»; 2) le parole: «da parte del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero titolare dell'intervento»; 3) le parole: «dette variazioni siano circoscritte a casi limitati rispetto al progetto originari» sono sostituite dalle seguenti: «non incidano sugli aspetti qualitativi ed economico-finanziari oggetto di valutazione ex ante, non alterino gli aspetti esecutivi degli interventi definiti nella fase negoziale, nei casi di valutazione in due fasi di cui al precedente art. 9»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ogni eventuale variazione che ecceda i limiti e le condizioni previste nel precedente comma 1 dovra' essere sottoposta alla preventiva approvazione da parte del Ministero.»; c) al comma 2: 1) dopo le parole: «possono definire» e' inserita la seguente: «ulteriori»; 2) le parole: «la eventuale procedura» sono sostituite dalle seguenti: «anche la procedura». |
| Art. 2
Disposizioni finali e entrata in vigore
1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto restano in vigore le disposizioni del decreto n. 1314 in data 14 dicembre 2021. 2. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti ed entra in vigore il giorno successivo alla sua registrazione. Roma, 24 dicembre 2021
Il Ministro: Messa
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 3143 |
|
|
|