Gazzetta n. 110 del 12 maggio 2022 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 1 aprile 2022 |
Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Xeljanz», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 51/2022). |
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IL DIRIGENTE dell'ufficio procedure centralizzate
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, cosi' come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE; Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016; Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale e' stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale; Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021. Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 settembre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° agosto 2021 al 31 agosto 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate; Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 4, 5 e 6 ottobre 2021; Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 15 marzo 2022 (protocollo 0030709/P-15/03/2022-AIFA-AIFA_UMGR-P), con la quale e' stato autorizzato l'aggiornamento del materiale educazionale del prodotto medicinale «Xeljanz» (tofacitinib);
Determina:
La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: XELJANZ descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, e' collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Roma, 1° aprile 2022
Il dirigente: Ammassari |
| Allegato
Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti. Nuove confezioni XELJANZ Codice ATC - Principio attivo: L04AA29 Tofacitinib; Titolare: Pfizer Europe MA EEIG; Cod. procedura EMEA/H/C/004214/X/0024/G; GUUE 29/09/2021. Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cio' permettera' la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. Indicazioni terapeutiche Tofacitinib e' indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare in fase attiva (poliartrite con fattore reumatoide positivo [RF+] o negativo [RF-] e oligoartrite estesa) e dell'artrite psoriasica (PsA) giovanile in pazienti di eta' pari o superiore a due anni, che hanno risposto in modo inadeguato alla precedente terapia con farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD). Tofacitinib puo' essere somministrato in associazione a metotrexato (MTX) o in monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando sia inappropriato continuare un trattamento con MTX. Modo di somministrazione Il trattamento deve essere iniziato e seguito da medici specialisti con esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle condizioni per le quali e' indicato tofacitinib. Uso orale. Tofacitinib soluzione orale deve essere somministrato mediante l'adattatore per flacone a pressione e la siringa dosatrice per somministrazione orale in dotazione. Tofacitinib viene somministrato per via orale con o senza cibo. Confezioni autorizzate: EU/1/17/1178/015 A.I.C.: 045320153 /E in base 32: 1C71YT - 1 mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (HDPE) 250 ml - 1 flacone + 1 siringa + 1 adattatore per flacone. Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale Piano di gestione del rischio (RMP) Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio Prima dell'effettiva commercializzazione di «Xeljanz» in ogni Stato membro, il MAH concorda con l'autorita' nazionale competente il contenuto e la forma del programma educazionale, compresi i mezzi di comunicazione, le modalita' di distribuzione e ogni altro aspetto del programma. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che, in ogni Stato membro in cui e' commercializzato «Xeljanz», a tutti gli operatori sanitari che intendono prescrivere «Xeljanz» sia stato fornito del materiale educazionale. L'obiettivo principale del programma e' di aumentare la consapevolezza dei rischi del medicinale, in particolare per quanto riguarda infezioni gravi, tromboembolismo venoso (trombosi venosa profonda [TVP] ed embolia polmonare [EP]), herpes zoster, tubercolosi (TB) e altre infezioni opportunistiche, tumore maligno, perforazioni gastrointestinali, malattia polmonare interstiziale e alterazioni degli esami di laboratorio. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che in ogni Stato membro in cui e' commercializzato «Xeljanz», tutti gli operatori sanitari e pazienti/persone che prestano assistenza (caregivers) che potranno prescrivere o utilizzare «Xeljanz» abbiano accesso/siano forniti del materiale educazionale seguente: materiale educazionale per i medici; kit informativo per il paziente; il materiale educazionale per i medici deve contenere: riassunto delle caratteristiche del prodotto; guida per gli operatori sanitari; checklist del medico prescrittore; scheda d'allerta per il paziente; un riferimento al sito web con il materiale educazionale e la scheda d'allerta per il paziente. la guida per gli operatori sanitari deve contenere i seguenti elementi chiave: informazioni relative alle questioni di sicurezza generalmente contenute nelle misure aggiuntive di minimizzazione del rischio (aRMM) (per es. la severita', la gravita', la frequenza, il tempo di comparsa dell'effetto, la reversibilita' dell'evento avverso, ove applicabile); dettagli sulla popolazione a piu' alto rischio di esposizione per i problemi di sicurezza descritti nelle aRMM (per es. controindicazioni, fattori di rischio, aumento del rischio di interazioni con determinati medicinali); l'elemento chiave precedente deve essere aggiornato con dettagli sul rischio di TEV, inclusi i fattori di rischio di TEV, nonche' con dettagli sul rischio di infezioni gravi in pazienti di eta' >65 anni; dettagli su come minimizzare i problemi di sicurezza descritti nelle aRMM attraverso un monitoraggio e una gestione adeguati (per es. cosa fare, cosa non fare, i soggetti piu' probabilmente interessati secondo le diverse possibilita', quando limitare o interrompere la prescrizione/assunzione, come somministrare il medicinale, quando aumentare/diminuire il dosaggio in base ai valori di laboratorio, segni e sintomi); l'elemento chiave precedente deve essere aggiornato con dettagli su come minimizzare il rischio di TEV nella pratica clinica, ovvero indicando che tofacitinib deve essere usato con cautela nei pazienti con noti fattori di rischio di TEV e che una dose di 10mg due volte al giorno non e' raccomandata per il trattamento di mantenimento in pazienti affetti da CU con noti fattori di rischio di TEV, a meno che non esista alcun trattamento alternativo adeguato. Inoltre, dovrebbero essere forniti dettagli su come minimizzare il rischio di infezioni gravi in pazienti di eta' >65 anni; messaggio chiave da trasmettere nella comunicazione ai pazienti; istruzioni su come gestire i possibili eventi avversi; informazioni relative ai registri BSRBR, Artis e Biodabaser nell'AR e ai registri in CUe l'importanza di contribuire ai registri stessi. la lista per i medici prescrittori deve contenere i seguenti messaggi chiave: elenco degli esami da effettuare durante lo screening iniziale e il mantenimento del paziente; il ciclo di vaccinazione da completare prima del trattamento; un riferimento specifico al fatto che il paziente e' stato informato e comprende che tofacitinib e' controindicato durante la gravidanza e l'allattamento e che le donne in eta' fertile devono utilizzare un metodo anticoncezionale efficace durante il trattamento con tofacitinib e per almeno 4 settimane dopo l'ultima dose; il rapporto rischi/benefici di tofacitinib deve essere discusso con il paziente e ai pazienti deve essere consegnata e illustrata la Scheda d'allerta; comorbilita' rilevanti per le quali si consiglia cautela nella somministrazione di «Xeljanz» e condizioni per cui «Xeljanz» non deve essere somministrato; linee guida per ridurre al minimo il rischio di eventi cardiovascolari inclusi IM e tumori maligni (inclusi linfoma e cancro del polmone), ovvero: rischio cardiovascolare e IM: nei pazienti di eta' superiore ai sessantacinque anni, fumatori attuali o passati e pazienti con altri fattori di rischio cardiovascolare, tofacitinib deve essere utilizzato solo se non sono disponibili alternative terapeutiche adeguate; tumori maligni: nei pazienti di eta' superiore a sessantacinque anni, nei pazienti fumatori o che sono stati fumatori e nei pazienti con altri fattori di rischio di tumore maligno (ad esempio, tumore maligno in corso o pregressa anamnesi di tumore maligno escluso il cancro della cute non-melanoma trattato con successo), tofacitinib deve essere usato solo nel caso in cui non siano disponibili alternative terapeutiche adeguate; indicazione che nei pazienti di eta' superiore a sessantacinque anni tofacitinib deve essere usato solo nel caso in cui non siano disponibili alternative terapeutiche adeguate elenco dei medicinali concomitanti che non sono compatibili con il trattamento con «Xeljanz»; necessita' di discutere con i pazienti dei rischi associati all'uso di «Xeljanz», in particolare per quanto riguarda infezioni, tromboembolismo venoso (trombosi venosa profonda [TVP] ed embolia polmonare [EP]), herpes zoster, tubercolosi (TB) e altre infezioni opportunistiche, tumore maligno, perforazioni gastrointestinali, malattia polmonare interstiziale e alterazioni degli esami di laboratorio; necessita' di monitorare eventuali segni e sintomi e alterazioni degli esami di laboratorio, per l'identificazione precoce dei rischi sopra menzionati; la scheda d'allerta per il paziente deve contenere i seguenti messaggi chiave: un messaggio di avvertimento riguarda il fatto che il paziente e' in trattamento con «Xeljanz», per gli operatori sanitari che possono trovarsi a trattare il paziente in qualsiasi momento, anche in condizioni di emergenza; che il trattamento con «Xeljanz» puo' aumentare il rischio di infezioni e di tumore cutaneo non-melanoma; che i pazienti devono informare gli operatori sanitari se hanno in programma di sottoporsi a una qualsiasi vaccinazione o di intraprendere una gravidanza; segni o sintomi per i seguenti problemi di sicurezza e/o quando portarli all'attenzione di un operatore sanitario: infezioni, tromboembolismo venoso (trombosi venosa profonda [TVP] ed embolia polmonare [EP]), riattivazione di herpes zoster, tumore cutaneo non melanoma, aumento delle transaminasi per danno epatico farmaco-indotto, perforazioni gastrointestinali, malattia polmonare interstiziale, aumento dell'immunosoppressione quando usato in associazione con farmaci biologici e immunosoppressori, compresi agenti che riducono i linfociti B, rischio maggiore di reazioni avverse quando «Xeljanz» e' somministrato in associazione a MTX, aumento dell'esposizione a «Xeljanz» quando cosomministrato con inibitori di CYP3A4 e CYP2C19, effetti sulla gravidanza e sul feto, utilizzo durante l'allattamento al seno, effetti sull'efficacia delle vaccinazioni e utilizzo di vaccini vivi/attenuati; contatti del medico prescrittore; la banca dati sul sito web deve contenere: il materiale educazionale in formato digitale; la scheda d'allerta per il paziente in formato digitale; il kit informativo per il paziente deve contenere: il foglio illustrativo per il paziente; la scheda d'allerta per il paziente; istruzioni per l'uso. Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti reumatologo, internista (RNRL). |
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