Gazzetta n. 110 del 12 maggio 2022 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 98 del 28 aprile 2022).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Azzeramento degli oneri di sistema
per il secondo trimestre 2022

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
 
Allegato A

(articolo 40, comma 2)

"Allegato XIX

(articolo 72, comma 3) CONDIZIONI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA
RADIOMETRICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72, COMMA 3

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente allegato, oltre alle definizioni stabilite nel presente decreto, di seguito denominato "decreto legislativo", si applicano le seguenti definizioni:
a) "bianco di riferimento": campione avente la medesima composizione chimico-fisica e geometria del campione oggetto della misura radiometrica, in cui non risulta essere presente alcuna contaminazione e/o attivazione radioattiva;
b) "carico": il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo;
c) "controllo radiometrico esterno rispetto al carico": la misura dei ratei dell'equivalente di dose ambientale H*(d) o dell'equivalente di dose direzionale H'(d,), in µSv/h, come definiti all'allegato XXIV del decreto legislativo o, nel caso di utilizzo di strumentazione radiometrica fissa, la misura degli scostamenti dei conteggi per unita' di tempo rispetto a una predeterminata soglia di riferimento;
d) "controlli doganali": controlli descritti e disciplinati dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione, per la verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite nella dichiarazione doganale, unitamente all'esistenza, all'autenticita', all'accuratezza e validita' di documenti;
e) "fondo ambientale": insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempre che l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attivita' umane;
f) "formalita' doganali": tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorita' doganali per ottemperare alla normativa doganale;
g) "grandi centri di importazione di metallo e principali nodi di transito": i luoghi in cui e' esercitata a scopo industriale o commerciale l'attivita' di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2, individuati nell'Allegato 3 del presente allegato;
h) "materiali metallici di risulta": rottami costituiti da scarti di lavorazioni in metallo industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, ovvero parti in metallo derivanti dallo smantellamento di installazioni industriali, che possono essere fusi nell'ambito delle attivita' siderurgiche e metallurgiche;
i) "rottami metallici": materiali in metallo che soddisfano i requisiti delle materie prime e seconde o che cessano di essere rifiuti, che possono essere fusi nell'ambito delle attivita' siderurgiche e metallurgiche, nonche' i rifiuti in metallo da sottoporre ad operazioni di recupero per essere utilizzati nell'ambito di attivita' siderurgiche e metallurgiche;
j) "sorveglianza radiometrica": l'obbligo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo;
k) "strumentazione radiometrica fissa": apparecchiatura progettata ai fini della rilevazione automatica della presenza di materiale radioattivo su automezzi o veicoli di grosse dimensioni.

Articolo 2

(Finalita')

1. Il presente allegato disciplina la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta e su prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattivita' al di sopra del fondo ambientale, associabili all'eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente allegato stabilisce:
a) le modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazione, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo;
b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e, nei casi previsti, dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, nonche' l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;
c) i contenuti della formazione da impartire al personale;
d) le condizioni di riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali.

Articolo 3

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Il presente allegato si applica ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attivita' d'importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta.
2. Le disposizioni del presente allegato si applicano, esclusi i soggetti che svolgono esclusivamente attivita' di trasporto e che non effettuano operazioni doganali, anche ai soggetti che, nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito indicati nell'allegato 3 al presente allegato, a scopo industriale o commerciale, esercitano:
a) attivita' d'importazione dei prodotti semilavorati in metallo indicati nell'allegato 2;
b) attivita' di importazione dei prodotti finiti in metallo indicati nell'allegato 2, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5.
3. Fatte salve le attivita' di controllo di cui al comma 4, l'applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica nei casi di cui al comma 2, lettera b), opera su richiesta specifica delle autorita' competenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo, indirizzata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull'eventuale presenza di un pericolo concreto riferiti a livelli di radioattivita' al di sopra del fondo ambientale o ad eventuali sorgenti dismesse.
4. Per la tutela della salute pubblica, nei casi di cui al comma 2, lettera b), l'applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica opera altresi' nel caso di un'attivita' di controllo effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai criteri di gestione del rischio di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013.
5. Con protocollo d'intesa tra le autorita' competenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite modalita' procedimentali semplificate e standardizzate per la trasmissione e la gestione delle richieste di cui al comma 3, nonche' i criteri di selettivita' per l'attivita' di controllo di cui al comma 4 che tengano conto, fatte salve le opportune valutazioni di proporzionalita' rispetto al rischio e di incidenza dei controlli sul flusso degli scambi, del tipo di merce, dell'origine o della provenienza della medesima, del modo di trasporto e del profilo dell'operatore economico.

Art. 4

(Ambito oggettivo di applicazione)

1. Sono soggetti a sorveglianza radiometrica, secondo le modalita' esecutive previste dal presente allegato:
a) i rottami e altri materiali metallici di risulta per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, con le modalita' disciplinate, a seconda della tipologia di attivita' esercitata, dall'articolo 6, commi da 1 a 5;
b) i prodotti semilavorati in metallo elencati nell'allegato 2 per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), con le modalita' disciplinate dall'articolo 6, comma 6;
c) i prodotti finiti in metallo elencati nell'allegato 2, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 3, con le modalita' disciplinate dall'articolo 6, comma 6.
2. L'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2 puo' essere aggiornato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito, riportato nell'allegato 3, e' definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti indicati nell'allegato 2 e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. E' fatta salva la possibilita' di una modifica dell'allegato 3 prima di tale scadenza, su impulso delle Autorita' competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 5

(Criteri di sorveglianza radiometrica)

1. Il presente articolo disciplina i criteri della sorveglianza radiometrica, secondo le modalita' di applicazione della medesima stabilite nell'articolo 6.
2. La sorveglianza radiometrica consiste:
a) per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l'eventuale presenza di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattivita' al di sopra del fondo ambientale oppure, ove applicabile, a un bianco di riferimento;
b) per i carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta sia nel controllo radiometrico esterno rispetto a1 carico, al fine di accertare l'eventuale presenza di sorgenti orfane o dismesse, di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattivita' al di sopra del fondo ambientale, sia nell'esecuzione di un controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dello stesso, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche piu' comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori.
3. Il fondo ambientale oppure, ove applicabile, il bianco di riferimento sono individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 236 del decreto legislativo, qualora disponibili, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.
4. I rottami e gli altri materiali metallici di risulta sono sottoposti a sorveglianza radiometrica anche nella fase di scarico o di manipolazione presso lo stabilimento di arrivo con le modalita' tecniche stabilite all'articolo 6, comma 1, lettera b).
5. In fase di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta trasportati alla rinfusa via mare, sono sottoposti a sorveglianza radiometrica i singoli carichi via via formati ai fini del trasporto e della consegna a destinazione.
6. Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli di radioattivita' al di sopra del fondo ambientale deve essere effettuato il controllo della contaminazione superficiale trasferibile delle pareti interne dei contenitori utilizzati per il trasporto.
7. Nell'ambito di una programmata attivita' di controllo di qualita' sui provini di colata o, comunque, nel caso di sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato, devono essere effettuate misure di concentrazione di attivita' per unita' di massa sui provini stessi e su campioni rappresentativi delle scorie di fusione e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto.

Art. 6

(Modalita' di applicazione della sorveglianza radiometrica)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attivita' di raccolta e deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta:
a) effettuano la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo tramite il controllo radiometrico esterno su ogni carico;
b) eseguono il controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dei suddetti materiali, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche piu' comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori e, al verificarsi di tale condizione, effettuano il controllo del materiale stesso scaricato procedendo alla misura di esposizione esterna.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, oltre alla sorveglianza radiometrica di cui al comma 1:
a) misurano la concentrazione di attivita' per unita' di massa nei provini di qualita' e resa, ai sensi del comma 3 secondo una specifica programmazione delle attivita' di controllo qualita' sui provini di colata e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato;
b) effettuano controlli radiometrici su campioni rappresentativi delle scorie e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato.
3. La periodicita' dei controlli di cui al comma 2 e il numero dei campioni correlati ai fini della relativa rappresentativita' sono stabiliti in un'apposita procedura di impianto, predisposta in relazione alle caratteristiche dello stesso e delle attivita' in esso svolte; le autorita' di vigilanza possono disporre una diversa periodicita'.
4. I controlli di cui ai commi 1, 2, lettera a), e 3 sono posti in essere prima di trasportare i rottami, i materiali metallici di risulta o i prodotti derivanti dalle predette operazioni di rifusione all'esterno dello stabilimento e destinarli a soggetti terzi per la commercializzazione o gli utilizzi del caso.
5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attivita' di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, effettuano il controllo radiometrico esterno rispetto al carico all'ingresso dello stabilimento di arrivo e, successivamente, allo scarico o in fase di manipolazione, secondo le modalita' di cui al comma 1, lettera b).
6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attivita' di importazione di prodotti semilavorati in metallo di cui all'allegato 2, e, nei casi in cui la sorveglianza radiometrica sia prevista, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), che, a scopo commerciale o industriale, esercitano attivita' di importazione dei prodotti finiti di cui all'allegato 2, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica prima della presentazione della dichiarazione doganale qualora in luogo dell'attestazione dei controlli radiometrici esterni rispetto al carico effettuati in dogana decidano di avvalersi delle dichiarazioni rilasciate all'origine di cui all'articolo 10, eseguono la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo o nel luogo approvato, secondo le modalita' di cui al comma 1, lettera a).

Art. 7

(Attestazione della sorveglianza radiometrica)

1. Salvo l'utilizzo del modello di cui all'allegato 1 per l'attestazione dei controlli radiometrici effettuati in dogana, l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui al comma 2 dell'articolo 72 del decreto legislativo, rilasciata dagli esperti di radioprotezione almeno di II grado, deve contenere almeno tutte le seguenti informazioni:
a) estremi del carico;
b) tipologia de1 materiale metallico;
c) provenienza;
d) data di effettuazione della sorveglianza radiometrica;
e) fondo ambientale rilevato prima della sorveglianza radiometrica;
f) tipo di misure radiometriche eseguite e caratteristiche della strumentazione utilizzata;
g) ultima verifica di buon funzionamento della strumentazione di cui alla lettera f);
h) nominativo dell'operatore addetto all'esecuzione delle misure radiometriche;
i) risultati delle misure radiometriche effettuate;
j) conclusioni sull'accettazione o eventuale respingimento del carico/materiale.
2. Nel caso di impianti che effettuano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, le misure di concentrazione di attivita' per unita' di massa secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 7, sono registrate ai sensi e conformemente all'articolo 6, comma 3.
3. In ogni stabilimento di arrivo dei carichi da sottoporre a controllo e' istituito un registro nel quale l'esperto di radioprotezione incaricato riporta, per conto del soggetto di cui all'articolo 3, le attestazioni di cui al comma l. Il registro deve essere messo a disposizione delle autorita' di vigilanza e conservato per almeno cinque anni presso lo stabilimento di arrivo del carico o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale.
4. Se il registro di cui al comma 3 e' tenuto in formato elettronico devono essere effettuate almeno due copie del registro stesso su supporti diversi da quello su cui e' memorizzato; il software dell'archivio informatico e' progettato e realizzato in modo tale da garantire che le eventuali informazioni di modifica siano solo aggiuntive a quelle gia' memorizzate.

Art. 8

(Personale addetto all'esecuzione delle misure radiometriche)

1. Le misure radiometriche possono essere effettuate anche da personale che non abbia l'abilitazione di esperto di radioprotezione, a condizione che il medesimo:
a) sia alle dirette dipendenze dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e sia stato scelto dal datore di lavoro dell'impianto d'intesa con l'esperto di radioprotezione incaricato ovvero, presso i grandi centri di importazione di metallo ed i principali nodi di transito di cui all'allegato 3, sia collaboratore diretto dell'esperto di radioprotezione incaricato o alle dirette dipendenze dell'ente o societa' di appartenenza di tale esperto, fermo comunque l'obbligo di attestazione, da parte dell'esperto di radioprotezione, dell'avvenuta sorveglianza radiometrica;
b) sia stato preventivamente sottoposto a un adeguato programma di informazione e formazione, come previsto all'articolo 9;
c) operi sotto le direttive, le indicazioni e la responsabilita' dell'esperto di radioprotezione;
d) si attenga alle procedure scritte definite dall'esperto di radioprotezione e, in caso di sospetta presenza di sorgenti orfane o dismesse o materiale contaminato, alle norme interne predisposte dal datore di lavoro.
2. L'esperto di radioprotezione incaricato, in particolare, fornisce ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, le indicazioni di radioprotezione per le misure radiometriche e per i provvedimenti di sicurezza e protezione, da adottare in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del decreto legislativo.

Articolo 9

(Informazione e formazione del personale)

1. L'informazione, la formazione e l'eventuale addestramento pratico sono svolte dagli esperti di radioprotezione, almeno di II grado, nei confronti del personale addetto ai controlli radiometrici e del personale addetto allo scarico, alla movimentazione e ad ogni manipolazione dei materiali oggetto del presente allegato. I contenuti dell'informazione e della formazione comprendono:
a) concetti base in materia di radioprotezione;
b) informazione sui rischi per la salute e sicurezza dovuti alle radiazioni ionizzanti;
c) concetti base sulla sorveglianza radiometrica;
d) nozioni sul riconoscimento dei tipi piu' comuni di sorgenti radioattive e dei loro contenitori;
e) modalita' di riconoscimento degli apparecchi recanti indicazioni e contrassegni che rendono riconoscibile la presenza di radioattivita';
f) modalita' di esecuzione di controlli visivi in fase di scarico e manipolazione;
g) modalita' di esecuzione dei controlli;
h) indicazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato all'interno dei carichi.

Articolo 10
(Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici
sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta
e sui prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in
metallo provenienti da Paesi terzi)
1. Ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali, per i rottami metallici o per gli altri materiali metallici di risulta e per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi, per i quali esistono equivalenti livelli di protezione tali che i controlli radiometrici effettuati dagli Stati terzi assicurino livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, come anche riconosciuti dall'uso di attestati di contenuto equivalente a quello del modello di cui all'allegato 1, in luogo dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui all'articolo 72, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo puo' essere accettata, in regime di reciprocita', la dichiarazione rilasciata all'origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall'Autorita' competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali.
2. Il Ministero della transizione ecologica pubblica e aggiorna periodicamente l'elenco dei paesi per i quali e' in vigore un accordo o intesa, comunque denominata, stipulati ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo.

Allegato 1

Mod. IRME90
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI ROTTAMI METALLICI O DI ALTRI MATERIALI METALLICI DI RISULTA E DI PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI O DI PRODOTTI FINITI IN METALLO

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2
Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3
Grandi centri di importazione e principali nodi di transito

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
(articolo 42, comma 2)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Riduzione dell'IVA e degli oneri generali
nel settore del gas

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 591,83 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. Al fine di contenere per il secondo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro. Tale importo e' trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 «Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 1972, n. 292, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
«Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas
naturale). - 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC
2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e
per usi industriali, nonche' all'autotrazione, e'
sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di
cui all'allegato I, al momento della fornitura ai
consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas
naturale estratto per uso proprio.
2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei
locali delle imprese industriali, artigiane e agricole,
posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle
aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, nonche'
alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o
di calore, non utilizzati in impieghi produttivi
dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in
tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi
e nelle attivita' artigianali ed agricole, nonche' gli
impieghi nel settore alberghiero, nel settore della
distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione,
negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione
che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella
lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.
Si considerano, altresi', compresi negli usi industriali,
anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e
degli indigenti.
4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas
naturale impiegato per combustione per usi industriali i
consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di
produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e
depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche'
di societa' controllate o di societa' collegate con quella
titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, nonche' i consumi relativi ad operazioni
connesse con l'attivita' industriale.
5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si
considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano
ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70
per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed
altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per
cento in volume, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i
presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative
al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto
complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per
le miscele di gas naturale con aria o con altri gas
ottenuti nelle officine del gas di citta', l'imposta si
applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale
originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati
nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle
officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con
qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o
altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
di metano puro che risulta in esso contenuta.
6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di
cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi
propri del soggetto che le produce.
7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
comma 1 secondo le modalita' previste dal comma 13 e con
diritto di rivalsa sui consumatori finali:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas
naturale ai consumatori finali comprese le societa' aventi
sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la
competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane,
designate da soggetti comunitari non aventi sede nel
medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente
a consumatori finali nazionali;
b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas
naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi
delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il
vettoriamento del prodotto;
c) i soggetti che acquistano il gas naturale
confezionato in bombole o in altro recipiente da altri
Paesi comunitari o da Paesi terzi;
d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas
naturale nel territorio dello Stato.
8. Su richiesta possono essere riconosciuti come
soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti
nazionali per il solo gas naturale impiegato per il
vettoriamento del prodotto.
9. Si considerano consumatori finali anche gli
esercenti impianti di distribuzione stradale di gas
naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di
compressione per il riempimento di carri bombolai.
10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di
denunciare preventivamente la propria attivita' all'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di
prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa. Tale
cauzione e' determinata dal medesimo Ufficio in misura pari
ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta
in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia
e a quelli eventualmente in possesso dell'Ufficio
competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di
competenza e verificata la completezza dei dati relativi
alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai
soggetti di cui ai commi 7 ed 8, un'autorizzazione, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I
medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un
apposito registro di carico e scarico, i quantitativi di
gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad integrare,
a richiesta dell'Ufficio competente, l'importo della
cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo
dell'imposta dovuta nell'anno precedente.
11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della
cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello Stato
e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di
esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di
notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel
caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito
la concessione; in tal caso la cauzione deve essere
prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o
revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza
passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed
al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o
sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena
della reclusione.
13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato
sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli
elementi necessari per la determinazione del debito
d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro
il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la
dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell'accisa e'
effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la
fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi
dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e'
effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a
quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in
eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi
versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha
facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto
sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la
detenzione e la circolazione del gas naturale non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
14. Contestualmente all'avvio della propria attivita',
i soggetti che effettuano l'attivita' di vettoriamento del
gas naturale ne danno comunicazione al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione
annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas
naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura. La
dichiarazione e' presentata al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno
successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli
stessi soggetti sono altresi' tenuti a rendere disponibili
agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai
soggetti cui il prodotto e' consegnato.
15. In occasione della scoperta di sottrazione
fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una
dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la
trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane
appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.».
 
Art. 2-bis
Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia

1. L'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilita' in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra:
a) il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti disposizioni:
1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;
5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
7) articolo 1 del presente decreto;
b) il comparto del gas, ai sensi delle seguenti disposizioni:
1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;
2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
3) articolo 2 del presente decreto.
2. Entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmette la rendicontazione di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.
3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, l'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate a tali misure, con particolare riferimento alle disponibilita' in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas, e la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilita' in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 3, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O.:
«Art. 30 (Riduzione degli oneri delle bollette
elettriche). - Omissis.
3. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno
2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
265. Il Ministero dell'economia e finanze e' autorizzato a
versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19
istituito presso la Cassa per i servizi energetici e
ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30
novembre 2020. L'Autorita' assicura, con propri
provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione
della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di
cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19) convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2021, n. 70:
«Art. 6 (Riduzione degli oneri delle bollette
elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI). - 1.
Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) dispone,
con propri provvedimenti, la riduzione della spesa
sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa
tensione diverse da quelle per usi domestici, con
riferimento alle voci della bolletta identificate come
«trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di
sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma
3. L'Autorita' ridetermina, senza aggravi tariffari per le
utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del
tetto di spesa di cui al comma 3, le tariffe di
distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonche' le
componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da
applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo
che:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore
vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti
tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile
superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due
voci di cui al primo periodo non superi quella che, in
vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre
dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia
prelevata pari a quello effettivamente registrato e un
livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari
a 3 kW.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 5-bis, del
decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021,
n. 123:
«Art. 5. (Proroga della riduzione degli oneri delle
bollette elettriche). - 1. La riduzione della spesa
sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa
tensione diverse dagli usi domestici, prevista
dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decdecreto-legge marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, trova applicazione con le medesime
modalita' ivi previste anche per il mese di luglio 2021,
con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio
e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200 milioni di
euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
77.».
«Art. 5-bis (Misure per il settore elettrico). - 1.
Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle
tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il
terzo trimestre dell'anno 2021:
a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di
emissione di anidride carbonica (CO2 ), di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e
all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.
47, per una quota di competenza del Ministero della
transizione ecologica e per una quota di competenza del
Ministero dello sviluppo economico, e' destinata nella
misura complessiva di 609 milioni di euro al sostegno delle
misure di incentivazione delle energie rinnovabili e
dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle
tariffe dell'energia;
b) sono trasferite alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali, entro il 30 settembre 2021,
risorse pari a 591 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 551 milioni di euro, ai sensi
dell'articolo 77;
b) quanto a 429 milioni di euro, mediante utilizzo
delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui
capitoli dello stato di previsione del Ministero della
transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo
economico, finanziati con quota parte dei proventi delle
aste delle quote di emissione di CO2 , di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di
competenza delle medesime amministrazioni. A tal fine le
disponibilita' in conto residui sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero della transizione ecologica, ai fini del
trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali;
c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di
quota parte dei proventi delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero
della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto
aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali;
d) quanto a 40 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui
all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
n. 130 del 27 settembre 2021 (Misure urgenti per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico e del gas naturale nonche' per
l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono
l'adozione di provvedimenti attuativi) convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2021, n.
231:
«Art. 1 (Misure per il contenimento degli effetti degli
aumenti dei prezzi nel settore elettrico). - 1. Anche al
fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico, confermando per il quarto trimestre
dell'anno 2021 quanto disposto per il terzo trimestre del
medesimo anno dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, gli oneri generali di sistema
per tutte le utenze elettriche sono parzialmente compensati
mediante:
a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni
di euro nell'anno 2021, dei proventi delle aste delle quote
di emissione di anidride carbonica (CO2), di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.
47, di competenza del Ministero della transizione
ecologica. Le risorse di cui alla presente lettera sono
destinate al sostegno delle misure di incentivazione delle
energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che
trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
b) il trasferimento alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di
ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro.
2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a
quanto disposto dal comma 1, l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il
quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri
generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle
utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con
potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono
trasferite alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse
pari a 800 milioni di euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 503 e 505
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.:
«Omissis.
503. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico per il primo trimestre
dell'anno 2022 in coerenza con quanto disposto per il terzo
trimestre dell'anno 2021 dall'articolo 5-bis del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonche'
con quanto disposto per il quarto trimestre dell'anno 2021
dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2021, n.
130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
2021, n. 171, gli oneri generali di sistema per le utenze
elettriche sono parzialmente compensati con le risorse di
cui al comma 505.
Omissis.
505. Per le finalita' di cui ai commi 503 e 504 si
provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2022, di una
somma pari a 1.800 milioni di euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 27 gennaio 2021, n. 4 (Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico) convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 gennaio 2022, n. 21:
«Art. 14 (Riduzione degli oneri di sistema per il primo
trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o
superiore a 16,5 kW). - 1. Per ridurre gli effetti degli
aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione
di quanto disposto dall'articolo 1 comma 504 della legge 30
dicembre 2021, n. 234, l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per
il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022,
le aliquote relative agli oneri generali di sistema
applicate alle utenze con potenza disponibile pari o
superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e
alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica
o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al
pubblico.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle
aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23
del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi
all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei
servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso
la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i
servizi energetici e ambientali (CSEA). Qualora i
versamenti mensili risultino inferiori al fabbisogno di
cassa della CSEA, come determinato ai sensi del comma 1, il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' autorizzare,
su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni della
tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022.
3. Qualora i versamenti di cui al comma 2, effettuati
dal GSE a favore della CSEA, siano inferiori all'importo di
1.200 milioni di euro, alla differenza si provvede, entro
l'anno 2022, mediante il versamento per pari importo alla
CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo n. 47 del 2020, relative all'anno 2021,
destinati ai ministeri interessati, giacenti sull'apposito
conto aperto presso la tesoreria dello Stato. A tal fine
non si da' luogo al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme giacenti nella Tesoreria dello
Stato sino al conseguimento da parte della CSEA
dell'importo spettante ai sensi del comma 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 130 del 2021:
«Art. 2 (Misure per il contenimento degli effetti degli
aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale). - 1. In
deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di
gas metano usato per combustione per usi civili e
industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i
consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per
cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo
siano contabilizzate sulla base di consumi stimati,
l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla
differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base
dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.
2. Al fine di contenere per il quarto trimestre 2021
gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas
naturale, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le
aliquote relative agli oneri generali di sistema per il
settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 480
milioni di euro. Tale importo e' trasferito alla Cassa per
i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre
2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 506 e 508
della citata legge n. 234 del 2021:
«Omissis
506. In deroga a quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
somministrazioni di gas metano destinato alla combustione
per usi civili e per usi industriali di cui all'articolo
26, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di
gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate
all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le
somministrazioni di cui al primo periodo siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota
IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza
derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi
effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di
gennaio, febbraio e marzo 2022.
Omissis.
508. Per il primo trimestre dell'anno 2022 le
agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di
energia elettrica riconosciute ai clienti domestici
economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in
gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la
compensazione per la fornitura di gas naturale di cui
all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'ARERA, al fine
di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura,
previsti per il primo trimestre 2022, fino a concorrenza
dell'importo di 912 milioni di euro. Tale importo e'
trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali
entro il 31 marzo 2022.».
 
Art. 3

Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

1. Per il secondo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro. Tale importo e' trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28
dicembre 2007 «Determinazione dei criteri per la
definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per
la fornitura di energia elettrica per i clienti
economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi
condizione di salute» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 febbraio 2008, n. 41.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante
misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale:
«Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). - 1. Al
fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei
cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre
2010 , e' sospesa l'efficacia delle norme statali che
obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti
aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o
tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in
relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
automatici, con esclusione della regolazione tariffaria dei
servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva,
nonche' dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a
regime di obbligo di servizio pubblico, nonche' delle
tariffe postali agevolate, fatta eccezione per i
provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri
effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al
servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del
gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione.
Per il settore autostradale e per i settori dell'energia
elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i
contributi e le tariffe di pertinenza degli enti
territoriali l'applicazione della disposizione di cui al
presente comma e' rimessa all'autonoma decisione dei
competenti organi di Governo.
2. Ferma restando la piena efficacia e validita' delle
previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali
vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli incrementi
tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009
e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28
febbraio 2009, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, sono approvate misure finalizzate a creare le
condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di
investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti
convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresi'
sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo
sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1°
gennaio 2009, cosi' come stabilito dall'articolo 1, comma
1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge
8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole «alla data di
entrata in vigore del presente decreto» e' aggiunto il
seguente periodo:
«Le societa' concessionarie, ove ne facciano richiesta,
possono concordare con il concedente una formula
semplificata del sistema di adeguamento annuale delle
tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per
l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale,
anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre
che sulle componenti per la specifica copertura degli
investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonche' dei nuovi
investimenti come individuati dalla direttiva approvata con
deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di
quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X
della direttiva medesima.».
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono
soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
c).
6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il
concessionario provvede a comunicare al concedente, entro
il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che
intende applicare nonche' la componente investimenti del
parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni,
previa verifica della correttezza delle variazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua
proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti
e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano o rigettano le variazioni proposte con
provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato
puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative alla
correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e
dei relativi conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi
inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione
e che siano state formalmente contestate dal concessionario
entro il 30 giugno precedente.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;».
8. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei
prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura
dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo
alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro
il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri
competenti le proposte necessarie per assicurare, in
particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi
derivanti dalla predetta diminuzione.
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone
che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere
dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
La compensazione della spesa tiene conto della necessita'
di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali
ed e' riconosciuta in forma differenziata per zone
climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei
componenti della famiglia, in modo tale da determinare una
riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente
tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
predetto beneficio i soggetti interessati presentano al
comune di residenza un'apposita istanza secondo le
modalita' stabilite per l'applicazione delle tariffe
agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto
ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta
eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che
continuano ad essere destinati alle finalita' di cui al
citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26
del 2007. Nella eventualita' che gli oneri eccedano le
risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita
componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure
tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la
fornitura di energia elettrica e il diritto alla
compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al
comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con
almeno quattro figli a carico con indicatore della
situazione economica equivalente non superiore a 20.000
euro.
10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica
internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei
prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori
oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo
dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, conforma la
disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi
di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui alla
lettera a), ai seguenti principi:
a) il prezzo dell'energia e' determinato, al termine
del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere da
b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul
mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e
accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza
per le forniture offerte ai prezzi piu' bassi fino al
completo soddisfacimento della domanda;
b) e' istituito, in sede di prima applicazione del
presente articolo, un mercato infragiornaliero
dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di
aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato
del giorno precedente e l'apertura del mercato dei servizi
di dispacciamento di cui alla lettera d) con la
partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato
infragiornaliero il prezzo dell'energia sara' determinato
in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale
gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita
e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e
quantita';
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di
comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri
provvedimenti delle autorita', il Gestore del mercato
elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative
alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo
massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti
abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e
indisponibilita' sono pubblicate con cadenza mensile;
d) e' attuata la riforma del mercato dei servizi di
dispacciamento, la cui gestione e' affidata al
concessionario del servizio di trasmissione e
dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno
delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del
sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che
ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una
valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I
servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso
l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori
abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il
prezzo dell'energia sara' determinato in base ai diversi
prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente
abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di
dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi
piu' bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;
e) e' attuata l'integrazione, sul piano funzionale,
del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il
mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera
d), favorendo una maggiore flessibilita' operativa ed
efficienza economica attraverso un meccanismo di
negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in
considerazione di proposte di intervento da essa segnalate
al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con
meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle
zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello
sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia,
che e' resa pubblica. La segnalazione puo' contenere,
altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per
migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso
interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per
promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie
del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il
mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare uno o
piu' decreti sulla base delle predette proposte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. A tale
riguardo, potranno essere in particolare adottate misure
con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali
europei dell'energia elettrica, anche attraverso
l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione
dell'energia elettrica e l'allocazione della capacita' di
trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari
dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di
lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione
degli operatori, un'adeguata liquidita' e un corretto grado
di integrazione con i mercati sottostanti.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui
al comma 10, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le
proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento
di energia elettrica, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di
impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il
fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati
sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas in conformita' ai principi di cui alla
presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei
mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi
puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri
per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in
particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi
di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui
si verificano le condizioni di seguito descritte, gli
impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente
indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al
mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema
elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento
dell'efficienza del mercato dei servizi per il
dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo
di approvvigionamento dei predetti servizi, la
contrattualizzazione a termine delle risorse e la
stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti
finali.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sentito il
concessionario dei servizi di trasmissione e
dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante in non
piu' di tre macro-zone.
13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la
relativa disciplina e' adottata, in via transitoria, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
13-bis. Per agevolare il credito automobilistico,
l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel
pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo
prezzo o convenzionali sui veicoli e' stabilita in 50 euro.
La cancellazione di tali ipoteche e' esente dall'imposta
provinciale di trascrizione.».
 
Art. 3-bis

Strategia nazionale contro la poverta' energetica

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui al comma 6, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta la Strategia nazionale contro la poverta' energetica.
6-ter. La Strategia di cui al comma 6-bis stabilisce obiettivi indicativi periodici per l'elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della poverta' energetica.
6-quater. Lo schema della Strategia di cui al comma 6-bis e' sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti della consultazione sono incorporati, in forma sintetica, nella versione definitiva della Strategia medesima. In fase di attuazione delle misure previste dalla Strategia sono svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo da favorire un'ampia partecipazione, per la valutazione dell'aggiornamento della Strategia medesima.
6-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Strategia nazionale di cui al comma 6-bis e' attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante «Attuazione
della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno
dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla
preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e
che abroga la direttiva 2005/89/CE», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11 (Clienti vulnerabili e in condizioni di
poverta' energetica). - 1. Sono clienti vulnerabili i
clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente
svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute,
tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi
dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n.
124;
b) presso i quali sono presenti persone che versano
in gravi condizioni di salute, tali da richiedere
l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche
alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro
mantenimento in vita;
c) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non
interconnesse;
e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative
di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
f) di eta' superiore ai 75 anni.
2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di
maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge
4 agosto 2017, n. 124, i fornitori sono tenuti ad offrire
ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 del presente
articolo che ne facciano richiesta la fornitura di energia
elettrica ad un prezzo che rifletta il costo dell'energia
nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio
di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di
qualita' del servizio, cosi' come definiti dall'ARERA con
uno o piu' provvedimenti e periodicamente aggiornati.
3. Al fine di incrementare il grado di consapevolezza
dei clienti finali sui prezzi dell'energia elettrica,
l'ARERA definisce, in via transitoria e comunque fino al 31
dicembre 2025, un indice di riferimento mensile del prezzo
dell'energia elettrica all'ingrosso.
4. Il Ministro della transizione ecologica, sulla base
del riesame della Commissione europea sugli interventi
pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura
dell'energia elettrica ai clienti civili in condizioni di
poverta' energetica o vulnerabili previsto dall'articolo 5,
paragrafo 10, della direttiva (UE) 2019/944, propone al
Consiglio dei ministri un disegno di legge per l'eventuale
superamento dell'obbligo previsto dal comma 2 del presente
articolo, con contestuale previsione delle misure sociali
di sostegno ai clienti vulnerabili alternative agli
interventi pubblici nella fissazione del prezzo di
fornitura dell'energia elettrica.
5. Con decreto del Ministro della transizione
ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
presso il Ministero della transizione ecologica,
l'Osservatorio nazionale della poverta' energetica.
L'Osservatorio e' un organo collegiale composto da sei
membri nominati con decreto del Ministro della transizione
ecologica. Dei sei membri, due, compreso il Presidente
dell'Osservatorio, sono designati dal Ministro della
transizione ecologica; uno dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali; uno dal Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili; uno dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano; uno dall'ARERA.
L'Osservatorio si avvale del supporto tecnico del Gestore
dei servizi energetici S.p.a. e di Acquirente Unico S.p.a.
La partecipazione all'Osservatorio non prevede il
riconoscimento di compensi, rimborsi spese, gettoni di
presenze ed altri emolumenti comunque denominati.
6. L'Osservatorio:
a) propone al Ministero della transizione ecologica e
all'ARERA misure di contrasto alla poverta' energetica,
anche attraverso azioni di comunicazione, formazione e
assistenza a soggetti pubblici ed enti rappresentativi dei
portatori di interesse;
b) effettua, con cadenza biennale, il monitoraggio
del fenomeno della poverta' energetica a livello nazionale,
anche ai fini della comunicazione integrata sulla poverta'
energetica di cui all'articolo 24, del regolamento (UE)
2018/1999;
c) anche ai fini di cui alla lettera b) del presente
comma, elabora criteri per l'elaborazione del numero di
famiglie in condizioni di poverta' energetica.
6-bis. Sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di
cui al comma 6, il Ministro della transizione ecologica,
con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
adotta la Strategia nazionale contro la poverta'
energetica.
6-ter. La Strategia di cui al comma 6-bis stabilisce
obiettivi indicativi periodici per l'elaborazione, a
livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo
e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e
di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche
al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il
fenomeno della poverta' energetica.
6-quater. Lo schema della Strategia di cui al comma
6-bis e' sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti
della consultazione sono incorporati, in forma sintetica,
nella versione definitiva della Strategia medesima. In fase
di attuazione delle misure previste dalla Strategia sono
svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo da
favorire un'ampia partecipazione, per la valutazione
dell'aggiornamento della Strategia medesima.
6-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La
Strategia nazionale di cui al comma 6-bis e' attuata con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
7. Fermo quanto previsto dal presente articolo, gli
enti locali che partecipano alle comunita' energetiche dei
cittadini, con le risorse disponibili a legislazione
vigente nei propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, adottano iniziative per
promuovere la partecipazione alle comunita' stesse dei
clienti vulnerabili di cui al comma 1 del presente
articolo, affinche' questi ultimi possano accedere ai
benefici ambientali, economici e sociali assicurati dalla
comunita' stessa. A supporto della realizzazione di tali
progetti, il Gestore dei servizi energetici S.p.a.,
nell'ambito dei servizi di assistenza territoriale a favore
dei comuni, mette a disposizione servizi informativi
dedicati, ivi inclusi guide informative e strumenti di
simulazione.».
 
Art. 4

Contributo straordinario, sotto forma di credito
d'imposta, a favore delle imprese energivore

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta e' determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e, in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Tale deroga si applica agli impianti di cui al periodo precedente, previa comunicazione all'autorita' competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2022.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni»:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da
491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35,
comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di
avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)»:
«1.-52. - Omissis.
53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga alle
disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i
crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui
alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n.
720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione nella quale sono
esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte,
abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto,
maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e
comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.».
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa
che direttamente o indirettamente comporti la
partecipazione ai risultati economici della societa'
emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti
finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 13, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. -
12-quater. Omissis.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26-bis del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132,
recante disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche'
misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata:
«Art. 26-bis (Piano di emergenza interna per gli
impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti). - 1. I
gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei
rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo
di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo
da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la
salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per
proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze
di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi
di emergenza e le autorita' locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento
dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
2. Il piano di emergenza interna e' riesaminato,
sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore,
previa consultazione del personale che lavora
nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese
subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati,
e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene
conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi
di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove
conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di
incidente rilevante.
3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza
interna di cui al comma 1 e' predisposto entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. Il gestore trasmette al prefetto competente per
territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione
del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine
di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti
rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli
enti locali interessati, predispone il piano di emergenza
esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.
6. Il piano di cui al comma 5 e' predisposto allo scopo
di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo
da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la
salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per
proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze
di incidenti rilevanti, in particolare mediante la
cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione
civile negli interventi di soccorso;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi
di emergenza e le autorita' locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti
al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un
incidente rilevante.
7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna
entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni
necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
8. Il piano di cui al comma 5 e' riesaminato,
sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa
consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli
appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La
revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli
impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici
e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare
in caso di incidenti rilevanti.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli
aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo
accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono
stabilite le linee guida per la predisposizione del piano
di emergenza esterna e per la relativa informazione alla
popolazione.
10. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.».
 
Art. 5
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore
delle imprese a forte consumo di gas naturale

1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Ai fini del presente articolo e' impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 522,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Riferimenti normativi

- L'allegato 1, del decreto 21 dicembre 2021, n. 541
del Ministro della transizione ecologica: «Elenco dei
settori in cui operano le imprese a forte consumo di gas
naturale con un indice di intensita' di scambi
internazionali non inferiore al 4%» e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2022.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto n.
541 del 21 dicembre 2021, del Ministro della transizione
ecologica «Rideterminazione dei corrispettivi a copertura
degli oneri generali del sistema del gas applicati alle
imprese a forte consumo di gas naturale»:
«Art. 3 (Imprese a forte consumo di gas naturale). - 1.
Sono considerate imprese a forte consumo di gas naturale,
ai fini del presente decreto, le imprese che hanno un
consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di
riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3
/anno, considerando un potere calorifico superiore per il
gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3), e che operano nei
settori di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. La CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite
dall'ARERA, costituisce, in riferimento a ciascun anno di
competenza, l'Elenco delle imprese a forte consumo di gas
naturale di cui al comma 1.».
- Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 4.
- Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 4.
- Il riferimento al testo dell'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 4.
- Il riferimento al testo degli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 4.
- Il riferimento al testo dell'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 4.
 
Art. 6

Interventi in favore del settore dell'autotrasporto

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfetaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di promuovere la sostenibilita' d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attivita' logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonche' Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, e' riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
5. Al fine di promuovere la sostenibilita' d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresi' il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attivita' logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilita' ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, e' riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 79,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451 (Disposizioni urgenti per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico locale e
dell'autotrasporto) convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40:
«Art. 2 (Oneri indiretti in materia di autotrasporto).
- (Omissis).
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 150, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015):
«(Omissis).
150. E' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore
del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono
ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 106, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006):
«(Omissis).
106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese
non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente
effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui
ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di
quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della
regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto
previsto dal primo periodo nonche', relativamente all'anno
2005, dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61,
comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e'
autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per
l'anno 2006.
(Omissis).».
- Per il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 4.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 4.
- Per il testo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 4.
- Per il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 4.
 
Art. 7

Incremento del Fondo unico a sostegno
del potenziamento del movimento sportivo italiano

1. Per far fronte alla crisi economica determinata dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e societa' sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e societa' sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.
2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalita' di cui al comma 1.
3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.
3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n.
302 - Supplemento ordinario n. 62. In particolare,
all'articolo 1, il comma 369 disciplina l'istituzione
presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del
Consiglio dei ministri di un fondo denominato «Fondo unico
a sostegno del potenziamento del movimento sportivo
italiano» al fine di sostenere il potenziamento del
movimento sportivo italiano.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 ottobre 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2020, n. 265.
- Si riporta il testo del comma 923, dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310 -
Supplemento ordinario n. 49:
«923. Al fine di sostenere le federazioni sportive
nazionali, gli enti di promozione sportiva e le
associazioni e societa' sportive professionistiche e
dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e
operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di
svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute
alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti
d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio
2022 al 30 aprile 2022;
c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul
valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio,
marzo e aprile 2022;
d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui
redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile
2022.».
 
Art. 8

Sostegno alle esigenze di liquidita' delle imprese
conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 14-sexies, e' inserito il seguente:
« 14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia. »;
b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole « A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 » sono inserite le seguenti: « . Fino al 30 giugno 2022 la predetta commissione non e' dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 13, del
decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese). - 1. Al fine di assicurare la
necessaria liquidita' alle imprese con sede in Italia,
colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da
altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE
S.p.A. concede fino al 30 giugno 2022 garanzie, in
conformita' alla normativa europea in tema di aiuti di
Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni
previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle
suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai
sensi del presente comma non superano l'importo complessivo
massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi
sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti titolari di partita IVA nonche' le
associazioni professionali e le societa' tra
professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro
capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonche' alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di
crediti con o senza garanzia di solvenza prestata dal
cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di
cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I
limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera
c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al
comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del
corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei
crediti. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
stabiliti modalita' attuative e operative nonche' ulteriori
elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle
operazioni di cui al presente comma. La procedura e la
documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai
sensi del presente comma sono ulteriormente specificate
dalla SACE S.p.A.
1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al
presente articolo sono in ogni caso escluse le societa' che
controllano direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, una societa'
residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a
fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, da una societa' residente in un Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o
territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le
giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE
delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali,
adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
La condizione di cui al presente comma non si applica se la
societa' dimostra che il soggetto non residente svolge
un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di
personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del
presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Le garanzie di cui ai commi 1 e 1-bis sono
rilasciate alle seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 30 giugno 2022,
per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni ovvero
al maggior termine di durata previsto dalla lettera a-bis),
con la possibilita' per le imprese di avvalersi di un
preammortamento di durata fino a 36 mesi;
a-bis) previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di
cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto e'
innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti i
finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni,
gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e
1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad
una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi
finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi
della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali
dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per
l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del
presente decreto e la durata effettiva delle garanzie
medesime saranno determinate in conformita' alla
Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa
notifica e autorizzazione della Commissione europea, come
specificato sul piano procedurale e documentale da SACE
S.p.A.;
b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non
rientrava nella categoria delle imprese in difficolta' ai
sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16
dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il
sistema bancario, come rilevabili dal soggetto
finanziatore;
b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e
patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come
indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18)
dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un
parametro indispensabile per la definizione di "impresa in
difficolta'", sono compresi nel calcolo del patrimonio i
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e
appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le
certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma
3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista
per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma
elettronica;
c) l'importo del prestito assistito da garanzia non
e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa
relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla
dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell'impresa
relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da
dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
qualora l'impresa abbia iniziato la propria attivita'
successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai
costi del personale attesi per i primi due anni di
attivita', come documentato e attestato dal rappresentante
legale dell'impresa;
d) la garanzia, in concorso paritetico e
proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per
mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del
finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote
percentuali:
1) 90 per cento per imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro;
2) 80 per cento per imprese con valore del
fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di
euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese col valore del
fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il
rilascio della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese
sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25
punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il
secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto,
quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle
piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto
all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno,
100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti
base durante il quarto, quinto e sesto anno;
f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita,
irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla
normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore
mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi
all'impresa successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto, per capitale, interessi ed oneri
accessori fino all'importo massimo garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al
recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti
dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe
stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della
garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo
deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che
sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti
eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
costo effettivamente applicato all'impresa;
i) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede in
Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima
appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al
coordinamento da parte della medesima, non approvi la
distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel
corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano
gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
della richiesta del finanziamento, l'impegno e' assunto
dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della
richiesta;
l) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso
accordi sindacali;
m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad
esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia
l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del
soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto;
n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve
essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e
attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia,
come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono
impegnarsi a non delocalizzare le produzioni, ovvero il
finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato
al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di
rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa
beneficiaria purche' il finanziamento preveda l'erogazione
di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento
dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e
a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a
determinare un minor costo o una maggior durata del
finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve
essere altresi' destinato, in misura non superiore al 20
per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di
finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo
emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020,
per le quali il rimborso sia reso oggettivamente
impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia
di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al
contenimento della stessa, a condizione che
l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia attestata dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo
garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa
riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi
del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa
ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad
un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della
verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa
sia beneficiaria di piu' finanziamenti assistiti dalla
garanzia di cui al presente articolo ovvero da altra
garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si
cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo
gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano
beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia
di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si
cumulano.
4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di
garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa
riferimento al valore su base consolidata del fatturato e
dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa
beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente
e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale
valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si
applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di
ammortamento progressivo del finanziamento.
5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis e' accordata di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza
regresso, la cui operativita' sara' registrata da SACE
S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad
ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni
ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche
per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le
attivita' relative all'escussione della garanzia e al
recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare alle
banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e agli altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con
la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a
SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di
rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto
dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti
dal presente articolo.
6. Per il rilascio delle garanzie che coprono
finanziamenti in favore di imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal
bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla
data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa
non ha approvato il bilancio, si applica la seguente
procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul
piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo
quanto previsto dal comma 9:
a) l'impresa interessata all'erogazione di un
finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un
soggetto finanziatore, che puo' operare ed eventualmente
erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la
domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
b) in caso di esito positivo della delibera di
erogazione del finanziamento da parte dei suddetti
soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di
emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina la
richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo
deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un
codice unico identificativo del finanziamento e della
garanzia;
c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del
finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE
S.p.A.
7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o
fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il
rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico
e' subordinato altresi' alla decisione assunta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base
dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in
considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della
garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in
Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del
lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.
8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere
elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino
al limite di percentuale immediatamente superiore a quello
ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici
impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria
indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai
profili di cui al comma 7.
9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto
periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le
modalita' da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare
il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi
soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni
previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne
riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalita'
attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti
integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi da 1 a 9.
11. In caso di modifiche della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",
condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono
essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro
dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata
all'approvazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea.
13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui
al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze puo' essere concessa, in conformita' alla normativa
dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni
assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A.
(CDP S.p.A.) entro il 30 giugno 2022 derivanti da garanzie,
anche nella forma di garanzie di prima perdita, su
portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma,
da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del
credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno
sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza
epidemiologica da "COVID-19" e che prevedano modalita' tali
da assicurare la concessione da parte dei soggetti
finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione
dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per
effetto delle garanzie stesse. La garanzia e' a prima
richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e
conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
14. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a
copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e
13, nonche' di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6,
comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni
di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 1.000
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un
corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la
gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito
conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE
S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai
sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di
gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla
contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a
seguito dell'approvazione del bilancio.
14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidita'
alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al
30 giugno 2022, concede garanzie, in conformita' alla
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato
e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel
presente articolo, in favore di banche, istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che
sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri
titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia
attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una
classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti
dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a
quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare
l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.
14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma
14-bis, qualora la classe di rating attribuita sia
inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti
obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a
mantenere una quota pari almeno al quindici per cento del
valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.
14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e
14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al
comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie
organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente
fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che
alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava
presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema
bancario, come definite ai sensi della normativa
dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i
sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di
debito nominano un rappresentante comune che fornisce un
rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la
cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e
dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni
previsti.
14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.A.
derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 14-bis e
14-ter e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a
prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La
garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata,
irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al
pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio,
al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del
Ministero dell'economia e delle finanze, le attivita'
relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare alle banche, alle
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A.
indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della
garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi
nonche' dei criteri e delle condizioni previsti dal
presente articolo.
14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi
14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione
del corrispondente codice unico identificativo di cui al
comma 6, lettera b), nel caso di emissione di importo
eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in
cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della
percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d), e'
subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria
trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in
considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge
rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato
del lavoro;
e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.
14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui
al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse,
alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di
comprovate esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti
ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi
dell'energia.».
«Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino al
30 giugno 2022, fatto salvo quanto previsto dalle lettere
a) e m) , in deroga alla vigente disciplina del Fondo di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito. A
decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse
previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Fino al 30 giugno 2022 la predetta
commissione non e' dovuta per le garanzie rilasciate su
finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di
liquidita' delle imprese conseguenti ai maggiori costi
derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa e'
elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,
a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese
con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato
sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate per l'anno
2019. Resta fermo che la misura di cui alla presente
lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora
almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto
sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente
pubblico oppure, congiuntamente, da piu' enti pubblici;
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta
e' incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie
con durata fino a 72 mesi ovvero del maggior termine di
durata previsto dalla lettera c-bis). A decorrere dal 1°
luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono
concesse nella misura massima dell'80 per cento. L'importo
totale delle predette operazioni finanziarie non puo'
superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del
beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del
personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura
formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese
costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
del prestito non puo' superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attivita';
2) il 25 per cento del fatturato totale del
beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di
esercizio e per costi di investimento nei successivi 18
mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non
superiore a 499; tale fabbisogno e' attestato mediante
apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445;
3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli
produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A,
sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
l'anno 2019;
c-bis) previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea, il limite di durata delle nuove
operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili
dal Fondo e' innalzato a 120 mesi. Per le operazioni
finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non
superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di
prolungamento della durata dell'operazione accordato dal
soggetto finanziatore, puo' essere richiesta la pari
estensione della garanzia, fermi restando il predetto
periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione
finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione
europea;
d) per le operazioni finanziarie aventi le
caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
la percentuale di copertura della riassicurazione e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di
garanzia o dalle societa' cooperative previste
dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione
che le garanzie da questi rilasciate non superino la
percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'
articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di
un premio che tiene conto della remunerazione per il
rischio di credito. Fino all'autorizzazione della
Commissione Europea e, successivamente alla predetta
autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le
predette caratteristiche di durata e importo di cui alla
lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di
copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per
cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al
90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente
lettera d) anche per durate superiori a dieci anni. La
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con un'ulteriore
garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati
al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino
alla copertura del 100 per cento del finanziamento
concesso;
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la
garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la
riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non
superino la percentuale massima di copertura dell'80 per
cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,
purche' il nuovo: finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in
misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del
debito accordato in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal
soggetto finanziatore in data successiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento
dell'importo del debito accordato in essere del
finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui
alla presente lettera il soggetto finanziatore deve
trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che
attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul
finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
f) per le operazioni per le quali le banche o gli
intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria
iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di
ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero
l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in
connessione agli effetti indotti dalla diffusione del
COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fino al 30 giugno 2022, fermo restando quanto
previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo
quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla
lettera m) del presente comma, la garanzia e' concessa
senza applicazione del modello di valutazione di cui alla
parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione
del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27
febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di
accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede
di ammissione della singola operazione finanziaria, la
probabilita' di inadempimento delle imprese e' calcolata
esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo
economico-finanziario del suddetto modello di valutazione.
Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle
operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la
consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a
valere sul Fondo e' corretta in funzione dei dati della
Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal
Gestore del Fondo alla data della presentazione delle
richieste di ammissione alla garanzia;
g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore dei
beneficiari finali che presentano, alla data della
richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del
soggetto finanziatore classificate come inadempienze
probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle
avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
g-ter) la garanzia e' altresi' concessa, con
esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore
di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della
parte B) delle avvertenze generali della circolare della
Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state
oggetto di misure di concessione. In tale caso, il
beneficio della garanzia e' ammesso anche prima che sia
trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui
le suddette esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
citate esposizioni non sono piu' classificabili come
esposizioni deteriorate, non presentano importi in
arretrato successivi all'applicazione delle misure di
concessione e il soggetto finanziatore, sulla base
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato
articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013;
g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che
sia trascorso un anno dalla data in cui sono state
accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla
data in cui le esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
in favore delle imprese che, in data successiva al 31
dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del
concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno
stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del
1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67
del medesimo regio decreto, purche', alla data di entrata
in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non
siano classificabili come esposizioni deteriorate, non
presentino importi in arretrato successivi all'applicazione
delle misure di concessione e il soggetto finanziatore,
sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del
debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso
integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del
citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse
le imprese che presentano esposizioni classificate come
sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;
h) non e' dovuta la commissione per il mancato
perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui
all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei
settori turistico - alberghiero, compreso il settore
termale, e delle attivita' immobiliari, con durata minima
di 10 anni e di' importo superiore a euro 500.000,00, la
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di
garanzia acquisite sui finanziamenti;
l) per le garanzie su specifici portafogli di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o
appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici
settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della
tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
caso di intervento di ulteriori garanti;
m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla
garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento e, a
decorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 per
cento, nonche', a decorrere dal 1° gennaio 2022, con
copertura all'80 per cento, sia in garanzia diretta che in
riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche,
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo
Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla
concessione di credito in favore di piccole e medie imprese
e di persone fisiche esercenti attivita' di impresa, arti o
professioni, di associazioni professionali e di societa'
tra professionisti nonche' di persone fisiche esercenti
attivita' di cui alla sezione K del codice ATECO la cui
attivita' d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza
COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato
mediante dichiarazione autocertificata ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purche' tali
finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale
non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata
fino a 120 mesi e un importo non superiore,
alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi,
a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
come risultante dall'ultimo bilancio depositato o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data
della domanda di garanzia ovvero da altra idonea
documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento
quando, ad esito della concessione del finanziamento
coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle
esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto
finanziato risulta superiore all'ammontare delle
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di
cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera altresi' l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In relazione alle predette operazioni, il soggetto
richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio
complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che
tiene conto della sola copertura dei soli costi di
istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e,
comunque, tale tasso non deve essere superiore allo 0,20
per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del
rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con
durata analoga al finanziamento. A decorrere dal 1 ° luglio
2021, per i finanziamenti con copertura al 90 per cento,
puo' essere applicato un tasso di interesse diverso da
quello previsto dal periodo precedente. In favore di tali
soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso
automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il
soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla
garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale
del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito
definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo
medesimo. A decorrere dal 1° aprile 2022, per il rilascio
della garanzia di cui alla presente lettera e' previsto il
pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. La garanzia e' altresi' concessa in
favore di beneficiari finali che presentano esposizioni
che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state
classificate come inadempienze probabili o esposizioni
scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle
avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare
n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a
condizione che le predette esposizioni alla data della
richiesta del finanziamento non siano piu' classificabili
come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel
caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di
misure di concessione, la garanzia e' altresi' concessa in
favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse
esposizioni non siano classificabili come esposizioni
deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo
6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto
disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo;
m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m)
concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari
possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e
alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove
condizioni introdotte dalla legge di conversione del
presente decreto;
m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere m) e
m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale e'
previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su
richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le
parti, puo' essere differito di un periodo non superiore a
sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e
prudenziali;
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare
di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attivita'
d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19,
secondo quanto attestato dall'interessato mediante
dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, la garanzia di cui alla lettera c) puo' essere
cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o
altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere
su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento
del finanziamento concesso. La predetta garanzia puo'
essere rilasciata per prestiti di importo non superiore,
alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera
c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
esito della concessione del finanziamento coperto da
garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del
finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta
superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla
data di entrata in vigore del presente decreto, corretto
per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due
date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito
tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto
finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di
Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le
Amministrazioni di settore, anche unitamente alle
associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire
risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni
speciali finalizzate a sostenere l' accesso al credito,
anche a favore di determinati settori economici o filiere
d'impresa e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi
4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la
garanzia e' estesa esclusivamente alla quota di credito
incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi
di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;
n-bis) previa autorizzazione della Commissione
europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da
COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio
2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale
sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri
fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi
pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle
attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n.
108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse
sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai
fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di
destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei
confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o
nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote
richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere
entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
di competenza dell'assemblea ordinaria;
o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini
riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle
operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche
su operazioni finanziarie gia' perfezionate con
l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non
oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e,
comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali
casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore
del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del
tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito,
al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta
concessione della garanzia;
p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a
25.000 euro la garanzia e' rilasciata con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a
ventiquattro mesi.
2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente
disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le
garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano
d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate
dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per
cento da imprese aventi, alla data di inclusione
dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni,
non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione
Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:
a) l'ammontare massimo dei portafogli di
finanziamenti e' innalzato a euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata
e importo previste dal comma 1, lettera c), e possono
essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto
finanziatore prima della richiesta di garanzia sul
portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva
al 31 gennaio 2020;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la
valutazione del merito di credito da parte del Gestore del
Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche
junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati
utilizzando la probabilita' di default calcolata dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota
non superiore al 90 per cento della tranche junior del
portafoglio di finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18
gennaio 2018, non puo' superare il 15 per cento
dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il
18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad
oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione
di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di
programmi di investimenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel
portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della
perdita registrata sul singolo finanziamento;
h) i finanziamenti possono essere concessi anche in
favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui
territorio e' stata disposta la limitazione dell'intervento
del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia
dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia
collettiva.
3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, le parole "fino al 31 dicembre 2020"
sono sostituite dalle seguenti "fino al 10 aprile 2020".
4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi
di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle
risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale,
regionale e camerale, puo' essere concessa sui
finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a
copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta
dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di
altri fondi di garanzia di natura pubblica.
4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con
le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a
legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al
credito da parte delle piccole e medie imprese, possono,
anche con la costituzione di appositi fondi, concedere
contributi alle piccole e medie imprese in conto
commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse
alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle
garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.
4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma
4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto e' concesso
all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza
della documentazione medesima. Nel caso in cui la
documentazione successivamente pervenuta accerti la
sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della
medesima disciplina antimafia, e' disposta la revoca
dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4,
del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e
dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, mantenendo l'efficacia della garanzia.
6. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi
pubblici'' sono inserite le parole "e privati".
7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' le garanzie su portafogli di minibond, sono
concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un
ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al
rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie,
pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile
del Fondo.
8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del
requisito per la qualificazione come micro, piccola o media
impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura
massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento
e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno
iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima
della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente
valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati,
senza valutazione del merito di credito, della garanzia del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi
da banche e intermediari finanziari finalizzati alla
concessione, da parte dei medesimi operatori, di erogazioni
di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal
medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro
25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro
40.000,00".
10. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati
1.729 milioni di euro per l'anno 2020.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in
quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali,
della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per
le finalita' di cui al presente comma sono assegnati
all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette
risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria
centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie.
12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, e' abrogato.
12-bis. Fino al 30 giugno 2022, le risorse del Fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di
euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della
garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente
articolo in favore degli enti non commerciali, compresi gli
enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti. Per le finalita' di cui al presente comma,
per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite,
proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti
dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo
statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto
approvato dall'organo statutariamente competente per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto
a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.».
 
Art. 9

Semplificazioni per l'installazione
di impianti a fonti rinnovabili

01. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessita' di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse e' soggetta alla procedura semplificata di cui all'articolo 6-bis. Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;
b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
« 3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:
a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto e' realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza piu' una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;
b) nel caso di impianti dislocati su piu' direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' al massimo pari alla superficie autorizzata piu' una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata e' definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati piu' esterni»;
c) il comma 3-quater e' sostituito dal seguente:
« 3-quater. Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" (h2) raggiungibile dall'estremita' delle pale si intende il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2=h1*(d2/d1)».
1. Il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:
« 5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalita', anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici gia' esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche' nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati e' consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale ».
1-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:
« 9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonche' agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non piu' di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, e' elevato a 20 MW per queste tipologie di impianti, purche' il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione ».
1-ter. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), investimento 3.1 (Isole Verdi), e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con decreto adottato sentita l'ARERA e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017.
1-quater. La revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-ter deve prevedere:
a) la conversione, entro l'anno 2026, degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle societa' elettriche di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, mediante piani di investimenti, comprendenti anche le reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica e agli enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022;
b) l'inserimento dell'isola di Giannutri, come territorio del comune dell'Isola del Giglio, nell'elenco delle isole di cui al citato allegato 1 al medesimo decreto.
1-quinquies. Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
1-sexies. Al comma 2-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: « da fonte fossile di » sono sostituite dalle seguenti: « da fonte rinnovabile o da fonte fossile che abbiano »;
b) alla lettera c), alinea, le parole: « o meno » sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 7-bis del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Autorizzazione Unica). - 1. Fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio
degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti, nonche' le modifiche
sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti
all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal
presente articolo, secondo le modalita' procedimentali e le
condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387
del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10
del medesimo articolo 12, nonche' dalle relative
disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.
2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n.
387 del 2003, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista,
della verifica di assoggettabilita' sul progetto
preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il
termine massimo per la conclusione del procedimento unico
non puo' essere superiore a novanta giorni, al netto dei
tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il
provvedimento di valutazione di impatto ambientale».
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna
tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di
modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad
autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo
dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate
come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla
modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati
e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati
sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui
all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui
progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che
non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli
apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area
destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere
connesse. Non sono considerati sostanziali e sono
sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11,
gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti
fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti
nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non
comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli
apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area
destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere
connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a
seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste,
le procedure di verifica di assoggettabilita' e valutazione
di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Non sono considerati sostanziali e
sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6,
comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli
impianti eolici, nonche' sulle relative opere connesse, che
a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle
modifiche, vengono realizzati nello stesso sito
dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima
del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli gia'
esistenti o autorizzati. Fermi restando il rispetto della
normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun
aerogeneratore da unita' abitative munite di abitabilita',
regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri
abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti,
nonche' il rispetto della normativa in materia di
smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi
aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro
diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come
altezza dal suolo raggiungibile dalla estremita' delle
pale, non superiore all'altezza massima dal suolo
raggiungibile dalla estremita' delle pale
dell'aerogeneratore gia' esistente moltiplicata per il
rapporto fra il diametro del rotore del nuovo
aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore gia'
esistente. Nel caso di interventi di modifica non
sostanziale che determinino un incremento della potenza
installata e la necessita' di ulteriori opere connesse
senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle
medesime opere connesse e' soggetta alla procedura
semplificata di cui all'articolo 6-bis. Per le aree
interessate dalle modifiche degli impianti non
precedentemente valutate sotto il profilo della tutela
archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:
a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il
nuovo impianto e' realizzato sulla stessa direttrice con
una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la
stessa lunghezza piu' una tolleranza pari al 20 per cento
della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra
gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per
eccesso;
b) nel caso di impianti dislocati su piu' direttrici,
la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto
e' al massimo pari alla superficie autorizzata piu' una
tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie
autorizzata e' definita dal perimetro individuato,
planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre
angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli
aerogeneratori autorizzati piu' esterni.
3-ter. Per "riduzione minima del numero di
aerogeneratori" si intende:
a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o
autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70
metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare
il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o
autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il
numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2
arrotondato per eccesso dove:
1) d1: diametro rotori gia' esistenti o
autorizzati;
2) n1: numero aerogeneratori gia' esistenti o
autorizzati;
3) d2: diametro nuovi rotori;
4) h1: altezza raggiungibile dalla estremita' delle
pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore gia'
esistente o autorizzato.
3-quater. Per "altezza massima dei nuovi
aerogeneratori" (h2) raggiungibile dall'estremita' delle
pale si intende il prodotto tra l'altezza massima dal suolo
(h1) raggiungibile dall'estremita' delle pale
dell'aerogeneratore gia' esistente e il rapporto tra i
diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e
dell'aerogeneratore esistente (d1): h2=h1*(d2/d1).
4. Qualora il procedimento di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato
alle Province, queste ultime trasmettono alle Regioni,
secondo modalita' stabilite dalle stesse, le informazioni e
i dati sulle autorizzazioni rilasciate.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 12
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come
modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano
ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto.»
«Art. 6 (Procedura abilitativa semplificata e
comunicazione per gli impianti alimentati da energia
rinnovabile). - 1. Ferme restando le disposizioni
tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per
l'attivita' di costruzione ed esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12
delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12,
comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai
commi seguenti.
2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la
disponibilita' sugli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo
cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con
gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
vigenti e la non contrarieta' agli strumenti urbanistici
adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati
gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal
gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di
assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano
allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli
elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si
applica il comma 5.
3. Per la procedura abilitativa semplificata si
applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al
comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal
comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2
sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento
e, in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facolta'
di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede
ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di
trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione
di cui comma 2, l'attivita' di costruzione deve ritenersi
assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui
all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella
competenza comunale e non siano allegati alla
dichiarazione, il Comune provvede a renderli
tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la
conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono
resi entro il termine di cui al periodo precedente,
l'interessato puo' adire i rimedi di tutela di cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104. Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio
degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di
assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella
comunale, e tali atti non siano allegati alla
dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad
acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni
dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine
di trenta giorni di cui al comma 2 e' sospeso fino alla
acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione
della determinazione motivata di conclusione del
procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o
all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo
14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n.
241.
6. La realizzazione dell'intervento deve essere
completata entro tre anni dal perfezionamento della
procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o
5. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova dichiarazione.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune la
data di ultimazione dei lavori.
7. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento
della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a
corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente
necessari.
8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato con la
dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione
della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere
la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1
agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico,
definendo altresi' i casi in cui, essendo previste
autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di
amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e
l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono
assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'articolo
5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresi'
le modalita' e gli strumenti con i quali i Comuni
trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le
informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per
le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con le
medesime modalita' di cui al presente comma, le Regioni e
le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni
di oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto.
9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di
impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle
relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e
media tensione localizzati in aree a destinazione
industriale, produttiva o commerciale nonche' in discariche
o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o
lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e
delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie,
per i quali l'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto
completamento delle attivita' di recupero e di ripristino
ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto
delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni
di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma
1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici
da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso
articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonche' agli impianti
agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che
distino non piu' di 3 chilometri da aree a destinazione
industriale, artigianale e commerciale. Il limite di cui
alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per
il procedimento di verifica di assoggettabilita' alla
valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19
del medesimo decreto, e' elevato a 20 MW per queste
tipologie di impianti, purche' il proponente alleghi alla
dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo
un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non
si trova all'interno di aree comprese tra quelle
specificamente elencate e individuate ai sensi della
lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La
procedura di cui al presente comma, con edificazione
diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere
connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche
qualora la pianificazione urbanistica richieda piani
attuativi per l'edificazione.
10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla
previgente disciplina, ferma restando per il proponente la
possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
al presente articolo.
11. La comunicazione relativa alle attivita' in
edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee
guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad
applicarsi, alle stesse condizioni e modalita', agli
impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome
possono estendere il regime della comunicazione di cui al
precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da
fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW,
nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza
da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in
materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela
delle risorse idriche, fermi restando l'articolo 6-bis e
l'articolo 7-bis, comma 5.»
«Art. 7-bis (Semplificazione delle procedure
autorizzative per la realizzazione di interventi di
efficienza energetica e piccoli impianti a fonti
rinnovabili). - 1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione
per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11
dell'articolo 6, e la comunicazione per l'installazione e
l'esercizio di unita' di microcogenerazione, come definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma
20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono
effettuate utilizzando un modello unico approvato dal
Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che
sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni,
dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle
comunicazioni di competenza del Comune, di cui agli
articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, il modulo
contiene esclusivamente:
a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia
titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo
dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;
b) la dichiarazione del proprietario di essere in
possesso della documentazione rilasciata dal progettista
circa la conformita' dell'intervento alla regola d'arte e
alle normative di settore.
2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di
cui al comma 1 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Il Comune e le autorita' competenti
effettuano i controlli sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni, applicando le sanzioni previste
dall'articolo 76 del medesimo decreto.
3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti
amministrativi di assenso, comunque denominati,
l'interessato puo':
a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1,
ovvero
b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di
acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione
strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune
provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla
presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i
quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
L'inizio dei lavori e' sospeso fino all'acquisizione dei
medesimi atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica
tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione
degli atti di assenso.
4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con
il modello unico di cui al comma 1 non possono richiedere
documentazione aggiuntiva.
5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia
di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con
qualunque modalita', anche nelle zone A degli strumenti
urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di
impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come
definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di
Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su
strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici,
ivi compresi strutture, manufatti ed edifici gia' esistenti
all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione
delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica
nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche' nelle
relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o
adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi
edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi
di manutenzione ordinaria e non sono subordinate
all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti
amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi
quelli previsti dal codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o
immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c),
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004, individuati mediante apposito provvedimento
amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo
restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del
medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo
periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati e'
consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte
dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le
disposizioni del primo periodo si applicano anche in
presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1,
lettera c), del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione
di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli
spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici,
eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in
materiali della tradizione locale.».
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14
febbraio 2017 «Disposizioni per la progressiva copertura
del fabbisogno delle isole minori non interconnesse
attraverso energia da fonti rinnovabili» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444 «Limiti inderogabili di densita' edilizia, di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi
tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita'
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai
fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o
della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17
della L. 6 agosto 1967, n. 765» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, n. 97.
- Si riporta l'articolo 6-bis, comma 1, del citato
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28:
«Art. 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori
asseverata). - 1. Non sono sottoposti a valutazioni
ambientali e paesaggistiche, ne' sottoposti
all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e
sono realizzabili a seguito del solo deposito della
dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti
esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza
incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere
connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante
a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti
categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella
sostituzione della tipologia di rotore che comportano una
variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e
delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso
al 15 per cento e interventi che comportano una riduzione
di superficie o di volume, anche quando non vi sia
sostituzione di aerogeneratori;
b) impianti fotovoltaici con moduli a terra:
interventi che, anche a seguito della sostituzione dei
moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del
layout dell'impianto, comportano una variazione delle
volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una
variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al
20 per cento;
c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici:
interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su
edifici a uso produttivo, nonche', per gli edifici a uso
residenziale, interventi che non comportano variazioni o
comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il
piano dei moduli e il piano della superficie su cui i
moduli sono collocati;
d) impianti idroelettrici: interventi che, senza
incremento della portata derivata, comportano una
variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della
volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al
15 per cento.
2. Qualora, nel corso del procedimento di
autorizzazione di un impianto, intervengano varianti
consistenti negli interventi elencati al comma 1, il
proponente presenta all'autorita' competente per la
medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4.
La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e
delle modalita' di svolgimento del procedimento
autorizzativo e di ogni altra valutazione gia' avviata, ivi
incluse quelle ambientali.
3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, al di
fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione
degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, sono altresi' realizzabili i progetti
di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle
coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo
e di edifici residenziali, nonche' i progetti di nuovi
impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in
sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici
su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o
dell'amianto.
4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la
disponibilita' degli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, in formato
cartaceo o in via telematica, una dichiarazione
accompagnata da una relazione sottoscritta da un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che attesti il rispetto delle norme di
sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Per gli
impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono
allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete
elettrica redatti dal gestore della rete.
5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere
eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione.
L'incremento di produzione energetica derivante da un
aumento di potenza superiore alle soglie di cui
all'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, e' qualificato come
ottenuto da potenziamento non incentivato. Il GSE adegua
conseguentemente le procedure adottate in attuazione
dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di controllo ai
sensi dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2-quater,
del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 «Misure urgenti per
garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale»
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,
n. 55, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del
sistema elettrico nazionale). - Omissis.
2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo
elettrochimico funzionali alle esigenze del settore
elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia,
i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e
accessoria, e' autorizzata in base alle seguenti procedure:
a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati
all'interno di aree ove sono situati impianti industriali
di qualsiasi natura, anche non piu' operativi o in corso di
dismissione, o ubicati all'interno di aree ove sono situati
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonte rinnovabile o da fonte fossile che abbiano potenza
inferiore ai 300 MW termici in servizio, o ubicati presso
aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi
liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non
comportino estensione delle aree stesse, ne' aumento degli
ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, ne'
richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati,
sono autorizzati mediante la procedura abilitativa
semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle
condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui
alla lettera b);
b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati
all'interno di aree gia' occupate da impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza
maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonche' gli
impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le
eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante
autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello
sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo. Nel caso di impianti ubicati all'interno
di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il
trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi,
l'autorizzazione e' rilasciata ai sensi della disciplina
vigente;
c) gli impianti di accumulo elettrochimico da
esercire in combinato con impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati
opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della
normativa vigente, e sono autorizzati mediante:
1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o
dalle province delegate o, per impianti con potenza termica
installata superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello
sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica
alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;
2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12,
comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
ove l'impianto di produzione di energia elettrica
alimentato da fonti rinnovabili sia gia' realizzato e
l'impianto di accumulo elettrochimico comporti
l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto
esistente;
3) procedura abilitativa semplificata comunale di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, se l'impianto di produzione di energia elettrica
alimentato da fonti rinnovabili e' gia' esistente o
autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se
l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta
occupazione di nuove aree;
d) la realizzazione di impianti di accumulo
elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque
ubicati, e' attivita' libera e non richiede il rilascio di
un titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli
atti di assenso previsti dal decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, nonche' dei pareri, autorizzazioni o nulla
osta da parte degli enti territorialmente competenti,
derivanti da specifiche previsioni di legge vigenti in
materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli
incendi, e del nulla osta alla connessione da parte del
gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte
del gestore del sistema di distribuzione elettrica di
riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi
impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto
al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro
trenta giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in cui
sia richiesta una connessione alla rete elettrica
nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il
rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate
allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di
raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di
accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale Integrato
per l'Energia e il Clima. I soggetti che realizzano gli
stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al
gestore della rete di trasmissione nazionale la data di
entrata in esercizio degli impianti.
Omissis.».
 
Art. 9-bis

Requisiti degli impianti termici

1. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis, lettera e), dopo la parola: « installati » sono inserite le seguenti: « pompe di calore a gas o »;
b) al comma 9-ter, numero iii, dopo la parola: « installare » sono inserite le seguenti: « pompe di calore a gas o » e le parole: « e pompe di calore il cui rendimento sia » sono sostituite dalle seguenti: « e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento ».

Riferimenti normativi

- Si riposta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412
«Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10» come modificato dalla
presente legge.
«Art. 5 (Requisiti e dimensionamento degli impianti
termici). - 1. - 4.
5. Negli impianti termici ad acqua calda per la
climatizzazione invernale con potenza nominale superiore a
350 kW, la potenza deve essere ripartita almeno su due
generatori di calore. Alla ripartizione di cui sopra e'
ammessa deroga nel caso di sostituzione di generatore di
calore gia' esistente, qualora ostino obiettivi impedimenti
di natura tecnica o economica quali ad esempio la limitata
disponibilita' di spazio nella centrale termica.
6. Negli impianti termici di nuova installazione,
nonche' in quelli sottoposti a ristrutturazione, la
produzione centralizzata dell'energia termica necessaria
alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per
una pluralita' di utenze, deve essere effettuata con
generatori di calore separati, fatte salve eventuali
situazioni per le quali si possa dimostrare che l'adozione
di un unico generatore di calore non determini maggiori
consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica
o economica. Gli elementi tecnico-economici che
giustificano la scelta di un unico generatore vanno
riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma
tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento
dell'acqua, e' prescritta, nei limiti e con le specifiche
indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di
nuova installazione con potenza complessiva superiore o
uguale a 350 kW.
7. Negli impianti termici di nuova installazione e in
quelli sottoposti a ristrutturazione, i generatori di
calore destinati alla produzione centralizzata di acqua
calda per usi igienici e sanitari per una pluralita' di
utenze di tipo abilitativo devono essere dimensionati
secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di un
sistema di accumulo dell'acqua calda di capacita' adeguata,
coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le
indicazioni valide per tubazioni di cui all'ultima colonna
dell'allegato B e devono essere progettati e condotti in
modo che la temperatura dell'acqua, misurata nel punto di
immissione della rete di distribuzione, non superi i 48° C,
+ 5° C di tolleranza.
8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione degli impianti termici nonche' nella
sostituzione di generatori di calore destinati alla
produzione di energia per la climatizzazione invernale o
per la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun
generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto
di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra
la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo
scopo di consentire l'inserzione di sonde per la
determinazione del rendimento di combustione e della
composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto delle
vigenti disposizioni.
9. Gli impianti termici installati successivamente al
31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini,
canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla
quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal
comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una
riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla
sostituzione di generatori di calore individuali che
risultano installati in data antecedente a quella di cui al
comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva
ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9
risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici
oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale,
regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita'
tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
d) si procede alle ristrutturazioni di impianti
termici individuali gia' esistenti, siti in stabili
plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non
dispongano gia' di camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra
il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque
adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
e) vengono installati pompe di calore a gas o uno o
piu' generatori ibridi compatti, composti almeno da una
caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e
dotati di specifica certificazione di prodotto.
9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma
9-bis, e' obbligatorio:
i. nei casi di cui alla lettera a), installare
generatori di calore a gas a camera stagna il cui
rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4,
comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d),
installare generatori di calore a gas a condensazione i cui
prodotti della combustione abbiano emissioni medie
ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh,
misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
iii. nel caso di cui alla lettera e), installare
pompe di calore a gas o generatori di calore a gas a
condensazione i cui prodotti della combustione abbiano
emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori
a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti,
e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori
ibridi, che abbiano un rendimento superiore a quello
previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di
scarico in conformita' alla vigente norma tecnica UNI7129 e
successive modifiche e integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle
disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter.
10. In tutti i casi di nuova installazione o di
ristrutturazione dell'impianto termico, che comportino
l'installazione di generatori di calore individuali che
rientrano nel campo di applicazione della direttiva
90/396/CEE del 29 giugno 1990, e' prescritto l'impiego di
generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i
generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione
della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di
locali abitati devono essere muniti all'origine di un
dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della
combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica
UNI-CIG EN 297 del 1996.
11. Negli impianti termici di nuova installazione e
nelle opere di ristrutturazione degli impianti termici, la
rete di distribuzione deve essere progettata in modo da
assicurare un valore del rendimento medio stagionale di
distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al
comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. In
ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni
di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in
traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a
cassetta, anche quando queste ultime siano isolate
termicamente, devono essere installate e coibentate,
secondo le modalita' riportate nell'allegato B al presente
decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere
effettuata in modo da garantire il mantenimento delle
caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti
e di quelli da costruzione, tenendo conto in particolare
della permeabilita' al vapore dello strato isolante, delle
condizioni termoigrometriche dell'ambiente, della
temperatura del fluido termovettore. Tubazioni portanti
fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni
di mandata e ritorno dell'impianto termico, devono essere
coibentate separatamente.
12. Negli impianti termici di nuova installazione e in
quelli sottoposti a ristrutturazione, qualora siano
circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di
occupazione (ad esempio singoli appartamenti ed uffici,
zone di guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), e'
prescritto che l'impianto termico per la climatizzazione
invernale sia dotato di un sistema di distribuzione a zone
che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione
in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei
casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per
il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi a
ventilazione meccanica controllata, e' prescritta
l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore
disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata
totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di
funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori
ai valori limite riportati nell'allegato C del presente
decreto.
14. L'installazione nonche' la ristrutturazione degli
impianti termici deve essere effettuata da un soggetto in
possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 della legge
5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni
contenute nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10.
15. Per gli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad
uso pubblico e' fatto obbligo, ai sensi del comma 7
dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di
soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a
fonti rinnovabili di energia o assimilate ai sensi
dell'art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo
impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto
riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in
caso di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli
eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono
essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica
di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi
all'impianto termico, riportando le specifiche valutazioni
che hanno determinato la non applicabilita' del ricorso
alle fonti rinnovabili o assimilate.
16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza
economica, per gli impianti di produzione di energia di
nuova installazione o da ristrutturare, che determina
l'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o
assimilate e' determinato dal recupero entro un periodo di
otto anni degli extracosti dell'impianto che utilizza le
fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto
convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno
semplice, e' determinato dalle minori spese per l'acquisto
del combustibile, o di altri vettori energetici, valutate
ai costi di fornitura all'atto della compilazione del
progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla
vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o
termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice e' elevato da
otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei
comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine
di tener conto della maggiore importanza dell'impatto
ambientale.
17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga
utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale e per
la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari
anche per altri usi, compreso l'utilizzo di energia
meccanica e l'utilizzo o la vendita a terzi di energia
elettrica, le valutazioni comparative tecniche ed
economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno effettuate
globalmente tenendo conto anche dei suddetti utilizzi e
vendite.
18. L'allegato D al presente decreto individua alcune
tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o
assimilate elettivamente indicate per la produzione di
energia per specifiche categorie di edifici. L'adozione di
dette tecnologie per dette categorie di edifici deve essere
specificatamente valutata in sede di progetto e di
relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio
1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri il
progettista dal valutare la possibilita' al ricorso ad
altre tecnologie d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia
o assimilate, da lui ritenute valide.».
 
Art. 9-ter

Semplificazioni per l'installazione
di impianti fotovoltaici flottanti

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attivita' di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che si trovano all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 1 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondita' del bacino.

Riferimenti normativi

- Si riposta l'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71:
«Art. 6 (Procedura abilitativa semplificata e
comunicazione per gli impianti alimentati da energia
rinnovabile). - 1. Ferme restando le disposizioni
tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per
l'attivita' di costruzione ed esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12
delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12,
comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai
commi seguenti.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme
in materia ambientale», e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale14 aprile 2006, n. 88.
- Si riporta l'articolo 136 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
febbraio 2004, n. 45:
«Art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo
Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria
storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati
dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di
vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
goda lo spettacolo di quelle bellezze.».
La legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle
aree protette" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
13 dicembre 1991, n. 292.
 
Art. 9-quater
Modifica all'articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
in materia di concessioni per grandi derivazioni a scopo
idroelettrico

1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: « ancorche' scadute, sono prorogate di diritto » sono sostituite dalle seguenti: « o a data successiva individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorche' scadute, ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 13 e 104 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670 «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», come modificato dalla presente legge:
«Art. 13. - 1. Nel rispetto dell'ordinamento
dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonche'
dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le
province disciplinano con legge provinciale le modalita' e
le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi
derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in
particolare norme procedurali per lo svolgimento delle
gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di
ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari,
organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge
provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni,
i criteri per la determinazione dei canoni di concessione
per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei
beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le
grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo
degli impianti nonche' le modalita' di valutazione degli
aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando
le conseguenti misure di compensazione ambientale e
territoriale, anche a carattere finanziario.
2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal
presente articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di
regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in
stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in
proprieta' delle province per il rispettivo territorio. Al
concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel
periodo di validita' della concessione, investimenti sui
beni di cui al primo periodo, purche' previsti dall'atto di
concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta
alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o
rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene
non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge
provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli
previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina
stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del
testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi
indicati con i corrispondenti organi della provincia,
nonche' dall'articolo 1-bis, comma 13, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo
idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire
annualmente e gratuitamente alle province autonome di
Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di
utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per
ogni kW di potenza nominale media di concessione, da
consegnare alle province medesime con modalita' definite
dalle stesse.
4. Le province stabiliscono altresi' con propria legge
i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di
cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonche' i
criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto
dell'ordinamento dell'Unione europea.
5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico corrispondono semestralmente alle province un
importo determinato secondo quanto previsto dalla legge
provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media
del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN),
nonche' della media delle voci di spesa legate alla
fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di
energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima
indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non
inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al
prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la
distribuzione dell'energia elettrica.
6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo
idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e
di Bolzano, in forza di disposizioni normative o
amministrative che prevedono un termine di scadenza
anteriore al 31 dicembre 2023, o a data successiva
individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche situate nel territorio
nazionale, sono prorogate di diritto, ancorche' scadute,
per il periodo utile al completamento delle procedure di
evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data ed
esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle
norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti
alla data della loro scadenza. Le province e i
concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali
modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti
dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla
legge provinciale di cui al comma 1.
7. In materia di sistema idrico, le province sono
previamente consultate sugli atti dell'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica
utilita' operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla
loro compatibilita' con il presente Statuto e con le
relative norme di attuazione. Le modalita' di consultazione
sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato
tra la predetta Autorita' e le province, anche
disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei
documenti necessari alle indagini conoscitive e alle
attivita' svolte dall'Autorita' compete alle province,
secondo procedure e modelli concordati con l'Autorita'
stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel
rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con
riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica
utilita', al sistema tariffario ed all'esercizio dei
relativi poteri ispettivi e sanzionatori.».
«Art. 104. - Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le
norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva
competenza, della regione o delle due province.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative
al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di
quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o
della provincia di Bolzano.».
 
Art. 10

Definizione di un modello unico per impianti
di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalita' per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 25, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 «Attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»:
«Art. 3 (Semplificazioni per l'installazione di
impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici). -
(Omissis).
3. Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) con il modello unico semplificato di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio
2015, recante "Approvazione del modello unico per la
realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli
impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio
2015, e' possibile richiedere anche il ritiro dell'energia
elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato
di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387;
b) il campo di applicazione del decreto di cui alla
lettera a), e' esteso agli impianti fotovoltaici di potenza
fino a 50kW.
(Omissis).».
 
Art. 10-bis

Installazione di impianti a fonti rinnovabili
in aree a destinazione industriale

1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale e' consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.
2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate.
 
Art. 10-ter

Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili
e per il contenimento dei prezzi energetici

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
« 2) con uno o piu' impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilita' dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:
2.1) l'impianto puo' essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unita' di produzione e dell'unita' di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unita' di consumo, se interrata, e' autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore puo' essere di proprieta' di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
2.2) l'autoconsumatore puo' utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore »;
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
« c) nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla lettera a), numero 2.2), puo' accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla lettera a), numeri 1) e 2.1), puo' accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 ».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' inserito il seguente:
« 1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA stabilisce le modalita' con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma e' applicato all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Autoconsumatori di energia rinnovabile). - 1.
Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia
rinnovabile:
a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile
per il proprio consumo:
1) realizzando un impianto di produzione a fonti
rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del
cliente finale. In tal caso, l'impianto
dell'autoconsumatore di energia rinnovabile puo' essere di
proprieta' di un terzo o gestito da un terzo in relazione
all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei
contatori, e alla manutenzione, purche' il terzo resti
soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia
rinnovabile. Il terzo non e' di per se' considerato un
autoconsumatore di energia rinnovabile;
2) con uno o piu' impianti di produzione da fonti
rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da
quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo
restando che tali edifici o siti devono essere nella
disponibilita' dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:
2.1) l'impianto puo' essere direttamente
interconnesso all'utenza del cliente finale con un
collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10
chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze
diverse da quelle dell'unita' di produzione e dell'unita'
di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto
di produzione e l'unita' di consumo, se interrata, e'
autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione
dell'impianto di produzione. L'impianto
dell'autoconsumatore puo' essere di proprieta' di un terzo
o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
2.2) l'autoconsumatore puo' utilizzare la rete di
distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta
dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti
di prelievo dei quali sia titolare lo stesso
autoconsumatore»;
b) vende l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta
e puo' offrire servizi ancillari e di flessibilita',
eventualmente per il tramite di un aggregatore;
c) nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla
lettera a), numero 2.2), puo' accedere agli strumenti di
incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni
di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in
cui operi con le modalita' di cui alla lettera a), numeri
1) e 2.1), puo' accedere agli strumenti di incentivazione
di cui agli articoli 6, 7 e 8.
1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema
elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono
applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della
lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa
misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2)
della medesima lettera. In sede di aggiornamento e
adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di
produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA
stabilisce le modalita' con le quali quanto previsto dal
primo periodo del presente comma e' applicato all'energia
auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di
cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente
articolo.
2. Nel caso in cui piu' clienti finali si associno per
divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente:
a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso
edificio o condominio;
b) ciascun autoconsumatore puo' produrre e accumulare
energia elettrica rinnovabile con le modalita' di cui al
comma 1, ovvero possono essere realizzati impianti comuni;
c) si utilizza la rete di distribuzione per
condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti
rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con
le medesime modalita' stabilite per le comunita'
energetiche dei cittadini;
d) l'energia autoprodotta e' utilizzata
prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e
l'energia eccedentaria puo' essere accumulata e venduta
anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica
rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
e) la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di
energia rinnovabile che agiscono collettivamente non puo'
costituire l'attivita' commerciale e industriale principale
delle imprese private.».
 
Art. 11

Regolamentazione dello sviluppo
del fotovoltaico in area agricola

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quinquies, dopo le parole: « realizzazione di sistemi di monitoraggio » sono inserite le seguenti: « , da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, »;
b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:
« 1-septies. Il comma 1 non si applica altresi' agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni, ove compatibili con altri usi.
1-octies. Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies del presente articolo, anche a seguito di frazionamento o trasferimento a qualsiasi titolo dei terreni, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per dieci anni successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 65 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'» convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge:
«Art. 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo). -
1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a
terra in aree agricole non e' consentito l'accesso agli
incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28.
1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari
fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di
interesse nazionale purche' siano stati autorizzati ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi
per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e
dichiarazioni.
1-ter. Il comma 1 non si applica altresi' agli impianti
solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di
discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non
suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali
l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione
abbia attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di
recupero e ripristino ambientale previste nel titolo
autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti,
autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso
agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori
attestazioni e dichiarazioni.
1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti
agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative
con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo
la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non
compromettere la continuita' delle attivita' di
coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo
l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di
precisione.
1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti
di cui al comma 1-quater e' inoltre subordinato alla
contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio da
attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi
energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, che consentano di
verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la
produttivita' agricola per le diverse tipologie di colture
e la continuita' delle attivita' delle aziende agricole
interessate, purche' tali impianti occupino una superficie
complessiva non superiore al 10 per cento della superficie
agricola aziendale.
1-sexies. Qualora dall'attivita' di verifica e
controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al
comma 1-quater, cessano i benefici fruiti.
1-septies. Il comma 1 non si applica agli impianti
fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che
occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per
cento della superficie agricola aziendale.
1-octies. Il comma 1 non si applica agli impianti
agrovoltaici che, pur adottando soluzioni costruttive
diverse da quelle di cui al comma 1-quater, prevedano la
realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma
1-quinquies ai fini della verifica e della attestazione
della continuita' dell'attivita' agricola e pastorale
sull'area interessata e occupino una superficie complessiva
non superiore al 10 per cento della superficie agricola
aziendale.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e
da realizzare su terreni nella disponibilita' del demanio
militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli
collocati a terra da installare in aree classificate
agricole alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, che hanno conseguito il
titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, a condizione in
ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Detti impianti
debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4
e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28. E' fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6
dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, a condizione che l'impianto entri in esercizio entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
assicura, nel rispetto dei principi della normativa
dell'Unione europea, la priorita' di connessione alla rete
elettrica per un solo impianto di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai
200 kW per ciascuna azienda agricola.
4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo
quanto disposto dal secondo periodo del comma 2.
5. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto
dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n.
99, deve intendersi riferito esclusivamente alla
realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in
aree classificate come zone agricole dagli strumenti
urbanistici comunali.».
 
Art. 11-bis

Riconversione e incremento
dell'efficienza energetica degli impianti serricoli

1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente reimpiego, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalita' piu' idonee al perseguimento delle seguenti finalita':
a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonche' dell'aggiornamento in materia di sicurezza;
b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per assicurarne la sostenibilita' ambientale e l'efficienza agronomica;
c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione dell'impatto delle attivita' agricole sull'ambiente;
d) favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia necessaria al proprio funzionamento;
e) incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai mutamenti climatici;
f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti degli impianti serricoli;
g) favorire gli investimenti nel settore del fotovoltaico semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo per le nuove installazioni e per il rinnovo e la manutenzione straordinaria delle installazioni esistenti;
h) incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia;
i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento, da trasformazione di biomasse e da centrali a biogas;
l) incentivare la dismissione degli impianti serricoli con caratteristiche di vetusta' e di inefficienza energetica, anche attraverso la concessione di contributi per la demolizione delle strutture, per la bonifica dei terreni sottostanti e per la rinaturalizzazione nonche' per il rinnovamento delle strutture con finalita' produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano di gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale;
m) favorire la manutenzione straordinaria degli impianti serricoli mediante l'introduzione di reti e di protezioni antigrandine nonche' il miglioramento delle caratteristiche strutturali al fine di garantire l'incremento delle prestazioni di resilienza ai mutamenti climatici;
n) incentivare il rinnovamento delle coperture degli impianti serricoli e l'eventuale sostituzione delle coperture in vetro con impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee a incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione, quali la riduzione dei ponti termici e l'impiego di teli e di strutture termicamente isolanti;
o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche degli impianti serricoli con materiali innovativi fotoselettivi e di lunga durata, con caratteristiche di efficienza termica o con specifiche capacita' di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;
p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali gli impianti di raffrescamento, di riscaldamento e di illuminazione, attraverso l'impiego di sistemi interattivi con l'operatore e con gli impianti di controllo;
q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione mediante l'introduzione di sistemi di coltivazione fuori suolo in ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di energia da fonti rinnovabili;
r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche, quali gli invasi di raccolta superficiali o sotto- superficiali, per un'ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.
3. Il decreto di cui al comma 1 individua le forme e le modalita' per il raccordo tra le finalita' di cui al presente articolo e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il comparto agricolo, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonche' ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.
4. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 12

Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee

01. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 20, » sono inserite le seguenti: « con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».
02. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: « parcheggi » sono inserite le seguenti: « , nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica ».
03. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacita' non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico »;
b) dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente:
« c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri ».
1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: « nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, ».
1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonche', senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:
a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilita' del proponente;
b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;
c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.
2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».
1-ter. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-quater. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura autorizzativa di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 3,
dell'articolo 20, commi 3 e 8 e dell'articolo 22, comma 1,
lettera a), del citato decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Principi e regimi generali di
autorizzazione). - (Omissis).
3. A seguito dell'entrata in vigore della disciplina
statale e regionale per l'individuazione di superfici e
aree idonee ai sensi dell'articolo 20, con decreto del
Ministero della transizione ecologica, di concerto con il
Ministero della cultura, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornate le
linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti
rinnovabili di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.».
«Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici
e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili). - (Omissis).
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b),
della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della
disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al
comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici,
privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture
edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
di aree a destinazione industriale, artigianale, per
servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non
utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici
agricole non utilizzabili, compatibilmente con le
caratteristiche e le disponibilita' delle risorse
rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda
elettrica, nonche' tenendo in considerazione la
dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
il potenziale di sviluppo della rete stessa.
(omissis).
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee
sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della
stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3
e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28,
nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in
cui, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui
quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con
variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla
lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di
modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o
integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di
accumulo di capacita' non superiore a 3 MWh per ogni MW di
potenza dell'impianto fotovoltaico;
(omissis).
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici,
anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi
della parte seconda del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
perimetro i cui punti distino non piu' di 300 metri da zone
a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e
le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli
stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo
268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nonche' le aree classificate agricole
racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di
300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una
distanza non superiore a 150 metri.».
«Art. 22 (Procedure autorizzative specifiche per le
Aree Idonee). - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree
idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:
a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per
l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale, l'autorita' competente in materia paesaggistica
si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso
inutilmente il termine per l'espressione del parere non
vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque
sulla domanda di autorizzazione;
b) i termini delle procedure di autorizzazione per
impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del citato
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Principi generali). - 1. Al fine di favorire
lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel
rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e
Regioni, degli obiettivi di cui all'articolo 3, la
costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo
speciali procedure amministrative semplificate, accelerate,
proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche
caratteristiche di ogni singola applicazione.
2. I regimi di autorizzazione per la costruzione e
l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono
regolati dai seguenti articoli, secondo un criterio di
proporzionalita':
a) comunicazione relativa alle attivita' in edilizia
libera di cui all'articolo 6, comma 11;
b) dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui
all'articolo 6-bis;
c) procedura abilitativa semplificata di cui
all'articolo 6;
d) autorizzazione unica di cui all'articolo 5.
2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6,
comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee
identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di
cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di
autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti
fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse
nonche', senza variazione dell'area interessata, per il
potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione
degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere
connesse sono disciplinati come segue:
a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la
dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le
opere da realizzare su aree nella disponibilita' del
proponente;
b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10
MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;
c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si
applica la procedura di autorizzazione unica.
2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto
stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
3. Al fine di evitare l'elusione della normativa di
tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della
salute e della pubblica incolumita', fermo restando quanto
disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in
particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto
attiene all'individuazione degli impianti e al
convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province
autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di
piu' progetti per la realizzazione di impianti alimentati
da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in
aree contigue sono da valutare in termini cumulativi
nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.
4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di
sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia
prodotta da una pluralita' di impianti non inserite nei
preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione con
il procedimento di cui all'articolo 16, salvaguardando
l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle
reti e di sviluppo degli impianti di produzione.
5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento
dei rifiuti, e' fatto salvo quanto disposto dall'articolo
182, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e successive modificazioni.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono stabilite specifiche
procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed
adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di
impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione
di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti
rinnovabili.
6-bis. Nel caso di progetti di modifica di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a
integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e
potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad
oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto
sull'ambiente indotte dal progetto proposto.».
 
Art. 12-bis

Sottoprodotti utilizzabili negli impianti
per la produzione di biogas e biometano

1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e si intendono compresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, se rispettano le condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e se l'utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresi' le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23
giugno 2016 «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno
2016.
- La lettera i), comma 1, dell'articolo 3 del decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2016 «Criteri e norme tecniche
generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque
reflue, nonche' per la produzione e l'utilizzazione
agronomica del digestato», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016,
reca «residui dell'attivita' agroalimentare».
- Si riporta l'articolo 184-bis del decreto
legislativo3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia
ambientale»:
«Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un sottoprodotto
e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1,
lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa
tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un
processo di produzione, di cui costituisce parte
integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di
tale sostanza od oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza
o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1,
possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un
elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute
umana favorendo, altresi', l'utilizzazione attenta e
razionale delle risorse naturale dando priorita' alle
pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione
di tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria.».
 
Art. 13

Razionalizzazione e semplificazione
delle procedure autorizzative per gli impianti offshore

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il quarto periodo e' soppresso, all'ultimo periodo, dopo le parole: « Per gli impianti off-shore » sono inserite le seguenti: « , incluse le opere per la connessione alla rete, » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalita' di cui al comma 4 ».
2. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli ambientali nelle more dell'individuazione delle aree idonee, all'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, alinea, dopo le parole: « commi 2 e 3 » sono inserite le seguenti: « , nonche' nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore »;
b) al comma 5, dopo la parola: « moratorie » sono inserite le seguenti: « , anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore, »;
c) al comma 6, le parole: « con i Ministeri della cultura e delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili » sono sostituite dalle seguenti: « con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 3, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante
«Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita'», come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). - (Omissis).
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli
interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero,
per impianti con potenza termica installata pari o
superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo
economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia
di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico. A tal fine la
Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione o dal
Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi
3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. Per gli impianti off-shore, incluse le opere
per la connessione alla rete, l'autorizzazione e'
rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di
concerto il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e sentito, per gli aspetti legati
all'attivita' di pesca marittima, il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del
provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di
cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione
d'uso del demanio marittimo. Per gli impianti di accumulo
idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e'
rilasciata dal Ministero della transizione ecologica,
sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le
modalita' di cui al comma 4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 23 (Procedure autorizzative per impianti
off-shore e individuazione aree idonee). - 1. L'articolo
12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, e' sostituito dal seguente: «Per gli
impianti off-shore l'autorizzazione e' rilasciata dal
Ministero della transizione ecologica di concerto il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attivita'
di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, nell'ambito del provvedimento
adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma
4, comprensivo del rilascio della concessione d'uso del
demanio marittimo.
2. Nel rispetto delle esigenze di tutela
dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento
dell'attivita' di pesca, del patrimonio culturale e del
paesaggio, nell'ambito della completa individuazione delle
aree idonee per l'installazione di impianti di produzione
di energia rinnovabile off-shore, sono considerate tali le
aree individuate per la produzione di energie rinnovabili
dal Piano di gestione dello spazio marittimo produzione di
energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre
2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1 dicembre 2017, recante "Approvazione delle linee
guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la
predisposizione dei piani di gestione dello spazio
marittimo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del
24 gennaio 2018. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto si provvede
all'adozione del piano di cui al periodo precedente con le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 17 ottobre 2016 n. 201.
3. Nelle more dell'adozione del piano di gestione dello
spazio marittimo di cui al comma 2, sono comunque
considerate idonee:
a) fatto salvo quanto stabilito dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019
recante "Linee guida nazionali per la dismissione mineraria
delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in
mare e delle infrastrutture connesse", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019, le piattaforme
petrolifere in disuso e l'area distante 2 miglia nautiche
da ciascuna piattaforma;
b) i porti, per impianti eolici fino a 100 MW di
potenza istallata, previa eventuale variante del Piano
regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro 6
mesi dalla presentazione della richiesta.
4. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili off-shore, localizzati nelle aree individuate
ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' nelle aree non sottoposte
a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti
off-shore:
a) l'autorita' competente in materia paesaggistica si
esprime con parere obbligatorio non vincolante
individuando, ove necessario, prescrizioni specifiche
finalizzate al migliore inserimento nel paesaggio e alla
tutela di beni di interesse archeologico;
b) i termini procedurali per il rilascio
dell'autorizzazione sono ridotti di un terzo.
5. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee,
non possono essere disposte moratorie, anche con
riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili
con l'insediamento di impianti off-shore,ovvero sospensioni
dei termini dei procedimenti di autorizzazione per le
domande gia' presentate.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministero della transizione
ecologica, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentiti, per
gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
adotta le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti
di cui al presente articolo.».
 
Art. 13-bis

Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
« 1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilita' che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilita' dell'infrastruttura.
1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, gia' esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purche' siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea gia' esistente o nelle sue immediate adiacenze »;
b) all'articolo 13, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
« 5. L'autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita' dell'opera puo' disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni ».
2. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al quarto periodo, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni » e le parole: « , salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie » sono soppresse;
2) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: « La regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza di servizi. Nel caso di mancata espressione del parere di cui al periodo precedente, la compatibilita' dell'opera con l'esercizio dell'uso civico si intende confermata »;
b) al comma 4-sexies, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili, mediante denuncia di inizio attivita', le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree a cavo interrato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » e, al secondo periodo, le parole: « strettamente necessari alla » sono sostituite dalle seguenti: « necessari per lo svolgimento di attivita' o la »;
c) al comma 4-quaterdecies, al primo periodo, dopo le parole: « sia in fase di realizzazione delle opere, » sono inserite le seguenti: « compreso l'interramento in cavo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, » e, al secondo periodo, le parole: « di tracciato » sono soppresse;
d) al comma 4-quinquiesdecies, primo periodo, dopo le parole: « realizzate con le migliori tecnologie esistenti » sono inserite le seguenti: « , compreso l'interramento in cavo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, »;
e) dopo il comma 4-quinquiesdecies e' inserito il seguente:
« 4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee elettriche esistenti, che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti e aventi caratteristiche diverse da quelle indicate dal comma 4-quinquiesdecies, sono autorizzate ai sensi del comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione possono essere realizzati senza necessita' di previo inserimento in piani e programmi »;
f) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
« 9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo
A)», come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (L) (Beni non espropriabili o espropriabili in
casi particolari). - 1. I beni appartenenti al demanio
pubblico non possono essere espropriati fino a quando non
ne viene pronunciata la sdemanializzazione.
1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere
espropriati o asserviti coattivamente se non viene
pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve
le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilita'
sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.
1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa
paesaggistica, si intendono di norma compatibili con
l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui
all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la
possibilita' che la regione, o un comune da essa delegato,
possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con
congrua motivazione, nell'ambito del procedimento
autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara
la pubblica utilita' dell'infrastruttura.
1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa
paesaggistica, si intendono sempre compatibili con
l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di
elettrodotti aerei o interrati, gia' esistenti, di cui
all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano
necessarie per ragioni di obsolescenza, purche' siano
realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano
effettuate sul medesimo tracciato della linea gia'
esistente o nelle sue immediate adiacenze.
2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile
dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere
espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo
superiore a quello soddisfatto con la precedente
destinazione.
3. I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16
della legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere
espropriati se non vi e' il previo accordo con la Santa
Sede.
4. Gli edifici aperti al culto non possono essere
espropriati se non per gravi ragioni previo accordo:
a) con la competente autorita' ecclesiastica, se
aperti al culto cattolico;
b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al
culto pubblico avventista;
c) con il presidente delle Assemblee di Dio in
Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse
associate;
d) con l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, se
destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico;
e) con l'Unione cristiana evangelica battista
d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne
facciano parte;
f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in
Italia con l'organo responsabile della comunita'
interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa;
g) col rappresentante di ogni altra confessione
religiosa, nei casi previsti dalla legge.
5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate
dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da
trattati internazionali cui l'Italia aderisce.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (L) (Contenuto ed effetti dell'atto che
comporta la dichiarazione di pubblica utilita'). - 1. Il
provvedimento che dispone la pubblica utilita' dell'opera
puo' essere emanato fino a quando non sia decaduto il
vincolo preordinato all'esproprio.
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita'
si producono anche se non sono espressamente indicati nel
provvedimento che la dispone.
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di
pubblica utilita' dell'opera puo' essere stabilito il
termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.
4. Se manca l'espressa determinazione del termine di
cui al comma 3, il decreto di esproprio puo' essere emanato
entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in
cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica
utilita' dell'opera.
5. L'autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita'
dell'opera puo' disporre proroghe dei termini previsti dai
commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre
giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte,
anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un
periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni.
6. La scadenza del termine entro il quale puo' essere
emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia
della dichiarazione di pubblica utilita'.
7. Restano in vigore le disposizioni che consentono
l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o
urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini
maggiori di quelli previsti nel comma 4.
8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio
riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione
fisica, la dichiarazione di pubblica utilita' ha luogo
mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad
uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate
le finalita' dell'intervento, i tempi previsti per
eventuali lavori di manutenzione, nonche' i relativi costi
previsti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante «Disposizioni
urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema
elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
elettrica» convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-sexies (Semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per le reti nazionali di trasporto
dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici). - 1. Al fine di
garantire la sicurezza del sistema energetico e di
promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia
elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti
facenti parte della rete nazionale di trasporto
dell'energia elettrica sono attivita' di preminente
interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica
comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal
Ministero delle attivita' produttive di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
previa intesa con la regione o le regioni interessate, la
quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme
vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla
risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture
esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire
tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare i
beni demaniali, in conformita' al progetto approvato. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla
verifica della conformita' delle opere al progetto
autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente
procedimento unico, le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento
della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme
di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1:
a) indica le prescrizioni e gli obblighi di
informativa posti a carico del soggetto proponente per
garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema
energetico nazionale e la tutela ambientale, nonche' il
termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata;
b) comprende la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'opera, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi,
conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le opere di
cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti
urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di
variante urbanistica
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
centottanta giorni, nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo' essere avviato
sulla base di un progetto preliminare o analogo purche'
evidenzi, con elaborato cartografico, le aree
potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo
preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
le necessarie misure di salvaguardia. Dalla data della
comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai
comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale
in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito
delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione
del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di
salvaguardia perde efficacia decorsi cinque anni dalla data
della comunicazione dell'avvio del procedimento. Al
procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e le altre amministrazioni interessate
nonche' i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad
eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti.
La regione o le regioni interessate esprimono il proprio
parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma
1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza di servizi.
Nel caso di mancata espressione del parere di cui al
periodo precedente, la compatibilita' dell'opera con
l'esercizio dell'uso civico si intende confermata. Per il
rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio
del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro
il quale e' prevista la conclusione del procedimento.
4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le
opere di cui al presente articolo siano sottoposte a
valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo
di tale valutazione costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.
L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei
casi previsti, acquisito l'esito della verifica di
assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro il termine
di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai
quali non sono prescritte le procedure di valutazione di
impatto ambientale, il procedimento unico deve essere
concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data
di presentazione della domanda.
4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con
la regione o le regioni interessate per il rilascio
dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al
termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della
stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato
interistituzionale, i cui componenti sono designati, in
modo da assicurare una composizione paritaria,
rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o
dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla
definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi
al termine di cui al primo periodo, si provvede
all'autorizzazione con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, integrato con la partecipazione del presidente
della regione o delle regioni interessate, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
regole di funzionamento del comitato di cui al presente
comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non
spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-bis.1. I soggetti titolari ovvero gestori di beni
demaniali, aree demaniali marittime e lacuali, fiumi,
torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade
pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche e
impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico
servizio, linee elettriche e gasdotti, che siano
interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di
trasmissione nazionale, sono tenuti ad indicare le
modalita' di attraversamento degli impianti autorizzati. A
tal fine il soggetto richiedente l'autorizzazione alla
costruzione delle opere della rete di trasmissione
nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione,
propone le modalita' di attraversamento ai soggetti sopra
indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i
successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, in
assenza di diversa determinazione, le modalita' proposte
dal soggetto richiedente si intendono assentite
definitivamente. Alle linee elettriche e agli impianti
facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in
materia di distanze, si applicano esclusivamente le
disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988,
recante approvazione delle norme tecniche per la
progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree
esterne, e successive modificazioni.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia
completata la procedura di VIA, ovvero il relativo
procedimento risulti in fase di conclusione.
4-quater. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle reti elettriche di interconnessione con
l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV
qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo
prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle
infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di
trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di
potenza superiore a 300 MW termici, gia' autorizzate in
conformita' alla normativa vigente.
4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli
interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti,
consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella
sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo
esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia,
catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione,
impianti di terra, con elementi di caratteristiche
analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' gli interventi sugli elettrodotti che comportino
varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500,
ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure
parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino
il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un
massimo di 60 metri lineari, e componenti di linea, quali,
a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di
guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di
segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi
caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni
tecnologiche. Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali
sono realizzabili, mediante denuncia di inizio attivita',
le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree a cavo
interrato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Sono altresi'
realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' varianti
all'interno delle stazioni elettriche che non comportino
aumenti della cubatura degli edifici ovvero che comportino
aumenti di cubatura necessari per lo svolgimento di
attivita' o la collocazione di apparecchiature o impianti
tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento
di cubatura non dovra' superare di piu' del 30 per cento le
cubature esistenti all'interno della stazione elettrica.
Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di
inizio attivita' a condizione che non siano in contrasto
con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme
in materia di elettromagnetismo e di progettazione,
costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonche' le
norme tecniche per le costruzioni.
4-septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce
parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio dell'opera principale.
4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al
Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni
interessati la denuncia di inizio attivita', accompagnata
da una dettagliata relazione, sottoscritta da un
progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che
assevera la conformita' delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con
quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche'
il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo
e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee
elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte
ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla
data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la
copia della denuncia di inizio attivita' da cui risultino
la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei
documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine
indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di una o
piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello
sviluppo economico che puo' notificare all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo
finale, da presentare al Ministero dello sviluppo
economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera
al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto
definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto
esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere,
compreso l'interramento in cavo, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo,
sono sottoposte al regime di inizio attivita' gia' previsto
al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le
varianti contenute nell'ambito del corridoio individuato in
sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In
mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio
di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto
previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo.
Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti
all'interno delle stazioni elettriche che non comportino
aumenti della cubatura degli edifici ovvero che comportino
aumenti di cubatura strettamente necessari alla
collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al
servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura
non dovra' superare di piu' del 20 per cento le cubature
esistenti all'interno della stazione elettrica. Le
eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse
alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo
sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo
localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il consenso dei presidenti delle regioni e province
autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di
pubblicita'.
4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli di
esercizio e il rispetto della normativa ambientale e
paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio
attivita' previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di
linee aeree esistenti, compreso l'interramento in cavo, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, necessarie per ragioni di obsolescenza e
realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano
effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino
per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una
variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20
per cento rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli
di fattibilita' tecnica e della normativa tecnica vigente,
sono altresi' realizzabili tramite regime di inizio
attivita' previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di
linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul
medesimo tracciato o che si discostino entro il margine
della strada impegnata o entro i tre metri dal margine
esterno della trincea di posa.
4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee elettriche
esistenti, che siano necessarie per ragioni di
obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie
esistenti e aventi caratteristiche diverse da quelle
indicate dal comma 4-quinquiesdecies, sono autorizzate ai
sensi del comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione
possono essere realizzati senza necessita' di previo
inserimento in piani e programmi.
5. Le regioni disciplinano i procedimenti di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti
elettriche di competenza regionale in conformita' ai
principi e ai termini temporali di cui al presente
articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel
territorio di piu' regioni, le autorizzazioni siano
rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120
della Costituzione.
6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi
di programma con i quali sono definite le modalita'
organizzative e procedimentali per l'acquisizione del
parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi
delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo
della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle
opere di rilevante importanza che interessano il territorio
di piu' regioni.
7. Le norme del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle
reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.
8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si
applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55.
9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, le parole: "previo parere conforme del"
sono sostituite dalle seguenti: "previo parere del".
9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla
rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero
autorizzate dai gestori della rete elettrica di
distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete
elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione
per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante
voltura in favore del gestore della rete elettrica
nazionale.».
 
Art. 14

Contributo sotto forma di credito d'imposta
per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud

1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, fino al 30 novembre 2023 e' attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello piu' elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonche' alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 e' concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.
3-bis. Al fine di assicurare il completamento del progetto di risanamento e di riconversione dell'area industriale di Porto Torres, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Sardegna, la Cabina di regia di cui al Protocollo di intesa per la « chimica verde » a Porto Torres, del 26 maggio 2011, alla quale partecipano le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici, per procedere alla revisione, all'aggiornamento e alla ridefinizione degli obiettivi del medesimo Protocollo di intesa nonche' alla trasformazione degli impegni istituzionali ed economici ivi contenuti e non ancora adempiuti in accordo di programma.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28 luglio 1997, n. 174:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da
491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35,
comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di
avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali). - Omissis.
53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga alle
disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i
crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge finanziaria 2001), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.:
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h-bis) le ritenute
operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione nella quale sono
esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte,
abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto,
maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e
comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
-Si riporta il testo dell'articolo 61 e dell'articolo
109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui
redditi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, S.O.:
«Art. 61 (Interessi passivi). -1. Gli interessi passivi
inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi
e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.».
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - Omissis.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
Omissis.
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
Omissis.».
 
Art. 15

Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali
di calore geotermico

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
« 6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.
6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-bis sono inoltre individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonche' i casi in cui l'installazione puo' essere considerata attivita' edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo, oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale.
6-quater. Sono fatte salve le modalita' operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo ».
1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Semplificazioni per l'installazione di
impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici). - 1.
Al fine di promuovere l'installazione di impianti per la
produzione di energia rinnovabile per il riscaldamento e il
raffrescamento negli edifici, favorendo la semplificazione
e l'armonizzazione delle procedure autorizzative, si
applicano le disposizioni di cui all'Allegato II del
presente decreto.
2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore delle disposizioni di cui al presente articolo sono
disciplinati dalla previgente disciplina, ferma restando
per il proponente la possibilita' di optare per la
procedura semplificata di cui all'Allegato II del presente
decreto.
3. Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) con il modello unico semplificato di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio
2015, recante "Approvazione del modello unico per la
realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli
impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio
2015, e' possibile richiedere anche il ritiro dell'energia
elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato
di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387;
b) il campo di applicazione del decreto di cui alla
lettera a), e' esteso agli impianti fotovoltaici di potenza
fino a 50 kW.
4. Con il modello unico semplificato di cui al comma 3,
lettera a), e' possibile richiedere al GSE l'accesso ai
meccanismi di cui all'articolo 8 e all'articolo 7, comma 1,
lettera a), decorsi sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore dei rispettivi decreti attuativi.
5. Le istanze presentate mediante il modello unico
semplificato di cui al comma 3, lettera a), sono trasferite
dai gestori di rete alla piattaforma digitale di cui
all'articolo 19, ovvero alle piattaforme di cui
all'articolo 19, comma 2, con modalita' esclusivamente
informatizzate.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'articolo 7 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e' abrogato.
6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro della transizione ecologica sono stabilite le
prescrizioni per la posa in opera degli impianti di
produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al
riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla
produzione di energia elettrica.
6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-bis
sono inoltre individuati i casi in cui si applica la
procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonche' i casi
in cui l'installazione puo' essere considerata attivita'
edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una
potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica
con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola
in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il
terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi
nel sottosuolo, oppure utilizzino fluidi geotermici
limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione
delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della
falda superficiale.
6-quater. Sono fatte salve le modalita' operative
individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato
l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o
immissione di fluidi nel sottosuolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 119, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli
elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli
interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 20.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto
unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle
unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma
6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori
solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'am-biente e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.
186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito.
1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui
al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde
geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui
alle lettere b) e c) del medesimo comma 1.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
Un'unita' immobiliare puo' ritenersi "funzionalmente
indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle
seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il
gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di
climatizzazione invernale.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono
alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli
edifici privi di attestato di prestazione energetica
perche' sprovvisti di copertura, di uno o piu' muri
perimetrali, o di entrambi, purche' al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A.
(Omissis).».
 
Art. 16
Misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi
dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza
di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli per i clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici (GSE) o le societa' da esso controllate (di seguito « Gruppo GSE ») avviano, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.
2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, situate nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, a manifestare interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031, nonche' un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, dei tempi massimi di entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attivita'. La predetta comunicazione e' effettuata nei confronti del Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica e dell'ARERA, entro trenta giorni dall'invito alla manifestazione di interesse ai sensi del primo periodo.
3. I procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2 si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di avvio dei procedimenti medesimi. Le procedure di valutazione ambientale sono svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo termine, di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui al comma 2 a condizioni e prezzi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali, e un'equa remunerazione, ferma restando la condizione di coltivabilita' economica del giacimento. Lo schema di contratto tipo di acquisto e' predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.
5. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure, offre i volumi di gas di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi di cui al comma 4 a clienti finali industriali a forte consumo di gas, come definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, anche in forma aggregata, con priorita' per le imprese a prevalente consumo termico, secondo criteri di assegnazione su base pluralistica definiti con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Lo schema di contratto tipo di offerta e' predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.
6. Il Gruppo GSE e' autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei concessionari di cui al comma 2 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 4. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 5.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Ministro della transizione ecologica
28 dicembre 2021, concernente il Piano per la transizione
energetica sostenibile delle aree idonee, e' pubblicato
come comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11
febbraio 2022.
- Si riporta l'articolo 8, comma 2-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in
materia ambientale»:
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - (Omissis).
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo
complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto, e' istituita la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero della transizione ecologica, e
formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
presidente e il segretario, in possesso di diploma di
laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di
esperienza professionale e con competenze adeguate alla
valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei
predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo
delle amministrazioni statali e regionali, delle
istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e
dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo le
modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale
delle pubbliche amministrazioni e' collocato d'ufficio in
posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o
altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti,
alla data di adozione del decreto di nomina di cui al
settimo periodo del presente comma. Nel caso in cui al
presidente della Commissione di cui al comma 1 sia
attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al
comma 2-bis, si applica l'articolo 9, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche per
evitare qualsiasi effetto decadenziale. I componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale
attivita' a tempo pieno ad eccezione dei componenti
nominati ai sensi del quinto periodo. Con decreto del
Ministro della transizione ecologica, su proposta del
presidente della Commissione di cui al comma 1, i
componenti della predetta Commissione, fino a un massimo di
sei, possono essere nominati anche componenti della
Commissione di cui al presente comma. Nella nomina dei
membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di genere.
I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono
nominati con decreto del Ministro della transizione
ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, anche attingendo
dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della
Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente
articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al
presente comma. I componenti della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili
per una sola volta. Alle riunioni della commissione
partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del
Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle
istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite
appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28
giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di
ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da
specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse
regionale, all'attivita' istruttoria partecipa con diritto
di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province
autonome interessate, individuato tra i soggetti in
possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel
settore della valutazione dell'impatto ambientale e del
diritto ambientale; ai fini della designazione e della
conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC, e' in ogni caso sufficiente la
comunicazione o la conferma da parte della regione o della
provincia autonoma del nominativo dell'interessato. La
Commissione opera con le modalita' previste dall'articolo
20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24,
dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e
dall'articolo 27, del presente decreto. I commissari,
laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento
dell'incarico, restano in carica fino al termine dello
stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i
suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al
trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5.
Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si
applica anche ai compiti istruttori svolti dai Commissari
nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori,
sino al 31 dicembre 2023.
(Omissis).».
- La Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE
«Raccomandazione della Commissione relativa alla
definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese»
e' stata pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L
124.
 
Art. 16-bis
Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico
con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali

1. Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonche' di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.
2. Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio, alla stipulazione di contratti di vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME) ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2 del presente articolo, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditivita' dell'investimento nonche' in coerenza con i valori di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
b) le modalita' con le quali il GSE puo' cedere l'energia nella sua disponibilita' derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilita' e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/EEL;
c) le modalita' con le quali il GSE cede l'energia di cui al comma 1, garantendo che i prezzi di cui alla lettera a) siano direttamente praticati ai clienti finali con priorita' per i clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;
d) le modalita' di coordinamento del meccanismo di cui al comma 1 del presente articolo con le procedure previste al capo II del titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 28 del citato decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199:
«Art. 28 (Accordi di compravendita di energia elettrica
da fonti rinnovabili a lungo termine). - 1. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Gestore dei Mercati Energetici - GME
S.p.A. (di seguito: GME), al fine di assicurare un avvio
graduale delle contrattazioni di lungo termine di energia
rinnovabile, realizza una bacheca informatica con lo scopo
di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente
interessate alla stipula di tali contratti. La bacheca, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali, prevede l'obbligo di registrazione dei dati dei
contratti che risultano necessari a garantire la massima
diffusione degli esiti e il monitoraggio, anche ai fini
della realizzazione del mercato organizzato di cui al comma
2.
2. Tenuto conto dell'evoluzione del mercato dei
contratti di lungo termine, della liquidita' della domanda
e dell'offerta, nonche' di specifici rapporti di
monitoraggio forniti dal GME, il Ministero della
transizione ecologica puo' fornire indirizzi al GME stesso,
affinche' sia sviluppata una piattaforma di mercato
organizzato, a partecipazione volontaria, per la
negoziazione di lungo termine di energia da fonti
rinnovabili. La disciplina della piattaforma di mercato e'
approvata con decreto del Ministro della transizione
ecologica, sentita l'ARERA, ai sensi dell'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. L'articolo 18 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto
2019, e' abrogato.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la Concessionaria Servizi
Informativi Pubblici - Consip S.p.A. (di seguito: Consip)
definisce, con il supporto del GSE, uno o piu' strumenti di
gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili alla
Pubblica amministrazione attraverso schemi di accordo per
la compravendita di energia elettrica di lungo termine.
L'utilizzo degli strumenti di gara di cui al primo periodo
si aggiunge alle procedure di acquisto per forniture di
energia elettrica da fonti rinnovabili definite da Consip,
nell'ambito del piano d'azione nazionale sugli acquisti
verdi della pubblica amministrazione, al fine di consentire
a quest'ultima di acquistare prevalentemente energia da
fonti rinnovabili.
5. Al fine di garantire l'aggregazione di piu' clienti
finali e la partecipazione attiva dei consumatori,
domestici e non domestici, connessi in bassa e media
tensione, nell'acquisto di energia elettrica a lungo
termine prodotta da impianti a fonti rinnovabili, l'ARERA,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, integra le linee guida in materia di
gruppi di acquisto di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124,
in modo da promuovere, fra le diverse modalita', anche
l'approvvigionamento mediante contratti di lungo termine,
anche per il tramite degli aggregatori indipendenti e
prevedendo che i consumatori interessati ricevano adeguata
assistenza informativa per l'adesione alla piattaforma di
cui al comma 1.».
- Si riporta l'articolo 15-bis del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico» convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25:
«Art. 15-bis (Ulteriori interventi sull'elettricita'
prodotta da impianti a fonti rinnovabili). - 1. A decorrere
dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, e'
applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul
prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica
immessa in rete da:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW
che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del
Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati
da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica
che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in
esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
2. I produttori interessati, previa richiesta da parte
del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE),
trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima
richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni
necessarie per le finalita' di cui al presente articolo,
come individuate dall'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma
6.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE calcola
la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a)
e b):
a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato
dalla tabella di cui all'allegato I-bis al presente decreto
in riferimento a ciascuna zona di mercato;
b) un prezzo di mercato pari:
1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a),
nonche' per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da
fonte solare, eolica, geotermica e idrica ad acqua fluente,
al prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica,
ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27
gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al
comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi;
2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b),
diversi da quelli di cui al numero 1) della presente
lettera, alla media aritmetica mensile dei prezzi zonali
orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i
contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022
che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al
prezzo indicato nei contratti medesimi.
4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia
positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore.
Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il
GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore
l'importo corrispondente.
5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro
dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le
partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE
in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione
economica totale annua non inferiore a quella derivante dai
prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'ARERA disciplina le modalita' con
le quali e' data attuazione alle disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonche' le modalita' con le quali i
proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso
la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a
riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma
11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6
non si applicano all'energia oggetto di contratti di
fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione
che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei
mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano
stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento
rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a),
limitatamente al periodo di durata dei predetti
contratti.».
- Si riportano gli articoli 6 e 13 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'»:
«Art. 6 (Disposizioni specifiche per gli impianti di
potenza non superiore a 20 kW). - 1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle
condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul
posto dell'energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non
superiore a 20 kW.
2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1,
l'energia elettrica prodotta puo' essere remunerata a
condizioni economiche di mercato per la parte immessa in
rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto
per il consumo dell'energia.
3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni
altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli
impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete
elettrica.».
«Art. 13 (Questioni riguardanti la partecipazione al
mercato elettrico). - 1. Fermo restando l'obbligo di
utilizzazione prioritaria e il diritto alla precedenza nel
dispacciamento, di cui all'articolo 3, comma 3, e
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, l'energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili e' immessa nel sistema
elettrico con le modalita' indicate ai successivi commi.
2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da
impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati
da fonti rinnovabili, ad eccezione di quella prodotta dagli
impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di cui al primo
periodo del comma 3 e di quella ceduta al Gestore della
rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai
sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14
novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonche'
della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997, limitatamente agli
impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli
articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa viene
collocata sul mercato elettrico secondo la relativa
disciplina e nel rispetto delle regole di dispacciamento
definite dal Gestore della rete in attuazione delle
disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
inferiore a 10 MVA, nonche' da impianti di potenza
qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed
idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli
impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere
stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97,
limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti,
come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima
deliberazione, essa e' ritirata, su richiesta del
produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto e'
collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni
economiche di mercato.
4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi 2
e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al
comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la scadenza di tali
convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3 e'
ritirata dal gestore di rete cui l'impianto e' collegato,
secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche
di mercato.».
 
Art. 17

Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza e' pari ad almeno 500.000 tonnellate ed e' incrementata di 100.000 tonnellate all'anno nel successivo triennio »;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali esistenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza, aggiuntiva alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, e' incentivata mediante l'erogazione di un contributo assegnato tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento dell'impianto, comunque nei limiti delle disponibilita' finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalita' di attuazione del comma 3-bis nonche' le modalita' di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;
b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 39 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 39 (Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili
nel settore dei trasporti). - 1. Al fine di promuovere la
produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei
trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel
PNIEC, i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono
obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari
al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di
carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e
calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta
quota e' calcolata, tenendo conto delle disposizioni
specifiche dei successivi commi, come rapporto percentuale
fra le seguenti grandezze:
a) al denominatore: benzina, diesel, metano,
biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti
immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;
b) al numeratore: biocarburanti e biometano ovvero
biogas per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti
rinnovabili di origine non biologica, anche quando
utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di
carburanti convenzionali, e carburanti da carbonio
riciclato, tutti considerati indipendentemente dal settore
di trasporto in cui sono immessi.
1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al
comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti
liquidi sostenibili utilizzati in purezza e' pari ad almeno
500.000 tonnellate ed e' incrementata di 100.000 tonnellate
all'anno nel successivo triennio.
2. Per il calcolo del numeratore e del denominatore
sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico
dei carburanti per il trasporto di cui all'Allegato V del
presente decreto. Per i carburanti non inclusi in tale
Allegato V si applicano le pertinenti norme ESO per
calcolare il potere calorifico dei carburanti o, laddove
non siano state adottate pertinenti norme ESO, le norme
ISO.
3. La quota di cui al comma 1 e' raggiunta nel rispetto
dei seguenti vincoli:
a) la quota di biocarburanti avanzati e biometano
ovvero biogas avanzati e' pari almeno al 2,5 per cento dal
2022 e almeno all'8 per cento nel 2030;
b) il contributo dei biocarburanti e del biometano
ovvero del biogas prodotti a partire da materie prime
elencate nell'Allegato VIII, parte B, non puo' superare la
quota del 2,5 per cento del contenuto energetico dei
carburanti per il trasporto senza tener conto del fattore
moltiplicativo di cui al comma 6, lettera a);
c) e' rispettato quanto previsto all'articolo 40;
d) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti
miscelati alla benzina e' almeno pari allo 0,5 per cento e
a partire dal 2025 e' almeno pari al 3 per cento sul totale
della benzina immessa in consumo;
d-bis) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti
sostenibili utilizzati in purezza e' pari ad almeno 200
mila tonnellate, che si incrementa di 50 mila tonnellate
all'anno nel successivo triennio.
3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle
raffinerie tradizionali esistenti all'interno di siti di
bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di
biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di
biocarburanti liquidi sostenibili in purezza, aggiuntiva
alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente
articolo, e' incentivata mediante l'erogazione di un
contributo assegnato tramite procedure competitive per una
durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma
3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione
dei costi di investimento dell'impianto, comunque nei
limiti delle disponibilita' finanziarie del fondo di cui al
medesimo comma 3-ter.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero della
transizione ecologica il Fondo per la decarbonizzazione e
per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei
siti di bonifica di interesse nazionale, con una dotazione
pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni
per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con
uno o piu' decreti del Ministro della transizione
ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto
dello schema di incentivazione, i criteri e le modalita' di
attuazione del comma 3-bis nonche' le modalita' di riparto
delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022,
mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto
residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e
dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111
del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite
all'erario;
b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro
45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno
2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111
del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141
del 2019.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. Fatto salvo quanto disciplinato dal decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 30 dicembre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 5
gennaio 2021, n. 3, e dall'articolo 21, comma 2, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli obiettivi di
cui ai commi 1 e 3 sono raggiunti, tramite il ricorso a un
sistema di certificati di immissione in consumo, nel
rispetto di obblighi annuali, nonche' secondo le
condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione
disciplinati con uno o piu' decreti del Ministro della
transizione ecologica, da emanarsi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con i
medesimi decreti si provvede all'eventuale aggiornamento
degli obiettivi di cui ai commi 1 e 3, nonche'
all'eventuale integrazione degli elenchi di cui al comma 1
lettere a) e b), tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 11, comma 2, e in attuazione dell'articolo
14, comma 1, lettera b).
5. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati nel
numeratore di cui al comma 1, lettera b), soltanto i
carburanti o i biocarburanti che rispettano le seguenti
condizioni:
a) i biocarburanti e il biometano ovvero il biogas
per il trasporto ottemperano ai criteri di cui all'articolo
42;
b) i carburanti liquidi e gassosi da fonti
rinnovabili di origine non biologica per il trasporto che
presentano una riduzione di emissioni gas serra lungo il
ciclo di vita pari almeno al 70 per cento, calcolata con la
metodologia stabilita con atto delegato di cui all'articolo
28, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/2001. Fino
all'adozione degli atti delegati tali carburanti sono in
ogni caso conteggiati secondo quanto previsto al comma 6;
c) i carburanti derivanti da carbonio riciclato
presentano una riduzione di emissioni gas serra lungo il
ciclo di vita pari almeno alla soglia indicata con atto
delegato della Commissione di cui all'articolo 25,
paragrafo 2 della direttiva (UE) 2018/2001 e calcolata con
la metodologia stabilita con atto delegato di cui
all'articolo 28, paragrafo 5 della direttiva (UE)
2018/2001. Fino all'adozione degli atti delegati tali
carburanti non sono conteggiati.
6. Ai fini di cui al comma 1, per i carburanti liquidi
e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per
il trasporto, prodotti utilizzando energia elettrica, la
quota rinnovabile e' conteggiata qualora l'energia
elettrica sia ottenuta da un collegamento diretto a uno o
piu' impianti a fonti rinnovabili; in tal caso la quota
rinnovabile conteggiabile e' pari all'intero a condizione
che detti impianti:
1. siano entrati in funzione contestualmente o
successivamente all'impianto che produce i carburanti
liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non
biologica per il trasporto; e
2. non siano collegati alla rete ovvero siano
collegati alla rete ma si possa dimostrare che l'energia
elettrica in questione e' stata fornita senza prelevare
energia elettrica dalla rete.
7. Ai fini di cui al comma 1, si applicano i seguenti
fattori moltiplicativi:
a) il contributo dei biocarburanti e del biometano
ovvero del biogas per il trasporto prodotti dalle materie
prime elencate nell'Allegato VIII e' pari al doppio del
loro contenuto energetico, tenuto conto di quanto previsto
dal comma 12;
b) ad eccezione dei combustibili prodotti a partire
da colture alimentari e foraggere, il contributo dei
carburanti forniti nel settore dell'aviazione e del
trasporto marittimo e' pari a 1,2 volte il loro contenuto
energetico.
8. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 7 del
presente articolo e dall'Allegato I, ai fini del calcolo
dell'obiettivo complessivo di energia da fonti rinnovabili
nel settore dei trasporti previsto dal PNIEC,
l'elettricita' fornita nel trasporto stradale e ferroviario
e' conteggiata nel rispetto dei criteri di cui al comma 9 e
delle modalita' di cui al comma 10.
9. La quota di energia elettrica rinnovabile rispetto
all'energia elettrica complessiva fornita ai veicoli
stradali e ferroviari e' conteggiata come segue:
a) qualora l'energia elettrica sia prelevata dalla
rete, la quota rinnovabile conteggiabile e' pari alla quota
annuale totale di energia elettrica da fonti rinnovabili
sui consumi totali nazionali due anni prima dell'anno in
questione;
b) qualora sia ottenuta da un collegamento diretto a
un impianto di generazione di energia elettrica rinnovabile
e' conteggiata interamente come rinnovabile.
10. Il contributo dell'energia elettrica da fonte
rinnovabile rispetto all'energia elettrica complessiva e'
pari a:
a) 4 volte il suo contenuto energetico se fornita a
veicoli stradali;
b) 1,5 volte il suo contenuto energetico se fornita
al trasporto ferroviario.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Comitato tecnico consultivo di cui
all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, opera presso il Ministero della
transizione ecologica nella composizione e con le
competenze di cui al medesimo comma 5-sexies, ivi incluse
quelle in materia di combustibili e carburanti da biomassa,
bioliquidi e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di
origine non biologica, come definiti dall'articolo 2. I
componenti del comitato di cui al primo periodo sono
nominati dal Ministro della transizione ecologica.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'articolo 33 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, ad eccezione del comma 5-sexies, e'
abrogato.».
 
Art. 18

Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione
di impianti alimentati da fonti rinnovabili

1. Al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
« c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche' delle societa' concessionarie autostradali ».
2. Gli interventi realizzati sulle aree di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale e di distribuzione sono dichiarati di pubblica utilita' ed i relativi termini autorizzativi sono regolati dall'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.
2-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
« 5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel presente articolo ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 8 e
dell'articolo 28, del citato decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici
e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili). - (Omissis.)
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee
sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della
stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3
e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o
abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita'
delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e
dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche' delle
societa' concessionarie autostradali.
(Omissis).».
«Art. 28 (Accordi di compravendita di energia elettrica
da fonti rinnovabili a lungo termine). - 1. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Gestore dei Mercati Energetici - GME
S.p.A. (di seguito: GME), al fine di assicurare un avvio
graduale delle contrattazioni di lungo termine di energia
rinnovabile, realizza una bacheca informatica con lo scopo
di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente
interessate alla stipula di tali contratti. La bacheca, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali, prevede l'obbligo di registrazione dei dati dei
contratti che risultano necessari a garantire la massima
diffusione degli esiti e il monitoraggio, anche ai fini
della realizzazione del mercato organizzato di cui al comma
2.
2. Tenuto conto dell'evoluzione del mercato dei
contratti di lungo termine, della liquidita' della domanda
e dell'offerta, nonche' di specifici rapporti di
monitoraggio forniti dal GME, il Ministero della
transizione ecologica puo' fornire indirizzi al GME stesso,
affinche' sia sviluppata una piattaforma di mercato
organizzato, a partecipazione volontaria, per la
negoziazione di lungo termine di energia da fonti
rinnovabili. La disciplina della piattaforma di mercato e'
approvata con decreto del Ministro della transizione
ecologica, sentita l'ARERA, ai sensi dell'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. L'articolo 18 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto
2019, e' abrogato.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la Concessionaria Servizi
Informativi Pubblici - Consip S.p.A. (di seguito: Consip)
definisce, con il supporto del GSE, uno o piu' strumenti di
gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili alla
Pubblica amministrazione attraverso schemi di accordo per
la compravendita di energia elettrica di lungo termine.
L'utilizzo degli strumenti di gara di cui al primo periodo
si aggiunge alle procedure di acquisto per forniture di
energia elettrica da fonti rinnovabili definite da Consip,
nell'ambito del piano d'azione nazionale sugli acquisti
verdi della pubblica amministrazione, al fine di consentire
a quest'ultima di acquistare prevalentemente energia da
fonti rinnovabili.
5. Al fine di garantire l'aggregazione di piu' clienti
finali e la partecipazione attiva dei consumatori,
domestici e non domestici, connessi in bassa e media
tensione, nell'acquisto di energia elettrica a lungo
termine prodotta da impianti a fonti rinnovabili, l'ARERA,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, integra le linee guida in materia di
gruppi di acquisto di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124,
in modo da promuovere, fra le diverse modalita', anche
l'approvvigionamento mediante contratti di lungo termine,
anche per il tramite degli aggregatori indipendenti e
prevedendo che i consumatori interessati ricevano adeguata
assistenza informativa per l'adesione alla piattaforma di
cui al comma 1.
5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie
possono stipulare accordi di compravendita di energia
elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche
tramite gli strumenti definiti nel presente articolo.».
 
Art. 18-bis
Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in
materia di Autorita' per i servizi di pubblica utilita'
1. All'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: « in relazione all'andamento del mercato » sono inserite le seguenti: « e del reale costo di approvvigionamento della materia prima ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 12,
lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «
Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di
pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di
regolazione dei servizi di pubblica utilita'», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Istituzione delle Autorita' per i servizi di
pubblica utilita'). - (Omissis).
e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento
del mercato e del reale costo di approvvigionamento della
materia prima, la tariffa base, i parametri e gli altri
elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui
ai commi 17,18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero
dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale
in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del
servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul
territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli
obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al
comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa
qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la
conformita' ai criteri di cui alla presente lettera delle
proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente
presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti
esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento
della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro
tale termine, le tariffe si intendono verificate
positivamente;
(Omissis).».
 
Art. 19
Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole « Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti » sono inserite le seguenti: « ovvero dell'Agenzia del demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
« 8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 e' gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, dalle amministrazioni interessate e dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento adottate per il medesimo immobile, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra piu' amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili realizzano gli interventi ricompresi nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le modalita' piu' innovative, efficienti ed economicamente piu' vantaggiose, nonche' utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. Su richiesta del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con le strutture operative dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio puo' curare anche l'esecuzione degli interventi gia' oggetto di convenzionamento con le medesime strutture operative nell'ambito dell'attuazione dei programmi predisposti ai sensi del comma 2. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli organi del genio del medesimo Ministero possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA). ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione
della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della Pubblica Amministrazione). - 1. A
partire dall'anno 2014 e fino al 2030, e nell'ambito della
cabina di regia di cui all'articolo 4, sono realizzati
attraverso le misure del presente articolo interventi sugli
immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi
gli immobili periferici, in grado di conseguire la
riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento
annuo della superficie coperta utile climatizzata.
2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con
l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di
ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
per il miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione centrale coerente
con la percentuale indicata al comma 1, e promuove,
altresi', le attivita' di informazione e di assistenza
tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche
amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite
propri enti e societa' collegate. Le stesse
Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel
rispetto delle rispettive competenze, assicurano il
coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio
necessario per verificare lo stato di avanzamento del
programma, promuovendo la massima partecipazione delle
Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui
risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella
redazione del programma, si tiene, altresi', conto delle
risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione
dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e
successive modificazioni, contenente informazioni sulle
superfici e sui consumi energetici degli immobili della
pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi
energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer
gestito dall'Agenzia del demanio, delle risultanze delle
diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui al comma
10.
3. Al fine di elaborare il programma di cui al comma 2,
le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30
settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun
anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta,
proposte di intervento per la riqualificazione energetica
dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei
Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero
delle infrastrutture e trasporti ovvero dell'Agenzia del
demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di
beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le trasmettono,
entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello
sviluppo economico. Tali proposte devono essere formulate
sulla base di appropriate diagnosi energetiche o fare
riferimento agli interventi di miglioramento energetico
previsti dall'Attestato di prestazione energetica di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192.
3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui
al comma 3, nonche' di tutta la documentazione e degli
adempimenti ad esse inerenti, e' assicurata tramite un
apposito portale informatico istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico e da esso gestito.
3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di
cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021, si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai
sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, destinate al Ministero dello sviluppo
economico per il potenziamento del programma di
riqualificazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione centrale.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le Pubbliche
Amministrazioni centrali individuano, al proprio interno,
il responsabile del procedimento e ne comunicano il
nominativo ai soggetti di cui al comma 2.
5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui
al comma 2 sono definite con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2:
a) gli immobili con superficie coperta utile totale
inferiore a 500 m2. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015
e' rimodulata a 250 m2;
b) gli immobili tutelati ai sensi delle disposizioni
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella
misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi
di prestazione energetica risulti incompatibile con il loro
carattere, aspetto o contesto, o pregiudizievole alla loro
conservazione;
c) gli immobili destinati a scopi di difesa
nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di
servizio o ad uffici per le forze armate e altro personale
dipendente dalle autorita' preposte alla difesa nazionale;
d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo
svolgimento di attivita' religiose.
7. Per la definizione del programma di cui al comma 2,
sono applicati criteri di individuazione tra piu'
interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero
dell'investimento, anche con riferimento agli edifici con
peggiore indice di prestazione energetica; minori tempi
previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento;
entita' di eventuali forme di cofinanziamento anche
mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi.
8. La realizzazione degli interventi compresi nei
programmi definiti ai sensi del comma 2 e' gestita, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, dalle amministrazioni interessate e
dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia
di intervento e delle eventuali diverse forme di
finanziamento adottate per il medesimo immobile, al fine di
promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento
tra gli interventi, anche tra piu' amministrazioni,
favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento
dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili realizzano gli interventi ricompresi
nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le
modalita' piu' innovative, efficienti ed economicamente
piu' vantaggiose, nonche' utilizzando metodi e strumenti
elettronici di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture. Su richiesta del Ministero della
transizione ecologica, d'intesa con le strutture operative
dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
l'Agenzia del demanio puo' curare anche l'esecuzione degli
interventi gia' oggetto di convenzionamento con le medesime
strutture operative nell'ambito dell'attuazione dei
programmi predisposti ai sensi del comma 2. I
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli
organi del genio del medesimo Ministero possono fare
ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione
telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di
acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).
8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine
di snellire la gestione amministrativa e preservare le
esigenze di riservatezza, flessibilita' e continuita'
operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei
programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in
uso al Ministero della difesa e' di competenza degli organi
del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o piu'
convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il
finanziamento e il Ministero della difesa.
9. Concorrono altresi' al raggiungimento dell'obiettivo
annuo di cui al comma 1, le misure organizzative e
comportamentali degli occupanti volte a ridurre il consumo
energetico, che le pubbliche amministrazioni centrali sono
chiamate a promuovere ed applicare con le modalita' di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52.
10. Le pubbliche amministrazioni centrali, comprese
quelle che hanno nella propria disponibilita' gli immobili
di cui al comma 6, che procedono alla realizzazione di
interventi di efficienza energetica sul loro patrimonio
edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi,
al di fuori del programma di cui al presente articolo, ne
danno comunicazione ai soggetti di cui al comma 2. Le
stesse pubbliche amministrazioni comunicano, altresi', le
misure in corso o programmate per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
11. Per la realizzazione degli interventi rientranti
nel programma di cui al comma 2, le pubbliche
amministrazioni centrali di cui al comma 3 favoriscono il
ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai
contratti di rendimento energetico e possono agire tramite
l'intervento di una o piu' ESCO.
11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1 e
qualora le risorse dedicate ad assicurare il conseguimento
dello stesso lo consentano, il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, possono predisporre
programmi, anche congiunti, per il finanziamento di
interventi di miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della pubblica amministrazione, con
particolare riferimento agli immobili ospedalieri,
scolastici e universitari, agli impianti sportivi e
all'edilizia residenziale pubblica. Tali programmi
consentono la cumulabilita' delle relative risorse
finanziarie con quelle rese disponibili da altri strumenti
di promozione, fino alla copertura integrale della spesa
complessivamente sostenuta da parte dell'Amministrazione
proponente per gli interventi di efficientamento
energetico. Per le finalita' di cui al presente comma, e
previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili
annualmente, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, avvalendosi del supporto di ENEA e GSE, possono
emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il
perimetro, le risorse disponibili, le modalita' di
attuazione dei programmi suddetti e il monitoraggio dei
risultati ottenuti. Resta fermo quanto previsto dal comma
6, lettera b).
12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma
4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5
milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del
programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la
Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli
importi indicati al primo periodo, a valere sulle
disponibilita' giacenti sul conto corrente bancario
intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto per l'importo relativo al
2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso
stanziamento puo' essere integrato:
a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo
2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalita' di
cui al presente comma, previa determinazione dell'importo
da versare con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 , fino a
30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a
50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 a valere
sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti
energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui
ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente e nella
misura del 50 per cento a carico del Ministero dello
sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio.
13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente
integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti di
incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati
all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e con
risorse dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche
per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione
di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica di
cui al presente articolo, eventualmente non eseguite
dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attivita' d'istituto.
14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al
comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il
31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2015,
predispongono e comunicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle
infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del demanio e al
Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato
di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
15. L'Acquirente Unico - Au S.p.A., anche tramite
l'utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010,
n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al
Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali,
suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di
cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e relativi
all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio
al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni
di cui al presente comma confluiscono nel sistema IPer
gestito dall'Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale
per l'efficienza energetica degli edifici di cui
all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 e possono essere oggetto di scambio con i dati
raccolti dalle regioni nel catasto degli impianti termici
ai sensi del medesimo decreto legislativo.
16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei
rispettivi strumenti di programmazione energetica, in
maniera coordinata, concorrono al raggiungimento
dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 3, comma 1 e
alla riduzione della poverta' energetica, attraverso
l'approvazione:
a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio
energetico e di efficienza energetica, nell'intento di
conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta'
dello Stato di cui al presente articolo;
b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione
di un sistema di gestione dell'energia, comprese le
diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti
di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni
energetiche degli immobili di proprieta' pubblica e
migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.
17. Le imprese che effettuano la fornitura di energia
per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale,
su specifica richiesta della Regione o Provincia autonoma
interessata, comunicano alla stessa, i consumi annuali,
suddivisi per vettore energetico, delle utenze oggetto
della richiesta. La suddetta richiesta contiene i
riferimenti delle utenze e i relativi codici di fornitura.
Le Regioni e le Province Autonome, rendono disponibili le
informazioni di cui al presente comma sui propri siti
istituzionali.».
 
Art. 19-bis

Istituzione della Giornata nazionale
del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili

1. La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche, negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione; possono altresi' promuovere incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.
4. Il Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e in collaborazione con le regioni e gli enti locali, assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 3.

Riferimenti normativi

- La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1949, n.
124.
 
Art. 19-ter

Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza
energetica degli impianti di illuminazione pubblica

1. Al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e di perseguire una strategia di incremento dell'efficienza energetica basata sulla razionalizzazione e sull'ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali, secondo i seguenti criteri:
a) utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l'affievolimento dell'intensita' luminosa e il ripristino della piena luminosita' al rilevamento di pedoni o veicoli;
b) individuazione delle modalita' di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, al fine di garantire che gli impianti o dispositivi siano economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica;
c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, idonee e non idonee all'applicazione e all'utilizzo delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a).
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 19-quater

Disposizioni in materia di riduzione
dei consumi termici degli edifici

1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unita' immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, piu' 2 gradi centigradi di tolleranza, ne' inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante
«Regolamento recante definizione dei criteri generali in
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192»:
«Art. 3 (Valori massimi della temperatura ambiente). -
1. Durante il funzionamento dell'impianto di
climatizzazione invernale, la media ponderata delle
temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti
riscaldati di ciascuna unita' immobiliare, non deve
superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti
ad attivita' industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri
edifici.
2. Durante il funzionamento dell'impianto di
climatizzazione estiva, la media ponderata delle
temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti
raffrescati di ciascuna unita' immobiliare, non deve essere
minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli
ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 e' ottenuto
con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di
cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero
o cura di minori o anziani, nonche' le strutture protette
per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di
altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono
esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle
zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei
degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine,
saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze
diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate
in stabili condominiali, le autorita' comunali possono
concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura
dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora
elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica
destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di
detti valori.
5. Per gli edifici adibiti ad attivita' industriali,
artigianali e assimilabili, le autorita' comunali possono
concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli
ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno
una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione
richiedano temperature diverse dai valori limite;
b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e
invernale degli ambienti derivi da sorgente non
convenientemente utilizzabile in altro modo.».
 
Art. 20

Contributo del Ministero della difesa
alla resilienza energetica nazionale

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite della societa' Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformita' ai relativi principi di attuazione.
2. Le articolazioni del Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono provvedere alla fornitura dell'energia prodotta dagli impianti di cui al comma 1 ai clienti finali organizzati in Comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Alle Comunita' energetiche rinnovabili possono partecipare gli enti militari territoriali.
3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica e' l'autorita' di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 20 e 31 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021,
n. 285:
«Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici
e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro
della transizione ecologica di concerto con il Ministro
della cultura, e il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione
delle superfici e delle aree idonee e non idonee
all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi
una potenza complessiva almeno pari a quella individuata
come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. In via
prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si
provvede a:
a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree
idonee all'installazione della potenza eolica e
fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita'
per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per
unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti
rinnovabili di produzione di energia elettrica gia'
installati e le superfici tecnicamente disponibili;
b) indicare le modalita' per individuare superfici,
aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree
abbandonate e marginali idonee alla installazione di
impianti a fonti rinnovabili.
2. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i
decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresi' la
ripartizione della potenza installata fra Regioni e
Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul
corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui
all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento
statistico non puo' pregiudicare il conseguimento
dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
effettua il trasferimento.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b),
della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della
disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al
comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici,
privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture
edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e
verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri
scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili,
compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita'
delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e
della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione
la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di
rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.
4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni
individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
della piattaforma di cui all'articolo 21. Nel caso di
mancata adozione della legge di cui al periodo precedente,
ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e
agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1, si
applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Le Province autonome provvedono al processo programmatorio
di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto
speciale e delle relative norme di attuazione.
5. In sede di individuazione delle superfici e delle
aree idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
raggiungimento di tale obiettivo.
6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee,
non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni
dei termini dei procedimenti di autorizzazione.
7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono
essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti
di produzione di energia rinnovabile, in sede di
pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli
procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel
novero delle aree idonee.
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee
sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della
stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3
e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o
abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita'
delle societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.».
«Art. 31 (Comunita' energetiche rinnovabili). - 1. I
clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il
diritto di organizzarsi in comunita' energetiche
rinnovabili, purche' siano rispettati i seguenti requisiti:
a) l'obiettivo principale della comunita' e' quello
di fornire benefici ambientali, economici o sociali a
livello di comunita' ai suoi soci o membri o alle aree
locali in cui opera la comunita' e non quello di realizzare
profitti finanziari;
b) la comunita' e' un soggetto di diritto autonomo e
l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente
a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorita'
locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti
di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del
terzo settore e di protezione ambientale nonche' le
amministrazioni locali contenute nell'elenco delle
amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale
di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in
cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al
comma 2, lettera a);
c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione
alla comunita' di energia rinnovabile non puo' costituire
l'attivita' commerciale e industriale principale;
d) la partecipazione alle comunita' energetiche
rinnovabili e' aperta a tutti i consumatori, compresi
quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o
vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di
controllo e' detenuto dai soggetti aventi le
caratteristiche di cui alla lettera b).
2. Le comunita' energetiche rinnovabili di cui al comma
1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) fermo restando che ciascun consumatore che
partecipa a una comunita' puo' detenere impianti a fonti
rinnovabili realizzati con le modalita' di cui all'articolo
30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell'energia
condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile
degli impianti che risultano nella disponibilita' e sotto
il controllo della comunita';
b) l'energia autoprodotta e' utilizzata
prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito
ovvero per la condivisione con i membri della comunita'
secondo le modalita' di cui alla lettera c), mentre
l'energia eventualmente eccedentaria puo' essere accumulata
e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia
elettrica rinnovabile, direttamente o mediante
aggregazione;
c) i membri della comunita' utilizzano la rete di
distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche
ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime
modalita' stabilite per le comunita' energetiche dei
cittadini. L'energia puo' essere condivisa nell'ambito
della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza
del requisito di connessione alla medesima cabina primaria
per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle
restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a),
secondo le modalita' e alle condizioni ivi stabilite;
d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione
di energia elettrica realizzati dalla comunita' sono
entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, fermo restando la
possibilita' di adesione per impianti esistenti, sempre di
produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura
comunque non superiore al 30 per cento della potenza
complessiva che fa capo alla comunita';
e) i membri delle comunita' possono accedere agli
incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le
modalita' ivi stabilite;
f) nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1,
lettera a), la comunita' puo' produrre altre forme di
energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da
parte dei membri, puo' promuovere interventi integrati di
domotica, interventi di efficienza energetica, nonche'
offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri
membri e assumere il ruolo di societa' di vendita al
dettaglio e puo' offrire servizi ancillari e di
flessibilita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30
luglio 2021, n. 181:
«Art. 29 (Soprintendenza speciale per il PNRR e
ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR). - 1.
Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva
attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero
della cultura e' istituita la Soprintendenza speciale per
il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale
straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.
2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di
tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui
tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal
PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino
nella competenza territoriale di almeno due uffici
periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera
anche avvalendosi, per l'attivita' istruttoria, delle
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso
di necessita' e per assicurare la tempestiva attuazione del
PNRR, la Soprintendenza speciale puo' esercitare, con
riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i
poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza
speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale
archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale
spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione
collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad
interim.
4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita una
segreteria tecnica composta, oltre che da personale di
ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per
un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo
incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
1.550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e
50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, ((si
provvede quanto a 1.550.000 euro))
per l'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali", della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali e, quanto a 1.550.000 euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.».
 
Art. 21

Disposizioni per aumentare
la sicurezza delle forniture di gas naturale

1. Al fine di accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei clienti di cui agli articoli 12, comma 7, lettera a) e 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministro della transizione ecologica adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonche' misure di salvaguardia di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 93 del 2011, finalizzate a:
a) ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, le relative modalita' di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacita' di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023;
b) assicurare che il servizio di modulazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sia assicurato prioritariamente attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di gas naturale;
c) promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso;
d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza.
2. Per gli anni successivi al 2022, il Ministro della transizione ecologica adotta le misure di cui al comma 1 ove ne ricorra la necessita'. Le misure di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottate entro il 31 marzo di ciascun anno e le misure di cui al comma 1, lettera c), sono adottate entro il 30 settembre di ciascun anno.
3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche mediante specifici indirizzi alle imprese di trasporto e di stoccaggio, nonche' ai gestori di impianti di gas naturale liquefatto operanti sul territorio nazionale, sentita l'ARERA. L'ARERA da' attuazione alle misure di cui al primo periodo rientranti nell'ambito delle proprie competenze.
3-bis. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi ai finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti e' di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale ».
3-ter. Dopo il comma 319 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' inserito il seguente:
« 319-bis. Le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio si trovano i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2015, e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresi' l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare, per l'attivita' di assistenza tecnica, fino all'1 per cento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo non ancora erogate. Le regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e al Ministero della transizione ecologica una relazione sull'esecuzione del programma ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 7 e
dell'articolo 22, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE
recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio
1999, n. 144»:
«Art. 12 (Disciplina delle attivita' di stoccaggio). -
(Omissis).
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa
le modalita' atte a garantire a tutti gli utenti la
liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima
imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio
in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei
soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio, sulla
base dei seguenti criteri:
a) le capacita' di stoccaggio di modulazione, fatto
salvo quanto disposto al comma 5, sono assegnate
prioritariamente per le esigenze di fornitura ai clienti
civili, ivi comprese le utenze relative ad attivita' di
servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di
riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o
private che svolgono un'attivita' riconosciuta di
assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non
superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume
calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione
stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno
rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2.
Il rimanente stoccaggio e' assegnato, secondo modalita'
stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
anche per servizi diversi da quelli di modulazione.
(Omissis).».
«Art. 22 (Obblighi relativi al servizio pubblico e
tutela dei consumatori). - 1. Tutti i clienti sono idonei.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla
sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a lungo
termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali
obiettivi anche mediante specifici indirizzi, inclusa la
predisposizione e l'attivazione di misure legate ad
eventuali accordi intergovernativi di solidarieta', come
previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938,
con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la
sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento
coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la
vulnerabilita' del sistema nazionale del gas.
2-bis. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi
della direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui
all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, come individuati dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008. Per essi
vige l'obbligo di assicurare, col piu' alto livello di
sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in
zone isolate, in momenti critici o in situazioni di
emergenza del sistema del gas naturale.
2-ter. Sono considerati "clienti protetti nel quadro
della solidarieta'" ai sensi del regolamento (UE)
2017/1938, i clienti civili che sono connessi ad una rete
di distribuzione del gas, inclusi i servizi sociali
essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica
amministrazione e gli impianti di teleriscaldamento che
servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi
dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione.
3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti
di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a
prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore e'
registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme
applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti
salvi i requisiti in materia di sicurezza degli
approvvigionamenti.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede affinche':
a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni
contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura
coincida con il primo giorno del mese;
b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di
consumo e a tal fine siano obbligate le societa' di
distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei
clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita' e
la tempestivita' dell'informazione fornita;
c) qualora un cliente finale connesso alla rete di
distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e
non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore
di ultima istanza, l'impresa di distribuzione
territorialmente competente garantisca il bilanciamento
della propria rete in relazione al prelievo presso tale
punto per il periodo in cui non sia possibile la sua
disalimentazione fisica, secondo modalita' e condizioni
definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
che deve altresi' garantire all'impresa di distribuzione
una adeguata remunerazione dell'attivita' svolta e la
copertura dei costi sostenuti.
5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce
criteri in base ai quali le imprese di gas naturale
ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo
servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule
tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione
intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche
avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.
99, provvede affinche' siano istituiti sportelli unici al
fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le
informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la
normativa in vigore e le modalita' di risoluzione delle
controversie di cui dispongono.
7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e
8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e
aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas
naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a
condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore
sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non
civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi
all'anno nonche' per le utenze relative ad attivita' di
servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di
riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e
private che svolgono un'attivita' riconosciuta di
assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non
si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale
nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1,
comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE
relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE»:
«Art. 1 (Sicurezza degli approvvigionamenti). - 1. Al
fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per
il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche
tenendo conto di logiche di mercato, il Ministro dello
sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli
opportuni provvedimenti in funzione dell'esigenza di
equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, del
livello della domanda attesa in futuro, della capacita'
addizionale in corso di programmazione o costruzione,
nonche' della qualita' e del livello di manutenzione delle
reti, delle misure per far fronte ai picchi della domanda e
alle carenze delle forniture di uno o piu' fornitori.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, previa
consultazione delle Regioni e delle parti interessate,
definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, in coerenza con gli obiettivi della
strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, gli
scenari decennali relativi allo sviluppo del mercato del
gas naturale e del mercato dell'energia elettrica,
comprensivi delle previsioni sull'andamento della domanda
suddivisa nei vari settori, della necessita' di
potenziamento delle infrastrutture di produzione,
importazione, trasporto, nonche', per il gas naturale,
dello stoccaggio, eventualmente individuando gli opportuni
interventi al fine di sviluppare la concorrenza e di
migliorare la sicurezza del sistema del gas naturale. Tali
scenari e previsioni sono articolati, ove possibile, per
Regione. Gli scenari sono aggiornati con cadenza biennale e
sono predisposti previa consultazione delle parti
interessate.».
«Art. 4 (Misure di salvaguardia). - 1. In caso di crisi
improvvisa sul mercato dell'energia e quando e' minacciata
l'integrita' fisica o la sicurezza delle persone, delle
apparecchiature o degli impianti o l'integrita' del sistema
del gas naturale o del sistema elettrico, il Ministero
dello sviluppo economico puo' temporaneamente adottare le
necessarie misure di salvaguardia.
2. Le misure di cui al comma 1 devono causare il minor
turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno
e non devono andare oltre la portata strettamente
indispensabile a ovviare alle difficolta' improvvise
manifestatesi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico notifica senza
indugio le misure di cui ai commi precedenti agli altri
Stati membri interessati e alla Commissione europea.
4. Le misure di cui al comma 1 relative al sistema del
gas naturale sono indicate nel piano di emergenza di cui
all'articolo 8 ed e' fatto obbligo alle imprese del gas
naturale di rispettarle.
4-bis. Le misure relative al settore dell'energia
elettrica sono indicate nel Piano di preparazione ai rischi
di cui all'articolo 8-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione
della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41
della legge 17 maggio 1999, n. 144»:
«Art. 18 (Disciplina dell'attivita' di vendita). - 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2002 i soggetti che svolgono
l'attivita' di trasporto, nell'ambito della loro attivita'
di dispacciamento sulla rete nazionale di gasdotti devono
fornire ai clienti non idonei, direttamente o
indirettamente connessi alla porzione di rete su cui
svolgono la loro attivita', la disponibilita' del servizio
di modulazione stagionale e di punta stagionale e
giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno
rigido con frequenza ventennale. L'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas vigila sull'espletamento dell'obbligo
suddetto.
2. Il servizio di cui al comma 1 e' fornito dai
soggetti che svolgono l'attivita' di vendita. Il Ministero
dello sviluppo economico determina i criteri per il calcolo
degli obblighi di modulazione per il periodo di punta
stagionale per aree di prelievo omogenee in funzione dei
valori climatici, tenendo conto degli obblighi di garanzia
delle forniture di gas naturale ai clienti protetti di cui
all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1938 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017,
concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento
(UE) n. 994/2010, di seguito "regolamento (UE) 2017/1938".
3. I soggetti che svolgono attivita' di vendita ai
clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad
attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di
cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture
pubbliche o private che svolgono un'attivita' riconosciuta
di assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non
superiori a 50.000 metri cubi annui, a decorrere dal 1°
ottobre 2011 forniscono agli stessi clienti il servizio di
modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove abbiano
installato misuratori multiorari di gas naturale, il
servizio richiesto direttamente dai clienti stessi.
L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla
trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie
deliberazioni, puo' stabilire un codice di condotta
commerciale in cui sono determinate le modalita' e i
contenuti delle informazioni minime che i soggetti che
svolgono l'attivita' di vendita devono fornire ai clienti
stessi.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i soggetti che svolgono l'attivita' di
vendita a clienti idonei devono fornire contestualmente
agli stessi clienti la disponibilita' del servizio di
modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e
oraria richiesta dai clienti stessi. I criteri per la
determinazione delle capacita' di stoccaggio associate alla
domanda degli stessi clienti sono stabiliti nell'ambito del
codice di stoccaggio.
5. Per i clienti finali con consumo annuo superiore a
200.000 Smc la misurazione del gas e' effettuata su base
oraria a decorrere dal 1° luglio 2002; l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas, con proprie deliberazioni,
puo' prorogare, su specifica istanza di imprese di
trasporto o di distribuzione, il suddetto termine
temporale, e puo' estendere l'obbligo di misurazione su
base oraria ad altre tipologie di clienti.
6. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale
devono disporre di capacita' di trasporto, modulazione e
stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste. Nel
caso essi utilizzino, per sopperire a temporanee richieste
dei clienti superiori a quanto concordato, ulteriori
capacita' di trasporto, stoccaggio e di modulazione oltre
quanto impegnato, sono tenuti a versare ai soggetti che
svolgono le connesse attivita' di trasporto e
dispacciamento e di stoccaggio un corrispettivo,
determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas entro il 1° gennaio 2001, ai fini del bilanciamento del
sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi.
7. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di
vendita sono tenute alla certificazione di bilancio a
decorrere dal 1° gennaio 2002.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 7
agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per
l'economia», come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Metanizzazione del Mezzogiorno). - 1. Al fine
di consentire il completamento del programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della
L. 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni, e'
autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per
l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni
1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli
interventi di metanizzazione dell'articolo 1, comma 79,
della L. 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'articolo 1 del
D.L. 23 ottobre 1996, n. 548 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641,
nonche' a valere sulle disponibilita' sui mutui di cui
all'articolo 1 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 , convertito,
con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135. A tal
fine sono autorizzate:
a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di
contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per
cento del costo dell'investimento previsto;
b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di
contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui
ventennali al tasso del 3 per cento, per un ulteriore
ammontare fino al 25 per cento del costo dell'investimento
previsto;
c) la concessione di contributi in conto capitale per
la realizzazione degli adduttori secondari aventi
caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono
particolare importanza ai fini dell'attuazione del
programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno,
secondo le modalita' previste dall'articolo 11, quarto
comma, numero 3) della L. 28 novembre 1980, n. 784, con una
spesa massima di lire 100 miliardi.
1-bis. I contributi vengono erogati qualora
l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entita' non inferiore
al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento.
2. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le
procedure per la concessione dei contributi e la
ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi,
secondo le seguenti priorita':
a) concessione alle citta' capoluogo di provincia che
non abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda di
contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE dell'11
febbraio 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 25
alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1988, e del 25
marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del
14 maggio 1992;
b) avvio del programma di metanizzazione della
regione Sardegna;
c) proseguimento del programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno, primo triennio operativo,
di cui alla citata deliberazione del CIPE dell'11 febbraio
1988 anche per i comuni appartenenti a bacini di utenza
gia' parzialmente finanziati.
3. Nell'ambito delle priorita' di cui al comma 2, il
CIPE da' preferenza ai comuni o loro consorzi che
presentino progetti immediatamente eseguibili entro il
termine fissato dal CIPE stesso.
4. I concessionari possono accedere a mutui agevolati
al 2 per cento della durata di dieci anni fino ad un
massimo del 25 per cento del costo dell'opera. Le
facilitazioni complessive non possono superare il 75 per
cento del costo previsto.
5. Alle Regioni che inseriscono gli interventi di cui
al presente articolo in sede di riprogrammazione ai sensi
dell'articolo 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, puo' essere concesso dal CIPE, nei limiti
degli stanziamenti di cui al comma 1, un contributo a fondo
perduto pari a un terzo della quota parte del contributo
comunitario riconosciuto dall'Unione europea per gli
interventi ammessi.
5-bis. E' concesso un contributo decennale a decorrere
dall'anno 2000 fino all'anno 2009 di lire 10 miliardi annue
quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che
la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, ai
comuni montani del centro-nord o ai loro consorzi, anche
non compresi nelle aree in cui opera la legislazione per le
aree depresse di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni,
per consentire il completamento della rete di
metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, di cui
all'articolo 1, comma 3, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n.
68 e l'approvvigionamento, anche con fonti energetiche
alternative al metano. Il relativo riparto e' effettuato
dal CIPE sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma
5-bis, pari a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 19992001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero di grazia e giustizia.
5-quater. All'ulteriore finanziamento degli interventi
previsti ai commi 1 e 5-bis si provvede, a decorrere
dall'anno 2000, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della L. 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni.
5-quinquies. Il programma di metanizzazione della
Sardegna e' attuato anche attraverso la realizzazione di
reti comunali di distribuzione del gas metano esercibili,
in via transitoria, con fluidi diversi dal metano. Si
applicano le disposizioni delle leggi concernenti il
programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi
ai finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di
presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni
competenti e' di novanta giorni dalla data di approvazione
del collaudo da parte dell'amministrazione comunale.».
- La legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
2013, S.O.
 
Art. 22

Riconversione, ricerca
e sviluppo del settore automotive

1. Al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonche' per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalita' di attuazione del presente articolo, nonche' il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
 
Art. 22-bis

Ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale

1. Al fine di garantire la continuita' degli investimenti in ricerca e sviluppo nell'ambito del settore aerospaziale, anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della sicurezza nazionale gia' destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. E' comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme gia' versate. Le disposizioni del presente comma si applicano ai soggetti che presentano la dichiarazione di cui al comma 2 nei termini ivi previsti.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione attestante l'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1 nonche' delle somme non ancora versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.
3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1985, n. 808, recante «Interventi per lo sviluppo
e l'accrescimento di competitivita' delle industrie
operanti nel settore aeronautico»:
«Art 3 (Finanziamenti e contributi per la
partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali
aeronautici in collaborazione internazionale). - Per le
finalita' di cui all'articolo 1, alle imprese nazionali
partecipanti a programmi in collaborazione internazionale
per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti
e materiali aeronautici possono essere concessi:
a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e
l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi,
realizzazione di prototipi, prove, investimenti per
industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla
concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di
produzione sostenuti in relazione all'apprendimento
precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di
regime;
b) contributi in conto interessi, non superiori al 60
per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1976, n. 902, sui finanziamenti concessi da istituti di
credito, per lo svolgimento dell'attivita' di produzione di
serie, nella misura del 70 per cento del costo del
programma di produzione considerato e per un periodo
massimo di cinque anni. Per le iniziative localizzate nei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la
misura e' rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80
per cento;
c) contributi in conto interessi sui finanziamenti
per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito
relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle
misure necessarie ad allineare le condizioni del
finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni
finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al
programma.
Gli interventi di cui al presente articolo possono
essere effettuati anche in relazione all'eventuale
finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle
attivita' comuni di programma per la quota di loro
pertinenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2033 del R.D. 16
marzo 1942, n. 262 (Codice civile):
«Art. 2033. - Chi ha eseguito un pagamento non dovuto
ha diritto di ripetere cio' che ha pagato. Ha inoltre
diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del
pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure,
se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.».
 
Art. 23

Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative

1. Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli ambiti di applicazione e di intervento, i criteri e le modalita' di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
 
Art. 24

Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze

1. All'articolo 11-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole « transizione ecologica e digitale » sono inserite le seguenti: « nonche' a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione ai quali conseguentemente risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori ».
 
Art. 25
Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in
materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti
pubblici

1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili procede alla determinazione, con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.
3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).
4. La compensazione e' determinata applicando alle quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 2 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a piu' anni.
5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2. Per le variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all'anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
7. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nel limite del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo e secondo le modalita' previste dall'articolo 1-septies, comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari aeuro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1-septies, comma 8, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106:
«Art. 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di
revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici).
- (Omissis).
8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e' istituito un Fondo per
l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni
di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di utilizzo del Fondo, garantendo la parita'
di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di
costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi
diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini
dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle
istanze di compensazione consistono unicamente nelle
analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno
di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori
ove la stazione appaltante non ne disponga.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 29, comma 2, del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25:
«Art. 29 (Disposizioni urgenti in materia di contratti
pubblici). - (Omissis).
2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, definisce la metodologia di
rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di
costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per
le finalita' di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il
30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili procede alla
determinazione con proprio decreto, sulla base delle
elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di
statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi
dei materiali da costruzione piu' significativi relative a
ciascun semestre.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 106, comma 1,
lettera a) e dell'articolo 216, comma 27-ter, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile
2016, n. 91, S.O.:
«Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di
efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei
contratti di appalto in corso di validita' devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita' previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
(Omissis).».
«Art. 216 (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - (Omissis).
27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima
dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di
esecuzione si applica la disciplina gia' contenuta
nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1-septies, comma 1, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2021,
n. 106:
«Art. 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di
revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici).
- 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di
alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno
2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il
31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni
percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8
per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel
secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione piu' significativi.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 164, comma 5, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 164 (Oggetto e ambito di applicazione). -
(Omissis).
5. I concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori
affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente
Parte nonche' le disposizioni di cui alle parti I e II in
materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di
sicurezza, non derogate espressamente dalla presente
parte.».
- Si riporta l'articolo 1-septies, comma 8, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2021,
n. 106:
«Art. 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di
revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici).
- (Omissis).
8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e' istituito un Fondo per
l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni
di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di utilizzo del Fondo, garantendo la parita'
di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di
costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi
diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini
dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle
istanze di compensazione consistono unicamente nelle
analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno
di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori
ove la stazione appaltante non ne disponga.
(Omissis).».
 
Art. 25-bis

Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: « A decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2019 »;
b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:
« 1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90 ».
2. Il comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' abrogato.
3. A decorrere dall'anno 2023, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 15 milioni di euro annui da destinare alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 57-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 «Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo» convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95,
S.O.:
«Art. 57-bis (Incentivi fiscali agli investimenti
pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle
emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di
sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione). -
1. Per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e
agli enti non commerciali che effettuano investimenti in
campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica
anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche
locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno
dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli
stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, e'
attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta,
pari al 75 per cento del valore incrementale degli
investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso
di microimprese, piccole e medie imprese e start up
innovative, nel limite massimo complessivo di spesa
stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, previa istanza diretta al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa
europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i criteri
di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
con particolare riguardo agli investimenti che danno
accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure
di concessione e di utilizzo del beneficio, alla
documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e
alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del
limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui
al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti
del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta
di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai
medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del
75 per cento del valore incrementale degli investimenti
effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi
del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti
dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della
concessione del credito d'imposta si applica il regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni
per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5,
comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al
31 ottobre.
1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito
d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi
soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per
cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni
caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea
richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 85
milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il
beneficio e' concesso nel limite di 50 milioni di euro per
gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali
quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35
milioni di euro per gli investimenti pubblicitari
effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali
e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo
Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
imputare per 50 milioni di euro alla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 35 milioni di
euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta
si applicano, per i profili non derogati dalla presente
disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio
2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica
di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e'
presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30
settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite
nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche
trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo
2020 restano comunque valide. Per le finalita' di cui al
presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198, e' incrementato nella misura di 57,5
milioni di euro per l'anno 2020.
1-quater. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il
credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai
medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del
50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in
ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea
richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 90
milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno
degli anni 2021 e 2022. Il beneficio e' concesso nel limite
di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari
effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche
online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli
investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti
televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o
digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del
relativo onere finanziario si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La
predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 65 milioni
di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante
al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della
concessione del credito d'imposta si applicano, per i
profili non derogati dalla presente disposizione, le norme
recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno
2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5,
comma 1, del predetto decreto e' presentata nel periodo
compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno,
con le modalita' stabilite nello stesso articolo 5. Le
comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso
tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide. Per
le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e'
incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022.
2. Per favorire la realizzazione di progetti
innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di
comunicazione sessisti e lesivi dell'identita' femminile, e
idonei a promuovere la piu' ampia fruibilita' di contenuti
informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso
delle tecnologie digitali, e' emanato annualmente, con
decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese
editrici di nuova costituzione.
3. Per la concessione del credito di imposta di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per
l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri
derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di
euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di
euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico. Per gli anni successivi al 2018, alla copertura
degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui
al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle
risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che
costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del
2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto
dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018,
n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al
credito d'imposta. Le risorse destinate al riconoscimento
del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente
capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -
fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si
provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. I
finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono
concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione,
nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto
all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del
2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo
destinata agli interventi di competenza della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1,
una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota
di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri
dello stanziamento relativo all'annualita' 2018, e'
destinata al riconoscimento del credito d'imposta
esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali
sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui
al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre
2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento
l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari
effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di
informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
4. Le amministrazioni interessate provvedono allo
svolgimento delle attivita' amministrative inerenti alle
disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 maggio 2018, n. 90, recante «Regolamento recante le
modalita' ed i criteri per la concessione d'incentivi
fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su
quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis,
comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del
24 luglio 2018.
- Si riporta il testo dell'articolo 67, comma 13, del
citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:
«Art. 67 (Misure urgenti a sostegno della filiera della
stampa e investimenti pubblicitari). - Omissis.
13. A decorrere dall'anno 2023, per la concessione del
credito d'imposta di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, e'
autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in ragione
d'anno, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri
derivanti dal periodo precedente, pari a 45 milioni di euro
in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
imputare per 30 milioni di euro alla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 15 milioni di
euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico.
Omissis.».
- L'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198
«Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione
della disciplina del sostegno pubblico per il settore
dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva
locale, della disciplina di profili pensionistici dei
giornalisti e della composizione e delle competenze del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura
per l'affidamento in concessione del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale», prevede
l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione.
 
Art. 26
Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e
dalle province autonome. Differimento di termini in materia di
finanza regionale

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e' incrementata di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
2-bis. Per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio.
2-ter. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosi' differiti, per l'anno 2022:
a) il rendiconto relativo all'anno 2021 e' approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022;
b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 e' approvato entro il 30 novembre 2022.
2-quater. All'articolo 1, comma 286, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»:
«Art. 16 (Misure urgenti per l'anticipo di spese
nell'anno corrente, nonche' per la finanza regionale e il
riparto del Fondo di solidarieta' comunale). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di
1.300 milioni di euro nell'anno 2021.
2. Le risorse destinate nell'anno 2021 al contratto di
programma di Ferrovie dello Stato italiane Spa, ai sensi
dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono incrementate di 200 milioni di euro.
3. Per il potenziamento della componente aeronavale del
Corpo delle capitanerie di porto, l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' incrementata di 20 milioni di euro per
l'anno 2021.
3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare la
capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni,
le amministrazioni titolari di interventi previsti nel
PNRR, inclusi le regioni e gli enti locali, possono
utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per
dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da
altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle
stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi
della normativa assunzionale vigente.
4. In attuazione dell'accordo tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in
materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi
e' attribuito alla regione per l'anno 2021 l'importo di
66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, da destinare alla compensazione degli svantaggi
strutturali derivanti dalla condizione di insularita'.
5. In attuazione dell'accordo sottoscritto tra il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente
della regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza
pubblica per gli anni 2022 e successivi, e' attribuito alla
regione per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro,
a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 806,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto importo
puo' essere compensato con il contributo alla finanza
pubblica per l'anno 2021.
6. In attuazione dell'accordo tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e la Regione siciliana in
materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi
per l'anno 2021 e' attribuito alla regione l'importo di
66,8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui
dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.
7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro
dell'economia e delle finanze, la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi,
la somma spettante, a titolo definitivo, alle province
autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle
entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con
vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni
antecedenti all'anno 2022 e' pari a 90 milioni di euro per
la provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per
la provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell'anno
2021.
8. L'attribuzione delle risorse di cui ai commi da 4 a
7 e' subordinata all'effettiva sottoscrizione degli Accordi
ivi richiamati.
8-bis. Al fine di accompagnare il processo di
efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai
comuni della Regione siciliana e' destinato un contributo
di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150
milioni di euro per l'anno 2021.
8-ter. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati
in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni
definitive del Fondo crediti di dubbia esigibilita' di
parte corrente e le entrate correnti dell'esercizio
finanziario 2019, assegnando a ciascuna fascia la seguente
misura percentuale del contributo di cui al comma 8-bis: a)
10 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali
il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento; b)
20 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali
il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento; c)
65 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali
il rapporto sia oltre il 9,6 per cento; d) 5 per cento alla
fascia comprendente i comuni che si trovano in condizione
di dissesto finanziario, o che hanno fatto ricorso alla
procedura prevista dall'articolo 243-bis del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non rientrano
nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c), e
individuando, all'in-terno di ogni singola fascia, il
contributo spettante a ciascun comune in proporzione al
disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, al netto
dei contributi di cui all'articolo 52 del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, e di cui all'articolo 38 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
8-quater. Il contributo di cui al comma 8-ter, da
destinare alla riduzione del disavanzo, e' ripartito entro
cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti
2019 inviati alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP), anche su dati di preconsuntivo, e non
puo' essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 2019. A seguito dell'utilizzo del contributo,
l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di
amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio
di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di
rientro, puo' non essere applicato al bilancio degli
esercizi successivi.
8-quinquies. Ai comuni sede di capoluogo di citta'
metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700
e' riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di
euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entita'
del predetto disavanzo, al netto dei contributi assegnati
nel 2021 di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, al comma 775 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 52 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e
all'articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini del calcolo del
disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di
amministrazione risultante dai rendiconti 2020 o
dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche sulla base di
dati di preconsuntivo, ridotto dei contributi di cui al
periodo precedente assegnati per l'annualita' 2021. Il
contributo di cui al primo periodo, da destinare alla
riduzione del disavanzo, e' ripartito entro cinque giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo,
l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di
amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio
di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di
rientro, puo' non essere applicato al bilancio degli
esercizi successivi.
8-sexies. Il contributo di cui ai commi 8-bis e
8-quinquies e' iscritto in bilancio anche nel corso
dell'esercizio o della gestione provvisoria. Le relative
variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31
dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo
175, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
8-septies. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito per l'anno 2021
un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro quale
contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese
sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle
regioni e dalle province autonome nell'anno 2021. Al
finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le
regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il
concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, secondo una ripartizione da definire sulla base
di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 dicembre 2021.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede
all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle
relative spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e
dalle province autonome a valere sul fondo di cui al primo
periodo concorrono alla valutazione dell'equilibrio
finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi
sanitari.
8-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 29 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si
interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono
al finanziamento con oneri a carico dello Stato per gli
anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative
vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento
della spesa sanitaria corrente, nonche' alle condizioni di
erogabilita' delle somme ivi previste. Il finanziamento e'
erogato per stati di avanzamento delle attivita' secondo il
cronoprogramma approvato e verificato dal Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza. In caso di mancato completamento
delle attivita' di cui al medesimo articolo 29 nel termine
perentorio del 31 dicembre 2022, come accertato dal
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza, la regione o la provincia
autonoma interessata decade dal diritto al finanziamento
per la quota non maturata che, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' riassegnata alle regioni e alle province
autonome che abbiano completato le attivita' di cui allo
stesso articolo 29, per quota d'accesso al fabbisogno
sanitario standard dell'anno di riferimento.
8-novies. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il 23 dicembre 2021, trasmettono al
Ministero della salute una relazione dettagliata,
attestante le prestazioni assistenziali destinate a
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate
nell'anno 2021 ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il
31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la
coerenza delle informazioni contenute nella predetta
relazione con le attivita' assistenziali previste dalla
normativa citata, con particolare riferimento al previsto
recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo
attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto
rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali.
Sulla base delle risultanze della verifica operata dal
Ministero della salute, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i
rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere
sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa
citata, per tutte le attivita' assistenziali rese dai
rispettivi servizi sanitari regionali nel 2021,
prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a
ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la
relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine
previsto dal primo periodo, la verifica si intende
effettuata con esito negativo. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso
l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni
2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste
a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica.
9. Al fine di accelerare il completamento dei programmi
di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa
nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa
di euro 340 milioni. Il Ministero della difesa provvede
alla rimodulazione delle consegne e dei relativi
cronoprogrammi.
10. In attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato
n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, e'
riconosciuto ai comuni ricorrenti un contributo del
complessivo importo di euro 62.924.215 da assegnare secondo
gli importi indicati nella Tabella 1 allegata al presente
decreto.
10-bis. Le somme dovute ai comuni frontalieri, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli
anni 2020 e 2021, a titolo di compensazione finanziaria,
possono essere impiegate, in ragione della grave crisi
economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello
stato di emergenza, dai comuni medesimi, in parte corrente
nel limite massimo del 50 per cento dell'importo
annualmente attribuito per le citate annualita'.
11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 7,
limitatamente a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 9 e 10
si provvede ai sensi dell'articolo 17.
11-bis. Agli oneri derivanti dai commi 7, limitatamente
a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 8-bis, 8-quinquies e
8-septies, pari complessivamente a 990 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 380 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
c) quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176;
d) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106;
e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo
istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196;
f) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)»:
«1. - 173. - Omissis.
174. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio
(121), nella regione interessata, con riferimento agli anni
di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31
dicembre dell'anno successivo a quello di verifica, e nella
misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31
maggio (122), la regione non puo' assumere provvedimenti
che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti
liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali
imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in
violazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie
sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti
la regione interessata e' tenuta ad inviare una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario,
attestante il rispetto del predetto vincolo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42»:
«Art. 18 (Termini di approvazione dei bilanci). - 1. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1,
approvano:
a) il bilancio di previsione o il budget economico
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il
30 aprile dell'anno successivo le regioni approvano il
rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con
preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30
aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti;
c) il bilancio consolidato entro il 30 settembre
dell'anno successivo.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci
consuntivi alla Banca dati unitaria delle· amministrazioni
pubbliche, secondo gli schemi e le modalita' previste
dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano
l'effettiva comparabilita' delle informazioni tra i diversi
enti territoriali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 286, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato
dalla presente legge:
«1. - 285. - Omissis.
286. In considerazione dell'emergenza da COVID-19 in
corso, le entrate di cui al payback relativo all'anno 2019
oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate
dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio
del settore sanitario dell'anno 2021, ferma restando la
compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno
sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento
con riserva e' definito, qualora di entita' inferiore. Per
il pay back relativo all'anno 2020 le disposizioni di cui
al presente comma si applicano nei limiti di quanto
effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla
data di entrata in vigore della legge di conversione.
Omissis.».
 
Art. 27

Contributi straordinari agli enti locali

1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.
2. Per garantire la continuita' dei servizi erogati e' riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidita' ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, e' destinato un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022. I comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari di contributi concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del comma 1-septies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, del comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo di cui al presente comma.
3-bis. Il contributo di cui al comma 3 e' erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 nonche' quelli esclusi dal contributo ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
4-bis. Le risorse di cui al presente articolo spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 25 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2021, n. 70:
«Art. 25 (Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata
riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi
contributi). - 1. E' istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di
350 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro
parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti
dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del
contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della
provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonche'
del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma
16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di
contenimento del COVID-19.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 243-ter e
243-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227, S.O.:
«Art. 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali). - 1. Per il
risanamento finanziario degli enti locali che hanno
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui
all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a
valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la
determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di
cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonche'
le modalita' per la concessione e per la restituzione della
stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata
l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in
euro 20 per abitante per le province o per le citta'
metropolitane, per abitante e della disponibilita' annua
del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate
tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del
piano di riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti
previste nell'ambito del piano di riequilibrio
pluriennale.».
«Art. 243-quinquies (Misure per garantire la stabilita'
finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso). - 1.
Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai
sensi dell'articolo 143, per i quali sussistono squilibri
strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto
finanziario, la commissione straordinaria per la gestione
dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, puo'
richiesi butta dere una anticipazione di cassa da destinare
alle finalita' di cui al comma 2.
2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite
massimo di euro 200 per abitante, e' destinata
esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale
dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al
pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari,
nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili.
Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure
di esecuzione e di espropriazione forzata.
3. L'anticipazione e' concessa con decreto del
Ministero dell'interno di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di
euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione
di cui all'articolo 243-ter.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce
altresi' le modalita' per la restituzione
dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di
dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui
e' erogata l'anticipazione.».
- Si riporta l'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell'economia), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203, S.O.:
«Art. 53 (Sostegno agli enti in deficit strutturale). -
1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale
n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario
dei comuni il cui deficit strutturale e' imputabile alle
caratteristiche socio-economiche della collettivita' e del
territorio e non a patologie organizzative, e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un
fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno
2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la
procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
che alla data di entrata in vigore del presente decreto
risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in
corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a
seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte
costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilita' sociale
e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e
la cui capacita' fiscale pro capite, determinata con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30
ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267
del 16 novembre 2018, risulta inferiore a 395.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita'
di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono
conto dell'importo pro capite della quota da ripianare,
calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1°
gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle
entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con
popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati
come enti di 200.000 abitanti.
3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' incrementata, per l'anno 2020, di 200
milioni di euro. Tale importo e' destinato al pagamento
delle spese di parte corrente relative a spese di
personale, alla produzione di servizi in economia e
all'acquisizione di servizi e forniture, gia' impegnate.
L'erogazione in favore degli enti locali interessati delle
predette somme, da effettuarsi nel corso dell'anno 2020, e'
subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte
degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle
risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione anche gli
enti locali che ne abbiano gia' beneficiato, nel caso di
nuove sopravvenute esigenze.
4. Le risorse di cui al comma 3 non possono essere
utilizzate secondo le modalita' previste dall'articolo 43
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e
sono contabilizzate secondo le modalita' previste dal
paragrafo 3.20-bis del principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato
di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di
liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche da
parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a
100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 114. Alla copertura degli oneri di cui al
primo periodo del comma 3 si provvede a valere sulle
risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in
entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo
stato di previsione del Ministero dell'interno.
6. Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono
aggiunte le seguenti parole: «, nonche', in presenza di
piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli
indicati al comma 2, puo' garantire la copertura
finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con
i creditori in ciascuna annualita' dei corrispondenti
bilanci, in termini di competenza e di cassa». Nella
delibera di riconoscimento, le coperture sono puntualmente
individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano
di rateizzazione convenuto con i creditori.
7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' differito al 31 ottobre 2020.
8. In considerazione della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno
avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed
assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle
Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, sono
sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se gia' decorrenti.
9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresi'
sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a
qualunque titolo intraprese nei loro confronti. La
sospensione di cui al primo periodo si applica anche ai
provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito
dell'esperimento delle procedure previste dal codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, nonche' dagli altri commissari ad acta
a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive
eventualmente intraprese in violazione del primo periodo
non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni
all'attivita' del tesoriere.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano
anche ai procedimenti gia' avviati.
10-bis. In considerazione della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell'epidemia da COVID-19, agli enti locali
strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a
garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi
prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c),
del medesimo decreto legislativo, non si applica la
sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.».
- Si riporta il comma 775 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«Omissis.
775. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'
incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50
milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra i comuni
che hanno deliberato la procedura di riequilibrio
finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data
di entrata in vigore della presente legge risultano avere
il piano di riequilibrio approvato e in corso di
attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito
di pronunce della Corte dei conti e della Corte
costituzionale, nonche' tra i comuni che alla medesima data
risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della
deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti
sull'approvazione o sul diniego del piano stesso.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106 (Misure urgenti connesse all'emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123:
«Art. 52 (Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio
degli enti locali, proroga di termini concernenti
rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di
comuni). - 1. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660
milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti
locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione
al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a
seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di
liquidita' ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del
decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il
maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo
anticipazione di liquidita' e' superiore al 10 per cento
delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto
2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP). Il fondo di cui al primo periodo e'
destinato alla riduzione del disavanzo ed e' ripartito con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.
1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della
finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e
l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli
enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte
costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29
aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre
2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal
riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni
di liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidita',
distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilita', a
decorrere dall'esercizio 2021 e' ripianato in quote
costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un
importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle
anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.
1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali
iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale
delle anticipazioni di liquidita' nel titolo 4 della spesa,
riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal
medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali
riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata
con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di
liquidita' accantonato ai sensi del comma 1. La quota del
risultato di amministrazione liberata a seguito della
riduzione del fondo anticipazione di liquidita' e' iscritta
nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come
"Utilizzo del fondo anticipazione di liquidita'", in deroga
ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa
allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla
gestione allegata al rendiconto e' data evidenza della
copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento
delle anticipazioni di liquidita', che non possono essere
finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di
liquidita' stesso.
1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo
del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del
disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di
liquidita' applicato al primo esercizio del bilancio di
previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del
comma 1-bis puo' non essere applicato al bilancio degli
esercizi successivi.
2. Per gli enti locali che hanno incassato le
anticipazioni di liquidita' di cui al decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e'
differito al 31 luglio 2021:
a) il termine per la deliberazione del rendiconto di
gestione relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo
227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
b) il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale
data e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui
all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del
2000.
3. Il contributo straordinario in favore dei comuni
risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e' incrementato di 6,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021.
4. All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari a 666,5
milioni di euro per l'anno 2021 e a 6,5 milioni di euro a
decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.».
- Si riporta il comma 1-septies dell'articolo 38 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100:
«Art. 38 (Debiti enti locali). - Omissis.
1-septies. Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo
commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da
operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con
istituti di credito di competenza della Gestione
commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' destinato ad alimentare un fondo, da istituire
nello stato di previsione del Ministero dell'interno,
denominato "Fondo per il concorso al pagamento del debito
dei comuni capoluogo delle citta' metropolitane"; il
Commissario straordinario del Governo per la gestione del
piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma
promuove presso gli istituti di credito ogni iniziativa
utile al raggiungimento di detto obiettivo. L'eventuale
conclusione dei contratti di rinegoziazione e' comunque
subordinata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
all'emanazione di un decreto di autorizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al
primo periodo e' incrementato, anche in via pluriennale,
con le seguenti modalita':
a) mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma
14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In
tal caso, il limite alle somme che il citato Commissario
straordinario e' autorizzato annualmente a utilizzare a
valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14,
comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e' corrispondentemente ridotto;
b) mediante riassegnazione delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato da parte del citato
Commissario straordinario a valere sulle disponibilita'
giacenti sul conto corrente di tesoreria ad esso intestato.
In tal caso, l'importo delle somme versate e' computato ai
fini della verifica del rispetto del limite di cui al
secondo periodo della lettera a).
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 8-quinquies
dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215 (Misure urgenti in materia economica e
fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n.
252:
«Art. 16 (Misure urgenti per l'anticipo di spese
nell'anno corrente, nonche' per la finanza regionale e il
riparto del Fondo di solidarieta' comunale). - Omissis.
8-quinquies. Ai comuni sede di capoluogo di citta'
metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700
e' riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di
euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entita'
del predetto disavanzo, al netto dei contributi assegnati
nel 2021 di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, al comma 775 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 52 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e
all'articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini del calcolo del
disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di
amministrazione risultante dai rendiconti 2020 o
dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche sulla base di
dati di preconsuntivo, ridotto dei contributi di cui al
periodo precedente assegnati per l'annualita' 2021. Il
contributo di cui al primo periodo, da destinare alla
riduzione del disavanzo, e' ripartito entro cinque giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo,
l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di
amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio
di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di
rientro, puo' non essere applicato al bilancio degli
esercizi successivi.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 565 e 567 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.:
«Omissis.
565. In attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 115 del 23 giugno 2020, e' istituito,
presso il Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50
milioni di euro in favore dei soli comuni della Regione
siciliana e della regione Sardegna, e di 150 milioni di
euro per l'anno 2023, in favore dei comuni delle regioni a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale e che alla data del 28 febbraio 2022 hanno
trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
alla competente sezione regionale di controllo della Corte
dei conti e alla Commissione per la stabilita' finanziaria
degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai
sensi dell'articolo 243-quater, comma 1, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo
di cui al primo periodo e' ripartito entro il 31 marzo 2022
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, tra i
comuni di cui al primo periodo:
a) in proporzione al disavanzo di amministrazione al
31 dicembre 2020 risultante dal rendiconto 2020 inviato
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)
anche sulla base dei dati di preconsuntivo, al netto dei
contributi assegnati per gli esercizi 2021 e 2022 ai sensi
dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 52 del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106;
b) con l'ultimo IVSM, calcolato dall'ISTAT con
riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile,
superiore al valore medio nazionale;
c) con capacita' fiscale pro capite inferiore a 510
euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater,
primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, per i comuni delle regioni a statuto
ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i
comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna,
sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi
dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.
Omissis.
567. Ai comuni sede di capoluogo di citta'
metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700
e' riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo
complessivo di euro 2.670 milioni, di cui 150 milioni di
euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 100
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al
2042, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al
ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento
dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della
quota capitale delle anticipazioni di liquidita' e di
cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di
ciascun ente beneficiario, a firma del legale
rappresentante dell'ente.
Omissis.».
 
Art. 28

Rigenerazione urbana

1. Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore», Investimento 2.1 «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e' autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Il Ministero dell'interno, con decreto da adottare entro il 31 marzo 2022, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, assegna le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 dell'8 aprile 2021.
3. Gli enti locali beneficiari del contributo di cui al comma 2 sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 6 marzo 2021, e di cui agli articoli da 4 a 8 del decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 285 milioni di euro per l'anno 2025 e a 280 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' abrogato.
5-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo,»;
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria».
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 46 dopo le parole «, sono individuati i criteri di riparto» sono inserite le seguenti: «, assicurando il vincolo di almeno il 40 per cento delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno,»;
b) al comma 51 e' inserito, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili e' destinato agli enti locali del Mezzogiorno.».
7. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni relative al vincolo di assicurare almeno il 40 per cento delle risorse allocabili agli enti locali del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, comma 139, ultimo periodo, della legge n. 145 del 2018 e dell'articolo 1, commi 46 e 51, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, come modificati dal comma 6 del presente articolo, si tiene conto delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 42, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022):
«Omissis.
42. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono
assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti
di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni
di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al
miglioramento della qualita' del decoro urbano e del
tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di
150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro
per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2034.
Omissis.».
- Il decreto del Ministero dell'interno 2 aprile 2021,
recante: Definizione della modalita' di presentazione della
certificazione informatizzata da utilizzare dai Comuni ai
fini della richiesta di contributi, per il triennio
2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione
urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al
miglioramento della qualita' del decoro urbano e del
tessuto sociale ed ambientale, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 dell'8 aprile
2021.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 gennaio 2021 (Assegnazione ai comuni di contributi per
investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti
alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado
sociale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo
2021, n. 56.
- Il decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre
2021 (Individuazione dei comuni beneficiari del contributo
da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione
urbana) e' pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta
Ufficiale 7 gennaio 2022, n. 4.
- Si riporta l'articolo 1, comma 51, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022):
«Omissis.
51. Al fine di favorire gli investimenti, sono
assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione
definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa
in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole,
degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonche'
per investimenti di messa in sicurezza di strade,
contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85
milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per
l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350
milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031. A decorrere
dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di
assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle
risorse allocabili e' destinato agli enti locali del
Mezzogiorno.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 139, della legge 30
dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021):
«Omissis.
139. Al fine di favorire gli investimenti sono
assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro
per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di
550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023
al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al
2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione
di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A
decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle
procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili e' destinato agli enti
locali del Mezzogiorno.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 44, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022):
«Omissis.
44. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo per investimenti a
favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 1,
lettera d), e 10, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia (Testo A), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi (legge 5
agosto 1978, n. 457, art. 31). - 1. Ai fini del presente
testo unico si intendono per:
(Omissis);
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa
sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico.
L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli
interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli
edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142
del medesimo codice, nonche', fatte salve le previsioni
legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati
nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste
assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani
urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici
consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio
storico e architettonico, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente
e non siano previsti incrementi di volumetria;
(Omissis).».
«Art. 10. (L) (Interventi subordinati a permesso di
costruire (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio
1985, n. 47, art. 25, comma 4). -1. Costituiscono
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
(Omissis);
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche
modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero
che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso,
nonche' gli interventi che comportino modificazioni della
sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei
prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, inoltre, gli
interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la
demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree
tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo codice di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il
ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle
medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste
modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi
di volumetria.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 46, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge:
«Omissis.
46. Ai fini dell'attuazione dei commi 44 e 45, con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data
del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri di riparto,
assicurando il vincolo di almeno il 40 per cento delle
risorse agli enti locali del Mezzogiorno, e le modalita' di
utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di
utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in
termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e
comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica,
nonche' le modalita' di recupero ed eventuale
riassegnazione delle somme non utilizzate. I decreti di cui
al periodo precedente prevedono altresi' che, nel caso di
mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA)
e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche
(PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i
contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento. Gli
importi per ciascun beneficiario sono individuati con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo
periodo.
(Omissis).
51. Al fine di favorire gli investimenti, sono
assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione
definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa
in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole,
degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonche'
per investimenti di messa in sicurezza di strade,
contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85
milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per
l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350
milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031. A decorrere
dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di
assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle
risorse allocabili e' destinato agli enti locali del
Mezzogiorno.
(Omissis).».
 
Art. 28-bis

Cooperative edilizie di abitazione

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della presente legge si considerano societa' cooperative edilizie di abitazione le societa' cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprieta', in godimento ovvero in locazione, nonche', in via accessoria o strumentale, attivita' o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualita' cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonche' di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attivita' caratteristica delle cooperative di abitazione».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Albo nazionale delle societa' cooperative
edilizie di abitazione e dei loro consorzi). - 1. E'
istituito, presso la Direzione generale della cooperazione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'albo
nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione
e dei loro consorzi.
1-bis. Ai fini della presente legge si considerano
societa' cooperative edilizie di abitazione le societa'
cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e
seguenti del codice civile che hanno come scopo
mutualistico e come oggetto sociale principale la
realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in
proprieta', in godimento ovvero in locazione, nonche', in
via accessoria o strumentale, attivita' o servizi, anche di
interesse collettivo, svolti secondo i principi della
mutualita' cooperativa e senza fini di speculazione
privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonche' di
soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale
principale e, comunque, sempre riconducibili all'attivita'
caratteristica delle cooperative di abitazione.
(Omissis).».
 
Art. 29

Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori
di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022»;
c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022».
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 14 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e' aumentata al 14 per cento.
3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 245,4 milioni di euro per l'anno 2022, in 278,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e in 33 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 (Disposizioni urgenti
in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di
riscossione e di procedure di contabilita'), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Riapertura di termini in materia di
rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di
valori di acquisto). - 1. Le disposizioni dell'articolo 3,
commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, si applicano anche alle
assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere
successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile
2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui
al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del
2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio
2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si
applicano anche per la rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022. Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere
dalla data del 15 giugno 2022; sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere
effettuati entro la predetta data del 15 giugno 2022.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)»:
«Art. 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati). -
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e
c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le
quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati,
posseduti alla data del 1° gennaio 2002, puo' essere
assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore
a tale data della frazione del patrimonio netto della
societa', associazione o ente, determinato sulla base di
una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64
del codice di procedura civile, redatta da soggetti
iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei
revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia
assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento per le partecipazioni che risultano qualificate,
ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1°
gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla
predetta data, non risultano qualificate ai sensi del
medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire
dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato e' riferito all'intero
patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati
identificativi dell'estensore della perizia e al codice
fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal
contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per
conto della stessa societa' od ente nel quale la
partecipazione e' posseduta, la relativa spesa e'
deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro
successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli,
quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la relativa
spesa e' portata in aumento del valore di acquisto della
partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5
quale valore di acquisto non consente il realizzo di
minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4
dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui
redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio
2002, per i quali il contribuente si e' avvalso della
facolta' di cui al comma 1, gli intermediari abilitati
all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo
valore, in luogo di quello del costo o del valore di
acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della
perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore
della perizia stessa e al codice fiscale della societa'
periziata.».
«Art. 7 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei
terreni edificabili e con destinazione agricola). - 1. Agli
effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, per i terreni
edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data
del 1° gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo del
costo o valore di acquisto, il valore a tale data
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui
si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli
agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali
edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato
ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire
dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia e al codice fiscale del
titolare del bene periziato, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, e' conservata dal
contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima e'
portato in aumento del valore di acquisto del terreno
edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui
e' stato effettivamente sostenuto ed e' rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei
terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai
commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di
riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.».
 
Art. 29-bis
Modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

1. All'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; alle banche, in relazione ai crediti per i quali e' esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione».
2. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; alle banche, in relazione ai crediti per i quali e' esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione».
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 121, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali). - 1. I soggetti che
sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese
per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima; alle banche, in relazione ai crediti
per i quali e' esaurito il numero delle possibili cessioni
sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione
esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano
stipulato un contratto di conto corrente, senza facolta' di
ulteriore cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente
decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, in
relazione ai crediti per i quali e' esaurito il numero
delle possibili cessioni sopra indicate, e' consentita
un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti
con i quali abbiano stipulato un contratto di conto
corrente, senza facolta' di ulteriore cessione.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle
spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119,
comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il
rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e
delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base
dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e
agli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o
sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle
opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono
formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla
prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate
effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A
tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali
successive cessioni, secondo le modalita' previste dal
provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
prima cessione o dello sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere
architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente
decreto.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono
utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle
rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta
e' usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali
con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La
quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non
puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo'
essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di
cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche
parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione
d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero
dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante
nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di
cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi di
cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la
responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo
sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di
cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi
individuati dall'articolo 119.».
 
Art. 29-ter
Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del
credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle societa' e per i titolari di partita IVA

1. All'articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Al fine di consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2022, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10-quater del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 10-quater (Proroga del termine di comunicazione
dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e
del termine per la messa a disposizione della dichiarazione
precompilata 2022). - 1. Per le spese sostenute nel 2021,
nonche' per le rate residue non fruite delle detrazioni
riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione
per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o
cessione del credito di cui all'articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative
alle detrazioni spettanti per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della
facciata degli edifici, riqualificazione energetica,
riduzione del rischio sismico, installazione di impianti
solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle
unita' immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle
parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena
di decadenza, all'Agenzia delle entrate entro il 29 aprile
2022.
2. Per l'anno 2022, il termine del 30 aprile di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e' prorogato al 23 maggio.
2-bis. Al fine di consentire l'esercizio delle opzioni
di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di
cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, per l'anno 2022, i soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle societa' e i titolari di
partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione
dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere
all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio
delle predette opzioni anche successivamente al termine di
cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il
15 ottobre 2022.».
 
Art. 30

Risorse relative all'emergenza COVID-19

1. Per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilita' speciale allo stesso intestata, per l'acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV-2.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 183, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono conservati, come residui di stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, 25 milioni di euro per l'anno 2022. Alla compensazione del relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3, puo' avvalersi altresi' delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria, in qualita' di soggetti attuatori, nonche' del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza.
3-ter. Nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilita' speciale le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 122, decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.
«Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
Al fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria
all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni
intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria,
organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e
organizzando ogni attivita' connessa, individuando e
indirizzando il reperimento delle risorse umane e
strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di
farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e
di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in
house, nonche' delle centrali di acquisto. Il Commissario,
raccordandosi con le regioni, le province autonome e le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli
articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al
potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere,
anche mediante l'allocazione delle dotazioni
infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario dispone,
anche per il tramite del Capo del Dipartimento della
protezione civile e, ove necessario, del prefetto
territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del
presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili
registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni
necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalita',
puo' provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e
alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda,
anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e
definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione
dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone
la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto
previsto dall'art. 99. Le attivita' di protezione civile
sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile
e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
in raccordo con il Commissario.
1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da
parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo
chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare
l'emergenza, il Commissario puo' stipulare appositi
protocolli con le associazioni di categoria delle imprese
distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di
vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad
assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni,
ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti
dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto,
ferma restando la facolta' di cessione diretta, da parte
del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di
acquisto.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia di
salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare
in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al
comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni
situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non
normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I
provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni
disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita'
perseguite.
3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla
concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza
sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di
monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario
provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e
coesione destinato all'emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione
di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella
realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di
Commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici o
privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi
spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.
6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione
civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
delle strutture operative del Servizio nazionale della
Protezione civile, nonche' del Comitato tecnico
scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il
Commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati
esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da
lui definito.
7. Sull'attivita' del Commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei
beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto
negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal
Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica
l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
Consiglio dei ministri", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti
sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
atti la responsabilita' contabile e amministrativa e'
comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato
il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in
essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al
presente comma sono immediatamente e definitivamente
efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche
resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6
funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente
comma.
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui al
comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con
Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate
su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento
immediato o anticipato delle forniture, anche senza
garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O.:
«Art. 183 (Misure per il settore della cultura). -
Omissis.
2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un
Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni
culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per
l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie,
dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i
lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti
d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'articolo 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di
cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi' al ristoro
delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica
da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o piu' decreti
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e
assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto
economico negativo nei settori conseguente all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181 (Misure
urgenti per il rilancio del servizio sanitario della
regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi
delle regioni a statuto ordinario), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2020, n. 280.
«Art. 3 (Appalti, servizi e forniture per gli enti del
Servizio sanitario della regione Calabria, programma
operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e
progetti di edilizia sanitaria). - 1. Il Commissario ad
acta di cui all'articolo 1, provvede in via esclusiva
all'espletamento delle procedure di approvvigionamento
avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione
aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione
messi a disposizione dalla societa' CONSIP S.p.A.
nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli
acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa
convenzione, dalla centrale di committenza della regione
Calabria o di centrali di committenza delle regioni
limitrofe, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi
e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni
caso, la facolta' di avvalersi del Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per la
Sicilia-Calabria. Nell'espletamento di tale funzione il
Commissario ad acta puo' delegare ai Commissari
straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le
procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel
rispetto delle medesime disposizioni. Agli affidamenti di
appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati
ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e
di sostituzione che il commissario ad acta puo' esercitare
in relazione al singolo affidamento.
2. Il Commissario ad acta adotta il Piano triennale
straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento
tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera
e della rete territoriale della Regione, gia' previsto
dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2019, n. 60.
3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai
sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
qualunque sia il livello di progettazione raggiunto,
compresi gli interventi gia' inseriti nel Piano triennale
straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento
tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera
e della rete territoriale, comprensivo del Programma di
ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli
interventi inseriti negli accordi di programma gia'
sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'
gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della
salute, sono attuati dal Commissario ad acta anche
avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa
- Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione
alla complessita' degli interventi, il Commissario ad acta
puo' nominare esperti individuati all'esito di una
selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico
tra persone di comprovata esperienza ed elevata
professionalita', nel rispetto delle previsioni del quadro
economico generale degli interventi.».
 
Art. 31
Iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari degli esercenti
le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di
assistente sociale e degli operatori socio-sanitari

1. All'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022, per essere destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementata mediante erogazioni da parte di soggetti o Enti privati.»;
b) al comma 2, dopo le parole «Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «o dell'Autorita' politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della salute,»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi di societa' in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due per cento delle risorse stesse.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 22-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 20202, n. 27 (Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70,
Edizione straordinaria:
«Art. 22-bis (Iniziativa di solidarieta' in favore dei
famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli
esercenti la professione di assistente sociale e operatori
socio-sanitari). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri e' istituito un fondo con una dotazione di 10
milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di
iniziative di solidarieta' a favore dei famigliari degli
esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la
professione di assistente sociale e degli operatori
socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che
durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in
conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una
patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto
diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19.
1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 15
milioni di euro per l'anno 2022, per essere destinato alla
corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi
e dei figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di
cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui al comma 1
puo' essere incrementata da parte di soggetti o Enti
privati.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata alla famiglia,
di concerto con il Ministro della salute sono individuate
le modalita' di attuazione del comma 1.
2-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo, la
Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi di
societa' in house mediante stipula di apposita convenzione.
Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a
carico delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1,
nel limite massimo del due per cento delle risorse stesse.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai
sensi dell'articolo 126.».
 
Art. 32
Disposizioni urgenti volte all'incremento della capacita' di
accoglienza delle residenze per l'esecuzione delle misure di
sicurezza

1. Allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di Genova-Pra' e contestualmente consentire l'avvio della REMS di Calice al Cornoviglio (La Spezia), e' autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tal fine e' vincolato, in favore della Regione Liguria, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. A decorrere dall'anno 2025, il limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e all'articolo 23-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, puo' essere incrementato in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento. Al maggiore onere si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 34 e
34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1996, n. 303:
«Art. 1 (Misure in materia di sanita', pubblico
impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
e assistenza). - Omissis.
34. Ai fini della determinazione della quota capitaria,
in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai
sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro della sanita', d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi:
popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per
eta' e per sesso, tassi di mortalita' della popolazione,
indicatori relativi a particolari situazioni territoriali
ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle
regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE,
su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla
realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario
nazionale, con priorita' per i progetti sulla tutela della
salute materno-infantile, della salute mentale, della
salute degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla
prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle
malattie ereditarie, nonche' alla realizzazione degli
obiettivi definiti dal Patto per la salute purche' relativi
al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della
prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le
regioni, nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie,
devono concedere gratuitamente i vaccini per le
vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa,
antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenza e
tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con
prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche
i bambini extracomunitari non residenti sul territorio
nazionale.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
comma 34 le regioni elaborano specifici progetti sulla
scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed approvate con
Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua
i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
del comma 34. Le regioni impegnate nei Piani di rientro
individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli
obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
ammissione al finanziamento e' valida per le linee
progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino
all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della propria
delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo
sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia'
erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto
del 70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta
intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate
per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-ter, comma 7, del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9
(Interventi urgenti per il contrasto della tensione
detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2011, n.
297:
«Art. 3-ter (Disposizioni per il definitivo superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari). - Omissis.
7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli
oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo del comma
6, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo
di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
dei programmi del Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante
riduzione degli stanziamenti relativi alle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del
Ministero della giustizia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23-quinquies del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre
2020, n. 271:
«Art. 23-quinquies (Estensione delle risorse
finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per
l'esecuzione delle misure di sicurezza). - 1. Al fine di
non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, di
rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da
COVID-19 e contestualmente di implementare la capienza e il
numero delle strutture sul territorio nazionale delle
residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma
7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e'
incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno
2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle
risorse del Fondo unico giustizia da destinare mediante
riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere
a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato.».
 
Art. 33

Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo

1. All'articolo 73, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesti.».
2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilita' con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo. Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato puo' ricongiungere il periodo gia' svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto»;
b) all'articolo 14:
1) al comma 11 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria puo' coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per il medesimo profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o piu' distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 15.»;
2) al comma 12-bis, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, puo' ammettere a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta volte, del numero dei posti messi a concorso nel distretto, sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 73, comma 11-bis,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari). -
(Omissis).
11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a
norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni. I soggetti assunti dall'amministrazione
giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a
tempo determinato di personale con il profilo di addetto
all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo
14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora
al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo
stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento
del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di
stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il
successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso
l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei
diciotto mesi di durata complessiva richiesta. I soggetti
assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei
concorsi per il reclutamento a tempo determinato di
personale con il profilo di addetto all'ufficio per il
processo banditi ai sensi dell'articolo 14 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora
al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo
stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento
del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di
stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il
successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso
l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei
diciotto mesi di durata complessiva richiesta. Costituisce
altresi' titolo idoneo per l'accesso al concorso per
magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio
professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello
Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui
al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del
tirocinio.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 14, commi 11
e 12-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Addetti all'ufficio per il processo). - 1. Al
fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR
e, in particolare, per favorire la piena operativita' delle
strutture organizzative denominate ufficio per il processo,
costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
assicurare la celere definizione dei procedimenti
giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero
della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che puo'
avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di
reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un
contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio
per il processo, con contratto di lavoro a tempo
determinato della durata massima di due anni e sette mesi
per il primo scaglione e di due anni per il secondo.
Nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione
sono destinati addetti all'ufficio per il processo in
numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtu' di
specifico progetto organizzativo del primo presidente della
corte di cassazione, con l'obiettivo prioritario del
contenimento della pendenza nel settore civile e del
contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di
progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare per favorire
la piena operativita' delle strutture organizzative
denominate ufficio per il processo costituite ai sensi
dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, il
Segretariato generale della Giustizia amministrativa, di
seguito indicato con l'espressione "Giustizia
amministrativa", per assicurare la celere definizione dei
processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzato ad avviare le
procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un
contingente massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio
per il processo, con contratto di lavoro a tempo
determinato, non rinnovabile, della durata massima di due
anni e sei mesi, cosi' ripartito: 250 unita' complessive
per i profili di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e 76
unita' per il profilo di cui al comma 3, lettera d). I
contingenti di personale di cui al presente comma non sono
computati ai fini della consistenza della dotazione
organica rispettivamente del Ministero della giustizia e
della Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale
di cui al presente comma e' autorizzata subordinatamente
all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021.
2. Il personale da assumere nell'amministrazione della
giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 deve essere in
possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero,
per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando,
del diploma di laurea in economia e commercio o in scienze
politiche o titoli equipollenti o equiparati. In deroga a
quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria
del profilo professionale degli addetti all'ufficio per il
processo, comprensiva di specifiche e contenuti
professionali, e' determinata secondo quanto previsto
dall'Allegato II, numero 1. Per quanto attiene al
trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni
istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti
all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili
dell'area III, posizione economica F1. Il Ministero della
giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, puo' stabilire, anche in deroga a quanto
previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme
di organizzazione e di svolgimento della prestazione
lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla
distribuzione flessibile dell'orario di lavoro.
2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo
configura causa di incompatibilita' con l'esercizio della
professione forense e comporta la sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale per tutta la
durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare
comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al
consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti.
La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla
presa di possesso nell'ufficio per il processo. Ai soli
fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica,
il praticante avvocato puo' ricongiungere il periodo gia'
svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento
della funzione di addetto all'ufficio per il processo,
anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi
rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale
risulti iscritto.
3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura
di assunzione e' gestita dalla Giustizia amministrativa, e'
composto dai seguenti profili professionali:
a) funzionari amministrativi - area III - posizione
economica F1;
b) funzionari informatici - area III - posizione
economica F1;
c) funzionari statistici - area III - posizione
economica F1;
d) assistenti informatici - area II - posizione
economica F2.
4. Il servizio prestato con merito e debitamente
attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo
determinato di cui al comma 1, e, per la Giustizia
amministrativa, limitatamente al personale di cui al comma
3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia stata
svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di prima
assegnazione:
a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per
magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
b) equivale ad un anno di tirocinio professionale per
l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio;
c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della
scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo
il superamento delle verifiche intermedie e delle prove
finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso
alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 4, comma
3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
5. L'amministrazione giudiziaria, nelle successive
procedure di selezione per il personale a tempo
indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso
dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero,
alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le
qualifiche della terza area professionale, prevedere una
riserva in favore del personale assunto ai sensi del
presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per
cento. L'amministrazione della Giustizia amministrativa,
nelle successive procedure di selezione per il personale a
tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al
termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal
presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha prestato
servizio, un attestato di servizio prestato con merito.
6.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata:
a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro
360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro
390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno
2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026, a cui si
provvede mediante versamento di pari importo, nei
corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo
1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato
di previsione del Ministero della giustizia;
b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro
8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro
8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».
«Art. 14 (Procedura straordinaria di reclutamento). -
(Omissis).
11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal
Ministero della giustizia, la commissione esaminatrice
forma una singola graduatoria relativa ai posti messi a
concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il
bando di concorso, in ogni circondario. Al fine di
garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto
dei tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della
giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti
incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un
profilo, l'amministrazione giudiziaria puo' coprire i posti
ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle
graduatorie degli idonei non vincitori per il medesimo
profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di
scorrimento, aventi ad oggetto uno o piu' distretti che
presentano residue scoperture nel profilo, possono
partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti
oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma
non utilmente collocati, nelle altre graduatorie
distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno
di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 15. Per quanto attiene
al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo
di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, in caso di
incapienza delle graduatorie distrettuali formate
nell'ambito della nuova procedura assunzionale, il
reclutamento potra' avvenire mediante scorrimento delle
graduatorie formate nell'ambito della procedura relativa al
primo scaglione. Per la Giustizia amministrativa, qualora
una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti
messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario,
il Segretario generale della Giustizia amministrativa
potra' coprire i posti non assegnati mediante scorrimento
delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo
profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda
tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo
scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo
scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle
con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di
idonei, secondo l'ordine degli Uffici giudiziari indicato
nell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.
12. (Omissis).
12-bis. In relazione ai soli profili di cui
all'articolo 11, in deroga a quanto previsto dall'articolo
1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16,
nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1 del presente
articolo richiesti dal Ministero della giustizia, si
procede al reclutamento e alla successiva gestione
giuridica ed economica del personale amministrativo anche
per gli addetti all'ufficio per il processo da assegnare
agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di
Trento. Il bando indica in relazione alle assunzioni degli
uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano
i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di
lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come
requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato
di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue
italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo
comma, numero 4), del decreto del Presidente dalla
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. La commissione
esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, puo'
ammettere a sostenere la prova scritta, un numero di
candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta
volte, del numero di posti messi a concorso nel distretto,
sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della
valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. Il
bando prevede altresi', per le procedure di cui al presente
comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6
sia integrata con componenti indicati dalla regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di un'apposita
convenzione da stipulare tra il Ministero della giustizia e
la suddetta regione.
12-ter. - 13. (Omissis).».
 
Art. 34

Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente
la Procura europea «EPPO»

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 3, la parola «cinquantanovesimo» e' sostituita dalla seguente: «sessantaquattresimo» ed e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando l'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento prevede la designazione di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di disponibilita' a ricoprire tale incarico puo' essere presentata unicamente da magistrati che svolgono o che hanno svolto funzioni di legittimita'.»;
2) al comma 4, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, la dichiarazione di disponibilita' si intende presentata in relazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.»;
3) al comma 5, le parole «nell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati», le parole «delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e» sono soppresse e, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nel caso di tramutamento di funzioni, l'anzianita' di servizio e' valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalita' periodiche. Fuori del caso di cui al comma 3, secondo periodo, si osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»;
4) al comma 6, dopo le parole «articolo 10», sono inserite le seguenti: «e, nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, per la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, allo stesso modo il Consiglio superiore della magistratura provvede per la destinazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.»;
2) al comma 2, secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alla cessazione dall'incarico di procuratore europeo delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, previo nuovo conferimento delle funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. In mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della Repubblica cui e' stato trasferito ai sensi del comma 1 o, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.»;
c) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: «aliquote vigenti» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei casi in cui tale quota risulti gia' computata nel trattamento economico erogato dalla Procura Europea»;
d) all'articolo 9, comma 1, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «I magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione esercitano le sole funzioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), e comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.»;
e) all'articolo 10, comma 3, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione nel caso di nomina di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.»;
f) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato occorre avviare un procedimento che possa comportare, per motivi non connessi alle responsabilita' derivanti dal regolamento, la cessazione dal servizio, il trasferimento di ufficio o l'adozione, anche in via cautelare, di provvedimenti disciplinari, prima di dare inizio al procedimento e' data comunicazione al procuratore capo europeo.»;
g) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. All'acquisizione del consenso del procuratore capo europeo provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, il Ministro della giustizia comunica al procuratore generale presso la Corte di cassazione che intende promuovere l'azione disciplinare.».
2. Alla lettera E. della tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, dopo le parole «di legittimita'», sono inserite le seguenti: «nonche' magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 12
e 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di
una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura
europea «EPPO»), come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Autorita' competente e procedimento per la
designazione dei procuratori europei delegati). - 1. Il
Consiglio superiore della magistratura e' l'autorita'
competente a designare i procuratori europei delegati ai
fini della loro nomina da parte del collegio della Procura
europea, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del
regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Consiglio superiore della
magistratura determina con propria delibera i criteri e la
procedura per la valutazione delle dichiarazioni di
disponibilita' e la designazione dei candidati, nel
rispetto delle qualifiche e dei requisiti previsti
dall'articolo 17 del regolamento e dal presente decreto.
Nell'individuazione dei criteri di valutazione specifico
rilievo e' accordato all'esperienza maturata dal magistrato
nella conduzione di indagini relative a reati contro la
pubblica amministrazione e in materia di criminalita'
economica e finanziaria, nonche' alle sue competenze nel
settore della cooperazione giudiziaria internazionale.
3. Possono candidarsi per l'incarico di procuratore
europeo delegato i magistrati, anche se collocati fuori dal
ruolo organico della magistratura o in aspettativa, i quali
alla data di presentazione della dichiarazione di
disponibilita' alla designazione non hanno compiuto il
sessantaquattresimo anno di eta' e hanno conseguito almeno
la terza valutazione di professionalita'. Quando l'accordo
di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento
prevede la designazione di procuratori europei delegati
addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi
innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di
disponibilita' a ricoprire tale incarico puo' essere
presentata unicamente da magistrati che svolgono o che
hanno svolto funzioni di legittimita'.
4. I magistrati interessati presentano una
dichiarazione di disponibilita' in relazione a una o piu'
delle sedi indicate nell'articolo 10, allegando ogni
elemento ritenuto utile a dimostrare una conoscenza
adeguata della lingua di lavoro adottata dal collegio della
Procura europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2,
del regolamento, nonche' il possesso degli altri requisiti
richiesti dall'articolo 17 del regolamento e dalla delibera
del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma
2. Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, la
dichiarazione di disponibilita' si intende presentata in
relazione alla Procura generale della Repubblica presso la
Corte di cassazione.
5. Il Consiglio superiore della magistratura valuta, in
relazione a ciascuna delle sedi indicate ai sensi del comma
4 dai magistrati interessati, le dichiarazioni di
disponibilita' pervenute nel rispetto dei criteri di cui
alla delibera prevista dal comma 2. Nel caso di
tramutamento di funzioni, l'anzianita' di servizio e'
valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte
dalle valutazioni di professionalita' periodiche. Fuori del
caso di cui al comma 3, secondo periodo, si osservano, in
relazione a ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10,
le disposizioni cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Non si applica
il termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12.
6. Entro trenta giorni dalla presentazione delle
dichiarazioni di disponibilita', il Consiglio superiore
della magistratura designa con delibera motivata, per
ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10 e, nel caso
di cui al comma 3, secondo periodo, per la Procura generale
della Repubblica presso la Corte di cassazione, un numero
di magistrati idonei corrispondente a quello indicato dal
procuratore capo europeo all'esito della negoziazione di
cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento.
7. Il Ministro della giustizia procede alla immediata
comunicazione al procuratore capo europeo dei nominativi
dei magistrati designati.».
«Art. 6 (Provvedimenti conseguenti alla nomina dei
procuratori europei delegati). - 1. Il Consiglio superiore
della magistratura destina i magistrati nominati
procuratori europei delegati alle sedi indicate
nell'articolo 10, disponendo il trasferimento e, se
necessario, il mutamento di funzioni degli stessi nel
rispetto delle disponibilita' manifestate in relazione alle
sedi di tramutamento e delle disposizioni cui all'articolo
13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5,
allo stesso modo il Consiglio superiore della magistratura
provvede per la destinazione alla Procura generale della
Repubblica presso la Corte di cassazione dei magistrati
nominati procuratori europei delegati addetti in via
esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte
di cassazione.
2. Con la delibera di trasferimento, qualora l'accordo
di cui all'articolo 4, comma 1, preveda che il magistrato
nominato procuratore europeo delegato eserciti anche le
funzioni di pubblico ministero nazionale, il Consiglio
superiore della magistratura dispone l'esonero parziale
dall'attivita' giudiziaria ordinaria in misura
corrispondente a quella convenuta nell'accordo. Le funzioni
di pubblico ministero nazionale sono esercitate presso la
procura della Repubblica di assegnazione di cui al comma 1
e, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo
periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso
la Corte di cassazione.
3. Alla cessazione dell'incarico di procuratore europeo
delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a
domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti
funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le
successive vacanze, previo nuovo conferimento delle
funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla
sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il
conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove
in precedenza svolte. In mancanza di una domanda di
riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento
ad altra sede, il magistrato cessato dall'incarico di
procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura
della Repubblica cui e' stato trasferito ai sensi del comma
1 o, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo
periodo, alla Procura generale della Repubblica presso la
Corte di cassazione, anche in soprannumero da riassorbire
con le successive vacanze.
4. Il Consiglio superiore della magistratura richiede,
con cadenza annuale, alla Procura europea di comunicare se
nei confronti dei magistrati nominati procuratori europei
delegati siano stati avviati o definiti procedimenti
disciplinari, ovvero se, nei casi agli stessi assegnati, il
procuratore europeo incaricato della supervisione abbia
adottato la decisione di svolgere l'indagine di persona ai
sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), del
regolamento.
5. Fermo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo
11, comma 1, il procuratore europeo delegato informa senza
ritardo il procuratore generale presso la Corte di
cassazione e il Ministro della giustizia:
a) quando riceve formale notizia dell'avvio di un
procedimento disciplinare nei suoi confronti per motivi
connessi alle responsabilita' che gli derivano dal
regolamento;
b) quando, in un caso assegnatogli, la camera
permanente assume una decisione di riassegnazione per i
motivi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del
regolamento o il procuratore europeo adotta la decisione di
svolgere l'indagine di persona ai sensi dell'articolo 28,
paragrafo 4, lettera c), del regolamento.».
«Art. 7 (Trattamento economico e regime contributivo
dei procuratori europei delegati). - 1. Dalla data di
decorrenza degli effetti economici del contratto di
assunzione sottoscritto con la Procura europea dal
magistrato nominato procuratore europeo delegato, cessa il
trattamento economico erogato a suo favore dal Ministero
della giustizia. In caso di esonero parziale, il Ministero
della giustizia provvede a rimborsare alla Procura europea
la quota di trattamento economico spettante per lo
svolgimento dell'ordinaria attivita' di procuratore
nazionale.
2. In ogni caso, il periodo di servizio prestato nella
qualita' di procuratore europeo delegato e' computato ai
fini della progressione economica per anzianita' di
servizio e agli effetti del trattamento di quiescenza e di
previdenza, da determinarsi con riferimento al trattamento
economico goduto alla data di assunzione dell'incarico e
alla progressione di esso per anzianita' di servizio.
3. Il versamento dei contributi previdenziali,
commisurati sulla base del trattamento economico
individuato ai sensi del comma 2, e' integralmente posto a
carico del Ministero della giustizia, fatto salvo il
rimborso all'amministrazione della quota previdenziale
posta a carico del magistrato nominato procuratore europeo
delegato, secondo le aliquote vigenti, ad esclusione dei
casi in cui tale quota risulti gia' computata nel
trattamento economico erogato dalla Procura Europea.».
«Art. 9 (Poteri dei procuratori europei delegati e del
procuratore europeo). - 1. In relazione ai procedimenti per
i quali la Procura europea ha assunto la decisione di
avviare o avocare un'indagine, i procuratori europei
delegati esercitano, in via esclusiva e fino alla
definizione del procedimento, nell'interesse della Procura
europea e conformemente alle disposizioni del regolamento e
del presente decreto, le funzioni e i poteri spettanti ai
pubblici ministeri nazionali. I magistrati nominati
procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla
trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione
esercitano le sole funzioni di cui all'articolo 76, comma
1, lettera a), e comma 2, del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12.
2. Ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla
competenza del giudice, i procuratori europei delegati
esercitano le funzioni requirenti sull'intero territorio
nazionale, indipendentemente dalla sede di assegnazione.
3. I procuratori europei delegati, nell'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1, non sono soggetti ai poteri di
direzione attribuiti ai procuratori della Repubblica
dall'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
e dagli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 1, del decreto
legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, ne' all'attivita' di
vigilanza del procuratore generale presso la corte di
appello prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 20
febbraio 2006, n. 106. Non si applicano gli articoli 53,
371-bis, 372, 412, 413 e 421-bis, commi 1, secondo periodo,
e 2, del codice di procedura penale.
4. Nel caso previsto dall'articolo 28, paragrafo 4, del
regolamento, il procuratore europeo esercita le funzioni
requirenti secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.».
«Art. 10 (Sedi dei procuratori europei delegati). - 1.
Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'accordo
di cui all'articolo 4, comma 1, il Ministro della giustizia
determina con proprio decreto la pianta organica dei
procuratori europei delegati in conformita' alle previsioni
dell'accordo, individuando le sedi di servizio dei
procuratori europei delegati presso una o piu' procure
della Repubblica dei capoluoghi di distretto e modificando,
ove necessario, le piante organiche degli uffici
giudiziari, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche.
Allo stesso modo il Ministro della giustizia procede in
caso di successive modifiche dell'accordo ai sensi
dell'articolo 4, comma 5.
2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1,
previa determinazione del numero, della qualifica
professionale, delle specifiche competenze anche
linguistiche e dei requisiti di anzianita' e curricolari
richiesti, il Ministero della giustizia individua, a mezzo
di interpello nazionale riservato al personale di ruolo
dell'Amministrazione giudiziaria, le unita' di personale
amministrativo da assegnarsi alle sedi di servizio dei
procuratori europei delegati. Nello stesso termine, sentiti
i dirigenti delle procure della Repubblica individuate ai
sensi del comma 1, il Ministero della giustizia adotta le
misure necessarie ad assicurare la disponibilita', da parte
di detti uffici, di locali e di beni strumentali idonei a
consentire ai procuratori europei delegati l'esercizio
delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento
in condizioni di eguaglianza rispetto ai pubblici ministeri
nazionali. I provvedimenti di cui al presente comma sono
assunti nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, i
dirigenti delle procure della Repubblica individuate quali
sedi dei procuratori europei delegati adottano i
provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena
integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito
dell'ufficio e a dotarli delle unita' di personale
amministrativo, dei locali e dei beni strumentali di cui al
comma 2, assicurando in ogni caso l'eguaglianza di
trattamento rispetto ai procuratori pubblici ministeri
nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella
fruizione dell'ambiente lavorativo. Allo stesso modo
provvede il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione nel caso di nomina di procuratori europei
delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei
giudizi innanzi alla Corte di cassazione.
4. I provvedimenti indicati al comma 3 sono
immediatamente comunicati al Ministero della giustizia e al
Consiglio superiore della magistratura.
5. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, il
Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della
magistratura assumono, nell'ambito e nei limiti delle
rispettive attribuzioni, le iniziative necessarie a
favorire la piena integrazione dei procuratori europei
delegati presso gli uffici di procura cui sono destinati e
ad agevolare l'assolvimento delle funzioni e dei compiti
loro assegnati dal regolamento.».
«Art. 12 (Comunicazione al procuratore capo europeo di
provvedimenti riguardanti i procuratori europei delegati).
- 1. Quando nei confronti del magistrato nominato
procuratore europeo delegato occorre avviare a un
procedimento che possa comportare, per motivi non connessi
alle responsabilita' derivanti dal regolamento, la
cessazione dal servizio, il trasferimento di ufficio o
l'adozione, anche in via cautelare, di provvedimenti
disciplinari, prima di dare inizio al procedimento e' data
comunicazione al procuratore capo europeo.
2. In caso di trasferimento di ufficio, il Consiglio
superiore della magistratura determina la nuova sede di
assegnazione del magistrato acquisito il parere del
procuratore capo europeo.
3. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai
commi 1 e 2, possono essere richiesti, ove rilevanti, atti,
documenti e informazioni alla Procura europea.».
«Art. 13 (Procedimenti disciplinari nei confronti dei
procuratori europei delegati per motivi connessi alle
responsabilita' derivanti dal regolamento). - 1. Quando e'
fondato su motivi connessi alle responsabilita' derivanti
dal regolamento, il procedimento disciplinare nei confronti
del magistrato nominato procuratore europeo delegato puo'
essere iniziato solo dopo aver acquisito il consenso del
procuratore capo europeo.
2. All'acquisizione del consenso del procuratore capo
europeo provvede, in ogni caso, il procuratore generale
presso la Corte di cassazione. A tal fine, prima di
trasmettere la richiesta di indagini di cui all'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.
109, il Ministro della giustizia comunica al procuratore
generale presso la Corte di cassazione che intende
promuovere l'azione disciplinare.
3. In caso di diniego del consenso, assunta ogni utile
informazione, il procuratore generale presso la Corte di
cassazione o, quando abbia richiesto di promuovere l'azione
disciplinare, il Ministro della giustizia possono
richiedere nei successivi trenta giorni al collegio della
Procura europea di riesaminare la questione.
4. La richiesta del procuratore generale presso la
Corte di cassazione sospende il decorso dei termini
previsti dall'articolo 15, commi 1 e 1-bis, del decreto
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sino al momento in
cui perviene notizia del consenso espresso dal procuratore
capo europeo o, nell'ipotesi prevista dal comma 3, della
decisione favorevole del collegio della Procura europea.
Nei rimanenti casi, i termini riprendono a decorrere a
seguito della cessazione dell'incarico di procuratore
europeo delegato, di cui il Consiglio superiore della
magistratura informa tempestivamente il procuratore
generale presso la Corte di cassazione ai fini dell'avvio
del procedimento disciplinare.
5. L'azione disciplinare non puo' comunque essere
iniziata o proseguita quando la sussistenza dei fatti
oggetto di addebito o della responsabilita' del magistrato
e' stata esclusa dal collegio della Procura europea con
decisione irrevocabile.
6. Quando i fatti contestati nell'addebito
disciplinare, ovvero altre circostanze comunque rilevanti
ai fini del procedimento disciplinare, hanno formato
oggetto di procedimento disciplinare da parte del collegio
della Procura europea, il procuratore generale presso la
Corte di cassazione richiede alla Procura europea la
trasmissione degli atti pertinenti.
7. La documentazione di cui al comma 6 e' utilizzabile
per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione
disciplinare e nel giudizio disciplinare. La rinnovazione
dell'esame dei testimoni e' ammessa solo su fatti o
circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti
dichiarazioni o se ritenuta necessaria sulla base di
specifiche esigenze.
8. In caso di condanna, nella commisurazione delle
sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d) ed
e), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, si
tiene conto di quella gia' eventualmente irrogata dal
collegio della Procura europea per il medesimo fatto.».
- Si riporta il testo della lettera e) della Tabella B
allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 (Dirigenza delle
procure della Repubblica presso le preture circondariali),
cosi' come modificata dal decreto qui pubblicato:
«Tabella B - Ruolo organico della magistratura
ordinaria.
(Omissis).
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di
legittimita' nonche' magistrati destinati all'esercizio
delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla
Corte di cassazione.
(Omissis).».
 
Art. 35

Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 34-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 34-ter (Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione). - 1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente e' avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze, strumentale all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto e degli enti pubblici economici. Alle attivita' derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 35-bis
Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse
previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro trenta giorni dalla data di emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente:
a) la tipologia di intervento;
b) la tempistica;
c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;
d) il livello progettuale richiesto;
e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente.
 
Art. 36
Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui
all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152
01. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorita', in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. La Commissione puo' derogare all'ordine di priorita' di cui al quarto e quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-bis del presente articolo da' precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza»;
b) al comma 2-bis, al secondo periodo, le parole: «settimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ottavo periodo», al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo» e dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in esso individuato e' autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC»;
c) il comma 2-octies e' sostituito dal seguente:
«2-octies. Il presidente della Commissione di cui al comma 1 si avvale altresi' di una struttura di supporto composta da quattro unita' di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unita' complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del presente decreto. La struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione».
1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il medesimo termine, l'autorita' competente avvia la propria attivita' istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.».
1-bis. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, le parole: «l'autorita' competente,» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,», al secondo periodo, le parole: «l'autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,» e, al terzo periodo, le parole: «all'autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,».
1-ter. Il comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:
«6-bis. Al fine di accelerare la transizione energetica, nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, il proponente puo' ricorrere prioritariamente alla valutazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove sussistano i presupposti per l'applicazione di tali disposizioni; ove, all'esito della procedura di valutazione preliminare, risultino applicabili le procedure di verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale, ovvero ove il proponente sottoponga direttamente il progetto a tali procedure, le procedure stesse hanno in ogni caso a oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 8, 23 e 24 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia
ambientale», come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - 1. Il supporto
tecnico-scientifico all'autorita' competente per
l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della
presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per
i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo
Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero
massimo di cinquanta commissari, inclusi il Presidente e il
Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione
puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a
norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri
enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali
sia riconosciuto un concorrente interesse regionale,
all'attivita' istruttoria partecipa un esperto designato
dalle Regioni e dalle Province autonome interessate,
individuato tra i soggetti in possesso di adeguata
professionalita' ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto
ambientale. Nella trattazione dei procedimenti di sua
competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
di cui al presente comma nonche' la Commissione di cui al
comma 2-bis danno precedenza ai progetti aventi un
comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro
ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione
attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai
progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici
mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque
da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti gia'
autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi
dalla presentazione dell'istanza. Con riferimento alle
procedure di valutazione ambientale di competenza statale
relative ai progetti attuativi del Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima, individuati
dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto
tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve
essere data precedenza, hanno in ogni caso priorita', in
ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di
potenza installata o trasportata prevista. La Commissione
puo' derogare all'ordine di priorita' di cui al quarto e
quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di
emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la
Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione
di cui al comma 2-bis del presente articolo da' precedenza
ai progetti connessi alle misure relative allo stato di
emergenza.
2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra
professori o ricercatori universitari, tra il personale di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30
marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad
enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, all'Istituto superiore di sanita' ovvero tra
soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione,
provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di
laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza
professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
il loro incarico dura quattro anni ed e' rinnovabile una
sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei
prescelti dei necessari requisiti di comprovata
professionalita' e competenza nelle materie ambientali,
economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai
commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si
applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in
regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con
le modalita' di cui al comma 5 esclusivamente in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a
seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale.
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo
complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto, e' istituita la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero della transizione ecologica, e
formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
presidente e il segretario, in possesso di diploma di
laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di
esperienza professionale e con competenze adeguate alla
valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei
predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo
delle amministrazioni statali e regionali, delle
istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e
dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo le
modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale
delle pubbliche amministrazioni e' collocato d'ufficio in
posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o
altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti,
alla data di adozione del decreto di nomina di cui
all'ottavo periodo del presente comma. Nel caso in cui al
presidente della Commissione di cui al comma 1 sia
attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al
comma 2-bis, si applica l'articolo 9, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche per
evitare qualsiasi effetto decadenziale. I componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale
attivita' a tempo pieno ad eccezione dei componenti
nominati ai sensi del quinto periodo. Con decreto del
Ministro della transizione ecologica, su proposta del
presidente della Commissione di cui al comma 1, i
componenti della predetta Commissione, fino a un massimo di
sei, possono essere nominati anche componenti della
Commissione di cui al presente comma, salvo che il tempo
pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al
medesimo quinto periodo. Nella nomina dei membri e'
garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. Nelle more
del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario
in esso individuato e' autorizzato a partecipare, con
diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC. I componenti della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della
transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, anche
attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei
componenti della Commissione tecnica di verifica di cui
comma 1 del presente articolo in possesso dei medesimi
requisiti di cui al presente comma. I componenti della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque
anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni
della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un
rappresentante del Ministero della cultura. Per lo
svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si
avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma
della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti
pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia
riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un
concorrente interesse regionale, all'attivita' istruttoria
partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle
Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato
tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed
esperienza nel settore della valutazione dell'impatto
ambientale e del diritto ambientale; ai fini della
designazione e della conseguente partecipazione alle
riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e' in ogni
caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte
della regione o della provincia autonoma del nominativo
dell'interessato. La Commissione opera con le modalita'
previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo
23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis,
2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente
decreto. I commissari, laddove collocati in quiescenza nel
corso dello svolgimento dell'incarico, restano in carica
fino al termine dello stesso e non possono essere
rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono
soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso
di cui al comma 5. Quanto previsto dall'articolo 73, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si
applica anche ai compiti istruttori svolti dai Commissari
nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori,
sino al 31 dicembre 2023.
2-ter. Al fine di garantire univocita' di indirizzo, i
presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e
della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati
da un numero massimo di due commissari per ciascuna
Commissione, individuati dal Ministro della transizione
ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e
procedurali preordinati all'attuazione coordinata e
omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del
presente decreto.
2-quater. Il Ministro della transizione ecologica puo'
attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui
ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel
caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia
attribuita al presidente della Commissione di cui al comma
1, quest'ultimo e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione
entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per
l'intera durata del medesimo.
2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi
2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi
indicati e' escluso il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche.
2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica
PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC".
2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle
Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due
terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti
attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al
presente decreto possono essere modificate, con decreto del
Ministro della transizione ecologica, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti da rendere entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
decreto puo' essere comunque adottato.
2-octies. Il presidente della Commissione di cui al
comma 1 si avvale altresi' di una struttura di supporto
composta da quattro unita' di personale dell'Arma dei
carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo
174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con
comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o
nel coordinamento di unita' complesse o nella gestione di
fondi. I componenti della struttura di supporto sono
individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri,
di cui all'articolo 170 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010, e posti in posizione di
comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di
cui all'articolo 8, comma 5, del presente decreto. La
struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione.
(Omissis).».
«Art. 23. - 1. Il proponente presenta l'istanza di VIA
trasmettendo all'autorita' competente in formato
elettronico:
a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti
transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati
all'articolo 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del
contributo di cui all'articolo 33;
g) i risultati della procedura di dibattito pubblico
eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II
alla presente parte e per i progetti riguardanti le
centrali termiche e altri impianti di combustione con
potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del
medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla
documentazione di cui alle lettere da a) a e), la
valutazione di impatto sanitario predisposta in conformita'
alle linee guida adottate con decreto del Ministro della
salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanita'.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione
dell'istanza di VIA l'autorita' competente verifica la
completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere
della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonche'
l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi
dell'articolo 33. Entro il medesimo termine, l'autorita'
competente avvia la propria attivita' istruttoria e,
qualora la documentazione risulti incompleta, richiede al
proponente la documentazione integrativa, assegnando un
termine perentorio per la presentazione non superiore a
trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il
proponente non depositi la documentazione integrativa,
ovvero qualora all'esito della verifica, da effettuarsi da
parte dell'autorita' competente nel termine di quindici
giorni, la documentazione risulti ancora incompleta,
l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. I
termini di cui al presente comma sono perentori.
4. La documentazione di cui al comma 1 e'
immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita'
tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate dal
proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale, nel sito web dell'autorita' competente
all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorita'
competente comunica contestualmente per via telematica a
tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali
potenzialmente interessati e comunque competenti ad
esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta
pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
contestualmente alla pubblicazione della documentazione di
cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis, avvia la propria attivita' istruttoria. La medesima
comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad altro
Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.».
«Art. 24. - 1. Della presentazione dell'istanza, della
pubblicazione della documentazione, nonche' delle
comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato
contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web
dell'autorita' competente. Tale forma di pubblicita' tiene
luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi
3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data di
pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico
decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e
l'adozione del provvedimento di VIA.
2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, e'
pubblicato a cura dell'autorita' competente ai sensi e per
gli effetti di cui al comma 1, e ne e' data comunque
informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate.
L'avviso al pubblico deve indicare almeno:
a) il proponente, la denominazione del progetto e la
tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini
della realizzazione del progetto;
b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e
l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 32;
c) la localizzazione e una breve descrizione del
progetto e dei suoi possibili principali impatti
ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalita' per la
consultazione della documentazione e degli atti predisposti
dal proponente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalita' per la
partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessita' della valutazione di
incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.
3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta
giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma
2, chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito
web, del progetto e della relativa documentazione e
presentare le proprie osservazioni all'autorita'
competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono
acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni
e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione
di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni
successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi
precedenti, il proponente ha facolta' di presentare
all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle
osservazioni e ai pareri pervenuti.
4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della
presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente
si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli
elaborati progettuali o della documentazione acquisita, la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, entro i
venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni
successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis, puo', per una sola volta, stabilire un termine non
superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione,
in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della
documentazione modificati o integrati. Su richiesta
motivata del proponente la Commissione di cui all'articolo
8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8,
comma 2-bis, puo' concedere, per una sola volta, la
sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a
sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di
integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su
motivata richiesta del proponente in ragione della
particolare complessita' tecnica del progetto o delle
indagini richieste. Nel caso in cui il proponente non
ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio
stabilito, l'istanza si intende respinta ed e' fatto
obbligo alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1,
ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
di procedere all'archiviazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Principi generali). - 1. Al fine di favorire
lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel
rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e
Regioni, degli obiettivi di cui all'articolo 3, la
costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo
speciali procedure amministrative semplificate, accelerate,
proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche
caratteristiche di ogni singola applicazione.
2. I regimi di autorizzazione per la costruzione e
l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono
regolati dai seguenti articoli, secondo un criterio di
proporzionalita':
a) comunicazione relativa alle attivita' in edilizia
libera di cui all'articolo 6, comma 11;
b) dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui
all'articolo 6-bis;
c) procedura abilitativa semplificata di cui
all'articolo 6;
d) autorizzazione unica di cui all'articolo 5.
3. Al fine di evitare l'elusione della normativa di
tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della
salute e della pubblica incolumita', fermo restando quanto
disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in
particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto
attiene all'individuazione degli impianti e al
convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province
autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di
piu' progetti per la realizzazione di impianti alimentati
da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in
aree contigue sono da valutare in termini cumulativi
nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.
4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di
sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia
prodotta da una pluralita' di impianti non inserite nei
preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione con
il procedimento di cui all'articolo 16, salvaguardando
l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle
reti e di sviluppo degli impianti di produzione.
5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento
dei rifiuti, e' fatto salvo quanto disposto dall'articolo
182, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e successive modificazioni.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono stabilite specifiche
procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed
adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di
impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione
di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti
rinnovabili.
6-bis. Al fine di accelerare la transizione energetica,
nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione
di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali
ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti,
finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni
ambientali, il proponente puo' ricorrere prioritariamente
alla valutazione preliminare di cui all'articolo 6, comma
9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove
sussistano i presupposti per l'applicazione di tali
disposizioni; ove, all'esito della procedura di valutazione
preliminare, risultino applicabili le procedure di verifica
di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale o
di valutazione di impatto ambientale, ovvero ove il
proponente sottoponga direttamente il progetto a tali
procedure, le procedure stesse hanno in ogni caso a oggetto
solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente
indotte dal progetto proposto.».
 
Art. 37

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana
alle esposizioni universali

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da «istituito» a «stanziamento di» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a» e le parole: «e di» sono sostituite dalle seguenti: «e a»;
b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale e le societa' in house dalla stessa controllate operano, in qualita' di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attivita' di promozione della candidatura della citta' di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Ai componenti del Comitato promotore non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale e le societa' in house dalla stessa controllate sono autorizzate a conferire fino a 30 incarichi di consulenza e di collaborazione per l'importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo incarico e a reclutare un contingente di personale fino a 30 unita' con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.».
2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;
b) al secondo periodo, le parole «e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «, terzo e quinto»;
c) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Al Commissario generale di sezione e' attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti di fornitura, servizi e lavori da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.».
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 49, 382 e
447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
Omissis.
49. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
a) la dotazione del fondo rotativo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, e' incrementata di 1,5 miliardi di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e' incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026, per le finalita' di cui alla
lettera d) del medesimo comma.
Omissis.
382. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione
italiana all'Expo 2025 Osaka, e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023,
di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno
2026. Ai fini del presente comma, si applica l'articolo 1,
comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ad
eccezione dei periodi primo, terzo e quinto, e i
riferimenti ivi contenuti a Expo 2020 Dubai e agli Emirati
Arabi Uniti si intendono rispettivamente fatti a Expo 2025
Osaka e al Giappone. Al Commissario generale di sezione e'
attribuito un compenso in misura non superiore al limite di
cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi
dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n.
234. Ai contratti di fornitura, servizi e lavori da
stipulare in attuazione del presente comma si applicano le
disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili
nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale
di ripresa e resilienza.
Omissis.
447. Per le attivita' e gli adempimenti connessi alla
candidatura della citta' di Roma ad ospitare l'Esposizione
universale internazionale del 2030, e' autorizzata
l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma
Capitale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10
milioni di euro per l'anno 2023. Per l'attuazione del
presente comma, Roma Capitale e le societa' in house dalla
stessa controllate operano, in qualita' di stazioni
appaltanti, con i poteri e con le modalita' di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei
ministri e il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare
alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo
e il coordinamento delle attivita' di promozione della
candidatura della citta' di Roma ad ospitare l'Esposizione
universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione
e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma
Capitale. Ai componenti del Comitato promotore non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati. Nei limiti delle risorse di
cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a
legislazione vigente, Roma Capitale e le societa' in house
dalla stessa controllate sono autorizzate a conferire fino
a 30 incarichi di consulenza e di collaborazione per
l'importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo
incarico e a reclutare un contingente di personale fino a
30 unita' con forme contrattuali flessibili, con scadenza
non oltre il 31 dicembre 2023.
Omissis.».
- Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici» convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2019 n. 92.
- Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante
«Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale» convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 aprile 2014, n. 95.
 
Art. 38

Disposizioni urgenti per situazioni
di crisi internazionale

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, gia' erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2022 e riassegnate, nel medesimo anno, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria nonche' per il finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di crisi.
1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalita' umanitarie a favore di cittadini di nazionalita' ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina sono esenti dall'imposta di registro di cui all'articolo 5, comma 4, della parte prima della tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, recante «Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986, n.
99, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre n.
292, S.O.
 
Art. 39

Misure urgenti per il potenziamento
del fondo di venture capital

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
1-bis. Al fine di garantire la piena operativita' dei fondi per il venture capital sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, al comma 7-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la gestione degli interventi di cui al presente comma e' autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dello sviluppo economico, cui affluiscono le risorse ad esso assegnate e sul quale la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalita'. Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per la disciplina delle modalita' operative di gestione delle risorse assegnate al citato conto corrente».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 932, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)»:
«Omissis.
932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa
destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non
aderenti all'Unione europea nonche' il fondo di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo
2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.
Omissis.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 49, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 37.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 7-sexies,
del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 10 (Procedure di attuazione del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). -
(Omissis).
7-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma
7-quinquies nonche' al fine di rafforzare il settore del
venture capital, il Ministero dello sviluppo economico, nel
rispetto delle condizioni previste dalla sezione 2.1 della
comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04,
concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati
a promuovere gli investimenti per il finanziamento del
rischio, e' autorizzato a sottoscrivere, fino a un
ammontare pari a 2 miliardi di euro, secondo la disciplina
dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno
o piu' fondi per il venture capital, come definiti
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che investono in fondi
per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi
per il venture debt o di uno o piu' fondi che investono in
fondi per il venture debt, istituiti dalla societa' che
gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che
altri investitori professionali, compresa la societa' Cassa
depositi e prestiti Spa in qualita' di istituto nazionale
di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse
aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della
sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo restando il
rispetto della richiamata sezione della comunicazione della
Commissione europea 2014/C 19/04. A tal fine e' autorizzato
il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro
il 31 dicembre 2021, dell'importo di 2 miliardi di euro
delle somme iscritte in conto residui nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, per la successiva riassegnazione al pertinente
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico relativo all'articolo 1, comma
209, della citata legge n. 145 del 2018. La normativa di
attuazione recante le modalita' di investimento del
Ministero dello sviluppo economico attraverso il fondo di
sostegno al venture capital disciplina anche le conseguenze
del mancato investimento di almeno il 60 per cento del
patrimonio del fondo entro cinque anni dalla chiusura,
anche parziale, del primo periodo di sottoscrizione. Per la
gestione degli interventi di cui al presente comma e'
autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso
la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero
dello sviluppo economico, cui affluiscono le risorse ad
esso assegnate e sul quale la societa' Cassa depositi e
prestiti Spa e' autorizzata a effettuare operazioni di
versamento e di prelevamento per le medesime finalita'. Il
Ministero dello sviluppo economico stipula con la societa'
Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per
la disciplina delle modalita' operative di gestione delle
risorse assegnate al citato conto corrente.
(Omissis).».
 
Art. 40

Sorveglianza radiometrica

1. All'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta hanno l'obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano a scopo industriale o commerciale attivita' di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.»;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo e' effettuata secondo quanto prescritto dall'allegato XIX al presente decreto, che disciplina:
a) le modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica, e i contenuti della relativa attestazione;
b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalita', ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonche' l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l'aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;
c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle piu' comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;
d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali.
3-bis. Le disposizioni dell'allegato XIX si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell'articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere apportate modifiche all'allegato XIX con riferimento alle modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell'opportunita' di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonche' alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate da Paesi terzi ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L'aggiornamento dell'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica puo' essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito e' definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilita' di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorita' competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.».
2. L'allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020 e' sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 72 del decreto
legislativo 31 luglio 2020, n. 101 «Attuazione della
direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i
pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni
ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e
2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in
attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della
legge 4 ottobre 2019, n. 117», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 72 (Sorveglianza radiometrica su materiali, o
prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo
(direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 93; decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo157). - 1. I
soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano
attivita' di importazione, raccolta, deposito o che
esercitano operazioni di fusione di rottami o altri
materiali metallici di risulta hanno l'obbligo di
effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la
sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine
di rilevare la presenza di livelli anomali di
radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse, per
garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della
popolazione da eventi che possono comportare esposizioni
alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione
dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto
previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di
importazione di metallo o presso i principali nodi di
transito, esercitano a scopo industriale o commerciale
attivita' di importazione di prodotti semilavorati
metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione
non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che
comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano
operazioni doganali.
2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza
radiometrica e' rilasciata da esperti di radioprotezione di
secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai
sensi dell'articolo 129, i quali nell'attestazione
riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento
dello strumento di misurazione utilizzato e deve essere
allegata alla dichiarazione doganale di importazione.
Mediante intese tecniche con le competenti autorita' di
Stati terzi, stipulate dal Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere mutuamente
riconosciuti, ai fini dell'importazione dei materiali e
prodotti di cui al comma 1, i controlli radiometrici
effettuati da Stati terzi che assicurano livelli di
sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva
2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013.
3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente
articolo e' effettuata secondo quanto prescritto
dall'allegato XIX al presente decreto, che disciplina:
a) le modalita' esecutive della sorveglianza
radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica, e
i contenuti della relativa attestazione;
b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1,
secondo periodo, l'elenco dei prodotti semilavorati
metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della
sorveglianza e le relative modalita', ivi incluse le
condizioni per l'applicazione della sorveglianza
radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonche'
l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei
nodi di transito; per l'aggiornamento degli elenchi di cui
alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;
c) i contenuti della formazione da impartire al
personale dipendente per il riconoscimento delle piu'
comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale
addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale
svolgimento delle specifiche mansioni;
d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni
dei controlli radiometrici rilasciate dai Paesi terzi per i
quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini
dell'espletamento delle formalita' doganali.
3-bis. Le disposizioni dell'allegato XIX si applicano,
nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ad eccezione dell'articolo 10 del medesimo
allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente
all'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, s'intendono riferiti alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto.
4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto
dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della salute, del
lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere apportate
modifiche all'allegato XIX con riferimento alle modalita'
esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle
mutate condizioni di rischio e diffusione o
dell'opportunita' di adottare, per le medesime ragioni,
forme semplificate delle procedure di controllo, ai
contenuti della formazione per la sorveglianza, nonche'
alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei
controlli radiometrici rilasciate da Paesi terzi ai fini
dell'espletamento delle formalita' doganali. Le relative
modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto.
L'aggiornamento dell'elenco dei prodotti semilavorati in
metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della
sorveglianza radiometrica puo' essere effettuato, anche
sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata,
come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i
medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della
transizione ecologica e dello sviluppo economico, adottato
su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei
principali nodi di transito e' definito sulla base dei dati
statistici disponibili per l'ultimo triennio per le
operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in
metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della
sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza
biennale, con determinazione del Direttore generale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la
possibilita' di modifica prima di tale scadenza, su impulso
delle Autorita' competenti o della stessa Agenzia delle
dogane e dei monopoli.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
45, comma 2, nei casi in cui le misure radiometriche
indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli
anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di
buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai
sensi dell'articolo 236, qualora disponibili, i soggetti di
cui al comma 1 debbono adottare le misure idonee a evitare
il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione
dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al
prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale
competenti per territorio, al Comando dei vigili del fuoco,
alla regione o provincia autonoma di Trento o Bolzano e
alle ARPA/APPA competenti per territorio. Ai medesimi
obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto,
venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di
radioattivita' nei predetti materiali o prodotti
trasportati. Il Prefetto, in relazione al livello del
rischio rilevato dagli organi destinatari delle
comunicazioni di cui al presente comma, ne da'
comunicazione all'ISIN.
6. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano
operazioni di riciclaggio dei rottami metallici o altri
materiali metallici di risulta in caso di riscontri o anche
di sospetti basati su elementi oggettivi in merito alla
fusione o ad altra operazione metallurgica che abbia
accidentalmente coinvolto una sorgente orfana, informano
tempestivamente le autorita' di cui al comma 4. Il
materiale contaminato eventualmente prodotto non puo'
essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza
l'autorizzazione del Prefetto rilasciata avvalendosi degli
organi del SSN e delle agenzie regionali e provinciali per
la protezione dell'ambiente.
7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
187, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la
presenza di livelli anomali di radioattivita', i prefetti
adottano, valutate le circostanze del caso in relazione
alla necessita' di evitare il rischio di esposizione delle
persone e di contaminazione dell'ambiente, i provvedimenti
opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di
parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile
del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore.
In quest'ultimo caso il Prefetto, con la collaborazione
dell'ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, il quale provvede a informare
della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello
Stato responsabile dell'invio.».
 
Art. 41

Sospensione del pagamento dei mutui concessi
agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e' altresi' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.».
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 1, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 44 (Disposizioni in materia di contabilita' e
bilancio). - 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli
esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1
e 2, nonche' alle Province in cui questi ricadono,
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora
effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore
del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1,
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di
cui all'allegato 2-bis, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo
alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla
base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai
relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e
a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi
dell'articolo 52. Relativamente ai mutui di cui al primo
periodo del presente comma, il pagamento delle rate in
scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e'
altresi' differito, senza applicazione di sanzioni e
interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo,
al quarto e al quinto anno immediatamente successivi alla
data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base
della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti
e nei contratti regolanti i mutui stessi.
2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 non concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo
82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7
aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni
di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata
individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa", e'
data facolta' di applicare l'indennita' di funzione
prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni
con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come
rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo
61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, fino al 31 dicembre 2024, con oneri a carico del
bilancio comunale. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e
2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4
dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di
permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48
ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti.
3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto per i Comuni di cui
all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui
all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi per
il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a
carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti
finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da
altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' essere disposta la proroga del periodo
di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.
4. Il versamento della quota capitale annuale
corrispondente al piano di ammortamento sulla base del
quale e' effettuato il rimborso delle anticipazioni della
liquidita' acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli
articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti,
non preordinata alla copertura finanziaria delle predette
disposizioni normative, da riassegnare ai sensi
dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto-legge ed
iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni colpite
dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e' sospeso per
gli anni 2017-2022. La somma delle quote capitale annuali
sospese e' rimborsata linearmente, in quote annuali
costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento
originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti
interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo
di amministrazione esclusivamente per la riduzione del
debito e possono accertare entrate per accensione di
prestiti per un importo non superiore a quello degli
impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli
finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato
dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, gli enti possono comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze di non essere
interessati alla sospensione per l'esercizio 2022.
5. Le relative quote di stanziamento annuali sono
reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato
a seguito di quanto previsto dal comma 4 nella competenza
dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale nel
pertinente programma di spesa.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno
2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2019 al 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 52.
6-bis. E' verificato l'andamento degli oneri connessi
ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni
vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica e' effettuata
anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche
predisposte dai soggetti titolari delle contabilita'
speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3
e 4, del presente decreto.
6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al
comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi
dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, e'
determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari
per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti
nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in
misura proporzionale e comunque non superiore all'importo
delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4.
Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono
destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici
e di adeguamento antisismico, nonche' per la messa in
sicurezza degli edifici e delle infrastrutture. Ai fini
della determinazione degli spazi finanziari puo' essere
utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.».
 
Art. 41-bis
Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori della
regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del
2018

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono inseriti i seguenti:
«4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2, nei limiti delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo 1, comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ciascun Commissario puo' avvalersi di un'apposita struttura, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, composta da personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonche' della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
4-quater. Puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, nel numero massimo di quattro unita', per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della medesima struttura, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un'indennita' mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione o di rischio prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 18, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Struttura dei Commissari straordinari). -
(Omissis).
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 8, ciascun
Commissario si avvale di una struttura posta alle proprie
dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari
straordinari, e' composta da un contingente di personale
scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente
educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unita' per
l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018, di
cui una unita' dirigenziale di livello non generale, e di
15 unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 28
dicembre 2018, di cui due unita' dirigenziali di livello
non generale. Al personale della struttura e' riconosciuto
il trattamento economico accessorio corrisposto al
personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza
del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento
economico accessorio di provenienza risulti
complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale
spetta comunque l'indennita' di amministrazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del
menzionato contingente di personale non dirigenziale
possono essere nominati un esperto o un consulente per
l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre
esperti o consulenti per l'emergenza di cui alla delibera
del 28 dicembre 2018, scelti anche tra soggetti estranei
alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata
esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui
compenso e' definito con provvedimento del Commissario e
comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui.
(Omissis).
4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2, nei
limiti delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo 1,
comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ciascun
Commissario puo' avvalersi di un'apposita struttura,
costituita all'interno dell'amministrazione regionale,
composta da personale appartenente alla medesima
amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima,
nonche' della collaborazione delle strutture e degli uffici
regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato.
4-quater. Puo' essere autorizzata la corresponsione,
nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro
capite, di compensi al personale non dirigenziale della
struttura di cui al comma 4-ter, nel numero massimo di
quattro unita', per prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla
normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e
di posizione organizzativa della medesima struttura, anche
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, un'indennita' mensile pari al 30 per cento
della retribuzione mensile di posizione o di rischio
prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di
appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 463, della citata
legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«Omissis.
463. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e
secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, ivi incluse
le previsioni di cui agli articoli 14-bis e 18 del citato
decreto-legge n. 32 del 2019. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2022.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 24 e 25 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 24 (Trattamento economico (Art. 24 del D.Lgs n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs
n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16 del D.Lgs n. 80 del 1998
e successivamente modificato prima dall'art. 9 del D.Lgs n.
387 del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448
del 1998). - 1. La retribuzione del personale con qualifica
di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le
aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle
connesse responsabilita' e ai risultati conseguiti. La
graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del
trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'articolo
4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello
Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo
per le altre amministrazioni o enti, ferma restando
comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle
compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati
deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione
complessiva del dirigente considerata al netto della
retribuzione individuale di anzianita' e degli incarichi
aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensivita'.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano
progressivamente la componente legata al risultato, in modo
da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la
tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1°
gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti
gli incrementi previsti per la parte accessoria della
retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si
applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e
dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al
raggiungimento dei risultati della prestazione non puo'
essere corrisposta al dirigente responsabile qualora
l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo
transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema
di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto
legislativo.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con
contratto individuale e' stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per
le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di
responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di
gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
principi di contenimento della spesa e di uniformita' e
perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione e'
determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della
legge 6 marzo 1992, n. 216 nonche' dalle successive
modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
all'articolo 3, indicano le somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del
restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto
ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatisi a partire dal febbraio 1993 e secondo i
criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2
ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2
della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale
di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle
universita' e da queste utilizzati per l'incentivazione
dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari, con particolare riferimento al sostegno
dell'innovazione didattica, delle attivita' di orientamento
e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa.
Le universita' possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le
universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e
internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e'
erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 o equiparati
sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai
sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili
ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.
9.».
«Art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche (Art.
25-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del
D.Lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del D.Lgs n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs n. 59 del 1998). - 1.
Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica e'
istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto
preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle
quali e' stata attribuita personalita' giuridica ed
autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I
dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione
regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in
ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della
specificita' delle funzioni e sulla base delle verifiche
effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un
dirigente e composto da esperti anche non appartenenti
all'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione
unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza,
e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali scolastici,
spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico
organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle
relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2,
il dirigente scolastico promuove gli interventi per
assicurare la qualita' dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali, professionali,
sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della
liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di
ricerca e innovazione metodologica e didattica, per
l'esercizio della liberta' di scelta educativa delle
famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento
da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi
di docenti da lui individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal
responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed
ai servizi generali dell'istituzione scolastica,
coordinando il relativo personale.
6. II dirigente presenta periodicamente al consiglio di
circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
direzione e il coordinamento dell'attivita' formativa,
organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu'
ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio
delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei
convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli
educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa
frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della
preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di
autonomia e della personalita' giuridica a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e
successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando,
per quanto possibile, la titolarita' della sede di
servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata
della formazione; determina le modalita' di partecipazione
ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche;
definisce i criteri di valutazione e di certificazione
della qualita' di ciascun corso; individua gli organi
dell'amministrazione scolastica responsabili
dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul
territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalita'
di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad
universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e
privati anche tra loro associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti, degli istituti superiori per le
industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, e' equiparata alla dirigenza dei
capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e
di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le
posizioni degli attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica
dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle
vicedirettrici degli educandati sono soppressi i
corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni
sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di
Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in
aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o
siano in esonero sindacale, distaccati, comandati,
utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere
all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente
articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 29.
In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini
giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di
cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di
assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.».
 
Art. 42

Disposizioni finanziarie

1. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi.
1-bis. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento».
1-ter. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2022:
1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;
2) non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1-bis;
b) al 31 dicembre 2023:
1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al comma 1-bis;
2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;
c) al 31 dicembre 2024 e per i due successivi:
1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1;
2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;
d) al 31 dicembre 2027 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 41 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 7.769,53 milioni di euro per l'anno 2022, 2.240,6 milioni di euro per l'anno 2023, 2.038,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 1.778,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, 278,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 7.794,53 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 2.040 milioni di euro per l'anno 2025, 2.040 milioni di euro per l'anno 2026, 1.580 milioni di euro per l'anno 2027, 1.780 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato B al presente decreto;
b) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a 1.968,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 515,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29;
d) quanto a 1.040,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 199,1 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1 del presente articolo;
e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 «Misure
urgenti in materia fallimentare, civile e processuale
civile e di organizzazione e funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria»:
«Art. 16 (Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su
crediti enti creditizi e finanziari e imprese di
assicurazione). - 1. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modifiche all'articolo 106: il comma 3 e' sostituito dal
seguente: "3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni
e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante
cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente
nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini
del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da
quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si
assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio";
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014.
3. In via transitoria, per il primo periodo di
applicazione le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1
diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo
oneroso sono deducibili nei limiti del 75 del loro
ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita'
stabilite al comma 4.
4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le
perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio
fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non
ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate
dal comma 1 sono deducibili per il 5 per cento del loro
ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5
per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2025.
5. Ai fini della determinazione dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due
periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle
modifiche operate dai commi da 1 a 4.
6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c-bis) e'
sostituita dalla seguente:
"c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per
deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle
riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo.";
b) all'articolo 7, comma 1, la lettera b-bis) e'
sostituita dalla seguente:
"b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di
valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente
a quelle riconducibili a crediti nei confronti di
assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.".
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.
8. In via transitoria, per il primo periodo di
applicazione le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e
le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono
deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare.
L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita' stabilite al
comma 9.
9. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le
perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di
cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi
della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della
lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore
anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono
deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per
cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017,
per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
10. Ai fini della determinazione dell'acconto
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto
per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per
i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle
modifiche operate dai commi da 6 a 9.
11. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutate in 137 milioni di euro per il
2016, in 107 milioni di euro per il 2017, in 505 milioni di
euro per il 2018, in 130 milioni di euro per il 2020, in
451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per
il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni
di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a
decorrere dal 2025, confluiscono nel fondo di cui
all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
12. All'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le parole "con decreto" sono sostituite dalle
seguenti "con uno o piu' decreti".».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1056,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
Omissis.
1056. La deduzione della quota del 10 per cento
dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai
commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2018, e' differita al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo
ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari
al 47 per cento.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 16 a
27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, recante
misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali:
«Art. 1 (Contributo a fondo perduto). - Omissis.
16. Al fine di sostenere gli operatori economici
maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica
"Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a
favore di tutti i soggetti che svolgono attivita'
d'impresa, arte o professione o che producono reddito
agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato.
17. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16
non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA
risulti non attiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui
all'articolo 74, nonche' ai soggetti di cui all'articolo
162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
18. Il contributo di cui al comma 16 spetta
esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di
cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte
sui redditi, nonche' ai soggetti con ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di
cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte
sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo
periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore
del presente decreto.
19. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16
spetta a condizione che vi sia un peggioramento del
risultato economico d'esercizio relativo al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello
relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019,
in misura pari o superiore alla percentuale definita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
20. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui
al comma 16 e' determinato applicando la percentuale che
verra' definita con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze alla differenza del risultato economico
d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei
contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti
dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1,
1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
dell'articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,
dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e
del presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.
21. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di
cui al comma 16 non puo' essere superiore a
centocinquantamila euro.
22. Il contributo di cui al comma 16 non concorre alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,
non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla
formazione del valore della produzione netta, di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta
irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo
perduto e' riconosciuto nella sua totalita' sotto forma di
credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello
F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi
disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al
periodo precedente, non si applicano i limiti di cui
all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
23. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto
di cui al comma 16, i soggetti interessati presentano,
esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia
delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei
requisiti definiti dai commi da 16 a 20. L'istanza puo'
essere presentata, per conto del soggetto interessato,
anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale
dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
data di avvio della procedura telematica per la
presentazione della stessa. Le modalita' di effettuazione
dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di
presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario
all'attuazione delle disposizioni del presente articolo
sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono
individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei
redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31
dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati
gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui ai
commi 19 e 20.
24. L'istanza per il riconoscimento del contributo di
cui al comma 16 puo' essere trasmessa solo se la
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2020 e' presentata entro il 10
settembre 2021.
25. Per le finalita' di cui ai commi da 16 a 24 e'
destinata una somma pari a 4.000 milioni di euro. Ai
predetti oneri si fa fronte per un importo pari a 3.150
milioni di euro con le risorse di cui all'articolo 1, comma
12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, gia' nella
disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata
all'Agenzia delle entrate, e per un importo pari a 850
milioni di euro ai sensi dell'articolo 77.
25-bis. Per le finalita' di cui ai commi da 16 a 24 e'
destinata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 25,
un'ulteriore somma di 452,1 milioni di euro per l'anno
2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.
26. Ai fini del contributo di cui ai commi da 16 a 24
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41.
27. L'efficacia delle misure previste dai commi da 16 a
26 del presente articolo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)»:
«1.-199. Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».
 
Art. 42-bis

Disposizioni finali

1. Al fine di tutelare la concorrenza e di assicurare la massima trasparenza delle voci di costo sostenute dai consumatori, nelle fatture per i consumi di energia elettrica e di gas, emesse nei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cui si applicano le disposizioni concernenti la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas e il bonus sociale elettrico e gas previste dal presente decreto, dal decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riportate, rispettivamente, le seguenti diciture: «Importi rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento» e «Bonus sociale».

Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 «Misure
urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonche' per
l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono
l'adozione di provvedimenti attuativi» convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2021, n.
231.
- La legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n.
310.
 
Art. 42-ter

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 
Art. 43

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.