IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto l'istanza e le successive integrazioni con le quali la «Scuola di specializzazione in Psicoterapia cognitivo esistenziale (SPCE)», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, via Michele di Lando n. 88 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a diciotto unita' e, per l'intero corso, a settantadue unita'; Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 21 aprile 2022, ha espresso parere negativo sulla predetta istanza di abilitazione, rilevando che «La scuola afferma innanzitutto di basarsi su di un approccio integrato, fondato sul cognitivismo e sull'esistenzialismo. La necessita' di tale integrazione viene riferita al fatto che l'approccio cognitivista ha certamente una sua validita', a partire dai risultati ottenuti e dimostrati scientificamente, soprattutto nella possibilita' di apprendere nuovi comportamenti, ma che una carenza di questo approccio e' la mancanza della prospettiva "spirituale". Quest'ultima e' costituita dalla spinta verso l'auto-trascendenza, come progetto interno di autorealizzazione. Nella consapevolezza che le due prospettive sono ovviamente divergenti, i proponenti presentano un semplice schema riassuntivo e citano alcuni articoli scientifici ed alcune sparse proposte di convergenza, citando infine un elenco di strumenti di misurazione di variabili di interesse nell'approccio esistenziale. Seguono infine due descrizioni, separate, delle principali caratteristiche dell'approccio cognitivo e di quello esistenziale. Da quanto sopra rilevato appare evidente che: 1. La proposta di integrazione tra due prospettive differenti rimane una intenzione, perche' non vi e' alcuno sviluppo articolato di come tale integrazione venga realizzata, sia da un punto di vista concettuale, che operativo. La vera integrazione in psicoterapia non e' semplicemente la giustapposizione di prospettive differenti, ma il complesso e difficile sforzo di mostrare come il prodotto finale abbia un valore che trascende la somma delle componenti di partenza. 2. La proposta parte da una singola esperienza, e non appare come espressione di una intenzione e di uno sforzo operativo condivisi ne' in ambito nazionale, ne' internazionale. Dal momento che il regolamento vigente prevede che siano accettabili proposte che hanno una consistenza acquisita nel corso del tempo, una diffusione nazionale ed internazionale, ed evidenze di validita' scientifica, si ritiene che la presente proposta non adempia ad alcuna di queste richieste. Essa appare quindi inaccettabile», con conseguente giudizio «Negativo, alla luce della non accettabilita' del modello teorico-scientifico proposto»; Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, l'istanza di abilitazione del predetto Istituto non possa essere accolta;
Decreta:
Art. 1
L'istanza di abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, proposta dalla «Scuola di specializzazione in Psicoterapia cognitivo esistenziale (SPCE)», per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 maggio 2022
Il segretario generale: Melina |