Gazzetta n. 110 del 12 maggio 2022 (vai al sommario)
LEGGE 28 aprile 2022, n. 46
Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo per il coordinamento normativo.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga
la seguente legge:

Art. 1

Diritto di associazione sindacale

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente:
«2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze».
2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, e' esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.
3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
4. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e' libera, volontaria e individuale.
6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1475 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, n.
106, come sostituito dalla presente legge:
«Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio del diritto di
associazione e divieto di sciopero). - 1. Omissis.
2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire
associazioni professionali a carattere sindacale per
singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento
militare o interforze.».
- Il testo dell'art. 39 della Costituzione e' il
seguente: «L'organizzazione sindacale e' libera. - Ai
sindacati non puo' essere imposto altro obbligo se non la
loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo
le norme di legge.
E' condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica.
I sindacati registrati hanno personalita' giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei
loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce.».
- Il testo dell'art. 52 della Costituzione e' il
seguente: «La difesa della Patria e' sacro dovere del
cittadino.
Il servizio militare e' obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la
posizione di lavoro del cittadino, ne' l'esercizio dei
diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo
spirito democratico della Repubblica.».
- Il testo dell'art. 627, comma 8, del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010 e' il seguente:
«Art. 627 (Categorie di militari e carriere). - 1. - 7.
Omissis.
8. La categoria dei militari di truppa comprende i
militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli
allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi
delle scuole militari, gli allievi marescialli in ferma,
gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi
ufficiali delle accademie militari.
9. Omissis.».
 
Art. 2
Principi generali in materia di associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralita', efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti principi:
a) democraticita' dell'organizzazione sindacale ed elettivita' delle relative cariche, orientate al rafforzamento della partecipazione femminile;
b) neutralita' ed estraneita' alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;
c) assenza di finalita' contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;
e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge.
3. L'attivita' sindacale e' volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare. Tale attivita' non puo' interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.
 
Art. 3

Costituzione delle associazioni professionali
a carattere sindacale tra militari

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone l'iscrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attivita' previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o piu' Forze armate e del Corpo della guardia di finanza l'accertamento e' svolto dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Non sono consentiti, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attivita' sindacali ne' la raccolta dei contributi sindacali.
2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne da' tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che puo' presentare, entro quindici giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale. Con le medesime modalita' il Ministero competente accerta, almeno ogni tre anni, la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge.
3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformita' ai requisiti previsti.
4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne da' tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che puo' presentare, entro quindici giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione.
5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali e non puo' esercitare alcuna delle attivita' previste. Conseguentemente perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7.
6. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nella materia di cui al comma 5.
 
Art. 4

Limitazioni

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e' fatto divieto di:
a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;
b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;
c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o piu' categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;
e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o piu' categorie di personale, specialita', Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;
f) assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche;
g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;
h) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unita' o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
i) aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni.
 
Art. 5

Competenze delle associazioni professionali
a carattere sindacale tra militari

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.
2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:
a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche' all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 del presente articolo;
b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
c) all'inserimento nell'attivita' lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermita' contratte in servizio e per causa di servizio;
e) alle pari opportunita';
f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
g) agli spazi e alle attivita' culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.
3. E' comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonche' all'impiego del personale in servizio.
4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono:
a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;
b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
5. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «civile e militare»;
b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o le licenze»;
c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o l'aspettativa per infermita' e per motivi privati».

Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2 della L. 6
marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122, e' il seguente:
«Art. 4 (Forze di polizia ad ordinamento militare). -
1. Per il personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento militare, le materie oggetto di concertazione
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), riguardano:
a) il trattamento economico fondamentale e
accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme
pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26,
comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di lavoro
settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita';
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) il trattamento economico di missione, di
trasferimento e di lavoro straordinario;
h) i criteri di massima per l'aggiornamento
professionale ai fini dei servizi di polizia;
i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica
della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli
spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione
sociale e di benessere del personale, ivi compresi
l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo,
nonche' per la gestione degli enti di assistenza del
personale;
l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Per le materie oggetto di informazione e per le
forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui
al codice dell'ordinamento militare.
3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le
procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera B), individuano e disciplinano le modalita'
attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER,
l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle
materie oggetto di concertazione.».
«Art. 5 (Forze armate). - 1. Per il personale
appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di
concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, riguardano:
a) il trattamento economico fondamentale e
accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme
pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26,
comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di lavoro
settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita';
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) il trattamento economico di missione, di
trasferimento e di lavoro straordinario;
h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica
della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli
spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione
sociale e di benessere del personale, ivi compresi
l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo,
nonche' per la gestione degli enti di assistenza del
personale;
i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Per le materie oggetto di informazione e per le
forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui
al codice dell'ordinamento militare.
3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le
procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2,
individuano e disciplinano le modalita' attraverso le quali
si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le
forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di
concertazione.».
- Per il testo del comma 2 dell'articolo 46 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2017, n.
143, come modificato dalla presente legge, si rimanda nelle
note all'articolo 11.
 
Art. 6
Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, le cui competenze sono definite dagli statuti nei limiti di cui all'articolo 5.
2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:
a) informazione e consultazione degli iscritti;
b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento.
3. Ferme restando le specifiche peculiarita' organizzative, le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.
 
Art. 7
Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo, e con le attivita' di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Le associazioni non possono ricevere eredita' o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
3. La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non e' revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata.
4. Le modalita' di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicita'.

Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 70 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del
testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni)
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 29 aprile 1950, n. 99, e' il seguente:
«Art. 70 (Limiti nel caso di concorso di cessione e
delegazione). - Nel caso di concorso di cessione e
delegazione, non puo' superarsi il limite della meta' dello
stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla
quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la
necessita' e dia il suo assenso.
Per i pensionati l'assenso e' dato dall'amministrazione
alla quale fa carico la pensione.».
 
Art. 8

Cariche direttive delle associazioni professionali
a carattere sindacale tra militari

1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive, rispettando il principio di parita' di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.
2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:
a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;
d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.
3. Non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ne' il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
4. La durata delle cariche di cui al comma 1 e' di quattro anni e non puo' essere frazionata. Non e' consentita la rielezione per piu' di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.
5. Nessun militare puo' essere posto in distacco sindacale per piu' di cinque volte.

Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle
disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a
norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre
2012, n. 190) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4
gennaio 2013, n. 3, e' il seguente:
«Art. 10 (Incandidabilita' alle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali). - 1. Non possono essere
candidati alle elezioni provinciali, comunali e
circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le
cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e
consigliere provinciale e comunale, presidente e componente
del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del
consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e
componente dei consigli e delle giunte delle unioni di
comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle
aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo
114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
presidente e componente degli organi delle comunita'
montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale
o per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,
o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione,
nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o
per il delitto di favoreggiamento personale o reale
commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per
i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,
diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,
316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma,
320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma,
334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati nella lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha
applicato, con provvedimento definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una
delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. - 4. Omissis.».
- Il testo degli articoli 25, 32 e 40 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010 e' il seguente:
«Art. 25 (Configurazione della carica di Capo di stato
maggiore della difesa). - 1. Il Capo di stato maggiore
della difesa e' scelto tra gli ufficiali di grado non
inferiore a quello di generale di corpo d'armata
dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della
Marina militare e di generale di squadra aerea
dell'Aeronautica militare, in servizio permanente ovvero
richiamati ai sensi dell'articolo 1094, comma 4, ed e'
nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa.
2. Il Capo di stato maggiore della difesa:
a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di
cui e' l'alto consigliere tecnico-militare e al quale
risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute;
b) e' gerarchicamente sovraordinato:
1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata;
2) al Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti
alla stessa Arma;
3) al Segretario generale della difesa per le
attribuzioni tecnico-operative a quest'ultimo affidate;
c) svolge i compiti previsti dal codice, dal
regolamento e dalla legge.
3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di
assenza, impedimento, o vacanza della carica e' sostituito
dal piu' anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di
Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione
della suddetta anzianita', di eventuali periodi espletati
nella funzione vicaria.»
«Art. 32 (Configurazione delle cariche di Capo di stato
maggiore di Forza armata e del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri). - 1. I Capi di stato maggiore
dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare sono ufficiali della rispettiva
Forza armata che all'atto della nomina rivestono grado di
generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra, generale
di squadra aerea in servizio permanente; il Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri all'atto della nomina
riveste il grado di generale di corpo d'armata in servizio
permanente. I citati vertici militari:
a) sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il
Capo di stato maggiore della difesa;
b) dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa;
il Comandante generale, limitatamente ai compiti militari
dell'Arma dei carabinieri;
c) nell'ambito della rispettiva Forza armata hanno
rango gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli
ufficiali generali e ammiragli.
2. I Capi di stato maggiore e il Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, in caso di assenza, impedimento
o vacanza della carica, sono sostituiti dall'ufficiale
generale o ammiraglio designato alla funzione vicaria.».
«Art. 40 (Configurazione della carica di Segretario
generale della difesa). - 1. Il Segretario generale della
difesa:
a) e' ufficiale dell'Esercito italiano, della Marina
militare o dell'Aeronautica militare con il grado di
generale di corpo d'armata o corrispondente in servizio
permanente ovvero dirigente di prima fascia
dell'amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa;
b) e' nominato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;
c) dipende direttamente dal Ministro della difesa per
le attribuzioni amministrative, e dal Capo di stato
maggiore della difesa per le attribuzioni
tecnico-operative, ai quali risponde dell'attuazione delle
direttive e delle disposizioni ricevute.
2. Il Segretario generale della difesa, in caso di
assenza, impedimento o vacanza della carica, e' sostituito
dal Vice segretario generale che espleta anche le funzioni
di vice direttore nazionale degli armamenti.».
 
Art. 9
Svolgimento dell'attivita' di carattere sindacale e delega al Governo
per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del
personale impiegato in luogo di operazioni

1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono l'attivita' sindacale fuori dal servizio.
2. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 puo' essere concesso senza oneri per l'amministrazione nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilita' e secondo le modalita' determinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 16, comma 3, informate le associazioni, l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonche' permessi e aspettative sindacali non retribuiti assegnati sulla base dell'effettiva rappresentativita' del personale, calcolata ai sensi dell'articolo 13, e con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 4.
4. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti:
a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonche' il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;
b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.
5. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e' effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4.
6. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, la quale, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.
7. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonche' al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonche' il loro utilizzo in forma frazionata.
9. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite non possono durare piu' di tre anni. Nessun militare puo' essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita piu' di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.
10. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorita' deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalita' del servizio.
11. E' vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.
12. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorita' individuata ai sensi del comma 10 da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha chiesto e utilizzato il permesso.
13. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.
14. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo e' corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attivita' di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attivita' operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unita' navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalita', sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
16. Il decreto legislativo di cui al comma 15 e' adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 15 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo puo' comunque essere adottato.
17. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 15, il Governo puo' adottare, nel rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di cui ai commi 15 e 16, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
18. Dall'attuazione della delega di cui al comma 15 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 10

Diritto di assemblea

1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dal servizio, possono tenere riunioni:
a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalita' d'uso;
b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.
2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante il servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unita' o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.
3. Le modalita' di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.
4. Le eventuali controversie sono regolate ai sensi dell'articolo 17.
5. I comandanti o i responsabili di unita' garantiscono il rispetto della presente legge, favorendo l'esercizio delle attivita' delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
 
Art. 11

Procedure di contrattazione

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge.
2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.
3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:
a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;
b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.
4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:
a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) per le Forze di polizia a ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto
legislativo n. 95 del 2017, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli
istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e
delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' istituita
un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in
materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori,
di cui al comma 2, nel rispetto del principio di
sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti
delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando
la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le
disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195.
2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il
personale dirigente civile e militare sono:
a) il trattamento accessorio;
b) le misure per incentivare l'efficienza del
servizio;
c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o
le licenze;
d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o
l'aspettativa per infermita' e per motivi privati;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e
l'aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di
assistenza del personale.
3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2
e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta
dal Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, che la presiede, e dai Ministri
dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia
penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione in
conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico
impiego in materia di accertamento della rappresentativita'
sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo
personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e
del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di
una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per
motivi sindacali; le modalita' di espressione del dato
elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro
attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di
parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito,
con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa
della cui entrata in vigore il predetto decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo.
L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della
Repubblica.
4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno,
della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il
Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalita' attuative di quanto previsto dal
commi 2 e 3, attraverso l'applicazione, in quanto
compatibili, delle procedure perviste dal decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della
negoziazione decentrata e delle modalita' di accertamento
della rappresentativita' sindacale.
5. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti
della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione
del trattamento accessorio del personale dirigente delle
Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448. In relazione a quanto previsto in attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023
non si applicano le disposizioni di cui al precedente
periodo.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e
della pubblica amministrazione, della difesa e
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell'interno e della giustizia, possono essere estese al
personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e a quello delle forze armate, anche attraverso
eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarita'
funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di
quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la
sostanziale perequazione dei trattamenti economici
accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze
armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad
ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate
alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e
delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto
previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma
1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per
gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni
di cui al precedente periodo.
7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo
decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al
comma 1 e del decreto di cui al comma 6, al personale
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a
quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e
delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti.».
- Per il testo degli articoli 4 e 5 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, si veda nelle note
all'articolo 5.
- Il testo degli articoli 6, 7 e 8 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995 e' il seguente:
«Art. 6 (Materie riservate alla legge). - 1. Per il
personale di cui all'art. 1, restano comunque riservate
alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o
amministrativo adottato in base alla legge, secondo
l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie
indicate dall'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n.
216.».
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la
funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di
scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso
termine, le organizzazioni sindacali del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare
proposte e richieste relative alle materie oggetto delle
procedure stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel
termine predetto, anche separatamente per sezioni
Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative
proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica,
al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di
finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello
stato maggiore della Difesa o del Comando generale
corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad
ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in
qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte
pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di
cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti
dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo.
5. I Lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i
delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle
rispettive sezioni COCER e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in
riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore
della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni
Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed
osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e
sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto
d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla
contrattazione decentrata, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la
possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono
prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali
firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei
rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i
predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di
polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui
contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si
prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai
termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e
conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei
decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
al presente decreto non vengano definiti entro
centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.».
«Art. 8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti). -
1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita'
nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, le
amministrazioni ed i Comandi generali interessati
provvedono a reciproci scambi di informazione, anche
attraverso apposite riunioni.
2. Le procedure di contrattazione e di concertazione di
cui all'articolo 2 disciplinano le modalita' di
raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano
nell'ambito delle rispettive amministrazioni in sede di
applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del
Presidente della Repubblica di cui al medesimo articolo 2.
Ai predetti fini in sede di contrattazione, per le Forze di
polizia ad ordinamento civile, presso le singole
amministrazioni vengono costituite commissioni aventi
natura arbitrale.
3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni
contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'articolo 2 insorgano contrasti interpretativi di
rilevanza generale per tutto il personale interessato, i
soggetti di cui al predetto articolo 2, ossia le
amministrazioni, le organizzazioni sindacali e le sezioni
COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o
dello stato maggiore della Difesa, possono ricorrere al
Ministro per la funzione pubblica, formulando apposita e
puntuale richiesta motivata per l'esame della questione
interpretativa controversa. Il Ministro per la funzione
pubblica entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo
aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai
commi 1 e 2, puo' fare ricorso alle delegazioni trattanti
l'accordo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
A), ovvero alle delegazioni che partecipano alle
concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), e
comma 2. L'esame della questione interpretativa controversa
di interesse generale deve espletarsi nel termine di trenta
giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento
espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la
funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 27, primo comma,
n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23
agosto 1988, n. 400, provvede ad emanare conseguenti
direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le
amministrazioni interessate.».
 
Art. 12

Obblighi informativi

1. Le amministrazioni militari del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie indicate nell'articolo 5, comma 2. A tal fine, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, sono disciplinate le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13.
 
Art. 13

Rappresentativita'

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attivita' e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovra' avere una rappresentativita' non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentativita' delle associazioni medesime.
2. Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di rappresentativita' del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa e' rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima del 4 per cento.
3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.
4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non puo' aderire alle associazioni sindacali.
5. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 sono ridotte:
a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.
6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
 
Art. 14

Tutela e diritti

1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13:
a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilita' e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;
b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilita' ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessita' di assolvere i previsti obblighi di comando e le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina, di imbarco, necessari per l'avanzamento, e salvi i casi straordinari di necessita' e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;
c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unita' di appartenenza;
d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;
e) possono inviare comnicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonche' visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalita', almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.
 
Art. 15

Informazione e pubblicita'

1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attivita' sindacale sono resi pubblici secondo le modalita' previste dai rispettivi statuti.
2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e' data facolta' di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.
3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari e' inserita la materia « elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare ».
 
Art. 16

Delega al Governo per il coordinamento normativo
e regolamenti di attuazione

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;
c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente legge;
d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttivita';
e) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale di cui al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' adottato il regolamento di attuazione della presente legge.
4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, e' determinato, nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentativita' calcolata ai sensi dell'articolo 13.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
6. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 16:
- Per il decreto legislativo n. 195 del 1995, si veda
nelle note all'articolo 5.
- Per il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo
n. 95 del 2017, si veda nelle note all'articolo 11.
- Per il decreto legislativo n. 66 del 2010, si veda
nelle note all'articolo 1.
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri)
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. Omissis.».
 
Art. 17

Giurisdizione

1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
2. I giudizi nella materia di cui al comma 1 sono soggetti al rito abbreviato previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
3. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-septies) e' aggiunta la seguente:
«m-octies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta».
4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente e' tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 8 puo' promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18.
5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, e' notificata, tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione di conciliazione competente, che cura l'invio di copia digitale della richiesta all'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve indicare:
a) la denominazione e la sede dell'associazione, nonche' il nome del legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;
b) il luogo dove e' sorta la controversia;
c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.
6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi alla commissione, per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non e' ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione.
7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, secondo periodo, 5 e 6 ha esito positivo, e' redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non e' raggiunto l'accordo, la medesima controversia puo' costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.
8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e' attribuita legittimazione attiva quando sussiste interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 119, di cui
all'allegato 1 (Codice del processo amministrativo), del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo) pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2010, n. 156, come
modificato dalla presente legge:
«Allegato 1 Codice del processo amministrativo
Omissis.
Art. 119 (Rito abbreviato comune a determinate
materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonche'
i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle
competizioni professionistiche delle societa' o
associazioni sportive professionistiche, o comunque
incidenti sulla partecipazione a competizioni
professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120
e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita'
amministrative indipendenti, con esclusione di quelli
relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni da parte degli enti locali;
c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei
poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di
governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
la loro formazione e il loro funzionamento;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale
italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali
provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22,
della legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure
e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in
materia di impianti di generazione di energia elettrica di
cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese
quelle concernenti la produzione di energia elettrica da
fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle
speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia;
m-bis) le controversie aventi per oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione
del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2
dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego;
m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita
dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106;
m-quater) le azioni individuali e collettive avverso
le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste
dall'articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato
decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo;
m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo
16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015;
m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello
straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155;
m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli
articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i
gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di
trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli
impianti e i servizi accessori connessi o funzionali
all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti
necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli
idrocarburi, nonche' rispetto agli atti riferiti a tali
infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale
strategica, alla verifica di assoggettabilita' e alla
valutazione di impatto ambientale e a tutti i
provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati
dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, nonche' agli atti che definiscono l'intesa
Stato-regione;
m-octies) provvedimenti che si assumono lesivi di
diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione
professionale a carattere sindacale tra militari che lo
rappresenta.
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati
salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la
notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso
incidentale e dei motivi aggiunti, nonche' quelli di cui
all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente
disciplinati nel presente articolo.
3. Salva l'applicazione dell'articolo 60, il tribunale
amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla
domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello
stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la
sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione del merito alla prima udienza
successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' il
deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle
eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto
dell'istanza cautelare da parte del tribunale
amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e'
trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la
fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il
termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento
dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale
amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti.
4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si
applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in
quanto non derogate dal presente articolo.
5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza
discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione
anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il
dispositivo e' pubblicato mediante deposito in segreteria,
non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La
dichiarazione della parte e' attestata nel verbale
d'udienza.
6. La parte puo' chiedere al Consiglio di Stato la
sospensione dell'esecutivita' del dispositivo, proponendo
appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione,
con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni
dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi
dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di
sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non preclude
la possibilita' di chiedere la sospensione
dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione dei
motivi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di
terzo.».
- Si riporta il testo dell'Allegato 2 (Norme di
attuazione) del citato decreto legislativo n. 104 del 2010:
Art. 1 (Registro generale dei ricorsi). - 1. Presso
ciascun ufficio giudiziario e' tenuto il registro di
presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale
sono annotate tutte le informazioni occorrenti per
accertare esattamente la presentazione del ricorso, del
ricorso incidentale, della domanda riconvenzionale, dei
motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti e
documenti prodotti, nonche' le notificazioni effettuate,
l'esecuzione del pagamento del contributo unificato,
l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i
provvedimenti adottati, la notizia delle impugnazioni
proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo
esito. La proposizione dell'impugnazione e' registrata
quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, dell'allegato 2, ovvero ai sensi
dell'articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile,
o ai sensi dell'articolo 123 delle disposizioni di
attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del
giudice a cui l'impugnazione e' proposta trasmette senza
ritardo copia del provvedimento giurisdizionale che
definisce il giudizio di impugnazione.
2. I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo
l'ordine di presentazione.
3. Il registro e' vistato e firmato in ciascun foglio
dal segretariato, con l'indicazione in fine del numero dei
fogli di cui il registro si compone.
4. Il registro e' chiuso ogni giorno con l'apposizione
della firma di un addetto al segretariato generale.
Art. 2 (Ruoli e registri particolari, collazione dei
provvedimenti e forme di comunicazione). - 1. Le segreterie
degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti
registri:
a) il registro delle istanze di fissazione di
udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario
generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di
cui il registro si compone;
b) il registro delle istanze di prelievo;
c) il registro per i processi verbali di udienza;
d) il registro dei decreti e delle ordinanze del
presidente;
e) il registro delle ordinanze cautelari;
f) il registro delle sentenze e degli altri
provvedimenti collegiali;
g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio
del patrocinio a spese dello Stato;
g-bis) il registro dei provvedimenti dell'Adunanza
plenaria.
2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle
lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi
registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta.
3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma
1 sono annotati gli estremi della comunicazione dei
provvedimenti.
4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo
le disposizioni del presidente.
6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti
ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del codice, o,
altrimenti, nelle forme di cui all'articolo 45 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile.
Art. 3 (Registrazioni in forma automatizzata). - 1. Le
registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono eseguite in
forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, n.
52, e dalla ulteriore normativa applicabile.
2. Il segretario, ove richiesto, rilascia
all'interessato dichiarazione delle registrazioni
effettuate.
Art. 4 (Orario). - 1. Le segreterie sono aperte al
pubblico nelle ore stabilite dal presidente del tribunale
amministrativo regionale, della sezione staccata, del
Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana.
2. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di
atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione
di una domanda in camera di consiglio, il deposito deve
avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.
3. Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati
in ore le segreterie danno atto dell'ora di deposito degli
atti e dei provvedimenti giurisdizionali e adeguano gli
orari di apertura degli uffici.
4. E' assicurata la possibilita' di depositare con
modalita' telematica gli atti in scadenza fino alle ore
24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito e'
tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza e'
generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il
deposito risulti, anche successivamente, andato a buon
fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione
delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e
dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00
dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il
giorno successivo.
Art. 5 (Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e
d'ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti e
ricostituzione di atti). - 1. Ciascuna parte, all'atto
della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio
fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i
documenti di cui intende avvalersi nonche' il relativo
indice.
3. Allorche' riceve il deposito dell'atto introduttivo
del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in
formato digitale, corredato di indice cronologico degli
atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per
estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei
suoi ausiliari e della segreteria.
3-bis. Nei casi in cui e' previsto il deposito di atti
e documenti in forma cartacea, il segretario forma un
fascicolo cartaceo recante i dati identificativi del
procedimento; nel fascicolo cartaceo, che si considera
parte integrante del fascicolo d'ufficio, sono inseriti
l'indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il
deposito in forma cartacea e i documenti depositati.
L'aggiornamento dell'indice e' curato dal segretario ai
sensi del comma 4.
4. Il segretario, dopo aver controllato la regolarita'
anche fiscale degli atti e dei documenti depositati da
ciascuna parte, data e sottoscrive l'indice del fascicolo
ogni qualvolta viene inserito in esso un atto o un
documento.
5. In caso di smarrimento, furto o distruzione del
fascicolo d'ufficio o di singoli atti il presidente del
tribunale o della sezione, ovvero, se la questione sorge in
udienza, il collegio, ne da' comunicazione al segretario e
alle parti al fine, rispettivamente, di ricerca o deposito
di copia autentica, che tiene luogo dell'originale. Qualora
non si rinvenga copia autentica il presidente, con decreto,
fissa una camera di consiglio, di cui e' dato avviso alle
parti, per la ricostruzione degli atti o del fascicolo. Il
collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell'atto
mancante e stabilisce se, e in quale tenore, esso debba
essere ricostituito; se non e' possibile accertare il
contenuto dell'atto il collegio ne ordina la rinnovazione,
se necessario e possibile, prescrivendone il modo.
Art. 6 (Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e
del fascicolo d'ufficio). - 1. I documenti e gli atti
prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non
possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio
sia definito con sentenza passata in giudicato.
2. In caso di appello, il segretario del giudice di
appello richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al
segretario del giudice di primo grado.
3. Se e' appellata una sentenza non definitiva, ovvero
un'ordinanza cautelare, non si applica il comma 2. Tuttavia
il giudice di appello, puo', se lo ritiene necessario,
chiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero
ordinare alla parte interessata di produrre copia di
determinati atti.
4. Il presidente della sezione puo' autorizzare la
sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in
originale con copia conforme degli stessi, predisposta a
cura della segreteria su istanza motivata della parte
interessata.
Art. 7 (Rilascio di copie). - 1. Il segretario rilascia
copia delle decisioni e di ogni altro provvedimento del
giudice a richiesta degli interessati e a loro spese.
Art. 8 (Ordine di fissazione dei ricorsi). - 1. La
fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei
ricorsi e' effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle
istanze di fissazione d'udienza nell'apposito registro,
salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice.
2. Il presidente puo' derogare al criterio cronologico
per ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di
prelievo, o per esigenze di funzionalita' dell'ufficio,
ovvero per connessione di materia, nonche' in ogni caso in
cui il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o
l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di primo grado.
Art. 9 (Calendario delle udienze e formazione dei
collegi). - 1. I presidenti delle sezioni giurisdizionali
del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i
presidenti dei tribunali amministrativi regionali ovvero,
nel caso in cui il tribunale e' suddiviso in sezioni, i
presidenti delle sezioni staccate e interne, all'inizio di
ogni anno, stabiliscono il calendario delle udienze, con
l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi e,
all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi
giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa.
Art. 10 (Toghe e divise). - 1. I magistrati
amministrativi, il personale di segreteria e il personale
ausiliario indossano nelle pubbliche udienze la toga o la
divisa stabilita dal Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa.
2. Gli avvocati vestono nelle pubbliche udienze la
toga.
Art. 11 (Direzione dell'udienza). - 1. L'udienza e'
diretta dal presidente del collegio.
2. Il segretario redige il verbale dell'udienza.
Art. 12 (Polizia dell'udienza). - 1. Chi assiste
all'udienza deve stare in silenzio, non puo' fare segni di
approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo.
2,. Il presidente del collegio, ove lo ritenga
necessario per il regolare svolgimento dell'udienza, puo'
chiedere l'intervento della forza pubblica.
3. Per le riprese audiovisive delle trattazioni dei
ricorsi in pubblica udienza si applica l'articolo 147 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale.
Art. 13 (Processo telematico). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento
della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in
materia di trasformazione digitale, il Consiglio nazionale
forense, il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa e le associazioni specialistiche
maggiormente rappresentative, che si esprimono nel termine
perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema
di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione
e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo
amministrativo telematico, anche relativamente ai
procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi
incluso il procedimento per ricorso straordinario, nonche'
lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e
adunanze. Il decreto si applica a partire dalla data nello
stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
1-bis. In attuazione del criterio di graduale
introduzione del processo telematico e fino alla data del
30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle
nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi
regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato. L'individuazione delle concrete modalita' attuative
della sperimentazione e' demandata agli organi della
giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto
nel predetto decreto.
1-ter. Salvi i casi in cui e' diversamente disposto,
tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di
attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o
secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con
modalita' telematiche, secondo quanto disciplinato nel
decreto di cui al comma 1.
1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei
ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione
possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti,
mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai
domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati.
Le comunicazioni di segreteria possono essere fatte alla
PEC del domiciliatario.
Art. 13-bis (Misure transitorie per l'uniforme
applicazione del processo amministrativo telematico). - 1.
Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017,
il collegio di primo grado cui e' assegnato il ricorso, se
rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame e
vertente sull'interpretazione e sull'applicazione delle
norme in tema di processo amministrativo telematico ha gia'
dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali
rispetto a decisioni di altri tribunali amministrativi
regionali o del Consiglio di Stato, tali da incidere in
modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, con
ordinanza emanata su richiesta di parte o d'ufficio e
pubblicata in udienza, puo' sottoporre al presidente del
Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso
all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando
la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva
al sessantesimo giorno dall'udienza in cui e' pubblicata
l'ordinanza. Il presidente del Consiglio di Stato comunica
l'accoglimento della richiesta entro trenta giorni dal
ricevimento, e in tal caso nell'udienza davanti al
tribunale il processo e' sospeso fino all'esito della
decisione dell'adunanza plenaria. La mancata risposta del
presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta equivale a rigetto. L'adunanza
plenaria e' convocata per una data non successiva a tre
mesi dalla richiesta e decide la sola questione di diritto
relativa al processo amministrativo telematico.
Art. 13-ter (Criteri per la sinteticita' e la chiarezza
degli atti di parte). - 1. Al fine di consentire lo spedito
svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di
sinteticita' e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2,
del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti
difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali
stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di
Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il
Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello
Stato, nonche' le associazioni di categoria degli avvocati
amministrativisti.
2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso
e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo
della controversia, della sua natura tecnica e del valore
dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle
parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e
le altre indicazioni formali dell'atto.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i
casi per i quali, per specifiche ragioni, puo' essere
consentito superare i relativi limiti.
4. Il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, anche mediante audizione degli organi e
delle associazioni di cui al comma 1, effettua un
monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e lo
stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e di
formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto e'
soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con
il medesimo procedimento di cui al comma 1.
5. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte le questioni
trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti.
L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine
successive al limite massimo non e' motivo di impugnazione.
Art. 13-quater (Trattazione da remoto). - 1. Fermo
quanto previsto dall' articolo 87, comma 4-bis, del codice,
in tutti i casi di trattazione di cause da remoto la
segreteria comunica, almeno tre giorni prima della
trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di
collegamento. Si da' atto nel verbale dell'udienza delle
modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti
partecipanti e della libera volonta' delle parti, anche ai
fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.
I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza
o della camera di consiglio si considerano,
rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede
dell'ufficio giudiziario presso il quale e' stato iscritto
il ricorso trattato. Il luogo da cui si collegano i
magistrati, gli avvocati, le parti che si difendano
personalmente e il personale addetto e' considerato aula di
udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla
partecipazione alla discussione da remoto, il difensore
puo' chiedere il passaggio della causa in decisione fino
alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello
dell'udienza stessa; il difensore che deposita tale
richiesta e' considerato presente a ogni effetto. Ai
magistrati che partecipano alla trattazione di cause da
remoto non spetta alcun trattamento di missione ne' alcun
rimborso di spese.
Art. 14 (Commissione per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato). - 1. Presso il Consiglio di Stato, il
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana e ogni tribunale amministrativo regionale e
relative sezioni staccate e' istituita una commissione per
l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese
dello Stato, composta da due magistrati amministrativi,
designati dal presidente, il piu' anziano dei quali assume
le funzioni di presidente della commissione, e da un
avvocato, designato dal presidente dell'Ordine degli
avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun
componente sono designati uno o piu' membri supplenti.
Esercita le funzioni di segretario un impiegato di
segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai
componenti non spetta nessun compenso ne' rimborso spese. I
verbali e i provvedimenti della commissione sono
sottoscritti con firma digitale del presidente e del
segretario. Le sedute della commissione si tengono con
strumenti di collegamento da remoto. Si da' atto nel
verbale della seduta delle modalita' con cui si accerta
l'identita' dei soggetti partecipanti e della loro libera
volonta', anche ai fini della disciplina sulla protezione
dei dati personali.
Art. 15 (Devoluzione del gettito delle sanzioni
pecuniarie). - 1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie
previste dal codice e' versato al bilancio dello Stato, per
essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per le spese di cui
all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni.
Art. 16 (Misure straordinarie per la riduzione
dell'arretrato e per l'incentivazione della
produttivita'). - 1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente
del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate, nei
limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed
effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la
riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della
produttivita'.
1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1,
nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento
dell'arretrato inclusi nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) tali misure straordinarie nei confronti
del personale amministrativo non dirigenziale della
Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del
Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del
Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i
dipendenti che hanno concorso al raggiungimento
dell'obiettivo del PNRR, secondo parametri indicati,
all'inizio di ogni anno, dal Segretario generale della
Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente
comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse
ancora disponibili nel bilancio della Giustizia
amministrativa, tenuto conto di quanto previsto al comma
1.».
- Il testo dell'articolo 13, comma 6-bis, lettera e),
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia) pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15
giugno 2002, n. 139, e' il seguente:
«Art. 13 (Importi). - 1. - 6. Omissis.
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a)- d) omissis;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente,
il contributo dovuto e' di euro 650.
6-bis.1. - 6-quinquies. Omissis.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2005, n. 112.
 
Art. 18

Procedure di conciliazione

1. E' istituita presso il Ministero della difesa la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza e' istituita analoga commissione centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Sono altresi' istituite, presso unita' organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo locale.
3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalita' di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche;
b) sono composte da appartenenti alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attivita' per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono componenti.
4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente e' tenuta a versare, con le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 3, un contributo pari a euro 155 per le procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui al comma 1 e pari a euro 105 per le procedure dinnanzi alle commissioni periferiche di cui al comma 2.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Note all'art. 18:
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
n. 400 del 1988, si veda nelle note all'articolo 16.
 
Art. 19

Abrogazioni e norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato e' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attivita' di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.
3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gia' conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo degli articoli da 1476 a 1482 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
«Art. 1476 (Organo centrale, organo intermedio, organo
di base). - 1. Sono istituiti organi di rappresentanza di
militari con le competenze indicate dagli articoli del
presente capo.
2. Gli organi della rappresentanza militare si
distinguono:
a) in un organo centrale, a carattere nazionale e
interforze, articolato in relazione alle esigenze, in
commissioni interforze di categoria - A) ufficiali, B)
marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D)
graduati/militari di truppa, fermo restando il numero
complessivo dei rappresentanti - e in sezioni di Forza
armata o di Corpo armato - Esercito italiano, Marina
militare, Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di
finanza;
b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;
c) in un organo di base presso le unita' a livello
minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza
armata o Corpo armato.
3. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti
da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti
categorie: A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C)
sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa,
fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti.
L'organo di base e' costituito dai rappresentanti delle
suddette categorie presenti al livello considerato.
Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna Forza
armata o Corpo e' proporzionale alla rispettiva consistenza
numerica.
Art. 1477 (Procedura di elezione). - 1. Per la elezione
dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede
con voto diretto, nominativo e segreto.
2. All'elezione dei rappresentanti negli organi
intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi
di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto,
nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base
esprime non piu' di due terzi dei voti rispetto al numero
dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i
rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati
all'organo centrale.
3. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica
quattro anni e sono rieleggibili due sole volte.
4. Gli eletti, militari di carriera o di leva, che
cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il
periodo residuo, dai militari che nelle votazioni
effettuate, di primo o secondo grado, seguono
immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.
Art. 1478 (Riunioni, competenze, attivita'). - 1.
Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si
riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni
costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare
richieste, nell'ambito delle competenze attribuite.
2. Tale sessione si aduna almeno una volta all'anno per
formulare un programma di lavoro e per verificarne
l'attuazione.
3. Le riunioni delle sezioni costituite all'interno
dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate
ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le
richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole
Forze armate o i Corpi armati. Le riunioni delle
commissioni costituite all'interno dell'organo centrale
della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri
e le proposte da formulare e le richieste da avanzare
riguardino le singole categorie.
4. Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza
riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di
richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme
legislative o regolamentari circa la condizione, il
trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica,
previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei
militari. Se i pareri, le proposte, le richieste riguardano
materie inerenti al servizio di leva devono essere sentiti
i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali
pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro
della difesa che li trasmette per conoscenza alle
Commissioni permanenti competenti per materia delle due
Camere, a richiesta delle medesime.
5. L'organo centrale della rappresentanza militare puo'
essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni
permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle
materie indicate nel comma 4 e secondo le procedure
previste dai regolamenti parlamentari.
6. Gli organi della rappresentanza militare, intermedi
e di base, concordano con i comandi e gli organi
dell'amministrazione militare, le forme e le modalita' per
trattare materie indicate nel presente articolo.
7. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono
comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento,
l'addestramento, le operazioni, il settore
logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e
l'impiego del personale.
8. Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione
di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative
ai seguenti campi di interesse:
a) conservazione dei posti di lavoro durante il
servizio militare, qualificazione professionale,
inserimento nell'attivita' lavorativa di coloro che cessano
dal servizio militare;
b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le
infermita' contratte in servizio e per causa di servizio;
c) integrazione del personale militare femminile;
d) attivita' assistenziali, culturali, ricreative e
di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
e) organizzazione delle sale convegno e delle mense;
f) condizioni igienico-sanitarie;
g) alloggi.
9. Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla
presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un
quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze
di servizio.
10. Per i provvedimenti da adottare in materia di
attivita' assistenziale, culturale, ricreativa, di
promozione sociale, anche a favore dei familiari,
l'amministrazione militare competente puo' avvalersi
dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di
base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni.
Art. 1479 (Divieto di condizionamento del mandato di
rappresentanza). - 1. Sono vietati gli atti diretti
comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato
dei componenti degli organi della rappresentanza.
Art. 1480 (Trasferimento del delegato). - 1. I
trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di
leva eletti negli organi di rappresentanza, se pregiudicano
l'esercizio del mandato, devono essere concordati con
l'organo di rappresentanza a cui il militare, del quale si
chiede il trasferimento, appartiene.
Art. 1481 (Contenuti del rapporto di impiego). - 1. In
materia di contenuti del rapporto di impiego del personale
militare si applicano le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
Art. 1482 (Disposizioni di esecuzione in materia di
rappresentanza militare). - 1. Le disposizioni del
regolamento concernenti l'organizzazione e il funzionamento
della rappresentanza militare nonche' il collegamento con i
rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e
dei pensionati delegati dalle rispettive associazioni, sono
adottate dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei
componenti.».
- Per il testo dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si veda nelle
note all'articolo 11.
 
Art. 20

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia