Gazzetta n. 110 del 12 maggio 2022 (vai al sommario) |
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LEGGE 28 aprile 2022, n. 46 |
Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo per il coordinamento normativo. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Art. 1
Diritto di associazione sindacale
1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente: «2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze». 2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, e' esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione. 3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. 4. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari. 5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e' libera, volontaria e individuale. 6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1475 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, n. 106, come sostituito dalla presente legge: «Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero). - 1. Omissis. 2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze.». - Il testo dell'art. 39 della Costituzione e' il seguente: «L'organizzazione sindacale e' libera. - Ai sindacati non puo' essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalita' giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.». - Il testo dell'art. 52 della Costituzione e' il seguente: «La difesa della Patria e' sacro dovere del cittadino. Il servizio militare e' obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ne' l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.». - Il testo dell'art. 627, comma 8, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e' il seguente: «Art. 627 (Categorie di militari e carriere). - 1. - 7. Omissis. 8. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari. 9. Omissis.». |
| Art. 2 Principi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralita', efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. 2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti principi: a) democraticita' dell'organizzazione sindacale ed elettivita' delle relative cariche, orientate al rafforzamento della partecipazione femminile; b) neutralita' ed estraneita' alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici; c) assenza di finalita' contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari; d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro; e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge. 3. L'attivita' sindacale e' volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare. Tale attivita' non puo' interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi. |
| Art. 3
Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone l'iscrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attivita' previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o piu' Forze armate e del Corpo della guardia di finanza l'accertamento e' svolto dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Non sono consentiti, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attivita' sindacali ne' la raccolta dei contributi sindacali. 2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne da' tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che puo' presentare, entro quindici giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale. Con le medesime modalita' il Ministero competente accerta, almeno ogni tre anni, la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge. 3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformita' ai requisiti previsti. 4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne da' tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che puo' presentare, entro quindici giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione. 5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali e non puo' esercitare alcuna delle attivita' previste. Conseguentemente perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7. 6. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nella materia di cui al comma 5. |
| Art. 4
Limitazioni
1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e' fatto divieto di: a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare; b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare; c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi; d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o piu' categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti; e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o piu' categorie di personale, specialita', Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza; f) assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche; g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese; h) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unita' o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; i) aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni. |
| Art. 5
Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. 2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti: a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche' all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 del presente articolo; b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti; c) all'inserimento nell'attivita' lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermita' contratte in servizio e per causa di servizio; e) alle pari opportunita'; f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro; g) agli spazi e alle attivita' culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari. 3. E' comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonche' all'impiego del personale in servizio. 4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono: a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune; b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti; c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. 5. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «civile e militare»; b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o le licenze»; c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o l'aspettativa per infermita' e per motivi privati».
Note all'art. 5: - Il testo degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate) pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122, e' il seguente: «Art. 4 (Forze di polizia ad ordinamento militare). - 1. Per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), riguardano: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio; b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; d) le licenze; e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita'; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario; h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia; i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale; l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui al codice dell'ordinamento militare. 3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), individuano e disciplinano le modalita' attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.». «Art. 5 (Forze armate). - 1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, riguardano: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio; b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; d) le licenze; e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita'; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario; h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale; i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui al codice dell'ordinamento militare. 3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, individuano e disciplinano le modalita' attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.». - Per il testo del comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2017, n. 143, come modificato dalla presente legge, si rimanda nelle note all'articolo 11. |
| Art. 6 Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, le cui competenze sono definite dagli statuti nei limiti di cui all'articolo 5. 2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie: a) informazione e consultazione degli iscritti; b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro; c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento. 3. Ferme restando le specifiche peculiarita' organizzative, le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale. |
| Art. 7 Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari 1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo, e con le attivita' di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Le associazioni non possono ricevere eredita' o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari. 2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 3. La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non e' revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata. 4. Le modalita' di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicita'.
Note all'art. 7: - Il testo dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1950, n. 99, e' il seguente: «Art. 70 (Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione). - Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non puo' superarsi il limite della meta' dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessita' e dia il suo assenso. Per i pensionati l'assenso e' dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione.». |
| Art. 8
Cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive, rispettando il principio di parita' di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa. 2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1: a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato; d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo. 3. Non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ne' il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. 4. La durata delle cariche di cui al comma 1 e' di quattro anni e non puo' essere frazionata. Non e' consentita la rielezione per piu' di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato. 5. Nessun militare puo' essere posto in distacco sindacale per piu' di cinque volte.
Note all'art. 8: - Il testo dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013, n. 3, e' il seguente: «Art. 10 (Incandidabilita' alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali). - 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunita' montane: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. - 4. Omissis.». - Il testo degli articoli 25, 32 e 40 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e' il seguente: «Art. 25 (Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa). - 1. Il Capo di stato maggiore della difesa e' scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare, in servizio permanente ovvero richiamati ai sensi dell'articolo 1094, comma 4, ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa. 2. Il Capo di stato maggiore della difesa: a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui e' l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute; b) e' gerarchicamente sovraordinato: 1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata; 2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma; 3) al Segretario generale della difesa per le attribuzioni tecnico-operative a quest'ultimo affidate; c) svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge. 3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento, o vacanza della carica e' sostituito dal piu' anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione della suddetta anzianita', di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.» «Art. 32 (Configurazione delle cariche di Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri). - 1. I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all'atto della nomina rivestono grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente; il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri all'atto della nomina riveste il grado di generale di corpo d'armata in servizio permanente. I citati vertici militari: a) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa; b) dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa; il Comandante generale, limitatamente ai compiti militari dell'Arma dei carabinieri; c) nell'ambito della rispettiva Forza armata hanno rango gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali generali e ammiragli. 2. I Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, sono sostituiti dall'ufficiale generale o ammiraglio designato alla funzione vicaria.». «Art. 40 (Configurazione della carica di Segretario generale della difesa). - 1. Il Segretario generale della difesa: a) e' ufficiale dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente in servizio permanente ovvero dirigente di prima fascia dell'amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa; b) e' nominato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa; c) dipende direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative, ai quali risponde dell'attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute. 2. Il Segretario generale della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, e' sostituito dal Vice segretario generale che espleta anche le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti.». |
| Art. 9 Svolgimento dell'attivita' di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni
1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono l'attivita' sindacale fuori dal servizio. 2. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 puo' essere concesso senza oneri per l'amministrazione nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilita' e secondo le modalita' determinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 16, comma 3, informate le associazioni, l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse. 3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonche' permessi e aspettative sindacali non retribuiti assegnati sulla base dell'effettiva rappresentativita' del personale, calcolata ai sensi dell'articolo 13, e con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 4. 4. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti: a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonche' il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative; b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali. 5. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e' effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4. 6. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, la quale, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato. 7. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonche' al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno. 8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonche' il loro utilizzo in forma frazionata. 9. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite non possono durare piu' di tre anni. Nessun militare puo' essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita piu' di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo. 10. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorita' deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalita' del servizio. 11. E' vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari. 12. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorita' individuata ai sensi del comma 10 da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha chiesto e utilizzato il permesso. 13. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio. 14. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo e' corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. 15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attivita' di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attivita' operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unita' navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalita', sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari. 16. Il decreto legislativo di cui al comma 15 e' adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 15 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo puo' comunque essere adottato. 17. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 15, il Governo puo' adottare, nel rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di cui ai commi 15 e 16, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 18. Dall'attuazione della delega di cui al comma 15 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art. 10
Diritto di assemblea
1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dal servizio, possono tenere riunioni: a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalita' d'uso; b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. 2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante il servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unita' o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente. 3. Le modalita' di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio. 4. Le eventuali controversie sono regolate ai sensi dell'articolo 17. 5. I comandanti o i responsabili di unita' garantiscono il rispetto della presente legge, favorendo l'esercizio delle attivita' delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. |
| Art. 11
Procedure di contrattazione
1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge. 2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare. 3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni: a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare; b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. 4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie: a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; b) per le Forze di polizia a ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dalla presente legge: «Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente civile e militare sono: a) il trattamento accessorio; b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio; c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o le licenze; d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o l'aspettativa per infermita' e per motivi privati; e) i permessi brevi per esigenze personali; f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; g) il trattamento di missione e di trasferimento; h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale. 3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalita' di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della Repubblica. 4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' attuative di quanto previsto dal commi 2 e 3, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalita' di accertamento della rappresentativita' sindacale. 5. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarita' funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo. 7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.». - Per il testo degli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, si veda nelle note all'articolo 5. - Il testo degli articoli 6, 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 e' il seguente: «Art. 6 (Materie riservate alla legge). - 1. Per il personale di cui all'art. 1, restano comunque riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge, secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216.». «Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente. 1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate. 2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo' convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2. 3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. 5. I Lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali. 7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa. 9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza. 10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. 11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni. 12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi. 13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.». «Art. 8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti). - 1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita' nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione, anche attraverso apposite riunioni. 2. Le procedure di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 2 disciplinano le modalita' di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano nell'ambito delle rispettive amministrazioni in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui al medesimo articolo 2. Ai predetti fini in sede di contrattazione, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, presso le singole amministrazioni vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale. 3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, i soggetti di cui al predetto articolo 2, ossia le amministrazioni, le organizzazioni sindacali e le sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa, possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, formulando apposita e puntuale richiesta motivata per l'esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai commi 1 e 2, puo' fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), e comma 2. L'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate.». |
| Art. 12
Obblighi informativi
1. Le amministrazioni militari del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie indicate nell'articolo 5, comma 2. A tal fine, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, sono disciplinate le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13. |
| Art. 13
Rappresentativita'
1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attivita' e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovra' avere una rappresentativita' non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentativita' delle associazioni medesime. 2. Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di rappresentativita' del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa e' rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima del 4 per cento. 3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio. 4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non puo' aderire alle associazioni sindacali. 5. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 sono ridotte: a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni. 6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. |
| Art. 14
Tutela e diritti
1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13: a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilita' e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale; b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilita' ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessita' di assolvere i previsti obblighi di comando e le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina, di imbarco, necessari per l'avanzamento, e salvi i casi straordinari di necessita' e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza; c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unita' di appartenenza; d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge; e) possono inviare comnicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonche' visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalita', almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti. |
| Art. 15
Informazione e pubblicita'
1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attivita' sindacale sono resi pubblici secondo le modalita' previste dai rispettivi statuti. 2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e' data facolta' di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore. 3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari e' inserita la materia « elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare ». |
| Art. 16
Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare; b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge; c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente legge; d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttivita'; e) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale di cui al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. 3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' adottato il regolamento di attuazione della presente legge. 4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, e' determinato, nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentativita' calcolata ai sensi dell'articolo 13. 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 6. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 16: - Per il decreto legislativo n. 195 del 1995, si veda nelle note all'articolo 5. - Per il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, si veda nelle note all'articolo 11. - Per il decreto legislativo n. 66 del 2010, si veda nelle note all'articolo 1. - Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. Omissis. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. - 4-ter. Omissis.». |
| Art. 17
Giurisdizione
1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari. 2. I giudizi nella materia di cui al comma 1 sono soggetti al rito abbreviato previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 3. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-septies) e' aggiunta la seguente: «m-octies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta». 4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente e' tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 8 puo' promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18. 5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, e' notificata, tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione di conciliazione competente, che cura l'invio di copia digitale della richiesta all'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve indicare: a) la denominazione e la sede dell'associazione, nonche' il nome del legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi; b) il luogo dove e' sorta la controversia; c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa. 6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi alla commissione, per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non e' ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione. 7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, secondo periodo, 5 e 6 ha esito positivo, e' redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non e' raggiunto l'accordo, la medesima controversia puo' costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2. 8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e' attribuita legittimazione attiva quando sussiste interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 119, di cui all'allegato 1 (Codice del processo amministrativo), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2010, n. 156, come modificato dalla presente legge: «Allegato 1 Codice del processo amministrativo Omissis. Art. 119 (Rito abbreviato comune a determinate materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonche' i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa' o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorita' amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti; c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di societa', aziende e istituzioni da parte degli enti locali; c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri; e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento; f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprieta' industriale; g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive; h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali; i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124; l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti; m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia; m-bis) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego; m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall'articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo; m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonche' rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilita' e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' agli atti che definiscono l'intesa Stato-regione; m-octies) provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta. 2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonche' quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo. 3. Salva l'applicazione dell'articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. 4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo. 5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte e' attestata nel verbale d'udienza. 6. La parte puo' chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutivita' del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non preclude la possibilita' di chiedere la sospensione dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.». - Si riporta il testo dell'Allegato 2 (Norme di attuazione) del citato decreto legislativo n. 104 del 2010: Art. 1 (Registro generale dei ricorsi). - 1. Presso ciascun ufficio giudiziario e' tenuto il registro di presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono annotate tutte le informazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della domanda riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti e documenti prodotti, nonche' le notificazioni effettuate, l'esecuzione del pagamento del contributo unificato, l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati, la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito. La proposizione dell'impugnazione e' registrata quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'allegato 2, ovvero ai sensi dell'articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile, o ai sensi dell'articolo 123 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui l'impugnazione e' proposta trasmette senza ritardo copia del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione. 2. I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l'ordine di presentazione. 3. Il registro e' vistato e firmato in ciascun foglio dal segretariato, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone. 4. Il registro e' chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma di un addetto al segretariato generale. Art. 2 (Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione). - 1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti registri: a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone; b) il registro delle istanze di prelievo; c) il registro per i processi verbali di udienza; d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente; e) il registro delle ordinanze cautelari; f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali; g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato; g-bis) il registro dei provvedimenti dell'Adunanza plenaria. 2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta. 3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono annotati gli estremi della comunicazione dei provvedimenti. 4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le disposizioni del presidente. 6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di cui all'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Art. 3 (Registrazioni in forma automatizzata). - 1. Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, n. 52, e dalla ulteriore normativa applicabile. 2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all'interessato dichiarazione delle registrazioni effettuate. Art. 4 (Orario). - 1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite dal presidente del tribunale amministrativo regionale, della sezione staccata, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. 2. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito. 3. Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati in ore le segreterie danno atto dell'ora di deposito degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali e adeguano gli orari di apertura degli uffici. 4. E' assicurata la possibilita' di depositare con modalita' telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito e' tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza e' generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo. Art. 5 (Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti). - 1. Ciascuna parte, all'atto della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i documenti di cui intende avvalersi nonche' il relativo indice. 3. Allorche' riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria. 3-bis. Nei casi in cui e' previsto il deposito di atti e documenti in forma cartacea, il segretario forma un fascicolo cartaceo recante i dati identificativi del procedimento; nel fascicolo cartaceo, che si considera parte integrante del fascicolo d'ufficio, sono inseriti l'indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il deposito in forma cartacea e i documenti depositati. L'aggiornamento dell'indice e' curato dal segretario ai sensi del comma 4. 4. Il segretario, dopo aver controllato la regolarita' anche fiscale degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte, data e sottoscrive l'indice del fascicolo ogni qualvolta viene inserito in esso un atto o un documento. 5. In caso di smarrimento, furto o distruzione del fascicolo d'ufficio o di singoli atti il presidente del tribunale o della sezione, ovvero, se la questione sorge in udienza, il collegio, ne da' comunicazione al segretario e alle parti al fine, rispettivamente, di ricerca o deposito di copia autentica, che tiene luogo dell'originale. Qualora non si rinvenga copia autentica il presidente, con decreto, fissa una camera di consiglio, di cui e' dato avviso alle parti, per la ricostruzione degli atti o del fascicolo. Il collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce se, e in quale tenore, esso debba essere ricostituito; se non e' possibile accertare il contenuto dell'atto il collegio ne ordina la rinnovazione, se necessario e possibile, prescrivendone il modo. Art. 6 (Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo d'ufficio). - 1. I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato. 2. In caso di appello, il segretario del giudice di appello richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al segretario del giudice di primo grado. 3. Se e' appellata una sentenza non definitiva, ovvero un'ordinanza cautelare, non si applica il comma 2. Tuttavia il giudice di appello, puo', se lo ritiene necessario, chiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti. 4. Il presidente della sezione puo' autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata della parte interessata. Art. 7 (Rilascio di copie). - 1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro provvedimento del giudice a richiesta degli interessati e a loro spese. Art. 8 (Ordine di fissazione dei ricorsi). - 1. La fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei ricorsi e' effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d'udienza nell'apposito registro, salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice. 2. Il presidente puo' derogare al criterio cronologico per ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di prelievo, o per esigenze di funzionalita' dell'ufficio, ovvero per connessione di materia, nonche' in ogni caso in cui il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di primo grado. Art. 9 (Calendario delle udienze e formazione dei collegi). - 1. I presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali ovvero, nel caso in cui il tribunale e' suddiviso in sezioni, i presidenti delle sezioni staccate e interne, all'inizio di ogni anno, stabiliscono il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Art. 10 (Toghe e divise). - 1. I magistrati amministrativi, il personale di segreteria e il personale ausiliario indossano nelle pubbliche udienze la toga o la divisa stabilita dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. 2. Gli avvocati vestono nelle pubbliche udienze la toga. Art. 11 (Direzione dell'udienza). - 1. L'udienza e' diretta dal presidente del collegio. 2. Il segretario redige il verbale dell'udienza. Art. 12 (Polizia dell'udienza). - 1. Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non puo' fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo. 2,. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario per il regolare svolgimento dell'udienza, puo' chiedere l'intervento della forza pubblica. 3. Per le riprese audiovisive delle trattazioni dei ricorsi in pubblica udienza si applica l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Art. 13 (Processo telematico). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario, nonche' lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalita' attuative della sperimentazione e' demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto. 1-ter. Salvi i casi in cui e' diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalita' telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1. 1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria possono essere fatte alla PEC del domiciliatario. Art. 13-bis (Misure transitorie per l'uniforme applicazione del processo amministrativo telematico). - 1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, il collegio di primo grado cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame e vertente sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico ha gia' dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di altri tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, con ordinanza emanata su richiesta di parte o d'ufficio e pubblicata in udienza, puo' sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui e' pubblicata l'ordinanza. Il presidente del Consiglio di Stato comunica l'accoglimento della richiesta entro trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell'udienza davanti al tribunale il processo e' sospeso fino all'esito della decisione dell'adunanza plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta equivale a rigetto. L'adunanza plenaria e' convocata per una data non successiva a tre mesi dalla richiesta e decide la sola questione di diritto relativa al processo amministrativo telematico. Art. 13-ter (Criteri per la sinteticita' e la chiarezza degli atti di parte). - 1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticita' e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonche' le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti. 2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. 3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, puo' essere consentito superare i relativi limiti. 4. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto e' soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1. 5. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non e' motivo di impugnazione. Art. 13-quater (Trattazione da remoto). - 1. Fermo quanto previsto dall' articolo 87, comma 4-bis, del codice, in tutti i casi di trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Si da' atto nel verbale dell'udienza delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e della libera volonta' delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell'ufficio giudiziario presso il quale e' stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si difendano personalmente e il personale addetto e' considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore puo' chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza stessa; il difensore che deposita tale richiesta e' considerato presente a ogni effetto. Ai magistrati che partecipano alla trattazione di cause da remoto non spetta alcun trattamento di missione ne' alcun rimborso di spese. Art. 14 (Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate e' istituita una commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente, il piu' anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o piu' membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un impiegato di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso ne' rimborso spese. I verbali e i provvedimenti della commissione sono sottoscritti con firma digitale del presidente e del segretario. Le sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento da remoto. Si da' atto nel verbale della seduta delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e della loro libera volonta', anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Art. 15 (Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie). - 1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Art. 16 (Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita'). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita'. 1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tali misure straordinarie nei confronti del personale amministrativo non dirigenziale della Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo del PNRR, secondo parametri indicati, all'inizio di ogni anno, dal Segretario generale della Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa, tenuto conto di quanto previsto al comma 1.». - Il testo dell'articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139, e' il seguente: «Art. 13 (Importi). - 1. - 6. Omissis. 6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: a)- d) omissis; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto e' di euro 650. 6-bis.1. - 6-quinquies. Omissis.». - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112. |
| Art. 18
Procedure di conciliazione
1. E' istituita presso il Ministero della difesa la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza e' istituita analoga commissione centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Sono altresi' istituite, presso unita' organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo locale. 3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalita' di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche; b) sono composte da appartenenti alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attivita' per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono componenti. 4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente e' tenuta a versare, con le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 3, un contributo pari a euro 155 per le procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui al comma 1 e pari a euro 105 per le procedure dinnanzi alle commissioni periferiche di cui al comma 2. 5. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Note all'art. 18: - Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si veda nelle note all'articolo 16. |
| Art. 19
Abrogazioni e norme transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato e' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attivita' di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione. 3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gia' conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo degli articoli da 1476 a 1482 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: «Art. 1476 (Organo centrale, organo intermedio, organo di base). - 1. Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dagli articoli del presente capo. 2. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono: a) in un organo centrale, a carattere nazionale e interforze, articolato in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria - A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti - e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato - Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza; b) in un organo intermedio presso gli alti comandi; c) in un organo di base presso le unita' a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato. 3. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti. L'organo di base e' costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna Forza armata o Corpo e' proporzionale alla rispettiva consistenza numerica. Art. 1477 (Procedura di elezione). - 1. Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto. 2. All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non piu' di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale. 3. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili due sole volte. 4. Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti. Art. 1478 (Riunioni, competenze, attivita'). - 1. Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. 2. Tale sessione si aduna almeno una volta all'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione. 3. Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole Forze armate o i Corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie. 4. Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari. Se i pareri, le proposte, le richieste riguardano materie inerenti al servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime. 5. L'organo centrale della rappresentanza militare puo' essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma 4 e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari. 6. Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalita' per trattare materie indicate nel presente articolo. 7. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale. 8. Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse: a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attivita' lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermita' contratte in servizio e per causa di servizio; c) integrazione del personale militare femminile; d) attivita' assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari; e) organizzazione delle sale convegno e delle mense; f) condizioni igienico-sanitarie; g) alloggi. 9. Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio. 10. Per i provvedimenti da adottare in materia di attivita' assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente puo' avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni. Art. 1479 (Divieto di condizionamento del mandato di rappresentanza). - 1. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza. Art. 1480 (Trasferimento del delegato). - 1. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, se pregiudicano l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, del quale si chiede il trasferimento, appartiene. Art. 1481 (Contenuti del rapporto di impiego). - 1. In materia di contenuti del rapporto di impiego del personale militare si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Art. 1482 (Disposizioni di esecuzione in materia di rappresentanza militare). - 1. Le disposizioni del regolamento concernenti l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare nonche' il collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati delegati dalle rispettive associazioni, sono adottate dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti.». - Per il testo dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si veda nelle note all'articolo 11. |
| Art. 20
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 aprile 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Cartabia |
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