Gazzetta n. 111 del 13 maggio 2022 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
REGOLAMENTO 3 maggio 2022 |
Disposizioni relative alla comunicazione all'IVASS di dati e informazioni sui premi danni raccolti dalle imprese attraverso i singoli intermediari e tramite attivita' direzionale. (Regolamento n. 50). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP; Visto l'art. 13 il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare gli articoli 3-bis, 190, 190-bis e 335; Visto il regolamento IVASS n. 3, del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto; Visto il regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 emanato in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
Adotta il seguente regolamento:
INDICE Capo I - Disposizioni di carattere generale Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) Capo II - Trasmissione annuale delle informazioni sull'attivita' assicurativa svolta nei rami danni Art. 4 (Trasmissione annuale dei dati) Art. 5 (Modalita' di trasmissione delle informazioni) Capo III - Disposizioni finali Art. 6 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
Art. 1
Fonti normative
1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 190 e 190-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per: a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; b) «imprese operanti nei rami Danni»: imprese di assicurazione con sede legale in Italia, imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo o in uno Stato terzo, che operano in Italia nei rami danni di cui all'art. 2, comma 3, del Codice. |
| Art. 3
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle imprese operanti nei rami Danni. |
| Art. 4
Trasmissione annuale dei dati
1. Le imprese operanti nei rami Danni inviano annualmente all'IVASS, entro il termine del 30 giugno informazioni sull'attivita' assicurativa svolta in Italia. 2. Le imprese di cui al comma 1 trasmettono le informazioni relative ai premi nei rami danni riferiti a ciascun intermediario assicurativo e quelli raccolti tramite attivita' direzionale, fornendo altresi' evidenza specifica dei premi e delle corrispondenti polizze relativi ai rami RC auto (ramo 10), RC generale (ramo 13) e cauzioni (ramo 15), mediante la compilazione della sola sezione «Intermediari» del documento richiesto alle imprese che operano nei rami Vita, di cui all'art. 28-sexies del regolamento emanato in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. |
| Art. 5
Modalita' di trasmissione delle informazioni
1. I dati sono organizzati e trasmessi secondo le istruzioni che verranno pubblicate - esclusivamente in caso di modifiche a quelle emanate in relazione ai precedenti esercizi - con lettera al mercato entro il 30 novembre dell'anno cui si riferiscono i dati da trasmettere. In sede di prima applicazione valgono le istruzioni per la compilazione e l'invio impartite con le lettere al mercato pubblicate nel 2021. 2. Nel caso di gruppi assicurativi l'ultima societa' controllante e' tenuta a inviare i dati riferiti al gruppo nonche' ad ogni singola compagnia. 3. Le imprese operanti in Italia nei rami Danni in regime di libera prestazione di servizi possono inviare tramite posta elettronica certificata i dati e la relativa lettera di trasmissione, sottoscritta da chi ha i poteri di rappresentanza dell'impresa. Le stesse possono utilizzare la casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'accreditamento al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate. Qualora ai fini della registrazione tali imprese si avvalgano di un intermediario, possono delegare nella lettera di trasmissione tale soggetto ad inviare i dati e la lettera tramite la propria casella di posta elettronica certificata. La comunicazione di non aver distribuito polizze in Italia nell'anno precedente, ovvero l'invio del file compilato con le informazioni, puo' essere effettuata tramite posta elettronica ordinaria nel caso in cui l'impresa sia sprovvista di posta elettronica certificata. In tal caso, la comunicazione si considera pervenuta nella data in cui il messaggio di posta elettronica ordinaria viene protocollato nel sistema di gestione della corrispondenza dell'IVASS. 4. Le imprese di cui al comma 3 che operano in Italia anche in regime di stabilimento, possono trasmettere quanto richiesto anche tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata della rappresentanza. |
| Art. 6
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 3 maggio 2022
p. Il direttorio integrato Il Governatore della Banca d'Italia Visco |
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