Gazzetta n. 111 del 13 maggio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 aprile 2022
Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2022/2023. (Decreto n. 344/2022).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca;
Visto l'art. 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto l'art. 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, recante «Disposizioni per l'uniformita' del trattamento sul diritto agli studi universitari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, e in particolare l'art. 13, comma 5, in forza del quale «con decreto del Ministro, emanato d'intesa con il Ministro degli affari esteri», e' definito annualmente l'elenco dei Paesi particolarmente poveri, «in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano», ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti stranieri provenienti dai predetti Paesi;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante la «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6» e, in particolare, l'art. 4, comma 4, e l'art. 8, comma 5;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2021, n. 1320, recante «Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilita' ai benefici per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152» e, in particolare, l'art. 6, comma 2;
Acquisita l'intesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come da nota del 15 febbraio 2022, prot. MAE00252762022-02-15, con la quale il medesimo Ministero - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - Ufficio II ha trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca l'elenco dei Paesi beneficiari di aiuto pubblico allo sviluppo valido per l'anno 2022;

Decreta:

Art. 1

1. Per l'anno accademico 2022/2023, sono da intendere particolarmente poveri e in via di sviluppo i Paesi di cui al seguente elenco:
Afghanistan;
Angola;
Bangladesh;
Benin;
Bhutan;
Burkina Faso;
Burundi;
Cambodia;
Central African Republic;
Chad;
Comoros;
Democratic People's Republic of Korea;
Democratic Republic of the Congo;
Djibouti;
Eritrea;
Ethiopia;
Gambia;
Guinea;
Guinea-Bissau;
Haiti;
Kiribati;
Lao People's Democratic Republic;
Lesotho;
Liberia;
Madagascar;
Malawi;
Mali;
Mauritania;
Mozambique;
Myanmar;
Nepal;
Niger;
Rwanda;
Sao Tome and Principe;
Senegal;
Sierra Leone;
Solomon Islands;
Somalia;
South Sudan;
Sudan;
Syrian Arab Republic;
Tanzania;
Timor-Leste;
Togo;
Tuvalu;
Uganda;
Yemen;
Zambia.
2. Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti provenienti dai Paesi innanzi indicati, gli organismi regionali di gestione e le universita', per l'erogazione dei rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2022

Il Ministro: Messa

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 1249