Gazzetta n. 111 del 13 maggio 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' |
DECRETO 12 aprile 2022 |
Costituzione dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. |
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IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento delle Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed, in particolare, l'art. 16, comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunita' e' la struttura che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunita' e della parita' di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonche' delle mutilazioni genitali femminili e delle partiche dannose; Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunita' dell'8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunita', con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti e' stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunita' e la famiglia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a), ai sensi del quale il Ministro Bonetti, nelle materie oggetto del predetto decreto, e' delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro; Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e, in particolare, l'art. 5 concernente «Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica»; Visto la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022) ed in particolare l'art. 1, comma 149 che introduce modifiche all'art. 5 del citato decreto-legge n. 93/2013; Visto l'art. 5, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 93/2013 che prevede che l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' elabori, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77; Visto altresi' l'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 93/2013 che prevede che al fine di definire un sistema strutturato di governance del Piano tra tutti i livelli di Governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale ed un osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, la cui composizione, il funzionamento e i compiti sono disciplinati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica delegata per le pari opportunita'; Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 93/2013 che prevede che per il finanziamento del piano di cui al comma 1, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022; Vista la «Strategia nazionale per la parita' di genere 2021-2026», presentata in data 5 agosto 2021 al Consiglio dei ministri dal Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa informativa in sede di Conferenza unificata in data 29 luglio 2021, che costituisce una delle linee di impegno del Governo, anche ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, presentato al Consiglio dei ministri in data 18 novembre 2021 dal Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza unificata in data 3 novembre 2021; Visto il decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia del 29 marzo 2022, con il quale si e' provveduto a disciplinare la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia interistituzionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 93/2013; Ritenuto pertanto necessario provvedere, ai sensi del sopra richiamato art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 93/2013, a disciplinare la composizione, il funzionamento e i compiti dell'osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica;
Decreta:
Art. 1 Costituzione dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica
1. E' costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita', l'osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica (di seguito «Osservatorio»), ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. |
| Art. 2
Compiti dell'osservatorio
1. L'Osservatorio svolge funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta, anche ai fini dell'elaborazione e attuazione del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito «Piano») di cui all'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. L'Osservatorio svolge, altresi', funzioni di supporto al Dipartimento per le pari opportunita' nella predisposizione di tale Piano. 2. L'Osservatorio: a) assicura le attivita' di analisi e studio delle problematiche in tema di violenza nei confronti delle donne e violenza domestica, anche attraverso la realizzazione di un rapporto biennale finalizzato ad aggiornare le conoscenze sulle principali dinamiche riguardanti tale fenomeno in Italia, formulando proposte di intervento; b) svolge funzioni di monitoraggio dell'attuazione del Piano di cui all'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche ai fini delle eventuali proposte di aggiornamento degli interventi ivi previsti, nonche' di valutazione dell'impatto delle politiche in tema di contrasto alla violenza maschile nei confronti delle donne, anche mediante l'individuazione delle buone pratiche realizzate; c) coordina le proprie attivita' di ricerca, studio e documentazione con quelle relative al Piano strategico nazionale per la parita' di genere di cui all'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. |
| Art. 3
Organi dell'Osservatorio
1. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata alle pari opportunita'. 2. Sono organi dell'Osservatorio: a) il Presidente; b) l'assemblea; c) il Comitato tecnico-scientifico. 3. L'assemblea e il Comitato tecnico-scientifico durano in carica tre anni. 4. L'assemblea e il Comitato tecnico-scientifico sono costituiti con separato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata alle pari opportunita' sulla base delle designazioni di cui ai successivi articoli 4 e 5. |
| Art. 4
Composizione e funzioni dell'assemblea
1. L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata alle pari opportunita' ed e' composta come segue: a) da due componenti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata alle pari opportunita' e da un rappresentante designato da ciascuna Autorita' politica componente la Cabina di regia interistituzionale di cui all'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; b) da due componenti designati dalla Conferenza delle regioni; c) da due componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; d) da un componente designato dall'Unione delle province d'Italia; e) dalla consigliera nazionale di parita'; f) da un componente designato dall'Istituto nazionale di statistica; g) da un componente designato dall'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche; h) da un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane; i) da dieci componenti in rappresentanza delle associazioni nazionali operanti a livello nazionale nel settore della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica; j) da tre componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale; k) da tre componenti in rappresentanza delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative su scala nazionale. 2. L'Assemblea stabilisce gli orientamenti generali dell'attivita' dell'Osservatorio e demanda al Comitato tecnico-scientifico di cui al successivo art. 5 l'individuazione delle linee di attuazione. 3. L'assemblea organizza la propria attivita' anche affidando la fase istruttoria a gruppi di lavoro interni rappresentativi delle sue diverse componenti. |
| Art. 5
Comitato tecnico-scientifico
1. Il Comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio e' presieduto da un coordinatore tecnico-scientifico, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata alle pari opportunita' ed e' composto dal Capo del Dipartimento per le pari opportunita' o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata alle pari opportunita', tra soggetti di elevata e comprovata professionalita' negli ambiti tematici di interesse dell'Osservatorio. 2. Il Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli orientamenti generali e degli indirizzi formulati dall'assemblea, ha funzioni di individuazione delle linee di attuazione del programma delle attivita' dell'Osservatorio. |
| Art. 6
Funzionamento dell'osservatorio
1. Il Dipartimento per le pari opportunita' assicura all'osservatorio il supporto per le attivita' di segreteria. 2. Ai componenti dell'Osservatorio non competono compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2022
Il Ministro: Bonetti |
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