Gazzetta n. 111 del 13 maggio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 marzo 2022, n. 47
Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 114, comma 1, lettere a) e b), disciplinante l'accesso, rispettivamente, mediante concorso pubblico per esami e concorso interno per titoli ed esami, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma del comma 7 del suddetto articolo 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare, del concorso pubblico per esami e del concorso interno per titoli ed esami, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri per la formazione delle graduatorie finali;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visti i decreti del Ministro della sanita' del 27 luglio 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 22 agosto 2000, con cui si e' provveduto all'individuazione dei titoli relativi alle professioni sanitarie riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 gennaio 2009, recante «Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 28 maggio 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009, recante «Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 25 maggio 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 novembre 2011, recante «Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. n. 509/99 e alle lauree ex D.M. n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019, recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 2 aprile 2020, recante «Adeguamento dell'ordinamento didattico della classe di laurea magistrale LM/41 - Medicina e chirurgia, di cui al decreto del 16 marzo 2007», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 20 aprile 2020;
Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina sia del concorso pubblico per esami, sia del concorso interno per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sanitari del Corpo nazione dei vigili del fuoco;
Effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008, l'informazione alle organizzazioni sindacali per le modalita' di espletamento del concorso pubblico e la concertazione per le modalita' di espletamento del concorso interno;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell' adunanza del 2 dicembre 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. 2358 del 7 marzo 2022 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 114, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 114, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Per l'individuazione del numero dei posti riservati alle predette categorie, si applica il criterio dell'arrotondamento, per eccesso o per difetto, all'unita' intera piu' vicina.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988 - supplemento ordinario n. 86:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Si riporta il testo dell'art. 114 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre
2005 - supplemento ordinario n. 170:
«Art. 114 (Accesso al ruolo degli ispettori sanitari).
- 1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario
avviene:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due
prove scritte e una prova orale, con facolta' di far
precedere le prove di esame da forme di preselezione, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti
in una prova scritta e una prova orale, riservato al
personale appartenente al ruolo degli operatori e degli
assistenti che abbia maturato almeno sette anni di
effettivo servizio.
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e'
prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a
concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e
degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'art.
115, ad eccezione dei limiti di eta'. Nella medesima
procedura e', altresi', prevista una riserva, pari al 10
per cento dei posti messi a concorso, per il personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia
effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi
restando gli altri requisiti previsti dall'art. 115. I
posti riservati non coperti sono conferiti agli altri
concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma
1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso
pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che
abbia riportato, nel triennio precedente la data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari
o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi',
ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato
sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per la formazione della graduatoria del concorso di
cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'
anagrafica.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al
concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
relazione ai punteggi conseguiti.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori
sanitari in prova, nell'ambito dei posti in organico
vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo
corso di formazione utile di cui all'art. 116, il coniuge e
i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico
superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti
o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto
di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle
attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui all'art. 115, comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui all'art. 115, comma 3.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei
titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da
attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle
commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle
graduatorie finali.
8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo
nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei
concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita
all'atto dell'ammissione.»
- La legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante:
«Disposizioni in materia di professioni sanitarie», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 - supplemento ordinario
n. 93:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri
servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti
privati, secondo le modalita' definite con il decreto di
cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri
utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di
identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero
l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la
verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera
i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle
imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in
rete.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'
di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale
accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014
del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014,
produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai
servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'art. 35 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. L'identita' digitale, verificata ai
sensi del presente articolo e con livello di sicurezza
almeno significativo, attesta gli attributi qualificati
dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di
abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero
stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi,
elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le
modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
3.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma
2-nonies, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera
a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e
la carta di identita' elettronica ai fini
dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri
servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'
stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente
le identita' digitali SPID, la carta di identita'
elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire
l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri
servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale i
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c)
utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la
carta di identita' elettronica e la carta Nazionale dei
servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei
propri servizi on-line.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994 -
supplemento ordinario n. 113.
- I decreti del Ministro della Sanita' 27 luglio 2000,
con cui si e' provveduto all'individuazione dei titoli
relativi alle professioni sanitarie riconosciuti
equipollenti ai diplomi universitari ai sensi dell'art. 4,
comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 195
del 22 agosto 2000.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca 16 marzo 2007, recante: «Determinazione delle
classi delle lauree universitarie», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 - supplemento
ordinario n. 153.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca 16 marzo 2007, recante: «Determinazione delle
classi di laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007 - supplemento ordinario
n. 155.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 gennaio 2009, recante:
«Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle
professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009, recante:
«Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le
professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante:
«Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex
decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex
decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 233 del 7 ottobre 2009.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante:
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio
ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n.
509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre
2009.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 11 novembre 2011, recante:
«Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini
speciali, istituite ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e dei
diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n.
341/1990, della medesima durata, alle lauree ex decreto
ministeriale n. 509/99 e alle lauree ex decreto
ministeriale n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 44 del 22 febbraio 2012.
- Il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019,
recante: «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso
alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, di cui al titolo I del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217», e' pubblicato nel sito istituzionale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Sezione
«Amministrazione Trasparente» (Disposizioni generali/Atti
generali/Atti amministrativi generali/Elenco atti
amministrativi generali).
- Il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019,
n. 166 (Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi
pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio
2020.
- Il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019,
n. 167 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2020.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca 2 aprile 2020, recante: «Adeguamento
dell'ordinamento didattico della classe di laurea
magistrale LM/41 - Medicina e chirurgia, di cui al decreto
del 16 marzo 2007, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 103 del 20 aprile 2020.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale
integrativo per il personale non direttivo e non dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008 -
supplemento ordinario n. 173.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 114 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 115 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 115 (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di ispettore sanitario). - 1. L'accesso alla
qualifica di ispettore sanitario, ai sensi dell'art. 114,
comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al
quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea ad indirizzo sanitario, ai sensi del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio
2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea.
Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le
lauree universitarie ad indirizzo sanitario conseguite
secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate
ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree
di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di
cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
e) abilitazione all'esercizio professionale e
iscrizione al relativo albo;
f) qualita' morali e di condotta previste dall'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le classi di laurea ad indirizzo sanitario di
cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione
al concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.»
- Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno venti volte il numero complessivo dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
a) fisiologia;
b) patologia generale;
c) elementi di anatomia;
d) elementi di medicina interna.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.
5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati pari a venti volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi) o frazione equivalente. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 7 redige, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione, sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Note all'art. 2:
- Il testo del comma 2-bis dell'art. 7 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e' il seguente:
«2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da
forme di preselezione predisposte anche da aziende
specializzate in selezione di personale. I contenuti di
ciascuna prova sono disciplinati dalle singole
amministrazioni le quali possono prevedere che le prove
stesse siano predisposte anche sulla base di programmi
elaborati da esperti in selezione.»
 
Art. 3

Prove di esame del concorso pubblico

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. Le due prove scritte sono svolte, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie rispettivamente indicate ai commi 2 e 3.
2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti e verte su infermieristica generale e clinica.
3. La seconda prova scritta consiste in un elaborato vertente sulla descrizione di procedure di applicazione di protocolli assistenziali in ambito sanitario e di interventi clinici infermieristici.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui ai commi 2 e 3, anche sulle seguenti materie:
a) igiene e medicina del lavoro;
b) elementi di medicina legale;
c) primo soccorso;
d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
6. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
 
Art. 4

Modalita' di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 114, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso interno per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
3. Il concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 114 e 118, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 114 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 118 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 118 (Concorso interno per l'accesso alla
qualifica di ispettore sanitario). - 1. L'accesso alla
qualifica di ispettore sanitario, ai sensi dell'art. 114,
comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al
quale puo' partecipare il personale appartenente al ruolo
degli operatori e degli assistenti che abbia maturato
almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso del
titolo di studio e abilitativo di cui all'art. 115.
2. I vincitori del concorso interno sono nominati
ispettori sanitari in prova e sono ammessi a frequentare un
corso di formazione residenziale della durata di tre mesi
presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture
centrali e periferiche del Corpo nazionale.
3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori
sanitari in prova che abbiano superato le prove d'esame
ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto
formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del
direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli
esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria
finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla
normativa vigente.
4. Con decreto del Capo del Dipartimento sono
stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di
formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di
idoneita' nonche' le modalita' di svolgimento dell'esame
finale.
5. L'assegnazione degli ispettori sanitari alle sedi
di servizio e' effettuata in relazione alla scelta
manifestata dagli interessati secondo l'ordine della
graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito
delle sedi indicate dall'amministrazione.»
- Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Prove di esame del concorso interno

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale.
2. La prova scritta consiste nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, e verte su infermieristica generale e clinica.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulla materia oggetto della prova scritta di cui al comma 2, anche sulle seguenti materie:
a) igiene e medicina del lavoro;
b) elementi di medicina legale;
c) primo soccorso;
d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
 
Art. 6

Titoli

1. La commissione esaminatrice valuta i titoli di studio elencati, con i relativi punteggi, nel comma 2 e l'anzianita' di effettivo servizio, secondo i punteggi di cui al comma 4.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:
a) laurea per le professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009, ulteriore rispetto a quella fatta valere come requisito di ammissione al concorso: punti 3,00;
b) laurea diversa da quelle indicate alla lettera a): punti 1,50;
c) laurea magistrale delle professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 gennaio 2009: punti 4,00;
d) laurea magistrale in medicina e chirurgia: punti 3,50;
e) laurea magistrale diversa da quelle indicate alle lettere c) e d): punti 2,00;
f) master universitario di I livello avente come requisito di accesso il possesso di una laurea universitaria per le professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009: punti 0,30;
g) master universitario di I livello diverso da quelli di cui alla lettera f): punti 0,15;
h) master universitario di II livello avente come requisito di accesso il possesso di una delle lauree magistrali di cui alle lettere c) e d): punti 0,50;
i) master universitario di II livello diverso da quelli di cui alla lettera h): punti 0,25;
l) diploma di specializzazione, conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Universita', correlato al possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti 0,75;
m) dottorato di ricerca correlato al possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti 2,00.
3. Sono, altresi', valutabili i diplomi universitari, conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 novembre 2011, nonche' le lauree, le lauree specialistiche e i diplomi di laurea, conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009. Il punteggio da attribuire e' quello dei titoli di studio cui sono equiparati.
4. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 6,00. Non sono cumulabili tra loro i punteggi per lauree e lauree magistrali afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale.
5. Ad ogni anno di effettivo servizio sono attribuiti 0,10 punti, cumulabili fino ad un massimo di punti 1,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non e' computabile l'anzianita' di servizio richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso.
6. Sono valutabili esclusivamente i titoli di studio e l'anzianita' di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
7. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

Note all'art. 6:
- Per il riferimento al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19
febbraio 2009, si veda nelle note alle premesse.
- Per il riferimento al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 gennaio
2009, si veda nelle note alle premesse.
- Per il riferimento al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11
novembre 2011, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimento ai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio
2009, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Commissione esaminatrice

1. Per ciascuna procedura concorsuale di cui ai capi I e II, la commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente del Dipartimento, con qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dell'interno e individuati tra professori universitari. Con il medesimo decreto e' nominato, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, un membro supplente, che abbia gli stessi requisiti del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

Note all'art. 7:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note alle
premesse.
- Il testo del comma 4 dell'art. 9 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e'
il seguente:
«4. Il presidente ed i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale
in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra
indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non
e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo
risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione
del bando di concorso.»
 
Art. 8
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
dei concorsi

1. Nel concorso pubblico di cui al capo I, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 115, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso oppure che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Nel concorso interno di cui al capo II, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti riportati sia nella prova scritta sia nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Con decreti del Capo del Dipartimento sono approvate le graduatorie finali di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle graduatorie medesime. Detti decreti sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it - Limitatamente al concorso pubblico di cui al capo I, l'avviso relativo alla graduatoria dei vincitori e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 115 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' il
seguente:
«Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1.
Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al
successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
profili professionali o categorie nella percentuale del
15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati
delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per
cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a
ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici
concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita'
di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i
titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma;
20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti
di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei
corpi civili dello Stato.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta'.»
- Per il testo dell'art. 114 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 9

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 marzo 2022

Il Ministro: Lamorgese Visto, il Guardasigilli Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2022 Interno, reg. n. 920

Note all'art. 9:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note alle
premesse.